Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2009.94
Entscheidungsdatum
28.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2009.94

Lugano 28 novembre 2012/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Epiney-Colombo e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.1199 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 25 settembre 2007 da

AP 2 , (patrocinata dall'avv. PA 1 )

e

AP 1 (2007), (rappresentata dal curatore avv. PA 1 )

contro

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 3 ),

e nella causa DI.2007.1206 (provvigione ad litem) della medesima Pretura, promossa con istanza del 25 settembre 2007 da AP 1 e AP 2 nei confronti di AO 1, come pure nella causa DI.2008.767 (revoca di provvedimento cautelare) della medesima Pretura, promossa con istanza del 16 giugno 2008 da AO 1 nei confronti di AP 1 e AP 2.

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 10 giugno 2009 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso il 2 giugno 2009 dal Pretore di Lugano, sezione 4;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 (1976) ha dato alla luce, il 12 giugno 2007, la figlia AP 1. Ella ha indicato come padre AO 1 (1972), con cui aveva avuto relazioni intime nel periodo determinante per il concepimento della bambina, il quale si è rifiutato di riconoscere la figlia. Il 24 luglio 2007 la madre si è così rivolta alla Commissione tutoria regionale 6 per ottenere la nomina di un curatore che salvaguardasse i diritti di AP 1. Con decisione del 23 agosto 2007 l'autorità tutoria le ha dunque istituito un curatore, sulla base degli art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC. All'incarico è stato designato l'avv. PA 1, con mandato di promuovere azione di paternità e, se del caso, di mantenimento nei confronti di AO 1.

B. Il 25 settembre 2007 AP 1 e AP 2 hanno adito il Pretore di Lugano perché fosse accertata la paternità di AO 1 con obbligo per quest'ultimo di versare in favore di AP 1 un contributo alimentare mensile, assegni familiari esclusi, di fr. 2500.– dal 1° giugno 2007 – e con interessi al 5% dal 12 giugno 2007 – sino al sesto compleanno, di fr. 3000.– sino al dodicesimo compleanno e di fr. 3500.– sino alla maggiore età, fr. 3237.55 oltre interessi per spese di parto e primo corredo, come pure una provvigione di lite di fr. 7500.–. AP 1 ha altresì postulato in via cautelare e “supercautelare” un contributo mensile di fr. 2500.– più interessi al 5% dal 12 giugno 2007 e una provvigione di lite di fr. 7500.–. Con decreto emanato senza contraddittorio il 27 settembre 2007 il Segretario assessore ha respinto l'istanza “supercautelare” intesa al riconoscimento di contributi alimentari (incarto n. DI.2007.1199).

C. All'udienza del 20 novembre 2007 destinata alla discussione sulle istanze cautelari – di contributo alimentare (inc. DI.2007.1199) e di provvigione di lite (DI.2007.1206) – le parti si sono accordate per fare eseguire “immediatamente” una perizia intesa ad accertare se AO 1 fosse o no il padre di AP 1. La discussione è stata rinviata al termine dell'indagine peritale. Il referto medico è stato rassegnato l'8 gennaio 2008 e ha evidenziato che il convenuto era il padre di AP 1 al 99,99999977%. All'udienza successiva del 18 marzo 2008 AO 1, “pre[so] atto delle risultanze della perizia”, ha nondimeno proposto di respingere le pretese finanziarie, osservando di avere già versato fr. 5000.– in favore della figlia. Con decreto emanato senza contraddittorio “nelle more istruttorie” il 6 giugno 2008 – su richiesta delle istanti – il Segretario assessore ha imposto al padre il pagamento di un contributo alimentare di fr. 1300.– il mese (assegni familiari compresi) in favore della figlia dal mese di giugno 2008. Con istanza del 16 giugno 2008 l'obbligato ha chiesto la modifica del citato decreto (inc. DI.2008.767).

D. Terminata l'istruttoria cautelare nelle cause poc'anzi menzionate, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali scritti conclusivi. Nel proprio del 18 agosto 2008, le istanti hanno riaffermato le loro posizioni, mentre il convenuto nel suo allegato del 16 ottobre 2008 ha riproposto di respingere le istanze cautelari, ma ha offerto fr. 500.– mensili per la figlia “ritenuto che gli assegni familiari siano di spettanza della madre”. Nel frattempo, il 18 settembre 2008 AO 1 è diventato padre di M__________.

E. Con decreto cautelare del 2 giugno 2009, reso nell'ambito delle cause inc. DI.2007.1199, DI.2007.1206 e DI.2008.767, il Pretore ha respinto la domanda di provvigione di lite di madre e figlia e ha parzialmente accolto l'istanza cautelare. Egli ha così obbligato AO 1 a versare a titolo di contributo alimentare in favore di AP 1 fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) dal mese di settembre 2007. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 2000.– (incluse le spese peritali) sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna e le ripetibili sono state compensate.

F. Contro tale decisione AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera il 10 giugno 2009 per ottenere, in via principale, fr. 5500.– a titolo di provvigione di lite e l'aumento del contributo di mantenimento in favore di AP 1 a fr. 2040.– il mese (assegni familiari non compresi) a partire da giugno 2007 con interessi al 5% “per il primo contributo dal 12 giugno 2007 e successivamente con decorrenza dal giorno 5 di ogni mese”. In via subordinata, le interessate hanno chiesto – oltre alla riforma del contributo alimentare nella misura indicata in via principale – di ottenere fr. 5500.– di ripetibili di prima sede, anziché per titolo di provvigione ad litem, per la conseguente riforma del giudizio impugnato. Con osservazioni del 3 luglio 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

G. In pendenza di appello, AO 1 ha avuto altri due figli, S__________ (16 novembre 2009) ed E__________ (20 maggio 2011). Ciò posto, il Pretore con decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 18 maggio 2010 su istanza dell'interessato promossa il 18 dicembre 2009 ha ridotto il contributo alimentare in favore di AP 1 a fr. 1000.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal mese di maggio 2010. Egli lo ha successivamente diminuito a fr. 700.– dal mese di giugno 2011 (assegni familiari compresi), con decreto “supercautelare” del 1° giugno 2011 in esito a una richiesta del padre del 31 maggio 2011.

Considerando

in diritto: 1. Il decreto cautelare del Pretore è stato comunicato alle parti prima del 31 dicembre 2010. L'appello in esame è pertanto disciplinato dal vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC). Proposta azione di mantenimento, il giudice ordinava le opportune misure provvisionali per la durata della causa (art. 281 cpv. 1 vCC) e obbligava il convenuto a pagare provvisoriamente adeguati contributi (vecchio cpv. 2 in fine). Dette misure erano emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (per il rinvio dell'art. 419c cpv. 1 CPC ticinese) in esito alla quale il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). L'esame era di mera verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). E fra i pagamenti provvisori si annovera anche l'obbligo di erogare una provvigione ad litem (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 27 ad art. 281-284 vCC). Notificato il 4 giugno 2009, il termine per appellare è scaduto il 15 giugno 2009. Inoltrato il 10 giugno 2009 l'appello è tempestivo e, dunque, ricevibile. Come ricevibili sono le osservazioni di AO 1.

  1. Al proprio memoriale, le appellanti accludono due lettere inviate dal padre alla Commissione tutoria regionale 6 come pure un “biglietto da visita” di quest'ultimo, chiedendo che il tutto sia annesso agli atti. A mente loro, i documenti confermerebbero che AO 1 è attivo professionalmente al 100% e non all'80% come egli ha tentato di fare credere al Pretore. Che nella fattispecie si applichi il principio inquisitorio illimitato è pacifico (DTF 128 III 414 in alto), sicché di principio i documenti allegati sarebbero ammissibili. Se non che, come ammettono le appellanti medesime, il Pretore stesso ha già considerato il padre abile al lavoro al 100% e gli ha conteggiato un reddito in tale misura. Al riguardo non giova dunque dilungarsi oltre. Le lettere citate, però, possono essere ammesse per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita del padre e il relativo onere. Per quel che è del “biglietto da visita” madre e figlia lo reputano necessario per chiarire che il padre non lavorasse a __________, ma in Ticino, sicché l'asserita “giustificazione del trasferimento da __________ al Ticino appare poco credibile” (memoriale, n. 7.2.1 pag. 6). Sia come sia, poco sussidia sapere se il padre si sia trasferito effettivamente in Ticino o no, ciò che conta ai fini del giudizio è il reddito percepito da quest'ultimo, eventualmente nella forma del reddito ipotetico.

Nelle sue osservazioni, il padre postula il richiamo dalla Commissione tutoria regionale e dal Punto d'Incontro “__________” di “tutto l'incarto relativo alla piccola AP 1”. Egli però non spiega quale sarebbe lo scopo di simili indagini, soprattutto in una procedura cautelare in cui in discussione è solo il contributo alimentare in favore della figlia. La richiesta non può pertanto essere accolta. Egli allega poi al suo memoriale una “convenzione” del 30 aprile 2008 comprovante una spesa non conteggiata dal Pretore. Se non che, il contenuto di simile convenzione è pressoché identico all'“accordo” di cui al doc. 2, già sottoposto all'esame del primo giudice. Si giustifica dunque di non tenerne conto.

  1. In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in suo nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Certo, il Pretore ha ammesso la legittimazione attiva di AP 2 richiamandosi a Hegnauer (in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art 308 CC) e asserendo che l'azione può essere presentata dal genitore titolare dell'autorità parentale, ma solo come sostituto processuale del minorenne (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo). Se non che, dandosi – come in concreto – curatela alimentare a norma dell'art. 308 cpv. 2, il minorenne è rappresentato dal curatore (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 7 ad art. 279 CC e n. 9 ad art. 308 CC; Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 308 CC; Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 6 ad art. 279 CC). Onde la mancata legittimazione attiva della madre. In ogni caso la figlia non esce pregiudicata.

  2. Nella fattispecie il Pretore ha emesso un giudizio unico (“decreto cautelare”) in tre procedure: inc. DI.2007.1199, DI.2007.1206 e DI.2008.767. Quest'ultima concerneva la modifica di una decisione cautelare emessa senza contraddittorio sfociata poi nel decreto cautelare dell'incarto DI.2007.1199, onde la sua estraneità al contenzioso. Litigioso in concreto è il contributo alimentare in favore di AP 1. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito netto del padre in fr. 7000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4387.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio [ridotto] fr. 703.10; spese accessorie fr. 400.– [stima], premio della cassa malati fr. 400.– [stima], spese di trasporto fr. 600.– [stima], imposte fr. 1184.–). Quanto a AP 2, il Pretore ha appurato entrate da attività lavorativa – al 50% – per fr. 1550.– mensili (lordi) cui ha aggiunto un reddito netto ipotetico di fr. 1600.– per un immobile da lei appigionato a __________, con cui fare fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2756.95 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 630.– [dedotta la quota per la figlia], premio della cassa malati fr. 727.95, assicurazione stabili fr. 99.–, imposte fr. 50.– [stima]). Infine il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di __________ in fr. 1677.50 (cui ha dedotto, per metà, la posta “cura ed educazione”, la madre lavorando al 50%) sino al sesto compleanno; di fr. 1935.– sino al 13° compleanno e di fr. 2115.– sino alla maggiore età. Considerata un'incapacità della madre di sostenere costi per la figlia, accertata una disponibilità mensile del padre di fr. 2612.90 e appurato che quest'ultimo si trova confrontato con un secondo obbligo di mantenimento, il Pretore ha posto a suo carico e in favore di AP 1 fr. 1300.– il mese, assegni familiari in aggiunta.

Per quel che riguarda la richiesta di provvigione ad litem, il Pretore ha ritenuto che decisiva non era la “mole di lavoro svolto dal patrocinatore, bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimane da compiere quando introduce l'istanza”. Ciò premesso, considerato l'impegno profuso (partecipazione a tre udienze e redazione dell'allegato conclusivo), il Pretore ha ritenuto giustificato un importo di fr. 1500.–. Se non che – ha epilogato il primo giudice – AO 1 non è in grado di versarlo, poiché destina l'eccedenza in favore dei due figli. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.

  1. L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimen­to del figlio dev'essere commisurato, tra l'altro, ai bisogni del minorenne, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. L'ammontare del contributo dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori medesimi: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per il reddito conseguibile facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Idem in: Berner Kommentar, nota 58 ad art. 285 CC). In ogni caso al debitore del contributo va garantito almeno il fabbisogno minimo; l'eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1 con richiami di giurisprudenza). E tali principi informano anche procedure cautelari destinate al calcolo di contributi alimentari.

  2. L'appellante censura l'accertamento del reddito del padre, quantificandolo in fr. 9000.– netti, ma – aggiunge AP 1 – esso va in ogni caso fissato in almeno fr. 7756.25 mensili. La figlia ritiene che il Pretore ha mal calcolato il reddito da attività dipendente del padre, ha omesso di inserire i proventi della sostanza e non ha tenuto conto dei vantaggi derivantigli da un bene in comproprietà. I singoli aspetti vanno vagliati separatamente.

a) La figlia vorrebbe che fosse conteggiato al padre un reddito netto da attività dipendente di fr. 8100.70 pari a quello che egli ha percepito nel 2007 e non fr. 7000.– come stimato dal Pretore. Ora, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche per i contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo precedente all'emanazione del giudizio, sempre che la situazione dei genitori non si sia modificata nel corso della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di rilievo occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della situazione effettiva dei vari periodi (I CCA, sentenza inc. 11.2009.23 del 12 settembre 2011, consid. 4 e 10; RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).

Nel caso specifico il Pretore si è fondato da un reddito netto (parzialmente ipotetico) di fr. 7000.– mensili, pur accertando che “al momento dell'inoltro della procedura cautelare in esame nel mese di settembre 2007” egli era impiegato presso la __________ percependo fr. 7950.– mensili netti, cui si aggiungevano altri cespiti per complessivi fr. 8013.– netti il mese. Dopo di che, il Pretore ha appurato un cambiamento lavorativo dal 1° giugno 2008, con conseguente diminuzione dello stipendio – a fr. 7500.– lordi il mese – e la nascita di un secondo figlio, il 18 settembre 2008. Di tutto ciò – come si vedrà di seguito – occorre pertanto tenere conto, i mutamenti evocati essendo di rilievo.

Sempre riguardo al reddito del convenuto, AP 1 chiede di aggiungere fr. 1800.– annui. In realtà detto importo equivale a un “rimborso spese” (v. doc. 1). Ora, l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese non può essere considerata elemento del reddito ove l'entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l'ammontare dell'indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (I CCA, sentenza inc. 11.2001.62 dell'8 febbraio 2002, consid. 6 con richiami). In concreto, al lavoratore sono state corrisposte spese forfetarie a titolo di “spese di rappresentanza” per fr. 1800.– l'anno dal 2002 al 2007 (v. documenti richiamati dalla __________). A un esame sommario tali rimborsi, pari a fr. 150.– mensili, appaiono adeguati. Essi non vanno pertanto conteggiati nel reddito del convenuto.

Dato quanto precede, il reddito annuo per il 2007 da attività dipendente di AO 1 va fissato in fr. 98 166.55 netti (fr. 95 408.55 [doc. 1] + fr. 2000.– [doc. 2)] + fr. 211.– [doc. 6] + fr. 47.– [doc. 7] + fr. 500.– [documenti richiamati dalla __________]), per uno stipendio mensile netto di fr. 8180.– (arrotondati). E ciò, dal 12 giugno 2007 – nascita di AP 1 – al 31 dicembre 2007. Dopo di allora, e sino al 31 maggio 2008, si sa solo che il padre era attivo presso la __________, delle altre entrate – accessorie – tutto si ignora, sicché il suo stipendio mensile netto va prudenzialmente fissato in fr. 7950.70 (fr. 95 408.55 [doc. 1] ripartito su dodici mensilità).

Dal 1° giugno 2008 in poi va conteggiato – per quanto risulta dagli atti – solo lo stipendio percepito dal convenuto dalla __________. L'attività presso la società permette a AO 1 di ottenere un'entrata di fr. 7500.– lordi su tredici mensilità (doc. 10 punto 11), pari a fr. 97 500.– annui. Tenuto conto delle deduzioni sociali applicabili nel 2008 (cfr. al riguardo la tabella consultabile nel sito internet: http://www.avs-ai.info/andere/00134/00225/index.html) e del fatto che la quota di tredicesima consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità e senza la deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 5 con richiami) si può prudenzialmente stimare un reddito mensile netto di fr. 7200.– (arrotondati). Non consta che vi siano supplementi – né l'appellante lo pretende – nella medesima misura che nel 2007 (sul computo di un reddito da attività accessoria: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2a edizione, n. 01.35).

b) L'appellante chiede che al reddito da attività dipendente siano aggiunti i proventi della sostanza di AO 1. In materia matrimoniale, invero, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il reddito della sostanza va considerato nei cespiti di ogni coniuge alla stregua del reddito da attività lucrativa. Se la sostanza non produce reddito e ne produce uno infimo è possibile computare un reddito ipotetico. Di regola, nondimeno, se i redditi familiari sono sufficienti non si conteggia il reddito della sostanza (DTF 117 II 17 consid. 1b; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_232/2011 del 17 agosto 2011, consid. 2.2 con riferimenti). Aggiungasi che il Tribunale federale ha poi ritenuto ammissibile fissare al 3% il reddito della sostanza (sentenza 5A_232/2011 del 17 agosto 2011, consid. 2.2 con riferimenti; per il tasso ritenuto da questa Camera, v. I CCA, sentenza inc. 11.2006.100 del 4 febbraio 2008, consid. 8 con richiamo; sull'erosione del capitale, cfr. anche: RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4).Tali principi possono essere applicati nell'ambito del diritto al mantenimento nel diritto di filiazione.

Nella fattispecie il convenuto ha indicato all'autorità fiscale di possedere sostanza numeraria per complessivi fr. 210 750.– da cui trae un reddito annuo di fr. 7075.– (doc. 3). Esso corrisponde a un rendimento del 3.36%, in linea con la giurisprudenza evocata poc'anzi. Non vi è motivo di escludere tali cespiti dal reddito di AO 1, anche perché da lui medesimo dichiarati. Non consta, né il convenuto pretende, che tale sostanza sia nel frattempo stata erosa. Ciò posto, le sue entrate vanno maggiorate di fr. 589.60 (arrotondati) il mese.

c) La figlia ritiene poi che al padre vada conteggiata anche la quota di comproprietà di un mezzo che egli possiede sulla part. n. 2891 RFD di __________. Su quel fondo sorgono due edifici. In uno di essi risiede il convenuto. Dell'altro, tutto si ignora. Inoltre, il valore locativo è un dato puramente fiscale, dal quale il proprietario non trae alcun vantaggio (I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4 con richiami). In simili circostanze non si ravvisano estremi per imporre al convenuto un reddito ipotetico derivante dalla quota di comproprietà. Aggiungasi poi che comunque sia AO 1 non è oggi più comproprietario del fondo citato, avendo egli donato a __________ il 24 gennaio 2011 la sua quota.

  1. Per quel che è del fabbisogno di AO 1, la figlia si duole, in buona sostanza, degli accertamenti pretorili in merito agli “interessi ipotecari”, alle “spese accessorie”, alle “spese di trasferta”, alla “cassa malati” e alle “imposte” giungendo a un fabbisogno di fr. 2503.10 invece dei fr. 4378.10 considerati dal Pretore. Le singole censure meritano analisi separata.

a) Per quanto attiene alle spese relative all'alloggio, l'appellante ritiene che a AO 1 vadano conteggiati fr. 900.– il mese e non, come ammesso dal Pretore, fr. 703.10 di interessi ipotecari, poiché, dandosi una proprietà gravata da usufrutto, tale onere spetta all'usufruttuario e non al nudo proprietario. Essa reputa poi “del tutto infondata e arbitraria” la spesa di fr. 400.– mensili riconosciuta al padre a titolo di “spese accessorie”.

L'art. 766 CC dispone che gli interessi di debiti gravano sull'usufruttuario, sicché – a ragione – le appellanti criticano l'operato del Pretore. A ben vedere però il padre aveva esposto un costo dell'alloggio complessivo di fr. 3300.– (conclusioni, pag. 2), senza documentare alcunché. In ogni caso, nell' “accordo” di cui al doc. 9 (dal quale il Pretore ha inferito l'onere dell'alloggio del padre) figurano anche alcune “spese uso” che già rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo: elettricità, “” e “” (v. cifra I della “tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo” annessa alla Circolare n. 35/2009 del 20 agosto 2009 della Camera di esecuzione e fallimenti pubblicata in: FU 68/2009 pag. 6292), di cui quindi non bisogna tenere conto. Sia come sia, il Pretore doveva in ogni caso stimare un costo dell'alloggio.

Ora, questa Camera riconosce, per prassi, a un debitore alimentare, anche se vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato con una terza persona (come nel caso in esame), il costo dell'alloggio che dovrebbe sopportare se fosse da solo. Tale prassi è stata definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio). A un esame sommario, quale quello che disciplina la presente procedura, l'importo complessivo indicato dal Pretore (fr. 1103.10) può essere considerato adeguato alla spesa che una persona sola dovrebbe sostenere nel __________ (v. per esempio i dati consultabili in: http://www.homegate.ch). Aggiungasi che l'usufruttuaria è deceduta il 4 dicembre 2009, ciò che comunque sia rende necessario fissare una posta per l'alloggio a prescindere dal diritto reale limitato a suo tempo concesso.

Dal settembre 2008, però, con la nascita di M__________ – che vive con il convenuto (memoriale conclusivo, n. 1 pag. 2) – il suo costo dell'alloggio va adeguato alla quota da inserire nel fabbisogno del figlio minorenne (v. I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6c). Onde il riconoscimento di fr. 735.40 a titolo di locazione. Il rimanente di fr. 367.70 (quale quota a carico del figlio minorenne: Amt für Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto) va inserito nel fabbisogno in denaro di M__________.

b) AP 1 si lamenta poi delle spese di trasferta che il Pretore ha conteggiato in fr. 600.– mensili, a titolo di stima. A parere suo un importo di fr. 200.– sarebbe più “equo”. In realtà il Pretore ha apprezzato un costo di “spese automobile e trasferte” di fr. 600.– mensili (sentenza impugnata, pag. 6). Invero l'interessato aveva indicato di sostenere spese di “automobile” di fr. 300.– (memoriale conclusivo, n. 1 pag. 3). Non si sa – né il Pretore spiega – perché egli non ha considerato quell'importo. Certo, oggi il diritto di visita va esercitato presso il Punto d'incontro “__________” di __________ (v. sopra consid. 2) il che impone al padre, che vive a __________, di sostenere spese di viaggio per incontrare la figlia. Egli, però, nulla pretende a tale riguardo, limitandosi a quantificare in fr. 300.– le “spese automobile”. In simili circostanze tale importo va conteggiato.

c) L'appellante censura l'accertamento pretorile in merito al premio della cassa malati. Essa reputa che l'importo di fr. 400.– stimato in favore di AO 1 sia eccessivo, dovendosi considerare “al massimo fr. 250.– mensili”, anche perché il convenuto non ha “prodotto la propria polizza cassa malattia”.

Nella fattispecie, il convenuto ha indicato nel proprio fabbisogno fr. 400.– quale premio della cassa malati. Ma, come osserva l'appellante, AO 1 nulla ha prodotto al riguardo, salvo menzionare nella dichiarazione fiscale parzialmente agli atti (doc. 3) di sostenere spese inerenti alla malattia per fr. 4900.– annui. Si tratta della deduzione forfetaria del diritto tributario. E, in mancanza di qualsivoglia indicazione, il Pretore doveva esprimersi in via equitativa, non potendo negare al convenuto una posta nel suo fabbisogno minimo per l'assicurazione malattia di base, per altro obbligatoria. A tal proposito basti osservare che il primo giudice ha considerato una spesa assicurativa per la madre di fr. 727.95, composta di fr. 420.– quale premio dell'assicurazione malattia di base (LAMal) e di fr. 307.95 di assicurazioni complementari (LCA). Che queste ultime andassero conteggiate nel fabbisogno della madre, che versa in precarie condizioni economiche – come accertato dal Pretore – può apparire dubbio (cfr. RDAT I-1999 n. 59 pag. 204). Invero, i genitori non essendo sposati, non vi è parità di trattamento fra le parti (I CCA, sentenza inc. 11.1999.150 del 19 febbraio 2000, consid. 7a), ma a un esame sommario e in equità la stima del Pretore può essere ammessa.

d) Da ultimo l'interessata si lamenta dell'importo riconosciuto a titolo di “imposte” a AO 1. A suo parere riconoscergli fr. 1184.– il mese, come fatto dal Pretore, è eccessivo, perché contrario alle dichiarazioni stesse del convenuto e perché “bastava un semplice accesso internet, nemmeno tanto dispendioso per stimare il carico fiscale dell'appellato”. Essa propone di considerare a tale proposito fr. 250.– il mese.

Nelle proprie conclusioni, AO 1 ha esposto un onere fiscale di fr. 300.– mensili. Il Pretore, per contro, con una verifica “effettuata [...] con l'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno in virtù del principio inquisitorio che informa la presente procedura” è giunto a un importo di fr. 1184.– il mese, riferiti però all' “anno 2007” (sentenza impugnata, pag. 6 poco sopra il centro). Che il Pretore potesse, il 2 giugno 2009, riconoscere ai fini del giudizio l'onere fiscale del convenuto al 2007 è tutto fuor che certo. Egli, infatti, nel 2008 è diventato papà di M__________, sicché nel 2009 doveva fare fronte al mantenimento di due figli, il mantenimento di AP 1 essendo fondato in particolare sul noto decreto “supercautelare” del 6 giugno 2008. Ciò premesso, non consta che il padre abbia versato qualcosa per la figlia nel 2007, sicché il suo carico fiscale per quell'anno – fondato su un esame sommario in base ai redditi accertati (v. sopra consid. 6) – non si discosta da quanto accertato dal Pretore (v. anche: http://dfe.ti-edu.ch/ DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.htm).

Tuttavia, l'apprezzamento del primo giudice va limitato al 2007. Dopo di allora, infatti, la situazione di AO 1 è mutata. Egli ha cambiato posto di lavoro dal 1° giugno 2008, con una decurtazione dello stipendio. Da quella data poi egli è stato costretto a versare in favore di AP 1 l'importo mensile di fr. 1300.– (decreto cautelare emanato senza contraddittorio dal Segretario assessore il 6 giugno 2008, v. sopra consid. C). In suo favore, il padre aveva dichiarato di avere già versato fr. 5000.– (v. consid. C). In seguito, il 18 settembre 2008 è nato M__________, che il padre dichiara di mantenere, vivendo insieme con lui. Ciò posto, tenuto conto di tutte queste modifiche, il carico fiscale del padre per il 2008 è diminuito e può essere prudenzialmente stimato in fr. 300.– il mese, come per altro proposto dall'interessato stesso (v. http://dfe.ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.htm). La valutazione del Pretore è pertanto troppo generosa con il padre.

e) Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo di AO 1 può essere quantificato in fr. 4087.10 mensili sino al 31 dicembre 2007. In seguito esso va fissato in fr. 3203.10 il mese dal 1° gennaio 2008 al 17 settembre 2008 e in fr. 2985.40 dopo di allora, considerando per quest'ultimo periodo un minimo vitale del diritto esecutivo pari a quello per un genitore con obblighi di mantenimento, in casu nei confronti di M__________.

f) Certo, il Tribunale federale ha precisato di recente che al debitore alimentare nel diritto di famiglia è garantito il minimo vitale del diritto esecutivo che lo concerne da solo; se – di contro – egli è coniugato o convive con un partner registrato o con un concubino il minimo vitale esecutivo sarà la metà dell'importo base (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Invero la giurisprudenza citata pare applicarsi nel caso in cui le condizioni finanziarie del debitore alimentare siano “angespannt” (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Ciò che non è il caso, come si è detto, nella fattispecie. Infatti, a AO 1 – dopo avergli conteggiato un fabbisogno minimo del diritto civile (conformemente alla giurisprudenza precedente di questa Camera) – resta un agio sufficiente a coprire i fabbisogni in denaro dei due figli. Resta il fatto che, come si è visto (v. sopra consid. G), egli ha avuto altri figli in pendenza di appello. Le decisioni future del Pretore dovranno di conseguenze essere prese in conformità al citato nuovo orientamento del Tribunale federale.

  1. L'appellante si duole del reddito ipotetico conteggiato dal Pretore a AP 2. Essa ritiene che il Pretore “non poteva validamente aggiungere una pigione ipotetica della casa d'abitazione di fr. 3000.– fondandosi su un prezzo di acquisto della casa stessa di fr. 850 000.–”. Se non che, dette lamentele restano fini a loro stesse, poiché – come riconosce l'interessata – a prescindere da qualsivoglia calcolo il primo giudice non ha imposto alla madre alcuna partecipazione finanziaria. L'appello, su questo punto, si esaurisce in una mera critica infruttuosa.

Se non che AO 1 nelle osservazioni all'appello asserisce che AP 2 “potrebbe trovarsi un impegno più remunerativo” il quale, “aggiunto all'ipotetica pigione della casa locata al fratello da valutare in almeno fr. 3000.– mensili”, le permetterebbe di “partecipare al mantenimento della figlia”. Ora, quale altra attività concreta AP 2 potrebbe svolgere il convenuto non dice, né egli quantifica l'eventuale stipendio maggiore che la stessa potrebbe percepire. A tal proposito non giova dunque diffondersi oltre, i principi validi in materia essendo stati già presentati dal Pretore. Quanto al reddito ottenibile dalla casa appigionata al fratello, l'importo evocato da AO 1 coincide con quello riconosciuto, in via ipotetica, dal Pretore. Da questo importo va comunque sia dedotto il carico ipotecario di fr. 1409.30, onde un reddito netto di fr. 1590.70 da aggiungere ai fr. 1550.– accertati dal Pretore. Che un agio mensile finale di fr. 383.75 possa giustificare una partecipazione della madre ai costi della figlia può anche essere. Se non che, come si vedrà qui sotto (consid. 11) non si giustifica – alla luce delle circostanze concrete – di limitare la madre al suo fabbisogno minimo imponendole di versare, in via cautelare, l'eccedenza alla figlia. Ciò perché il padre, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo e ai costi di entrambi i figli, conserva un agio mensile superiore a quello della madre, non essendo per altro ridotto al suo fabbisogno minimo.

  1. Va invece accolta la censura inerente al calcolo del fabbisogno minimo di AP 1. Il Pretore ha infatti stimato che madre e figlia spendano fr. 1000.– di locazione. A tale proposito, la quota parte di AP 1, di un terzo (Amt für Jugend und Berufs­beratung des Kantons Zürich, eo. loc.) ammonta a fr. 333.30 e non a fr. 370.– e l'importo da conteggiare alla madre è di fr. 666.70. Il calcolo del Pretore va dunque corretto di conseguenza.

  2. Circa il fabbisogno in denaro di AP 1 e di M__________ – figli comuni del debitore alimentare – non soccorre ripetere che la Camera si ispira per prassi ventennale alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5). Al momento in cui il Pretore ha statuito si applicava la tabella 2009 correlata alle raccomandazioni predette. Se non che, il Pretore ha fissato contributi alimentari già a partire dal 2007. Aggiungasi poi che a oggi le predette tabelle sono state modificate a più riprese, e adeguare il contributo a ogni periodo sarebbe fonte di soverchie difficoltà. Ciò premesso, conviene dunque richiamarsi alla tabella del 2007 – quelle esistenti all'avvio dell'obbligo contributivo – e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro. Del resto le messe a punto periodiche della nota tabella da parte dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo si fondano anzitutto, pur con aggiustamenti puntuali, sul carovita intervenuto nel frattempo (v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 6).

In concreto, la citata tabella indicava per un figlio solo nella prima fascia d'età un fabbisogno in denaro di fr. 1975.–. Per AP 1 vanno adeguate la posta per “cura ed educazione” – da riconoscere nella misura di un mezzo, la madre lavorando al 50% – e la quota dell'alloggio, per un fabbisogno in denaro di fr. 1600.80. Per M__________, di cui tutto si ignora, si giustifica di amputare il di lui fabbisogno in denaro della posta per “cura ed educazione” – che la madre, verosimilmente, offre in natura – e adeguare l'onere dell'alloggio, per un fabbisogno in denaro mensile di fr. 1282.40. Inoltre, figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb; 116 II 114 consid. 4a). Poco importa che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). La somma a disposizione del padre va di conseguenza ripartita in maniera proporzionale fra tutti i figli di AO 1.

  1. Nelle motivazioni all'appello, AP 1 indica che l' “eccedenza del convenuto è tale da permettere il versamento di un contributo alimentare intero pari ad almeno fr. 2250.–”. Se non che, nel petitum a questa Camera, essa chiede che le vengano riconosciuti fr. 2040.– il mese. Tale cifra corrisponde al fabbisogno in denaro per un figlio unico nella prima fascia d'età della tabella 2009. Dell'inapplicabilità della quale già si è detto qui sopra (consid. 10). Indicando nei considerandi un contributo di fr. 2250.– il mese, essa sembra evidenziare che il padre versi in condizioni economiche suscettibili di fare lievitare il suo obbligo contributivo (v. sul tema: RtiD II-2010 n. 20c pag. 633 segg. consid. 8). Tuttavia, limitandosi a chiedere l'importo tabellare la stessa ha, apparentemente, rinunciato – almeno di fronte a questa Camera – a un aumento dovuto alla pretesa situazione agiata del padre. In simili circostanze il fabbisogno in denaro di AP 1 va fissato nei limiti poc'anzi cifrati (qui sopra consid. 10).

  2. Nelle circostanze descritte la situazione economica delle parti si presenta come segue:

Nel 2007

Reddito di AO 1 fr. 8769.60

Reddito di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno minimo di AO 1 fr. 4087.10

Fabbisogno minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La disponibilità del padre di fr. 4682.50 [fr. 8769.60 ./. fr. 4087.10] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio 2008

Reddito di AO 1 fr. 7950.70

Reddito di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno minimo di AO 1 fr. 3203.10

Fabbisogno minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La disponibilità del padre di fr. 4747.60 [fr. 7950.70 ./. fr. 3203.10] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 1° giugno 2008 al 17 settembre 2008

Reddito di AO 1 fr. 7200.–

Reddito di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno minimo di AO 1 fr. 3203.10

Fabbisogno minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1600.80

La disponibilità del padre di fr. 3996.90 [fr. 7200.– ./. fr. 3203.10] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del fabbisogno in denaro di AP 1.

Dal 18 settembre 2008 in poi

Reddito di AO 1 fr. 7200.–

Reddito di AP 2 fr. 3140.70

Fabbisogno minimo di AO 1 fr. 2985.40

Fabbisogno minimo di AP 2 (consid. 8) fr. 2793.65

Fabbisogno in denaro di AP 1 fr. 1600.80

Fabbisogno in denaro di M__________ fr. 1282.40

La disponibilità del padre di fr. 4214.60 [fr. 7200.– ./. fr. 2985.40] permette a quest'ultimo di fare fronte integralmente alla copertura del fabbisogno in denaro di AP 1 e di M__________.

  1. I contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo – cui questa Camera si ispira per prassi consolidata – includono già le eventuali prestazio­ni di terzi in favore dei minorenni (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), sicché in linea di principio i contributi per i figli vanno fissati già comprensivi degli assegni familiari (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.109 del 25 luglio 2011, consid. 4a).

In concreto l'assegno di famiglia non è percepito dal debitore del contributo alimentare, ma dal genitore affidatario; oppure verosimilmente lo è, la madre avendone fatta richiesta alla competente autorità (deposizione di AP 2 del 17 luglio 2008: act. XII, pag. 2 in alto). In simili condizioni occorre distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore, l'assegno familiare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro. Per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è assicurato, l'assegno familiare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (RtiD I-2010 pag. 704 n. 22c con riferimenti). In concreto, l'importo erogato dal padre copre appieno il fabbisogno in denaro della figlia. Gli assegni familiari vanno posti in deduzione del contributo alimentare versato dal padre. In altre parole, il contributo fissato nell'odierna decisione è comprensivo delle prestazioni statali.

  1. Litigioso è anche l'inizio dell'obbligo alimentare in favore di AP 1. Il Pretore ha considerato che “la dottrina [...] fissa” la decorrenza del chiesto contributo “alla data d'introduzione della domanda” (sentenza impugnata, pag. 7 in alto), senza in realtà citare alcun autore. La figlia, per contro, reputa che l'onere alimentare imposto al padre debba retroagire al giorno della sua nascita. Ora, il figlio può chiedere il mantenimento futuro e quello dell'anno preceden­te l'azione (art. 279 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, tut­tavia, il giudice verifica se il genitore non abbia già adempiuto l'obbligo. In concreto, nella procedura cautelare – avviata il 25 settembre 2007 – madre e figlia avevano chiesto che il contributo partisse dal 1° giugno 2007. Con decreto “supercautelare” del 6 giugno 2008 il Segretario assessore ha imposto al padre il pagamento di un contributo di fr. 1300.– mensili (assegni familiari inclusi) dal mese di giugno 2008. Questo assetto provvisionale è stato modificato con il decreto impugnato, che ha fatto decorrere il contributo dal mese di settembre 2007. Litigiosi sono tre versamenti (giugno, luglio e agosto 2007).

Durante l'udienza del 18 marzo 2008 il padre ha sostenuto di avere versato, il 30 gennaio 2008, fr. 5000.– in favore della figlia (act. VI: pag. 1). Tale affermazione è rimasta incontestata. E la figlia, nell'appello, non spende una parola al riguardo. E il Pretore sembra darne vaga traccia rilevando che “[g]li importi già versati dal convenuto nel frattempo vanno naturalmente posti in deduzione” (decreto impugnato, pag. 7 in alto). Dato quanto precede, alla luce del contributo alimentare testé calcolato (consid. 7), la corresponsione di fr. 5000.– appare, a un esame sommario, sufficiente a pareggiare le tre mensilità rimaste scoperte. Ciò non toglie che il contributo andava fissato a partire dal giorno del parto. Di ciò si dirà anche nel dispositivo per tenere conto di una recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza inc. 5A_172/2012 del 9 luglio 2012). L'appello tecnicamente si rileva, su questo punto, provvisto di buon diritto.

  1. L'appellante ritiene poi che il Pretore avrebbe dovuto riconoscere “interessi di mora, visto e considerato che i pagamenti non sono stati eseguiti puntualmente e per intero” (appello, n. 9 pag. 13 in alto). Il Pretore non si è espresso al riguardo. Le condizioni che disciplinano il versamento di interessi moratori derivano dagli art. 102 e segg. CO con riferimento all'art. 75 CO.

Per ottenere un interesse moratorio è necessario che il debitore si trovi in ritardo nell'adempiere un'obbligazione esigibile (Wiegand in: Basler Kommentar, OR I, 4a edizione, n. 4 ad art. 104 CO). E l'esigibilità di un'obbligazione è disciplinata all'art. 75 CO, a norma del quale può essere chiesto ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbligazione, per quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. In ambito di diritto della filiazione, l'obbligo alimentare dei genitori è subordinato all'esistenza di un rapporto di filiazione giuridico (Hausheer/Spycher, op. cit, n. 06.45 a pag. 389 e n. 06.76 a pag. 404).

In concreto, la filiazione tra AP 1 e AO 1, a seguito dell'accertamento scientifico dell'8 gennaio 2008 (v. perizia del laboratorio __________ dell'8 gennaio 2008: act. V; v. anche: udienza del 18 marzo 2008: act. VI), è da ritenersi assodata anche giuridicamente per effetto dell'acquiescenza operata dal convenuto nella risposta di merito del 16 ottobre 2008 (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese). Gli effetti del legame retroagiscono al giorno della nascita (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4a edizione, n. 170 ad art. 260 CC e n. 102 ad art. 261 CC), quindi dal 12 giugno 2007. Il primo obbligo contributivo a carico del padre è stato imposto con decreto “supercautelare” del Segretario assessore del 6 giugno 2008 a decorrere dal mese di giugno 2008. Per i contributi precedenti non vi era decisione alcuna sino al decreto qui impugnato. Il Tribunale federale ha spiegato che il padre, che non è sposato con la madre e che non ha riconosciuto il bambino, non si rende colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento se non contribuisce al mantenimento del bambino prima del passaggio in giudicato della sentenza di paternità, a meno che non sia stato condannato a pagare dei contributi di mantenimento in via cautelare (DTF 136 IV 122). Per contributi non fissati definitivamente, non può esserci ritardo né di conseguenza mora. La figlia poi nemmeno spiega quali e quanti contributi non siano stati saldati dopo il mese di giugno 2008. Su questo punto l'appello va dunque disatteso.

  1. AP 1 si duole poi del rifiuto di riconoscerle una provvigione di lite. Per lei, infatti, il momento per valutare se il versamento andava imposto al padre, o meno, è l'avvio della procedura. E a quel momento – soggiunge l'appellante – AO 1 non era padre di M__________, sicché “la nascita del secondo figlio [non è] una ragione per precludere delle ripetibili od una provisio ad litem”. E ciò perché “non si può parlare di soccombenza nella misura in cui la nascita del secondo figlio era per le appellanti un evento imprevedibile ed imponderabile al momento della litispendenza”. Il Pretore, pur accertando una pretesa a tale titolo di fr. 1500.–, ha negato il beneficio, siccome AO 1 non ha eccedenza alcuna da potere destinare a quel titolo alla figlia (decreto impugnato, pag. 7).

Come osservato dal Pretore, quanto all'ammontare, una provvigione garantisce per sua indole la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Decisiva non è quindi la mole del lavoro svolto dal patrocinatore, bensì la prevedibile entità del lavoro che al patrocinatore rimane da compiere quando introduce l'istanza. A tal fine il giudice statuisce per apprezzamento, secondo esperienza (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 282 ad art. 145 vCC). In concreto il Pretore ha valutato che l'onere lavorativo del curatore di AP 1 era stimabile in fr. 1500.–. Se non che – ha concluso il primo giudice – il padre non aveva agio mensile sufficiente a erogare quell'importo. L'appellante ritiene invece che il convenuto, con la sua situazione economica, possa finanziare fr. 5500.–. L'interessata però non spiega come giunge a questo importo non indicando neppure quale fosse l'entità del lavoro che avrebbe atteso il suo legale, né essa sostanzia la mole di lavoro – per altro nemmeno invocata – a cui egli è stato confrontato. L'appello al riguardo non merita ulteriore approfondimento. Nondimeno, i fr. 1500.– indicati dal Pretore sono alla portata del padre – almeno con versamenti periodici – in base al suo agio mensile, di cui si è detto (sopra, consid. 12). Entro tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.

  1. L'appellante si lamenta infine del riparto degli oneri processuali di prima sede, che il Pretore ha suddiviso a metà fra le parti, considerata la vicendevole e “sostanzialmente uguale” soccombenza delle parti. Per l'interessata, invece, le spese della perizia avrebbero dovuto essere prelevate “con il merito” e non già con l'impugnato decreto cautelare, invocando l'ordinanza del 20 novembre 2007. Inoltre – continua AP 1 – l'accertamento si è reso necessario per la reticenza di AO 1 nel riconoscerla come figlia, sicché i costi dovrebbero essere sopportati dal padre.

In concreto, il Pretore non si è ancora espresso sul merito, sicché – per il tenore del dispositivo n. 4 dell'ordinanza del 20 novembre 2007 (act. IV) – egli non avrebbe potuto prelevare, nel decreto cautelare, le spese della perizia. Esse ascendono a fr. 1614.– (“fattura dell'8 gennaio 2008” nel fascicolo “Corrispondenza diversa + citazioni), di cui fr. 1500.– anticipati dal padre (v. dispositivo n. 2 dell'ordinanza presa al termine dell'udienza del 20 novembre 2007: act. III). A ciò si aggiungono fr. 50.– per le spese dell'ordinanza del 20 novembre 2007. Dei fr. 2000.– prelevati dal Pretore restano quindi solo fr. 336.– che avrebbero potuti essere ripartiti fra le parti. Ora, in prima sede, il padre va ritenuto soccombente per quanto attiene alla paternità, mentre è parzialmente soccombente per i contributi alimentari. E per essi, a ben vedere, la soccombenza maggiore toccherebbe alla figlia, che ottiene meno di quanto richiesto, ma più di quanto offerto dal padre con le conclusioni. Sia come sia, a un esame sommario – e prettamente equitativo –, si giustifica di mantenere invariato il riparto degli oneri giudiziari di prima sede e di compensare le ripetibili. Il decreto impugnato, va nondimeno riformato per quanto attiene alle spese peritali, che saranno assegnate con il merito, come già indicato dal Pretore.

  1. Gli oneri processuali dell'appello seguono la vicendevole soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). In via del tutto equitativa, si può ripartire la tassa di giustizia in ragione di un mezzo ciascuno fra le parti e compensare le ripetibili, la figlia non avendo preteso, per altro, una provvigione di lite in seconda sede.

  2. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera la soglia dei fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

vista anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è così riformato:

  1. L'istanza di provvigione di lite è accolta, di conseguenza AO 1 verserà a AP 1 l'importo di fr. 1500.–.

  2. AO 1 è tenuto a versare nelle mani di AP 2, a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la prima volta a far tempo dal 12 giugno 2007, fr. 1600.– mensili, assegni familiari compresi, da cui vanno dedotti a titolo di compensazione fr. 5000.– già versati da AO 1.

  3. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 336.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Compensate le ripetibili.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1000.–

sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno. Ripetibili compensate.

III. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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