Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2007.19
Entscheidungsdatum
02.03.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2007.19

Lugano 2 marzo 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2006.72 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 aprile 2006 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )

giudicando ora sul decreto cautelare del 24 gennaio 2007 con cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per i figli;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 settembre 1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________, il 30 agosto 1997. Il marito, venditore di formazione, lavora dal 1° agosto 2006 come autista per la ditta __________ a __________. La moglie è attiva a tempo parziale (70%) quale segretaria presso il supermercato __________ a __________.

B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 16 marzo 2004 da AP 1, con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha – tra l'altro – posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2004, respingendo il contributo postulato dalla moglie. Da lei adita, con sentenza dell'11 agosto 2004 questa Camera ha aumentato il contributo alimentare in favore di E__________ a di fr. 943.– mensili e quello in favore di S__________ a fr. 877.– mensili, assegni familiari compresi (inc. 11.2004.77).

C. Il 10 aprile 2006 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio, postulando in via provvisionale la riduzione a fr. 625.– mensili dei contributi per ogni figlio, senza gli assegni familiari. All'udienza del 24 maggio 2006, indetta per il contraddittorio cautelare, AP 1 ha sollecitato da parte sua un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio, assegni familiari compresi, oltre a una partecipazione alle spese straordinarie per i ragazzi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo me­moriale del 17 novembre 2006 l'istante ha ridotto l'offerta di contributo alimentare a fr. 500.– mensili per ogni figlio, senza assegni familiari, mentre nel suo allegato del 10 novembre 2006 la convenuta ha ribadito le proprie domande, precisando che al contributo mensile andava ancora aggiunto l'assegno familiare.

D. Con decreto cautelare del 24 gennaio 2007 il Pretore ha obbligato l'istante a versare, dal febbraio del 2007, un contributo alimentare mensile non indicizzato di fr. 825.– per E__________ e di fr. 770.– per S__________, oltre all'assegno familiare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 2 febbraio 2007 per ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione impugnata sia riformata nel senso di fissare il contributo alimentare per ogni figlio in fr. 1000.– mensili (senza gli assegni familiari), con obbligo per il padre di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie dei ragazzi. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

  1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere

l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”. A tal fine il giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unio­­­­­-ne coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli minorenni, esso si valuta – per prassi costante di questa Camera – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­-mento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

  1. Litigiosi sono, in concreto, i contributi di mantenimento provvisionali per i figli. Ai fini del calcolo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4055.– netti mensili (inclusa la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo mensile di fr. 2457.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 743.–, premio della cassa malati fr. 414.80, imposte stimate “e costi diversi” fr. 200.–). Quanto alla moglie, egli ha stabilito il reddito in fr. 3693.– (inclusi fr. 750.– di reddito immobiliare) e il fabbisogno minimo in fr. 2445.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 567.50, assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 40.–, premio della cassa malati fr. 488.20, imposte stimate fr. 100.–). Per quanto riguarda i figli, il Pretore ha considerato che, lavorando al 70%, la madre può assicurare in natura solo il 30% della cura e dell'educazione. Adattando poi il costo dell'alloggio, egli ha fissato in fr. 1659.– mensili il fabbisogno in denaro di E__________ e in fr. 1546.– mensili quello per S__________. Constatato un ammanco di fr. 360.50 mensili, il Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo (fr. 2457.80 mensili) e ha suddiviso proporzionalmente tra i figli il margine disponibile di lui (fr. 1597.20 mensili), onde un contributo alimentare di fr. 825.– mensili per E__________ e uno di fr. 770.– mensili per S__________, senza gli assegni familiari.

  2. L'appellante sostiene anzitutto, con riferimento all'edizione 2005 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, che il fabbisogno in denaro di ogni figlio ammonta a fr. 1585.25 mensili. Afferma inoltre che le entrate del marito sono di gran lunga superiori a quelle accertate dal Pretore, dovendosi stimare un guadagno ipotetico di almeno fr. 4500.– mensili, mentre gli introiti di lei vanno ridotti, il reddito immobiliare calcolato dal Pretore essendo diminuito dal 1° novembre 2006 a fr. 730.– mensili, cui occorre ancora togliere l'importo di fr. 275.– mensili per interessi ipotecari. Reputa infine che dal fabbisogno del marito vada stralciata la voce “imposte” di fr. 200.–, come pure la metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo, vivendo lui con un'altra donna. Infine essa allega che il proprio fabbisogno minimo ascende non a fr. 2445.70, bensì ad almeno fr. 3725.15 mensili.

  3. Con gli argomenti appena riassunti l'interessata ripete la sua

opinione ma non si confronta con le motivazioni del Pretore. Perché mai, intanto, il fabbisogno in denaro dei figli andrebbe definito seguendo la tabella 2005 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, anziché la tabella 2007 (applicabile al momento del giudizio), non è dato di capire, come non si comprende perché ci si dovrebbe scostare dal metodo – corretto – con cui il Pretore ha adattato il costo dell'alloggio nei fabbisogni dei ragazzi (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e risulta d'acchito inammissibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

  1. Per quanto riguarda il reddito del marito, quello ipotetico di fr. 4500.– mensili prospettato dalla moglie era già stato respinto dal primo giudice, non potendosi ragionevolmente pretendere dall'interessato un'estensione dell'attività lucrativa oltre quella, già svolta a tempo pieno dal 1° agosto 2006, di autista per la __________ di __________. Con tale motivazione l'appellante non si misura, né tenta di illustrare perché al coniuge andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo. Anche su questo punto l'appello denota quindi la sua improponibilità. Quanto al minor reddito fatto valere dall'appellante medesima per l'intervenuta diminuzione dei propri introiti immobiliari (da fr. 850.– a fr. 750.– mensili), l'argomento è nuovo e come tale improponibile, l'art. 138 cpv. 1 CC riguardando solo le cause di merito, non le misure provvisionali (Rep. 2000 pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), nell'ambito delle quali continua a valere – tranne casi particolari estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

  2. Non è destinata a miglior sorte nemmeno la pretesa dell'appellante intesa a vedersi aumentare il proprio fabbisogno minimo. Essa si limita infatti a esporre un proprio calcolo senza fornire la benché minima spiegazione e, soprattutto, senza alcun riferimento alle argomentazioni del Pretore. Del tutto privo di motivazione, anche in proposito l'appello va dichiarato pertanto irricevibile. Quanto al fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 1707.– mensili perché la convivenza di lui con un' altra donna giustificherebbe il dimezzamento del minimo esisten­ziale del diritto esecutivo (da fr. 1100.– a fr. 550.– mensili) e perché la voce “imposte stimate e costi diversi” (fr. 200.– mensili) non andrebbe tenuta in considerazione.

a) Il primo assunto contrasta – per altro senza alcuna giustificazione – con la giurisprudenza invalsa di questa Camera, la quale ha già avuto modo di illustrare che, dandosi separazione di fatto, ogni coniuge ha diritto al minimo esistenziale del diritto esecutivo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente dalle proprie scelte personali (da ultimo: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6, II-2004 pag. 583 consid. 5a). Tale criterio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio). Certo, altri Cantoni sogliono inserire nel fabbisogno di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica” e riducono alla metà il canone di locazione (ad esempio: ZR 103/2004 pag. 203 n. 50). Il fatto che tale prassi sia stata definita “non arbitraria” (FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2, e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2) ancora non significa tuttavia che questa Camera debba cambiare giurisprudenza. In ogni modo, come detto, l'interessata non tenta nemmeno di indicare perché ciò sarebbe il caso.

b) Quanto alla seconda censura, è vero che le imposte non entrano a far parte del fabbisogno minimo del debitore alimentare ove questi non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, confermata in DTF 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei figli. A parte il fatto però che un esborso di fr. 100.– mensili per oneri fiscali è stato riconosciuto dal Pretore anche nel fabbisogno minimo dell'appellante, in concreto la posta di fr. 200.– mensili ammessa nel fabbisogno minimo del marito non concerne solo il carico fiscale, ma anche non meglio precisati “costi diversi” che già erano stati riconosciuti, come spese di trasferta, nel quadro della pre­cedente sentenza 17 giugno 2004 a tutela dell'unione coniugale (sopra, consid. B). Se appena si pensa in effetti che il marito abita a Lugano e lavora a Chiasso, la spesa riesce ampiamente verosimile. Già un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone costa fr. 152.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›). Se poi si considerano i pranzi fuori casa (fr. 11.– per pasto, secondo la tabella dei minimi esistenziali ai fini del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b), la spesa di fr. 200.– mensili inserita nel fabbisogno minimo del marito appare legittima già per gli oneri professionali, anche ignorando le imposte. Nel risultato l'appello si rivela quindi, una volta di più, privo di consistenza.

  1. Da ultimo l'appellante chiede che il marito, in aggiunta al contributo alimentare per i figli, assuma anche la metà delle spese straordinarie per “sport e attività ricreative” di loro, stimate (nei considerandi) in fr. 100.– mensili per figlio. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del figlio al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). Quel che l'appellante chiede nella fattispecie non è il versamento di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di indennità fissa, che si ignora per altro come sia stata calcolata. Ciò non è ammissibile. Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e temporanee per i figli cui il padre rifiuti di partecipare, pur essendone in grado, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone l'entità e la necessità.

  2. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Né può trovare accoglimento la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'ap- pellante. A prescindere dalla possibile indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello appariva senza alcuna possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per osservazioni. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui la richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia.

  3. Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (complessivi fr. 605.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 137 CC
  • art. 138 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 313bis CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 376 CPC
  • art. 419c CPC
  • art. 425 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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