Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2007.69
Entscheidungsdatum
11.06.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2007.69

Lugano 11 giugno 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.1 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 12 gennaio 2005 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attore contestualmente alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 2 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Blenio;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 14 maggio 1993. Dal matrimonio è nato C__________, l'8 giugno 1999. In esito a svariate istanze a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del 17 gennaio 2005, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Riviera ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per complessivi fr. 1795.– mensili a moglie e figlio. In quelle cause l'interessato è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Nel frattempo, il 12 gennaio 2005, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Blenio, postulando una volta ancora il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 17 ottobre 2005 AO 1 ha aderito allo scioglimento del matrimonio, ma ha proposto una diversa regolamentazione delle conseguenze. Accertato il mutuo consenso delle parti al principio del divorzio, il Segretario assessore ha ordinato la trattazione della procedura con il rito per le cause di stato su richiesta comune con accordo parziale. Scaduto il termine di riflessione di due mesi, i coniugi hanno ribadito la loro volontà di divorziare. All'udienza del 18 ottobre 2006, indetta per l'istruttoria, entrambi hanno offerto prove, tra cui una perizia sullo stato di salute e la capacità lucrativa della moglie. L'istruzione è tuttora in corso.

C. Con decreto del 20 aprile 2007, emanato in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ammesso l'attore al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente alla dispensa dalla tassa di giustizia e dalle spese, salvo quelle peritali. Contro il parziale diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 2 maggio 2007 per ottenere che il beneficio gli sia concesso integralmente e che il giudizio impugnato sia riformato in tal senso. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine). Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

  1. Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria.

Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giu­diziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to non può contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

  1. In concreto il Segretario assessore ha accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente a fr. 1500.– di tassa di giustizia e spese, dopo avere accertato che il richiedente consegue un reddito medio di fr. 4900.– netti mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, contributo alimentare per la moglie e il figlio fr. 1795.–, premio della cassa malati fr. 333.60, locazione con spese accessorie fr. 550.–, spese d'automobile fr. 350.–, imposte fr. 195.40). Con un margine disponibile di fr. 900.– mensili, ha soggiunto il primo giudice, egli può pertanto finanziare i costi della perizia e di patrocinio, stimati in complessivi fr. 7000.–.

  2. Per quel che riguarda il reddito, il ricorrente sostiene di guadagnare attualmente fr. 4063.50 mensili e non più fr. 4422.– come nel 2005. Il Segretario assessore ha fissato le entrate di lui “sulla base delle informazioni a disposizione di questa Pretura offerte dall'istante nel 2007” in fr. 4900.– mensili netti (arrotondati) sull'arco di 15 mesi (fr. 56 549.– netti complessivi dal gennaio al novembre del 2006, fr. 3437.– netti nel dicembre successivo, fr. 4550.– netti mensili, pari alle indennità di disoccupazione, dal gennaio al marzo del 2007).

a) I presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richia­mi), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La valutazio­ne è puramente sommaria (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1). La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), segnatamente per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze di lui (DTF 122 I 5).

b) Al momento in cui ha presentato la domanda, nel gennaio del 2005, il ricorrente guadagnava fr. 4422.– netti mensili, tredicesima e assegno familiare compresi (doc. A, pag. 4 punto 5.1). La sua situazione non era apprezzabilmente diversa nell'aprile del 2007, quando ha statuito il Segretario assessore, ove appena si consideri che egli guadagnava fr. 4400.– mensili (doc. B: certificato di salario), compresa la quota di tredicesima (calcolata senza assegni familiari né deduzione della cassa pensione). Non v'è ragione per scostarsi da tale risultanza. Che il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare per avere eventualmente rinunciato a un reddito proprio in vista della causa (RtiD I-2005 pag. 764 caso 46c con riferimenti), non risulta dagli atti né è affermato dal primo giudice.

  1. Circa il fabbisogno minimo, il ricorrente sostiene che in realtà esso eccede fr. 4000.– mensili, il primo giudice avendo trascurato i debiti contratti prima della separazione e decurtato arbitrariamente il leasing dell'automobile. Egli si duole altresì che gli sia stato ridotto il minimo esistenziale del diritto esecutivo e il canone di locazione, vivendo egli con un'altra donna.

a) Si conviene con il ricorrente che il criterio di “persona fisica indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (e 29 cpv. 3 Cost.) non è semplicemente quello del diritto esecutivo. Grave ristrettezza è data già quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mez­zi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

b) Relativamente ai debiti, il Segretario assessore ne ha disconosciuti alcuni – in tutto o in parte – come se stesse fissando il fabbisogno minimo di un debitore chiamato a erogare contributi di mantenimento. In tale ambito può accadere per vero che, il sostentamento della famiglia essendo prioritario, il debitore non si veda riconoscere nel fabbisogno minimo determinate spese, sia pur contratte nell'interesse dell'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). Tale criterio non è tuttavia di alcuna pertinenza ove si tratti di valutare lo stato di indigenza ai fini dell'assistenza giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 719 seg.). In simile contesto si deve tenere conto di tutti i debiti stipulati dal richiedente, finanche di quelli voluttuari, sempre che costui non abbia provocato egli medesimo l'indigenza per evitare il pagamento degli oneri processuali o la retribuzione del proprio avvocato.

c) Nella fattispecie non fa dubbio che il richiedente debba rimborsare fr. 548.15 mensili alla __________ di __________ per un mutuo acceso il 29 gennaio 2002 (fr. 24 150.– con interessi al 13.25% annui) e fr. 100.– mensili alla __________ di __________ per lo scoperto accumulato sulla carta di credito __________, secondo un accordo di pagamento rateale intervenuto il 23 maggio 2005 con la __________ per originari fr. 6961.05 con interessi e spese (atti nel fascicolo “edizione documenti e richiami” della __________ e della __________, come pure della __________ con gli allegati alla domanda di assistenza giudiziaria). Non risulta che tali debiti siano stati contratti per evitare il pagamento di oneri processuali o la rimunerazione del patrocinatore. Non si vede quindi perché essi andrebbero ignorati, tanto meno ove si pensi che, sospendesse il richiedente di rimborsare i prestiti, i creditori agirebbero in via esecutiva e otterrebbero il pignoramento della disponibilità mensile – teorica – calcolata dal Segretario assessore.

d) Ne segue che, già soltanto considerando il rimborso dei debiti testé citati, il fabbisogno del richiedente supera fr. 4600.– mensili, sicché con un reddito di fr. 4400.– netti mensili egli non è manifestamente in grado di finanziare i costi del processo e le spese legali. Gli altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano a loro volta adempiuti (art. 14 Lag): sprovvisto di formazione giuridica, il richiedente non era palesemente in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag); inoltre la sua causa non appariva sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii). A ragione, in definitiva, il richiedente censura la limitazione al beneficio dell'assistenza giudiziaria posta dal Segretario assessore. Ciò giustifica l'accoglimento del ricorso e la corrispondente modifica della decisione impugnata.

  1. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso, non avrebbe diritto a ripetibili. Tale soluzione appare tanto più equa nel caso particolare. Ne avesse fatto richiesta, invero, egli avrebbe verosimilmente fruito dell'assistenza giudiziaria anche in appello.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – segue la via giudiziaria dell'azione principale. Trattandosi di una lite riguardante unicamente effetti patrimoniali del divorzio, essa ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno regolati nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Nella fattispecie tale è la situazione in prima sede, il Segretario assessore dovendo – comunque fosse – pronunciare lo scioglimento del matrimonio e disciplinare l'affidamento del figlio, oltre che regolare il diritto di visita del padre. Il valore litigioso non essendo di rilievo, la decisione sull'assistenza giudiziaria è impugnabile nel caso in esame con un ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:

AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

  1. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

  2. Intimazione all' .

Comunicazione:

– ; – Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

9

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 156 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

8