Incarto n. 11.2005.164
Lugano 26 giugno 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.235 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 1° dicembre 2004 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1° dicembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 24 novembre 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;
Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria, contenuta nell'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1961) ed AP 1 (1957), divorziata, si sono sposati il 16 settembre 1988 a . Dal matrimonio è nata S, il 5 maggio 1990. In esito a un'azione introdotta dalla moglie il 20 agosto 1998, con sentenza del 10 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato, ha affidato S__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha imposto a AO 1 un contributo indicizzato per la moglie di fr. 2308.– mensili dal 1° dicembre 1999, ridotto a fr. 1308.– mensili dal 1° settembre 2000, e uno per la figlia (compreso l'assegno familiare) di fr. 1220.– mensili fino al 16° anno d'età, aumentato a fr. 1390.– mensili fino alla maggiore età, oltre alla retta scolastica e alla metà delle spese straordinarie per lei preventivamente concordate con la madre (escluse le attività sportive, ricreative e culturali, già incluse nel contributo).
Un appello presentato il 17 gennaio 2000 da AP 1 è stato parzialmente accolto il 23 giugno 2004 da questa Camera (sentenza inc. 11.2000.11), che ha fissato i contributi mensili come segue:
– per la moglie: fr. 3800.– fino al 5 maggio 2006,
fr. 3675.– dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008 e fr. 4000.– dopo di allora;
– per la figlia S__________:
fr. 1935.– fino al 5 maggio 2006 (assegni familiari compresi) e fr. 2090.– dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008 (assegni familiari compresi).
B. In pendenza di appello, il 28 novembre 2002, AO 1 ha introdotto davanti al Pretore azione unilaterale di divorzio, proponendo l'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita), il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza professionale e offrendo per la moglie un contributo alimentare di fr. 874.50 mensili fino al 5 maggio 2006, oltre a uno per la figlia di fr. 1200.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1390.– mensili dopo di allora. Nella sua risposta del 27 marzo 2003 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno, da esercitare a ) e al riparto degli averi di cassa pensione, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 3800.– mensili fino alla cessazione dell'obbligo contributivo del marito verso la figlia e di fr. 4000.– mensili dopo di allora, così come uno per la figlia di fr. 1700.– mensili fino al 12° anno di età e uno di fr. 2000.– mensili in seguito. La causa (inc. OA.2002.63) è attualmente allo stadio del dibattimento finale. Il 23 agosto 2003 AO 1 è diventato padre di T, nata da un'altra donna.
C. Nel frattempo, il 1° dicembre 2004, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo l'adozione di misure provvisionali, in particolare la riduzione del contributo per la moglie a fr. 2173.30 mensili dal 5 dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e la soppressione dopo di allora, come pure la riduzione di quello per la figlia a fr. 1345.– mensili fino al 5 maggio 2006. All'udienza del 3 febbraio 2005, indetta per la discussione, AP 1 ha concluso per il rigetto dell'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 15 settembre 2005 la moglie ha ribadito il proprio punto di visita. Nelle relative conclusioni del 19 settembre 2005 il marito ha chiesto che il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto già dal 1° dicembre 2003, o quanto meno dal 1° agosto 2004, a fr. 1963.– mensili fino al 5 maggio 2006 e quello per la figlia a fr. 1345.– mensili fino alla medesima data, posto che dopo di allora sarebbe stata verosimilmente emanata la sentenza di divorzio.
D. Statuendo il 24 novembre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando i contributi provvisionali come segue:
– per la moglie: fr. 1963.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 e fr. 1561.25 mensili dal 6 maggio 2006 al 5 maggio 2008;
– per la figlia S__________:
fr. 1851.– mensili dal 1°dicembre 2004 al 5 maggio 2006 (assegni familiari compresi) e fr. 1883.– mensili dal 6 maggio 2006 alla maggiore età (assegni familiari compresi).
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello del 1° dicembre 2005 per ottenere, previo conferimento di una provvigione ad litem di fr. 1000.– (o, subordinatamente, dell'assistenza giudiziaria), la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di confermare i contributi alimentari fissati con la sentenza di separazione emessa da questa Camera. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2005 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello, opponendosi a qualsiasi provvigione ad litem.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
L'appellante lamenta il fatto che il primo giudice non ha ponderato l'opportunità del provvedimento richiesto, una modifica cautelare dell'assetto fissato con una sentenza di separazione dovendo essere accolta con grande riserbo. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc. 11.2004.135 del 24 novembre 2004, consid. 1), una sentenza di separazione continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Ciò non toglie che in pendenza di divorzio il giudice possa decretare un diverso assetto provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., n. 39 ad art. 145 vCC con richiami; Ergänzungsband 1991, n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91 consid. 2). Occorre tuttavia che tale assetto appaia urgente e indispensabile perché le circostanze si sono modificate nel frattempo in modo durevole e rilevante (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148 n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice della separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi di mantenimento, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza – come quella di separazione – avente forza di giudicato (Hausheer/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 145 vCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del divorzio non ha modificato tale principio (sentenza del Tribunale federale 5P.351/2000 del 17 ottobre 2000, consid. 2).
In concreto l'istante ha fatto valere che, dalla separazione in poi, la situazione economica dei coniugi è mutata in modo rilevante e duraturo, giacché il suo reddito è diminuito, mentre la moglie si è vista riconoscere una rendita intera AI. La questione è di sapere, dunque, se e in che modo la nuova situazione si rifletta sul contributo alimentare per moglie e figlia, giustificando una nuova regolamentazione provvisionale. Ciò implica un raffronto tra la situazione economica in cui versavano le parti al momento della separazione e quella in cui l'istante si trovava al momento della domanda provvisionale.
Il Segretario assessore ha escluso una modifica retroattiva della sentenza di separazione, ma ha ritenuto che la contrazione del reddito del marito e l'erogazione di una rendita AI alla moglie giustificassero una riduzione del contributo alimentare almeno dall'introduzione dell'istanza provvisionale. A tal fine egli ha accertato il quadro delle entrate e delle uscite familiari nel seguente modo:
reddito del marito:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 10 500.– fr. 10 081.– fr. 10 081.–
fabbisogno mensile del marito:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 5585.– fr. 5585.– fr. 5585.–
reddito della moglie:
del 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 2051.– mensili fr. 2051.– mensili fr. 2351.– mensili
fabbisogno minimo della moglie:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 2860.– mensili fr. 2860.– mensili fr. 2860.– mensili
fabbisogno in denaro di S__________:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 1851.– mensili fr. 1851.– mensili fr. 1883.– mensili
Dandosi un'eccedenza in tutti i periodi, il Segretario assessore ha fissato i contributi provvisionali come segue:
per la moglie:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 1963.– mensili fr. 1963.– mensili fr. 1521.25 mensili
per S__________:
dal 1° al 31 dicembre 2004 fino al 5 maggio 2006 fino al 5 maggio 2008
fr. 1851.– mensili fr. 1851.– mensili fr. 1883.– mensili
fr. 14 550.– mensili. A parere dell'appellante non sussistono dunque le premesse per modificare già in via provvisionale il contributo fissato nella sentenza di separazione, tanto meno pensando al fatto che la diminuzione del reddito del marito non può dirsi durevole né definitiva. E in ogni modo – essa soggiunge – il primo giudice avrebbe dovuto imputare al coniuge un reddito potenziale, il marito disponendo delle capacità necessarie per conseguirlo.
a) Per determinare le entrate del marito ai fini dei contributi alimentari questa Camera si era dipartita, nella sentenza del
23 giugno 2004, da uno stipendio di lui, come medico alle dipendenze del __________, di fr. 163 994.– annui netti, pari a fr. 13 666.15 mensili (consid. 7). Nel 2004 l'interessato, alle dipendenze del medesimo nosocomio, si è visto tuttavia ridurre lo stipendio a fr. 11 106.60 mensili lordi, pari a fr. 10 500.– netti arrotondati (assegno familiare e tredicesima compresi: doc. A a C e AA nell'inc. OA.2002.63), stipendio che nel 2005 si è ulteriormente ridotto a fr. 10 081.– netti mensili (doc. LL, MM e OO nell'inc. OA.2002.63). A ragione il primo giudice ha ritenuto pertanto che, rispetto al momento della separazione, la situazione economica del marito si fosse modificata in modo rilevante e relativamente duraturo.
b) L'appellante reputa che la citata diminuzione di reddito sia provvisoria e, soprattutto, dovuta a circostanze poco chiare. Ricorda che prima del 2004 lo stipendio netto del marito era in crescita: fr. 126 723.– annui nel 1999, fr. 155 540.– annui nel 2000, fr. 144 960.– annui nel 2001, fr. 163 994.– annui nel 2002 (sentenza del 24 maggio 2004, consid. 7) e ben
fr. 198 775.– annui nel 2003 (doc. Q nell'inc. OA.2002.63). Inoltre l'interessato ha riscosso almeno fino al luglio del 2004 un'indennità supplementare di fr. 5000.– mensili (Spitalartztzulage: doc. P e V nell'inc. OA.2002.63).
Se non che, l'istante ha giustificato il calo di stipendio, rendendo verosimile che “l'Ospedale non ha più soldi e ha praticato una riduzione generale di tutti gli stipendi dei dipendenti, i quali hanno ricevuto la disdetta dal precedente contratto di lavoro” (interrogatorio formale dell'8 giugno 2005, nell'inc. OA.2002.63). Dalla disdetta del contratto di lavoro del 6 maggio 2003, dalla comunicazione dell'Ospedale del 30 luglio 2003 (doc. W e Z nell'inc. OA.2002.63) e dalla dichiarazione del dott. __________, primario della clinica, del 7 marzo 2005 (doc. MM nell'inc. OA.2002.63), risulta in effetti che nel 2004 il canton Zurigo ha introdotto una nuova regolamentazione salariale nel settore ospedaliero e ha decurtato gli stipendi a tutto il personale medico. Ne discende che, per lo meno nel quadro di un esame sommario come quello che presiede a un giudizio cautelare, in concreto la diminuzione di reddito non può essere imputata al lavoratore. E, come si è visto (sopra, consid. a), tale riduzione non appare per nulla provvisoria.
c) Quanto al reddito ipotetico che l'appellante vorrebbe imputare al marito, giovi rammentare che un guadagno potenziale non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Nella fattispecie l'istante lavora al 100% (42 ore di lavoro settimanali) e non può fatturare onorari a pazienti privati (doc. LL nell'inc. OA.2002.63). Circa la possibilità di compiere ore straordinarie, per quanto ciò sembri contrattualmente lecito (doc. G) nulla rende verosimile che, come sostituto del primario, egli sia mai stato chiamato a effettuarne né, tanto meno, che egli abbia conseguito redditi non dichiarati.
La moglie afferma che il marito non ha mostrato la volontà di terminare la propria formazione e potrebbe guadagnare di più, se appena superasse l'esame federale. Non indica tuttavia quale reddito egli conseguirebbe in tal caso né presso chi. Sul sito Internet della __________ l'istante figurava invero, nel luglio del 2005, come medico specializzato FMH in ginecologia e ostetricia, con funzione di Kaderartz e di primario sostituto (v. anche allegato alla lettera 21 settembre 2005 dell'avv. PA 1). La qualifica FMH era tuttavia indebita, l'interessato non avendo ancora sostenuto il relativo esame (interrogatorio formale dell'8 giugno 2005, risposta n. 1.2; circostanza confermata dal dott. __________: lettera del 8 luglio 2005 allegata alla lettera 15 settembre 2005 dell'avv. PA 2), tant'è che nel frattempo la pagina Internet è stata corretta. Pur apparendo tuttora come specialista in ginecologia e ostetricia con la funzione di primario sostituto, l'istante non risulta più titolare di un brevetto FMH.
D'altro lato non consta che l'interessato indugi nel completare la sua formazione professionale per nuocere agli interessi della famiglia, che abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi di mantenimento. In definitiva, a un esame sommario non soccorrono gli estremi per imputare all'istante un reddito più elevato di quello attuale. Certo, a 45 anni v'è da domandarsi che cosa attenda per conseguire la specializzazione FMH, ma la questione andrà vagliata se mai con pieno potere cognitivo nella causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello, destituito di buon diritto, deve essere respinto.
fr. 750.– mensili fino al 5 maggio 2006 (16° compleanno di S__________) e in fr. 1500.– mensili dopo di allora (sentenza del 23 giugno 2004, consid. 5d), salvo ridurlo al 20% e aggiungere la rendita intera AI ottenuta dalla beneficiaria nel frattempo (fr. 300.– mensili). L'appellante sostiene di non poter trovare un'occupazione al 20% a causa dell'età e della lunga assenza dal mondo del lavoro, di modo che la sua capacità lucativa è puramente empirica.
Dagli atti risulta che, riconosciuta invalida all'80%, l'appellante percepisce una rendita intera AI dal maggio del 2002 (decisione del 26 marzo 2004, doc. 48 nell'inc. OA.2002.63). In teoria essa fruisce pertanto di una capacità lucrativa del 20%. A parte il fatto però ch'essa già riscuote una rendita intera AI, come se fosse invalida al 100% (art. 28 cpv. 1 LAI), il Segretario assessore non pretende che concretamente l'interessata abbia modo di trovare lavoro come estetista al 20% (in pratica un solo giorno la settimana), né indica quale altra attività essa potrebbe concretamente svolgere con quel grado d'occupazione. Certo, l'istante asserisce che la moglie potrebbe impiegarsi come operaia, venditrice o collaboratrice domestica, ma non spiega – né tanto meno rende verosimile – come essa, ormai cinquantenne, potrebbe ricollocarsi in quei settori senza poter vantare alcuna formazione o
esperienza. Ne segue che, per lo meno nell'ambito dell'attuale giudizio cautelare, l'appellante non risulta poter tradurre in reddito la sua capacità lucrativa residua. Non si giustifica quindi di imputarle un guadagno ipotetico, tanto meno se si pensa che, come questa Camera ha spiegato nella sentenza del 23 giugno 2004 (consid. 5d), fino al giugno del 2006 (16° compleanno di S__________) nemmeno si sarebbe potuto esigere ch'essa aumentasse la sua attività al 100% e tanto meno ancora ove si consideri che l'eccedenza mensile dei coniugi basta – almeno provvisoriamente – per finanziare due economie domestiche separate (cfr. DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti). Evidentemente la questione legata alla capacità lucrativa dell'interessata andrà riesaminata, con pieno potere cognitivo, in sede di merito.
Circa il fabbisogno minimo dei coniugi, l'appellante sostiene che quello del marito è diminuito e che il suo è aumentato. Da tale asserto però essa non trae conseguenza alcuna, tant'è che nel calcolo esposto per la definizione dei contributi essa riprende gli stessi importi fissati da questa Camera (fr. 5585.– mensili per il marito, fr. 2860.– mensili per lei), su cui si è fondato anche il Segretario assessore. La questione non merita pertanto ulteriore disamina.
Relativamente al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante adduce che in sede cautelare non si giustifica di ricalcolarlo. Sottolinea che il contributo alimentare per S__________ è inferiore a quello versato da AO 1 per la seconda figlia (fr. 1800.– mensili), mentre S__________ deve poter beneficiare anch'essa del tenore di vita del padre. Ora, nella nota sentenza del 23 giugno 2004 questa Camera aveva stabilito il fabbisogno in denaro di S__________ secondo l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Lo aveva stimato così in fr. 1935.– mensili fino al 16° anno di età e in fr. 2090.– mensili dopo di allora (consid. 9a), assegni familiari compresi. Il Segretario assessore ha aggiornato il fabbisogno della ragazza in fr. 1851.– mensili fino al 16° anno di età e in fr. 1883.– mensili dopo di allora applicando l'edizione 2005 della tabella citata e adattando il costo dell'alloggio, così come la posta per cura e educazione, all'effettiva situazione della madre. L'appellante non spiega perché il primo giudice non dovesse applicare l'edizione 2005 della tabella e nemmeno perché non dovesse aggiornare il fabbisogno in denaro della figlia per tenere conto del fatto che lei può prestare cura e educazione alla figlia in natura (principio, quest'ultimo, dichiarato “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Non si disconosce che il fabbisogno in denaro di S__________ risulti inferiore a quello della seconda figlia dell'istante e nemmeno che i figli di un genitore comune abbiano diritto a un trattamento paritario nei confronti di tale genitore (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a), quand'anche non gli siano affidati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Sta di fatto che il fabbisogno in denaro di un figlio va determinato individualmente e che gli importi indicati dalle note raccomandazioni devono essere adattati alle oggettive circostanze del caso specifico (si pensi all'ipotesi in cui un figlio riceva vitto e alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 12 lett. C), compresa l'eventualità che il genitore affidatario possa prestare cure e educazione personalmente. Adattamenti verso l'alto del fabbisogno in denaro sono senz'altro possibili, ma spetta alla parte rendere concretamente verosimile l'entità dei costi accresciuti. Trattare i figli in modo paritario non significa semplicemente – come l'appellante crede – riconoscere loro il medesimo fabbisogno in denaro o destinar loro il medesimo contributo.
Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004
reddito del marito fr. 10 500.—
reddito della moglie fr. 1 751.—
fr. 12 251.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 851.—
fr. 10 296.— mensili
eccedenza fr. 1 955.—
metà eccedenza fr. 977.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5585.– + fr. 977.50 fr. 6 562.50 mensili,
deve versare alla moglie fr. 2 085.— mensili (arrotondati)
e destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).
Dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2006
reddito del marito fr. 10 081.—
reddito della moglie fr. 1 751.—
fr. 11 832.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 851.—
fr. 10 296.— mensili
eccedenza fr. 1 536.—
metà eccedenza fr. 768.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5585.– + fr. 768.– fr. 6 353.— mensili,
deve versare alla moglie fr. 1 875.— mensili (arrotondati)
e destinare a S__________ fr. 1 850.— mensili (arrotondati).
Dal 6 maggio 2006 in poi
reddito del marito fr. 10 081.—
reddito della moglie fr. 1 751.—
fr. 11 832.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 5 585.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2 860.—
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 883.—
fr. 10 328.— mensili
eccedenza fr. 1 504.—
metà eccedenza fr. 752.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 5585.– + fr. 752.– fr. 6 337.— mensili,
deve versare alla moglie fr. 1 860.— mensili (arrotondati)
e destinare a S__________ fr. 1 885.— mensili (arrotondati).
Ciò posto, in materia di contributi alimentari per coniugi né la procedura ticinese né il diritto federale prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, che si tratti di tutela dell'unione coniugale o di misure provvisionali in cause di separazione o divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2003.67 del 31 ottobre 2006, consid. 6). E siccome nel suo memoriale conclusivo del 19 settembre 2005 davanti al Pretore l'istante offriva alla moglie un contributo alimentare di fr. 1963.– mensili, non sarebbe processualmente lecito procedere a una reformatio in peius e riconoscere all'interessata un contributo inferiore. Per converso, l'appello si dimostra provvisto di buon diritto relativamente al periodo intercorso dal
1° dicembre al 31 dicembre 2004 e dal 5 maggio 2006 in poi.
L'appellante si duole infine che il primo giudice abbia fatto decorrere la riduzione del contributo alimentare già dal dicembre 2004, allegando che la procedura è durata più di un anno e si è confusa in parte con l'istruttoria di merito, nella quale sono emerse palesi contraddizioni circa la formazione, la posizione e la possibilità di reddito del marito. Ora, un decreto cautelare che modifica un assetto vigente ha, di massima, effetto solo per il futuro. Motivi di equità possono giustificare tuttavia di far decorrere il decreto già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (DTF 111 II 107 consid. 4; RtiD I-2005 pag. 757 n. 39c). Nel caso specifico il Segretario assessore ha fatto retroagire la riduzione, invero senza spiegazioni, dal 1° dicembre 2004 (come chiedeva il marito con l'istanza). Il fatto che l'interessata benefici di una rendita completa AI sin dal maggio del 2002 configura nondimeno un chiaro motivo di equità per far risalire la modifica cautelare all'introduzione dell'istanza. Né si può dire che il Segretario assessore abbia indugiato nel giudicare. Nulla legittima dunque di modificare la data dalla quale prende effetto la riduzione del contributo alimentare decisa dal primo giudice.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta, ma solo in minima parte sul contributo alimentare per sé relativamente al periodo intercorso dal 1° dicembre al 31 dicembre 2004 (fr. 122.–) e in maggior misura per quanto attiene al periodo dal 5 maggio 2006 al 5 maggio 2008 (fr. 300.– mensili), ma soccombe sul contributo alimentare per sé tra il 1° gennaio 2005 e il 5 maggio 2006, su quello per la figlia e – come si vedrà in appresso – sulla provvigione ad litem. Si giustifica dunque di porre gli oneri processuali per quattro quinti a suo carico per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
Nell'appello la convenuta chiede che il marito sia tenuto a versarle una provvigione ad litem di fr. 1000.– o, in subordine, che le sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, l'obbligo per un coniuge di corrispondere una provvigione di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo configura una misura provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC. In concreto la richiesta andava quindi sottoposta al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6 con riferimenti). E una trasmissione d'ufficio al Pretore (art. 126 CPC) sarebbe ormai senza senso, giacché una provvigione ad litem è destinata per sua natura a coprire spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura di un ricorso) o a ricuperare esborsi già affrontati. L'appellante non sostiene che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Del resto, al momento di chiedere la provvigione l'appello era ormai pendente e nessun atto processuale si rendeva più necessario da parte della patrocinatrice dell'appellante. Postulare una provvigione a quel momento era quindi troppo tardi.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può essere accolta, poiché la richiedente avrebbe previamente dovuto instare per la provvigione ad litem davanti al Pretore (art. 15 cpv. 2 Lag). E verosimilmente l'avrebbe ottenuta, come l'aveva ottenuta a suo tempo nella causa di separazione, sicché la richiesta sarebbe diventata senza oggetto.
Circa gli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 1921.– mensili per 17 mesi più fr. 2321.– mensili per 24 mesi, pari alla differenza litigiosa dei contributi alimentari) raggiunge di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi provvisionali:
fr. 2085.– mensili dal 1° al 31 dicembre 2004,
fr. 1963.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 5 maggio 2006 e
fr. 1860.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.