Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2005.100
Entscheidungsdatum
15.02.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2005.100

Lugano 15 febbraio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.45 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 28 giugno 2002 da

AA 1 , (patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2 );

giudicando ora sulla sentenza (recte: decreto cautelare) del 4 marzo 2005 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza (recte: decreto cautelare) emessa il 4 luglio 2005 dal Pretore del Distretto di Leventina;

  1. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 29 agosto 2005 presentato da AA 1 contro il medesimo decreto cautelare;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1950) e AA 1 (1964) si sono sposati ad __________ il 27 maggio 1983. Dal matrimonio sono nati E__________ (20 marzo 1986), C__________ (16 dicembre 1987), B__________ (31 gennaio 1990) e V__________ (6 settembre 1991). Il marito è titolare di un'omonima ditta individuale di falegnameria e carpenteria ad __________. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, ha collaborato a tempo parziale sino alla fine del 1999 con il marito, dopo di che non ha più svolto attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel giugno del 2002, quando AA 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 821 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento, sempre ad __________, situato in un immobile appartenente al coniuge.

B. Il 28 giugno 2002 AA 1 si è rivolta al Pretore del Di­stretto di Leventina con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione in uso di un immobile (“rustico”) posto sulla particella n. 260 RFD di , un contributo alimentare indicizzato di fr. 4200.– mensili per sé, uno di fr. 1000.– mensili ciascuno per E e C__________ e uno di fr. 800.– mensili ciascuno per B__________ e V__________, il versamento di fr. 20 000.– per l'acquisto di mobilia e sup­pellettili del nuovo alloggio, l'assegnazione di una Subaru “Legacy 2.2 SST 4WD” e una provvigione ad litem di fr. 6000.–.

C. Alla discussione del 9 luglio 2002 AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio e dell'autovettura, ha chiesto che fossero i figli a decidere sul loro affidamento, ha offerto complessivi fr. 3022.– mensili nel caso in cui essi fossero stati attribuiti alla moglie, ha rivendicato l'assegnazione dell'abitazione coniugale e si è opposto alle altre domande. Al termine della discussione i coniugi hanno raggiun­to un accordo, convenendo in fr. 2500.– mensili fino al 30 settembre 2002 il contributo per la moglie, questa assumendosi “in più del suo sostentamento a mente CEF la cassa malati, il riscaldamento fino a settembre e le spese della macchina”. L'accordo è stato omologato seduta stante dal Pretore, che ha poi sospeso la procedura, salvo incaricare __________ di allestire una perizia contabile sul reddito dell'azienda del marito.

D. Il 27 novembre 2002 AA 1 ha adito nuovamente il Pretore perché fosse ordinato al marito di versarle immediatamente un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per sé e di fr. 1000.– mensili ciascuno per E__________ e C__________. Con decreto cautelare dell'11 dicembre successivo, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha imposto a AP 1 di versare fr. 2500.– mensili alla moglie e fr. 800.– mensili ciascuno a E__________ e C__________. All'udienza del 24 aprile 2003, indetta sia per la continuazione della procedura a protezione dell'unione coniugale sia per il contraddittorio cautelare, le parti hanno ribadito i loro punti di vista, notificando entrambe svariate prove.

E. Il 10 luglio 2003 AP 1 ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla modifica dell'assetto cautelare chiedendo di ridurre a

fr. 294.– mensili il contributo provvisionale dovuto alla moglie retroattivamente dal 1° dicembre 2002. All'udienza dell'11 settembre 2003, indetta per discutere la modifica cautelare, AA 1 ha proposto di respingere l'istanza. Dopo discussione, il giudice ha proposto alle parti un accordo secondo cui il marito si impegnava a versare dal settembre al dicembre 2003 fr. 800.– mensili per la moglie e fr. 800.– mensili per il figlio E__________, oltre ad assumere gli interessi ipotecari dell'immobile abitato dalla moglie. AP 1 ha aderito seduta stante alla proposta e AA 1 ha acconsentito il 16 settembre 2003. Il 15 dicembre 2003 la moglie ha invitato il marito a estendere l'accordo anche dopo il 31 dicembre, ciò che il marito ha accettato “fino al momento in cui il Pretore avrà deciso diversamente”. Il 2 febbraio 2004 __________ ha consegnato al Pretore la perizia sul reddito dell'azienda del marito, completata il 21 aprile 2004.

F. Il 1° giugno 2004 il marito si è ulteriormente rivolto al Pretore per ottenere la modifica dell'assetto cautelare, postulando la soppressione del contributo per la moglie. Alla discussione del 7 giugno successivo la moglie ha sollecitato, da parte sua, un contributo di fr. 736.70 mensili, con obbligo per il marito di assumere gli interessi ipotecari e l'assicurazione dell'immobile da lei occupato. Esperita l'istruttoria della procedura cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 21 aprile 2005, trasmesso il 20 maggio successivo, AP 1 ha rivendicato l'affidamento dei figli C__________, B__________ e V__________ (riservato il diritto di visita della madre), ha offerto un contributo di fr. 800.– mensili per l'altro figlio E__________, ha chiesto l'attribuzione dell'abitazione coniugale a sé e del rustico di __________ alla moglie, tenuta ad assumere dal 10 luglio 2003 (subordinatamente dal 1° giugno 2004) gli oneri ipotecari. Nel suo memoriale 17 maggio 2005 AA 1 ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2500.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2002 e a fr. 1023.50 mensili in seguito, riconfermando la pretesa di fr. 800.– mensili per il figlio E__________, oltre all'obbligo per il marito di assumere gli interessi ipotecari e l'assicurazione dell'immobile da lei occupato.

G. Statuendo il 4 luglio 2005 sull'istanza del 1° giugno 2004 presentata da AP 1, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la moglie da quella data, ha imposto al marito di continuare a pagare gli interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato, ha accertato che quanto lui aveva versato dopo il 1° giugno 2004 a titolo di contributo alimentare sarebbe rimasto acquisito e ha obbligato il convenuto stesso a versare un contributo

alimentare di fr. 800.– mensili per il figlio E__________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro il giudizio appena citato AP 1 è insorto con un appello del 15 luglio 2005 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per la moglie sia soppresso dal 10 luglio 2003, che da tale data (subordinatamente dal 1° giugno 2004) la moglie assuma gli interessi ipotecari dell'immobile in cui vive e che la liquidazione dei rapporti dare e avere relativi ai contributi di mantenimento avvenga nell'ambito dello scioglimento del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 29 agosto 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e in via adesiva chiede di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 938.70 mensili dal 1° agosto 2005, “ritenuto che per quanto attiene ai mesi precedenti fanno stato gli accordi precedentemente assunti”. AP 1 non ha presentato osservazioni all'appello adesivo.

Considerando

in diritto: I. Sull'appello principale

  1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). In casi urgenti e in qualsiasi stadio di procedura, inoltre, il giudice può decretare provvedimenti cautelari secondo il diritto cantonale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b), ovvero secondo l'art. 371 CPC. Tali provvedimenti sono appellabili – purché emanati “pre­vio contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il Pretore ha statuito – appunto – sulla modifica dell'assetto provvisionale dei coniugi, sicché il giudizio impugnato non è una “sentenza”, bensì un decreto cautelare. La fallace intestazione dell'atto, comunque sia, non ha nuociuto alle parti. In effetti sia le “sentenze” dell'art. 368 CPC sia i “de­creti cautelari” dell'art. 371 CPC (purché emessi – come detto – “previo contraddittorio”) sono impugnabili entro dieci giorni. Tem­pestivo, l'appello è quindi ricevibile.

  2. I nuovi documenti prodotti dal convenuto con l'appello (due avvisi di scadenza premio della __________) non sono ricevibili, poiché nelle protezioni del­l'unione coniugale – e a maggior ragione nelle relative cautelari – continua a valere il divie­to generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie.

  3. Nella misura in cui chiede che il contributo alimentare per la moglie sia soppresso già dal 10 luglio 2003, l'appellante avanza una pretesa nuova, e come tale irricevibile. Nell'istanza del 1° giugno 2004 egli non accennava invero ad alcuna retroattività. Ne accennava nel memoriale conclusivo del 21 aprile 2005, ma a quel momento la richiesta era ormai improponibile, giacché sarebbe sfuggita al contraddittorio (entrambe le parti avevano rinunciato alla discussione finale); per di più, il Pretore ha estromesso quel memoriale dagli atti per tardività (decreto impugnato, pag. 4). In realtà l'appellante sembra confondere misure a protezione dell'unione coniugale e provvedimenti cautelari. Come ha indicato il Pretore (pag. 6 consid. 6), il decreto cautelare impugnato fa seguito all'istanza presentata dall'istante il 1° giugno 2004 per ottenere la soppressione dei contributi provvisiona­li “precedentemente ordinati” (sopra, lett. F). All'udienza del 7 giugno successivo, indetta per la discussione di tale istanza, le parti hanno notificato mezzi di prova (interrogatorio formale dei coniugi e due testimoni), che sono stati assunti il 12 luglio 2004. Con ordinanza del 7 aprile 2005 il Pretore, “rilevato che l'istruttoria sulla modifica delle misure cautelare è terminata”, ha citato le parti alla discussione finale, poi annullata per rinuncia delle parti. Perché il Pretore avrebbe dovuto statuire sull'originaria istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 28 giugno 2002 l'appellante non spiega, tanto meno ove si pensi che tale procedura risulta tuttora in fase istruttoria.

Oltre a ciò, un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha – in linea di massima – effetto unicamente per il futuro. Solo ragioni di equità possono far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto (DTF 111 II 107 consid. 4). Nella misura in cui chiede che il contributo litigioso sia soppresso già dal 10 luglio 2003 (e non solo dal 1° giugno 2004), l'appellante avrebbe dovuto allegare pertanto motivi eccezionali, i quali giustificassero la soppressione del contributo provvisionale già prima dell'introduzione del­l'istanza (art. 137 cpv. 2 CC per analogia: Leuenberger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 in fine ad art. 137 CC con richiamo). Al proposito però il memoriale è del tutto silente.

  1. Il caso in rassegna ripropone per vero un problema di carat­tere generale: quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore emani decreti cautelari appellabili (emessi, cioè, “previo contraddittorio”: art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di misure a pro­tezione dell'unione coniugale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17d). Teoricamente, nulla osta (sopra, consid. 1). All'atto pratico, nondimeno, mal se ne intravede l'utilità. Decreti cautelari adottati “nelle more istruttorie” (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907) possono senz'altro giustificarsi per mo­tivi d'urgenza. Decreti cautelari emessi “previo contraddittorio”, ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la procedura senza grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a pro­tezione dell'unione coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con esa­me som­mario – al momento in cui giudicherà

l'istanza vera e propria. E a quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti cautelari, in linea di principio a valere dalla data dell'istanza. Vagliare due volte un materiale processuale identico (o pressoché identico) potrebbe rivelarsi, in definitiva, un esercizio poco consono all'economia di giudizio.

  1. Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha richiamato il principio secondo cui, dovendosi ragionevolmente escludere una riconciliazione tra coniugi, occorre far capo ai criteri applicabili per il mantenimento dopo il divorzio. Ciò premesso, egli ha accertato che il marito consegue un reddito di fr. 9209.35 mensili (reddito aziendale fr. 5542.–, reddito immobiliare fr. 420.–, rendita AI fr. 1931.–, rendita assicurativa dalla __________ fr. 900.–, rendita assicurativa dalla __________ fr. 416.35) e ha un fabbisogno minimo di fr. 5757.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E__________ fr. 800.–, interessi ipotecari fr. 1660.40, spese di riscaldamento fr. 166.05, premio della cassa malati fr. 292.–, spese di manutenzione fr. 150.–, assicurazioni della casa a __________ fr. 490.–, assicurazioni incendio case ad __________ fr. 144.60, tassa sui rifiuti fr. 15.70, imposte fr. 938.45).

Quanto alla moglie, il Pretore ha accertato che essa lavora a tempo parziale per il Comune di __________ come ausiliaria presso la scuola montana __________ di . Esclusa per ragioni di salute la possibilità di estendere l'attività lucrativa, egli ne ha accertato il reddito in fr. 1517.– mensili, oltre a fr. 450.– di assegni familiari. Il fabbisogno minimo di lei è poi stato fissato in fr. 2031.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 214.15, spese accessorie alla proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'auto­mobile fr. 145.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti fr. 15.70, imposte fr. 84.–). Il fabbisogno in denaro dei figli, infine, è stato valutato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2003) in fr. 2347.– mensili per C__________ e in fr. 1115.– ciascuno per B__________ e V__________.

Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il Pretore ha ritenuto “non più possibile pretendere dal marito la corresponsione di un contributo alimentare a favore della moglie”. Ha soppresso pertanto il contributo dal 1° giugno 2004, salvo negare per motivi di equità e per gli impegni assunti dal marito la restituzione di quanto corrisposto dopo di allora. In relazione ai figli, il primo giudice ha rilevato che B__________ e V__________ vivono dal padre, il quale si fa carico del loro mantenimento, sicché ha inserito il relativo fabbisogno in denaro nel fabbisogno minimo di lui, mentre ha suddiviso il fabbisogno in denaro di C__________ (esclusa la retta della scuola privata) tra i genitori.

  1. Ove sia giustificata la sospensione della comunione domesti­ca, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da que­sta Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore, fino al giorno in cui il matrimonio esiste il contributo alimentare in favore di un coniuge va determinato secondo le norme sul mantenimento della fa­miglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i criteri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o al­l'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa tuttavia che nel metodo di calcolo ci si debba scostare da quanto appena descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di reciproca assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12).

  1. L'appellante si duole che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo gli interessi dell'abitazione occupata dalla moglie, sottolineando di non avere mai accettato nulla di simile e di essersi limitato a menzionare quelle spese solo per descrivere la situazio­ne. A suo avviso inoltre la decisione del primo giudice è iniqua e ingiustificata, la moglie avendo entrate per complessivi fr. 1967.– mensili. La critica è fondata, ma non per le motivazione addotte dal convenuto. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare in effetti che il costo dell'alloggio va incluso nel fabbisogno minimo di chi occupa l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto ad erogare contributi di mantenimento (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13 con riferimenti). In concreto l'onere ipotecario, non contestato, di fr. 175.– mensili (doc. 46) va aggiunto quindi nel fabbisogno minimo della moglie. Nel caso in cui provveda egli medesimo al pagamento, l'appellante potrà compensare tale importo mensile deducendolo dal contributo dovuto alla moglie.

  2. D'ufficio questa Camera deve intervenire sul fabbisogno minimo dell'appellante, per contro, laddove il Pretore ha trascurato il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– in luogo di fr. 1100.– mensili) e ha indebitamente compreso nel fabbisogno del padre la quota d'alloggio che riguarda i figli (la somma di fr. 1660.40 per interessi ipotecari si riferisce a tutti gli immobili del convenuto). Quanto concerne i figli non rientra invero nel fabbisogno minimo del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). La quota relativa all'alloggio dei minorenni va compresa perciò nel fabbisogno in denaro di questi ultimi. In concreto l'onere ipotecario dell'abitazione a __________, e solo di quella (fr. 1111.– mensili: doc. 46) va suddiviso così nella proporzione di 13/60 a carico dell'appellante (fr. 242.–) e di 47/60 a carico dei figli (fr. 869.–; v. Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Un ulteriore correttivo del fabbisogno minimo si impone per quel che riguarda le imposte. Trattandosi di un debitore che non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi alimentari, come accadrebbe nella fattispecie se si computassero le imposte, esse vanno infatti tralasciate (DTF 126 III 356 consid. 1aa, confermato a DTF 127 III 70 in alto e 127 III 292 consid. 2a/bb).

Ne deriva che il fabbisogno minimo dell'appellante assomma a fr. 3924.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, contributo per E__________ fr. 800.–, quota di interessi ipotecari casa a __________ fr. 242.–, interessi ipotecari casa ad __________ fr. 374.40, premio della cassa malati fr. 292.–, spese di riscaldamento fr. 166.05, tassa sui rifiuti fr. 15.70, spese di manutenzione fr. 150.–, assicurazioni casa a __________ fr. 490.05, assicurazione incendio fr. 144.60).

  1. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato che la moglie, al momento della separazione di fatto, avrebbe potuto iniziare un'attività lucrativa al 50% o rivolgersi all'Assicurazione Invalidità o eventualmente alla cassa di disoccupazione. In sostanza egli reputa che se il guadagno effettivo di lei non basta, con quanto essa potrebbe riscuotere dalle assicurazioni, per sopperire il fabbisogno personale, occorre imputarle un reddito ipotetico.

a) Le condizioni cumulative che giustificano di imporre a un coniuge, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sono già state riassunte dal Pretore (consid. 12 pag. 9). Nella fattispecie non è contestato che fino al 1999 la moglie, di formazione impiegata d'ufficio, ha collaborato a tempo parziale nella ditta del marito. Dopo la separazione di fatto, nel settembre del 2002, essa ha cominciato a lavorare per il Comune di __________ come ausiliaria presso la scuola montana __________ di __________ con un grado di occupazione variante dal 50 al 100% e con periodi di inattività dovuti a chiusura dell'istituto (interrogatorio formale del 12 luglio 2004, risposta n. 14).

b) Ciò posto, il riparto dei ruoli adottato i coniugi durante la vita in comune era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie avrebbe collaborato all'attività indipendente di lui, occupandosi per il resto della casa e della famiglia. Dal dovere di collaborazione professionale con il marito l'interessata è poi stata sollevata alla fine del 1999, dopo di che essa ha svolto solo il ruolo di casalinga fino alla separazione di fatto, intervenuta nel giugno del 2002. Prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico l'appellante avreb­be dovuto quindi rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nel caso in esame il bilancio familiare rimane in attivo (sotto, consid. 15). Il convenuto non può pretendere dunque che la moglie, indipendentemente dal suo stato di salute, estenda la sua attività lucrativa già in regime di misure protettrici dell'unione coniugale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).

  1. L'appellante chiede infine che la liquidazione dei rapporti dare e avere relativi ai contributi alimentari sia demandata allo scioglimento del regime dei beni. Invero ci si può domandare se il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale – e a maggior ragione quello dei provvedimenti cautelari – sia preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti (v. RtiD I-2005 pag. 765 seg. consid. 17). Come si vedrà in appresso (consid. 14), in ogni modo, il marito si vedrà costretto a erogare un contributo per la moglie anche dopo il 1° giugno 2004. Egli potrà dunque compensare i contributi pagati in eccesso con l'ammontare dovuto in seguito.

II. Sull'appello adesivo

  1. L'istante contesta il reddito aziendale del marito, stabilito dal Pretore in fr. 5542.– mensili, rilevando che in realtà esso ammonta ad almeno fr. 73 000.– annui, ovvero fr. 6083.– mensili, come ha accertato il perito. Ora, trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c).

a) In concreto si evince dalla perizia contabile che tra il 1997 e il 1999 il reddito aziendale del convenuto superava i fr. 100 000.– annui. Nel 2000 esso è poi calato a fr. 63 082.856, nel 2001 è risalito a fr. 74 621.07 e nel 2002 è ridisceso a fr. 52 897.71 (referto, pag. 2). Nel 2003 esso è poi risultato di fr. 66 504.78 (doc. 52). Secondo il perito la media degli utili d'esercizio dal 1997 al 2000, aumentati dei vantaggi personali, comportava per il titolare una disponibilità di fr. 73 000.– annui. Sta di fatto però che dopo di allora il reddito aziendale si è nettamente assestato verso il basso. Nulla ostava perciò a che il Pretore considerasse gli ultimi quattro anni di gestione. Sia come sia, il Pretore nemmeno si è fondato sulla media dell'utile aziendale degli ultimi quattro anni e i vantaggi personali ritratti dal titolare per complessivi fr. 65 000.– annui, ma su quanto da lui ammesso (fr. 66 504.70 annui), ovvero fr. 5542.– netti mensili.

b) Quanto ai vantaggi personali del convenuto, essi si riconducono essenzialmente a due assicurazioni sulla vita contratte presso la __________, i cui premi sono addebitati alla ditta (perizia, pag. 8). Ciò non giustifica tuttavia di aumentare il reddito di lui per un importo equivalente all'ammontare dei premi. Del resto, quand'anche si procedesse in tal senso, la medesima cifra andrebbe inclusa nel fabbisogno minimo, giacché tali polizze assicurano il reddito del debitore alimentare a beneficio della famiglia (doc. 54 e 55). Sotto questo profilo non vi sono ragioni dunque per scostarsi dal reddito accertato dal Pretore in fr. 9209.35 mensili.

  1. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di fissarlo in fr. 2817.85 mensili, rivendicando fr. 700.– quale “contributo per il sostentamento di B__________ e V__________ durante i periodi che gli stessi passano da lei”, oltre a fr. 236.– (in luogo dei fr. 150.– ammessi dal Pretore) per spese accessorie della proprietà. La prima rivendicazione è inammissibile, l'appellante non confrontandosi minimamente con l'argomentazione del Pretore, secondo cui non si giustificava di riconoscere simile pretesa perché l'interessata già percepisce gli assegni familiari (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Per quel che è delle spese accessorie della proprietà, l'appello si rivela una volta ancora irricevibile, l'interessata non sostanziando la richiesta né spiegando perché l'importo riconosciuto dal primo giudice sarebbe insufficiente. Tenuto conto degli interessi ipotecari del “rustico” ad __________ (fr. 175.–: sopra, consid. 7) e stralciato l'onere fiscale (sopra, consid. 8), il fabbisogno minimo di lei ammonta in definitiva a fr. 2122.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, contributo per E__________ fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 214.15, interessi ipotecari fr. 175.–, spese accessorie della proprietà fr. 150.–, assicurazione dell'automobile fr. 145.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.–, tassa sui rifiuti fr. 15.70).

  2. Secondo l'appellante adesiva il fabbisogno in denaro dei figli B__________ e V__________ non dovrebbe ammontare a fr. 1115.– mensili, poiché “un importo di fr. 800.– per figlio apparirebbe più confacente alla situazione”, vivendo essi in __________, abitando nella casa del padre a __________ e periodicamente nel rustico della madre ad . Quanto a C, l'appellante afferma che l'importo di fr. 2347.– mensili stabilito dal Pretore è eccessivo, poiché alla retta dell'Istituto __________ (di fr. 972.– mensili) sono stati aggiunti fr. 1375.– senza tenere conto che nella tassa scolastica sono già compresi vitto e alloggio al 50%. Ora, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414 verso il basso), sicché il giudice non è legato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte né alle richieste di giudizio. In concreto dunque, contrariamente a quanto crede il Pretore, poco importa che il convenuto abbia chiesto di applicare l'edizione del 2003 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo e abbia indicato un fabbisogno in denaro di fr. 1115.– mensili per figlio. Al momento in cui ha statuito (luglio del 2005), egli avrebbe dovuto far capo d'ufficio all'edizione 2005.

All'appellante adesiva giova ricordare dipoi che le cifre indica­te nelle note raccomandazioni dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già com­misurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé riassunti sono stati debitamente pubblicati (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b).

Le citate raccomandazioni del 2005 prevedevano, nel caso di tre fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in denaro dal 13° anno di età di fr. 1600.– mensili (compresi fr. 190.– per cura e educazione, che lavorando al 100% il padre affidatario non può prestare in natura). In tali fabbisogni va adattato inoltre il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a quello effettivo, ovvero agli interessi ipotecari dell'abitazione a Nante (complessivi fr. 1111.– mensili: doc. 46). Un terzo della spesa va quindi inserita nel fabbisogno in denaro di C__________ (fr. 370.–), un quarto in quello di B__________ (fr. 277.–) e un quinto in quello di V__________ (fr. 222.–). Il costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo del convenuto si riduce così a fr. 242.– mensili (sopra, consid. 8). In virtù del principio inquisitorio illimitato, i fabbisogni in denaro devono pertanto essere rivalutati d'ufficio in fr. 1602.– mensili (B__________) e fr. 1547.– mensili (V__________).

Quanto a C__________, dal 2003 essa frequenta in internato la scuola __________ di __________ e rientra a casa solo il fine settimana. Al suo fabbisogno medio vanno aggiunti perciò la retta e la pensione della scuola, che ammontano a fr. 10 200.– l'anno, ovvero a fr. 850.– mensili (doc. 44, 8° foglio). Non si giustifica invece di ammettere gli altri oneri (tassa di iscrizione all'esame di ammissione, danno causato dall'allieva, passeggiata scolastica), non trattandosi di oneri correnti. Durante il soggiorno in istituto (dalla domenica sera al venerdì sera) il vitto (fr. 310.–), l'alloggio (fr. 370.–), la cura e l'educazione (fr. 190.–) sono sostituiti dalla retta dell'istituto. Il fabbisogno in denaro della ragazza ammonta così a fr. 1580.– mensili. Per tener conto delle maggiori spese sopportate dai genitori durante gli altri periodi, si giustifica equitativamente di inserire nel fabbisogno di lei un terzo degli oneri correnti per il vitto, l'alloggio e l'educazione (I CCA sentenza inc. 11.2001.31 del 5 luglio 2002, consid. 15b massimata in: RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c), ossia fr. 300.– mensili arrotondati. Il fabbisogno in denaro della figlia si attesta quindi in fr. 1880.– mensili. Quanto alla ripartizione tra i genitori, non vi è contestazione sul fatto che il fabbisogno in denaro, esclusi i costi della scuola privata, sia suddiviso a metà (fr. 1365.– mensili a carico del padre e fr. 515.– a carico della madre).

  1. L'appellante adesiva lamenta infine il fatto che, constatato un ammanco, il Pretore non ha suddiviso la disponibilità del marito tra lei e i figli. La critica è fondata, giacché ove il reddito coniugale non fosse sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e dei figli andrebbero ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Se non che, come si vedrà in appresso, le entrate familiari consentono nella fattispecie di coprire i fabbisogni. Sulla critica non occorre dunque soffermarsi oltre.

  2. In definitiva, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

reddito del marito (consid. 11c) fr. 9 209.35

reddito della moglie (non contestato) fr. 1 967.—

fr. 11 176.35 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 8) fr. 3 924.80

fabbisogno minimo della moglie (consid. 12c) fr. 2 122.85

fabbisogno in denaro di C__________a (consid. 13) fr. 1 880.—

fabbisogno in denaro di B__________o (consid. 13) fr. 1 602.—

fabbisogno in denaro di V__________ (consid. 13) fr. 1 547.—

fr. 11 076.65 mensili

eccedenza fr. 99.70

metà eccedenza fr. 49.85 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3924.80 + fr. 49.85 fr. 3 974.65 mensili,

deve destinare ai figli:

fr. 1365.– + fr. 1602.– + fr. 1547.– fr. 4 514.— mensili

e deve versare alla moglie:

fr. 2122.85 + fr. 49.85 + fr. 515.– ./. fr. 1967.– fr. 720.— mensili.

Ne discende che l'appello principale dev'essere respinto e quello adesivo accolto entro tali limiti.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico del marito per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso. Per quel che è dell'appello adesivo, la moglie ne esce vittoriosa per tre quarti e appare perciò equo che sopporti un quarto degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico del marito, ma siccome esso ha rinunciato a presentare osservazioni, non può essere considerato soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). In tali condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale quota e di ridurre gli oneri processuali di conseguenza, senza attribuzione di ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sul riparto degli oneri processuali di prima sede (metà ciascuno) e delle ripetibili (compensate), ove appena si pensi che la moglie chiedeva un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2002 e di fr. 1023.50 mensili in seguito, oltre all'obbligo per il marito di assumere gli interessi ipotecari dell'immobile da lei occupato.

  2. Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto.

  1. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal 1° giugno 2004 il contributo alimentare dovuto da AP 1 a AA 1 è ridotto a fr. 720.– mensili.

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione occupata dalla moglie, AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 175.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto alla moglie.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi, l'appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di AA 1 Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 280 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 368 CPC
  • art. 371 CPC
  • art. 379 CPC
  • art. 382 CPC
  • art. 419b CPC

III

  • art. 127 III

LAC

  • art. 5 LAC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

8
  • DTF 128 III 414
  • DTF 128 III 415
  • DTF 127 III 70
  • DTF 126 III 356
  • DTF 111 II 107
  • 5C.44/200227.06.2002 · 27 Zitate
  • 5P.352/200328.11.2003 · 39 Zitate
  • 5P.439/200311.05.2004 · 8 Zitate