Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2006.67
Entscheidungsdatum
15.11.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2006.67

Lugano 15 novembre 2012/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente, Stefani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 556.2004/R.7.2006 (curatela di rappresentanza: mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 e AP 2 ora in (patrocinati dall'avv. PA 1 )

alla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

e al curatore

avv. CO 2

riguardo al suo compenso come curatore di A (1988), ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 giugno 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 19 maggio 2006 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. A__________ (9 aprile 1988) è stato arrestato il 5 settembre 2004 per tentato omicidio intenzionale e, subordinatamente, lesioni gravi, per avere colpito con una spranga di ferro una coetanea. Un procedimento penale per violazione del dovere di assistenza o d'educazione era stato contestualmente aperto nei confronti dei genitori. Con decisione del 16 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 8, ravvisando un conflitto d'interessi tra i genitori e il figlio, ha istituito una curatela in favore del minore, affidando l'incarico all'avv. CO 2 sino alla conclusione del procedimento penale.

B. Il 17 ottobre 2005 il curatore ha presentato alla Commissione tutoria regionale 8 una nota d'onorario intermedia per le prestazioni da lui offerte dal 9 settembre 2004 al 14 ottobre 2005 di complessivi fr. 7748.35 (fr. 5663.35 di onorario, fr. 2003.– di spese effettive e fr. 82.– di “fotocopie Ministero pubblico”). Con lettera del 14 novembre 2005 AP 1 e AP 2, criticando in modo puntuale la nota del curatore, hanno postulato un contenimento della mercede. Il 20 gennaio 2006 la Commissione tutoria ha tra l'altro approvato integralmente la nota esibita dall'avv. CO 2, ponendo la mercede, in solido, a carico dei genitori del pupillo, cui è stata interamente addossata la tassa di giustizia di fr. 500.–.

C. Contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti con un ricorso del 2 febbraio 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuova tassazione della mercede. Il 9 febbraio 2006 la Commissione tutoria ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, confermando la propria risoluzione. Il 17 febbraio successivo il curatore ne ha proposto il rigetto.

D. Con risoluzioni n. 3321 e 3322 del 16 marzo 2006, intimate il 10 aprile susseguente, la Commissione tutoria ha revocato la menzionata curatela e ha istituito in favore di A__________ una tutela in applicazione dell'art. 372 CC, nominando l'avv. suo tutore. Un ricorso del 20 aprile 2006 dei genitori contro tale risoluzione è stato dichiarato irricevibile il 25 aprile 2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele.

E. Statuendo con decisione del 19 maggio 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele, in parziale accoglimento del ricorso del 2 febbraio 2006, ha fissato la mercede del curatore in fr. 4863.35 e le spese in fr. 2085.–. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata ripartita in modo paritario tra i ricorrenti e il curatore.

F. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 22 giugno 2006 postulandone l'annullamento e il rinvio dell'incarto alla Commissione tutoria regionale 8 per nuova tassazione della mercede del curatore. Nelle sue osservazioni del 28 agosto 2006 il curatore propone di respingere il “ricorso” e in via subordinata di tassare la sua nota “in Fr. …”. La Commissione tutoria regionale 8 non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni comunicate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele fino al 31 dicembre 2010 erano appellabili entro venti giorni dalla notifica (vecchio art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinviava anche l'art. 39 LAC). La procedura era quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC ticinese, con le particolarità dell'art. 424a CPC ticinese (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 19 maggio 2006 personalmente agli appellanti, che la reputano nulla. Essi rilevano tuttavia di avere ritirato il plico raccomandato il 2 giugno 2006, sicché il loro rimedio – inoltrato il 22 giugno 2006 – sarebbe tempestivo.

a) Una notificazione irregolare non va dichiarata d'acchito nulla, ma essa è annullabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 7 ad art. 120; Chiesa, Notificazione di un atto di causa alla parte o al patrocinatore? in: NRCP 2003 pag. 224). L'errata notificazione potrebbe anche – se del caso – lasciare spazio a una restituzione in intero contro il lasso dei termini (Chiesa, op. cit., pag. 225). In concreto, gli appellanti invocano solo la nullità, non esprimendosi né sull'annullabilità né su un'eventuale restituzione in intero contro il lasso dei termini. Essi aggiungono, ad ogni buon conto, che la decisione dell'autorità di vigilanza va in ogni caso considerata notificata il 2 giugno 2006, data alla quale essi ne hanno preso concretamente conoscenza.

b) La notificazione di una decisione va fatta mediante invio postale raccomandato con o senza ricevuta di ritorno (art. 124 cpv. 1 CPC ticinese). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario mediante ritiro all'Ufficio postale o il settimo e ultimo giorno di giacenza (Rep. 1987 pag 244; RDAT I-1998 n. 14), a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (DTF 134 V 51 consid. 4). Ciò vale anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, il principio della buona fede processuale imponendo alle parti di adoperarsi affinché possano essere loro notificati gli atti giudiziari (DTF 138 III 227 consid. 3.1 con riferimenti). Il termine di giacenza di sette giorni comincia a decorrere il giorno dopo il tentativo di consegna infruttuoso, ovvero il giorno dopo che l'avviso di ritiro della raccomandata è stato depositato nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (DTF 134 V 51 consid. 4). Poco importa che il settimo giorno corrisponda a un giorno feriale o festivo (DTF 127 I 31 consid. 2b; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 25 ad art. 138). Esso poi non si prolunga nemmeno se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF 127 I 34 consid. 2b; per contro il Tribunale federale ha deciso che se il termine di custodia è stato prolungato per errore dal postino un giurista non avvocato può prevalersi dell'art. 49 LTF: sentenza inc. 1C_85/2010 del 4 giugno 2010, consid. 1.4.3; sul tema: Bohnet in: RSPC 3/2012, pag. 207).

c) In concreto, la decisione impugnata è del 19 maggio 2006. La stessa è stata inviata mediante posta raccomandata, come detto, personalmente agli appellanti. Giunta a __________ il 22 maggio 2006 (v. timbro sulla busta d'intimazione), l'avviso di ricevimento potrebbe essere stato depositato nella casella degli interessati quel giorno, sicché il termine di giacenza sarebbe scaduto il 29 maggio 2006. Invero gli appellanti non spiegano perché non abbiano potuto ritirare l'invio entro quel giorno, non potendosi affermare apoditticamente che la Posta abbia commesso un errore di data sull'avviso di ritiro della raccomandata. L'appello sarebbe dunque intempestivo e pertanto irricevibile. Se non che, essendo patrocinati da un avvocato già davanti all'Autorità di vigilanza, gli appellanti non dovevano attendersi – in buona fede – l'invio personale di una decisione giudiziaria. La finzione di notificazione non può pertanto essere opposta loro.

d) Nell'incarto richiamato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele figura, annessa alla decisione impugnata (doc. 9, rubrica “decisione” nell'incarto N.566.2004/R.7.2006 richiamato), una “distinta d'impostazione per lettere raccomandate” dalla quale risulta un invio anche all'avv. PA 1, patrocinatore degli appellanti. La lista, in ordine di spedizione, indica quali destinatari di invii da parte dell'autorità di vigilanza i coniugi AP 1, l'avv. CO 2 e l'avv. PA 1. Inferire da ciò che quest'ultimo abbia ricevuto la medesima decisione dei suoi patrocinati è però affrettato, gli atti non permettendo tale conclusione. Ne deriva che, in definitiva, l'appello deve essere dichiarato tempestivo e quindi ricevibile.

  1. L'appello è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio, non cassatorio. Di regola un appellante non può quindi limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla giurisdizione precedente perché statuisca di nuovo, ma deve formulare le proprie conclusioni (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC ticinese; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). In concreto gli appellanti postulano la riforma della decisone dell'Autorità di vigilanza nel senso di annullare il dispositivo n. 2 della risoluzione del 20 gennaio 2006 della Commissione tutoria regionale 8 e di trasmettere gli atti a tale autorità per nuova decisione sulla mercede del curatore, siccome l'autorità precedente non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione e avrebbe omesso di confrontarsi con alcune censure degli appellanti come pure di vagliare dettagliatamente la nota esibita dal curatore. Ora, nel caso in cui la decisione appellata si riveli affetta da vizi formali un rinvio all'autorità precedente perché rimedi alla mancanza può entrare in linea di conto (art. 326 lett. a CPC ticinese per analogia; v. da ultimo: I CCA, sentenza 11.2005.119 del 31 gennaio 2008 consid. 3 e 12). In simili condizioni non soccorre pertanto dilungarsi sulla ricevibilità dell'appello.

  2. Il curatore, nelle sue osservazioni all'appello, getta dubbi sulla legittimazione attiva degli appellanti, asserendo che le indennità e le spese di una curatela sono a carico del pupillo, ormai maggiorenne. L'avvocato CO 2, nondimeno, rileva che “in ultima analisi saranno comunque i genitori di A__________ [...] a doversi assumere le spese di detta curatela”, sicché “la problematica può essere eventualmente lasciata irrisolta” (memoriale, n. 2 pag. 2). La questione può dunque essere lasciata indecisa, salvo ricordare che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitate al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 5). Inoltre, la tassazione litigiosa è stata emessa quando il pupillo era ancora minorenne, sicché tale obbligo vale in concreto. Ma, come detto, non giova diffondersi oltre.

  3. Riguardo alla tassazione della mercede del curatore, l'Autorità di vigilanza ha innanzitutto constatato che la Commissione tutoria regionale non si è soffermata sulle osservazioni di AP 1 e AP 2, limitandosi a prenderne atto. Sebbene l'Autorità di vigilanza non abbia condiviso la decisione su tale punto, l'istanza precedente ha escluso tuttavia una violazione dell'obbligo di motivazione. Ciò perché la Commissione tutoria ha spiegato la sua decisione e gli appellanti hanno potuto riproporre dinanzi alla seconda istanza le contestazioni su cui la Commissione tutoria aveva sorvolato.

Evocate quindi le disposizioni applicabili in materia, l'Autorità di vigilanza ha accertato che in concreto – dandosi “due procedimenti penali gravi in chiaro conflitto d'interessi tra di loro” – era necessario nominare un curatore con approfondite cognizioni giuridiche. Gli interventi da professionista – ha quindi precisato l'autorità – andavano però remunerati sulla base di una tariffa oraria di fr. 220.– (ridotta del 30%) senza limite massimo annuo, non di fr. 40.–. Per le attività “ordinaria” da curatore, per contro, all'avv. CO 2 andava riconosciuta una base oraria di fr. 40.– “per un importo massimo di fr. 3000.– annui”.

Non potendo distinguere “a causa del carattere eccezionale della fattispecie” tra prestazioni di avvocato e quelle di curatore, l'Autorità di vigilanza ha tassato globalmente la mercede sulla base di una tariffa oraria di fr. 40.– illimitata, senza esaminare nei particolari la nota del curatore, e ciò perché “non sarebbe attuabile da parte dell'autorità tutoria o della scrivente autorità, rispetto all'importanza dell'oggetto del contendere, avviare una meticolosa indagine atta ad accertare la natura di ogni singolo atto”. Rilevata però la durata eccessiva di alcune prestazioni, in parte ascrivibile all'attitudine dei genitori del pupillo, l'Autorità di vigilanza ha ridotto il compenso di fr. 800.– “mediante un calcolo approssimativo del dispendio orario ragionevolmente necessario”, fissandolo a fr. 4863.35. L'istanza precedente, infine, ha confermato tutte le spese, anche quelle di trasferta, benché calcolate secondo l'allora vigente Tariffa dell'Ordine degli avvocati. E ha lasciato indecisa la questione a sapere se il limite di fr. 3000.– previsto dal regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele sia vincolante qualora non entri in considerazione anche un onorario di professionista.

  1. AP 1 e AP 2 lamentano anzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, poiché la Commissione tutoria non avrebbe sufficientemente motivato l'approvazione della nota esibita dal curatore, omettendo in particolare di considerare il loro scritto del 14 novembre 2005. Neppure l'autorità di ricorso l'avrebbe vagliato. Anzi, in spregio alla massima ufficiale valida in tutte le procedure definibili mediante una decisione di un'autorità tutoria – soggiungono gli appellanti –, essa avrebbe perfino trascurato altre censure suscettibili d'influenzare la decisione e da loro formulate il 20 aprile 2006.

a) Ogni decisione presa da una Commissione tutoria regionale, come ogni decisione presa dall'Autorità di vigilanza sulle tutele deve essere motivata per iscritto e intimata alle parti e all'Autorità che ha giudicato (art. 26 cpv. 1 LPAmm, applicabile per il rinvio dell'art. 21 della citata legge sulle tutele). La motivazione può anche essere succinta, purché consenta al destinatario di capire come mai il giudice abbia deciso in un modo piuttosto che in un altro e permetta all'autorità di ricorso di verificare se tale decisione sia conforme al diritto (v. DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo).

b) In concreto, per vero, nemmeno l'Autorità di vigilanza, pur disapprovando l'agire della Commissione tutoria, ha esaminato nei particolari la distinta prodotta il 17 ottobre 2005 dal curatore, giudicando sproporzionato l'avvio di “una meticolosa indagine atta ad accertare la natura di ogni singolo atto”. Né essa ha vagliato le critiche sollevate il 14 novembre 2005 e il 20 aprile 2006 dagli appellanti. Nondimeno essa ha illustrato le ragioni – giuste o sbagliate che siano – che l'hanno indotta a tralasciare simili indagini (particolarità della fattispecie, difficoltà di distinguere tra prestazioni di curatore e quelle di avvocato) e a prediligere una remunerazione “forfettaria” (sentenza impugnata, pag. 5). Tanto che gli appellanti si sono opposti con varie argomentazioni a tale metodo di tassazione. Nelle predette condizioni, dunque, non si scorge alcuna violazione dell'obbligo di motivare la propria decisione e l'appello, su questo aspetto, è infruttuoso.

  1. Gli appellanti giudicano arbitraria l'approvazione di una mercede superiore al limite di fr. 3000.– previsto dall'art. 17 del noto regolamento. Intanto, spiegano, al momento dell'istituzione della misura tutelare nel settembre del 2004 non occorreva nominare un curatore capace “di muoversi in un contesto giuridico ed in particolare in ambito penale”, il figlio essendo già patrocinato da un altro avvocato nel procedimento penale aperto nei suoi confronti. Perciò l'Autorità di vigilanza non poteva ammettere prestazioni alla tariffa oraria di fr. 220.– (rispettivamente di fr. 154.–, pari alla riduzione del 30% evocata da quell'autorità), né superare il limite di fr. 3000.–. Arbitrario sarebbe altresì il sistema di tassazione applicato dall'Autorità di vigilanza, poiché prescinde da una verifica rigorosa della distinta del curatore, tenuto a specificare le natura delle sue prestazioni, in parte riconducibili a opere di avvocato. Da ultimo, per gli appellanti, la riduzione di fr. 800.– (pari a venti ore di lavoro) è insostenibile, poiché fondata esclusivamente sulla tariffa oraria di fr. 40.–, mentre le spese per le trasferte di fr. 160.– non sono documentate.

a) Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della citata legge sulle tutele). Per l'art. 17 cpv. 2 del menzionato regolamento, è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui, o, in alternativa, se la misura tutoria comporta l'amministrazione di reddito e/o di sostanza la mercede corrisponde all'1% del reddito lordo annuo del pupillo e al 2‰ della sua sostanza attiva netta. Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, ridotta del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica (art. 18 cpv. 1 e 2 del citato regolamento).

b) Gli appellanti criticano preliminarmente l'approvazione dell'Autorità di vigilanza della nomina dell'avv. CO 2 quale curatore (v. sentenza impugnata, consid. 9). Essi, nondimeno, non si avvedono che l'obiezione è inammissibile in questa sede. Se mai avrebbero dovuto opporsi entro 10 giorni contro la decisione di nomina, del 16 settembre 2004 (art. 397 cpv. 1 combinato con l'art. 388 CC) o chiedere, in seguito, la rimozione (art. 445 segg. CC), invero postulata con il ricorso del 2 febbraio 2006, ma dichiarata priva d'oggetto dall'autorità inferiore (sentenza impugnata, consid. 5). Non giova quindi disquisire oltre.

c) AP 1 e AP 2 rimproverano in sostanza all'Autorità di vigilanza di aver ammesso una mercede superiore a fr. 3000.–. L'istanza precedente ha ricordato le tariffe orarie di fr. 40.– “per un massimo di fr. 3000.–” applicabile alle prestazioni di curatore, e di fr. 220.– applicabile a quelle di avvocato (ridotta del 30% e senza limite massimo annuale). Essa ha quindi ritenuto “particolarmente arduo scindere quale parte del compito assegnato all'avv. CO 2 necessitasse di specifiche conoscenze legali e quale no”, sicché ha tassato la mercede in base a un'unica tariffa oraria di fr. 40.– illimitata.

L'applicazione generica di una tariffa oraria di fr. 40.– senza limite massimo, tuttavia, non è sorretta da alcuna base legale. Né il “carattere eccezionale della fattispecie”, né la paventata “meticolosa indagine atta ad accertare la natura di ogni singolo atto”, poi, legittimano la soluzione adottata dall'istanza precedente, la legge non conoscendo eccezioni di sorta in materia. Certo, l'Autorità di vigilanza ha considerato che talune prestazioni fossero da remunerare alla tariffa oraria degli avvocati “senza limite massimo annuo”. Ma, per finire, ha applicato anche per simili interventi un onorario di fr. 40.– l'ora. L'adozione di tale parametro, per altro in sintonia con la pretesa del curatore, non la esimeva dal chiedere all'interessato due note separate: l'una per gli uffici di curatore, l'altra per quelli di avvocato (art. 18 cpv. 1 e 2 del noto regolamento, per il quale l'onorario a tariffa del ramo d'attività vale appunto solo per le prestazioni “specifiche”). Solo così, infatti, essa avrebbe potuto valutare l'adeguatezza delle spettanze del curatore e tassare le prestazioni di avvocato, quantificate dal diretto interessato in un “decimo di quelle complessive”.

Il 17 ottobre 2005, è vero, l'avv. CO 2 ha alluso alla difficoltà di procedere a una simile cernita, rimettendosi alle valutazione della Commissione tutoria regionale. Per tacere però che non è dato di comprendere quali ostacoli si frappongano a un simile esercizio, il curatore stesso ha individuato le prestazioni da lui offerte come professionista: scelta del difensore e della strategia di difesa nell'ambito del procedimento penale aperto contro il pupillo; esame delle decisioni del Magistrato dei minorenni per possibili impugnazioni; decisione di costituzione di parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti dei genitori (cfr. lettera del curatore del 9 maggio 2006 alla Commissione tutoria). Trattandosi di fatti risalenti a periodi o atti determinati o determinabili, gli interventi in qualità di professionista (scritti, colloqui, conferenze ecc.), almeno quelli più importanti, sono perciò rintracciabili.

d) Nel caso precipuo, poi, la natura delle prestazioni si riflette altresì sul riconoscimento delle relative spese, contrariamente a quanto asserito dall'istanza precedente. Quale curatore l'avv. CO 2 ha diritto al rimborso delle spese effettive e giustificate (art. 16 cpv. 2 e 17 cpv. 4 del regolamento), quale avvocato, a quelle secondo la tariffa in vigore (art. 3 segg. vTOA). A torto, dunque, per il calcolo delle spese l'Autorità di vigilanza ha applicato senza distinzioni la vecchia Tariffa dell'Ordine degli avvocati, che prevede il rimborso di spese per scritturazioni, copie fotostatiche o trasferte a importi diversi rispetto al regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele.

e) In conclusione, l'Autorità di vigilanza assegnerà al curatore un termine per produrre due distinte: l'una riguardante il compenso e le spese di curatore, l'altra quelli di avvocato. In quest'ultima nota d'onorario, inoltre, l'interessato indicherà sommariamente lo scopo degli interventi per permettere l'esame della loro opportunità, il pupillo essendo stato patrocinato da un difensore nell'ambito penale. Posto come la domanda di indennità e il conteggio delle spese siano da presentare per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 del regolamento in materia), l'avv. CO 2 inserirà inoltre nelle due distinte i totali intermedi per le mercedi, gli onorari e le spese al 31 dicembre 2004 e al 14 ottobre 2005. Tosto ricevute le due note, infine, l'istanza precedente le tasserà.

f) Gli appellanti chiedono invero la riforma nel senso che l'incarto sia trasmesso alla Commissione tutoria per nuova tassazione. Essi non spiegano, tuttavia, perché mai il rinvio all'Autorità di vigilanza, la quale gode di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sulle tutele), non sia sufficiente. Essa è libera di delegare l'incombenza all'autorità inferiore. Sotto questo profilo non spetta a questa Camera sostituirsi al suo margine d'apprezzamento.

Se mai, in concreto ci si poteva chiedere se non fossero riunite le premesse per decidere già in questa sede, come ventilato dal curatore nella sua richiesta “sussidiaria”, invero indeterminata. Non incombe però al terzo grado di giudizio statuire come se fosse un'autorità di tassazione, tanto meno ove quest'ultima non disponga di tutti gli elementi necessari per procedere in tal senso (v. I CCA, sentenza 11.2005.119 del 31 gennaio 2008 consid. 12). Del resto nemmeno l'avv. CO 2 pretende che questa autorità possa procedere già in base agli atti di causa all'esame della sua nota nel senso poc'anzi descritto (consid. 6e). Toccherà dunque al curatore presentare all'Autorità di vigilanza due distinte delle sue spettanze a titolo di mercede, onorario e spese. Nella misura in cui l'Autorità di vigilanza, o la Commissione tutoria regionale, reputeranno di scostarsi dalla richiesta del legale, spiegheranno esse medesime i motivi sottesi alla decisione.

  1. Gli appellanti postulano che gli oneri processuali della decisione impugnata siano addossati integralmente al curatore. La domanda, in verità, è prematura, non potendosi prevedere l'esito della nuova tassazione dopo che l'Autorità di vigilanza avrà svolto gli accertamenti testé indicati. Tanto più che con il ricorso del 2 febbraio 2006 AP 1 e AP 2 hanno sottoposto all'istanza precedente un'altra domanda (revoca della curatela), dichiarata priva di oggetto con la sentenza impugnata (v. qui sopra consid. 6b). Analogo discorso vale per la richiesta di appello volta alla riforma del giudizio sulla tassa di giustizia e le spese riguardanti la decisione della Commissione tutoria regionale 8, ferma restando – lo si ripete – la facoltà dell'Autorità di vigilanza di annullare a sua volta la decisione dell'autorità di tassazione del 20 gennaio 2006 e di rinviarle l'incarto per nuova decisione sulla mercede, sull'onorario e sulle spese del curatore nel senso dei considerandi di questa decisione e, di riflesso, sulla tassa di giustizia.

  2. Gli oneri e le ripetibili del pronunciato odierno seguirebbero il principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Si è visto che le domande di riforma dei giudizi di primo e secondo grado sugli oneri processuali sono premature; esse sono invero accessorie e incidono in minima parte sul riparto degli oneri e delle ripetibili di seconda sede. Per di più una loro prognosi appare al momento ardua. Giova pertanto prescindere dal prelievo dell'esigua quota di tassa di giustizia e spese potenzialmente a carico degli appellanti. Una tassa di giustizia ridotta e le spese vanno così poste a carico del curatore che rifonderà agli appellanti ripetibili ridotte (v. sul tema: RtiD II-2011 pag.692 consid. 3).

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente sindacato sul piano federale, una decisione in materia di vigilanza sulle autorità tutorie è di per sé suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_319/2008 del 23 giugno 2008 consid. 1) se il valore delle spettanze avanzate dal curatore (mercede, onorario e spese) supera la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché chieda o faccia chiedere al curatore avv. CO 2 due note distinte per le spettanze a titolo di mercede, onorario e spese entrambe al 31 dicembre 2004 e al 14 ottobre 2005, per una nuova tassazione.

  1. Gli oneri processuali ridotti, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico del curatore, che rifonderà agli appellanti fr. 400.– per ripetibili ridotte.

  1. Notificazione:

– ; – – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 372 CC
  • art. 388 CC
  • art. 417 CC

CPC

  • art. 124 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 424a CPC

LAC

  • art. 39 LAC

LPAmm

  • art. 26 LPAmm

LTF

  • art. 49 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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