Incarto n. 11.2009.153
Lugano, 16 ottobre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 465.2008/R.77.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
e RI 1 (patrocinati dalla lic. iur. __________, PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona
riguardo alla privazione della custodia parentale sui figli
E__________ (2002) ed E__________ (2005);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 28 agosto 2009 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 25 agosto 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 5 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale 8 ha privato RI 1 e RI 2, cittadini serbi, della custodia parentale sui figli E__________ (7 ottobre 2002) e E__________ (3 gennaio 2005), ha ordinato il collocamento di questi ultimi dal lunedì mattina al venerdì sera nella “Casa __________” a __________, ha affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________ il compito di eseguire la decisione, ha posto a carico dei genitori gli oneri del collocamento, oltre al costo di una perizia sulle capacità parentali (fr. 4683.54) commissionata alla dott. __________ di __________ (Monza e Brianza), e ha incaricato una psicologa di esperire “controlli evolutivi” sui ragazzi. La Commissione tutoria regionale ha indicato nel proprio dispositivo n. 8: “Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro il termine di
10 giorni dall'intimazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele, 6501 Bellinzona”. A un eventuale ricorso essa ha tolto effetto sospensivo.
B. RI 1 ha telefonato il 17 agosto 2009 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, comunicando di voler impugnare la decisione citata e postulando una proroga del termine per ricorrere. La funzionaria interpellata gli avrebbe riferito che il termine in questione non è prorogabile e che, essendo quel 17 agosto 2009 l'ultimo giorno utile, egli avrebbe potuto ricorrere personalmente, motivando il ricorso con le ragioni esposte al telefono. Il giorno stesso RI 1 e RI 2 hanno inviato all'Autorità di vigilanza sulle tutele il seguente atto:
Ricorso cautelativo
Concerne: privazione della custodia parentale, decisione di collocamento, assunzione spese perizia
Egregi signori,
Poiché non siamo d'accordo con la decisione della Commissione tutoria regionale 8, sede di Lugano Est (seduta del 30 luglio 2009, ris. 8122, ris. n. 8136 in via di circolazione) sulla privazione della custodia parentale e decisione di collocamento, trasmettiamo un ricorso cautelativo entro il termine legale. La nostra motivazione e la presa di posizione in merito arriveranno in seguito tramite il nostro legale avvocato PA 1.
Con i migliori ossequi
RI 1
RI 2
C. Il 24 agosto 2009 l'avvocato PA 1 ha scritto all'Autorità di vigilanza sulle tutele di avere assunto il patrocinio di RI 1 e RI 2, sollecitando l'autorizzazione di consultare l'incarto e chiedendo che gli fosse fissato un termine per motivare il ricorso dei clienti. Egli ha instato altresì perché costoro fossero sentiti prima di una qualsiasi decisione da parte dell'Autorità di vigilanza sulle tutele. Statuendo l'indomani, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 50.– complessivi) a carico di RI 1 e RI 2 in ragione di metà ciascuno. A un eventuale appello essa ha tolto effetto sospensivo.
D. RI 1 e RI 2 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 28 agosto 2009 per ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele e il rinvio degli atti alla medesima perché statuisca nel merito dopo averli sentiti o, in subordine, perché compia ulteriori accertamenti. Contestualmente essi sollecitano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Tempestivo, il “ricorso” in esame è pertanto ricevibile come appello.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele si attiene ai principi testé descritti e considera il termine dell'art. 420 cpv. 2 C non sospeso dalle ferie, mentre reputa sospesi dalle ferie i termini impartiti da essa medesima, come quello per presentare la risposta o per formulare osservazioni oppure per produrre eventuali documenti (Ufficio di vigilanza sulle tutele, Guida per le Commissioni tutorie regionali, edizione in fogli mobili, circolare 1, pag. 19, punto 7). Tale prassi non è contestata dagli appellanti.
A ogni punto del memoriale i ricorrenti pospongono, come offerte di prova, “documenti ed ogni altra ammessa”. A prescindere dalla assoluta genericità di simili richieste, mal si comprende quale utilità potrebbero assumere tali mezzi istruttori ai fini del giudizio. Gli atti su cui si è fondata l'Autorità di vigilanza per emanare la propria decisione sono stati regolarmente trasmessi a questa Camera. In proposito non giova dunque attardarsi.
Nella decisione appellata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rammentato che un ricorso a essa diretto deve contenere “una sufficiente motivazione” (art. 42 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), mentre nel memoriale dei ricorrenti non figura alcunché. Sebbene informati per telefono di dover motivare l'impugnazione, l'ultimo giorno utile RI 1 e RI 2 hanno presentato una mera dichiarazione di ricorso. Ad ogni modo – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – entrambi gli interessati sono stati sentiti dalla Commissione tutoria regionale in due occasioni, il 2 e il 16 luglio 2009. Inoltre essi sono stati informati dei provvedimenti che entravano in considerazione e hanno sempre avuto la possibilità di consultare gli atti, quantunque non ne abbiano fatto richiesta.
Gli appellanti argomentano che il dispositivo n. 8 della decisione adottata dalla Commissione tutoria regionale non precisa l'obbligo di motivare un eventuale ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Sostengono di avere reagito immediatamente, riservando nel loro scritto del 17 agosto 2009 l'intervento di un avvocato, e negano di essere stati informati circa la necessità di motivare il ricorso, rilevando di avere già addotto le loro giustificazioni davanti alla Commissione tutoria regionale. Essi affermano inoltre che la decisione impugnata li priva del loro diritto di essere sentiti, sottolineano di non avere cognizioni giuridiche e adducono di essersi comportati in buona fede. Nel merito poi essi reputano la decisione della Commissione tutoria regionale inopportuna, inadeguata, sproporzionata e pregiudizievole per il bene dei figli.
Ogni decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, “deve essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso” (art. 26 cpv. 2 LPAmm, applicabile giusta l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto la decisione della Commissione tutoria regionale specificava – correttamente – che contro di essa era dato ricorso all'Autorità di vigilanza sulle tutele e che il ricorso andava presentato entro dieci giorni. L'art. 26 cpv. 2 LPAmm non dispone altro, sicché a torto gli appellanti pretendono che la Commissione tutoria regionale dovesse segnalare anche l'obbligo di motivare il ricorso. Si aggiunga che a livello federale l'art. 35 cpv. 2 PA non pone requisiti ulteriori. Stabilisce unicamente che “l'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo”. Né la giurisprudenza del Tribunale federale prevede altro (sentenze 9C_487/2007 e 9C_488/2007 del 27 luglio 2007, ultimo considerando; v. anche sentenza 1C_462/2008 del 7 aprile 2009 consid. 3.3.1). Su questo punto l'appello si rivela già di primo acchito senza fondamento.
Nell'appello gli interessati si dolgono delle loro scarse conoscenze linguistiche, fanno valere di non avere alcuna nozione giuridica, invocano la loro buona fede e asseriscono di non essere stati avvertiti circa la necessità di motivare l'impugnazione entro il termine di ricorso. A ciò basterebbe opporre che davanti alla Commissione tutoria regionale essi non hanno mai lamentato – né denotato – l'impossibilità di capire o di farsi capire, senza dimenticare ch'essi non hanno reagito sollecitamente, ma hanno
aspettato l'ultimo giorno utile per attivarsi con una telefonata all'Autorità di vigilanza. Comunque sia, in concreto il termine dell'art. 420 cpv. 2 CC è ormai decorso e non può essere prorogato. Potrebbe tutt'al più essere ripristinato per inosservanza (sopra, consid. 2), ma ciò presupporrebbe che i ricorrenti siano stati impediti senza colpa di agire nel termine stabilito (art. 50 LTF per analogia). Ed essi non prospettano nulla del genere. Anzi, dopo avere ricevuto la decisione della Commissione tutoria regionale essi non risultano avere intrapreso – si è detto – nulla di concreto fino al 17 agosto 2009. A prescindere dal fatto, evidentemente, che una formale reintegrazione nel termine di ricorso andava chiesta (e motivata) davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele.
Asseverano gli appellanti che la decisione impugnata comporta “un'importante ingerenza statale” nei confronti di persone “disarmate, senza possibilità di sollevare alcuna argomentazione”. La critica è priva di consistenza, ove appena si pensi che qualsiasi decisione non (regolarmente) impugnata passa in giudicato verso il destinatario. Anche per tale motivo, del resto, le premesse formali di un ricorso contro decisioni emanate da una Commissione tutoria regionale sono minime. Trattandosi di persone che insorgano personalmente contro una decisioni loro sfavorevoli, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC). Meno di così non si può seriamente pretendere.
Se ne conclude che a ragione l'Autorità di vigilanza ha, nelle circostanze descritte, dichiarato il ricorso irricevibile. Ciò preclude ogni altra disamina dell'appello. Si rilevi ad ogni buon conto che nella misura in cui gli appellanti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte della Commissione tutoria regionale, la doglianza sfiora il pretesto. Dinanzi alla Commissione tutoria regionale gli interessati non negano di essere stati sentiti a due riprese e di essersi potuti esprimere liberamente. Che poi la Commissione tutoria regionale abbia adottato, dopo averli
ascoltati, misure a protezione del figlio è questione di merito, non di forma. E il merito – come si è appena spiegato – sfugge a qualsiasi esame proprio per l'irricevibilità del ricorso. Le doglianze degli appellanti circa l'inopportunità, l'inadeguatezza e la sproporzione della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, le quali andavano regolarmente sollevate davanti all'Autorità di vigilanza, non possono di conseguenza essere vagliate per la prima volta da questa Camera.
L'emanazione dell'attuale sentenza rende senza oggetto la richiesta intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato dagli appellanti non può entrare in considerazione, già per il fatto che all'appello – introdotto non senza leggerezza –mancava fin dall'inizio la benché minima possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della circostanza che gli interessati versino in condizioni economiche verosimilmente modeste (doc. E di appello) si tiene calcolo nondimeno, riducendo per quanto possibile la tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio, il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione:
– , ; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.