Incarto n. 11.2008.142 11.2009.103
Lugano 24 novembre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.85 (modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 aprile 2008 da
AP 1 (patrocinato dall'. PA 1)
contro
AO 1 (2004), (rappresentata dalla madre, , e patrocinata dall' PA 2)
e nella causa DI.2008.186 (modifica di contributo alimentare: misure provvisionali) della medesima Pretura promossa con istanza del 28 luglio 2008 da AO 1 contro AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 6 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolto l'appello del 15 giugno 2009 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso il 5 giugno 2009 dal medesimo Pretore;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 6 luglio 2009 da AP 1 con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2004 __________ (1972) ha dato alla luce una figlia, AO 1, che è stata riconosciuta il 20 febbraio 2004 da AO 1 (1973). Durante la vita in comune dei genitori, cessata nel settembre del 2006, la Commissione tutoria regionale 12 ha ratificato una convenzione da loro sottoscritta in cui AP 1 si impegnava a versare per la figlia un contributo alimentare mensile di fr. 500.– fino al 6° compleanno, di fr. 600.– fino al 12° compleanno e di fr. 700.– fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi).
B. In esito a un'istanza di provvedimenti cautelari introdotta da __________ il 26 aprile 2007, con decreto cautelare del 18 febbraio 2008 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha condannato AP 1 a versare, dal 1° maggio 2007, un contributo alimentare per la figlia AO 1 di fr. 1300.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha assegnato all'istante un termine fino al 31 maggio 2008, poi prorogato al 31 luglio, per introdurre l'azione di merito (inc. DI.2007.70).
C. Il 28 aprile 2008 AP 1 ha convenuto la figlia AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere la soppressione cautelare del contributo in questione dal 1° marzo 2008. Al contraddittorio del 14 maggio 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande. Con decreto cautelare del 6 ottobre 2008 il Pretore ha ridotto il contributo per la figlia a fr. 1050.– mensili dal 1° marzo 2008 (assegni familiari non compresi), senza prelevare tasse né spese, ma obbligando l'istante a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2008.85).
D. Contro il decreto cautelare appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2008 nel quale chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, di sopprimere il contributo alimentare per la figlia dal 1° marzo 2008 e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione (inc. 11.2008.142).
E. Nel frattempo, il 28 luglio 2008, AO 1 ha promosso causa nei confronti di AP 1, chiedendo un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1400.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1500.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari non compresi) e postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 13 gennaio 2009 AP 1 ha avuto da __________ (1965) la figlia N__________. All'udienza del 27 gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione e ha nuovamente chiesto in via cautelare la soppressione (o almeno la riduzione a fr. 550.– mensili) del contributo alimentare per AO 1 dal 1° gennaio 2009, instando anch'egli per l'assistenza giudiziaria. AO 1 ha concluso per la reiezione della domanda cautelare. Il 3 febbraio 2009 il Pretore ha ammesso le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 3 giugno 2009 costoro hanno mantenuto le loro domande.
F. Statuendo con decreto cautelare del 5 giugno 2009, il Pretore ha ridotto il contributo di mantenimento per AO 1 a fr. 700.– mensili dal 1° gennaio 2009, assegno familiare non compreso. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. DI.2008.186).
G. Contro il decreto appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 giugno 2009 inteso, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo, a ottenere il ripristino del contributo provvisionale di fr. 1050.– mensili e a vedere riformato il giudizio pretorile di conseguenza. Con decreto del 25 giugno 2009 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha fissato in fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi) il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AO 1 in pendenza di appello. Nelle sue osservazioni del 6 luglio 2009 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sollecitando la revoca dell'effetto sospensivo parziale. Quest'ultima richiesta è stata respinta dal presidente della Camera con decreto dell'8 luglio 2009. AP 1 si è rivolto il 27 luglio 2009 al Tribunale federale, che con sentenza 5A_492/2009 del 24 settembre 2009 ha respinto in quanto ammissibile il suo ricorso in materia civile e dichiarato inammissibile quello in materia costituzionale.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello del 20 ottobre 2008
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 286), stabilisce che il giudice, introdotta l'azione, ordina “ad istanza dell'attore” (e in caso di modifica anche il debitore alimentare: Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 17 in fine ad art. 281 CC) “le opportune misure provvisionali per la durata della causa”. L'emanazione di misure provvisionali presuppone dunque litispendenza o, quanto meno, la contestuale introduzione della causa (Hegnauer, op. cit., n. 16 ad art. 281 CC). In concreto nessuna azione di merito era pendente, AO 1 avendo unicamente presentato un'istanza cautelare, tant'è che il Pretore le ha assegnato un termine per procedere nel merito.
Quanto all'emanazione di provvedimenti cautelari prima di avviare un'azione di mantenimento, tale possibilità parrebbe esclusa, il diritto federale avendo esaustivamente regolato la questione (DTF 63 II 67 consid. 1; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 157 in fine; Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 102). Sia come sia, avesse ancora spazio il diritto cantonale – per ipotesi – trattandosi di modificare un contributo di mantenimento, tale possibilità sarebbe data nel Cantone Ticino alle condizioni dell'art. 384 CPC (provvedimenti cautelari “per prestazioni di alimenti”: art. 379 cpv. 2 lett. d CPC), nei modi e nelle forme degli art. 378 segg. CPC. Sull'applicazione di tali norme si dirà oltre.
Il Pretore ha accertato nella fattispecie che il 20 gennaio 2008 la __________ aveva licenziato AP 1 per il 29 febbraio 2008. Se non che – egli ha soggiunto – a quel momento il lavoratore era inabile al lavoro nella misura del 50% e l'istante non ha spiegato per quale motivo abbia rinunciato a riscuotere indennità per perdita di guadagno, che gli avrebbero permesso di ricevere almeno fr. 3600.– mensili, pari all'80% del salario percepito fino ad allora (fr. 4500.– mensili). Quanto al fabbisogno minimo dell'interessato, il Pretore ha ridotto a fr. 2550.– mensili quello di fr. 2800.– mensili stabilito nel decreto cautelare del 18 febbraio 2008, l'onere fiscale dovendo essere tralasciato. Ciò posto, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare in favore della figlia da fr. 1300.– a fr. 1050.– mensili.
L'appellante adduce di avere cominciato a lavorare al 50% il 1° marzo 2008 per la __________ con uno stipendio di fr. 2034.05 mensili senza alcuna assicurazione d'indennità giornaliera e di avere lasciato il 1° luglio 2008 anche tale attività in ragione del suo precario stato di salute. A torto – egli sostiene – il Pretore ha fissato poi il suo reddito di fr. 3600.– mensili, le indennità giornaliere corrispondendo all'80% dello stipendio lordo, senza il rimborso spese di fr. 500.– mensili che gli versava il datore di lavoro. Quanto al suo fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 3366.– mensili, poiché il costo del suo alloggio non è di fr. 1200.– mensili, ma corrisponde all'onere ipotecario di fr. 1746.– mensili gravante la sua proprietà (la particella n. 1884 RFD di __________), cui si aggiungono fr. 265.– per l'ammortamento. Onde, in definitiva, l'impossibilità di far fronte a un contributo alimentare per la figlia.
Davanti al Pretore AP 1 ha postulato, come detto, la modifica di un decreto cautelare. Che un decreto siffatto non acquisisca mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft) e possa sempre essere modificato o revocato “in caso di cessazione del pericolo o di cambiamento delle condizioni che lo hanno determinato” è indubbio (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583 in alto; Pelet, op. cit., pag. 5 in alto con riferimenti; v. anche art. 384 CPC). Ciò premesso, l'istante doveva per lo meno rendere verosimile, chiedendo la soppressione in via cautelare del contributo alimentare per la figlia, la necessità di procedere con urgenza. Ove non sia data urgenza, l'emanazione (o la modifica) di un provvedimento cautelare non entra nemmeno in linea di conto.
a) Nella fattispecie AP 1 ha motivato la richiesta di sopprimere il contributo alimentare per AO 1 dal 1° marzo 2008 con il suo licenziamento da parte della __________ per la fine di febbraio 2008 e con l'assunzione, solo a metà tempo, da parte della __________ per ragioni di salute. Che tali avvenimenti possano giustificare una modifica del contributo alimentare è possibile. Perché ciò avvenga già in via cautelare deve nondimeno ravvisarsi urgenza. E urgenza non sussiste solo perché un obbligato alimentare rimanga – in tutto o in parte – senza lavoro. L'obbligato deve rendere verosimile altresì di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione immediata del proprio guadagno.
b) Quando ha chiesto la soppressione cautelare del contributo alimentare, il 28 aprile 2008, AP 1 lavorava da due mesi al 50% per la __________, dopo essere stato licenziato per il 29 febbraio 2008 dalla __________. Egli sostiene che il suo precario stato di salute gli impediva di lavorare a tempo pieno, ma se così fosse mal si comprende perché egli non abbia fatto capo alla possibilità offerta dall'art. 71 cpv. 1 LAMal. Tale norma concede all'assicurato che esce dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto di chiedere entro tre mesi, in caso di malattia, il trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Ciò avrebbe permesso all'appellante di riscuotere un'indennità giornaliera, seppure ridotta, per la durata di almeno 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi (art. 72 cpv. 3 e 4 LAMal). Avesse usufruito di tale facoltà, egli avrebbe ricevuto un'indennità per perdita di guadagno di almeno fr. 1600.– mensili (l'80% dello stipendio base di fr. 2000.– mensili) che, cumulato allo stipendio percepito dalla __________, gli avrebbe permesso di disporre di fr. 3600.– mensili (lo stesso reddito stimato dal Pretore).
c) Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiedeva di inserirvi l'intero onere ipotecario e l'ammortamento indiretto. A giusto titolo però il Pretore ha compreso nel fabbisogno minimo di lui l'equivalente della pigione che egli avrebbe verosimilmente dovuto pagare se fosse vissuto per conto proprio (I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 30 dicembre 2004, consid, 4c; v. anche RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667). Ne discende che con un reddito di fr. 3600.– mensili e un fabbisogno minimo mensile di fr. 2550.– mensili AP 1 avrebbe potuto conservare dopo il 1° marzo 2008 un margine disponibile di fr. 1050.– mensili con il quale avrebbe potuto continuare a stanziare il contributo alimentare per AO 1. Non solo quindi l'appello è destinato all'insuccesso, ma a ben vedere il primo giudice neppure avrebbe dovuto ridurre in via provvisionale il contributo alimentare per la figlia.
II. Sull'appello del 15 giugno 2009
Le misure provvisionali in pendenza di una causa di mantenimento sono trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
Il Pretore ha accertato che in seguito alla nascita della figlia N__________, AP 1 si è impegnato a versare in un contratto di mantenimento del 26 gennaio 2009 (approvato il 14 maggio successivo dalla Commissione tutoria regionale 12) un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Ciò premesso, egli ha accertato una volta ancora il reddito di lui in fr. 3600.– mensili rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 2100.– mensili, onde una disponibilità di fr. 1250.– mensili. Egli ha ridotto così il contributo di mantenimento per AO 1 a fr. 700.– mensili.
L'appellante sostiene che il contributo alimentare dovuto da AP 1 alla figlia N__________ non va compreso nel fabbisogno minimo di lui, non essendone dimostrato l'effettivo versamento. Essa contesta poi il reddito del padre di fr. 3600.– mensili, rilevando che costui lavora a tempo pieno e guadagna almeno fr. 4000.– mensili. Con riferimento al fabbisogno minimo del genitore, infine, AO 1 lamenta una svista del Pretore, il quale dopo avere calcolato un totale di fr. 2100.– mensili ha concluso per una disponibilità di fr. 1250.– mensili, mentre quella effettiva è di fr. 1500.–, sicché il contributo alimentare per lei deve ammontare a fr. 1000.– mensili.
Per quanto riguarda il sostentamento di N__________, nata il 13 gennaio 2009, in un contratto di mantenimento del 26 gennaio 2009 AP 1 si è obbligato a versare – come si è visto – un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dalla nascita fino al 6° compleanno, uno di fr. 600.– mensili dai 7 ai 12 anni e uno di fr. 700.– mensili dopo di allora, il tutto in aggiunta agli assegni familiari (doc. 1). Tale contratto è stato approvato il 14 maggio 2009 dalla Commissione tutoria regionale 12 (doc. XX richiamato). Che l'effettiva erogazione del contributo non sia documentata è vero, ma non si deve dimenticare che AP 1 vive con la madre della bambina, di modo che il suo obbligo rientra nel finanziamento dell'economia domestica. Il che del resto appare verosimile se appena si pensa che __________ non è in grado di sopperire al mantenimento in denaro della figlia.
Né si scorge in concreto, per avventura, un'eventuale disparità di trattamento. Ove abbiano un padre comune, invero, più figli hanno diritto nei confronti di lui – per principio – a un trattamento paritario e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 127 III 70 consid. 2c; 126 III 357 consid. 2b; Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 557 n. 964). Poco importa che essi siano affidati al genitore o vivano separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione dell'obbligato alimentare va ripartita proporzionalmente tra i figli (sentenza del Tribunale federale 5A_62/2007 del 24 agosto 2007 consid. 6, in: FamPra.ch 2008 pag. 223; I CCA, sentenza 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid. 12 con riferimenti). Nella fattispecie nemmeno si giunge a tanto.
a) In linea di principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Dagli atti risulta che, quando era alle dipendenze della __________ (di cui era stato amministratore unico fino al 14 dicembre 2007), AP 1 riceveva uno stipendio di fr. 4150.– netti mensili. Il nuovo amministratore unico della società, __________, lo ha licenziato in tronco il 20 gennaio 2008 “per i gravi motivi venutisi a creare e per le sue continue assenze per malattia” che gli impedivano di guidare i camion (doc. J). AP 1 sostiene che a quel momento egli era inabile al lavoro (verbale del 14 maggio 2008, pag. 2 nell'inc. DI.2008.85). Sta di fatto che il rapporto di lavoro si è effettivamente concluso il 29 febbraio 2008. L'indomani la __________, il cui amministratore unico era lo stesso __________ (doc. H), ha assunto AP 1 a metà tempo con uno stipendio di fr. 2034.– mensili netti (doc. K). In un certificato del 15 aprile 2008 il dott. __________ di __________ ha attestato che l'interessato aveva “una capacità lavorativa ridotta al 50% e per questo motivo è stato stipulato un contratto di lavoro al 50%” (doc. L). Se non che, il 15 giugno 2008 AP 1 ha rescisso anche tale rapporto di lavoro con effetto immediato (doc. XIII richiamato). Nella procedura di modifica di provvedimenti cautelari da lui promossa il 28 aprile 2008 (inc. DI.2008.85) egli ha poi ribadito di essere inabile al lavoro per problemi di salute e di non avere alcun reddito (memoriale conclusivo del 30 settembre 2008, pag.3). All'udienza del 27 gennaio 2009 egli ha confermato di essere ancora senza reddito (verbale, pag. 3).
L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, intervenuto su segnalazione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (che anticipava il contributo alimentare in favore di AO 1), ha accertato nondimeno che dal febbraio al novembre del 2008 AP 1 aveva svolto 20 trasporti per la __________ tramite la __________ (rapporto del
9 dicembre 2008, doc. XVI e XVIII richiamati). Tant'è che fra il settembre e il novembre del 2008 egli aveva percepito mediamente fr. 3000.– mensili dalla __________ (doc. XII), oltre a una media di circa fr. 2200.– mensili dalla __________ fra il dicembre del 2008 e il febbraio del 2009 per prestazioni varie (fattorino, magazziniere e riparazioni: doc. XIX richiamato). Che durante quel periodo AP 1 abbia lavorato è stato confermato anche da __________, amministratore unico della __________ e – a quel tempo – della __________ (deposizione del 20 aprile 2009: verbali, pag. 5). Nelle osservazioni all'appello del 6 luglio 2009 l'interessato medesimo dà atto di avere cominciato a collaborare come indipendente con le società amministrate da __________ (pag. 3).
c) Che rispetto al febbraio del 2008 (quando è cessato il rapporto di lavoro con la __________) la situazione di AP 1 sul fronte dei redditi si sia modificata è possibile. Come si è visto, però, AP 1 avrebbe potuto continuare a procurarsi anche dopo il 1° marzo 2008 all'incirca fr. 3600.– mensili complessivi (consid. 4b). Il 15 giugno 2008 poi egli ha rescisso in tronco anche il rapporto di lavoro con la __________, senza che nulla giustificasse una decisione del genere (il certificato 15 aprile 2008 del dott. __________ si limitava ad attestare un'incapacità lucrativa del 50% a quel momento: sopra, consid. b). Ne segue che, quando il 27 gennaio 2009 AP 1 ha sollecitato la soppressione cautelare del contributo per AO 1, l'urgenza del provvedimento richiesto era – una volta ancora – lungi dall'apparire verosimile. Anzi, se diminuzione di reddito vi era stata, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari essa appariva riconducibile al comportamento dell'appellante medesimo.
d) Si aggiunga che l'urgenza non sussisteva nemmeno quando il Pretore ha statuito, il 5 giugno 2009. A quel momento AP 1 asseriva invero di non lavorare, ma a parte il fatto che ciò non era vero (in realtà lavorava “in nero”, come si è accennato), niente giustificava tale inattività. Che il certificato del dott. __________ (sopra, consid. b), dell'aprile precedente, avesse ancora qualche valenza egli non pretende. Che presunte affezioni – di cui per altro si ignora qualsiasi diagnosi – impedissero all'interessato di esercitare una professione non risulta. Perché in definitiva AP 1 più non lavorasse, non è dato di capire. Ne segue che, al momento in cui il Pretore ha statuito in via cautelare, AP 1 poteva con un minimo di buona volontà guadagnare come autista, magazziniere o riparatore quanto percepiva dalla __________, ovvero fr. 4150.– mensili (tant'è che presso la __________ guadagnava sostanzialmente il 50% di tale cifra). Una volta di più, dunque, se urgenza c'era, essa si ascriveva con ogni evidenza al comportamento dell'interessato medesimo e non giustificava un intervento provvisionale del giudice.
Nelle osservazioni all'appello AP 1 si duole che senza motivazione il Pretore abbia ridotto il suo costo dell'alloggio, appunto, da fr. 1200.– a fr. 1050.– mensili, mentre il suo onere ipotecario ammonta a fr. 1746.– mensili, cui si aggiungono fr. 246.– di ammortamento indiretto. A ragione però il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato l'equivalente della spesa che AP 1 dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (sopra, consid. 4c). E un esborso di fr. 1050.– mensili (spese accessorie comprese) può ritenersi, a un sommario esame, ragionevole e adeguato nel __________ anche per una persona sola. Certo, incomprensibilmente e senza motivazione il primo giudice ha ridotto a distanza di qualche mese la spesa da fr. 1200.– a fr. 1050.– mensil. Come si vedrà in appresso, comunque sia, la situazione dell'interessato non muta nemmeno riconoscendo una pigione di fr. 1200.– mensili. Si ricordi in ogni modo che nella sentenza finale il Pretore non potrà limitarsi a considerare la situazione di AP 1. Essendosi questi sposato nel frattempo con __________, per accertare la disponibilità dell'interessato nei confronti di AO 1 andrà accertata la situazione dell'intero nucleo familiare (RtiD II-2006 pag. 692 n. 42c).
III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
Gli oneri del giudizio dell'appello introdotto da AP 1 seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è stato intimato e non ha causato spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta, giacché all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Gli oneri dell'appello di AO 1 seguono a loro volta la soccombenza di AP 1, che rifonderà all'appellante
un'equa indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone anche una modifica del dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di primo grado, che segue la medesima sorte. Quanto alle ripetibili, tuttavia, l'appellante non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l'indennità rivendicata, ciò che rende la richiesta irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello del 20 ottobre 2008 è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
IV. L'appello del 15 giugno 2009 è accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
AO 1
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 300.– sono posti a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.
V. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
VI. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
VII. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 con le osservazioni all'appello è respinta.
VIII. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.