Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2005.80
Entscheidungsdatum
18.07.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2005.80

Lugano 15 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.40 (diffida ai debitori) della Pretura del Distret­to di Vallemaggia promossa con istanza del 13 maggio 2005 da

AO 4, per sé e in rappresentanza delle figlie A (1995), N (1997) e A (2000) (tutte patrocinate dall')

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 giugno 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Vallemaggia;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto il 28 aprile 1995 da AP 1 (1965) e AO 4 (1969), dalla cui unione erano nate A__________ (il 24 settembre 1995), N__________ (il 19 marzo 1997) e A__________ (il 9 febbraio 2000). La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio stipulata dalle parti prevedeva, tra l'altro, l'affidamento delle figlie alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 820.– mensili per ognuna di loro fino al 13° anno di età e di fr. 920.– mensili fino al 18° anno, oltre agli eventuali assegni familiari (clausola n. 3.2.3).

B. Constatato che dal luglio del 2004 AP 1 non versava più i contributi alimentari, il 13 maggio 2005 AO 4 con le figlie A__________, N__________ e A__________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato alla __________, per cui l'ex marito lavora, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 2460.– mensili e di riversarli a lei sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Al contraddittorio del 2 giugno 2005, indetto per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere il provvedimento, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, ribadendo il loro punto di vista.

C. Statuendo il 7 giugno 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere fr. 2460.– mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli all'interessata. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili. AO 4 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato negato a AP 1.

D. Contro la trattenuta di stipendio è insorto AP 1 con un appello del 20 giugno 2005 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo e accordatagli l'assistenza giudiziaria, la sentenza impugnata sia annullata. Con decreto del 24 giugno 2005 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha ritirato la sentenza del Segretario assessore l'8 giugno 2005. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato

18 giugno 2005, ma si è protratto a lunedì 20 giugno 2005 giusta l'art. 131 cpv. 3 CPC. Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Nella fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da AO 4 insieme con le figlie minorenni A__________, N__________ e A__________. Se non che, in discussione essendo solo contributi alimentari per le figlie, istanti potevano essere solo le figlie (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Tutt'al più la madre poteva agire, come titolare dell'autorità parentale, in veste di sostituta processuale delle minorenni (Hegnauer, op. cit., n. 21 ad art. 279/280 CC). Comunque sia, l'imprecisione non ha recato pregiudizio al convenuto, che ha potuto difendersi con piena cognizione di causa. Al proposito non giova quindi soffermarsi oltre.

  2. L'appellante si duole anzitutto che il Segretario assessore abbia rifiutato le prove da lui offerte e chiede che in appello l'ex moglie sia tenuta a produrre tutta una serie di documenti comprovanti la sua situazione finanziaria. La richiesta è di per sé ammissibile (art. 322 lett. b CPC). Occorre valutare tuttavia se i mezzi istruttori proposti appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente suscettibile di recare elemen­ti decisivi per la sentenza (“ap­prez­za­mento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto il primo giudice ha ritenuto superfluo esperire le prove in rassegna poiché accertare la situazione finanziaria di AO 4 esulava manifestamente dall'oggetto del litigio. A ragione. Nell'ambito di una trattenuta di stipendio poco importano i fabbisogni e le disponibilità dei beneficiari dei contributi o del detentore dell'autorità parentale, come poco interessa l'ipotesi che il beneficiario non necessiti del contributo alimentare (tanto meno ove si pensi che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'integrazione ha sospeso l'anticipo degli alimenti: doc. A). Decisivo è unicamente sapere se siano dati i presupposti dell'art. 291 CC.

  3. Il primo giudice, appurato che l'ente pubblico aveva interrotto l'erogazione anticipata dei contributi alimentari, ha accertato che – salvo per quanto riguarda gli assegni di famiglia – il convenuto non aveva più versato contributi alle figlie dall'estate del 2004. Egli non ha trascurato il peggioramento della situazione finanziaria invocato dal debitore, ma ha ritenuto che l'esame della questione andasse sottoposto al giudice di merito competente per modificare la sentenza di divorzio. Ora, che l'appellante non versi più contributi alle figlie dall'estate del 2004 – tranne gli assegni familiari – è fuori discorso. E che in simili condizioni le spettanze delle figlie siano minacciate non può seriamente revocarsi in dubbio. Il convenuto ribadisce in appello che la trattenuta di stipendio lede l'intangibilità del suo fabbisogno minimo. Il problema è chiarire se un argomento del genere rientri nel potere cognitivo del giudice chiamato a emanare la trattenuta.

  4. Sul quesito di sapere se davanti al giudice chiamato a statuire su una “diffida ai debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente identico a quello degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC) il debitore possa invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno minimo la dottrina è divisa (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). In linea di principio l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal giudice di merito o da quello delle misure provvisionali. La misura non deve offendere però i diritti fondamentali legati alla personalità dell'obbligato. Ove nel frattempo la situazione di lui sia mutata al punto che la “dif­fida ai debitori” risulti intaccare il suo fabbisogno minimo, il giudice della trattenuta applicherà i principi che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo nell'ambito di un pignoramento di salario, astenendosi nondimeno dal risolvere questioni già decise in cause precedenti (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti). La procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento del giudice si legittima solo, ad ogni modo, in casi manifesti, il giudice della “diffida ai debitori” non dovendo sostituirsi al giudice di merito preposto alla modifica dei contributi alimentari.

  5. In concreto si evince dagli atti che il convenuto, ispettore della __________, percepisce uno stipendio base di fr. 1000.– mensili, un'indennità fissa di fr. 1300.– mensili, assegni familiari per fr. 549.– e provvigioni di importo variabile. Nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi si erano dipartiti, ai fini dei contributi alimentari, da un reddito del marito di fr. 5900.– netti mensili (comprese le commissioni e gli assegni familiari, ma non le spese di rappresentanza), corrispondente alla media degli stipendi netti ricevuti negli anni 2001, 2002 e 2003 (clausola n. 3.4.1), mentre per quanto riguarda il fabbisogno avevano rinviato al questionario sulle spese mensili (verbale del 18 febbraio 2004, pag. 3), nel quale l'interessato esponeva costi per oltre fr. 9000.– (doc. H nell'inc. DI.2003.99, richiamato). Per quel che è della situazione attuale, nel 2004 il convenuto ha guadagnato fr. 6670.– mensili netti (doc. 1, 2° foglio) e nei primi cinque mesi del 2005, tra salario base, commissioni e assegni familiari, fr. 33 763.85, pari a circa fr. 6750.– mensili (doc. 1, 3° foglio). Considerate le spese di rappresentanza di fr. 1300.– mensili, il reddito attuale di lui risulta quindi, in media, di fr. 5450.– mensili.

In questa sede l'appellante non allega l'ammontare del proprio fabbisogno minimo. Nella risposta del 2 giugno 2005 egli ne indicava il totale, senza documentare alcunché, in fr. 4403.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 240.–, assicurazione mobilia domestica fr. 25.–, assicurazione sulla vita fr. 211.–, assicurazione protezione giuridica fr. 17.30, spese necessarie per l'esercizio della professione fr. 1300.–, tassa militare fr. 58.30, imposte fr. 102.20). Le sole poste che, stando all'incarto, risultavano verosimili si riassumono però nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.–), nei costi dell'alloggio (fr. 1350.–), nel premio della cassa malati (fr. 240.–) e delle varie assicurazioni (fr. 253.30). Per quel che attiene alle imposte, in caso di ristrettezze economiche – come in concreto – esse vanno tralasciate (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto), mentre le spese di rappresentanza sono già state dedotte dal reddito. In definitiva, con un reddito effettivo di fr. 2970.– (fr. 5430.– meno fr. 2460.– oggetto della trattenuta) e un fabbisogno minimo di fr. 2943.30 mensili, l'interessato non può dirsi ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo. Anche sotto questo profilo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta, il ricorso apparendo privo di buon diritto sin dall'inizio, tant'è che non è stato intimato alla controparte. Delle difficili condizioni in cui versa l'appellante si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

  2. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

9

CC

  • art. 132 CC
  • art. 177 CC
  • art. 291 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 131 CPC
  • art. 313bis CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 370 CPC

LAC

  • art. 5 LAC

Gerichtsentscheide

5