Incarto n. 11.2009.83
Lugano 5 aprile 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2007.628 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 ottobre 2007 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 maggio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1947) e AP 1 (1946) si sono sposati a __________ il 30 giugno 1977. Dal matrimonio non sono nati figli. Con sentenza del 22 novembre 1995, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando una convenzione in cui il marito si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili indicizzati “il cui ammontare verrà riesaminato al momento del pensionamento della moglie o al più tardi al raggiungimento dell'età pensionistica del marito”. Il 10 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituito in favore di AP 1 una curatela volontaria, designando l'avv. PA 1 come curatore. Fino al 5 maggio 2004 AO 1 ha lavorato per la ditta __________, di cui la suocera __________ era amministratrice unica.
B. Il 5 ottobre 2007 AO 1ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di divorzio, chiedendo un contributo alimentare in capitale di fr. 180 000.–, o in via subordinata, di fr. 1000.– mensili, e la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito durante il matrimonio o, quanto meno, un'adeguata indennità sulla base dell'art. 124 CC. Nella sua risposta del 21 gennaio 2008 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare e ha chiesto di ripartire a metà gli averi previdenziali di entrambi i coniugi. Trattata in un primo tempo come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale, la causa è poi stata trattata dal Segretario assessore come azione di divorzio su richiesta unilaterale, il marito non avendo confermato la volontà di divorziare.
Il 19 maggio 2008 AO 1 ha così presentato una replica nella quale ha confermato le sue domande, postulando anch'essa la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza. Nella sua duplica del 18 giugno 2008 AP 1 ha ribadito il proprio memoriale di risposta. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 16 settembre 2008 e l'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, è terminata il 12 dicembre 2008. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 16 febbraio 2009 esse hanno nuovamente riaffermato i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo con sentenza del 27 aprile 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un'“indennità adeguata” di fr. 12 300.– sulla base dell'art. 124 CC, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al 30 aprile 2010, ridotto a fr. 390.– mensili dopo di allora. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 maggio 2009 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di negare alla moglie sia l'“indennità adeguata” sia l'erogazione di un contributo alimentare. Il 30 giugno 2009 AO 1 ha comunicato alla Camera di rinunciare a osservazioni, limitandosi a proporre di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in questa sede, lo stanziamento di un'“indennità adeguata” a norma dell'art. 124 CC e il versamento di un contributo alimentare. Il principio del divorzio è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
a) L'appellante sostiene che la prestazione d'uscita di AO 1 non ammonta a fr. 72 730.–, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 82 647.–, senza dimenticare che la moglie non ha mai comunicato di percepire la rendita AVS sin dal maggio del 2008. E siccome fino al febbraio del 2009 essa ha indebitamente riscosso anche il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili previsto nella sentenza di separazione, per finire essa ha già incassato l'equivalente di fr. 10 000.–. In condizioni del genere – egli soggiunge – la moglie non ha più diritto ad alcuna indennità, la quale andrebbe in ogni modo compensata con il suo credito.
b) I principi che disciplinano il calcolo dell'“adeguata indennità” sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2b). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che il riparto degli averi della previdenza professionale è espressione della comunione di destini connessa al matrimonio e che da esso non si può prescindere (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Un rifiuto del riparto entra in linea di conto solo a condizioni restrittive, in particolare ove la divisione appaia manifestamente iniqua (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò vale anche per l'art. 124 CC, il rifiuto di un'“indennità adeguata” giustificandosi solo in una situazione paragonabile o simile a quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non sussitono (sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009, consid. 6 pubblicato in: JdT 2010 I 158).
c) In merito all'ammontare della prestazione d'uscita della moglie, risulta dagli atti che il 1° gennaio 2006 questa ammontava a fr. 72 730.– (doc. G) e che il 1° gennaio 2008 era aumentata a fr. 75 199.– (doc. T, 3° foglio). Il 13 ottobre 2008 la __________, società di assicurazioni sulla vita, ha dichiarato invero che “l'importo della prestazione di libero passaggio disponibile alla data prevista del divorzio (…) ammonta a fr. 82 647.–” (doc. T, 1° foglio). Se non che, per tacere del fatto che si ignora quale fosse a quel momento la prevedibile data del divorzio, poi pronunciato nell'aprile del 2009, il caso di previdenza per la moglie risale al maggio del 2008. E al riguardo nemmeno l'appellante pretende che dopo di allora AP 1 abbia continuato ad alimentare la propria previdenza professionale. Perché poi per lui dovrebbe far stato il valore della prestazione accumulata fino al 31 dicembre 2005 e non quella fino alla pronuncia del divorzio l'appellante non spiega. In circostanze del genere non si scorgono ragioni per scostarsi dal dato accertato dal Pretore.
d) Quanto al fatto che AO 1 non abbia comunicato al marito di avere cominciato a percepire la rendita AVS già nel maggio del 2008, ciò che – secondo l'appellante –
avrebbe fatto decadere il contributo alimentare per lei, la questione esula dal riparto degli averi previdenziali. Foss'anche vero quanto l'appellante afferma – sulla questione si tornerà in appresso (consid. 3) – ciò fonderebbe se mai un credito di lui nei confronti della moglie, ma non basterebbe per rendere abusiva la pretesa della moglie a un'“indennità adeguata” sulla base dell'art. 124 CC. E in mancanza di altri motivi attinenti alla situazione economica dei coniugi dopo il divorzio non sussistono ragioni per negare all'interessata tale diritto. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
a) L'appellante sostiene che in base alla convenzione sugli effetti della separazione e agli accordi successivi il contributo alimentare per la moglie sarebbe decaduto all'effettivo pensionamento di lei e non solo alla data teorica del medesimo. AO 1 non si è mai espressa al riguardo, né ha formulato osservazioni all'appello. Ora, nella convenzione sugli effetti della separazione il marito si era impegnato a versare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1000.– mensili “il cui ammontare verrà riesaminato al momento del pensionamento della moglie o al più tardi al raggiungimento dell'età pensionistica del marito” (doc. C, 4° foglio, clausola n. 3). Il 21 luglio 1999 AO 1 ha dichiarato di rinunciare al versamento del contributo alimentare “a condizione di poter usufruire dell'impiego presso la __________, di cui attualmente sono e intendo rimanere dipendente” (doc. C, 7° foglio). Successivamente, il 17 maggio 2004, AP 1 e la madre __________ si sono impegnati “solidalmente a versare alla signora AO 1 (…) l'importo complessivo di fr. 1000.– al mese per contributo di assistenza (...), e ciò sino all'età di pensionamento di quest'ultima” (doc. C, 6° foglio).
b) In mancanza di elementi sulla vera e concorde volontà dei coniugi circa il contenuto degli accordi, ovvero su ciò che le parti hanno voluto e dichiarato durante le trattative e al momento di firmare, occorre interpretare l'intesa secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni dell'altro nella situazione concreta (DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 con rinvio). Nella fattispecie si può ragionevolmente presumere che il senso della pattuizione fosse quello per cui il contributo alimentare in favore dell'interessata sarebbe stato dovuto fino all'effettivo pensionamento di lei, dopo di che la questione sarebbe stata riesaminata. Che nell'impegno del 17 maggio 2004 (mese successivo alla cessazione dell'attività lucrativa di AO 1 per la __________) il marito abbia fatto accenno “all'età di pensionamento” della moglie non può essere seriamente inteso come impegno di lui e della madre di versare fr. 1000.– fino a 64 anni, indipendentemente del fatto che la creditrice percepisse o no una rendita AVS. Tanto meno ove si pensi che, anche dopo avere cominciato a riscuotere la rendita, l'interessata ha affermato che con l'accordo del 2004 i coniugi
avevano definitivamente risolto ogni “questione in ordine alle pendenze patrimoniali, eccetto quella attinente al contributo alimentare pro futuro” (replica, pag. 6).
c) Ciò premesso, in concreto AO 1 (nata il 7 aprile 1946) ha anticipato con ogni verosimiglianza la riscossione della rendita AVS al 1° maggio 2008, primo giorno del mese seguente quello in cui ha compiuto 62 anni (art. 40 cpv. 1 LAVS). E contrariamente all'opinione dell'appellante, a quel momento il contributo alimentare non sarebbe decaduto, ma doveva essere riesaminato. Ora, il 1° maggio 2008 la moglie aveva redditi per fr. 2423.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2913.– mensili (sotto, consid. 4c). La convivenza di lei non giustificava la soppressione del contributo (sotto, consid. 4d e f). Nelle circostanze descritte AO 1 avrebbe avuto diritto così a un contributo alimentare di fr. 390.– mensili. E avendo il marito versato fr. 1000.– mensili sino al febbraio del 2009, l'interessata ha riscosso un indebito di fr. 6100.–. Ne discende che fino a concorrenza di tale somma l'appellante è abilitato a compensare l'“indennità
adeguata” dovuta alla moglie.
In merito alla situazione dell'interessata dopo il pensionamento, il Pretore ha accertato che nella fattispecie il matrimonio era stato di lunga durata, che dal 2003 AO 1 vive con __________, che le entrate di lei il 1° maggio 2008 erano di fr. 2423.– mensili (fr. 1582.– di rendita semplice AVS, fr. 441.– di rendita AVS “secondo pilastro” e fr. 400.– di reddito derivante dalla comproprietà con il fratello sulla particella n. 472 RFD di __________) e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2913.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 446.20, spese mediche fr. 54.60, imposte fr. 213.–). Quanto al marito, il primo giudice ha constatato entrate per fr. 4873.80 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Chiarito ciò, in virtù del principio di solidarietà il Pretore ha chiamato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 390.– mensili, pari all'ammanco nel fabbisogno minimo di lei.
a) L'appellante sostiene che per “pensionamento della moglie” non era da intendere nella citata convenzione l'età teorica di 64 anni, bensì quella effettiva di 62 anni intervenuta nel maggio del 2008. Da tale data andava soppresso perciò il contributo alimentare. A suo parere inoltre, vivendo in concubinato “qualificato”, l'attrice non ha più diritto a nulla. Né essa ha un ammanco, poiché in seguito alla convivenza la pigione le va computata in fr. 500.– mensili (in luogo di fr. 1000.–). Per quel che riguarda la sua situazione, l'appellante contesta il guadagno di fr. 4873.80 mensili accertato dal primo giudice, sostenendo di non conseguire redditi, mentre la sua sostanza sarebbe notevolmente diminuita anche per far fronte al pagamento del contributo alimentare in favore della moglie.
b) Relativamente al contributo alimentare fino al 30 aprile 2010 la questione è ormai superata. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati infatti dall'assetto provvisionale o – eventualmente – da quanto ha stabilito il giudice a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Fino al 30 aprile 2010 è continuata valere così, nel caso specifico, la sentenza di separazione con i successivi accordi (doc. 3), che il giudice del divorzio non può rimettere in causa (RtiD I-2007 pag. 731 consid. 4a). Il pronunciato odierno vale dunque dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Su questo punto l'appello risulta quindi caduco.
c) Per quel che concerne la situazione a decorrere dal passaggio in giudicato della presente sentenza, contrariamente a quanto sostiene l'appellante la pigione pagata dall'attrice non va ridotta a fr. 500.– mensili solo perché AO 1 vive con un terzo. In casi di coabitazione, infatti, questa Camera riconosce a ogni coniuge il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza non deve, in altri termini, recare scapito a un coniuge né profittare all'altro (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.192 del 31 luglio 2009, consid. 5d). E un esborso di fr. 1000.– (spese accessorie comprese) può ritenersi ragionevole e adeguato anche per una persona singola che abiti nell'agglomerato luganese. Ciò significa che con entrate di fr. 2423.– mensili (non contestate dall'appellante) l'interessata non è in grado di far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2913.– mensili.
d) Più delicato è appurare l'esistenza di un concubinato “qualificato” che precluda all'interessata ogni contributo di mantenimento (RtiD I-2007 pag. 733 consid. 4b/dd; sentenza del Tribunale federale 5A_81/2008 dell'11 giugno 2008, consid. 5.1). Un'ordinaria convivenza non basta invero per “qualificare” un concubinato, il quale deve denotare una comunione di vita tanto stretta (“di tetto, di tavola e di letto”) da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive a un coniuge (DTF 118 II 235 consid. 3b). L'onere di dimostrare tali requisiti incombe, di regola, al debitore del contributo. Se la convivenza dura da almeno cinque anni, nondimeno, il concubinato si presume “qualificato”. Anche in tale ipotesi però incombe pur sempre al debitore fornire indizi sufficienti per far presumere che, oltre alla stabilità quinquennale del rapporto, sussista una comunità di vita esclusiva assimilabile a un matrimonio (DTF 118 II 238 consid. 3b). Seppure criticata (cfr. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 153 n. 707 con rimandi), tale giurisprudenza è stata riconfermata dal Tribunale federale (sentenza 5A_321/2008 del 7 luglio 2008, consid. 3.1).
e) In concreto, a ben vedere, il convenuto nemmeno pretende l'esistenza di un concubinato “qualificato”. Si limita a far valere che la moglie “vorrebbe accasarsi con il suo attuale compagno e quindi la richiesta di liquidazione non è altro che un tentativo, in malafede, di non perdere il diritto alla rendita alimentare” (risposta, pag. 2), rispettivamente che l'interessata “vuole la rendita per risposarsi e la sua richiesta, del tutto ingiustificata ai sensi dell'art. 126 CC, non è che un maldestro tentativo di abuso di diritto” (replica, pag. 2), ripetendo che “in realtà l'attrice vorrebbe accasarsi con il suo attuale compagno con il quale, stando al doc. R secondo foglio (…) convive da almeno sei anni senza perdere la rendita” (memoriale conclusivo, pag. 2). Che ciò basti per dimostrare una comunione di vita avente carattere esclusivo assimilabile a un matrimonio appare dubbio. Certo, in uno scritto del 25 agosto 2004 AO 1, dopo avere dichiarato di versare fr. 1000.– mensili a __________ come partecipazione al costo dell'alloggio, ha precisato che tale partecipazione “risale già dal 2003” (doc. R, 2° foglio). Tale dichiarazione non è sufficiente tuttavia per desumere che tra i due si sia instaurata una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza all'interessata come se fosse un coniuge. In definitiva non si ravvisano gli estremi, dunque, per negare all'attrice un contributo di mantenimento.
f) Rimane da verificare che l'appellante sia in grado di far fronte al pagamento del contributo alimentare (fr. 390.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza). Il rendiconto finanziario 2006 allestito dal suo curatore registrava una sostanza di fr. 338 370.–, un utile d'esercizio di fr. 58 485.– e la partecipazione di un terzo alla ditta __________, il cui attivo ammontava a fr. 856 776.– (doc. 13). L'appellante sostiene che da allora si è verificata una costante e preoccupante diminuzione dei suoi averi. Il documento che egli invoca si limita tuttavia a riassumere la movimentazione di un conto (non meglio precisato) con un saldo di fr. 25 122.– il 1° gennaio 2007 e uno di fr. 829.– il 31 dicembre 2007 (doc. 19). Sulla base di questo solo conteggio non si può concludere tuttavia che l'appellante non abbia mezzi sufficienti per erogare a AO 1 il contributo di mantenimento.
Che poi tra il 1° gennaio 2008 e il 16 febbraio 2009 l'appellante abbia fatto fronte a uscite per fr. 75 000.– è possibile, ma non basta per dimostrare una diminuzione della sostanza da fr. 305 000.– a fr. 230 000.–. Men che meno ove si consideri che nel citato rendiconto finanziario figurava, oltre a un conto corrente postale, un conto alla __________ e un altro conto alla __________. Relativamente al 2007 poi AP 1 si è limitato a esibire estratti di conti alla __________ e alla __________, senza nemmeno produrre il rendiconto finanziario 2007 che il curatore deve avere sottoposto all'autorità tutoria entro il febbraio del 2008 (art. 24 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto, in mancanza di dati più attendibili non vi sono ragioni per scostarsi dagli accertamenti del Pretore. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene causa vinta per quanto riguarda la compensazione dell'equa indennità con un proprio credito verso la moglie, ma soccombe sul contributo alimentare. Tutto ponderato, appare equo pertanto suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e compensare le ripetibili. Il pronunciato odierno non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile se appena si considera il contributo alimentare vita natural durante di fr. 390.– mensili per la moglie, la cui aspettativa di vita è di quasi 25 anni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza la somma di fr. 12 300.– a titolo di indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. L'importo è compensabile fino a concorrenza di fr. 6100.–.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.