Incarto n. 11.2006.40
Lugano 5 ottobre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.19 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 6 maggio 2005 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 aprile 2006 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta il 4 settembre 2007 da AO 1 con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1966), cittadini , si sono sposati a __________ () il 10 agosto 1985. Dal matrimonio sono nati V__________ (30 marzo 1988) e G__________ (6 novembre 1991). Il marito lavora come operaio alla __________ di __________, attiva nel settore della metalmeccanica ferroviaria, e svolge un'attività accessoria di venditore ambulante allo stadio della __________ ad __________. La moglie è cassiera nell'area di servizio autostradale di , gestita dall'. I coniugi vivono separati dal maggio del 2005, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (comproprietà dei coniugi sulla proprietà per piani n. 1027, pari a 187/1000 della particella n. 145 RFD di __________) per trasferirsi con i figli in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 6 maggio 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, il permesso di prelevare determinati beni dall'abitazione coniugale (da assegnare al marito), l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili per ognuno di essi. AO 1 ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 12 maggio 2005, indetta per la discussione, le parti hanno concordato, tra l'altro, l'affidamento dei figli alla madre, con obbligo per il padre di versar loro un contributo alimentare di complessivi fr. 1500.– mensili. All'udienza dell'8 settembre 2005, destinata al seguito della discussione, AP 1 ha offerto un contributo alimentare per i figli di complessivi fr. 1900.– mensili.
C. Sentiti i figli ed esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 marzo 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande. Nel suo allegato dello stesso giorno AP 1 ha proposto un contributo alimentare per i figli di complessivi fr. 1437.65 mensili (oltre agli assegni familiari) dal maggio al dicembre del 2005, di fr. 1426.85 mensili dal gennaio al marzo del 2006, di fr. 1000.– mensili per G__________ e di fr. 400.– mensili per V__________ in seguito.
D. Statuendo con sentenza del 3 aprile 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), attribuendole anche l'autorità parentale, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 902.50 mensili per ciascun figlio (oltre agli assegni familiari). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 aprile 2006 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare in favore di V__________ a fr. 400.– mensili e di fissare quello per G__________ in fr. 1000.– mensili (oltre agli assegni familiari, percepiti direttamente dalla moglie). Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2007 AO 1 propone di respingere l'appello, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile. Non sono ammissibili, per contro, le osservazioni dell'istante. Contrariamente a quanto essa crede, la trattazione delle cause in camera di consiglio non è sospesa dalle ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC). Introdotto l'8 agosto 2007, il memoriale risulta quindi tardivo. È proponibile invece la richiesta di assistenza giudiziaria, che può essere formulata “in ogni stadio della causa” (art. 4 cpv. 1 Lag).
All'appello il convenuto acclude la ricevuta del pagamento relativo al premio della cassa malati per il 2006. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto il nuovo documento è volto unicamente ad aumentare il fabbisogno minimo dell'appellante, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per i figli minorenni. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
Litigioso è unicamente il contributo alimentare per i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4530.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2724.10 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 190.80, interessi ipotecari fr. 250.–, spese accessorie fr. 165.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 20.–, assicurazione sulla vita fr. 477.50, spese di trasferta fr. 520.80). Quanto alla moglie, egli ha calcolato le entrate in fr. 2368.30 netti mensili e il fabbisogno minimo in fr. 2745.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 285.–, pigione fr. 850.–, garage fr. 60.–, spese accessorie fr. 165.–, assicurazione dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato per entrambi in fr. 1483.– mensili, ma quello di V__________ è stato ridotto a fr. 1183.– per tenere conto della partecipazione di lei al proprio mantenimento. Constatato che i redditi dei coniugi non coprivano il fabbisogno dei figli, il Pretore ha lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 2724.10 mensili, pari al fabbisogno minimo, e ha suddiviso tra i figli la differenza di fr. 1805.– mensili, onde un contributo alimentare di fr. 902.50 per ognuno di loro (oltre gli assegni familiari).
L'appellante sostiene anzitutto che le entrate della moglie sono ammontate a fr. 2745.– mensili dal maggio al settembre del 2005 e a fr. 3094.95 mensili in seguito (tredicesima compresa), più gli assegni familiari, l'istante avendo intrapreso il 1° ottobre 2005
un'attività a tempo pieno. Il Pretore ha calcolato invece uno stipendio medio di fr. 2368.30 mensili dal gennaio del 2004 all'ottobre del 2005 (22 mesi). Ciò premesso, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c). Ove nondimeno il contributo alimentare si riferisca a periodi precedenti l'emanazione del giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si sia modificata nel frattempo in maniera rilevante, occorre distinguere i vari periodi e fissare il contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva dei vari periodi (sentenza del Tribunale federale 5A.62/2007 del 24 agosto 2007, consid. 7.2.1 con richiami).
a) Dagli atti si evince che fino al 30 settembre 2005 l'istante ha lavorato a tempo parziale (doc. HH), ricevendo una paga
oraria. Il reddito medio conseguito in quel periodo (dal gennaio al settembre del 2005) risulta di fr. 2235.– netti mensili. Per quel che riguarda la tredicesima, il datore di lavoro l'ha corrisposta fino al 2004 (conteggio salario relativo al dicembre del 2004: doc. II, 12° foglio) e nulla lascia presumere, per lo meno a un sommario esame, che non sarà versata anche in seguito. Considerato che la tredicesima consiste in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità né deduzioni del “secondo pilastro”, il reddito dell'interessata da maggio a settembre del 2005 può essere accertato in complessivi fr. 2500.– netti mensili.
b) Dal mese di ottobre del 2005, come detto, l'istante lavora a tempo pieno, guadagnando fr. 3055.– netti mensili, tredicesima compresa (doc. II, 16° foglio). A tale importo vanno aggiunti gli assegni familiari per i due figli (conclusioni, pag. 3 verso l'alto), onde un reddito di fr. 3421.– netti mensili .
a) In concreto il Pretore ha inserito l'intera pigione nel fabbisogno minimo dell'istante, senza avvedersi che una quota era già compresa nel fabbisogno in denaro di figli (sentenza impugnata, consid. 5 e 7). La locazione dell'alloggio occupato da madre e figli essendo di fr. 750.– mensili più spese accessorie (doc. P), che il Pretore ha accertato pacificamente in fr. 165.– mensili, la spesa complessiva per l'alloggio ammonta a fr. 915.– mensili, di cui fr. 305.– (⅓) vanno inclusi nel fabbisogno in denaro di V__________ e fr. 229.– (¼) in quello di G__________, mentre a carico dell'istante rimane la differenza di fr. 381.– mensili. Dal 1° aprile 2006, come si vedrà, il contributo per la figlia V__________ esce dal bilancio familiare. Da quel momento la pigione da calcolare nel fabbisogno minimo dell'istante va rivalutata perciò a fr. 610.– mensili.
b) Quanto al garage, la contestazione è nuova, e quindi improponibile (sopra, consid. 2). Per di più, l'appellante contesta la spesa di fr. 60.– mensili, documentata (doc. LL, 15° foglio e non doc. KK, come figura nella sentenza del Pretore), senza pretendere che essa sia superflua o voluttuaria. Su questo punto l'appello va dunque dichiarato irricevibile.
c) In definitiva il fabbisogno minimo dell'istante dev'essere stabilito in fr. 2112.– mensili fino al 31 marzo 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costi dell'alloggio fr. 381.–, premio della cassa malati fr. 285.–, assicurazione dell'automobile fr. 113.40, imposta di circolazione fr. 22.40, garage fr. 60.–) e in fr. 2341.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio fr. 610.– invece di fr. 381.–).
un'entrata regolare. Egli rileva altresì che dal maggio del 2005 il datore di lavoro ha ritoccato lo stipendio di base e ha modificato il computo delle indennità straordinarie, sicché nel secondo semestre di quell'anno il suo guadagno si è rivelato inferiore a quello del primo.
a) Già si è detto che, trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante consiste nello stipendio netto conseguito al momento del giudizio (sopra, consid. 4), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). Dal conteggio salario del novembre 2005 risulta che in concreto il lavoratore ha ricevuto un premio fedeltà di fr. 1090.40 (doc. 4, 2° foglio). Si tratta con ogni verosimiglianza di un versamento una tantum. Non costituendo esso un'entrata regolare, non sussistono ragioni – tanto meno a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale – per includere l'introito di fr. 90.85 mensili nel reddito del convenuto.
b) Quanto alle indennità straordinarie, dagli atti risulta che fino al 30 aprile 2005 l'appellante percepiva dalla __________, oltre allo stipendio base di fr. 4497.– lordi mensili (fr. 4565.– in seguito), la tredicesima, bonus trimestrali, indennità per “turni, trasporti e di funzione”, oltre gli assegni familiari. Dalle schede salario del 2005 si desume che il lavoro straordinario è svolto con regolarità (doc. G, 1, 3 e 4). Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile e che per qualche mese siano inferiori a quelli ricevuti in precedenza poco importa; determinante è la relativa continuità con cui gli introiti sono stati conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809). Su questo punto l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
c) Per il resto, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto da attività lucrativa deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, gli assegni familiari (fr. 183.– per figlio: sentenza impugnata, consid. 6). Così facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni anche dal fabbisogno in denaro dei figli, dato che i contributi alimentari fissati secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Siffatta operazione si sarebbe risolta tuttavia in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio giova dipartirsi, per semplicità, dal reddito del marito con gli assegni familiari di fr. 4806.– mensili (reddito principale fr. 4372.65 + reddito accessorio fr. 66.50 + assegni familiari fr. 366.–) e fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Considerato che dal 1° ottobre 2005 gli assegni familiari sono riscossi direttamente dall'istante, il reddito del convenuto può essere fissato così in fr. 4440.– netti mensili.
Il convenuto sostiene che al suo fabbisogno minimo vanno aggiunti fr. 151.90 di indennità “per lavoro pesante” e va corretto il premio mensile della cassa malati, che nel 2005 ammontava a fr. 213.– ed è lievitato nel 2006 a fr. 223.80 mensili. La prima richiesta, su cui il Pretore non si è espresso, può dirsi legittima. La professione del convenuto, operaio nel settore della metalmeccanica ferroviaria, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini del diritto civile – il supplemento di fr. 7.– per giornata lavorativa destinata al maggior vitto in caso di lavori pesanti (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4 lett. a). Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno inseriti dunque fr. 151.90 mensili. Per quel che riguarda la cassa malati, per il 2005 risulta unicamente dagli atti il premio di fr. 190.– mensili (doc. Q3), né l'appellante indica da quale documento risulterebbe il premio di fr. 213.–. Quanto al premio del 2006, il documento nuovo prodotto in questa sede è irricevibile (sopra, consid. 2). Ciò posto, il fabbisogno minimo del convenuto assomma a fr. 2876.– mensili.
Per l'appellante il fabbisogno in denaro del figlio G__________ dev'essere fissato in fr. 1264.50, giacché da quello di fr. 1790.– mensili previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo occorre togliere la posta per cura e educazione, adeguare il costo dell'alloggio a quello effettivo e dedurre l'assegno familiare percepito dalla madre. Quanto alla figlia V__________, egli rileva che dopo avere onorato il contributo di mantenimento per il figlio cadetto gli rimangono solo fr. 450.– mensili, importo inferiore al “margine del 20% computato sul fabbisogno personale che ammonterebbe a fr. 580.–”. Egli si dichiara disposto, in ogni modo, a versare alla figlia fr. 400.– mensili, sebbene questa rifiuti ogni contatto con lui e possa contare sul proprio salario di apprendista, così come sulle liberalità elargitele dai genitori durante la minore età.
a) V__________ è diventata maggiorenne il 30 marzo 2006, prima che il Pretore statuisse. E questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Tutt'al più il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale può estendere la durata del contributo per il minorenne oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), ma al momento dell'istanza il figlio deve avere meno di 18 anni. Solo qualora i coniugi siano d'accordo su quanto va corrisposto al maggiorenne il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale tiene conto nel bilancio familiare di tale cifra (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). In simile eventualità, se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica del minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato secondo le note raccomandazioni come quello di un figlio unico, bensì come quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami). Mancando invece una chiara intesa fra coniugi, spetta al figlio maggiorenne far valere personalmente e in proprio nome le sue pretese a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.
b) In concreto l'appellante si è bensì dichiarato disposto ad assumere il mantenimento di V__________ anche dopo la maggiore età, ma i coniugi rimangono discordi sull'ammontare del contributo, il padre offrendo fr. 400.– mensili e la madre chiedendo per la figlia fr. 1110.–, rispettivamente fr. 902.– mensili (quello fissato dal Pretore). Mancando un chiaro accordo fra le parti sull'entità del contributo, non sussistevano le premesse perché il Pretore statuisse – come giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale – sul fabbisogno della figlia maggiorenne. Tanto meno ove si pensi che il contributo per figli minorenni è prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007, consid. 9a), sicché la disponibilità del padre sarebbe dovuta servire anzitutto a coprire il fabbisogno di G__________. Ne segue che il contributo di mantenimento per V__________ può essere imposto all'appellante solo fino al marzo del 2006. Dopo la maggiore età il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato va dichiarato nullo poiché emanato da un'autorità incompetente per materia (I CCA, sentenza inc. 11.2001.46 del 22 gennaio 2002, consid. 5).
c) Il fabbisogno medio in denaro ammonta, nel caso di due fratelli dal 13° compleanno in poi, a fr. 1790.– mensili per ognuno di loro. In tali fabbisogni va adattato il costo dell'alloggio (sopra, consid. 5a), di effettivi fr. 305.– per V__________ (⅓) e fr. 229.– (¼) per G__________. A torto poi il Pretore ha dedotto dal fabbisogno l'intera posta per cura e educazione (fr. 255.–), giacché la madre esercita un'attività lucrativa e non può fornire (o può fornire solo in parte) prestazioni in natura. Il grado di occupazione di lei corrispondendo fino al 30 settembre 2005 a quasi l'80%, nel fabbisogno in denaro dei figli va tolto equitativamente il 20% di tale voce (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C. 32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Dal 1° ottobre 2005 invece la madre lavora a tempo pieno, sicché la posta va riconosciuta interamente. Il fabbisogno in denaro di V__________ risulta così di fr. 1744.– mensili fino al 30 settembre 2005 e di fr. 1795.– dopo di allora, quello di G__________ di fr. 1668.–, rispettivamente di fr. 1719.– mensili.
d) Quanto al fatto che il 1° settembre 2005 V__________ ha iniziato un apprendistato di assistente medico, guadagnando il primo anno fr. 350.– mensili lordi (doc. EE), è vero che per giurisprudenza costante il figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro è tenuto – di principio – a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Tale partecipazione non eccede tuttavia, per principio, un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604 consid. 6). A torto dunque il Pretore ha dedotto, in concreto, fr. 300.– (per di più netti) dal fabbisogno in denaro della figlia. Dedotti gli usuali oneri sociali, equitativamente dal 1° ottobre 2005 la figlia può essere chiamata a sopperire al proprio fabbisogno nella misura di fr. 100.– mensili. Il suo fabbisogno in denaro risulta perciò di fr. 1695.– mensili.
e) L'esclusione del fabbisogno di V__________ dal bilancio familiare ha, come conseguenza, che dal 1° aprile 2006 il fabbisogno di G__________ dev'essere stabilito in base a quello che le note raccomandazioni prevedono nel caso “di un figlio unico” (sopra, consid. a), il quale secondo tabella ammonta a fr. 2020.– mensili. Adattato il costo dell'alloggio (fr. 305.– in luogo di fr. 325.– mensili: sopra, consid. 5), nella fattispecie il fabbisogno in denaro di G__________ può essere fissato in fr. 2000.– mensili.
Dal 1° maggio al 30 settembre 2005
reddito del marito (consid. 6) fr. 4806.—
reddito della moglie (consid. 4) fr. 2500.—
fr. 7306.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 2876.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2112.—
fabbisogno in denaro di V__________ (consid. 8) fr. 1744.—
fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1668.—
fr. 8400.— mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare fino al 1° aprile 2006, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr. 4806.–./. fr. 2876.– = fr. 1930.— mensili
somma dovuta ai figli:
fr. 1744.– + fr. 1668.– = fr. 3412.— mensili
contributo per V__________:
fr. 1744.– x (1930.– : 3412.–) = fr. 986.50 mensili,
arrotondati a fr. 985.— mensili
contributo per G__________:
fr. 1668.– x (1930.– : 3412.–) = fr. 943.50 mensili,
arrotondati a fr. 945.— mensili.
Dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006
reddito del marito fr. 4440.—
reddito della moglie fr. 3421.—
fr. 7861.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2876.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2112.—
fabbisogno in denaro di V__________ fr. 1695.—
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 1719.—
fr. 8402.— mensili.
ammanco fr. 541.— mensili
Il marito può conservare per sé fr. 2876.― mensili
somma a disposizione per i figli: fr. 4440.– ./. fr. 2876.– = fr. 1564.— mensili
somma dovuta ai figli:
fr. 1695.– + fr. 1719.– = fr. 3414.— mensili
contributo per V__________:
fr. 1695.– x (1564.– : 3414.–) = fr. 776.50 mensili
arrotondati a fr. 775.— mensili
contributo per G__________:
fr. 1719.– x (1564.– : 3414.–) = fr. 787.50 mensili,
arrotondati a fr. 790.— mensili.
Dal 1° aprile 2006 in poi
reddito del marito fr. 4440.—
reddito della moglie fr. 3421.—
fr. 7861.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2876.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2341.—
fabbisogno in denaro di G__________ fr. 2000.—
fr. 7217.― mensili
eccedenza fr. 644.― mensili
metà eccedenza fr. 322.― mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2876.– + fr. 322.– fr. 3198.― mensili
e deve versare al figlio fr. 1242.― mensili,
arrotondati a fr. 1245.–– mensili.
In ultima analisi l'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Dal 1° maggio al 30 settembre 2005 le spettanze dei figli risultano più alte rispetto a quelle fissate dal Pretore, ma il contributo stabilito dal primo giudice contemplava altresì il versamento degli assegni familiari, fino a quel momento a carico del padre. Il contributo per G__________ dal 1° aprile 2006 risulta anch'esso più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in peius, giacché questa si verifica unicamente, nelle protezioni delle unioni coniugali, ove il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello stabilito in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2003.102 del 19 maggio 2006, consid. 9). Ciò non si verifica in concreto.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata in appello dalla moglie, come detto, è di per sé ricevibile (consid. 1). Tuttavia il beneficio dell'assistenza non è destinato a coprire le spese per un atto processuale che, come in concreto, appariva già di primo acchito inammissibile per tardività. Ne deriva che la richiesta dev'essere respinta, indipendentemente dall'eventuale indigenza dell'interessata (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
per la figlia V__________:
fr. 985.– dal 1° maggio al 30 settembre 2005 assegni familiari compresi,
fr. 775.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006;
per il figlio G__________:
fr. 945.– dal 1° maggio al 30 settembre 2005, assegni familiari compresi,
fr. 790.– dal 1° ottobre 2005 al 31 marzo 2006,
fr. 1245.– dal 1° aprile 2006 in poi.
Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.