Incarto n. 11.2009.20
Lugano 15 giugno 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.567 (divorzio su domanda unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 settembre 2008 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
contro
, d'ignota dimora,
giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 19 gennaio 2009 con cui il Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta dall'attrice con la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 2 febbraio 2009 presentato da AP 1 contro la decisione (“decreto”) emessa il 19 gennaio 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. T__________ (1967), cittadino congolese, e AP 1 (1958) hanno contratto matrimonio a Villiers-le-Bel (Val d'Oise, Francia) il 20 luglio 2002. A quel momento la sposa era già madre di I__________ (17 giugno 1989), avuto da una sua precedente relazione. Dalle nozze non sono nati figli. Il marito è da anni irreperibile. La moglie lavora come vegliatrice per la Fondazione Istituto __________ di __________.
B. Il 4 settembre 2008 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendo il beneficio dell'assistenza giudiziaria. T__________ non si è costituito in giudizio ed è rimasto precluso. Statuendo con sentenza del 19 gennaio 2009, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, accertando che nessun credito sussiste in esito alla liquidazione del regime matrimoniale, che non si fa luogo a divisione delle prestazioni d'uscita maturate presso l'istituto di previdenza professionale durante il matrimonio e che nessun contributo di mantenimento è dovuto da un coniuge all'altro. Con “decreto” di quello stesso giorno il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice, rilevando che con una disponibilità mensile di fr. 1211.40 l'interessata può finanziare – almeno a rate – le spese di procedura.
C. AP 1 ha impugnato il diniego dell'assistenza giudiziaria con ricorso del 2 febbraio 2009, instando per il medesimo beneficio anche in appello. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.
Il Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria per non avere l'attrice sufficientemente documentato la domanda, il mero richiamo a precedenti procedure a protezione dell'unione coniugale (nel cui ambito il beneficio era stato concesso) non bastando a sostanziare la richiesta. Il primo giudice ha poi accertato che con un reddito di fr. 4455.65 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3244.25 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 250.–, parcheggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 344.10, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 15.15, protezione giuridica fr. 24.20, imposta federale fr. 10.35, imposta cantonale fr. 40.40, imposta comunale fr. 40.05) l'interessata conserva una disponibilità di fr. 1211.40 mensili. Certo, egli ha soggiunto, dalla tassazione 2007 si evincono debiti privati per fr. 37 064.–, “ma non risulta che su questi debiti vengano pagati degli interessi, né che vi sia in atto un piano di rimborso. Anche qualora si dovesse considerare la sola metà dell'eccedenza, ipotizzando un rientro dell'esposizione debitoria, resterebbe un importo sufficiente a finanziarie, seppur ratealmente, la presente procedura di divorzio che, per l'inerzia del convenuto, ha comportato il minimo impegno di patrocinio”.
La ricorrente reputa arbitrario il diniego dell'assistenza giudiziaria, poiché il Pretore non le ha mai chiesto di completare gli atti né di produrre l'apposito certificato municipale (art. 4 cpv. 1 Lag), emanando per di più la decisione oltre quattro mesi dopo l'istruttoria e non “entro breve termine” come prevede la legge (art. 5 cpv. 1 Lag). Essa sostiene inoltre che, “partendo da un salario mensile di poco superiore a fr. 4000.–, risultano spese e debiti di un importo superiore a fr. 3000.–. Parecchi debiti, proprio in ragione delle difficoltà economiche, vengono pagati ratealmente. Inoltre, da poco, [essa] deve assumersi anche i costi di mantenimento del figlio, senza lavoro e non più collocabile”.
Davanti al Pretore l'attrice ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, affermando che “rispetto alla procedura di misure protettrici dell'unione coniugale” la sua situazione economica era immutata. “Come allora – essa continuava – si chiede che (…) venga riconosciuto il beneficio dell'assistenza giudiziaria senza produzione di un ulteriore certificato municipale”. Ora, che l'onere di rendere verosimile le proprie ristrettezze incomba al richiedente è fuori dubbio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c), né l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria in cause precedenti conferisce il diritto automatico a conseguire analogo beneficio in seguito, già per il fatto che ad anni di distanza la situazione finanziaria di una persona non può presumersi “immutata”. In concreto però la ricorrente aveva esplicitamente sollecitato una deroga a tale principio e v'è da domandarsi se il Pretore non dovesse statuire al riguardo. Comunque sia, si fosse pure di tale avviso, il primo giudice ha addotto una doppia motivazione del diniego, rifiutando l'assistenza giudiziaria anche perché l'attrice non può considerarsi indigente (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag). Occorre verificare dunque se la decisione impugnata sia validamente sorretta da questo secondo argomento.
L'indigenza è data ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non dipende solo dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Nel caso in esame la ricorrente sostiene che con un reddito di poco superiore ai fr. 4000.– essa deve coprire spese correnti (senza il minimo esistenziale del diritto esecutivo) di fr. 3120.35 mensili, onde l'impossibilità di finanziare i costi della causa.
a) Per quanto riguarda il reddito, la ricorrente produce un certificato di salario del mese di novembre 2008 da cui si desume uno stipendio di fr. 4112.90. Non è contestato tuttavia che essa percepisce la tredicesima mensilità, sicché per finire il suo guadagno risulta di fr. 4455.– mensili, come ha accertato il Pretore.
b) Il fabbisogno minimo, aggiornato sulla scorta della documentazione acclusa al ricorso, comprende anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–), il costo dell'alloggio (fr. 1450.–), il premio della cassa malati (fr. 328.40), l'indennità per spesa di trasferta (fr. 100.–), il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 15.15), quello dell'assicurazione della mobilia domestica (fr. 20.–), quello della protezione giuridica (fr. 24.20) e le imposte (fr. 90.80), per complessivi fr. 3128.55 mensili. Dall'elenco presentato dalla ricorrente vanno espunte le spese per l'elettricità (fr. 27.50), il telefono (fr. 108.–) e il canone radiotelevisivo (fr. 38.50), che già rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74, cifra I; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141).
Relativamente ai debiti di complessivi fr. 37 064.–, è pacifico che la ricorrente deve restituire mensilmente fr. 917.80. E per valutare lo stato di indigenza ai fini dell'assistenza giudiziaria si devono considerare tutti i debiti del richiedente, compresi quelli voluttuari, sempre che il richiedente non abbia provocato egli medesimo l'indigenza per evitare il pagamento di oneri processuali o la retribuzione del proprio avvocato (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). In concreto non risulta che tali debiti siano stati contratti per eludere il versamento di oneri processuali o l'onorario del patrocinatore. Non possono quindi essere ignorati, tanto meno ove si pensi che, ne sospendesse la richiedente il rimborso, i creditori agirebbero in via esecutiva e otterrebbero il pignoramento della disponibilità mensile calcolata dal Pretore.
c) Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo della ricorrente ascende a fr. 4046.35 mensili, ciò che lascia all'interessata un margine disponibile di fr. 410.– mensili. Con un agio del genere, nondimeno, essa deve riuscire a finanziare i costi di patrocinio e di procedura nel caso specifico, la causa non essendosi rivelata – come ha rilevato il Pretore – laboriosa né impegnativa. L'opera del legale si è compendiata infatti nella stesura della petizione (tre pagine), nella partecipazione a un'udienza di 20 minuti e nell'invio di una lettera al Pretore. Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del legale, calcolata in base al regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 2000.–. Si tratta di una cifra alla ragionevole portata della ricorrente, la quale potrà provvedere con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3).
AP 1 obietta di dover sovvenire al mantenimento del figlio maggiorenne I__________, il quale è senza lavoro e non è più “collocabile”. Ammesso e non concesso però che la ricorrente debba sopperire anche alle esigenze del figlio maggiorenne, rimane il fatto che i debiti di lei nei confronti della dentista __________, della __________ e della __________ sono nel frattempo estinti, ciò che fa lievitare la disponibilità mensile di lei a oltre fr. 700.–. In circostanze del genere l'interessata non può sicuramente definirsi “indigente” (nell'accezione dell'art. 3 cpv. 1 Lag).
È vero che il Pretore ha statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria con il giudizio finale e non “entro breve termine”, come prescrive l'art. 5 cpv. 1 Lag. A parte il fatto però che l'interessata non pretende di avere sollecitato invano la decisione sul conferimento del beneficio, dal ritardo con cui ha statuito il Pretore la ricorrente non può derivare, a titolo di riparazione, il diritto all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 129 V 422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid. 2). Anche al proposito il ricorso si dimostra perciò destinato all'insuccesso.
La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
In merito ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. E una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale eccezione non si verifica nella fattispecie.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Intimazione all'avv. PA 1.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.