Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2004.87
Entscheidungsdatum
19.10.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2004.87

Lugano 19 ottobre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.92 (separazione su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 9 gennaio 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

e

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

giudicando ora sul decreto cautelare del 30 luglio 2004 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi (inc. DI.2004.40) e ha emanato un avviso ai debitori (inc. DI.2004.118);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 agosto 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 30 luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1974), cittadino __________, e AO 1 (1967) si sono sposati a __________ l'8 ottobre 1998. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito non ha una formazione professionale. Durante la vita in comune ha lavorato prima come aiuto cuoco, poi come operatore ecologico e infine come operaio generico, salvo rimanere disoccupato dal 15 maggio 2002. La moglie era aiuto medico. In seguito a un incidente della circolazione occorsole il 12 maggio 1999 essa è rimasta inabile al lavoro (si muove solo con grucce o con la sedia a rotelle) e percepisce indennità giornaliere dalla __________. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare.

B. Il 9 gennaio 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di separazione su richiesta comune con accordo parziale. In via provvisionale AO 1 ha chiesto Il 21 gennaio 2004 – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 30 aprile 2004 e di fr. 900.– mensili dal 1° maggio successivo. Statuendo senza contraddittorio il 22 gennaio 2004, il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo di fr. 500.– mensili. All'udienza del 18 febbraio 2004, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 26 aprile 2004 l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 500.– mensili. Il convenuto ha ribadito la propria posizione (inc. DI.2004.40).

C. Nel frattempo, il 12 febbraio 2004, AO 1 si è nuovamente rivolta al Pretore, dolendosi del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo beneficio dell'assistenza giudiziaria, che fosse fatto ordine alla __________ di trattenere dalle indennità spettanti al marito fr. 500.– mensili da riversare direttamente a lei. Con decreto cautelare del 13 aprile 2004, emesso inaudita parte, il Pretore ha accolto la domanda e ha diramato l'ordine. All'udienza del 26 aprile 2004, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale (inc. DI.2004.118).

D. Con decreto unico del 30 luglio 2004 il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili dal 21 gennaio 2004 e ha ordinato alla __________ di trattenere dalle indennità di riscosse da AP 1 l'importo di fr. 500.– mensili da riversare all'istante. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere al­l'istante fr. 500.– per ripetibili. Sulle richieste di assistenza giudiziaria il Pretore ha rinviato la decisione a più tardi.

E. Contro il decreto appena citato è insorto AP 1 con un appello del 6 agosto 2004 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – che le due istanze siano respinte. Nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

  1. La nuova documentazione prodotta dal convenuto con l'appello (una di­chiarazione della Sezione della circolazione, del 3 maggio 2004, e due conteggi della Cassa disoccupazione relativi ai mesi di giugno e luglio del 2004), così come quella acclusa dall'istante alle osservazioni (un contratto per veicoli di prova e cortesia, del 20 luglio 2004, e il riepilogo di un'assicurazione veicoli a motore, del 21 luglio 2004) è irricevibile. L'art. 138 cpv. 1 CC riguarda solo le cause di merito, non le misure provvisionali, al cui riguardo continua a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (Rep. 2000 pag. 145 consid. 2 = FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice assuma di sua iniziativa prove necessarie per la decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, del resto, le misure provvisionali potranno sempre essere adattate alle nuove circostanze.

  2. Litigioso è il contributo alimentare provvisionale per la moglie. A tal fine il Pretore ha imputato al marito un guadagno ipotetico di fr. 2900.– netti mensili, accertando il fabbisogno minimo di lui in fr. 2200.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 153.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.–). Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 2667.– mensili (indennità di malattia) per rapporto a un fabbisogno minimo di

fr. 3137.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1491.–, posteggio fr. 90.–, premio della cassa malati fr. 175.30, assicurazione veicoli a motore fr. 166.–, imposta di circolazione fr. 35.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 4.60, partecipazione alle spese sanitarie fr. 75.–). Ciò posto, il Pretore ha constatato che l'eccedenza mensile di cui dispone il marito permette di confermare il contributo di mantenimento per la moglie di fr. 500.– da lui fissato senza contraddittorio il 22 gennaio 2004.

  1. I criteri preposti al calcolo dei contributi di mantenimento durante una causa di divorzio o di separazione sono stati enunciati correttamente dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 2). Mal si comprende pertanto come mai egli abbia stabilito il contributo

alimentare per la moglie sulla base della disponibilità singola del marito. Ciò disattende la giurisprudenza invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con rimandi e 297), che è sicuramente conforme al diritto federale (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). In realtà l'eccedenza comune dei coniugi va divisa in ragione di un mezzo ciascuno. Al riparto paritario si può derogare solo ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Nella fattispecie non constano – né il Pretore adduce – motivi che giustifichino una suddivisione disuguale dell'eccedenza.

Per il resto, contrariamente a quanto l'appellante afferma, durante una causa di stato il contributo alimentare in favore di un coniuge si determina secondo le norme sul mantenimento della fa­miglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, in una causa di divorzio i criteri dell'art. 125 CC vanno ponderati già in sede provvisionale – insieme con quelli dell'art. 137 cpv. 2 CC – per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). A parte il fatto però che durante la causa di divorzio continua a sussistere il dovere di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC; v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12), in concreto pende soltanto una causa di separazione. Nulla giustifica perciò di derogare, tanto meno sul piano provvisionale, al principio di suddividere paritariamente l'eccedenza.

  1. Secondo l'appellante il fabbisogno minimo della moglie non ammonta a fr. 3137.– mensili, come ha accertato il Pretore, bensì a fr. 2274.90 perché la locazione va ridotta a fr. 920.–, mentre i costi d'automobile vanno stralciati del tutto. La prima censura è irricevibile. Per quel che è della locazione, invero, il convenuto non ha mai sollevato contestazioni (verbale del 28 febbraio 2004, pag. 6; memoriale conclusivo, pag. 3). Nuovo, l'argomento è dunque improponibile (sopra, consid. 2). La seconda censura non è destinata a miglior sorte. Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie spese d'automobile (posteggio, assicurazione RC e imposta di circolazione) perché l'istante denota gravi difficoltà di deambulazione, come hanno attestato i dottori __________ (doc. 1) e __________ (doc. 71), e non può spostarsi facendo capo ai soli mezzi pubblici, tant'è detiene un permesso speciale rilasciato dalla Sezione della circolazione per l'uso di parcheggi riservati ai disabili (doc. 20). Certo, essa non esercita un'attività lucrativa, ma a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure provvisionali essa ha reso verosimile la necessità di adoperare un veicolo privato per infermità fisiche. Anche su questo punto il decreto del Pretore sfugge quindi alla critica.

  2. L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, affermando che esso ammonta non a fr. 2200.– mensili, bensì a fr. 2394.– mensili, dovendosi considerare anche i costi di trasferta che il Pretore ha stralciato unicamente perché egli non lavora. La pretesa è in parte fondata. Certo, dagli atti risulta che il convenuto ha acquistato un'automobile solo nel gennaio del 2004, dopo la separazione di fatto, pagandola fr. 2400.– grazie a prestiti di

amici cui restituisce fr. 100.–/150.– mensili (interrogatorio formale, risposta n. 8). Nella misura in cui si imputa all'interessato un reddito ipotetico, nondimeno, si devono riconoscere al lavoratore anche spese di trasferta ipotetiche. Rimane la circostanza che in situazioni di ristrettezza economica (come quella in esame) spese professionali per l'uso di un automobile si giustificano solo ove l'interessato non possa ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.82 del 21 luglio 2006, consid. 5a). Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia necessaria perché, lavorando come operaio generico o autista, i tempi di lavoro sarebbero irregolari o incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché egli dovrebbe assicurare servizi fuori orario. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie è dunque è un abbonamento “arcobaleno” per due zone, che copre l'agglomerato urbano luganese, del costo fr. 60.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›). Il fabbisogno minimo di lui va rettificato di conseguenza in fr. 2260.– mensili.

  1. Per quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante contesta quello potenziale di fr. 2900.– netti mensili stimato dal Pretore, sottolineando di essere abile al lavoro solo all'80% e di avere fatto tutto il possibile per trovare un'attività. Egli rileva inoltre di essere disoccupato sin dal­l'inizio della procedura, sicché non gli si può rimproverare di avere intenzionalmente diminuito le entrate, e di incontrare serie difficoltà di reinserimento professionale per la sua totale mancanza di qualifiche.

a) I presupposti per imputare a un coniuge un reddito potenziale sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4). In proposito basti rammentare che un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii), la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 126 III 6 prima frase).

b) Nella fattispecie l'interessato, cittadino turco nato nel 1974, non ha mai imparato una professione specifica. Dagli atti si evince nondimeno che nel 1999 ha lavorato al ristorante __________ di __________ come aiuto cucina con un guadagno di fr. 2350.– lordi mensili, che tra il 1999 e il 2000 è stato alle dipendenze della __________ di __________ come operaio addetto alla raccolta di rifiuti, scarti vegetali e materiali ingombranti con un salario di fr. 16.50 l'ora lordi e che dal 2000 al

15 maggio 2002 ha lavorato per la __________ di __________ come autista-operaio generico con uno stipendio di fr. 3300/ 3400.– mensili lordi, collaborando altresì con la __________ di __________ e con la lavanderia __________ di __________ come autista per consegne e incaricato della manutenzione dei veicoli (interrogatorio formale del 23 marzo 2004, risposta n. 2 e doc. 68). Dopo di allora egli ha riscosso indennità di disoccupazione per circa fr. 2700.– mensili (doc. E) e ha saltuariamente lavorato a ore per il __________ a __________ (fr. 20.– lordi l'ora). Il 15 maggio 2004 ha ricominciato a percepire indennità di disoccupazione per fr. 1493.80 lordi mensili (conteggio del 30 giugno 2004 nel fascicolo “corrispondenza”).

c) L'appellante asserisce di poter lavorare solo all'80%, ma tranne quanto lui medesimo ha dichiarato all'interrogatorio formale del 23 marzo 2004 (risposta n. 5), nulla conferma tale circostanza. Agli atti non figura il benché minimo certificato medico e durante il termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione egli non risulta essere stato in malattia. Che la moglie non abbia contestato la sua affermazione all'interrogatorio formale poco importa. A lui incombeva di rendere verosimile la parziale incapacità lucrativa non solo con asserzioni soggettive, ma con elementi concreti, che nel caso precipuo fanno totale difetto.

d) Ciò posto, se è vero che dal giugno del 2002 il convenuto non ha più un impiego, è altrettanto vero che egli non può considerarsi un soggetto ormai definitivamente escluso dal mondo del lavoro. Ancorché non disponga di una particolare formazione professionale, almeno come autista e operaio

egli ha maturato una discreta esperienza. Ammettere che un coniuge trentaduenne, senza documentate affezioni che ne limitino la capacità lucrativa, non sia in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. In realtà nulla induce a ritenere, per lo meno a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa ritrovare un'attività analoga a quella già svolta.

e) Si aggiunga che nella fattispecie l'interessato non risulta nemmeno avere condotto con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione compie determinate verifiche. A prescindere dal fatto però che il giudice civile non è vincolato agli accertamenti dell'autorità amministrativa, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguendo scopi diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67), un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar prova di meritevole impegno. La situazione generale sul mercato è altalenante, ma non proibitiva e nelle circostanze particolari l'appellante non può presumersi un disoccupato cronico. Per di più, nulla di concreto egli consta avere intrapreso una volta esaurite le indennità di disoccupazione.

f) Ne segue che il reddito di fr. 2900.– netti mensili stimato dal Pretore, non contestato come tale, appare alla ragionevole portata dell'appellante. È del resto quanto il convenuto riceveva dalla __________ (verbale del 23 marzo 2004, doc. M). Poco giovano invece le indennità di disoccupazione. Determinante per valutare la capacità di reddito di un coniuge non sono infatti le entrate che tale coniuge consegue quale disoccupato, ma il guadagno che egli può ritrarre esercitando un'attività lucrativa. Anche al riguardo, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario, il decreto impugnato resiste pertanto alla critica.

  1. Nelle circostanze illustrate il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

reddito del marito fr. 2900.–

reddito della moglie fr. 2667.–

fr. 5567.– mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 2260.–

fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 3137.–

fr. 5397.– mensili

eccedenza fr. 170.– mensili

metà eccedenza fr. 85.– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 2260.– + fr. 85.– = fr. 2345.– mensili

e dovrebbe corrispondere alla moglie:

fr. 3137.– + fr. 85.– ./. fr. 2667.– = fr. 555.– mensili.

In ultima analisi il contributo provvisionale di fr. 500.– mensili fissato dal Pretore risulta dunque favorevole al convenuto. Anche se per motivi parzialmente diversi da quelli addotti dal Pretore, l'appello è votato così all'insuccesso.

  1. L'appellante insorge contro l'avviso ai debitori fondandosi sul presupposto che l'appello debba essere accolto. Tale non essendo il caso, in proposito il memoriale si rivela senza oggetto.

  2. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa andrebbe respinta, a prescindere da qualsiasi indigenza (art. 3 Lag), giacché il decreto impugnato riesce addirittura favorevole al convenuto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Si può capire tuttavia che il criterio eterodosso adottato dal Pretore sul riparto dell'eccedenza e la mancanza di un chiaro calcolo nella motivazione del decreto (come quello esposto al consid. 8 che precede) possano avere indotto il convenuto a ricorrere in buona fede. Eccezionalmente il beneficio può dunque essergli concesso. Analogo beneficio merita l'istante, la quale ha formulato osservazioni all'appello e non può contare sull'incasso di ripetibili, date le difficili condizioni economiche in cui versa il coniuge.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.

  1. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell' PA 1.

  2. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell' PA 2.

  3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

8

CC

  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • art. 138 CC
  • art. 163 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 419b CPC
  • art. 419c CPC

Gerichtsentscheide

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