Incarto n. 11.2009.179
Lugano 17 luglio 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
Billia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2006.77 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 19 aprile 2006 da
AO 1 (ora patrocinato dall'avv. dott. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 30 settembre 2009 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolto il contestuale appello (“ricorso”) contro la sentenza di merito emessa dal Pretore quello stesso giorno;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1951) e AP 1 (1953) si sono sposati a __________ il 10 ottobre 1975. Dal matrimonio non sono nati figli. AO 1 lavora per la __________ a . Durante la comunione domestica AP 1, senza particolare formazione, si è dedicata unicamente al governo della casa. I coniugi vivono separati dal maggio del 2000, quando il marito è andato ad abitare per conto suo in un appartamento a . La moglie è rimasta nell'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1703 RFD, comproprietà dei coniugi). Dal dicembre del 2000 AO 1 vive con K, dalla quale il 25 marzo 2009 ha avuto una figlia, M.
B. Nell'ambito di una procedura di protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha attribuito il 16 luglio 2001 l'abitazione coniugale alla moglie e ha stabilito in favore di lei un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili dal 1° giugno 2000 (inc. SP. 2001.22). Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con decisione del 12 agosto 2002 ha aumentato il contributo alimentare a fr. 3468.– mensili (inc. 11.2001.92).
C. Il 19 aprile 2006 AO 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili fino al pensionamento di lui e postulando lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1703 RFD di __________ mediante vendita a terzi con riparto a metà del ricavo netto, come pure l'obbligo per la moglie di lasciare l'abitazione entro 30 giorni dalla vendita, la consegna degli effetti personali di lui entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Egli ha formulato la richiesta inerente al contributo alimentare per la moglie già in via cautelare.
D. Nella sua risposta del 29 settembre 2006 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto il versamento di fr. 32 307.85 con interessi del 5% dal 23 maggio 2000 e la metà “degli attuali risparmi la cui quantificazione è rinviata alle risultanze di causa” in liquidazione del regime matrimoniale, ha sollecitato lo scioglimento della comproprietà e l'assegnazione in proprietà esclusiva (senza conguaglio in favore del marito) della particella n. 1703 con assunzione dell'onere ipotecario, ha preteso un contributo alimentare in suo favore di fr. 3562.– mensili indicizzati e ha proposto la ripartizione a metà degli averi pensionistici, instando per il versamento di una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 10 novembre 2006 ha preso atto della volontà di divorziare dei coniugi. Avendo costoro confermato tale volontà e avendogli demandato il giudizio sugli effetti del divorzio controversi, egli li ha invitati il 15 gennaio 2007 a esprimersi sulle conseguenze rimaste litigiose. Con decreto di quello stesso giorno egli ha poi respinto l'istanza cautelare.
E. Nel suo memoriale del 29 gennaio 2007 AO 1 ha ribadito le sue domande, salvo aumentare il contributo di mantenimento in favore della moglie a fr. 2841.35 mensili (fino alla di lui età pensionabile) e pretendere il versamento di un importo di fr. 8792.02 da parte di quest'ultima in “liquidazione dei risparmi accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio”. Nel suo allegato di quel medesimo giorno AP 1 ha aumentato la sua pretesa di contributo alimentare a fr. 4000.– mensili indicizzati, rivendicando in liquidazione del regime dei beni il versamento di fr. 32 207.85 con interessi del 5% dal 23 maggio 2000 e la proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale. In subordine essa ha chiesto che, previo accertamento il valore della particella n. 1703 in meno di fr. 550 000.–, il marito fosse tenuto a versarle “l'importo corrispondente alla parte di debito di cui è stato sollevato eccedente la metà del valore”, concedendogli di ritirare determinati effetti personali e sollecitando il versamento di una provvigione ad litem di fr. 15 000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. L'udienza preliminare si è tenuta il 13 marzo 2007. Con istanza cautelare del 30 aprile 2009 AO 1 ha proposto di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 2700.– mensili, dovendo egli provvedere alla figlia M__________. All'udienza del 16 giugno 2009, indetta per la discussione dell'istanza, il Pretore ha decretato inaudita parte la riduzione del contributo alimentare provvisionale a fr. 2700.– mensili dal 1° maggio 2009. Il 10 luglio successivo il Pretore ha respinto un'istanza di modifica del contributo alimentare provvisionale con cui AP 1 chiedeva l'aumento del contributo medesimo a fr. 3100.– mensili.
G. L'istruttoria (cautelare e di merito) è terminata il 16 luglio 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 2 settembre 2009, AO 1 ha consentito all'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie dietro corresponsione di fr. 78 550.– e la sua liberazione dagli oneri ipotecari, ha sollecitato il versamento di fr. 14 882.– in liquidazione dei risparmi accantonati, ha proposto un contributo alimentare (cautelare e di merito) per la convenuta non superiore a fr. 2200.– mensili “fino all'età pensionabile” e ha confermato il riparto degli averi previdenziali in ragione di metà ciascuno. Nel suo allegato di quel medesimo giorno AP 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare e nel merito ha preteso un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili indicizzati fino al suo pensionamento, ridotto in seguito a fr. 1700.– mensili indicizzati, il versamento di fr. 32 207.85 con interessi in liquidazione del regime dei beni, oltre a fr. 2599.15 con interessi per “metà degli attuali risparmi”, ha offerto al marito un conguaglio di fr. 67 339.90 per l'assegnazione in proprietà esclusiva della casa, ha proposto anch'essa la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita, ha rivendicato la metà del saldo di un “conto risparmio previdenza” per fr. 13 144.15 e ha sollecitato nuovamente il versamento di fr. 15 000.– a titolo di provvigione ad litem o di ripetibili.
H. Statuendo il 30 settembre 2009 con giudizio unico, il Pretore ha obbligato in via cautelare AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili “dall'emanazione dell'odierno giudizio” fino al pensionamento ordinario di lui. Nel merito egli ha pronunciato il divorzio, ha attribuito l'abitazione coniugale in proprietà esclusiva alla moglie dietro versamento al marito di fr. 33 960.05, ha riconosciuto alla medesima la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, ha obbligato AO 1 a versarle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili fino al di lui pensionamento ordinario e ha respinto ogni altra pretesa. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 1450.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta il giorno stesso con decisione apposita, passata in giudicato.
I. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 (ora __________) è insorta a questa Camera con un ricorso (recte: appello) del 12 ottobre 2009, chiedendo che si continui ad applicare, fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, il contributo alimentare fissato dal Pretore con il decreto cautelare del 15 gennaio 2007. Contestualmente essa ha impugnato anche la sentenza di divorzio per ottenere la riduzione dell'importo da corrispondere al marito a fr. 28 960.05, la condanna di quest'ultimo a versarle un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili indicizzati (ridotto a fr. 1700.– mensili dopo il pensionamento ordinario di lei) e l'addebito all'attore delle spese e delle ripetibili di primo grado.
L. Il 28 ottobre 2009 AP 1 si è rivolta al Pretore con una richiesta di provvigione ad litem di fr. 5000.– per la procedura d'appello, instando parallelamente davanti a questa Camera per l'assistenza giudiziaria. La domanda è stata respinta dal Pretore con decreto del 25 novembre 2009. Mediante decisione del 23 marzo 2011 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, chiamando l'istante a depositare un anticipo in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2011 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La causa di merito è stata trattata dal Pretore con la procedura degli art. 420 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano tutte le sentenze di divorzio su richiesta comune comunicate prima del 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 1° ottobre 2009 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello contro il giudizio di merito è tempestivo (art. 423b cpv. 1 CPC ticinese). Ricevibili sono anche le osservazioni di merito inoltrate da AO 1 il 5 luglio 2011, venti giorni dopo la notifica dell'appello, avvenuta il 15 giugno 2011.
Quanto alle misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 vCC), esse erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese). Introdotto nel termine di dieci giorni, l'appello contro il decreto cautelare è pertanto tempestivo (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). Le osservazioni di AO 1 sono invece tardive, essendo state consegnate alla posta solo il 5 luglio 2011, oltre dieci giorni dopo la notifica dell'appello, risalente al 15 giugno 2011.
I. Sull'appello contro il decreto cautelare
È vero che la motivazione del decreto in rassegna si pone ai limiti inferiori di quanto l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese imponeva dal profilo formale. Non è il caso tuttavia di rinviare l'atto al Pretore, questa Camera potendone sindacarne essa medesima la fondatezza. Ora, contrariamente a quanto il decreto potrebbe lasciar credere, l'assetto cautelare fra coniugi durante una causa di divorzio è disciplinato per analogia dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 seconda frase vCC) e non dall'art. 125 CC, che disciplina il mantenimento dopo il divorzio. I contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro sono regolati così dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per determinare i contributi pecuniari dovuti dall'uno all'altro, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Il sistema costantemente applicato da questa Camera – definito usuale a livello svizzero dal Tribunale federale (DTF 134 III 146 consid. 4) – consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD II-2010 pag. 624 consid. 10a, II-2010 pag. 639). Il metodo in questione continua ad applicarsi fino al passaggio in giudicato del divorzio; anzi, fino al passaggio in giudicato dei relativi effetti (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).
Ciò posto, l'appellante chiede di respingere l'istanza del 30 aprile 2009 con cui il marito chiedeva di ridurre il contributo provvisionale per lei a fr. 2700.– mensili (poi ulteriormente diminuiti a fr. 2200.– nelle conclusioni scritte) in seguito alla nascita di M__________. Ritiene infatti di avere diritto a un contributo provvisionale di fr. 3535.– mensili, finanche superiore a quello di fr. 3468.– stabilito dal Pretore con il decreto cautelare del 15 gennaio 2007 (con riferimento alla sentenza 12 agosto 2002 di questa Camera, consid. B e D). Secondo l'appellante la somma di fr. 3535.– mensili, che a suo dire non copre nemmeno il suo fabbisogno minimo (fr. 4039.75) corrisponde alla quota del reddito del marito (fr. 7720.–) che eccede il fabbisogno minimo di lui (fr. 3075.–) e il contributo alimentare da lui dovuto alla figlia M__________ (fr. 1050.–: appello, pag. 10 n. 12.1 e pag. 11 n. 13).
a) Relativamente al costo dell'alloggio, l'appellante fa valere che offende la parità di trattamento riconoscerle fr. 1000.– mensili anziché le spese effettive di fr. 1327.– mensili (indicate in fr. 1383.95 nel conteggio riassuntivo) quando il marito espone fr. 1100.– mensili, pari a un mezzo della pigione dell'appartamento che divide con la convivente. Che dopo la fine della comunione domestica ogni coniuge debba poter fruire, secondo giurisprudenza, di condizioni abitative equivalenti è fuori dubbio (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4, 1995 pag. 142 n. 21; I CCA, sentenza inc. 11.2006.51 del 9 settembre 2011, consid. 6 con rinvio). L'uguaglianza fra coniugi non si rispetta necessariamente però riconoscendo a entrambi lo stesso costo dell'alloggio, bensì riconoscendo a entrambi abitazioni per quanto possibile comparabili dal profilo qualitativo (I CCA, sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a con richiamo). Ove occorra, anche per un costo inferiore a quello effettivo se si può ragionevolmente esigere da un coniuge che riduca le sue uscite (sentenza del Tribunale federale 5A_751/2011 del 22 dicembre 2011, consid. 5.3.1 riassunta in FamPra.ch 2012 pag. 430 n. 27; in sede cautelare: DTF 138 III 98 consid. 2.2).
Determinante è, di conseguenza, il costo che l'interessata può legittimamente vedersi includere nel proprio fabbisogno minimo per beneficiare di un'abitazione conforme al suo tenore di vita nel maggio del 2000. Alloggio che non deve necessariamente consistere in una casa monofamiliare o nell'ex abitazione coniugale (salvo che il reddito dei coniugi sia sufficiente per continuare a sostenere i relativi costi: sentenza del Tribunale federale 5C.43/2006 dell'8 giugno 2006, consid. 2.2.2). In concreto la spesa di fr. 1000.– mensili stimata dal Pretore sulla base della sentenza del 12 agosto 2002 di questa Camera (inc. 11.2001.92, consid. 6c) appare sostanzialmente adeguata per un appartamento adatto a una persona sola nella zona di __________. Si impone di portarla nondimeno a fr. 1100.– per tenere conto del rincaro intervenuto dal 2000. L'appellante vedendosi riconoscere un appartamento, a ragione il Pretore ha tralasciato dal fabbisogno minimo di lei il premio di fr. 71.– mensili per l'assicurazione dello stabile. Né occorre concedere all'interessata un termine per ridurre il costo dell'alloggio, tale esigenza essendole nota almeno dal 2002, allorché questa Camera ha confermato l'importo di fr. 1000.– stabilito dal Pretore nella procedura a tutela dell'unione coniugale.
b) In merito ai costi d'automobile, effettivamente il coniuge che durante la vita in comune poteva adoperare un'automobile ha diritto di vedersi inserire nel fabbisogno minimo i costi per
l'uso di un veicolo, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). In situazioni di ristrettezze, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se il coniuge deve nondimeno affrontare trasferte per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare diritti di visita si include nel suo fabbisogno minimo il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (loc. cit.). Nel caso specifico, visto il bilancio familiare (sotto, consid. 7), non possono essere prese in considerazione spese d'automobile. L'appellante dovendo ricevere cure mediche a __________ e nel __________, si giustifica di riconoscerle tuttavia il costo di un abbonamento “arcobaleno” per cinque zone, di fr. 1512.– annui (www.ti.ch/trasporti), pari a fr. 126.– mensili.
c) L'appellante si duole che il Pretore non abbia tenuto conto di tutte le sue spese mediche (complessivi fr. 237.– mensili), ma solo di quelle relative a un farmaco per l'intestino, benché si tratti “di cure (...) indispensabili a fronte di malattie quali macchie solari e macchie sulla pelle che provocano gravi e continui inconvenienti (irritazione, prurito ecc.)”. Se non che, nel fabbisogno minimo di un coniuge rientrano soltanto i costi per cure mediche indispensabili, ricorrenti ed effettivamente sopportate, sempre che non si tratti di spese di automedicazione già contemplate nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 129 III 245 consid. 4.2 e 4.3; RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Sia come sia, nella fattispecie l'interessata non ha reso verosimile il carattere ricorrente del trattamento, né il certificato medico da lei prodotto (doc. 49) contiene indicazioni sulla durata della cura. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
d) Relativamente all'onere fiscale, il Pretore ha detratto “quanto computato a titolo di imposta sulla sostanza (…) in ragione del fatto che non può essere posta a (...) discapito [dell'attore] la decisione della moglie di tenere la casa coniugale, abitazione sovradimensionata per le esigenze di una persona sola”. Ora, in linea di principio le imposte correnti rientrano nel fabbisogno minimo, comprese quelle sull'abitazione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5C.43/2006 dell'8 giugno 2006, consid. 2.2.1), purché il reddito delle parti sia sufficiente per pagarle (sentenza del Tribunale federale 5A_383/2007 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nel caso specifico la situazione finanziaria della famiglia non permetteva alla moglie di continuare a occupare l'abitazione coniugale. Le imposte correlate all'immobile non possono quindi essere incluse nel fabbisogno minimo di lei. Quanto alle altre imposte, esse ne vanno
espunte a loro volta per i motivi in appresso (consid. 3f).
e) Per quanto attiene al premio della cassa malati il Pretore ha considerato una spesa identica a quella riconosciuta nel fabbisogno minimo del marito (fr. 421.20 mensili: doc. EE), aggiungendo fr. 83.35 mensili per la franchigia e l'aliquota di base (doc. QQ). L'appellante fa valere una spesa effettiva di fr. 691.80 mensili. La rivendicazione è fondata. Dagli atti risulta in effetti un premio per la cassa malati secondo la LAMal di fr. 401.– mensili (doc. 50.1) e uno per l'assicurazione complementare secondo la LCA di fr. 290.80 mensili (doc. 50.2). Questa Camera ha già avuto modo di spiegare che la rinuncia alla copertura complementare si giustifica solo in condizioni finanziarie difficili, e sempre che non sussistano problemi di salute (RDAT I-1999 pag. 207 n. 59 consid. 3; I CCA, sentenza inc. 11.2005.37 del 10 aprile 2006, consid. 7a). In concreto lo stato di salute dell'appellante fa apparire poco ragionevole una disdetta dell'assicurazione complementare. Il premio della cassa malati va riconosciuto dunque in complessivi fr. 691.80 mensili.
f) Infine va adeguato d'ufficio nel fabbisogno dell'appellante il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole in fr. 1200.– mensili (dal 1° gennaio 2009: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I n. 2) e tolto l'onere fiscale (di fr. 213.60) perché – come si vedrà ancora (consid. 7) – i mezzi finanziari dei coniugi sono insufficienti per coprirli (DTF 127 III 70 consid. 2b). Il fabbisogno minimo arrotondato della moglie risulta così di fr. 3229.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 691.80, partecipazioni e franchigia della cassa malati fr. 83.35, spese mediche fr. 20.–, abbonamento “arcobaleno” di cinque zone fr. 126.–, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.20).
a) Quando la ripresa della vita comune non può più essere seriamente presa in considerazione il giudice esamina se un coniuge sgravato dal governo della casa in seguito alla separazione possa impiegare la sua capacità lavorativa in un settore lucrativo (DTF 137 III 385 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_528/2011 del 26 gennaio 2012, consid. 3.1). I criteri perché possa esigersi una simile ripresa o
un'estensione dell'attività lucrativa sono – per analogia – quelli applicabili alla determinazione del contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 CC).
b) Sullo stato di salute dell'appellante figurano agli atti vari certificati medici (doc, 1, 27 e 28), ma non v'è traccia né di un referto sulla capacità lucrativa né di una valutazione circa il grado d'invalidità. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone nondimeno, per principio, un esame specialistico (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi seria, tanto meno a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Sia come sia, indipendentemente dallo stato di salute in cui l'appellante versa, un coniuge che durante la vita in comune si è limitato a gestire l'economia domestica non si presume poter riprendere o estendere un'attività lucrativa se al momento della separazione – intendendosi con ciò l'avvio della causa di divorzio, se non addirittura il momento della separazione di fatto (I CCA, sentenza inc. 11.2010.56 del 6 maggio 2013, consid. 5e con rinvio a DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine) –aveva già 45 anni. Il limite dei 45 anni trova solo parziale applicazione qualora si tratti non di intraprendere, ma semplicemente di estendere un'attività professionale (DTF 137 III 108 consid. 4.2.2.2). La presunzione dei 45 anni è inoltre refragabile e tende a essere portata a 50 anni, ma va – comunque sia – sovvertita dall'altro coniuge.
c) In concreto l'appellante aveva, allorché il marito ha promosso la causa di divorzio (19 aprile 2006), 52 anni. Non si poteva pretendere dunque che cominciasse a quel momento un'attività rimunerata, tanto meno dopo trent'anni di assenza dal mondo del lavoro e senza alcuna formazione professionale. Già alla separazione di fatto, per altro, essa aveva 46 anni compiuti. Spettava nelle circostanze descritte a AO 1 rendere verosimile in che modo la moglie potesse inserirsi nel mercato dell'impiego, fosse pure dopo un periodo di aggiornamento o di riqualificazione professionale. In realtà egli non ha addotto alcun elemento concreto, né davanti al Pretore né in questa sede. Nemmeno il primo giudice ha prospettato, del resto, quale attività l'interessata avrebbe potuto iniziare a quell'età, limitandosi a rilevare – apoditticamente – che “o la convenuta è invalida e pertanto va posta al beneficio di una rendita AI oppure la convenuta è in grado di lavorare, potendo così provvedere alla copertura del disavanzo pari a fr. 705.35 (fabbisogno mensile di fr. 2905.35, dedotto il contributo alimentare del marito di fr. 2200.–)”. Un reddito ipotetico tuttavia non va determinato in astratto. Dipende appunto dall'età, dalla formazione professionale e dallo stato di salute del soggetto, oltre che dalla situazione in cui versa il mercato del lavoro in generale (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Non risultando concretamente con quale lavoro l'appellante potrebbe guadagnare fr. 705.35 mensili, il reddito potenziale stimato dal Pretore non resiste alla critica. Al proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 7400.– mensili, considerando lo stipendio medio dei primi sei mesi del 2009, tredicesima inclusa. L'appellante sostiene che il guadagno di lui ammonta a fr. 7720.– mensili netti. La censura è parzialmente fondata. Dandosi un lavoratore dipendente, il reddito determinante è quello netto percepito al momento del giudizio (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c, I-2004 pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (FamPra.ch 2011 pag. 485 consid. 2.3; RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). Nella fattispecie occorre pertanto aggiungere allo stipendio mensile dell'interessato, di fr. 8174.25 mensili lordi (doc. NN: giugno del 2009), l'indennità che egli percepisce per turni di guardia, lavoro festivo e notturno, risultante in media sull'arco di sei mesi di fr. 142.– mensili (doc. NN). Che egli sia in grado di conseguire fr. 270.– mensili a tale titolo, come asserisce l'appellante, non consta. Il reddito lordo del marito ammonta così a fr. 8316.25 mensili, cui occorre addizionare la quota di tredicesima, calcolata senza deduzione del contributo per la cassa pensione in fr. 648.15 mensili (fr. 7777.85 diviso 12). Togliendo dal totale di fr. 8964.40 mensili (tredicesima inclusa) gli oneri sociali di fr. 1382.– mensili, ma non le trattenute per l'imposta cantonale e comunale di cui si tiene già conto nel calcolo del fabbisogno minimo (sotto, consid. 6d), il reddito netto si aggira attorno ai fr. 7580.– mensili.
Circa il fabbisogno minimo di AO 1 , il primo giudice si è limitato a rilevare che dalla somma di fr. 5183.05 mensili indicata dall'interessato nel memoriale conclusivo (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 421.20, franchigia e partecipazioni fr. 83.35, assicurazione dell'automobile fr. 55.55, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 36.04, premio dell'assicurazione RC privata fr. 15.20, leasing dell'auto fr. 327.90, posteggio fr. 30.–, trasferte professionali fr. 470.–, contributo alimentare per la figlia fr. 1050.–, imposte fr. 343.80) andrebbero tolti fr. 150.– in riduzione del minimo esistenziale LEF e andrebbero dimezzate le spese per l'economia domestica, come pure per l'assicurazione contro la responsabilità civile (sentenza impugnata, pag. 14 a metà). Secondo l'appellante invece il fabbisogno minimo del marito non eccede fr. 4125.– mensili (fr. 3075.– più fr. 1050.– mensili per la figlia), poiché tutte le spese d'automobile andrebbero sostituite con un'indennità di fr. 60.– mensili per un abbonamento ai mezzi pubblici. Litigiosi rimangono, in definitiva, il leasing dell'automobile, il premio per l'assicurazione del veicolo, i costi per le trasferte professionali e le spese per il posteggio.
a) L'appellante chiede di considerare nel fabbisogno minimo del marito, che vive con K__________, solo la metà delle spese comuni. In realtà secondo la giurisprudenza di questa Camera il fabbisogno minimo di un coniuge separato è quello di una persona sola (fr. 1200.– mensili dal 1° gennaio 2009: sopra consid. 3f), indipendentemente dal fatto che questi viva insieme con terzi (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6a con rinvii), a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – il minimo esistenziale del coniuge debitore non sia garantito (cfr. DTF 130 III 765; I CCA, sentenza inc. 11.2009.6 del 17 maggio 2013, consid. 10a).
b) Per quel che attiene al leasing dell'automobile, il relativo contratto è scaduto l'11 aprile 2012 (doc. II). La voce di spesa va tolta perciò dal fabbisogno minimo. Quanto ai costi d'automobile, essi vanno riconosciuti se il coniuge fruiva già di un veicolo durante la vita in comune e se il bilancio familiare consente di finanziarli oppure se, dopo la fine della vita in comune, l'uso di un veicolo sia necessario per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (sopra, consid. 3b). In concreto AO 1 disponeva di un'automobile già durante la vita in comune e ne abbisogna tuttora per scopi professionali, dovendo assicurare anche turni di guardia e lavoro festivo. Egli chiede che gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 470.– mensili (fr. –.65/km x 38 km/giorno x 19 giorni/mese: conclusioni del 2 settembre 2009, pag. 3). La richiesta è legittima, corrispondendo a quanto ammettevano le autorità fiscali in casi del genere. Tale indennità tuttavia comprende il premio di fr. 55.55 mensili per l'assicurazione del veicolo (doc. FF), che non può essere riconosciuto in aggiunta. La spesa per il posteggio sul posto di lavoro, di fr. 30.– mensili (doc. LL), è invece giustificata, dedotta l'indennità di fr. 18.– mensili che AO 1 percepisce dal datore di lavoro (doc. NN). Le spese complessive di trasferte risultano così di fr. 482.– mensili.
In via subordinata l'appellante chiede di tenere conto del fatto che il marito lavora nello stesso luogo di K__________, con cui condivide l'uso dell'automobile. AO 1 ha effettivamente ammesso di recarsi al lavoro con la compagna tre volte su quattro (interrogatorio formale: verbale 3 giugno 2008, pag. 6 risposta n. 4). Nel fabbisogno minimo di lui vanno computati pertanto cinque ottavi di fr. 482.– mensili, ovvero fr. 300.– (arrotondati).
c) In sintesi il fabbisogno minimo del marito, da cui va tolto – come per la moglie (sopra, consid. 3f) – l'onere fiscale di fr. 343.80, risulta di fr. 3130.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 421.20, franchigia e partecipazioni fr. 83.35, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 18.–, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile fr. 7.60, trasferte fr. 300.–).
d) AO 1 deve inoltre versare alla figlia M__________ un contributo alimentare di fr. 1050.– mensili (doc. BB). I costi per un figlio nato fuori dal matrimonio non rientrano però nel fabbisogno coniugale, ma vanno coperti anzitutto dal genitore con la propria quota di metà eccedenza (Rep. 1999 pag. 152; I CCA, sentenza inc. 11.2006.41 del 28 dicembre 2013, consid. 12). Nel caso in cui tale quota sia insufficiente il coniuge del debitore alimentare è chiamato ad assistere quest'ultimo nell'adempimento dei propri obblighi contributivi (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.38 del 29 dicembre 2010, consid. 5c). Dandosene le premesse egli può finanche essere tenuto a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii; RtiD II-2006 pag. 693 n. 42c consid. 4) o ad accontentarsi di un tenore di vita meno elevato (DTF 79 II 141 in alto; cfr. in ambito esecutivo: DTF 115 III 106 consid. 3b con rimandi). Se dovesse persistere ammanco, la situazione è quella illustrata in DTF 137 III 59.
reddito del marito (consid. 5) fr. 7580.–
reddito della moglie (consid. 4) fr. –.– fr. 7580.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6d) fr. 3130.–
fabbisogno minimo della moglie (consid. 3g) fr. 3229.–
fr. 6359.– mensili
eccedenza fr. 1221.– mensili
metà eccedenza fr. 610.– mensili
Con la propria mezza eccedenza (fr. 610.– mensili) il marito non è in grado di far fronte al contributo alimentare per M__________ (fr. 1050.– mensili), che rimane scoperto per fr. 440.– mensili. L'appellante deve far capo così alla sua mezza eccedenza per assistere il marito nell'adempimento dei propri obblighi di mantenimento verso la figlia nata fuori dal matrimonio. Ne risulta la situazione seguente:
Il marito può conservare per sé: fr. 3130.– mensili
deve versare alla moglie:
fr. 3229.– + fr. 610.–./. fr. 440.– = fr. 3400.– mensili
e contribuire al mantenimento di M__________ con fr. 1050.– mensili.
L'appello va accolto quindi entro tali limiti.
II. Sull'appello contro la sentenza di merito
I-2005 pag. 778 n. 57c).
esclusiva dell'abitazione coniugale (con assunzione dell'intero debito ipotecario). A tale cifra egli è giunto deducendo dalla somma di fr. 67 339.90 offerta dalla convenuta per ritirare la casa l'importo di fr. 33 379.85 (recte: fr. 33 779.85), corrispondenti alla metà di una somma depositata dall'attore presso la __________ (fr. 27 207.85) e alla metà del risparmio previdenziale da lui accumulato (fr. 6572.–). Contrariamente a quanto l'appellante afferma, invece, il Pretore non ha tolto dalla somma appena citata la metà di fr. 10 000.– prelevati il 23 maggio 2000 da AO 1 da un conto presso __________ (doc. 12), ritenendo inverosimile che al momento decisivo per lo scioglimento del regime dei beni quella posta esistesse ancora e non potendosi nemmeno escludere che l'importo fosse stato “per intero destinato al pagamento di spese familiari correnti”.
a) L'appellante obietta che la citata somma di fr. 10 000.– è stata prelevata dall'attore al momento di lasciare l'abitazione coniugale per sostenere spese proprie e non di famiglia. A mente sua quanto ha accertato il Pretore non è stato provato, ragion per cui di tale importo, qualificabile come sostanza coniugale, occorre riconoscere a lei la metà, come è stato fatto per la somma di fr. 54 4415.75 depositata sul medesimo conto bancario e prelevata anch'essa dal marito il 6 settembre 2000. Tra i due importi – essa epiloga – “sostanzialmente non vi è differenza alcuna”.
b) Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Il capitale di fr. 54 415.75 è stato suddiviso a metà poiché così hanno voluto le parti e non perché alla convenuta ne spettasse un mezzo per legge. Per quanto riguarda l'altro importo, il Pretore ha considerato che al momento dell'introduzione della causa di divorzio, il 19 aprile 2006, esso non esisteva più, essendo stato prelevato il 23 maggio 2000. Con tale argomentazione l'interessata non si confronta. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC ticinese). Si aggiunga, ad ogni modo, che lo scioglimento del regime dei beni si ha per avvenuto quando è introdotta l'azione di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), ciò che nella fattispecie risale al 19 aprile 2006. E gli atti sono del tutto silenti sull'esistenza, a quel momento, dell'attivo di fr. 10 000.– nel patrimonio del marito. Che il 23 maggio 2000 l'attore abbia prelevato tale somma dal citato conto presso la __________ (doc. 12) dimostra unicamente – come ha constatato il Pretore – che il 19 aprile 2006 l'importo non esisteva più. L'appellante non ha d'altronde dimostrato – come le incombeva (DTF 125 III 2 consid. 3) – che quella somma fosse rintracciabile, in altra forma, al momento della litispendenza. Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto postulare la reintegra di quel capitale nella massa degli acquisti (art. 208 CC), ma non ha dimostrato né che il marito abbia elargito liberalità senza il suo consenso nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) né che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Su questo punto la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.
a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati evocati dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che ove un matrimonio sia durato oltre dieci anni, come in concreto, entrambi hanno diritto – per principio – di conservare anche dopo il divorzio il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.2; RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3, II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). L'art. 125 CC non conferisce automaticamente, tuttavia, un diritto al mantenimento: il principio dell'autonomia prevale sul diritto al contributo. Un coniuge può pretendere un contributo alimentare, di conseguenza, solo qualora non sia in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e l'altro coniuge non abbia una capacità contributiva sufficiente (DTF 137 III 105 consid. 4.1.2, 135 III 61 consid. 4.1 con rinvii).
Per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con figli comuni si procede così in tre tappe (DTF 137 III 106 consid. 4.2 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita condotto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, ove risulti in esito alla seconda tappa che il coniuge richiedente non riesca a finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013, consid. 5, destinato a pubblicazione).
b) Nel caso specifico la vita in comune è durata oltre vent'anni (dal 10 ottobre 1975 al maggio 2000), sicché il matrimonio può senz'altro definirsi di lunga durata. Il Pretore avrebbe dovuto quindi, anzitutto, determinare il livello di vita raggiunto dai coniugi al momento della separazione. Seguendo il metodo proposto dalla moglie con il memoriale conclusivo, egli ha calcolato invece il fabbisogno minimo di lei al momento del divorzio (fr. 2905.35) fondandosi su documenti relativi per lo più agli anni 2008 e 2009, per poi concludere che a lei non spettava un contributo più alto di quello offerto dal marito (fr. 2200.– mensili), potendole essere computato un reddito ipotetico pari al suo disavanzo di fr. 705.35 mensili (sentenza impugnata, consid. 8). Giovi pertanto riprendere la questione e applicare coerentemente la giurisprudenza.
c) Per quel che riguarda il livello di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione, la convenuta definisce “pacifico che i coniugi grazie all'attività lavorativa del marito ed alla cura domestica della moglie hanno convissuto senza difficoltà
economiche per 25 anni, hanno potuto acquistare una casa di abitazione in proprietà, senza pregiudicarsi la possibilità di accantonare risparmi”. Di conseguenza essa chiede un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili o, in via subordinata, uno di almeno fr. 3400.– mensili per finanziare il tenore di vita sostenuto in precedenza. Il mero fatto però che i coniugi abbiano potuto acquistare una casa e accumulare risparmi ancora non dimostra – e da lungi – quale fosse concretamente il tenore di vita della coppia nel 2000. In mancanza di qualsiasi indicazione giovi far capo così agli accertamenti esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale, i quali costituiscono pur sempre – seppure limitati a un giudizio di verosimiglianza – un riferimento oggettivo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.88 del 31 luglio 2012, consid. 4f destinato a pubblicazione). E in tale procedura questa Camera aveva obbligato AO 1, con sentenza del 12 agosto 2002, a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3468.– mensili dal 1° giugno 2000, accertando un reddito coniugale di fr. 6900.– mensili (inc. 11.2001.92).
Con la debita cautela (incombeva alla moglie recare dati più precisi) il fabbisogno familiare durante la vita in comune può essere così ricostruito: minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), costo dell'abitazione coniugale a __________ fr. 2337.30 (per ammissione della moglie, cui spettava l'onere della prova), assicurazione del mobilio fr. 41.10, premio della cassa malati
del marito fr. 431.40, premio della cassa malati della moglie fr. 471.40, spese mediche della moglie fr. 60.–, assicurazione dell'automobile del marito fr. 112.85, imposta di circolazione fr. 37.40, onere fiscale fr. 550.–. Il fabbisogno complessivo della famiglia prima della separazione si aggirava così attorno ai fr. 5590.– mensili. Dandosi entrate per fr. 6900.– mensili, di conseguenza, dopo avere sopperito al loro fabbisogno minimo i coniugi disponevano ancora di circa fr. 650.– mensili a testa, margine di cui l'appellante dovrebbe continuare a beneficiare oltre il proprio fabbisogno minimo per continuare a fruire del tenore di vita raggiunto a suo tempo.
d) Per quel che concerne il fabbisogno minimo dell'appellante, calcolato dal Pretore in fr. 2905.35 mensili, le censure dell'interessata sono già state trattate nel quadro dell'appello diretto contro il decreto cautelare (sopra, consid. 3). Anche riesaminate con pieno potere cognitivo alla luce delle osservazioni formulate da AO 1 (il quale si limita per altro a postulare la conferma della decisione pretorile), tali critiche non inducono ad altre conclusioni nella causa di divorzio, nemmeno per quanto riguarda l'onere fiscale dei coniugi (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1). Il fabbisogno minimo dell'appellante va accertato di conseguenza in fr. 3229.– mensili e il suo “debito mantenimento” in fr. 4093.– mensili (fr. 3229.– + imposte fr. 213.60 + margine disponibile fr. 650.–).
Né la situazione della convenuta si presenta più favorevole dopo il pensionamento. Come ha accertato il Pretore, in effetti, a quel momento l'appellante riceverà, tra AVS e “secondo pilastro”, non più di fr. 2300.– mensili AO 1 non contesta tale accertamento. Eccepisce che per far fronte al suo “debito mantenimento” essa potrebbe attingere a beni propri (fr. 72 728.–) e ad averi bancari per fr. 84 179.65. Se non che, gli estratti dei conti citati da Pretore (doc. U, V e X) risalgono al 1999 e al 2000. Nulla dimostra che quegli averi esistessero ancora al momento dell'avvio della causa di divorzio (aprile del 2006). Dagli estratti conto del 2008 e dalla tassazione 2007 risulta del resto che l'appellante non ha sostanza propria (doc. 24, 25, 26 e 39). Tenuto calcolo di ciò, dopo il pensionamento, essa riuscirà a finanziare il proprio fabbisogno minimo solo in parte, rimanendole uno scoperto di fr. 929.– mensili (fr. 3229.– meno fr. 2300.–).
La situazione finanziaria dell'attore dopo il pensionamento (ottobre del 2016) non è stata accertata dal Pretore, il quale ha ritenuto la moglie versare in condizioni finanche migliori dopo l'età pensionabile. Sta di fatto che a quel momento AO 1 potrà verosimilmente contare su una rendita AVS completa per lui e per la figlia, sulla rendita di cassa pensione (presumibilmente di fr. 48 575.– annui nel giugno del 2009: doc. QQ) e su una propria assicurazione privata (di fr. 13 144.15 alla fine del 2005: doc. T). Formulare prognosi più precise non è possibile, né l'interessato si è curato di esporre alcunché. Tenuto conto del dimezzamento del capitale pensionistico (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata) e della relativa prossimità del pensionamento, ciò che verosimilmente non permetterà di ricostituire appieno l'avere di vecchiaia, si può presumere che dopo il pensionamento i redditi dell'interessato diminuiranno di un 30% rispetto agli attuali, mentre dal suo fabbisogno minimo andranno tolte le spese di trasferta (fr. 300.–). Con tutte le riserve del caso, la sua disponibilità si aggirerà pertanto attorno ai fr. 2500.– mensili. E siccome egli dovrà continuare a versare il contributo alimentare per la figlia, a quel momento di fr. 1200.– mensili (doc. BB), in definitiva il contributo alimentare di fr. 2200.– mensili fissato dal Pretore – che il marito non contesta – merita conferma.
Dopo il proprio pensionamento (ottobre del 2017) l'appellante chiede un contributo alimentare vitalizio di fr. 1700.– mensili. Tenuto conto di quanto essa percepirà a quel momento (fr. 2300.– mensili), la quota scoperta del suo fabbisogno minimo diminuirà a fr. 930.– mensili (fr. 3229.– meno fr. 2300.–). Le va riconosciuto così, dall'ottobre del 2017, un contributo alimentare vitalizio di fr. 930.– mensili. Dandosene gli estremi, ad ogni buon conto, l'attore potrà sempre chiedere una riduzione del contributo alimentare (art. 129 cpv. 1 CC). Viceversa, l'appellante potrà chiedere entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza un aumento fino a fr. 1700.– mensili (fr. 4000.– meno fr. 2300.–) dei contributi maturati dopo il pensionamento qualora la situazione finanziaria dell'ex marito dovesse migliorare (art. 129 cpv. 3 CC e 143 n. 3 vCC).
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
Gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante chiedeva di annullare la riduzione del contributo cautelare da fr. 3468.– a fr. 2200.– mensili e in ultima analisi si vede riconoscere fr. 3400.– mensili. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per un decimo a carico di lei e per il resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Gli oneri dell'appello contro il giudizio di merito seguono a loro volta la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare dopo il divorzio da fr. 2200.– a fr. 3400.– mensili (fino al settembre del 2016), seppure inferiore all'importo richiesto (fr. 4000.– mensili), oltre a un contributo alimentare di fr. 930.– mensili dopo il di lei pensionamento ordinario. Esce sconfitta invece sul conguaglio in liquidazione del regime dei beni. Si giustifica così, equitativamente, che sopporti un quarto degli oneri processuali, con diritto a un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del pronunciato odierno impone una modifica del dispositivo pretorile sugli oneri processuali (suddivisi a metà) e le ripetibili (compensate), nel senso che la tassa di giustizia e le spese vanno addebitate per un terzo alla convenuta e il resto dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta ripetibili ridotte.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è diretto contro il decreto cautelare, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
AO 1 è tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare provvisionale di fr. 3400.– mensili dal 30 settembre 2009 fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un decimo a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. Nella misura in cui è diretto contro la sentenza di merito, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
fr. 3400.– mensili fino all'età di pensionamento ordinario del debitore,
fr. 2200.– mensili da allora fino all'età di pensionamento ordinario della beneficiaria e
fr. 930.– mensili dopo di allora, vita natural durante.
Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del gennaio 2013 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2014.
Entro cinque anni dal passaggio in giudicato dell'attuale sentenza l'appellante è abilitata a chiedere un aumento sino a fr. 4000.– mensili del contributo alimentare a lei dovuto fino al settembre del 2017 e sino a fr. 1700.– mensili in seguito nel caso in cui migliorasse la situazione economica del debitore.
Per il resto l'appello è respinto.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).