Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2009.124
Entscheidungsdatum
19.09.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2009.124

Lugano 19 settembre 2011/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.15 (misure provvisionali in pendenza di divor-zio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 9 marzo 2007 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1 (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 agosto 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 luglio 2009 dal Pretore del Distretto di Leventina;

  1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2009 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto;

  2. Se dev'essere accolta le richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello di AO 1;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1971), cittadini bosniaci, si sono sposati il 17 ottobre 1990 a __________ (, ). Dal matrimonio sono nati S, il 1° dicembre 1991, e O, il 18 dicembre 1995. I coniugi vivono separati dal 7 agosto 2006. Senza formazione specifica, il marito era alle dipendenze della __________ di Camorino come autista e riparatore di apparecchi per esercizi pubblici. Dal luglio del 2008 è disoccupato e svolge unicamente l'attività accessoria di arbitro di calcio. La moglie lavora all'80% come cameriera nello snack bar “__________” di __________.

B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 17 febbraio 2006 da AO 1, con sentenza del 23 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di Leventina ha affidato i figli alla madre e obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per S__________ di fr. 621.30 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008 (assegno familiare compreso), di fr. 568.80 per il gennaio del 2009 (assegno familiare compreso) e di fr. 405.55 dal 1° febbraio 2009 in poi (assegno familiare non compreso), come pure un contributo alimentare per O__________ di fr. 703.70 mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2008, di fr. 650.50 per il gennaio del 2009 (assegno familiare compreso) e di fr. 463.30 mensili dopo di allora (assegno familiare non compreso: inc. DI. 2006.6). Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è tuttora pendente (inc. 11.2009.33).

C. Il 28 novembre 2008 AP 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso. Con istanza cautelare del 9 marzo 2009 egli ha poi chiesto, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di fissare immediatamente i contributi alimentari a fr. 300.– mensili per ogni figlio (non compreso l'assegno familiare, percepito direttamente da AO 1). Con decreto cautelare del 13 marzo 2009, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza. All'udienza del 1° aprile 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di confermare la reiezione dell'istanza e di mantenere l'assetto vigente. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato, del 10 luglio 2009, AO 1 ha ribadito il suo punto di vista, chiedendo anzi di aumentare i contributi alimentari a fr. 900.– mensili per figlio. Nel proprio memoriale del 17 luglio 2009 AP 1 ha ribadito le sue domande.

D. Con decreto cautelare del 28 luglio 2009 il Pretore ha stabilito un contributo alimentare in favore di S__________ di fr. 621.30 (assegno familiare compreso) per il dicembre del 2008, di fr. 619.10 (assegno familiare compreso) per il gennaio del 2009, di fr. 407.95 (assegno familiare percepito direttamente dalla madre) per il febbraio del 2009, di fr. 406.55 (assegno familiare non compreso) per il marzo del 2009, di fr. 408.05 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e di fr. 400.95 men­sili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto al 30 novem­bre 2009.

In favore di O__________ il Pretore ha fissato un contributo alimentare di fr. 703.30 (assegno familiare compreso) per il dicembre del 2008, di fr. 700.20 (assegno familiare compreso) per il gennaio del 2009, di fr. 461.40 (assegno familiare percepito direttamente dalla madre) per il febbraio del 2009, di fr. 462.80 (assegno familiare non compreso) per il marzo del 2009, di fr. 461.30 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° aprile al 31 luglio 2009 e fr. 468.40 mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° agosto 2009 in poi.

La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. Con decisione di quello stesso 28 luglio 2009 il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 agosto 2009 per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, il giudizio del Pretore sia modificato nel senso di ridurre i contributi alimentari per i figli a fr. 600.– mensili complessivi. Con decisione del 17 agosto 2009 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, sicché il presidente della Camera ha invitato il 9 ottobre 2009 AP 1 a depositare entro 15 giorni la somma di fr. 500.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte. L'appellante non ha ottemperato alla richiesta.

F. Nel frattempo AO 1 è insorta contro il medesimo decreto cautelare con un appello del 12 agosto 2009 per ottenere che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia modificato nel senso di aumentare i contributi alimentari a fr. 900.– mensili per ogni figlio dal marzo del 2009 (assegni familiari non compresi, siccome percepiti direttamente da lei). L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: I. Sull'appello di AP 1

  1. Con ordinanza del 9 ottobre 2009 il presidente della Camera ha invitato AP 1, come detto, a depositare entro 15 giorni un anticipo per le spese giudiziarie presunte di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti

agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese). L'ordinanza è pervenuta al destinatario il 12 ottobre 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine è scaduto il 27 ottobre 2009. Entro tale data non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), termine che non era prorogabile (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese), come ha ricordato il presidente della Camera al patrocinatore dell'appellante il 14 ottobre 2009. Ciò premesso, l'appello sfugge a qualsiasi esame e va tolto dai ruoli.

II. Sull'appello di AO 1

  1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio

erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC ticinese (art. 419c cpv. 1 CPC ticinese). Il Pretore statuiva con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC ticinese). In appello non erano ammissibili fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese), l'art. 138 vCC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di divorzio o di separazione (DTF 133 III 114; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata alla convenuta il 29 luglio 2009. Il termine di ricorso è comin­ciato a decorrere così il giorno successivo ed è scaduto sabato 8 agosto 2009, salvo protrarsi fino a lunedì 10 agosto 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

  1. Litigioso rimane l'aumento dei contributi alimentari provvisionali per i figli. A tal fine il Pretore ha stabilito il reddito del marito in fr. 3742.60 mensili dal dicembre del 2008 al gennaio del 2009 e in fr. 3292.65 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2417.60 mensili nel dicembre del 2008 e di fr. 2423.30 mensili dal gennaio del 2009 in poi. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 2475.– dal dicembre del 2008 al marzo del 2009 e in fr. 2531.75 mensili dopo di allora, calcolandone il fabbisogno minimo in fr. 1710.15 mensili. Il Pretore ha poi definito il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1508.30.– nel dicembre del 2008, in fr. 1525.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009, in fr. 1446.30 nel marzo del 2009, in fr. 1456.40 mensili dal­l'aprile al luglio del 2009 e in fr. 1409.– mensili dopo di allora. Il fabbisogno in denaro di O__________ è stato determinato in fr. 1708.30 nel dicembre del 2008, in fr. 1725.80 mensili nel gennaio e nel febbraio del 2009 e in fr. 1643.30 mensili dopo di allora. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare per i figli quanto eccedeva il suo fabbisogno minimo nei vari periodi di computo.

  2. L'appellante sostiene che al marito dev'essere imputato un reddito ipotetico di fr. 4000.– mensili netti, ciò che gli permetterebbe di versare contributi alimentari di fr. 900.– mensili per ogni figlio. Essa afferma che dalla separazione in poi AP 1 ha fatto di tutto per eludere l'obbligo contributivo, fino a perdere un mestiere ben retribuito come quello che aveva presso la ditta __________ e a manifestare l'intenzione di rinunciare anche all'attività accessoria di arbitro di calcio. Per l'appellante l'età, la salute e l'esperienza acquisita in vari settori lavorativi dovrebbero permettere al coniuge di trovare un'occupazione adeguata e di guadagnare almeno fr. 4000.– mensili. A suo avviso sarebbe manifestamente ingiusto non pretendere tale sforzo dall'istante, mentre lei – senza trascorsi professionali, con figli a carico e uno stato di salute viepiù precario – è riuscita a trovare un lavoro e a guadagnare fr. 2700.– mensili.

a) Per principio il reddito di una parte è quello effettivo, conseguito al momento del giudizio. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale tanto per un debitore quanto per un creditore di contributi ali­mentari. Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, tenuto conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mercato del lavoro. La fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (RtiD II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).

b) Dagli atti risulta che AP 1, quarantenne in buona salute ma senza formazione professionale specifica, ha lavorato dal 2001 al 31 agosto 2006 per la ditta __________ di __________ come ope­raio carrellista, guadagnando fr. 3920.– mensili (assegni familiari compresi). Licenziato per ragioni di carattere, dal settembre del 2006 fino al maggio del 2007 ha riscosso indennità di disoccupazione per fr. 3166.25 mensili. Dal giugno del 2007 al giugno del 2008 egli è poi passato alle dipendenze della __________ di __________, occupandosi del trasporto e della riparazione di apparecchi per esercizi pubblici, con uno stipendio di fr. 3388.45 mensili (più gli assegni familiari). Licenziato una volta ancora, dal luglio del 2008 egli riceve indennità di disoccupazione per fr. 3642.60 mensili (assegni familiari compresi). Il Pretore gli ha computato tale reddito nella misura di fr. 3192.65 mensili dal gennaio del 2009, gli assegni familiari essendo percepiti da allora direttamente dalla moglie, ritenendo inoltre che AP 1 può guadagnare fr. 100.– mensili come arbitro sportivo, onde entrate per fr. 3742.60 mensili nel dicembre del 2008 e gennaio del 2009, rispettivamente fr. 3292.65 mensili dal febbraio in poi.

c) Il Pretore non ha imputato all'istante un reddito potenziale, rilevando come dagli atti egli non risulti avere trascurato la ricerca di nuovi impieghi, né emerga una sua colpa nell'avvenuto licenzia­mento da parte della ditta __________. Secondo il Pretore, per scostarsi dalle entrate effettivamente conseguite e imputare all'interessato un reddito virtuale non basta la semplice constatazione che egli, nonostante le capacità professionali, non abbia un impiego fisso, regolare e solido dal luglio del 2008. Tanto meno ove si consideri che AP 1 non consta avere deliberatamente ridotto le sue entrate per danneggiare la famiglia (decreto impugnato, consid. 8 in fine).

d) Nella misura in cui l'appellante afferma che “un padre di famiglia non può permettersi il lusso di perdere un lavoro ben retribuito”, che “in una regione come la Leventina, dove le opportunità di lavoro scarseggiano, il signor AP 1 avrebbe dovuto tenersi ben stretto l'impiego presso la __________” e che “non vi sono motivi oggettivi a spiegazione del fatto che un uomo dell'età della controparte in buona salute, con pluriennali esperienze e capacità lavorative in varie mansioni acquisite in tanti anni di lavoro in Svizzera, ben integrato e automunito non riesca a trovare un'occupazione adeguata con un salario fr. 4000.– mensili”, essa non si confronta con le argomentazioni del Pretore. Né l'interessata indica concretamente quale attività lucrativa permetterebbe al marito di guadagnare fr. 4000.– mensili netti (senza gli assegni familiari, da lei percepiti), reddito che in passato AP 1 non ha mai conseguito (la __________ gli versava fr. 3920.– mensili netti, assegni familiari compresi). E nemmeno si può dire che con il trasloco da __________ a __________ l'interessato si sia precluso apprezzabili possibilità lucrative.

e) È vero che di principio la disoccupazione è uno stato passeggero, di modo che il reddito conseguibile da un soggetto senza lavoro non corrisponde – di regola – a quanto gli eroga la cassa di disoccupazione. Resta il fatto che al momento in cui il Pretore ha statuito AP 1 riscuoteva indennità da ormai un anno. E un periodo di disoccupazione che superi quattro mesi non può ritenersi di corta durata. Giustifica perciò di fondarsi sulle indennità effettivamente percepite (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P. 445/2004 del 9 mar­zo 2005 consid. 2.3; v. anche sentenza 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 4.3, in: FamPra.ch 2011 pag. 233).

Non si disconosce che nella ricerca di una nuova occupazione l'interessato ha dichiarato di limitarsi a seguire le indicazioni dell'Ufficio di collocamento (interrogatorio formale del 14 settembre 2006, risposta n. 2, nell'inc. DI.2006.6 richiamato), il che non denota particolare zelo né spirito di iniziativa. A prescindere dal fatto però che non si legittima di imputare un reddito ipotetico a un disoccupato ove questi non sia stato sanzionato dall'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_724/2009 del 26 aprile 2010, consid. 5.3, in: FamPra.ch 2010 pag. 676), AP 1 non ha alcuna formazione specifica e nei settori in cui ha lavorato (con esperienze disparate) i salari minimi non risultano molto superiori a quanto egli riceve come disoccupato (si vedano ad esempio i contratti collettivi di lavoro per le imprese di spedizione e di logistica, per i dipendenti di autorimesse e per quelli dell'industria elettronica, metallurgica e meccanica, in: ‹www.ocst.com›, contratti collettivi). A un sommario esame come quello che presiede all'ema­nazione di misure provvisionali in pendenza di divorzio, di conseguenza, il reddito stimato dal Pretore è prudenziale, ma resiste alla critica. Ne discende che l'appello, privo di consistenza, è destinato all'insuccesso.

III. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello

  1. Gli oneri processuali dell'appello presentato da AP 1 vanno a carico di lui (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese), fermo restando che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 vLTG per analogia). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili.

  2. Per quel che concerne l'appello di AO 1, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alla controparte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, all'appello difettando sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag), tanto da non essere notificato all'istante. Della difficile situazione economica in cui versa l'interessata si tiene conto, ad ogni modo, moderando nel limite del possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove si consideri la differenza tra i contributi alimentari rivendicati (a fr. 900.– mensili per figlio dal marzo del 2009) e quelli fissati dal Pretore (da fr. 406.55 a fr. 468.40 mensili per figlio), senza dimenticare che i contributi si estingueranno alla maggiore età degli aventi diritto.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

  1. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. L'appello di AO 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 131 CPC
  • art. 137 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313bis CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 376 CPC
  • art. 419c CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

vCC

  • art. 138 vCC

vLTG

  • art. 21 vLTG

Gerichtsentscheide

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