Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2004.122
Entscheidungsdatum
19.06.2006
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2004.122

Lugano 19 giugno 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.431 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2003 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2 )

contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2004 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1952) e AP 1 (1956) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1984. Dal matrimonio sono nate S__________ (26 aprile 1991) e L__________ (12 agosto 1996). Il marito, medico, è titolare di uno studio a __________. La moglie, docente di scuola dell'infanzia, ha cessato tale attività nel 1990, dopo di che si è occupata della casa e, a tempo parziale, della contabilità dello studio medico del marito. I coniugi vivono separati dai primi di aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale a __________ (particella n. 148 RFD, di sua proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Il 2 giugno 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'abitazione coniugale, l'affidamento delle figlie (con diritto di visita del padre regolato in un fine settimana ogni due), un contributo alimentare per sé di fr. 11 000.– mensili indicizzati (da adeguare alle risultanze istruttorie), uno di fr. 3000.– mensili per S__________ e uno di fr. 2500.– mensili per L__________ dall'aprile del 2003, l'assunzione da parte del marito degli oneri ipotecari e delle spese ordinarie connesse all'abitazione coniugale, come pure il pagamento delle imposte. Statuendo il 4 giugno 2003 in via provvisionale senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 6500.– mensili per la moglie, uno di fr. 1700.– mensili per S__________ e uno di fr. 1600.– mensili per L__________.

C. All'udienza del 26 giugno 2003, indetta per la discussione della provvisionale e dell'istanza, le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie e sull'affidamento delle figlie alla medesima, oltre che sulla disciplina del diritto di visita. Per il resto, AO 1 ha offerto un contributo mensile di fr. 6000.– per la moglie e uno di fr. 2000.– per ogni figlia, comprensivi delle spese accessorie per l'abitazione, degli oneri ipotecari e delle imposte. Con decreto cautelare emesso il 30 giugno 2003 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha poi aumentato i contributi di mantenimento dal 1° giugno 2003 a fr. 8000.– mensili per l'istante e a fr. 2000.– mensili per ogni figlia, ponendo l'onere fiscale a carico del marito.

D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 16 marzo 2004 AP 1 ha ribadito le proprie domande, salvo aumentare a fr. 15 000.– mensili, oltre al pagamento di tutte le imposte familiari, la richiesta di contributo alimentare per sé (rispettivamente a fr. 20 000.– mensili qualora le imposte di sua pertinenza fossero poste a suo carico). Nel suo allegato del 23 marzo 2004 AO 1 ha riconfermato le sue domande, offrendo un contributo alimentare, compreso l'onere fiscale e gli interessi ipotecari, di fr. 8863.75 mensili per la moglie dal giugno del 2003 al marzo del 2004, da ridurre a fr. 7363.75 mensili dopo di allora, e di fr. 2000.– mensili per ogni figlia.

E. Statuendo il 27 settembre 2004, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 12 500.– mensili per la moglie, di fr. 3000.– mensili per S__________ e di fr. 2500.– per L__________, respingendo la domanda intesa a porre a carico di lui tutte le spese straordinarie delle figlie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate la ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 7 ottobre 2004 in cui chiede che le spese straordinarie per le figlie siano poste a carico del convenuto e che il contributo di mantenimento per sé sia fissato in fr. 20 000.– men­sili dal 1° aprile 2003. AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un appello dell'8 ottobre 2004 in cui chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie, compreso l'onere fiscale e quello ipotecario, a fr. 7370.– mensili dal giugno del 2003 al marzo del 2004 e a fr. 5840.– mensili in seguito, oltre che fissare la decorrenza di tutti i contributi dal mese di giugno del 2003. Il 12 ottobre 2004 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello del marito. Nelle loro osservazioni del 3 e 4 novembre 2004 le parti concludono vicendevolmente per il rigetto dell'appello avversario.

Considerando

in diritto: 1. Litigiosi rimangono i contributi alimentari per la moglie e per le figlie, questi ultimi limitatamente alla decorrenza e alla questione delle spese straordinarie. Il Pretore, visto l'alto reddito familiare, ha ritenuto di derogare al metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza, fondandosi invece sul tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica. Fatta astrazione dei sei mesi antecedenti la separazione, egli ha accertato così che la famiglia spendeva circa fr. 8000.– mensili tramite prelevamenti da un conto presso la , i quali consentivano di coprire la maggior parte delle spese domestiche. A ciò il Pretore ha aggiunto i costi finanziati con un conto presso la , i prelievi in contanti della moglie e i pagamenti eseguiti mediante la carta “Visa”, per un esborso mensile di fr. 14 585.–, senza dimenticare fr. 3400.– di oneri fiscali. Sulla base di tali dati il Pretore ha fissato un contributo alimentare a carico del convenu­to di complessivi fr. 18 000.– mensili, di cui fr. 12 500.– per la moglie, fr. 3000.– per S e fr. 2500.– per L a decorrere dal 1° aprile 2003, data della separazione di fatto dei coniugi. Il Pretore ha respinto infine la partecipazione del genitore non affidatario alle spese straordinarie per le figlie, non potendo queste essere stabilite in anticipo e in modo generalizzato, tanto più che “ben difficilmente l'alimento fissato per le figlie non sarà sufficiente a far fronte a spese impreviste per le stesse”.

I. Sull'appello di AP 1

  1. L'istante contesta anzitutto il metodo adottato dal Pretore per la definizione dei contributi alimentari, facendo valere che secondo la giurisprudenza di questa Camera – confermata dal Tribunale federale – un alto reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza. Dedotto dal reddito del marito (fr. 42 250.– mensili) il fabbisogno minimo di lui (fr. 9286.– mensili), il proprio (fr. 11 303.90), quello di S__________ (fr. 3000.–) e quello di L__________ (fr. 2500.–), essa calcola perciò un'eccedenza mensile di fr. 16 261.10 da suddividere a metà, onde un contributo in suo favore di fr. 19 943.45 mensili. Il convenuto oppone, da parte sua, di avere risparmiato circa 3 milioni di franchi negli ultimi dieci anni, di modo che i contributi a suo carico vanno commisurati unicamente al tenore di vita effettivamente goduto dalla famiglia prima della separazione di fatto.

a) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domesti­ca, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da que­sta Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1).

b) Il metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal teno­re di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid. 20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764; cfr. anche DTF 128 III 67 consid. 4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esem­pio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5C.230/2003, consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estre­mi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11 maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).

c) Il convenuto sostiene, come detto, di avere risparmiato negli ultimi dieci anni fr. 3 315 275.–. L'istante obietta che in mancanza di prove precise sull'entità dei risparmi non v'è motivo per scostarsi dal metodo di calcolo predetto. Ora, nel caso specifico è vero che tra il 1994 e il 1997 i coniugi hanno profuso notevoli capitali nell'acquisto (circa fr. 430 000.–) e nella costruzione (circa fr. 1 495 000.–) dell'abitazione coniugale a __________ (dichiarazione d'imposta 1997/98: lettera 11 ottobre 1999 della __________ con allegati) e che nel 2000 il marito ha acquistato inoltre, per fr. 400 000.–, un appartamento a __________. Tali operazioni si sono concluse per vero quando i coniugi vivevano ancora insieme. Anche dopo di allora, tuttavia, le parti hanno continuato a risparmiare. Dalla documentazione fiscale richiamata si evince che, rispetto al biennio 1999/2000, nel 2001/02 non solo i collocamenti in capitale sono lievitati da fr. 682 689.– a fr. 691 924.–, ma soprattutto che il risparmio in forma di assicurazione vita è aumentato da fr. 43 696.– a ben fr. 223 351.– e che i debiti privati sono diminuiti da fr. 900 000.– a fr. 864 943.–, onde un aumento della sostanza imponibile (esclusa la “deduzione sociale per coniugati e per figli minorenni”) di fr. 216 947.–, pari a circa fr. 9000.– mensili (tassazione 2001/02: doc. 47). Del resto, sulla scorta della documentazione bancaria le parti hanno reso verosimili – per quanto possibile – tutte le spese del nucleo familiare, ovvero il tenore di vita condotto durante la vita in comune. Tutto considerato, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale si può ritenere pertanto che, prima della separazione, i coniugi non destinassero tutte le entrate all'economia domestica. Si giustifica quindi – eccezionalmente – di scostarsi dalla metodica di calcolo illustrata dianzi.

  1. L'appellante chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 20 000.– mensili (compreso l'onere fiscale), asserendo che i dati considerati dal Pretore sono incompleti, se non erronei. Secondo il Pretore, in concreto la famiglia spendeva una media fr. 8000.– mensili attingendo al noto conto presso la __________ per pagare l'elettricità e il riscaldamento, il giardiniere, l'assicurazione vita e RC privata. A ciò si aggiungevano le spese per l'eco­nomia domestica finanziate grazie al conto dello studio medico presso la __________: gli oneri ipotecari (fr. 2250.– mensili), l'assicurazione vita della moglie (fr. 494.40), lo stipendio della collaboratrice domestica (fr. 650.–), il premio dell'assicurazione RC dell'automobile della moglie (fr. 120.–), l'imposta di circolazione (fr. 60.–), il carburante (fr. 100.–), le fatture del telefono cellulare della moglie (fr. 70.–), la somma a libera disposizione di lei (fr. 1570.–) e le fatture pagate con la carta “Visa” (fr. 1270.–), per un totale medio di fr. 14 595.– mensili, escluso l'onere fiscale. Stimato quest'ultimo, dopo la separazione, in fr. 3400.– mensili, il Pretore ha valutato il contributo a carico del marito in complessivi fr. 18 000.– mensili, da ripartire fra moglie e figlie.

a) L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia considerato le spese familiari successive al settembre del 2002, giudicandole esagerate. Sostiene che l'uso del conto presso la __________ è stato costante fino alla separazione di fatto e che decisivo è il tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione della vita comune. Ora, dai documenti bancari risulta che sul citato conto, il quale secondo le allegazioni concordi delle parti era adoperato essenzialmente per le necessità del­l'economia domestica, sono stati addebitati fr. 102 129.56 nel 1999 (doc. 3), fr. 97 924.84 nel 2000 (doc. 4), fr. 100 762.29 nel 2001 (doc. O) e fr. 91 052.10 nel 2002 (doc. P). Il convenuto fa notare che nell'ultimo trimestre del 2002 gli addebiti sono stati superiori all'usuale (fr. 32 532.90: doc. P) e propone di valutare il dispendio calcolando una media dal gennaio 1999 al settembre 2002. Tuttavia il risultato complessivo del 2002 appare in linea con gli anni precedenti, sicché a un esa­me di mera verosimiglianza non soccorrono ragioni sufficienti per ignorare tale dato. Per quel che è del 2003, la situazione appare invece diversa, ove appena si pensi che nel primo trimestre si sono registrati addebiti apparentemente inspiegabili per ben fr. 49 885.– (doc. Q, 3° foglio). Si giustifica pertanto di fare ragionevole astrazione da tale periodo. Tutto considerato, le spese correnti finanziate tramite il citato conto presso la __________ risultano per finire di circa fr. 8150.– mensili.

b) L'appellante eccepisce che il prelievo medio da quel conto va stimato in almeno fr. 10 438.65 mensili, pari al suo stipendio di fr. 3438.65 e al versamento fisso di fr. 7000.– mensili. L'opinione non può essere condivisa. Certo, il conto presso la __________ era alimentato grazie a bonifici ricorrenti di fr. 7000.– mensili e ad accrediti di importo variabile (doc. 3, 4, P e Q). Dall'ottobre del 2002 su tale conto confluivano pure fr. 3174.15 mensili, corrispondenti allo stipendio della moglie per la tenuta della contabilità dello studio medico (doc. P e Q). Se non che, per la commisurazione delle spese correnti fanno stato gli addebiti, non gli accrediti. Tant'è vero che nella fattispecie le entrate non corrispondevano necessariamente alle uscite, sicché il saldo del conto poteva variare in modo rilevante sull'arco di un anno. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

c) L'istante sottolinea di avere prelevato in contanti dal conto alla __________ fr. 31 000.– dal 1° gennaio 2002 al 28 febbraio 2003, di modo che la somma a sua disposizione va aumentata a fr. 2200.– mensili, come risulta anche dagli estratti conto da lei prodotti (doc. GGG e HHH). Le annotazioni su tali documenti, tuttavia, sono state apposte dall'appellante medesima. Per tale ragione il Pretore si è dipartito dagli estratti conto prodotti dal marito (doc. 87), sui quali un impiegato della banca aveva segnato – salvo in sei casi, per i quali la ricerca sarebbe stata troppo complessa (doc. 86) – il titolare della carta usata al Bancomat, distinguendo così i prelievi in contanti eseguiti dall'uno e dall'altro coniuge (deposizione __________ del 19 agosto 2003, pag. 3). Né l'appellante contesta siffatta documentazione bancaria o, per avventura, la deposizione dell'impiegato. L'argomentazione predetta non può dunque essere seguita.

d) L'appellante insorge contro l'opinione del Pretore, secondo cui la maggior parte delle spese correnti erano finanziate tramite il conto alla __________, facendo valere in particolare che una fattura per l'elettricità (doc. 82 e 64) e due fatture del giardiniere (doc. 83) sono state saldate con il conto dello studio medico. L'interessata tuttavia non indica concretamente in che misura tali divergenze, peraltro eccezionali rispetto al dispendio calcolato sull'arco di quattro anni (sopra, consid. a), influenzino la valutazione del tenore di vita familiare. Non sufficientemente sostanziato, al riguardo l'asserto va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).

e) Per quanto attiene alle spese pagate con il conto dello studio medico presso la , l'interessata rileva che i costi della collaboratrice domestica ammontavano a fr. 720.– mensili, il leasing della sua vettura a fr. 697.25 mensili e i costi d'automobile a fr. 240.20 mensili. In realtà dalla scheda dei salari risulta che la collaboratrice domestica ha percepito dal maggio del 2002 all'aprile del 2003 fr. 6770.–, pari a circa fr. 560.– mensili (doc. R). Quanto al leasing della __________ “”, il Pretore non ha conteggiato nulla perché nel frattempo il veicolo è stato riscattato (doc. 63). L'appellante reputa che in ogni modo tale spesa faceva parte del suo tenore di vita e che quindi il corrispettivo debba continuare a esserle destinato, ma l'argomento è ai limiti del pretesto. Determinante è che la moglie continui a usufruire dell'automobile che usava durante la vita in comune, ciò che nella fattispe­cie è pacifico. In merito all'assicurazione RC dell'automobile, il Pretore si è attenuto all'importo indicato dal marito nelle conclusioni, giacché la polizza agli atti (doc. II) riguarda anche la __________” con targhe trasferibili usata in famiglia (interrogatorio formale del convenuto, risposte n. 11 e 12). Considerato che l'istante non pretende di disporre di quest'ultima vettura, a un esame sommario la valutazione del primo giudice resiste alla critica.

f) L'istante adduce che durante la vita in comune il marito svolgeva lavori nel giardino di casa per i quali essa dovrà ricorrere all'aiuto (remunerato) di terzi. Lamenta inoltre che il Pretore abbia ignorato i costi delle vacanze, delle cene e dei pranzi al ristorante, pagati solo in parte con la carta di credito del marito, come pure le spese di abbigliamento, i prodotti di cosmetica, i regali e il carburante. Sta di fatto che essa omette di indicare in che misura tali circostanze influiscano concretamente sul calcolo del contributo in suo favore, di modo che le argomentazioni, indeterminate, si rivelano una volta ancora irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5). Quanto al fatto che dopo la separazione il marito non consenta più l'uso dell'appartamento di vacanza a __________, tutt'al più l'interessata avrebbe potuto chiedere di essere autorizzata a continuare a usarlo, solo l'uso in natura rientrando nel suo tenore di vita, non il corrispettivo in denaro.

g) La moglie critica altresì che il Pretore abbia trascurato le spe­se legali, da lei quantificate in fr. 1000.– mensili. La doglianza non è sprovvista di buon diritto. Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le non entra in linea di conto una provvigione ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il giudice decide quindi con la sen­tenza finale, statuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che proporzione. Dovesse una simile procedura rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare (cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC (sentenza 5P.43/2001 del 15 mar­zo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82).

Nella fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 13), l'interessata non può sopperire alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Tali oneri vanno inseriti dunque nel calcolo del contributo alimentare, tanto più che in concreto non si fa questione di riparto d'eccedenza. L'importo riven­dicato dall'appellante (fr. 1000.– mensili dall'aprile 2003) appare nondimeno sproporzionato, ove appena si consideri che se così fosse essa avrebbe maturato oggi più di fr. 36 000.– per le sole spese di causa. Tenuto conto dell'impegno profuso fino a oggi dal patrocinatore di lei (redazione dell'istanza di 15 pagine, del questionario d'interrogatorio formale con 19 domande, del memoriale conclusivo di 11 pagine, dell'appello di 14 pagine, delle osservazioni all'appello avversario di 16 pagine e della partecipazione a 3 udienze) e considerate le altre presumibili prestazioni (colloqui, telefonate e corrispondenza) in una causa non priva di complessità giuridica che ha richiesto un certo impegno, a una prudente stima le prestazioni del legale (comprese le spese e l'IVA) dovrebbero aggirarsi sui fr. 12 000.–. Ciò giustifica di inserire nel fabbisogno dell'istante fr. 500.– mensili per due anni, periodo adeguato per onorare il proprio legale con pagamenti rateali (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Qualora la procedura dovesse comportare ulteriori atti, l'interessata potrà sempre postulare una modifica del contributo alimentare (art. 179 CC).

h) Per l'appellante l'onere fiscale a suo carico si situa fra i fr. 4000.– e i fr. 5000.– mensili, in dipendenza del contributo riconosciutole. Sulla questione si ritornerà oltre, trattando l'appello del marito (consid. 9).

  1. Quanto alle spese straordinarie per le figlie, l'appellante chiede di porle integralmente a carico del convenuto. Afferma che, ancorché superiore alla media, il contributo mensile per le figlie è inteso a garantire loro il tenore di vita precedente e non le spese straordinarie. Da parte sua, essa rammenta di non lavorare e di non poter partecipare a tali costi. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Il sussidio si giustifica in caso di necessità transitorie e imprevedibili dei figli al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (in caso contrario occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 con rinvii in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In concreto, a prescindere dal fatto che nel dispendio familiare precedente la separazione rientravano verosimilmente anche le spese straordinarie per le figlie, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per le figlie di cui esigere poi il rimborso dal marito. Ciò non è ammissibile (cfr. RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e temporanee per le figlie cui il convenuto rifiuti di partecipare, l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone la necessità e – soprattutto – l'entità.

II. Sull'appello di AO 1

  1. Al memoriale di appello il convenuto acclude una lettera del 6 ot­tobre 2004 inviatagli dal presidente dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino, una tabella comparativa dei prezzi di laboratorio, una lista delle analisi di laboratorio eseguite dal 1° gennaio al 6 ottobre 2004 e il calcolo dell'onere fiscale a carico della moglie. Tali documenti, salvo quest'ultimo conteggio che può essere considerato come parte della motivazione di appello, non sono ricevibili. Nei procedimenti a protezione dell'unione coniugale continua a valere il divie­to generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 9), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illi­mitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti unicamente a rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito dal marito dopo il 2004, il che non gioverebbe al contributo alimentare per le figlie minorenni, né appaiono indispensabili ai fini del giudizio, sicché non v'è ragione di acquisirli agli atti d'ufficio.

  2. Il convenuto chiede che sia esperita una perizia sull'onere fiscale a carico di ogni parte, prova rifiutata dal Pretore con ordinanza del 4 novembre 2003. Di per sé la richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC), ma fuori luogo nel quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza fondato sull'apparenza (Rep. 1991 pag. 431; cfr. per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). Per di più, l'onere fiscale dei due coniugi, una volta scisse la partite fiscali, dipende essen­zialmente dall'ammontare dei contributi di mantenimento, di modo che la sua valutazione può intervenire solo contestualmente alla decisione sui contributi medesimi, nel cui ambito tale posta del fabbisogno va stimata d'ufficio (Rep. 1994 pag. 298). A ragione il Pretore ha respinto perciò la divisata perizia.

  3. Per quanto attiene al tenore di vita, il convenuto fa valere che il finanziamento delle spese correnti attraverso il noto conto alla __________ dev'essere decurtato di un quarto perché egli non vive più con moglie e figlie. L'argomento non manca di pertinenza. Il Pretore ha rinunciato a ogni riduzione, spiegando che alcune spese di casa erano pagate con il conto dello studio medico presso la __________ (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Di ciò tuttavia egli ha già tenuto conto conteggiando nel fabbisogno familiare altri fr. 6585.– mensili (sopra, consid. 3 in principio). Quanto alle obiezioni della moglie (una fattura del­l'elettricità e due fatture del giardiniere: osservazioni all'appello, pag. 6 seg.), esse non appaiono quantitativamente rilevanti (sopra, consid. 3d).

Ora, tra le spese finanziate per mezzo del citato conto si annoverano costi fissi che continuano a gravare in misura analoga sul bilancio della moglie anche dopo la costituzione di due economie domestiche separate, come quelle di riscaldamento e di elettricità (doc. 82), di acqua potabile (doc. 20), di ascensore, dell'allarme, della piscina, del giardino (doc. 83), il canone __________ (doc. 84), le assicurazioni dello stabile, dell'economia domestica, degli oggetti di valore e contro la responsabilità civile (doc. 85), l'abbonamento alla __________ (doc. 7), il telefono fisso (doc. 5), l'assicurazione vita della moglie (doc. 13) e della figlia S__________ (doc. DDD), e gli oneri della casa a __________ (doc. 16, 17, 20, 36). D'altro lato invece, con la partenza del marito dal domicilio coniugale, l'istante beneficia di un miglior tenore di vita, dandosi costi suscettibili di diminuire in proporzione, come quelli per i giornali, i libri, i mobili, i vestiti, gli acquisti correnti nei negozi di alimentari e nei grandi magazzini, le spese mediche e dentistiche (doc. 5 a 43). Altre spese che prima della separazione erano pagate con il medesimo conto sono divenute, per converso, di pertinenza

esclusiva del marito, come quelle relative al premio della cassa malati di fr. 367.30 mensili (doc. EEE), quelle condominali dell'appartamento a __________ di fr. 225.25 mensili (doc. 6) e, secondo l'appellante, quelli per l'acquisto del vino di fr. 200.– mensili e quelle della carta “Visa” di fr. 146.– mensili (doc. 129), ciò che l'istante non contesta (osservazioni all'appello, pag. 6).

Tutto ponderato, a un esame di mera apparenza la riduzione prospettata dal marito appare nel complesso ragionevole, né la moglie può pretendere di veder destinare a sé e alle figlie anche quanto serviva in precedenza a finanziare il tenore di vita del convenuto (senza aspirare – illegittimamente – a un tenore di vita superiore a quello avuto durante la comunione domestica). Il dispendio per spese correnti finanziato tramite il noto conto alla __________ può dunque essere considerato, in ultima analisi, fino a concorrenza di fr. 6100.– mensili arrotondati (tre quarti di fr. 8150.– mensili: sopra, consid. 3a).

  1. Circa gli esborsi finanziati grazie al conto presso la __________, l'appellante riconosce le poste conteggiate dal Pretore (sopra, consid. 3), salvo l'importo di fr. 650.– mensili per la collaboratrice domestica e quello di fr. 1570.– per la somma a libera disposizione della moglie. Le due questioni vanno esaminate separatamente.

a) L'appellante chiede che la spesa per la collaboratrice domestica sia valutata in base a una media sull'arco di quattro anni (dal 2000 al 2003) e che sia ridotto di un quarto, dopo la sua partenza il lavoro domestico essendo necessariamente diminuito. L'istante obietta che l'abitazione di cui si deve occupare la collaboratrice è sempre la stessa. Quanto al Pretore, egli ha calcolato la retribuzione mensile media della colla­boratrice dal maggio del 2002 all'aprile del 2003 (doc. R), agli atti non figurando indicazioni sui primi quattro mesi del 2002 (doc. R e 44.3) né sul periodo successivo al maggio del 2003 (doc. R). D'altro canto non si può negare, tuttavia, che la partenza di un membro della famiglia influisce sull'entità del lavoro domestico (basti pensare ai pasti, al bucato e ai lavori da stiro). A un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno sostanzialmente immutato per le pulizie della casa, appare quindi adeguato ridurre la spesa per la collaboratrice domestica a fr. 500.– mensili.

b) Per quel che è del denaro a libera disposizione della moglie, l'appellante fa valere che in realtà i prelevamenti dal conto presso la __________ assommano a fr. 22 000.– sull'arco di due anni e che con tali somme l'istante pagava anche la collaboratrice domestica, di modo che l'importo netto a libera disposizione era di fr. 366.66 mensili. L'istante ribadisce che il calcolo dei suoi prelevamenti in contanti va eseguito sulla base degli estratti conto da lei prodotti (doc. GGG e HHH), dai quali si evince una media di fr. 2200.– mensili. Già si è detto nondimeno (consid. 3c) che a ragione il Pretore si è dipartito dalla documentazione bancaria prodotta dal marito (doc. 87), vidimata da un funzionario della banca. Questa dimostra che i prelevamenti compiuti dalla moglie fra il 19 no­vembre 2001 e il 17 dicembre 2002 ascendono a fr. 22 000.– (e non a fr. 25 000.– come indica il Pretore: sentenza impugnata, pag. 7 in alto). La media dei prelievi, da calcolare su 13 mesi (e non su due anni come pretende il marito), è dunque di circa fr. 1700.– mensili. L'istante, da parte sua, ha confermato inoltre che la collaboratrice domestica era da lei retribuita in contanti mediante denaro prelevato, salvo negli ultimi mesi di vita in comune, dal conto alla __________ (interrogatorio formale dell'istante, pag. 2, risposte n. 6 e 7). A un esame di verosimiglianza si giustifica pertanto di dedurre dalla somma a libera disposizione della moglie quanto era destinato alla collaboratrice domestica durante la vita in comune (fr. 650.– mensili). L'importo netto a disposizione della moglie può essere stimato così in fr. 1050.– mensili.

c) Ne segue che il dispendio del marito per moglie e figlie, senza l'onere d'imposta, riesce di complessivi fr. 12 500.– mensili (arrotondati): fr. 6100.– (tre quarti delle spese onorate prima della separazione mediante il conto presso la __________: sopra, consid. 3a e 7) più fr. 500.– per lo stipendio della collaboratrice domestica (consid. 3e e 8a), fr. 1050.– mensili per la moglie (consid. 3c e 8b), fr. 2250.– per gli oneri ipotecari (non contestati), fr. 494.40 per l'assicurazione vita della moglie (non contestati), fr. 120.– per l'assicurazione RC dell'automobile della moglie (sopra, consid. 3e), fr. 60.– per l'imposta di circolazione (non contestati), fr. 100.– per il carburante (consid. 3f), fr. 70.– per il telefono cellulare della moglie (non contestati), fr. 1270.– per le fatture pagate con la carta “Visa” (non contestati) e fr. 500.– per le spese legali (sopra, consid. 3g). Dal 31 maggio 2005, decaduto l'onere per i costi di patrocinio, esso si riduce a fr. 12 000.– mensili.

  1. Il convenuto allega inoltre che le imposte a carico della moglie ammontano in realtà a fr. 906.– mensili, dovendosi tenere conto delle usuali deduzioni fiscali, ossia fr. 10 400.– per figlia, fr. 13 594.80 per i premi della cassa malati, fr. 8076.40 per le assicurazioni sulla vita, fr. 6000.– per le spese di gestione e manutenzione della casa e fr. 1200.– per le liberalità a enti di pubblica utilità. La moglie, come detto (consid. 3h) ritiene invece che le imposte a suo carico si situino tra i fr. 4000.– e i fr. 5000.– mensili, secondo il contributo alimentare riconosciutole, mentre le deduzioni prospettate dal marito non sarebbero verosimili.

a) A una prudente stima le usuali deduzioni d'imposta possono essere stimate in circa fr. 37 000.– per l'imposta cantonale (fr. 10 500.– per ogni figlia, fr. 1100.– per L__________ agli studi, fr. 1800.– per S__________ agli studi, fr. 6900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata della moglie) e in circa fr. 20 000.– per l'imposta federale diretta (fr. 5600.– per ogni figlia, fr. 2900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata della moglie: istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2005, pag. 43 in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto alle deduzioni per la manutenzione della casa, esse sono legate all'imposizione del valore locativo e, di regola, sono da esporre dal proprietario, che in concreto è il marito. Le liberalità a enti di pubblica utilità non sono invece state rese sufficientemente verosimili, non potendosi semplicemente prendere in considerazione i versamenti all'__________ indicati dal convenuto (appello, pag. 15).

b) Ciò premesso, operate le prospettate deduzioni, per cauto apprezzamento si può supporre che per garantire un tenore di vita di fr. 150 000.– annui a moglie e figlie (fr. 12 500.– mensili; sopra, consid. 8c), l'onere fiscale a carico dell'istante vada fissato attorno ai fr. 3000.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›).

  1. L'appellante si duole inoltre che il Pretore non abbia imputato alla moglie un reddito ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili dall'aprile del 2004, visto l'ineluttabile divorzio, considerata la giovane età di lei, la sua buona formazione, l'esperienza professionale maturata come docente di scuola dell'infanzia e la riqualificazione acquisita durante il matrimonio tenendo la contabilità dello studio medico, senza dimenticare il tempo libero a disposizione mentre le figlie frequentano la scuola. L'interessata obietta di avere ormai 48 anni, di avere smesso la professione di docente da oltre 15 anni, di doversi prendere cura di due figlie, di non avere particolari conoscenze di contabilità, essendosi limitata a registrare le entrate e le uscite dello studio medico del marito con l'aiuto del commercialista e dell'informatico, il suo stipendio essendo dettato per altro da ragioni fiscali.

a) Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).

b) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 19 ottobre 1984. Docente di scuola dell'infanzia, la moglie ha svolto tale attività per 15 anni, cessando nel 1990 durante la gravidanza della prima figlia (interrogatorio formale dell'istante, risposte n. 8 e 9). Dopo di allora e sino alla fine del 2002 essa si è occupata, nei momenti liberi, delle registrazioni contabili dello studio medico del marito, dedicando a tale attività un paio di mattine la settimana (loc. cit., risposte n. 1 a 3) con l'aiuto di un programmatore e di un fiscalista, il quale si occupava delle chiusure (loc. cit.). Dalla contabilità aziendale risulta uno stipendio lordo di fr. 1000.– mensili fino al settembre del 2002 e di fr. 3174.15 mensili netti dopo di allora (doc. N e M).

c) Ciò posto, il riparto dei ruoli adottato i coniugi era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie si sarebbe occupata essenzialmente della casa e della famiglia, collaborando a domicilio nell'attività indipendente del convenuto con lavori di registrazioni contabili nei momenti liberi. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata dalla nascita della prima figlia fino alla separazione di fatto, quando i coniugi hanno interrotto anche la collaborazione professionale. Né si può dire che l'interessata abbia unilateralmente ridotto i suoi redditi senza valida ragione, la cessazione dell'attività essendo riconducibile alla crisi del matrimonio. Quanto al bilancio familiare, è pacifico che, pur senza il reddito della moglie, esso copre ampiamente le necessità di due economie domestiche separate. Pretendere che quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è dunque fuori discorso, tanto più che essa deve ancora occuparsi di due figlie in età adolescenziale.

  1. Il convenuto sostiene che i contributi non devono decorrere dalla separazione di fatto, intervenuta nell'aprile del 2003, ma solo dal giugno del 2003, giacché in precedenza egli ha pagato direttamente quanto occorreva a moglie e figlie. Assevera inoltre che nei mesi precedenti la separazione la moglie ha profittato dei suoi conti bancari in misura maggiore di quanto pattuito e ha prelevato almeno fr. 15 000.– dalle casseforti di casa. L'istante eccepisce che incombe al marito dimostrare quanto egli abbia effettivamente pagato in favore suo e delle figlie, rilevando che il convenuto ha sì assunto direttamente gli oneri ipotecari, ma li ha dedotti dal contributo provvisionale. Ora, l'appellante enumera svariati versamenti da lui corrisposti a moglie e figlie dall'aprile fino al settembre del 2003, ma di tali esborsi – contestati – non v'è traccia agli atti. Questi non possono dunque ritenersi verosimili. Tutt'al più l'appellante potrà compensare gli oneri ipotecari da lui pagati con quanto ancora dovuto a moglie e figli.

  2. Se ne conclude che il contributo mensile complessivo a carico del marito ammonta a fr. 15 500.– mensili arrotondati, ossia fr. 12 500.– per garantire il tenore di vita a moglie e figlie (ridotto a fr. 12 000.– dall'aprile 2005: sopra, consid. 8c) e fr. 3000.– per le imposte (sopra, consid. 9b). Tenuto conto che i contributi per le figlie fissati dal Pretore (fr. 5500.– complessivi) non sono contestati, quello per la moglie risulta in definitiva di fr. 10 000.– mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.– mensili dopo di allora.

III. Sulle spese e le ripetibili

  1. Gli oneri processuali dell'appello dell'istante, commisurati all'impe­gno e al tempo profuso da questa Camera nell'esame della ponderosa docu­mentazione agli atti, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il marito ottiene invece causa parzialmente vinta. Considerato il grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), si giustifica di porre gli oneri del giudizio, anch'essi commisurati all'impe­gno e al tempo profuso da questa Camera nell'emanazione del giudizio, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. L'esito del pronunciato odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.

  1. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1050.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.

  1. L'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo anticipato, un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.– mensili dal 1° aprile 2005.

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 148 RFD di __________), AO 1 potrà compensare il relativo versamento fino a concorrenza di fr. 2250.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

  1. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1050.–

da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

9

CC

  • art. 163 CC
  • art. 179 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 419b CPC
  • art. 425 CPC

Gerichtsentscheide

13