Incarto n. 11.2005.20
Lugano 13 febbraio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.92 (separazione su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 19 maggio 2003 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 gennaio 2005 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 17 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di __________;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1963), cittadina , si sono sposati a __________ () il 28 febbraio 1991. Dal matrimonio sono nati J__________ (il 24 maggio 1993) e A__________ (il 17 maggio 1994). AP 1 è meccanico-autogruista per l'impresa edile __________ di __________. La moglie, dopo il matrimonio, ha svolto sporadiche e generiche attività lucrative fino alla nascita del primo figlio e poi ancora dal novembre del 2001 al marzo del 2002 come lavoratrice temporanea per la __________. Nel giugno del 2002 essa si è trasferita con in figli in __________. Un'azione di divorzio da lei promossa il
17 settembre 2002 è stata stralciata dai ruoli il 6 dicembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona per desistenza (inc. OA.2002.139). Il 27 febbraio 2003 AO 1 è rientrata con i figli al domicilio coniugale di __________ (particella n. 99 RFD, proprietà del marito).
B. Il 19 maggio 2003 AP 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una causa unilaterale di separazione e in via provvisionale ha postulato l'assegnazione dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili per sé dal 18 giugno 2002 e di fr. 1500.– mensili per ogni figlio sino al 12° compleanno, aumentati a fr. 1800.– mensili fino alla maggiore età, la restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 99 RFD di , su una BMW __________ e su un furgone Mercedes-Benz __________ in dotazione alla famiglia, la condanna del marito al pagamento di fr. 1799.80 per premi arretrati della cassa malati e di fr. 5000.– per le spese ortodontiche in favore del figlio J. L'attrice ha chiesto altresì una provvigione ad litem di fr. 12 000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
All'udienza del 24 giugno 2003, indetta per la discussione provvisionale, AO 1 ha avversato le richieste cautelari, postulando egli medesimo l'affidamento dei figli e chiedendo che fosse vietato alla moglie di assumere comportamenti vessatori, di danneggiare la sua integrità fisica e la sua proprietà, di intralciare l'accesso all'autorimessa posta sotto l'abitazione coniugale e di parcheggiare l'automobile nello spiazzo antistante. Al termine dell'udienza il Pretore ha fissato l'assetto cautelare, obbligando in particolare il convenuto a versare un contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio.
C. Esperita l'istruttoria provvisionale, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 30 luglio 2004 AO 1 ha ridotto il contributo alimentare preteso per sé a fr. 2000.– mensili, ridotti ulteriormente a fr. 1200.– mensili dopo un anno dalla decisione cautelare, ha ridotto a fr. 1361.– mensili anche il contributo alimentare preteso per ciascun figlio sino al 12° compleanno e a fr. 1661.– mensili quello fino alla maggiore età, rinunciando a contributi straordinari, salvo quello per i premi arretrati della cassa malati e per il ripristino dell'apparecchio ortodontico del figlio. Nel suo memoriale del 29 luglio 2004 AP 1 ha ribadito le sue domande, chiedendo inoltre che la moglie fosse tenuta a restituirgli i suoi abiti, la documentazione relativa a un'Alfa Romeo __________, le chiavi di riserva di svariate automobili e il telecomando del garage.
D. Statuendo il 17 gennaio 2005 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato i locali al primo e secondo piano dell'abitazione coniugale alla moglie e quelli al piano terreno – compreso il garage – al marito, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato il convenuto a versare, previa deduzione degli oneri ipotecari da lui pagati direttamente, un contributo mensile di fr. 1623.– per la moglie e uno di fr. 922.25 per ogni figlio dal 1° gennaio al 31 maggio 2005, un contributo di fr. 1526.50 per la moglie, uno di fr. 1074.– per J__________ e uno di fr. 867.– per A__________ dal 1° giugno 2005 al 16 gennaio 2006, come pure un contributo di fr. 1200.– per la moglie, uno di fr. 1254.– per il figlio e uno di fr. 1013.50 per la figlia in seguito. Egli ha obbligato altresì il marito a versare alla moglie fr. 1799.80 per i premi arretrati della cassa malati e gli ha vietato di disporre del furgone Mercedes-Benz, ordinando alla moglie di restituire gli abiti, i documenti relativi alla citata Alfa Romeo, le chiavi di riserva delle predette automobili e il telecomando del garage. Le altre domande sono state respinte. Non sono stati riscossi oneri processuali. Le ripetibili sono state compensate.
E. Contro il decreto cautelare appena citato è insorto AP 1 con un appello del 31 gennaio 2005 nel quale chiede che il contributo alimentare per la moglie sia annullato e quello per i figli ridotto a fr. 469.50 mensili ciascuno, esonerandolo inoltre dal versare fr. 1799.80 e liberandogli l'uso del furgone. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2005 AP 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Al memoriale di appello il convenuto acclude una lettera del 27 gennaio 2005 in cui l'impresa __________ lo ha diffidato dall'esercitare attività accessorie. Tale documento non è ricevibile. Nei procedimenti cautelari di separazione o divorzio continua a valere in seconda sede il divieto generale dell'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC (Rep. 2000 pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto il nuovo documento è volto unicamente a dimostrare l'impossibilità di eseguire un'attività accessoria, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per i figli minorenni (principio inquisitorio). Inoltre esso non può essere acquisito agli atti d'ufficio, giacché implicherebbe un contraddittorio previo e una verosimile istruzione al proposito. Non sussiste dunque ragione per derogare, in appello, al divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Litigiosi sono anzitutto i contributi provvisionali per la moglie e i figli. A tal fine il Pretore ha accertato un reddito del marito di fr. 7000.50 mensili netti (fr. 5500.50 da attività dipendente e fr. 1500.– da attività accessoria) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3532.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 968.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno della moglie e dei figli, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 192.–, pasti fuori casa fr. 242.–, leasing dell'automobile fr. 362.50, tassa rifiuti fr. 15.75, assicurazione stabili fr. 90.95, assicurazione economia domestica fr. 49.–, imposta di circolazione fr. 35.90, assicurazione RC e casco auto fr. 126.40, spese d'automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 150.–). Quanto alla moglie, senza redditi, il primo giudice ha accertato un fabbisogno minimo di fr. 2147.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 279.–, spese per l'abitazione fr. 468.–, imposte stimate fr. 150.–). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1220.– mensili fino al 12° anno di età e in fr. 1510.– mensili dopo di allora. Constatato un ammanco, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, fissando i contributi alimentari in fr. 1623.– per la moglie e in fr. 922.25 mensili per ogni figlio dal 15 gennaio al 31 maggio 2005, in fr. 1526.50 mensili per la moglie, in fr. 1074.– mensili per J__________ e fr. 867.– mensili per A__________ fino al 16 gennaio 2006, rispettivamente in fr. 1200.– mensili per la moglie, in fr. 1254.– mensili per J__________ e fr. 1013.50 mensili per A__________ dopo di allora.
L'appellante critica anzitutto il reddito da attività accessoria accertato dal Pretore (fr. 1500.– mensili netti). Egli contesta che gli si possa imputare un grado d'occupazione superiore al 100%, sia perché ciò offende il contratto mantello del settore edile e il contratto collettivo di lavoro, sia perché il datore di lavoro l'ha già diffidato dall'eseguire attività accessorie. Sostiene inoltre che dalla riparazione di automobili, svolta a titolo grazioso per amici e conoscenti, egli non ricava alcunché, tanto meno dopo avere smesso l'attività. Ciò posto, le sue entrate mensili non supererebbero fr. 5500.50 netti.
a) In concreto è pacifico che nel garage dell'abitazione coniugale il convenuto ha attrezzato un'officina per piccole riparazioni di automobili (interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposte n. 3b e 9b). E la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, ove un coniuge fornisca un lavoro straordinario in modo regolare (anche oltre il grado d'occupazione del 100%), procurando una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento, non può poi disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (v. Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; per gli straordinari: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con rimandi). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione domestica (DTF 114 II 12), ma nessuno dei due può migliorare la propria qualità di vita a scapito dell'altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti.
b) Che l'appellante svolga la predetta attività accessoria sin dagli anni novanta è indiscusso. Litigioso è il reddito che ne ritrae. Egli afferma di non ricavare nulla, limitandosi a eseguire riparazioni per parenti, amici e conoscenti dietro rimborso del costo anticipato per i pezzi di ricambio (interrogatorio formale citato, risposta n. 3b), salvo ammettere di guadagnare in media fr. 1000.–/1500.– annui (interrogatorio formale, risposta n. 12c), sufficienti per pagare le spese di energia elettrica (risposta n. 9c). Dall'incarto fiscale, poi, si evince che l'interessato non ha dichiarato alcun reddito accessorio.
__________, madre del convenuto, ha affermato che per le riparazioni su veicoli dei familiari il figlio era rimunerato “con un grazie” (deposizione del 24 marzo 2004: verbali, pag. 16). __________ e __________ hanno dichiarato di non avere versato nulla per le riparazioni e di avere pagato solo i pezzi di ricambio al prezzo di costo (doc. 8.29 e 8.31). __________, __________ e __________ hanno bensì confermato di avere remunerato il convenuto, ma di non sapere se ciò riguardasse il lavoro o solo i pezzi di ricambio (deposizioni del 24 marzo 2004: verbali, pag. 11 a 14). __________, __________ ed __________ hanno asserito di avere acquistato dal convenuto pezzi di ricambio per beneficiare degli sconti da lui ottenuti (doc. 30, 32 e 33).
Dagli atti risulta in ogni modo che non meno di una quarantina di persone si sono rivolte al convenuto per piccole riparazioni (licenze di circolazione doc. JJ7 a JJ45), che la __________, attiva nel commercio di accessori e pezzi di ricambio per autoveicoli, ha consegnato all'appellante merce per oltre fr. 16 000.– nel 2001 (doc. LL52–143), per oltre fr. 24 000.– nel 2002 (doc. LL145–229) e per fr. 1749.20 nei primi tre mesi del 2003 (doc. LL231–236). Durante gli stessi periodi __________, attiva nel commercio di pneumatici, ha fornito articoli per oltre fr. 7000.– nel 2001 (doc.MM1–23) e per quasi fr. 6000.– nel 2002 (doc. MM24–36). Inoltre fra il 1993 e il 2002 l'appellante ha rilasciato ricevute per almeno fr. 81 968.– (doc. GG2), compresi i lavori prestati al Comune di __________, cui ha fornito pneumatici, riparato veicoli di servizio e svolto il servizio di spazzaneve (interrogatorio formale, risposte n. 13 e 14; doc. HH2 e HH6).
c) Nelle condizioni descritte appare ben poco verosimile che una simile mole di lavoro non abbia procurato all'appellante alcun reddito. Già per quel che concerne i pezzi di ricambio, intanto, i prezzi risultavano arrotondati al rialzo. Basti confrontare i bollettini di consegna della __________ (doc. LL75-78) con il libretto delle ricevute per la preparazione al collaudo di un furgone Mazda __________ del Comune di __________, nel giugno del 2001 (doc. GG2, fogli 27 e 28): il filtro dell'aria fornito al prezzo di fr. 38.75 (IVA inclusa) è stato fatturato fr. 39.–, che quello dell'olio fornito al prezzo di fr. 39.– è stato fatturato fr. 40.–, quello del gasolio fornito al prezzo di fr. 34.45 è stato fatturato fr. 35.–, due ammortizzatori pagati fr. 117.25 l'uno sono stati fatturati fr. 240.–, una cinghia dentata da fr. 60.– è stata fatturata fr. 88.–, due tamburi dei freni torniti da fr. 66.10 sono stati fatturati fr. 90.–, un tubo flessibile del freno da fr. 18.10 è stato fatturato fr. 26.–, una cinghia trapezoidale da fr. 16.65 è stata fatturata fr. 25.–, i dischi dei freni da 329.30 sono stati fatturati fr. 330.–.
A parte ciò, l'appellante non assicurava solo riparazioni gratuite. Il Comune di __________ ha versato fr. 1150.– (23 ore a fr. 50.–: doc. GG2, foglio 27), __________ ha pagato fr. 400.– in data imprecisata (doc. GG2, foglio 14 ), __________ di __________ ha corrisposto fr. 250.– in un imprecisato mese di giugno (doc. GG2, foglio 19), oltre a fr. 150.– il 13 giugno 2000 (doc. GG2, foglio 21), fr. 40.– in un imprecisato mese di febbraio (doc. GG2, foglio 22), fr. 50.– il 25 giugno 2000 (doc. GG2, foglio 24) e fr. 100.– il 28 dicembre 2000 (doc. GG2, foglio 34), __________ ha sborsato fr. 250.– in un imprecisato mese di dicembre (doc. GG2, foglio 23), __________ di __________ fr. 150.– il 5 febbraio 2002 (doc. GG2 foglio 35) e fr. 480.– il 1° marzo 2002 (doc. GG2, foglio 38), __________ fr. 220.– (trasferta compresa) il 23 marzo 2002 (doc. GG2, foglio 39). Anche dalle annotazioni a mano su alcuni bollettini di consegna per pezzi di ricambio della __________ risulta che l'interessato si faceva rimunerare, di regola, fr. 50.– l'ora (doc. LL12, 44, 49, 94, 203, 205 e 207). Dagli estratti del conto presso Banca __________ si evincono altresì, oltre al versamento dello stipendio, accrediti vari senza causale. L'appellante li ha giustificati come rimborsi della cassa malati (interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposta n. 3a), ma per importi superiori a fr. 1000.– ciò non può dirsi verosimile.
d) Nelle circostanze descritte, anche a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure provvisionali il convenuto non può dirsi avere sempre lavorato gratis come riparatore d'auto. Trattandosi poi di un lavoro svolto con regolarità per anni, egli non può pretendere ora di liberarsene solo perché la moglie ha intentato causa di separazione, tanto meno nelle ristrettezze finanziarie in cui viene a trovarsi la famiglia. Certo, il convenuto ha preteso di avere già cessato ogni attività nel 2003 (appello, pag. 4; interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposta n. 3b), ma ha poi riconosciuto di lavorare ancora occasionalmente (interrogatorio formale, risposta n. 22). La circostanza che egli abbia definitivamente smesso su diffida della __________ andrebbe – come detto (consid.
e) Rimane da valutare il reddito di tale attività. L'attrice ha fatto notare al primo giudice – in sintesi – che la differenza tra lo stipendio versato al marito dalla __________ tra il 1998 e il 2003 sul conto bancario e i prelevamenti bancari sommati ai pagamenti avvenuti per posta nello stesso periodo certifica una maggiore uscita di oltre fr. 198 000.– (memoriale conclusivo, pag. 6). Il fatto è che i pagamenti per posta possono anche essere stati eseguiti – in tutto o in parte – con denaro prelevato dal conto bancario, sicché il calcolo è poco indicativo. Che in quel periodo poi le uscite dal conto bancario abbiano superato le entrate dimostra solo un consumo di sostanza. Il Pretore, da parte sua, ha stimato il reddito accessorio del convenuto in fr. 1500.– mensili netti senza particolare motivazione. Che l'appellante però riuscisse a ritrarre con la sua sola occupazione accessoria un guadagno pressoché identico a quello di un meccanico professionista a metà tempo (v. i salari minimi di categoria previsti nel contratto collettivo per le autorimesse 2005 in: ‹www.ocst.com›) appare a sua volta poco verosimile.
f) In circostanze del genere, tenuto conto che la somma degli accrediti senza precisa causale registrati nel 2003 sul conto corrente bancario dell'appellante (l'unico anno dei tre precedenti la separazione i cui estratti conto siano completi: classificatore edizione n. 2) ammonta a complessivi fr. 8600.–, a un esame di semplice verosimiglianza si può presumere che a titolo accessorio il convenuto abbia mediamente guadagnato circa fr. 700.– mensili. Tutto considerato, il reddito complessivo di lui va dunque accertato in fr. 6200.– mensili netti.
a) Dal fabbisogno minimo di entrambi i coniugi vanno stralciate anzitutto le imposte, stimate dal Pretore in fr. 150.– mensili, giacché in caso di ammanco nel bilancio familiare tale onere va tralasciato (DTF 127 III 70 consid. 2b, 292 consid. 2a/bb). La seconda rettifica concerne il carico ipotecario di fr. 2066.– (doc. 25 a 27), ove appena si pensi che nel fabbisogno dei coniugi va inserita solo la quota di complessivi 5/12, il resto rientrando nel fabbisogno in denaro dei figli (un terzo in quello del primogenito e un quarto in quello della secondogenita: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). E siccome l'abitazione coniugale è stata assegnata a entrambi i coniugi (un piano ognuno), appare equo inserire l'importo di fr. 866.– mensili nei rispettivi fabbisogni in ragione di metà ciascuno.
b) Ciò premesso, il fabbisogno minimo del marito va stabilito in fr. 2847.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 433.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 192.–, pasti fuori casa fr. 242.–, leasing dell'automobile fr. 362.50, tassa rifiuti fr. 15.75, assicurazione stabili fr. 90.95, assicurazione economia domestica fr. 49.–, imposta di circolazione fr. 35.90, assicurazione RC e casco auto fr. 126.40, spese d'automobile fr. 100.–) e quello della moglie in fr. 1962.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 279.–, spese per l'abitazione fr. 433.–). Evidentemente il convenuto, cui il Pretore ha imposto il pagamento diretto degli oneri ipotecari, potrà compensare l'importo di
fr. 1635.– mensili (arrotondati) con quanto dovuto a moglie e figli.
Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). I principi testé riassunti sono ormai invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567).
Si aggiunga che al momento in cui il Pretore ha statuito, nel caso in esame, era appena stata pubblicata la tabella 2005 delle citate raccomandazioni (in: ‹www.ajb.zh.ch›), di modo che il fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12° anno di età che vive insieme a un fratello o a una sorella dal 1° gennaio 2005 non ammonta più a fr. 1220.–, bensì a fr. 1245.– mensili, esclusa la posta per cure e educazione che la madre può prestare in natura. Circa la quota relativa al costo dell'alloggio prevista dalle raccomandazioni (fr. 320.– mensili), essa va sostituita da quella effettiva, ovvero fr. 685.– per J__________ (un terzo di fr. 2066.–: sopra, consid. 4a) e fr. 515.– per A__________ (un quarto di fr. 2066.–). Il fabbisogno in denaro dei ragazzi ascende, di conseguenza, a fr. 1610.– e fr. 1440.– mensili fino al 12° anno di età, rispettivamente a fr. 1920.– e fr. 1750.– mensili in seguito. Anche su questo punto il calcolo del Pretore va rettificato in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto filiazione.
Dal 1° gennaio al 23 maggio 2005
reddito del marito fr. 6200.–
reddito della moglie fr. –.–
fr. 6200.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2847.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 1962.–
fabbisogno in denaro di J__________ fr. 1610.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1440.–
fr. 7859.– mensili.
Dandosi ammanco, i contributi per moglie e figli vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr. 6200.– (reddito) ./. fr. 2847.– (fabbisogno minimo) = fr. 3353.– mensili
somme necessarie a moglie e figli: fr. 5012.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1962.– x (3353 : 5012) = fr. 1315.– mensili (arrotondati)
contributo per J__________:
fr. 1610.– x (3353 : 5012) = fr. 1075.– mensili (arrotondati)
contributo per A__________:
fr. 1440.– x (3353 : 5012) = fr. 965.– mensili (arrotondati).
Dal 24 maggio 2005 al 17 gennaio 2006
reddito del marito fr. 6200.–
reddito della moglie fr. –.–
fr. 6200.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2847.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 1962.–
fabbisogno in denaro di J__________ fr. 1920.–
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1440.–
fr. 8169.– mensili
disponibilità del marito:
fr. 6200.– (reddito) ./. fr. 2847.– (fabbisogno minimo) = fr. 3353.– mensili
somme necessarie a moglie e figli: fr. 5322.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 1962.– x (3353 : 5322) = fr. 1235.– mensili (arrotondati)
contributo per J__________:
fr. 1920.– x (3353 : 5322) = fr. 1210.– mensili (arrotondati)
contributo per A__________:
fr. 1440.– x (3353 : 5322) = fr. 910.– mensili (arrotondati).
Dal 18 gennaio al 16 maggio 2006
Tenuto conto del fatto che l'istante ha ridotto la sua pretesa di contributo a fr. 1200.– mensili, la differenza di fr. 35.– mensili rispetto al precedente periodo va ripartita tra i due figli in ragione di metà ciascuno. Il contributo per J__________ ammonta così a fr. 1230.– mensili (arrotondati) e quello per A__________ a fr. 925.– mensili.
Dal 17 maggio 2006 in poi
Tenuto conto del cambiamento di età della figlia A__________ (sopra consid. 5), i contributi ammontano a fr. 1170.– mensili per la moglie, a fr. 1145.– mensili per J__________ e a fr. 1040.– mensili (arrotondati) per A__________.
In definitiva, l'appello dev'essere accolto entro tali limiti.
L'appellante si duole altresì del fatto che il Pretore lo abbia obbligato a versare alla moglie fr. 1799.80 per premi arretrati della cassa malati e spese mediche, argomentando che dalla separazione di fatto egli ha sempre pagato quanto il giudice aveva provvisionalmente decretato senza contraddittorio e che già prima di allora egli versava alla moglie un contributo. Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, secondo cui tali costi rientrano nel debito mantenimento della moglie prima che fosse emanato il decreto cautelare senza contraddittorio del 24 giugno 2003. Poco importa dunque che l'appellante si sia attenuto, dopo di allora, a quanto ha stabilito dal primo giudice. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Infine l'appellante contesta il divieto di disporre del furgone Mercedes-Benz, sostenendo che in base a un accordo verbale intercorso con la moglie la questione è già stata risolta. A prescindere il fatto però che l'intesa verbale – contestata dalla moglie – non è per nulla resa verosimile, l'argomentazione è nuova e come tale improponibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento solo sull'entità dei contributi alimentari, mentre per il resto si rivela infondato. Gli oneri processuali dovendo seguire la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), appare equo nel complesso porre a carico dell'appellante due terzi dei costi, con obbligo di versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Il Pretore non avendo riscosso oneri né attribuito ripetibili, non si pone invece il problema di modificare il corrispondente dispositivo di prima sede.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie, l'attribuzione di ripetibili la renderebbe – di per sé – priva d'oggetto. L'incasso dell'indennità, per altro ridotta, appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indigenza di lei è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata, nell'insieme, legittima.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 5 del decreto impugnato è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata, i seguenti contributi di mantenimento:
dal 1° gennaio al 23 maggio 2005: fr. 1315.– mensili per lei, fr. 1075.– mensili per il figlio J__________ e fr. 965.– mensili per la figlia A__________ (assegni familiari compresi);
dal 24 maggio 2005 al 17 gennaio 2006: fr. 1235.– mensili per lei, fr. 1210.– mensili per il figlio J__________ e fr. 910.– mensili per la figlia A__________ (assegni familiari compresi);
dal 18 gennaio al 16 maggio 2006: fr. 1200.– mensili per lei, fr. 1230.– mensili per il figlio J__________ e fr. 925.– mensili per la figlia A__________ (assegni familiari compresi)
dal 17 maggio 2006 in poi: fr. 1170.– mensili per lei, fr. 1145.– mensili per il figlio J__________ e fr. 1040.– mensili per la figlia A__________ (assegni familiari compresi).
Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 99 RFD di __________), AO 1 potrà compensare l'ammontare del versamento fino a concorrenza di fr. 1635.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1400.– per ripetibili ridotte.
AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 2.
Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria