Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2004.77
Entscheidungsdatum
11.08.2004
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2004.77

Lugano 11 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.77 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 marzo 2004 da

)

contro

APPO1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 2004 presen-tato da APPE1 contro la sentenza emessa il 17 giugno 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da APPO1 con le osservazioni all'appello;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. APPO1 (1969) e APPE1 (1971) si sono sposa­ti a __________ il 29 settembre 1994. Dal matrimonio sono nati E__________, il 23 febbraio 1995, e S__________, il 30 agosto 1997. Il marito, di formazione venditore, ha lavorato come autista sino alla fine di gennaio 2003, svolgendo nel contempo l'attività di ausiliario portavalori a tempo parziale per la __________ di __________. Dal 1° febbraio 2003 egli è al beneficio di indennità di disoccupazione e continua a svolgere, su chiamata, la medesima attività accessoria. La moglie lavora a tempo parziale quale segretaria per la __________.

B. Il 16 marzo 2004 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distret­to di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'ingiunzione al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 marzo 2004, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio, come pure una provvigione ad litem di fr. 1500.– o, in subordine il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nel corso di quel mese il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi dai propri genitori a __________.

C. All'udienza del 30 marzo 2004, indetta per la discussione, APPO1 ha postulato l'attribuzione congiunta dell'autorità parentale sui figli e ha offerto un contributo alimentare per questi ultimi di fr. 500.– mensili, opponendosi alle altre pretese. APPE1 ha proposto di respingere le richieste del marito. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 4 maggio 2004 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D. Con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita del padre), e ha posto a carico di APPO1 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio dal 1° aprile 2004, respingendo la domanda di contributo alimentare per la moglie. Non sono stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate ripetibili. Lo stesso giorno il Pretore ha concesso a entrambi le parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 24 giugno 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di stabilire un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili e di aumentare quello per i figli a fr. 800.– mensili ciascuno. Nelle sue osservazioni del 5 luglio 2004 APPO1 propone di respingere l'appello e insta anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 22 luglio 2004 egli ha poi presentato un'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e un “complemento” alle osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tem­pestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Inammissibile è, di contro, il complemento alle osservazioni del 22 luglio 2004, presentato quando il termine per presentare l'atto era scaduto il 12 luglio precedente (v. per analogia: Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).

  1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecu­niari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quel­lo provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di sta­to. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC;). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del prin­cipio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1).

  1. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi per moglie e figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 3600.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2279.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 279.70, imposte e costi diversi fr. 200.–). Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 2400.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2406.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione e spese accessorie, previa deduzione della quota compresa nel fabbisogno dei figli, fr. 732.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.10, premio della cassa malati fr. 439.10, imposte stimate fr. 100.–). Constatato un ammanco, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare dall'aprile del 2004 un contributo alimentare di fr. 660.– mensili per ogni figlio, ritenendo la moglie in grado far fronte al suo fabbisogno con il reddito del proprio lavoro.

  2. L'appellante fa valere anzitutto che il reddito del marito non è di soli fr. 3600.– mensili, ma va stabilito in fr. 4500.–, pari a quanto egli percepiva come autista. A tale importo si giungerebbe pure sommando le indennità di disoccupazione con gli introiti percepiti mediante l'attività lavorativa a tempo parziale.

a) Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasen-böhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), a meno che faccia stato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 nel mezzo, 121 III 299). Al momento in cui il Pretore ha statuito, il convenuto era in disoccupazione da oltre un anno, sicché non vi è ragionevole motivo per dipartirsi da un reddito superiore al guadagno concretamente ritratto.

b) Il convenuto ha prodotto un certificato di salario della __________ dal quale egli risulta avere ricevuto nel mese di gennaio 2004 fr. 1461.– (doc. 11) e un conteggio della cassa disoccupazione, la quale gli ha versato quello stesso mese un indennità di fr. 1707.45 (doc. 2). Dal citato conteggio si evince tuttavia che all'interessato è stato riconosciuto un guadagno intermedio lordo di fr. 2710.15. Trat­tan­dosi di reddito proveniente da attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato consegue entro un periodo di controllo (art. 24 cpv. 1 prima frase LADI), a un sommario esame non vi sono ragioni per disconoscere tale introito. Ciò posto, e considerate le usuali deduzioni sociali applicate dal datore di lavoro, il reddito in questione può essere fissato in fr. 2400.– mensili. Con le indennità di disoccupazione le entrate del convenuto ascendono pertanto a fr. 4100.– mensili netti. Tale reddito, del resto, corrisponde sostanzialmente a quanto l'interessato guadagnava nel 2003. Oltre alle indennità di disoccupazione per una media di fr. 1815.– mensili (doc. 8), il convenuto ha percepito uno stipendio medio di fr. 2136.– mensili (doc. 10) e indennità per perdita di guadagno di fr. 105.– mensili (doc. 9), per complessivi di fr. 4056.–.

  1. Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellan­te si duo­le che il Pretore abbia riconosciuto un onere di alloggio sebbene egli abiti a __________ dai genitori. Ora, che il marito non abbia un appartamento proprio è possibile, ma non si può evidentemente pretendere che egli viva in tali condizioni. Tale libera scelta, in altri termini, non deve pregiudicarlo, né la moglie deve trarre vantaggio da simile risparmio, dovuto a una scelta personale (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2002.59 del 7 agosto 2002 consid. 3). A ragione pertanto il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del­l'interessato l'equivalente della pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse per conto proprio.

  2. L'appellante chiede poi di includere nel proprio fabbisogno minimo la locazione di complessivi fr. 1362.– mensili, senza deduzione della quota che rientra nel fabbisogno dei figli, come pure i premi della cassa malati dei figli e “il costo per il loro mantenimento”. Essa disconosce manifestamente, però, che il fabbisogno in denaro dei figli va calcolato separatamente e non rientra nel fabbisogno minimo dell'uno o dell'altro genitore (sopra, consid. 2). Dal fabbisogno minimo dell'appellante vanno tolti i costi direttamente correlati all'alloggio dei figli, un terzo dei quali vanno inclusi nel fabbisogno in denaro del primogenito e un ulteriore quarto nel fabbisogno della seconda figlia (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). La pigione di fr. 1362.– (doc. 1) va quindi suddivisa nella proporzione di 5/12 a carico dell'appellante (fr. 567.50) e di 7/12 a carico dei figli (fr. 794.50). D'ufficio va rettificato altresì il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore cui sono affidati figli minorenni, che dal 1° gennaio 2001 ammonta a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74 cifra I). Il minimo di fr. 1100.–, indicato dall'istante è quello per persone sole. Ciò premesso, il fabbisogno della moglie dev'essere fissato in fr. 2391.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 567.50, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 35.10, premio della cassa malati fr. 439.10, imposte stimate fr. 100.–).

  3. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore dei figli, l'appellante chiede che esso sia portato a fr. 800.– mensili per ognuno. Il Pretore non ha calcolato quale sia il relativo fabbisogno in denaro, poiché ha ritenuto i fabbisogni della famiglia apparivano di primo acchito superiori al reddito familiare (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Tale orientamento non può essere condiviso. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada ignorato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adegua­to dev'essere rico­no­sciuto per intero. Nel caso in cui i redditi del­le parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

a) Come si è accennato (sopra, consid. 2 in fine), il fabbisogno in denaro di figli minorenni si valuta, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso. Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino, poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti del­le econo­mie domestiche dispongo­no a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträ­gen für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre del­­la tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11).

b) Al momento in cui è stata inoltrata l'istanza, S__________ ed E__________ avevano rispettivamente 6 e 9 anni. In tali casi l'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (in: www.ajb.zh.ch) prevede un fabbisogno medio in denaro di 1590.– mensili per figlio. Il coniuge affidatario che lavora al 70% (doc. D) può fornire in natura unicamente il 30% del­la cura e dell'educazione, di mo­do che nella fattispecie il fabbisogno in denaro di ciascun figlio va ricondotto a fr. 1479.– mensili (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/ 2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Oltre a ciò, va adat­tato il costo dell'alloggio, che non ammonta a fr. 315.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), bensì a fr. 454.– per E__________ (un terzo di fr. 1362.–: sopra, consid. 6) e a fr. 341.– per S__________ (un quarto di fr. 1362.–). Il fabbisogno in denaro dei ragazzi ascende rispettivamente, di conseguenza, a fr. 1618.– a fr. 1505.– mensili.

  1. Da tutto quanto precede risulta, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito fr. 4100.—

reddito della moglie fr. 2400.—

fr. 6500.— mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 2279.70

fabbisogno minimo della moglie fr. 2391.70

fabbisogno in denaro di E__________ fr. 1618.—

fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1505.—

fr. 7794.40 mensili.

Non v'è quindi eccedenza, bensì ammanco. La moglie, che riesce a coprire le sue necessità con il proprio reddito, non riceve di conseguenza alcun contributo alimentare, ma neppure è chiamata a sussidiare il mantenimento dei figli. Quanto ai contributi per i figli, essi vanno calcolati in proporzione, mentre la differenza rimane scoperta, il padre avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr. 4100.– (reddito) ./. fr. 2280.– (fabbisogno minimo) = fr. 1820.– mensili;

somma dovuta ai figli: fr. 1618.– + 1505.– = fr. 3123.– mensili;

contributo per E__________: fr. 1618.– x (1820 : 3123) = fr. 943.– mensili;

contributo per S__________: fr. 1505.– x (1820 : 3123) = fr. 877.– mensili.

È vero che in concreto l'appellante chiede fr. 800.– mensili per ogni figlio. È altrettanto vero però che in base al principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

  1. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare per i figli, ma nulla per sé. Si giustifica così che sopporti due terzi dei costi, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Quanto al dispositivo riguardante le spese (non riscosse) e le ripetibili di primo grado (non assegnate), il pronunciato attuale non incide in misura apprezzabile e può rimanere invariato. L'appellante rivendica invero fr. 500.– per ripetibili (appello, pag. 5), ma a prescindere dal fatto che non è dato di capire a quale grado di giudizio la richiesta si riferisca, in nessuna delle due sedi essa può dirsi vittoriosa in proporzione tale da meritare ripetibili.

Circa le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando neppure a coprire il fabbisogno della famiglia. Le posizioni dei contendenti non mancavano altresì di esito favorevole (art. 14 Lag), tant'è che l'appello dev'essere – parzialmen­te – accolto. Tutt'e due le richieste di assistenza giudiziaria sono destinate perciò a buon fine. Nella tassazione della nota professionale del patrocinatore dell'appellato, in ogni modo, si terrà conto del fatto che il complemento del 22 luglio 2004 alle osservazioni, irricevibile, appariva inutile sin dall'inizio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

APPO1 è tenuto a versare dal 1° aprile 2004 a APPE1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 943.– in favore di E__________ e di fr. 877.– in favore di S__________, assegni familiari compresi.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti per due terzi a carico dell'appellante e il resto a carico del convenuto, al quale l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

  1. APPE1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _PAT1.

  2. APPO1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv.

  3. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Zitate

Gesetze

6

CC

  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 368 CPC

LAC

  • art. 5 LAC

Gerichtsentscheide

6
  • DTF 128 III 412
  • DTF 127 III 70
  • DTF 123 III 4
  • DTF 123 III 5
  • DTF 121 III 302
  • 5C.32/200213.03.2002 · 29 Zitate