Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2006.21
Entscheidungsdatum
27.11.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2006.21

Lugano 27 novembre 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.21 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 22 settembre 2005 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1 , e AO 2 (patrocinati dall' PA 1 ),

giudicando ora sul decreto del 9 febbraio 2006 con cui all'attrice è stato ordinato di prestare una cauzione processuale e sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'attrice il 10 novembre 2005;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 15 febbraio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Blenio;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

  2. Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2006 presen-tato da AP 1 contro il decreto emesso il 9 febbraio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Blenio;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1908), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 16 febbraio 1999, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono i figli AO 1 (detta __________) e AO 2 (detto __________) __________ insieme con AP 1 (unica erede della di lui moglie __________, deceduta il 21 febbraio 2002). Il 14 gennaio 2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità. Con sentenza (“decreto”) del 16 mar­zo 2004, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore. Il 25 agosto 2005 quest'ultima ha trasmes­so l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra gli eredi. AO 1 e AO 2 si sono visti così assegnare dal Pretore supplente, il 6 settembre 2005, un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.

B. AO 1 e AO 2 non hanno promosso causa. Ha intentato causa contro gli altri eredi invece AP 1, chiedendo il 22 settembre 2005 che nell'inventario della successione fosse inserita la particella n. 297 RFD di __________ per un valore di fr. 960 000.–, la particella n. 662 per un valore di fr. 1000.–, le particelle n. 97, 441, 636 A e B, 778 e 862 per un valore da determinare mediante perizia, “gli oggetti ed i beni della lista di inventario di cui al doc. B”, i conti bancari “sui quali confluivano le rendite AVS e le pensioni” degli altri eredi, come pure un suo credito di fr. 25 000.–. Con risposta del 28 ottobre 2005 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la petizione in ordine e nel merito, chiedendo inoltre che l'attrice fosse tenuta a prestare cauzione per il rimborso delle spese e delle ripetibili. Il 10 novembre 2005 l'attrice ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. All'udienza preliminare del 28 novembre 2005, limitata all'esame della tempestività della petizione, le parti si sono confermate nei loro punti di vista. L'attrice si è opposta altresì, alla discussione sulla cauzione indetta quello stesso giorno, a prestare qualsiasi deposito. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 gennaio 2006 sull'eccezione d'ordine e sulla domanda di cauzione le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo con decisione del 9 febbraio 2006, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha negato all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto dello stesso giorno l'ha obbligata a versare entro il 28 febbraio 2006 una cauzione processuale di

fr. 13 000.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 300.– per ripetibili.

D. Insorta il 15 febbraio 2006 con un ricorso contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria, AP 1 postula il beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Parallelamente essa impugna il decreto del Segretario assessore con un appello nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che l'istanza di cauzione sia respinta. Nelle loro osservazioni del 9 marzo 2006 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto.

Considerando

in diritto: I. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

  1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'auto­rità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  2. Nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria perché la petizione appariva senza probabilità di esito favorevole, l'attrice non avendo contestato entro il termine impar­titole dal notaio le voci controverse dell'inventario. L'interessata obietta, nel ricorso, di avere sollevato le contestazioni oralmente davanti al notaio durante la riunione del 27 aprile 2005 e che a quel momento il notaio aveva assegnato alle parti un termine fino al 30 giugno 2005 per presentare le contestazioni o domande in forma scritta. Gli eredi avendo poi postulato una proroga del termine, ne era scaturita una certa confusione, poiché la nuova scadenza non è mai stata confermata in modo preciso.

  3. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3

cpv. 1 Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Una causa appare senza probabilità di buon esito quando le possibilità di vittoria sembrano nettamente inferiori a quelle di sconfitta (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3). Circa i presupposti dell'assistenza giudiziaria, essi si valutano sommariamente al­l'inizio della procedura (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1), anche se la relativa decisione interviene più tardi.

  1. In concreto l'attrice ha promosso causa il 22 settembre 2005 contro gli altri eredi, chiedendo – come detto (sopra, lett. B) – che fossero modificate alcune stime di immobili inventariati e che fossero inseriti determinati beni nell'elenco, compreso un suo credito di fr. 25 000.–. Ora, una procedura d'inventario mira a risolvere tutte le questioni relative alla consistenza e all'entità del compendio successorio in vista della divisione (sulle varie fasi della procedura v. RtiD I-2005 pag. 790 consid. 3). Se sorge contestazione fra gli interessati sull'iscrizione di beni o di pretese oppure sull'ammontare di qualche stima, il notaio fa menzione del­le relative domande e osservazioni, dandone comunicazione al Pretore (art. 478 cpv. 2 CPC). Questi assegna alla parte la cui domanda è contestata un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC).

a) In concreto risulta dal brevetto del 27 aprile 2005 che, dopo avere elencato attivi e passivi nell'inventario, il notaio ha interpellato gli ere­di, riportando nell'atto quanto segue (pag. 5):

Gli eredi, rappresentati dai rispettivi legali, contestano l'inventario e faranno pervenire le proprie contestazioni e domande a queste relative a norma dell'art. 478 CPC per iscritto raccomandato al sottoscritto notaio entro il 30 giugno 2005. Il sottoscritto notaio procederà quindi a darne comunicazione al Pretore ai sensi di legge.

Il legale dei convenuti ha chiesto al notaio il 24 giugno 2005 una dilazione del termine fino al 31 agosto 2005 (doc. D). Il notaio ha concesso agli eredi il 28 giugno 2005 una proroga fino al 16 agosto 2005 (doc. E), ribadendo ciò al legale della ricorrente il 14 luglio successivo (doc. H). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può dire quindi che dopo l'assegnazione del primo termine sia sorta “confusione” sulla reale portata della proroga. Tempestivamente AO 1 e AO 2 hanno poi fatto pervenire al notaio un memoriale di contestazioni, mentre AP 1 non ha reagito.

Il 18 agosto 2005 il notaio ha riaper­to l'inventario, ha attesta­to la ricezione del memoriale citato e la mancata contestazio­ne da parte di AP 1 (che ha firmato l'atto senza riserve), ha allegato il memoriale al brevetto e ha trasmesso il tutto al Pretore. Il quale ha poi assegnato a AO 1 e AO 2 un termi­ne di venti giorni per postulare il riconoscimento giudiziale delle loro pretese. Né l'una né l'altro hanno promosso causa, di modo che le loro pretese si sono perente (art. 479 cpv. 2 CPC).

b) È vero che nella fattispecie l'operato del notaio non manca di improvvisazione. Correttamente egli avrebbe dovuto infatti inventariare i beni che gli eredi concordavano appartenere alla successione e menzionare le pretese che la comunione faceva valere contro i singoli eredi, così come quelle dei singoli eredi verso la comunione. Ciò posto, dandosi il caso egli avrebbe dovuto precisare le domande, raggrupparle e solo in seguito, non intervenendo un accordo fra eredi, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pretore (Rep. 1929 pag. 255, 1940 pag. 329). Si ricordi che la posizione dei singoli eredi va menzionata nell'inventario anche perché l'erede che riconosce una pretesa avversaria non dev'essere convenuto in giudizio, la sua posizione essendo già stata chiarita davanti al notaio, pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659). Nella fattispecie, quindi, dopo avere raccolto le pretese di AO 1 e AO 2, il notaio avrebbe dovuto chiarire la posizione dell'altra erede.

c) Sia come sia, in concreto l'inventario non contiene alcuna pretesa dell'attrice. Certo, il notaio aveva menzionato in un primo tempo che gli eredi contestavano l'inventario (brevetto, pag. 5). Invitata a concretare la sua posizione, però, l'attrice non aveva rivendicato alcunché. Anzi, ha firmato senza riserve il brevetto in cui si attestava che essa non aveva avanzato contestazioni. Già a un sommario esame l'azione da lei promossa appariva dunque sprovvista di qualsivoglia probabilità di buon diritto, siccché a ragione il primo giudice ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ne discende che, privo di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.

II. Sull'appello in materia di cauzione giudiziaria

  1. Giusta l'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l'attore presti cauzione per il rimborso del­le spese e il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali. Per contro, non può essere chiesta cauzione all’attore che è ammesso al beneficio del­l'assistenza giudiziaria (art. 154 CPC). Il giudice statuisce sulla cauzione con decreto (art. 153 cpv. 2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 4 CPC). Trattandosi nella fattispecie di una procedura accelerata, il termine è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è quindi ricevibile.

  2. Il Segretario assessore, accertato che a nome dell'attrice risultavano essere stati emessi tre attestati di carenza beni per complessivi fr. 2041.40 e che nei confronti di lei pendeva un'esecuzione per fr. 1528.20, ha ravvisato uno stato di insolvenza e ha tenuto l'attrice medesima a versare una cauzione processuale di fr. 13 000.–. L'appellante sostiene di non essere in grado di prestare alcun deposito e che, avendo lei diritto all'assistenza giudiziaria, non le si può imporre garanzia di sorta.

  3. In concreto l'appellante non nega l'esistenza dei tre attestati di carenza beni (richiamo dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio, agli atti). Soccorrono dunque le premesse perché essa sia tenuta a prestare cauzione, il cui ammontare non è del resto contestato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 26 ad art. 153). Quanto all'assistenza giudiziaria, si è appena spiegato che tale beneficio non può entrare in linea di conto. Nelle circostanze descritte l'appello va respinto, ma all'interessata va fissato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Segretario assessore essendo scaduto in pendenza di ricorso.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta di assistenza giudiziaria non può invece essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto agli oneri dell'appello, essi seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili. Difettando all'appello ogni possibilità di successo, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può – una volta ancora – entrare in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si tiene conto, nondimeno, moderando nella misura del possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito a tale ricorso.

  2. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è respinta.

  3. L'appello in materia di cauzione processuale è respinto e il decreto impugnato è confermato, nel senso che a AP 1 è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica della presente sen­tenza per versare la cauzione prevista nel decreto medesimo.

  4. Gli oneri dell'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello è respinta.

  2. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione:

– avv. ;

– Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

7

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 153 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 398 CPC
  • art. 478 CPC
  • art. 479 CPC

Gerichtsentscheide

2