Incarto n. 11.2008.17
Lugano 20 ottobre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.263 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 settembre 2007 da
AP 1 (patrocinato dall' RA 2)
contro
AO 1 (patrocinata dall' RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ il 12 gennaio 2001. A quel momento essi avevano già un figlio, N__________, nato il 14 marzo 1998. Dopo il matrimonio è nato P__________, il 17 febbraio 2001. Il marito, giornalista, lavora per la __________. Di formazione impiegata d'ufficio, la moglie ha svolto durante il matrimonio l'attività di animatrice a tempo parziale per una ditta di cosmetici, reperita tramite un'agenzia di lavoro temporaneo. Dopo un periodo di malattia, dal luglio del 2007 essa riscuote indennità di disoccupazione.
B. Il 28 settembre 2007 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione dell'alloggio coniugale con ingiunzione alla moglie di andarsene e l'affidamento dei figli. All'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, AO 1 ha chiesto a sua volta – postulando l'assistenza giudiziaria – di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle l'abitazione coniugale, di affidarle i figli (riservato il diritto di visita del padre) e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili, oltre a un contributo di fr. 800.– mensili per ogni figlio. L'istante ha proposto di respingere le domande della moglie. Quello stesso giorno il Pretore ha incaricato lo psicologo e psicoterapeuta __________ di sentire i figli, redigendo un rapporto sul loro affidamento e le relazioni personali con il genitore non affidatario. Lo specialista ha consegnato la sua relazione il 27 novembre 2007.
C. Con decreto cautelare emanato l'11 dicembre 2007 “nelle more istruttorie” il Pretore ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha ingiunto al marito a trasferirsi altrove entro la fine dell'anno. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 10 gennaio 2008 l'istante ha ribadito le sue domande, offrendo, nel caso in cui i figli fossero stati assegnati alla madre, un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ognuno di loro. Nel suo memoriale di medesima data la convenuta ha ribadito il suo punto di vista, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare a fr. 2041.– mensili per sé e a fr. 1285.– mensili per
ogni figlio.
D. Statuendo il 16 gennaio 2008, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attributo l'abitazione coniugale alla moglie, ha impartito al marito l'ordine di trasferirsi altrove entro un mese, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1240.– mensili per la moglie e di fr. 775.– mensili per ogni figlio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 28 gennaio 2008 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'abitazione coniugale sia assegnata a lui medesimo (con ordine alla moglie di andarsene), gli siano affidati i figli (riservato il diritto di visita materno) e sia soppresso ogni contributo alimentare a suo carico, riformando di conseguenza il giudizio impugnato. Con decreto del 30 gennaio 2008 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo formulata dall'appellante. Il memoriale non ha formato oggetto d'intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
Ora, la Camera civile di appello potrebbe, in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile in materia di filiazione, approfondire essa medesima singoli fatti che non fossero stati sufficientemente chiariti in primo grado. Non le spetta tuttavia di inquisire per la prima volta – d'ufficio e di propria iniziativa – su un intero complesso di accadimenti. Tanto meno ove si consideri che neppure l'appellante chiede l'assunzione delle prove respinte dal primo giudice (art. 322 lett. b CPC) né propone, concretamente, altri mezzi istruttori suscettibili di suffragare la sua versione dei fatti. Men che meno incombe a questa Camera di accertare d'ufficio avvenimenti successivi al giudizio di primo grado. Le misure a protezione dell'unione coniugale potendo sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC), gli episodi menzionati nella lettera del 22 aprile 2008 potranno dunque formare oggetto – dandosene la necessità – di una nuova procedura. La sentenza odierna va emanata sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal primo giudice.
L'appellante chiede l'assunzione di una nuova perizia, facendo valere che lo specialista incaricato dal Pretore ha presentato un referto contraddittorio, senza attenersi ai criteri fissati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In realtà, per tacere del fatto che una perizia mal si concilia con l'indole sommaria di misure protettrici dell'unione coniugale, lo psicologo __________ non è mai stato formalmente designato come “perito”, né gli sono mai stati richiamati gli obblighi che incombono a un perito (art. 249 cpv. 3 CPC per analogia). Egli è stato semplicemente incaricato a norma dell'art. 419a cpv. 2 CPC di stilare un rapporto sulle relazioni personali tra genitori e figli, sul possibile affidamento alla madre o la padre e sul diritto di visita da parte del genitore non affidatario (verbale del 18 ottobre 2007, pag. 4). Né è il caso di commissionare un nuovo rapporto specialistico in appello. Basti pensare che se discrepanze fra principi della scienza e regole dell'arte non giustificano l'assunzione di una nuova perizia (prospettabile solo ove soccorrano gli estremi dell'art. 252 cpv. 5 CPC), divergenze del genere non legittimano nemmeno l'elaborazione di un nuovo rapporto da parte di servizi specialistici. Nelle circostanze descritte giova esaminare senza indugio, perciò, le censure sollevate dall'appellante.
Litigiosi sono, in concreto, la custodia dei figli (rivendicata dal padre) e il relativo obbligo di mantenimento, la disciplina del diritto di visita materno e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. Ora, l'art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie “secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione”. I criteri preposti all'affidamento non si scostano sostanzialmente, in tal caso, da quelli
cui fa capo la giurisprudenza per l'affidamento dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 45 ad art. 176 CC). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, determinante rimane, anche nella protezione dell'unione coniugale, l'interesse del figlio (DTF 117 II 354 consid. 3). Occorre quindi prendere in considerazione – come fa il giudice del divorzio – tutte le circostanze importanti per il bene del minorenne, in specie appurare quale sia il genitore con la maggiore disponibilità di tempo a occuparsi del ragazzo (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), rispettivamente quale genitore offra maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II 355; sentenze del Tribunale federale 5C.212/2005 del 25 gennaio 2006, consid. 4.2 pubblicato in FamPra.ch 2006 pag. 753 e 5C.238/2005 del 2 novembre 2005, consid. 2.1 pubblicato in FamPra.ch 2006 pag. 193).
In concreto il Pretore si è dipartito dalla premessa che entrambi i genitori sono idonei all'affidamento, ancorché secondo lo specialista AO 1 denoti una “personalità piuttosto fragile e facilmente destabilizzata dal profilo emotivo”, mentre AP 1 non è confrontato a “difficoltà psichiatriche”. Accertato che i figli non avevano espresso preferenze circa la custodia, il primo giudice ha nondimeno privilegiato l'affidamento alla madre per questioni di stabilità e per il fatto che, non esercitando un'attività lucrativa, costei può occuparsi personalmente di loro. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – anche secondo lo psicologo i ragazzi si troverebbero, se affidati alla madre, complessivamente “in una migliore situazione relazionale”.
L'appellante fa valere anzitutto che il criterio della stabilità entra in considerazione solo qualora entrambi i genitori siano ugualmente idonei all'affidamento, ciò che non è il caso in concreto, AO 1 essendo affetta da disturbi psichici. In realtà il solo fatto che la madre soffra di simili difficoltà ancora non significa che il padre sia automaticamente da preferirle. Il dott. __________ ha constatato, certo, che AO 1 non va esente da problemi di relazione con i figli (relazione, pag. 13), tradisce difficoltà psichiatriche (pag. 4 segg.) e presenta una “personalità piuttosto fragile e facilmente destabilizzata dal profilo emotivo” (pag. 16 a metà). Egli medesimo ha evocato altresì i timori di
AP 1 quanto all'effettiva capacità della moglie di prendersi cura dei ragazzi (pag. 18 in basso). Sta di fatto che, ciò nonostante, a suo parere l'interessata non risulta inadeguata all'affidamento (pag. 16 verso l'alto). Anzi, per il futuro egli ha formulato una prognosi favorevole (pag. 19 in alto).
Non si disconosce che lo specialista reputi il padre, di per sé, “più idoneo” a occuparsi dei figli (relazione, pag. 16 a metà). L'attitudine teorica però non è un parametro assoluto. Ai fini dell'affidamento vanno ponderate “tutte le circostanze importanti per il bene del figlio” (art. 133 cpv. 2 CC). A meno che un genitore appaia malato al punto da risultare già di per sé inidoneo all'affidamento (ma l'ipotesi è esclusa dallo specialista nel caso specifico: relazione, pag. 16 verso l'alto), anche la possibilità di accudire personalmente al figlio e la possibilità di mantenere quest'ultimo nel suo ambiente abituale sono criteri importanti. E sotto questi due profili il padre appare nettamente sfavorito. La valutazione complessiva del Pretore, confortata dallo specialista, resiste dunque alla critica. Dovesse rivelarsi fallace all'atto pratico, come detto, l'affidamento potrà sempre essere modificato sulla scorta dei nuovi elementi che non tarderanno a manifestarsi (art. 179 cpv. 1 CC).
Egli ricorda altresì che, a dispetto delle terapie prescritte dagli psichiatri, AO 1 non è in grado neppure di badare convenientemente a sé stessa, tant'è che ha tentato più volte di togliersi la vita, ha causato incidenti della circolazione, è stata ripetutamente ricoverata in ospedale e ha perduto il posto di lavoro.
a) Dagli atti si evince che il 26 dicembre 2005 la convenuta è stata ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale regionale di __________, dove le è stata diagnosticata una “sindrome depressiva, attualmente atto dimostrativo senza chiara suicidalità” (doc. M). Risulta inoltre che essa è in cura da uno psichiatra, che assume farmaci (doc. F, dal 2° foglio) e che nel novembre del 2007 ha beneficiato di cure a domicilio prestate da un'infermiera incaricata di praticarle infusioni quotidiane, osservando i suoi parametri vitali (doc. F, 1° foglio; doc. G). Non constano invece ricoveri in ospedale. Interpellato dal dott. __________, lo psichiatra curante ha dichiarato di non avere mai riscontrato difficoltà della paziente nell'esercizio della custodia parentale (relazione, pag. 15 a metà), confermando quanto da lui attestato in un certificato del 9 ottobre 2007 (doc. 4).
b) Dagli atti emerge, di converso, che nell'ottobre del 2005
AO 1 è stata condannata per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (doc. H) e che l'11 ottobre 2006 è stata nuovamente condannata per avere cagionato un incidente guidando in stato di ubriachezza (doc. I, L). Neppure il marito sostiene tuttavia che in tali occasioni i figli fossero presenti o che la moglie ne abbia messo in pericolo gli interessi. Quanto all'infortunio della circolazione risalente al 2002, l'interessata ha contestato un qualsivoglia suo stato di inidoneità alla guida (memoriale di risposta, pag. 2 a metà) e il marito non ha saputo rendere verosimili le proprie accuse. Che poi il datore di lavoro abbia ammonito la convenuta per avere infranto un codice di comportamento (doc. N) e che essa sia disoccupata dal luglio del 2007 (doc. 8) ancora non rende verosimile un'inaffidabilità di lei nell'adempimento dei suoi compiti genitoriali.
c) In definitiva la documentazione prodotta non fornisce un gran quadro personale dell'interessata, ma neppure attesta l'incapacità di lei – contestata (risposta scritta, da pag. 2 a pag. 4) – a prendersi cura dei figli. Anche al proposito l'appello si rivela così inconsistente.
a) Per quanto concerne lo stato di salute della convenuta, questa risulta curarsi – secondo lo psichiatra che la segue – in maniera adeguata (relazione, pag. 15 in alto e pag. 19 in alto). Non si può dire pertanto che essa trascuri il problema o dia prova d'instabilità. Dagli atti si deduce poi che, durante la vita in comune, la moglie svolgeva un'attività lucrativa a tempo parziale (animatrice di una ditta di cosmetici per il tramite di un'agenzia di lavoro temporaneo), con un guadagno netto nel 2006 di circa fr. 1200.– mensili (doc. E) e un grado d'occupazione che può essere stimato, alla luce della rimunerazione oraria, attorno al 30% (conteggi mensili di salario nel fascicolo “edizioni”). Il marito, giornalista, lavora per la __________ Retribuito su base oraria con un grado d'occupazione variabile, nel 2006 egli ha lavorato al 73% (doc. D; certificato di salario 2006 nel fascicolo “edizioni”). Anche prima della separazione, pertanto, AO 1 si occupava in misura prevalente della casa e dei figli. L'affidamento dei ragazzi a lei rispetta in altri termini il criterio della stabilità.
b) Dal luglio del 2007 l'interessata è senza attività lucrativa. Libera da impegni professionali, essa ha ancora più tempo da dedicare ai figli. E la disponibilità di tempo, ovvero la possibilità di prendersi cura personalmente dei ragazzi, è uno dei criteri determinanti che presiedono alla decisione sull'affidamento (sopra, consid. 2; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 ad art. 133 CC; Wirz in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. 133 CC). Che l'interessata debba riprendere un lavoro è possibile, ma per il momento non risulta essere il caso e tutto permane aleatorio. Mutamenti potranno senz'altro essere presi in considerazione allorché si verificheranno, nel quadro di una procedura intesa alla modifica dell'assetto attuale (art. 179 CC).
c) L'appellante sostiene di lavorare spesso a casa e di poter gestire con elasticità i propri orari. Che egli possa simultaneamente esercitare un'attività lucrativa al 73% e gestire i due figli appare tuttavia dubbio, sebbene affermi di avere a disposizione i genitori. Per di più, il luogo di lavoro si trova a notevole distanza dal domicilio. Quanto ai nonni, il loro ruolo è senz'altro prezioso, ma non deve sostituirsi a quello dei genitori. Per quanto verosimilmente apprezzabile, la disponibilità di tempo personale dell'appellante non può pertanto equipararsi a quella della moglie.
adeguato” di lui, ha proposto l'affidamento dei figli alla medesima perché la soluzione contraria “avrebbe l'effetto di destabilizzare ulteriormente il suo equilibrio”, perdendo di vista che il criterio determinante è unicamente il bene dei figli. Ribadite le difficoltà psichiatriche della madre e le carenze di lei nei rapporti con i ragazzi, egli lamenta che lo specialista non abbia tenuto in debita considerazione gli effetti correlati al distacco dei figli da lui. Quanto all'istituzione di un curatore educativo auspicata dallo specialista, essa non sarebbe sufficiente per colmare le lacune materne, mentre la relazione “farcita di ipotesi, supposizioni e condizionali” dimostrerebbe come lo specialista rifugga da ogni responsabilità, tanto da non escludere l'affidamento dei figli al padre. A parere dell'appellante, in sintesi, la “perizia” è contraddittoria, lacunosa e contraria al diritto.
a) Che per il dott. __________ il padre sia di per sé “più idoneo” a occuparsi dei figli poiché non denota difficoltà psichiatriche e ha un rapporto più sereno con loro è pacifico (relazione, pag. 16 a metà). Se non che – ha continuato lo psicologo – “l'affidamento dei bambini alla madre garantirebbe, o perlomeno favorirebbe, in quest'ultima il mantenimento di un migliore equilibrio psichico, ciò che sarebbe di beneficio per i bambini stessi”, mentre “dal canto suo, il padre, beneficiando di una personalità più stabile e solida, pur ‘privato’ dell'affidamento dei figli potrebbe tollerare meglio questa situazione” (relazione, pag. 17 in fondo). A parere dello specialista i figli si troverebbero così “in una migliore situazione relazionale, nella misura in cui l'equilibrio psicologico di entrambi i genitori sarebbe mantenuto” (pag. 18 in alto). Non che lo specialista abbia sottovalutato le controindicazioni legate a tale scelta (pag. 18 seg.). Proprio per tale ragione, del resto, egli ha raccomandato misure di accompagnamento, come un ampio diritto di visita al padre e l'istituzione di una curatela educativa (pag. 19 in basso e 20 in alto).
b) Nel complesso la valutazione dello specialista appare il frutto di un esame attento e riflettuto, preceduto dall'anamnesi dei genitori, da una valutazione psicodiagnostica, da colloqui con i ragazzi (soli e con i due genitori) e da un dialogo con il medico curante della madre (relazione, pag. 2 a 14). Non risulta che lo specialista abbia trascurato elementi di rilievo. Sulle relazioni fra padre e figli, poi, il professionista ha messo l'accento a più riprese, consigliando un ampio diritto di visita per ovviare alle conseguenze del distacco. Inoltre lo psicologo ha illustrato diffusamente i motivi per cui auspica l'affidamento dei figli alla madre, nonostante i problemi di lei. Contrariamente a quanto assevera l'appellante, nel referto non si scorgono contraddizioni. Né sussistono motivi seri per ritenere che lo specialista abbia attinto a criteri eterodossi. Egli ha semplicemente optato per una soluzione che a suo parere risparmia ai bambini “il peso del distacco e della sofferenza della madre, ciò che inevitabilmente avrebbe delle conseguenze nefaste sul loro benessere” (relazione, pag. 17 in basso).
c) È vero che per decidere l'affidamento di un figlio non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto piuttosto verificare presso quale genitore il ragazzo sarà verosimilmente allevato meglio, dove potrà realizzarsi più facilmente in senso fisico, psichico e morale e quale genitore promuoverà meglio le relazioni del figlio con l'altro genitore (DTF 117 II 354 consid. 3 con rimandi). Determinante è sempre – in ultima analisi – il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (cfr. sulla regolamentazione delle relazioni personali: DTF 123 III 451 consid. 3b). Laddove reputa opportuno – in concreto – affidare i figli alla madre anche per garantire l'equilibro psichico di quest'ultima, dunque, lo specialista non può essere seguito, un figlio non dovendo essere chiamato a fungere da “strumento terapeutico” per un genitore. Ciò posto, non bisogna dimenticare che il Pretore ha richiamato tale argomentazione dello specialista solo per abbondanza, a ulteriore suffragio della conclusione cui è giunto (sentenza impugnata, pag. 3). Nella misura in cui l'affidamento alla madre si fonda sulla circostanza che essa non è inidonea all'affidamento e può assicurare ai figli maggiore disponibilità di tempo, oltre che maggiore stabilità rispetto al padre, la sentenza impugnata sfugge alla critica.
L'appellante postula altresì l'assegnazione dell'abitazione coniugale, la disciplina del diritto di visita materno e la soppressione dei contributi a suo carico. Tali domande di giudizio, tuttavia, sono subordinate all'accoglimento dell'appello circa l'affidamento dei figli e non poggiano su motivazioni proprie. Al riguardo l'appello riesce così senza oggetto.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nelle condizioni del caso si può intuire tuttavia che, in un estremo tentativo di ottenere la custodia dei figli, l'appellante abbia tentato la via del rimedio giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versa, si può quindi prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto non si pone problema di ripetibili alla convenuta, che non è stata invitata formulare osservazioni e che non ha dovuto sopportare dunque costi apprezzabili. Non può invece entrare in linea di conto l'assistenza giudiziaria, che presuppone – tra l'altro – una parvenza di buon diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per quanto comprensibile appaia la determinazione dell'interessato nell'ottenere l'affidamento dei figli, l'appello mancava di ogni possibilità di buon esito fin dall'inizio, tanto che non è stato intimato alla controparte.
Relativamente i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni pecuniarie (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), controversa essendo in primo luogo la custodia dei figli, vertenza manifestamente priva di valore litigioso.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.