Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2004.130
Entscheidungsdatum
06.06.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2004.130

Lugano, 6 giugno 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 7 gennaio 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Leventina;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 26 ottobre 2004 da AO 1 con le osservazioni all'appello;

  3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1964) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 29 settembre 1990. Dal matrimonio sono nate C__________, il 19 novembre 1990, e S__________, il 7 febbraio 1993. Pilota di eli­cotteri per la __________ di , nel luglio del 2003 il marito è divenuto responsabile della casa di vacanza “” ad __________, appartenente alla cooperativa __________. La moglie ha lavorato a ore come cameriera e quale intervistatrice a domicilio dal 1998 fino alla primavera del 2003. I coniugi vivono separati dai primi mesi del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un altro appartamento, sempre ad __________.

B. Il 7 gennaio 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizza­zio­ne a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio familiare, un contributo alimentare per sé di fr. 1070.– mensili indicizzati dal luglio del 2003 (riservato un adeguamento alle risultanze istruttorie), l'affidamento delle figlie (riservato al padre un diritto di visita da esercitare un fine settimana su due, oltre alle vacanze da stabilire in seguito), un contributo alimentare indicizzato per C__________ di fr. 1510.– mensili dal luglio del 2003 fino alla maggiore età, un contributo alimentare indicizzato per S__________ di fr. 1220.– mensili dal luglio del 2003 fino al 12° compleanno e di fr. 1510.– dopo di allora (riservato un adeguamento alle risultanze istruttorie), oltre alla metà delle spese straordinarie per le figlie. Essa ha postulato inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. All'udienza del 22 gennaio 2004, indetta per la discussione, AO 1 ha ribadito le proprie domande. AP 1 ha chiesto a sua volta di essere autorizzato a vivere separato, ha consentito all'attribuzione dell'alloggio coniugale e all'affidamento delle figlie alla madre (riservato il proprio diritto di visita), ha offerto contributi alimentari dal febbraio del 2003 (recte: 2004) di fr. 900.– mensili per la moglie, di fr. 1000.– mensili per C__________ e di fr. 900.– men­sili per S__________ (assegni familiari compresi), da ancorare al costo della vita nella misura in cui sarebbe stato ade­guato al rincaro anche il proprio reddito, e si è dichiarato disposto ad assumere metà delle spese straordinarie per le figlie previo accordo scritto. Egli ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 1° giugno 2004 AP 1 ha ripreso la sua attività di pilota per la __________.

D. Chiusa l'istruttoria, le parti hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale. AO 1 si è limitata a confermare le proprie richieste di giudizio, mentre nel suo memoriale conclusivo del 6 settembre 2004 AP 1 ha proposto nuovamente di autorizzare i coniugi a vivere separati, ha instato per una disciplina del suo diritto di visita comprendente un fine settimana ogni 15 giorni, una settimana alternata a Natale o Pasqua e una settimana durante le vacanze estive, ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 450.– mensili dal giugno del 2004, alla figlia C__________ un contributo alimentare di fr. 750.– mensili dal giugno del 2004 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) e alla figlia S__________ un contributo ali­mentare di fr. 650.– mensili dal giugno del 2004 fino al 14° compleanno, aumentati a fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), importi da adeguare al costo della vita nella misura in cui fosse stato adeguato al rincaro anche il suo stipendio. Il convenuto ha chiesto altresì di stabilire in complessivi fr. 3107.– mensili i contributi per moglie e figlie dal 1° gennaio al 30 maggio 2004 e di respingere ogni richiesta per il periodo anteriore o, in subordine, di fissare tali contributi in fr. 3107.– mensili complessivi, con obbligo per le beneficiarie di computare quanto già ricevuto.

E. Statuendo con sentenza del 4 ottobre 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha regolato il diritto di visita paterno in un fine settimana su due, una settimana alternata a Natale e Pasqua e due settimane durante le vacanze estive, ha addebitato ai genitori eventuali spese straordinarie per le figlie in ragione di metà ciascuno e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi mensili, da ancorare al costo della vita nella misura in cui fosse stato adeguato al rincaro anche il suo stipendio:

– per la moglie: fr. 1580.— dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 1218.50 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e fr. 314.75 dal 1° gennaio 2005;

– per la figlia C__________:

fr. 1187.90 dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004, fr. 916.15 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e fr. 1422.40 dal 1° gennaio 2005;

– per la figlia S__________:

fr. 932.75 dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004, fr. 719.30 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e fr. 1116.80 dal 1° gennaio 2005, riservato l'adeguamento “ai sensi dei considerandi quando compirà 13 anni”.

La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 580.– sono state poste per sette decimi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, senza assegnazione di ripetibili. AP 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Su richiesta di lui, l'8 ottobre 2004 il Segretario assessore ha poi precisato che i contributi alimentari per le figlie già comprendevano gli

eventuali assegni di famiglia.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 ottobre 2004 nel quale chiede – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1105.– mensili dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 e a fr. 743.50 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, sopprimendolo in seguito. Subordinatamente egli postula le seguenti riduzioni dei contributi mensili:

– per la moglie:

fr. 1342.50 dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 981.— dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr. 77.25 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 e

soppressione dal 1° gennaio 2006;

– per la figlia C__________:

fr. 1069.15 dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 794.40 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr. 1303.65 dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2006 e

fr. 1422.40 dal 1° luglio 2006 in poi,

– per la figlia S__________:

fr. 814.— dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 600.55 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr. 998.05 dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2006 e

fr. 1116.80 dal 1° luglio 2006 in poi.

Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2004 la moglie propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria. Con decisione del 18 novembre 2004 il Segretario assessore ha accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche a AO 1 per la causa di primo grado.

G. In pendenza di appello, il 25 gennaio 2005, AP 1 ha postulato davanti al Pretore una riduzione dei contributi alimentari del 20%, facendo valere di essere stato licenziato nel frattempo dalla __________ e di essere disoccupato dal 1° gennaio di quell'anno. All'udienza del 21 febbraio 2005 i coniugi hanno raggiun­to un accordo, nel senso che in favore di ogni figlia il marito avrebbe versato un contributo alimentare di fr. 800.– per il mese di febbraio 2005 e di fr. 1136.50 mensili dal marzo al maggio del 2005, assegni familiari compresi. L'accordo è stato omologato seduta stante dal Segretario assessore. Nel maggio del 2005 AP 1 è stato riassunto temporaneamente dalla __________.

H. Con istanza del 31 agosto 2005 AP 1 ha chiesto nuova­mente che i contributi alimentari fissati nella sentenza del 4 ottobre 2004 fossero ridotti di almeno il 20% dall'ottobre del 2005 in poi, facendo valere di essere nuovamente disoccupato. AO 1 ha proposto di respingere la modifica. Statuendo il 19 gen­naio 2007, il Segretario assessore ha parzial­mente accolto l'istanza, fissando i nuovi contributi alimentari come segue:

– per la moglie:

fr. 262.10 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr. 236.75 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia C__________:

fr. 1184.50 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr. 1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia S__________:

fr. 930.05 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr. 1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi.

Un appello presentato il 26 gennaio 2007 da AO 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 12 febbraio 2007 (inc. 11.2007.17).

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Nella fattispecie la sentenza del Pretore, appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), è stata notificata al convenuto il 5 ottobre 2004, come risulta dal timbro postale a tergo della busta prodotta con l'appello. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio giuridico è dunque ricevibile. Ricevibili sono anche le osservazioni di AO 1, l'appello essendole stato notificato il 26 ottobre 2004 (art. 314 CPC), come attesta il timbro postale sul retro della busta prodotta con le osservazioni medesime.

  1. All'appello il convenuto acclude una fattura del 5 ottobre 2004 per l'acquisto di nuovi pneumatici, una fattura del 12 novembre 2004 per il controllo ufficiale dei veicoli e un certificato di salario del settembre 2004. A parte il fatto però che nelle protezioni del­l'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), come si vedrà oltre i primi due documenti non giovano ai fini della sentenza già per il fatto che l'appellante

omette di indicare quale importo dovrebbe essere concretamente inserito nel suo fabbisogno minimo per tali spese supplementari (sotto, consid. 9c). Il terzo documento non è di migliore ausilio, gli stessi dati evincendosi già dal certificato di salario dell'agosto 2004 (sotto, consid. 7c). Ciò posto, la sentenza va emanata sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Segretario assessore.

  1. Sull'esigenza di sentire i figli di almeno sei anni nelle procedure a protezione dell'unione coniugale – e, di conseguenza, anche nelle procedure di modifica – non è il caso di tornare (DTF 131 III 553 consid. 1.1; v. anche RtiD II-2004 pag. 608 n. 34c). In concreto il Segretario assessore non risulta avere ascoltato né C__________ né S__________ (di 13 anni, rispettivamente 10 anni al momento del giudizio), per lo meno nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Che esse siano state interpellate nella successiva procedura di modifica (sopra, lett. H) è possibile, ma non risulta dagli atti. Ora, questa Camera ha già avuto modo di richiamare alla Pretura del Distretto di Leventina la necessità di sentire i minorenni in procedure del genere (sentenza inc. 11.2004.84 del 20 dicembre 2004, consid. 6c). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata emessa tre mesi prima che intervenisse tale monito, di modo che non è il caso di ripetersi. Ad ogni buon conto, in futuro questa Camera non rinnoverà analoga tolleranza. Dovessero ravvisarsi altre cause in cui l'ascolto di figli dopo i sei anni di età sarà stato trascurato indebitamente, la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi del­la sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per analogia) perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il giudice può sempre far capo).

  2. I contributi di mantenimento fissati nella sentenza impugnata sono stati modificati relativamente al periodo intercorso dal febbraio al maggio del 2005 per accordo delle parti, omologato dal Segretario assessore (sopra, lett. G). In seguito lo stesso Segretario assessore ha stabilito nuovi contributi dal 1° ottobre 2005 (sopra, lett. H). Ai fini del presente giudizio occorre dunque verificare la legittimità di quelli che riguardano il lasso di tempo dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2005 e dal 1° giugno al 30 settembre 2005. Per il resto l'appello è divenuto senza interesse. Tutt'al più il problema sarà di valutare sommariamente, sotto il profilo delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non fosse diventato senza interesse (art. 72 PC per analogia; I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6; precetto menzionato anche da Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Sulla questione si ritornerà oltre (consid. 13).

  3. Nel caso in esame il Segretario assessore ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2364.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 510.–, spese accessorie fr. 190.–, premio della cassa malati fr. 260.70, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr. 30.90, costi d'automobile fr. 272.45) e quello della moglie in fr. 1919.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 456.– [la differenza è inserita nel fabbisogno in denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 180.45, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr. 32.85). Quanto al fabbisogno in denaro delle figlie, egli lo ha stimato in fr. 1443.– mensili per C__________ e in fr. 1133.– mensili per S__________.

Relativamente ai redditi, il primo giudice ha calcolato gli introiti del marito in fr. 6064.70 netti mensili dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 (quando il convenuto lavorava per la cooperativa __________) e in fr. 5218.– mensili netti dal 1° giugno 2004 in poi, quando ha ripreso l'attività di pilota per la __________. Alla moglie egli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili dal 1° gennaio 2005. Constatato che i redditi dei coniugi non coprono il fabbisogno della famiglia, il Segretario assessore ha lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 2364.05 mensili, pari al fabbisogno minimo, e ha suddiviso fra moglie e figlie in base ai rispettivi fabbisogni la differenza di fr. 3700.65 mensili dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004, di fr. 2853.95 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e fr. 2853.95 mensili dal

1° gennaio in poi, onde i contributi alimentari predetti (sopra, lett. E).

  1. Ove sia giustificata la sospensione della comunione domesti­ca, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da que­sta Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; 131 III 59 consid. 3 con rimandi). Il Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dai medesimi criteri (sentenza impugnata, consid. 5).

  2. L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avere accertato erroneamente il proprio reddito. Sostiene che il guadagno conseguito lavorando per la cooperativa __________ (fr. 6064.70 mensili) dev'essere decurtato della maggiore trattenuta per la cassa pensione dal gennaio del 2004, degli assegni familiari (percepiti solo dal febbraio del 2004), della gratifica annua di fr. 2000.– e, dal gennaio del 2004, della trattenuta di fr. 100.– mensili per pasti. L'istante oppone invece, da parte sua, che a tale guadagno vanno aggiunte entrate di almeno fr. 100.– mensili per l'attività accessoria svolta dal marito quale pilota d'elicotteri.

a) Dal contratto di lavoro con cooperativa __________ risulta che la retribuzione dell'appellante era di fr. 6000.– mensili lordi, oltre alla tredicesima e a una gratifica di fine anno di fr. 2000.– (nel 2003: doc. E). Quest'ultima va considerata come reddito (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC). Di eventuali spese professionali per l'abbigliamento e l'attrezzatura sportiva del convenuto si terrà conto nel fabbisogno minimo (sotto, consid. 9b). Quanto agli assegni familiari, la relativa autorizzazione allo stanziamento (agli atti) è del 17 febbraio 2004, ma retroagisce dal luglio del 2003, lo stesso appellante riconoscendo per altro di avere ricevuto gli arretrati. Al reddito del convenuto vanno aggiunti perciò fr. 366.– mensili a decorrere dal luglio del 2003. La trattenuta di fr. 100.– mensili per pasti consumati sul posto di lavoro è documentata solo dal conteggio del febbraio 2004 (agli atti), ma a un esame di mera verosimiglianza essa compensa il risparmio conseguito per il pasto non consumato a casa, il cui costo è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.

Circa i contributi per la cassa pensione, essi sono effettivamente aumentati da fr. 303.40 mensili nel 2003 a fr. 358.70 mensili nel 2004, ma in quell'anno sono diminuite le deduzioni per i contributi alle assicurazioni sociali e nel febbraio del 2004 l'interessato non ha sopportato deduzioni per oneri sociali sull'indennità per infortunio (doc. 7: conteggio del febbraio 2004, agli atti). Tutto considerato, lo stipendio netto dell'appellante dal luglio del 2003 al maggio del 2004 va accertato così in fr. 67 203.25, ossia fr. 5106.50 mensili dal luglio al dicembre del 2003 (doc. 7), fr. 4576.25 per la quota di tredicesima e la gratifica del 2003 (doc. 9), fr. 5109.15 mensili nel gennaio del 2004 e nel periodo compreso tra marzo e maggio di quell'anno, fr. 5247.15 nel febbraio del 2004 (conteggio agli atti), fr. 2278.25 per la quota di tredicesima del 2004 e fr. 366.– mensili dal luglio del 2003 al maggio del 2004 per gli assegni familiari. In media il convenuto ha guadagnato dunque fr. 6109.35 netti mensili.

b) Nel medesimo periodo l'appellante ha esercitato saltuariamente l'attività di pilota d'elicotteri. Il Segretario assessore ha ritenuto che, data la sporadicità e l'esiguità di quanto ricevuto per tali prestazioni, non si giustificasse di imputargli un reddito accessorio. La moglie chiede invece di computargli almeno fr. 100.– mensili. Il convenuto ha dichiarato da parte sua di avere svolto sporadicamente tale attività in cambio della formazione per condurre un altro tipo di elicottero e della possibilità di mantenere in vigore il brevetto, ricevendo solo buoni per il pasto e quanto risulta dal doc. 27 in materia di rimborso spese (interrogatorio formale del 2 settembre 2004, pag. 5 seg., risposte n. 10 e 11). Agli atti figurano invero due fatture per complessivi fr. 1200.–, che tuttavia non contemplano solo il rimborso di spese (doc. 27). Dedotto quanto fatturato per i pranzi e il telefono, risulta un guadagno di complessivi fr. 970.–, che ripartito su 11 mesi comportano un'entrata accessoria di fr. 88.15 mensili. L'entrata media del convenuto dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 va rivalutata perciò di fr. 6197.50 mensili.

c) Quanto allo stipendio percepito dalla __________, l'appellante sostiene ch'esso va ridotto da fr. 5218.– a fr. 5167.93 netti mensili per tenere conto dell'ammontare definitivo della trattenuta per la cassa pensione. L'istante obietta che occorre invece considerare l'indennità per spese fisse di fr. 600.– mensili trascurata dal Segretario assessore e che al marito va imputato un reddito potenziale di almeno fr. 6700.–/6800.– mensili anche dopo il 1° giugno 2004, il cambiamento del posto di lavoro non essendo giustificato. Su quest'ultimo punto il Segretario assessore ha rilevato tuttavia con pertinenza che il convenuto ha una formazione di pilota d'elicottero e che, a parte la breve esperienza quale responsabile di una colonia di vacanza, ha sempre lavorato in quel settore. Con tale motivazione l'istante non si confronta. Per di più, il marito ha spiegato che lo stesso datore di lavoro gli ha consigliato di dimettersi per evitare un licenziamento (verbale del 2 settembre 2004, pag. 5, risposta n. 7). Lo stipendio pattuito dal 1° giugno 2004, poi, è più alto di quello percepito durante la vita in comune (doc. 48). In circostanze siffatte non si ravvisano, nemmeno a un esame di verosimiglianza, gli estremi per imputare al marito un reddito potenziale.

Ciò posto, dal conteggio di salario dell'agosto 2004 risulta effettivamente che la deduzione per la cassa pensione, calcolata provvisoriamente in fr. 300.– mensili (doc. 36), è stata fissata in fr. 325.90 mensili (doc. 46). Lo stipendio mensile del convenuto dal giugno 2004 risulta pertanto di fr. 5163.60 netti, compresa la quota di tredicesima (calcolata senza assegni per i figli né deduzione della cassa pensione). L'appellante riceve inoltre un'indennità fissa di fr. 600.– mensili, destinata a coprire per fr. 200.– i costi del telefono portatile, per fr. 200.– i pasti e per fr. 200.– le spese del veicolo (doc. 36, punto n. 11). Ora, questa Camera ha già avuto mo­do di ricordare che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese sia verosimilmente pari all'indennità ricevuta; simili indennità possono invece essere considerate – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occul­to ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal lavoratore (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Il Segretario assessore si è attenuto al medesimo criterio, rilevando che in concreto l'interessato ha reso verosimile di sopportare costi corrispondenti all'ammontare dell'indennità. Con quest'ultima argomentazione l'istante non tenta neppure di misurarsi.

Si aggiunga che agli atti figurano fatture per spese telefoniche e per il carburante attorno ai fr. 200.– per il giugno del 2004, oltre a varie ricevute per consumazioni in esercizi pubblici nel luglio-agosto del 2004 (doc. 40, 41 e 48). Gli oneri di trasferta appaiono per altro giustificati dalla circostanza che il luogo di lavoro è ad __________ e a __________ (doc. 36, punto n. 4). Ciò rende pure verosimile che il convenuto debba affrontare spese per pasti fuori casa (fr. 220.– mensili secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Nel complesso, pertanto,

l'opinione del Segretario assessore resiste alla critica. Il reddito netto dell'appellante presso la __________ va accertato quindi, per finire, in fr. 5163.60 mensili a valere dal giugno del 2004.

  1. In merito al reddito – ipotetico – della moglie (fr. 1600.– mensili netti dal 1° gennaio 2005), il convenuto si duole che il Segretario assessore non abbia tenuto conto di un'eventuale attività futura, suscettibile di procurare entrate maggiori di fr. 1600.– mensili, e chiede che questa Camera preveda, nel caso in cui l'istante consegua un guadagno più elevato, una pari diminuzione dei contributi a suo carico. Inoltre egli insta perché si tenga conto nella misura del 30-35% di un'eventuale rimunerazione perce­pita dalle figlie ove queste intraprendessero un apprendistato. Ora, a prescindere dal fatto che tali argomentazioni – nuove – sono irricevibili in appello (sopra, consid. 2), quanto il convenuto pretende è che l'attuale giudizio si fondi su pronostici del tutto aleatori al momento in cui il Segretario assessore ha statuito. Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazio­ne del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Qualora le ipotesi testé prospettate dovessero verificarsi, il marito potrà chiedere dunque che i contributi

alimentari siano adattati alla nuova situazione.

L'istante sostiene da parte sua che, si accogliesse in tutto o in parte l'argomentazione dell'appellante, occorrerebbe allora tenere conto anche dell'età delle figlie e della sua mancanza di formazione professionale specifica, sicché per finire il reddito ipotetico di lei andrebbe finanche ridotto a fr. 1000.– mensili. A mente del Segretario assessore, però, con un'attività a tempo parziale in un impiego che non richieda particolari conoscenze (baby-sitter, venditrice, collaboratrice domestica, cameriera o addetta alle pulizie), l'interessata potrebbe guadagnare almeno fr. 1600.– mensili, calcolati in “fr. 20.– l'ora x 4 ore giornaliere x 5 giorni settimanale x 4 settimane” (sentenza impugnata, pag. 10 a metà). Con tale argomentazione l'istante non si confronta. Anzi, essa pretende di non “vede[re] quale base abbia la cifra di fr. 1600.–” (osservazioni, pag. 5 in alto). Insufficientemente motivata, la sua doglianza sfugge pertanto a ulteriore disamina.

  1. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che vi si inseriscano le rate di un mutuo bancario contratto per finanziare l'acquisto di un'automobile (fr. 350.– mensili) e quelle per rimborsare un debito accordatogli a suo tempo dalla sorella (fr. 65.– mensili), oltre ai costi per il materiale sportivo necessario alla sua attività di responsabile della colonia di vacanza. Egli lamenta inoltre di non avere alcun margine per coprire le spese supplementari o le imposte.

a) Il Segretario assessore ha rilevato che, per rapporto al rimborso dei due prestiti, il mantenimento della famiglia è prioritario, il convenuto non avendo reso verosimile per altro di aver dovuto cambiare automobile e nemmeno di avere contratto il debito verso la sorella nell'interesse della famiglia (sentenza impugnata, pag. 7 in basso). Ora, che l'interessato debba usare un veicolo per ragioni professionali è pacifico, tanto come pilota d'elicotteri quanto come responsabile della casa di vacanza (cfr. anche doc. 36, punto n. 11; doc. E e attestazione del 5 marzo 2004 della cooperativa __________, agli atti). Sta di fatto però che la riparazione della sua Toyota “Corolla 1.8 4WD” del 1996 non appariva antieconomica o irragionevole al punto da imporre la sostituzione del mezzo nel novembre 2003. Risulta unicamente che il veicolo necessitava di interventi per fr. 2038.50 in vista del collaudo (preventivo del 15 ottobre 2003, agli atti). L'appellante pretende di non avere avuto denaro per affrontare la spesa, ma nel novembre del 2003 egli risultava disporre di un conto presso la __________ con copertura sufficiente (estratti del conto privato soci, agli atti).

Diversa è la situazione per quel che è del debito nei confronti della sorella, il quale è stato destinato all'acquisto della nota Toyota “Corolla”. Agli atti figura un conteggio dal quale si desume uno scoperto di fr. 4000.– a carico del convenuto, da rimborsare in rate mensili di fr. 65.– dall'aprile del 2003 (doc. 20). L'istante non ha mai contestato l'esistenza né la causale del debito (verbale del 22 gennaio 2004, pag. 2 da metà). Se si pensa che – per analogia – la quota mensile di un leasing per l'acquisto di un'automobile necessaria a scopi professionali va riconosciuta fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e che il mezzo non risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti), non v'è ragione per scostarsi da tale principio nel caso in esame. Che il convenuto non sia più in possesso della Toyota poco importa, la sostituzione del veicolo non potendo essere riconosciuta ai fini del giudizio. Nel fabbisogno minimo dell'appellante si giustifica di riconoscere pertanto la spesa di fr. 65.– mensili per il rimborso del debito contratto per l'acquisto della precedente vettura.

b) Il convenuto si duole che il Segretario assessore non abbia incluso nel suo fabbisogno minimo le spese di fr. 1730.– per l'acquisto di indumenti e attrezzature sportive a lui indispensabili come responsabile della colonia di vacanza, facendo valere che proprio per tale motivo il datore di lavoro gli ha accordato alla fine del 2003 una gratifica di fr. 2000.– in luogo dell'indennità per abbigliamento. L'istante eccepisce che spese del genere vanno rimborsate separatamente dal datore di lavoro. In realtà i maggiori costi di abbigliamento dovuti a esigenze professionali vanno considerati anche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1994 pag. 145 in basso; cfr. anche FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 75 n. 4c). In concreto l'appellante come responsabile della colonia doveva fungere anche da istruttore di sci, da guida escursionistica e da animatore di attività sportive all'aperto (doc. E). Le fatture agli atti riguardano effettivamente abiti e attrezzature sportive per una spesa di complessivi fr. 1730.– (doc. 31). I certificati di salario agli atti non documentano che il datore di lavoro abbia versato alcunché a titolo di “indennità di abbigliamento” o che abbia rimborsato in altro modo tali spese (doc. 7 e certificato di salario del febbraio 2004). L'esborso va quindi riconosciuto e ripartito sugli 11 mesi durante i quali il convenuto ha lavorato come responsabile della colonia (doc. E e doc. 36). Nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti pertanto fr. 157.30 mensili fino al maggio del 2003.

c) L'appellante ribadisce di non poter essere ridotto a vivere costantemente con il fabbisogno minimo. Così argomentando, egli dimentica però che la moglie nemmeno dispone del fabbisogno minimo e che le figlie non vedono coperto il loro fabbisogno in denaro. Mal si comprende perciò come in condizioni di ristrettezza egli possa rivendicare privilegi. A parte ciò, il fabbisogno minimo del diritto civile non comprende solo il mi­nimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b; v. anche DTF 114 II 27 consid. 2a). Spetta però all'interessato quantificare gli eventuali oneri supplementari e renderne verosimile l'esigenza (imposte, tributi, necessità di cure dentarie, costi di manutenzione del veicolo usato per trasferte di lavoro e così via, escluse in ogni modo vacanze e spese voluttuarie che non prevalgono sul mantenimento della famiglia). Nella fattispecie l'appellante esaurisce le proprie tesi in generiche recriminazioni, salvo rimproverare al primo giudice di non avergli riconosciuto alcunché per il pagamento delle imposte. Da tempo il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che le imposte non entrano a far parte del fabbisogno minimo ove il debitore alimentare non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). A parte ciò, una volta ancora l'appellante non quantifica – né tanto meno documenta – nulla di preciso. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5 CPC).

d) In definitiva il fabbisogno mensile del convenuto assomma co­sì a fr. 2586.35 mensili fino al 31 maggio 2004 e a fr. 2429.05 mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 510.–, spese accessorie fr. 190.–, premio della cassa malati fr. 260.70, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr. 30.90, costi d'automobile fr. 272.45, rimborso rateale del mutuo per l'acquisto del veicolo fr. 65.– e, fino al 31 maggio 2003, spese professionali per fr. 157.30 mensili).

  1. L'appellante insorge anche avverso il fabbisogno minimo della moglie calcolato dal Segretario assessore, che a suo parere va ridotto da fr. 1919.30 a fr. 1584.85 mensili. Trattandosi di contestazioni puntuali, giova esaminare le poste litigiose singolarmente.

a) Asserisce il convenuto che per la moglie deve valere il suo stesso minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili), non quello di fr. 1250.– mensili per genitori affidatari, poiché in favore delle due figlie essa riceve già congrui contributi alimentari. Ora, il minimo esistenziale del diritto

esecutivo sulla scorta del quale si determina il fabbisogno minimo di un coniuge è per principio – nel Cantone Ticino – quello della tabella pubblicata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (FU n. 2/2001 pag. 74). E per un genitore che vive con figli minorenni, ma separatamente dall'altro genitore (“debitore monoparentale con obblighi di mantenimento”; sulla nozione: Ochsner in: Commentaire romand, Basilea 2005, n. 89 ad art. 93 LEF; Staehelin in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetribung und Konkurs, Ergänzungsband, Basilea 2005, pag. 96 verso l'alto), la tabella prevede un minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili, cui questa Camera si attiene (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Che poi il fabbisogno dei figli minorenni non sia calcolato sulla scorta di simile tabella (inido­nea allo scopo: sentenza del Tribunale federale 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b in fine), ma in base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nulla muta in un caso co­me quello in rassegna, nell'ambito del quale la moglie non vede garantito neppure il fabbisogno minimo (sotto, consid. 12).

b) L'appellante chiede che la quota di locazione figurante nel fabbisogno minimo della moglie sia ridotta a fr. 302.– mensili, deducendo dal canone di fr. 700.– mensili le quote di fr. 315.– e di fr. 295.– che, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, equivalgono al costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro delle figlie. La doglianza è parzialmente fondata. Il Segretario assessore si è dipartito dalla spesa effettiva di fr. 912.– mensili, che ha inserito per metà nel fabbisogno minimo della moglie e per un quarto nel fabbisogno in denaro di ogni figlia (sentenza impugnata, consid. 6). Se non che, stando alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ove il costo effettivo dell'alloggio sia noto, esso sostituisce il valore medio della tabella e, dandosi due figli, va suddiviso in ragione di un terzo nel fabbisogno in denaro del primo, un quarto in quello del secondo e il resto nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto).

Nella fattispecie la locazione dell'alloggio occupato da madre e figlie è di fr. 700.– mensili più le spese accessorie (doc. I), che la moglie cifra in fr. 212.– mensili (osservazioni, pag. 4). Gli atti documentano invero costi annui di fr. 1004.80 per il riscaldamento e di fr. 306.35 per tributi diversi (acqua potabile e abbonamento TV) fatturati dal locatore, oltre a fr. 188.30 per la tassa relativa alla raccolta dei rifiuti e a una spesa di fr. 1043.10 per elettricità (doc. L). Quest'ultima, tuttavia, già è compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto II.1; DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Di conseguenza le spese accessorie vanno ricondotte a fr. 125.– mensili, per un costo dell'alloggio di fr. 825.– mensili, di cui fr. 275.– (⅓) vanno inseriti nel fabbisogno di C__________ e fr. 206.25 (¼) in quello di S__________, mentre a carico del­l'istante rimane la differenza di fr. 343.75 mensili.

c) Quanto al premio della cassa malati, l'appellante fa valere che in sede d'interrogatorio formale la moglie aveva dichiarato di pagare, per sé e le figlie, complessivi fr. 209.– mensili, già dedotto il sussidio cantonale che nel 2004 ammontava a circa fr. 390.– mensili. A suo avviso il premio per la sola moglie nel 2004 ammontava perciò a fr. 150.– mensili, rispetto al premio di fr. 180.45 mensili del 2003 accertato dal Segretario assessore. L'istante, da parte sua, si richiama alle risultanze degli atti, i quali attestavano nel 2003 un premio per lei di fr. 180.45 mensili (doc. O). Se non che, nel 2004 tale premio è passato a fr. 209.80 mensili, come conferma una fattura dei premi per il 2004 acclusa alla richiesta di assistenza giudiziaria, di cui fr. 118.60 per lei e il resto per le figlie. Tale dato è senz'altro più attendibile delle speculazioni basate sulle dichiarazioni dell'istante medesima in sede d'interrogatorio formale (verbale del 2 settembre 2004, pag. 4, risposta n. 12). La spesa per la cassa malati della moglie, di fr. 180.45 mensili nel 2003, deve pertanto essere ridotta a fr. 118.60 mensili dal 1° gennaio 2004.

d) L'istante chiede da parte sua che, fosse accolto in tutto o in parte l'appello avversario, le siano allora riconosciuti nel fabbisogno minimo fr. 133.05 mensili per spese d'automobile. La richiesta è legittima, AO 1 essendo tenuta a trovare un lavoro, per lo meno a tempo parziale. Ora, già il costo di un abbonamento ai trasporti pubblici che le permetta, ad esempio, di raggiungere __________ ammonta a fr. 116.– mensili. Non si deve dimenticare inoltre che l'interessata ha maturato esperienze professionali essenzialmente come cameriera, impiego che notoriamente comporta anche orari difficilmente conciliabili con quelli dei mezzi pubblici. Al fabbisogno minimo della moglie dal 1° gennaio 2005 si giustifica pertanto di aggiungere fr. 133.05 mensili (doc. N).

e) Riepilogando, il fabbisogno minimo dell'istante assomma a fr. 1807.05 mensili fino al 31 dicembre 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 343.75, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr. 32.85, premio della cassa malati fr. 180.45), diminuisce a fr. 1745.20 mensili fino al 31 dicembre 2004 (premio della cassa malati di fr. 118.60) e risale a fr. 1878.25 mensili dal 1° gennaio 2005 in poi (spese d'automobile fr. 133.05).

  1. Infine l'appellante critica il fatto che le tabelle correlate alle predette raccomandazioni di Zurigo siano applicate senza correttivi anche commisurando il fabbisogno in denaro di figli risiedenti in piccole località discoste, nelle quali il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei centri urbani. A suo parere gli alti contributi per le figlie calcolati in tal modo permettono alla moglie un tenore di vita migliore del proprio. Così argomentando, egli mostra però di non conoscere la giurisprudenza (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b; RtiD I-2006 pag. 674 n. 38c). Le cifre indica­te nelle tabelle correlate alle raccomandazioni – cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid.
  1. – dal 2000 in poi, diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione del 1996, sono già com­misurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle rac­comandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

La tabella 2003 delle citate raccomandazioni (pubblicata in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 7 ad art. 285 CC), applicabile al momento in cui il Segretario assessore ha statuito, prevedeva, nel caso di due fratelli che vivevano nella stessa economia domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1590.– mensili ognuno dal 7° compleanno e di fr. 1755.– mensili ognuno dal 13° compleanno in poi. In tali fabbisogni andava adattato il costo dell'alloggio (sopra, consid. 10b), di effettivi fr. 275.– per C__________ (⅓) e fr. 206.25 (¼) per S__________. Con pertinenza il Segretario assessore ha dedotto da tali importi fr. 370.– e fr. 245.– mensili per cura e educazione che la madre affidataria, senza attività lucrativa, può prestare in natura. Egli ha omesso tuttavia di considerare che dal 1° gennaio 2005 costei è tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale, sicché nel fabbisogno delle figlie va reinserita equitativamente la metà degli importi. In definitiva, il fabbisogno in denaro di C__________ va fissato perciò in fr. 1490.– mensili fino al 31 gennaio 2004 e in fr. 1612.50 mensili dopo di allora, quello di S__________ in fr. 1111.25 mensili fino al 31 gennaio 2004, in fr. 1296.25 mensili fino al 6 febbraio 2005 e in fr. 1543.75 mensili dopo di allora.

  1. Tutto ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si compendia come segue:

Fino al 31 dicembre 2003 (modifica del fabbisogno della moglie)

reddito del marito (consid. 7) fr. 6197.50

reddito della moglie (consid. 8) fr. –.—

fr. 6197.50 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 2586.35

fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 1807.05

fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr. 6994.65 mensili.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2004 (nuova attività professionale del marito)

reddito del marito (consid. 7) fr. 6197.50

reddito della moglie (consid. 8) fr. –.—

fr. 6197.50 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 2586.35

fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 1745.20

fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr. 6932.80 mensili.

Dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 (reddito potenziale della moglie)

reddito del marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito della moglie (consid. 8) fr. -.—

fr. 5163.60 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 1745.20

fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr. 6775.50 mensili.

Dal 1° gennaio 2004 al 7 febbraio 2005 (12° compleanno di S__________)

reddito del marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito della moglie (consid. 8) fr. 1600.—

fr. 6763.60 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 1878.25

fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1612.50

fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1296.25

fr. 7216.05 mensili

Dall'8 febbraio 2005 in poi

reddito del marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito della moglie (consid. 8) fr. 1600.—

fr. 6763.60 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno minimo della moglie (consid. 10) fr. 1878.25

fabbisogno in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1612.50

fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1543.75

fr. 7463.55 mensili

Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2003

disponibilità del marito:

fr. 6197.50 (reddito) ./. fr. 2586.35 (fabbisogno minimo) = fr. 3611.15

somma dovuta a moglie e figlie:

fr. 1807.05 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4408.30

contributo per la moglie:

fr. 1807.05 x (3611.15 : 4408.30) = fr. 1480.25,

arrotondati a fr. 1480.– mensili

contributo per C__________:

fr. 1490.– x (3611.15 : 4408.30) = fr. 1220.55,

arrotondati a fr. 1220.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo per S__________:

fr. 1111.25 x (3611.15 : 4408.30) = fr. 910.30,

arrotondati a fr. 910.– mensili, assegni familiari compresi.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2004

disponibilità del marito:

fr. 6197.50 (reddito) ./. fr. 2586.35 (fabbisogno minimo) = fr. 3611.15

somma dovuta a moglie e figlie:

fr. 1745.20 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4346.45

contributo per la moglie:

fr. 1745.20 x (3611.15 : 4346.45) = fr. 1449.95,

arrotondati a fr. 1450.– mensili

contributo per C__________:

fr. 1490.– x (3611.15 : 4346.45) = fr. 1237.95,

arrotondati a fr. 1235.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo per S__________:

fr. 1111.25 x (3611.15 : 4346.45) = fr. 923.25,

arrotondati a fr. 925.– mensili, assegni familiari compresi.

Dal 1° giugno al 31 dicembre 2004

disponibilità del marito:

fr. 5163.60 (reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

somma dovuta a moglie e figlie:

fr. 1745.20 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4346.45

contributo per la moglie:

fr. 1745.20 x (2734.55 : 4346.45) = fr. 1098.–,

arrotondati a fr. 1095.– mensili

contributo per C__________:

fr. 1490.– x (2734.55 : 4346.45) = fr. 937.40,

arrotondati a fr. 935.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo per S__________:

fr. 1111.25 x (2734.55 : 4346.45) = fr. 699.15,

arrotondati a fr. 700.– mensili, assegni familiari compresi.

Fino al 7 febbraio 2005

disponibilità del marito:

fr. 5163.60 (reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

fabbisogno scoperto della moglie:

fr. 1878.25 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1600.– (reddito) = fr. 278.25

somma dovuta a moglie e figlie:

fr. 278.25 + fr. 1612.50 + fr. 1296.25 = fr. 3187.–

contributo per la moglie:

fr. 278.25 x (2734.55 : 3187.–) = fr. 238.75,

arrotondati a fr. 235.– mensili

contributo per C__________:

fr. 1612.50 x (2734.55 : 3187.–) = fr. 1383.60,

arrotondati a fr. 1385.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo per S__________:

fr. 1296.25 x (2734.55 : 3187.–) = fr. 1112.20,

arrotondati a fr. 1110.– mensili, assegni familiari compresi.

Dall'8 febbraio 2005 in poi

disponibilità del marito:

fr. 5163.60 (reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

fabbisogno scoperto della moglie:

fr. 1878.25 (fabbisogno minimo) ./. fr. 1600.– (reddito) = fr. 278.25

somma dovuta a moglie e figlie:

fr. 278.25 + fr. 1612.50 + fr. 1543.75 = fr. 3434.50

contributo per la moglie:

fr. 278.25 x (2734.55 : 3434.50) = fr. 221.55,

arrotondati a fr. 220.– mensili

contributo per C__________:

fr. 1612.50 x (2734.55 : 3434.50) = fr. 1283.90,

arrotondati a fr. 1280.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo per S__________:

fr. 1543.75 x (2734.55 : 3434.50) = fr. 1229.15,

arrotondati a fr. 1230.– mensili, assegni familiari compresi.

Per alcuni periodi le spettanze delle figlie risultano più alte rispetto a quelle fissate dal Segretario assessore, ma nel complesso l'appellante vede ridurre i contributi alimentari a suo carico da fr. 3700.65 a fr. 3610.– mensili dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 e da fr. 2853.95 a fr. 2730.– mensili dopo di allora. Si ricordi, ad ogni buon conto, che la modifica interessa unicamente i periodi dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2005 e dal 1° giugno al 30 settembre 2005 (sopra, consid. 4). In ultima analisi, l'appello va accolto entro tali limiti.

  1. Gli oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno profuso nella trattazione delle molteplici censure, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello nella misura di complessivi fr. 2466.– (su una richiesta di fr. 10 123.–). Si giustifica dunque che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Tale suddivisione non muta apprezzabilmente neppure tenendo conto delle verosimili probabilità di buon esito insite nell'appello in relazione ai periodi divenuti senza interesse (riduzione di fr. 123.– mensili dal 1° gennaio 2005 su 314.75 richiesti). L'esito del presente giudizio non incide in misura ponderabile né sull'ammontare né sul riparto degli oneri e delle ripetibili di primo grado, il cui dispositivo può rimanere invariato.

Entrambe le richieste di assistenza giudiziaria formulate in appello meritano accoglimento. L'indigenza delle parti (art. 3 cpv. 1 Lag) risulta dal certificato municipale trasmesso al primo giudice dal convenuto il 24 febbraio 2004 e da quello inviato alla Camera dall'appellata il 16 novembre 2004. Entrambi i punti di vista erano inoltre provvisti, per certi aspetti, di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva pretendere che i coniugi, sforniti di cognizioni giuridiche, procedessero in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nem­meno che il convenuto rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

  1. In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, calcolato sulla riduzione litigiosa limitatamente ai periodi in relazione ai quali l'appello non è divenuto privo d'interesse (complessivi fr. 10 100.– arrotondati), non supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.3, 1.4 e 1.6 della sentenza impugnata così riformati:

1.3 AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 1480.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr. 1450.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr. 1095.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr. 235.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr. 220.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

1.4 AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia C__________:

fr. 1220.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr. 1235.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr. 935.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr. 1385.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr. 1280.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

1.5 AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia S__________:

fr. 910.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr. 925.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr. 700.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr. 1110.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr. 1230.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 50.–

fr. 750.–

sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'PA 1.

IV. AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'PA 2.

V. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 163 CC
  • art. 179 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 370 CPC

LAC

  • art. 5 LAC

LEF

  • art. 93 LEF

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

PC

  • art. 72 PC

Gerichtsentscheide

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