Incarto n. 11.2005.105
Lugano, 10 gennaio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.158 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 25 ottobre 2004 da
AA 1 (patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 Mendrisio);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 agosto 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 settembre 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1958) e AA 1 (1965), cittadina italiana, si sono sposati a __________ il 27 agosto 2002. A quel momento essi avevano già una figlia, T__________, nata il 6 giugno 1996. La moglie è madre inoltre di A__________, avuto l'8 marzo 1987 da un precedente matrimonio. Giardiniere, il marito è alle dipendenze della Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio e accessoriamente svolgeva l'attività di viticoltore in proprio. La moglie lavora come ausiliaria delle pulizie e aiuto domiciliare. Nel giugno del 2004 essa ha lasciato con i figli l'abitazione coniugale di __________, trasferendosi prima da sua madre e poi, il 1° luglio 2004, in un appartamento ad Arzo.
B. Il 25 ottobre 2004 AA 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento di T__________ a lei medesima e un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili per sé, oltre a uno di fr. 1820.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso), il tutto retroattivamente dal 1° giugno 2004. In via cautelare essa ha posto identiche domande, salvo limitare il contributo alimentare per sé a fr. 1000.– mensili e quello per T__________ a fr. 1500.– mensili (assegno familiare compreso) con effetto immediato. All'udienza del 26 novembre 2004, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, l'istante ha ribadito le proprie richieste, mentre il marito ha offerto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la sola T__________ (più l'assegno familiare e il premio della cassa malati), rivendicando una disciplina minima del proprio diritto di visita.
C. Statuendo in via cautelare quello stesso 26 novembre 2004 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato T__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare) dal 1° novembre 2004. L'assunzione delle prove è iniziata il 1° febbraio 2005 e si è conclusa il 2 maggio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato. L'istante ha rinunciato anche a conclusioni scritte, mentre in un memoriale del 24 maggio 2005 AP 1 ha proposto una volta ancora un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 1000.– mensili (più l'assegno familiare) fino al 30 ottobre 2006, ridotto a fr. 500.– mensili (più l'assegno familiare) da allora in poi.
D. Con sentenza del 24 maggio 2005 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 691.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e di fr. 359.– mensili in seguito, oltre a un contributo alimentare per la figlia di fr. 1050.– mensili (più l'assegno familiare e il premio cassa malati) dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e di fr. 1070.– mensili (più l'assegno familiare e il premio cassa malati) dopo di allora. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AA 1 è stata respinta. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 250.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2005 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo – il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 1000.– mensili
(più l'assegno familiare, ma non il premio della cassa malati) dal 1° novembre 2004 in poi. Con decreto del 22 agosto 2005 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 19 settembre 2005 AA 1 propone di respingere l'appello.
Con appello adesivo di quello stesso 19 settembre 2005 AA 1 postula da parte sua un aumento del contributo
alimentare per sé a fr. 1051.75 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente a fr. 774.25 mensili dal 1° gennaio al 30 marzo 2005 e a fr. 659.50 mensili dopo di allora. Inoltre essa conclude per un aumento del contributo alimentare in favore di T__________ a fr. 1315.50 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, a fr. 1412.50 mensili dal 1° gennaio al 30 marzo 2005 e a fr. 1642.– mensili in seguito (assegni familiari compresi). Essa sollecita altresì l'addebito degli oneri processuali al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 2000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 2005 AP 1 chiede di respingere l'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie
e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5485.65 mensili netti fino al 31 dicembre 2004 e in fr. 5185.75 dal 1° gennaio 2005. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3192.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari e ammortamento fr. 1150.–, spese di riscaldamento fr. 84.–, vuotatura del pozzo nero fr. 16.–, premio della cassa malati fr. 372.50, premio della cassa malati per la figlia fr. 119.20, premi assicurativi fr. 177.90, imposta di circolazione dell'automobile fr. 40.–, imposta di circolazione della motocicletta fr. 6.–, tassa rifiuti, acqua potabile e canalizzazioni fr. 27.–, onere fiscale stimato fr. 100.–).
Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha stabilito le entrate in fr. 1800.– netti mensili fino al 31 dicembre 2004 e in fr. 2200.– dopo di allora, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1939.20 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 404.20, premio della cassa malati fr. 185.–, onere fiscale stimato fr. 100.–) e di fr. 1994.20 in seguito (fr. 1939.20, più fr. 19.40 per l'imposta di circolazione dell'automobile e fr. 35.60 per il premio della relativa assicurazione). Il fabbisogno in denaro della figlia T__________, infine, è stato stimato in fr. 1050.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e in fr. 1070.– dopo di allora (oltre all'assegno familiare e al premio della cassa malati).
Constatata un'eccedenza di fr. 1103.85.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e di fr. 1128.95 dopo di allora, il Pretore ha condannato AP 1 a stanziare un contributo alimentare alla moglie di fr. 691.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente di fr. 359.– dopo di allora, e uno alla figlia di fr. 1050.– mensili (più l'assegno familiare e il premio cassa malati) dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, rispettivamente di fr. 1070.– mensili in seguito (più l'assegno familiare e il premio cassa malati), pari al fabbisogno in denaro di lei.
Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nel caso specifico T__________ non ha ancora l'età per formulare progetti personali che vadano ragionevolmente oltre le scuole dell'obbligo, né risultano particolari inclinazioni o interessi di lei – come ad esempio attività artistiche o sportive – che potrebbero incidere sul fabbisogno in denaro. Comunque sia, in futuro questa Camera non rinnoverà analoga provvidenza. Dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sia stato trascurato indebitamente, essa potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti al Pretore (art. 326 lett. a CPC per analogia) affinché giudichi nuovamente dopo
avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui egli può sempre far capo).
I. Sull'appello principale
Si rilevi in ogni modo che, seppure si volesse transigere sulle esigenze formali dell'appello, non è dato di capire come l'interessato possa pretendere di guadagnare poco più di fr. 3600.– mensili da attività dipendente quando i conteggi agli atti documentano un reddito medio di fr. 4130.30 netti mensili solo dal gennaio al novembre del 2004, senza nemmeno considerare la tredicesima (plico doc. 23). Quanto al 2005, lo stesso appellante ha dichiarato di avere conseguito l'identico guadagno del 2004, salvo vedersi dedurre il contributo di solidarietà (di cui il Pretore ha tenuto conto: sentenza impugnata, consid. 3.1). Circa l'attività accessoria, smessa pacificamente alla fine del 2004 (doc. 3), sia la dichiarazione d'imposta 2003B sia la relativa tassazione attestano un reddito di fr. 14 000.– annui (doc. 9, nella cartella “richiami”). Ne segue che su questo punto si intravedono poco o punto, anche inquisendo d'ufficio, le ragioni che potrebbero revocare in dubbio la sentenza del Pretore.
a) Per quel che riguarda lo spurgo periodico del pozzo nero, il Pretore ha riconosciuto un costo di fr. 16.– mensili riferendosi a un esborso documentato di fr. 595.– (doc. 17). Se così fosse, la spesa interverrebbe approssimativamente ogni 37 mesi. Il convenuto ha dichiarato però che la vuotatura era stata eseguita l'ultima volta l'anno prima (interrogatorio formale: verbali, pag. 29, risposta n. 9). L'istante non ha contestato simile asserzione: davanti al Pretore ha rinunciato a conclusioni scritte e nelle osservazioni all'appello non allude alla questione. Non sussistono motivi, dunque, per disconoscere al convenuto la spesa media di fr. 50.– mensili (arrotondati) rivendicata nell'appello.
b) L'onere tributario di fr. 171.– mensili trova riscontro, per l'appellante, nei doc. 8 (imposta federale diretta 2003) e 9 (imposta cantonale 2003) agli atti. Se non che, le due tassazioni si riferiscono al periodo in cui le partite fiscali dei coniugi non erano ancora state disgiunte (art. 53 cpv. 2 LT, art. 45 lett. a LIFD). Invano si cercherebbe di sapere perché dopo la separazione di fatto l'imposta a carico dell'appellante sarebbe rimasta immutata, ovvero perché l'importo di fr. 100.– mensili stimato dal Pretore configurerebbe un qualsivoglia abuso o un eccesso di apprezzamento. Non motivato a sufficienza, anche in proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
a) Nella misura in cui pretende di scorporare singole poste dal fabbisogno minimo della moglie solo perché egli provvede direttamente a onorarle, l'appellante allega una tesi fallace. Il premio della cassa malati e quello di assicurazioni correnti a beneficio della moglie rimangono voci di spesa che pertengono al fabbisogno minimo dell'interessata. Ove provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra, il marito acquisisce un diritto al compenso con quanto dovuto alla moglie a titolo di contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Le relative poste non vanno espunte tuttavia, per ciò soltanto, dal fabbisogno minimo di lei.
b) Quanto all'esenzione fiscale della moglie, l'appellante trascura che costei non deve pagare le imposte federali, cantonali e comunali solo sul reddito conseguito, ma anche sui contributi di mantenimento che riceve (art. 22 lett. f LT, art. 23 lett. f LIFD), il cui ammontare è dedotto dal reddito del coniuge debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c LT, art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Certo, il convenuto rifiuta qualsiasi erogazione di rendita, ma ciò non basta per reputare l'istante esonerata da imposta. Insufficientemente motivato, anche sotto questo profilo l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
a) Che il fabbisogno medio in denaro di un figlio in Svizzera vada stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non è – giustamente – rimesso in dubbio. Le cifre indicate nelle tabelle delle raccomandazioni sono commisurate ormai, dal 2000 in poi, al costo delle economie domestiche su scala nazionale in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore rispetto a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
È vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
b) Ciò premesso, non è dato di capire – né l'appellante accenna – perché il fabbisogno in denaro della figlia andrebbe fissato solo dal novembre del 2004. Il Pretore ha fatto decorrere l'obbligo contributivo dell'appellante dal giugno del 2004, come chiedeva l'istante (art. 173 cpv. 3 CC, applicabile anche nel quadro dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC: Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 176). Perché egli avrebbe dovuto dipartirsi solo dal novembre del 2004 rimane un interrogativo senza risposta. Onde, una volta più, l'irricevibilità dell'appello per carenza di motivazione.
c) Relativamente al fabbisogno in denaro della figlia, il Pretore ha applicato la tabella 2003 delle note raccomandazioni per il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2004 (fr. 1050.– mensili arrotondati) e la tabella 2005 dal 1° gennaio di quell'anno in poi (fr. 1070.– mensili arrotondati), considerando T__________ come uno di due figli viventi nella stessa economia domestica in età compresa fra il 7° e il 12° compleanno. L'impostazione in sé è corretta, ma questa Camera dovrebbe intervenire d'ufficio su tre punti in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294). Il primo riguarda il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20.– mensili), che il Pretore ha scorporato a torto dal fabbisogno in denaro di lei. Il secondo verte sulla posta prevista nelle tabelle delle citate raccomandazioni del Canton Zurigo per la cura e l'educazione del figlio (fr. 370.– mensili fino al 31 dicembre 2004, fr. 375.– dal 1° gennaio 2005 in poi), che la madre non può fornire personalmente nella misura in cui eserciti un'attività lucrativa. Il terzo attiene all'ammontare del fabbisogno della figlia, che dopo la maggiore età di A__________ va commisurato ormai a quello di un figlio unico. Tutte e tre le questioni sono sollevate però nell'appello adesivo. Non giova quindi anticiparne l'esame.
II. Sull'appello adesivo
a) La fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Nella fattispecie l'interessata non pretende che durante la comunione domestica il marito usasse sempre e soltanto l'automobile per recarsi al lavoro. La spesa aggiuntiva di fr. 6.– mensili per l'imposta di circolazione della motocicletta, modesta e ampiamente sopportabile per il bilancio della famiglia, può dunque ritenersi giustificata.
b) La doglianza legata all'ammortamento ipotecario è nuova e già per tale ragione irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114). A parte ciò, l'ammortamento ipotecario non va trascurato – come crede l'appellante adesiva – solo perché costituisce un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (I CCA, sentenza 11.2003.156 del 27 maggio 2006, consid. 6b con rinvio a DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). In concreto le risorse economiche della famiglia consentono senz'altro di far fronte a tale spesa. Non vi è ragione dunque perché questa rimanga esclusa dal fabbisogno minimo del debitore.
c) Dal fabbisogno minimo del marito va tolto d'ufficio invece – come si vedrà in appresso (consid. 9a) – il premio della cassa malati per la figlia (fr. 119.20 mensili), che rientra nel fabbisogno in denaro della minorenne. Va tolto d'ufficio anche il costo dell'acqua potabile (fr. 157.20 annui, pari a fr. 13.10 mensili: doc. 17), il quale è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 297 consid. 5). Con tali correttivi il fabbisogno minimo di lui risulta di fr. 3094.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari e ammortamento fr. 1150.–, spese di riscaldamento fr. 84.–, vuotatura del pozzo nero fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 372.50, tassa rifiuti e canalizzazioni fr. 13.75, premi assicurativi fr. 177.90, imposta di circolazione dell'automobile fr. 40.–, imposta di circolazione della motocicletta fr. 6.–, onere fiscale fr. 100.–).
(fr. 242.50 mensili), onde la necessità di rivalutare il suo costo dell'alloggio in fr. 647.– mensili dall'aprile del 2005. A ciò essa aggiunge l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile (a suo dire di complessivi fr. 134.35 mensili), le spese stimate per l'uso del veicolo (per fr. 100.– mensili) e il costo del garage (fr. 80.– mensili), non senza precisare che il premio della sua cassa malati è in realtà di fr. 189.– mensili (e non di fr. 185.– mensili come ha accertato il Pretore), per un totale di fr. 2813.35 mensili. Tutto ciò giustifica per lo meno, essa afferma, l'ammontare del fabbisogno minimo citato dianzi, ovvero fr. 2258.– mensili fino al marzo del 2005 e fr. 2500.– mensili in seguito (appello adesivo, pag. 2 e 3).
a) Nel fabbisogno minimo dell'istante il Pretore ha inserito una spesa per l'alloggio di fr. 404.20 mensili detraendo dalla pigione effettiva (fr. 970.– incluso l'acconto per le spese accessorie) la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di A__________ e quella di un quarto compresa nel fabbisogno in denaro di T__________. Il metodo è ineccepibile (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). Sta di fatto però che l'8 marzo 2005 A__________ ha raggiunto la maggiore età ed esce così dal calcolo dei contributi (cfr. RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a). Dovendosi tenere conto di un solo figlio minorenne dopo di allora, l'appellante adesiva ha diritto di vedersi rivalutare dall'aprile del 2005 il costo dell'alloggio, come essa chiede, in fr. 647.– mensili.
b) A ragione l'istante rileva altresì che e l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'automobile vanno inserite nel suo fabbisogno minimo sin dal giugno del 2004 e non solo dal gennaio del 2005. Come si è spiegato, il debitore di un contributo alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel fabbisogno del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a). Che il convenuto abbia provveduto direttamente nel 2004 al pagamento dell'imposta di circolazione e dell'assicurazione dell'automobile usata dall'istante ancora non giustificava, dunque, lo stralcio dei relativi importi dal fabbisogno minimo di lei. Contrariamente all'opinione di quest'ultima, tuttavia, tali costi ammontano non a fr. 134.35, bensì a fr. 55.– mensili complessivi (fr. 19.40 più fr. 35.60, come ha accertato il Pretore: doc. M e 12). Nulla, per converso, rende verosimile la asserita spesa del garage (il doc. H si riferisce solo all'appartamento).
c) L'indennità di fr. 100.– mensili che l'interessata rivendica per l'uso dell'automobile è stata ignorata dal Pretore. Il convenuto non l'ha mai espressamente contestata, ma nemmeno l'ha ammessa (tant'è che continua a riconosce alla moglie un fabbisogno minimo composto solo della base del diritto esecutivo per genitore affidatario e della quota di locazione: sopra, consid. 5). Ora, che la moglie abbisogni di un veicolo per scopi professionali è fuori dubbio (essa ricorda di essere al servizio di più datori di lavoro simultaneamente, ciò che non le sarebbe possibile senza automobile: appello adesivo, pag. 3). L'indennità richiesta appare quindi ragionevole e sostenibile per il bilancio familiare. Un'altra questione è sapere se il marito non potesse – da parte sua – chiedere altrettanto, ma in tema di pretese pecuniarie fra coniugi non vale il principio inquisitorio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.63 del 3 agosto
2004, consid. 6), sicché il quesito sfugge alla cognizione della Camera.
d) A torto invece l'appellante adesiva pretende che la spesa per la sua cassa malati ascenda a fr. 189.– mensili. Dagli atti risulta che per tre mesi essa paga fr. 555.– complessivi (doc. I), pari ai fr. 185.– mensili accertati dal Pretore. Nelle osservazioni all'appello il convenuto asserisce che il in realtà il premio “è pagato dai servizi sociali” (pag. 2 in basso), ma di ciò non v'è traccia agli atti. L'assunto si esaurisce pertanto in una mera affermazione di parte.
e) Nelle circostanze descritte il fabbisogno minimo della moglie risulta di fr. 2094.20 mensili dal giugno del 2004 al marzo del 2005 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione con spese accessorie fr. 404.20, premio della cassa malati fr. 185.–, imposta di circolazione fr. 19.40, assicurazione del veicolo fr. 35.60, spese d'automobile fr. 100.–, onere fiscale fr. 100.– stimati), rispettivamente di fr. 2337.– mensili dopo di allora (pigione con spese accessorie aumentata da fr. 404.20 a fr. 647.– mensili).
a) Che il convenuto provveda direttamente al pagamento della cassa malati per la figlia ancora non giustifica di togliere l'importo del premio dal fabbisogno in denaro di lei. Come si è detto e ripetuto, il debitore di un contributo alimentare che assicura personalmente voci di spesa figuranti nel fabbisogno del creditore acquisisce un diritto al compenso (sopra, consid. 5a e 8b). Nel fabbisogno in denaro di T__________ va quindi reintegrata la somma di fr. 119.20 mensili per il citato premio assicurativo.
b) Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo stimano il costo per la cura e l'educazione di un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno in fr. 370.– mensili (tabella 2003), rispettivamente in fr. 375.– mensili (tabella 2005). Tale costo ascende a fr. 440.– mensili trattandosi di un figlio unico (tabella 2005). Se il coniuge affidatario non svolge attività lucrativa, si può ragionevolmente esigere che fornisca l'equivalente di tali prestazioni in natura. Se esercita un lavoro, nel fabbisogno in denaro del figlio va inserita la proporzione di spesa che l'affidatario non può assicurare (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).
In concreto l'istante risulta avere sostanzialmente lavorato al 40% fino al 31 dicembre 2004, quando ha portato il suo grado d'occupazione al 60% circa. Nel fabbisogno in denaro di T__________ va inserito perciò un costo per la cura e l'educazione di fr. 148.– mensili (40%) fino al 31 dicembre 2004 e di fr. 225.– mensili (60%) dal 1° gennaio al 31 marzo 2005. Dopo la maggiore età di A__________ la tabella di riferimento diventa per T__________ quella di un figlio unico (sopra, consid. 8a). Il costo per la cura e l'educazione si eleva così a fr. 264.– mensili (60%). Che di T__________ si occupi all'atto pratico la nonna materna, come pretende il convenuto, poco importa. Determinante è il costo del mantenimento. E tale costo sussiste indipendentemente dalla persona chiamata ad assicurarlo. Obietta il convenuto che dopo, la maggiore età, A__________ andrebbe tenuto a contribuire alle spese dell'economia domestica materna (osservazioni all'appello adesivo, pag. 4 in fondo e 5 in alto). A prescindere dal fatto però che tutto si ignora sulla capacità economica di lui, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di un figlio maggiorenne (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). L'obiezione del convenuto cade perciò nel vuoto.
c) Il fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno ammontava, secondo la tabella 2003 delle note raccomandazioni, a fr. 1220.– mensili senza cura né educazione. L'assegno familiare è già compreso in tale somma (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr. 315.– mensili) con quello effettivo (fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1147.50 mensili. A ciò andava aggiunta, fino al 31 dicembre 2004, la posta di fr. 148.– per cura e educazione non fornite in natura dalla madre, per un totale di fr. 1295.50 mensili (fr. 1295.– arrotondati).
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 il fabbisogno in denaro di un figlio (su due) fra il 7° e il 12° compleanno è passato a
fr. 1245.– mensili senza cura né educazione (tabella 2005). Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr. 320.– mensili) con quello effettivo (fr. 242.50 mensili, pari a un quarto di fr. 970.–), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1167.50 mensili. A ciò andava aggiunta la posta di fr. 225.– per cura e educazione non fornite in natura dalla madre, per un totale di fr. 1392.50 mensili (fr. 1395.– arrotondati).
Dal 1° aprile 2005 in poi il fabbisogno in denaro di un figlio unico, sempre fra il 7° e il 12° compleanno, era di fr. 1410.– mensili senza cura né educazione (tabella 2005). Nel caso di T__________ andava sostituito il costo tabellare dell'alloggio (fr. 355.– mensili) con quello effettivo (fr. 323.30 mensili, pari questa volta a un terzo di fr. 970.–), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1378.30 mensili. A ciò andava aggiunta la posta di fr. 264.– per cura e educazione non fornite in natura dalla madre, per un totale di fr. 1642.30 mensili (fr. 1640.– arrotondati).
Dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (attività lucrativa della moglie al 40%)
reddito del marito (consid. 3) fr. 5485.65
reddito della moglie (non contestato) fr. 1800.—
fr. 7285.65 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20
fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1295.—
fr. 6483.40 mensili
eccedenza fr. 802.25 mensili
metà eccedenza fr. 401.10 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3094.20 + fr. 401.10 fr. 3495.30 mensili,
deve versare alla moglie
fr. 2094.20 + fr. 401.10 ./. fr. 1800.– fr. 695.30 mensili,
arrotondati a fr. 695.— mensili
e corrispondere alla figlia fr. 1295.— mensili,
assegno familiare compreso.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (attività lucrativa della moglie al 60%)
reddito del marito (consid. 3) fr. 5185.75
reddito della moglie (non contestato) fr. 2200.—
fr. 7385.75 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2094.20
fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1395.—
fr. 6583.40 mensili.
eccedenza fr. 802.35 mensili
metà eccedenza fr. 401.20 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3094.20 + fr. 401.20 fr. 3495.40 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 2094.20 + fr. 401.20 ./. fr. 2200.― fr. 295.40 mensili,
arrotondati a fr. 295.― mensili
e corrispondere alla figlia fr. 1395.— mensili,
assegno familiare compreso.
Dal 1° aprile 2005 in poi (maggiore età di A__________)
reddito del marito (consid. 3) fr. 5185.75
reddito della moglie (non contestato) fr. 2200.—
fr. 7385.75 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 7c) fr. 3094.20
fabbisogno minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2337.—
fabbisogno in denaro di T__________ (consid. 9c) fr. 1640.—
fr. 7071.20 mensili
eccedenza fr. 314.55 mensili
metà eccedenza fr. 157.25 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3094.20 + fr. 157.25 fr. 3251.45 mensili,
deve versare alla moglie
fr. 2337.– + fr. 157.25 ./. fr. 2200.— fr. 294.25 mensili,
arrotondati a fr. 295.–– mensili.
e corrispondere alla figlia fr. 1640.— mensili,
assegno familiare compreso.
Ne discende, in ultima analisi, che tanto l'appello principale quanto l'appello adesivo meritano accoglimento entro tali limiti.
III. Sulle spese e le ripetibili
L'appellante adesiva chiedeva un contributo alimentare per sé di fr. 1051.75 mensili fino al dicembre del 2004, di fr. 774.25 mensili fino al marzo del 2005 e di fr. 659.50 mensili da aprile in poi. Vede sostanzialmente confermare quello del Pretore fino al dicembre del 2004, ma non oltre. Chiedeva altresì di aumentare il contributo per la figlia dal marzo del 2005 in poi; a tale proposito ottiene causa vinta, di poco fino al marzo del 2005 e interamente per il lasso di tempo successivo. Tutto ponderato, la proporzione di vittoria può dirsi equitativamente analoga a quella di sconfitta. Si giustifica quindi che l'istante sopporti la metà degli oneri processuali, con la compensazione delle ripetibili.
Il sindacato odierno non influisce apprezzabilmente per contro sugli oneri processuali di prima sede, che il Pretore ha equitativamente suddiviso a metà, compensando le ripetibili. Si ricordi in effetti che davanti al primo giudice era contesa anche la regolamentazione minima del diritto di visita e che in materia di contributi alimentari le parti erano pressoché equidistanti.
IV. Sui rimedi giuridici di diritto federale
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 295.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;
fr. 295.– dal 1° aprile 2005 in poi.
AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare per la figlia T__________:
fr. 1295.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (assegno familiare compreso).
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 695.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004.
AP 1 è tenuto a versare anticipatamente a AA 1, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo alimentare per la figlia Tania:
fr. 1395.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 (assegno familiare compreso);
fr. 1640.– dal 1° aprile 2005 in poi (assegno familiare compreso).
Per il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
III. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
da anticipare dall'appellante principale, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante principale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante adesiva, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. Intimazione:
–Mendrisio; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.