Quelldetails
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Deutsch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2003.40
Entscheidungsdatum
26.03.2004
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2003.40

Lugano, 26 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa SP.2002.20 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 2 maggio 2002 da

CO0 (patrocinata dall' dott. RA0)

contro

AP0 (patrocinato dall'avv RA0);

giudicando ora sul decreto cautelare del 17 marzo 2003 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale dei coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 marzo 2003 presen-tato da __________ contro il decreto cautelare emesso il

17 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1962) e __________ (1959) si sono sposa­ti a __________ il 25 luglio 1997, dopo avere adottato il regime della separazione dei beni. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia, __________, nata il 15 aprile 1997. Il marito è dirigente e azionista al 50% della ditta __________ SA, attiva nel campo della fornitura e posa di cucine componibili e mobili per bagni. Amministratore unico dell'azienda e azionista per il rimanente 50% è il fratello __________. La moglie, di formazione orafa, prima di sposarsi era impiegata nel ramo della ristorazione, ma dal maggio 1995 al maggio 1997 è rimasta inabile al lavoro per malattia e il 23 agosto 1996 ha postulato una rendita d'invalidità. La pratica è tuttora pendente. Dopo la nascita della figlia, o per lo meno dopo il 1998, essa non ha più lavorato. La famiglia __________ viveva in una casa unifamiliare a __________, proprietà del marito (particella n. __________RFD).

B. Il 2 maggio 2002 __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con ingiunzione al marito di andarsene immediatamente e di continuare a pagare gli oneri ipotecari con le relative spese), un contributo alimentare di

fr. 13 000.– mensili per sé (fr. 10 000.– mensili in via cautelare), uno di fr. 1975.– mensili per la figlia e una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Il 24 maggio 2002 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con la figlia presso conoscenti.

C. All'udienza dell'11 giugno 2002, indetta per la discussione, __________ ha chiesto anch'egli di essere autorizzato a vivere separato, ha aderito all'affidamento di __________ alla madre (sollecitando un più ampio diritto di visita), ha postulato l'attribuzione dell'alloggio coniugale e ha offerto un contributo alimentare di

fr. 1000.– per la figlia, opponendosi a ogni altra pretesa. Dopo discussione le parti, con l'accordo del giudice, hanno convenuto di sospendere la comunione domestica, di affidare __________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre, da esercitare secondo puntuali accordi fra i genitori), di assegnare in uso l'abitazione coniugale alla moglie, il marito impegnandosi a trasferirsi altrove entro il 17 giugno 2002 e a modificare il dispositivo di apertura di una porta-finestra. L'udienza è stata aggiornata al 9 luglio 2002 per consentire ai coniugi di trovare una soluzione amichevole anche sull'ammontare dei contributi di mantenimento. __________ ha quindi lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima dal fratello e poi in un appartamento a __________.

D. Il 24 giugno 2002 __________ ha adito nuovamente il Pretore perché fosse ordinato al marito, già prima del contraddittorio, di consegnare sotto comminatoria penale tutte le chiavi con i telecomandi dell'abitazione coniugale, chiedendo il permesso di far eseguire la pulizia dello stabile a spese di lui. Con decreto cautelare del 25 giugno 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha impartito l'ordine con la comminatoria dell'art. 292 CP, autorizzando l'istante a commissionare la pulizia dell'abitazione coniugale. Non sono state prelevate spese né sono state assegnate ripetibili. All'udienza del 9 luglio 2002 le parti hanno ribadito i loro punti di vista, notificando entrambe svariate prove, la cui assunzione è in corso. __________ ha postulato inoltre un contributo alimentare di fr. 5500.– mensili per sé e di fr. 1500.– per la figlia da decretare pendente causa, richiesta che __________ ha avversato. Il 17 luglio 2002 il Pretore ha fissato, “nelle more istruttorie”, un contributo di mantenimento per la moglie di fr. 2500.– e uno per la figlia di fr. 1000.– mensili dal 1° luglio 2002, con obbligo per il marito di assumere gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. Non sono state riscosse spese né sono state attribuite ripetibili.

E. L'8 ottobre 2002 __________ ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla modifica dell'assetto cautelare concordato all'udienza dell'11 giugno 2002, chiedendo di disciplinare il suo diritto di visi­ta sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP nel caso in cui la moglie ne impedisse l'esercizio. __________ si è rivolta anch'essa al Pretore, il 16 ottobre 2002, postu­lando la limitazione del diritto di visita alla figlia a un fine settimana ogni due, il sabato dalle ore 11.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. All'udienza del 26 novembre 2002, indetta per la discussione, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista, notificando numerosi mezzi di prova, la cui assunzione non si è ancora conclusa. Il giorno stesso __________ ha chiesto al Pretore di decretare il blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________, __________e __________RFD di __________, oltre che sulle particelle n. __________RFD di __________ (tutte limitatamente alla quota di un mezzo), n. __________e __________RFD di __________ (quest'ultima limitatamente alla quota di un quarto), n. __________ di RFD __________ e delle proprietà per piani n. __________RFD di __________, n. __________e __________di __________o, appartenenti al marito. Con decreto cautelare del 27 novembre 2002 il Pretore ha respinto quest'ultima istanza, ponendo a carico della moglie la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.–.

F. Il 20 dicembre 2002 __________ si è ulteriormente rivolta al Pretore per ottenere la modifica dell'assetto cautelare decretato “nelle more istruttorie” il 17 luglio 2002, sollecitando un contributo di mantenimento per sé di fr. 7165.– mensili da gennaio ad aprile 2003, di fr. 7056.– per maggio 2003 e di fr. 6715.– mensili dopo di allora, un contributo per la figlia di fr. 1853.– per gennaio 2003 e di fr. 1423.– mensili dopo di allora, il versamento di fr. 10 270.– per far fronte alle spese straordinarie di dicembre, ai regali e alle vacanze di Natale, lo sblocco del conto di risparmio __________ presso l'__________ intestato alla figlia e l'ingiunzione al marito di corrisponderle i rimborsi ricevuti dalla cassa malati per le fatture riguardanti la figlia stessa. All'udienza del 16 gennaio 2003 il marito ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo di soppri­mere ogni contributo di mantenimento in favore della moglie. Esperita l'istruttoria di quest'ultima istanza, al dibattimento finale del 12 marzo 2003 __________ ha ribadito il suo punto di vista, mentre la moglie ha chiesto un contributo per sé di fr. 5500.– mensili (aumentato a fr. 7000.– nel caso in cui lasciasse l'abitazione familiare) e uno per la figlia di fr. 1500.– mensili, il versamento di fr. 10 961.50 per l'estinzione di un debi­to destinato a coprire le spese dell'unione coniugale, lo sblocco del conto di risparmio intestato ad __________ e l'ordine al marito di informarla sui rimborsi riscossi dalla cassa malati per le fatture inerenti alla figlia, rimborsandole quanto incassato.

G. Statuendo il 17 marzo 2003 sull'istanza del 20 dicembre 2002, il Pretore ha condannato __________ a versare un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2003, un contributo di fr. 1000.– mensili per la figlia dal 1° gennaio al 30 aprile 2003 e di fr. 1200.– mensili dopo di allora, con obbligo inoltre di assumere direttamente gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale, di rifondere all'istante la somma di fr. 10 961.50 e d'informarla immediatamente in merito ai rimborsi percepiti dalla cassa malati dall'aprile 2002. Le altre richieste sono state respinte. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 500.– sono state poste per un quinto a carico di __________ e per il resto a carico del convenuto, tenuto a versare alla moglie fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

H. Contro il decreto appena citato __________ è insorto con un appello del 28 marzo 2003 nel quale postula – previo conferimen­to dell'effetto sospensivo al ricorso – la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere ogni contributo per la moglie, di fissare quel­lo per la figlia in fr. 1000.– mensili, di porre a carico dell'istante gli oneri ipotecari correlati all'abitazione coniugale e di ridurre il suo obbligo di rifusione a fr. 238.30. In subordine egli chiede di essere liberato, senza fissare decorrenze, dall'obbligo di erogare alla moglie contributi di mantenimento e di pagare oneri ipotecari per l'abitazione coniugale, offrendo un contributo per la sola figlia di fr. 1000.– mensili. Con decreto del 3 aprile 2003 l'ex presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 aprile 2003 __________ propone di rigettare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecu­niari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quel­lo provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di sta­to. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch), adattate al singolo caso in virtù del prin­cipio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3).

  1. Per quanto attiene alla procedura, nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e

art. 5 LAC con rinvio all'art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esa­me dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). In casi d'urgenza il giudice può decretare provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili – purché emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto impugnato è stato emesso dopo il dibattimento finale del 12 marzo 2003, tenuto a istruttoria provvisionale conclusa. Tem­pestivo, l'appello è quindi ricevibile.

  1. In ordine l'appellante censura, ancorché in calce al memoriale, una violazione del suo diritto d'essere sentito. La doglianza – d'ordine – va esaminata prioritariamente, giacché l'esistenza di atti inefficaci comporterebbe l'annullamento del decreto impugnato già per tale motivo e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio (art. 326 lett. a CPC). Ora, l'appellante asserisce che il decre­to impugnato non è stato emanato “previo contraddittorio” e che rimangono ancora da assumere i testimoni da lui notificati all'udienza del 9 luglio 2002 per dimostrare che la moglie ha lavorato anche durante il matrimonio (sopra, lett. D). In realtà egli cade in un equivoco. Il decreto cautelare impugnato fa seguito all'istanza che la moglie ha presentato il 20 dicembre 2002 per ottenere la modifica del contributo provvisiona­le decretato “nelle more istruttorie” il 17 luglio 2002 (sopra, lett. F). E all'udienza del 16 gennaio 2003, indetta per la discussione di tale istanza, il convenuto non ha notificato alcun mezzo di prova, né risulta che il Pretore abbia omesso di statuire sulle prove notificate dalla moglie o di assumere quelle ammesse con ordinanza emanata seduta stante (verbali, pag. 31 seg.). Il decreto appellato è stato emesso pertanto “previo contraddittorio”. Tuttora in fase istruttoria è invece la procedura di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta il 2 maggio 2002. Tale procedura, in ogni mo­do, si concluderà con “sentenza” (art. 368 cpv. 1 CPC), non con “decreto”.

  2. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto anzitutto che – come l'istante aveva reso verosimile – i redditi del marito dovevano essere ben più alti di quello dichiarati, visti i considerevoli pagamenti eseguiti con la carta di credito, i frequenti e costosi soggiorni di vacanza, i vantaggi economici che a lui derivano dall'uso a titolo privato di veicoli intestati alla ditta, i ricavi dalla locazione dei suoi immobili, oltre che i rimborsi delle spese ricevuti dalla ditta (e ripresi come reddito dalla Cassa cantonale di compensazione). Data l'impossibilità di accertare le entrate di lui, il Pretore ha rinunciato a calcolare il contributo di mantenimento per l'istante in base alla metà dell'eccedenza mensile dei redditi, commisurandolo al tenore di vita precedente la separazione. A tal fine egli ha calcolato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 3143.40 mensili (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 510.75, spese per cure mediche e dentarie non coperte da assicurazioni fr. 500.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, assicurazione del mo­bilio domestico fr. 35.50, assicurazione RC auto fr. 175.65, carburante fr. 200.–, tassa rifiuti fr. 21.50, imposte stimate fr. 500.–) e quello in denaro della figlia in fr. 885.– mensili fino al compimento del sesto anno di età, rispettivamente in fr. 1040.– mensili dopo di allora (escluso il costo dell'alloggio e la posta per cura e educazione). Ciò premesso, egli ha aumentato tali importi a fr. 4000.– per la moglie e a fr. 1000.–, rispettivamente fr. 1200.– mensili per __________, in modo da tenere conto delle spese supplementari eccedenti i relativi fabbisogni (mantenimento di animali domestici, vacanze ecc.).

  3. L'appellante contesta che la moglie abbia reso verosimile l'inattendibilità dei redditi da lui dichiarati. Adduce che le sue sporadiche frequentazioni di locali notturni costituiscono spese di rappresentanza con clienti rimborsategli dalla ditta, che gli altri addebiti figuranti sugli estratti della carta di credito sono serviti all'ordinario mantenimento della famiglia e che tali esborsi erano onorati grazie ad aumenti degli oneri ipotecari e a prelievi effettuati sul conto del suocero. Egli fa valere inoltre che le spese per le vacanze assommano in realtà a una media di fr. 5385.– annui per tutta la famiglia e ch'egli non consegue alcun vantaggio adoperando automobili della ditta. Quanto ai redditi immobiliari, essi sarebbero assorbiti pressoché interamente dagli oneri ipotecari e dalle spese dell'abitazione coniugale, al punto che non supererebbero fr. 240.– netti mensili. In sintesi, con i suoi introiti di com­plessivi fr. 5240.– mensili egli sostiene di non riuscire a finanziare nemmeno il proprio fabbisogno e gli oneri di mantenimento posti a suo carico. Fissare contributi alimentari in tal modo, senza con­siderare il suo reddito e il suo fabbisogno, sarebbe semplicemen­te arbitrario.

  4. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui la famiglia versi in condizioni particolarmente agiate e il co­sto supplementare dovuto all'esistenza di due economie domestiche separate risulti già a prima vista abbondantemente coper­to, il confron­to fra redditi e fabbisogni non s'impone, il giudice potendo dipartirsi – nel calcolo dei contributi alimentari – dal livello di vita avuto dai coniugi durante la vita in comune (sen­ten­za del Tribunale federale 5P.138/2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb pubblicato in: FamPra.ch 2002 pag. 333). In simili circostanze si può prescindere, pertanto, dall'accertare il reddito o il fabbisogno del debitore alimentare (I CCA, sentenza del 25 luglio 2003 in re P., consid. 4). Il problema è che in concreto l'appellan­te lamenta proprio la lesione del suo fabbisogno minimo, sostenendo di non avere mezzi sufficienti per far fronte ai contributi posti a suo carico, il cui pagamento lo obbligherebbe a ipotecare ulteriormente la propria sostanza immobiliare. Così stando le cose, si deve verificare la capacità contributiva di lui, avendo egli il diritto di conservare – in ogni caso – l'equivalente del proprio fab­bisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Occorre pertanto procedere a una valutazione, seppur sommaria e limita­ta alla verosimiglianza, dei redditi e del fabbisogno dell'interessato.

  5. Dagli atti risulta che l'appellante, azionista al 50% insieme con il fratello di una ditta attiva nel campo della fornitura e posa di cucine componibili e mobili per bagni, riceve uno stipendio lordo di fr. 5000.– mensili, oltre agli assegni familiari e a un rimborso spese di fr. 500.– fissi (doc. _). Questa Camera ha già avuto mo­do di ricordare, tuttavia, che non può essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese sia verosimilmente pari all'indennità ricevuta; simili indennità possono invece essere considerate – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occul­to ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal lavoratore (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie ci si può domandare se le indicazioni del convenuto (appello, pag. 8, n. 3.1.1) siano sufficientemente circostanziate. In una sentenza del 25 novembre 2002, emanata su ricorso della __________ SA contro una decisione in materia di ripresa per salari non notificati della Cassa cantonale di compensazione, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha escluso che l'indennità di fr. 500.– potesse essere ammessa come tale, riconoscendo invece il carattere di rimborso spese ad altre indennità che il lavoratore riscuoteva di volta in volta e che, non essendo cifre tonde, erano state verosimilmente incassate dietro presentazione di documenti giustificativi (richiamo dell'inc. __________, pag. 12).

L'autorità fiscale non risulta avere tassato, a tutt'oggi, lo stipendio che il convenuto percepisce dalla __________ SA. Ora, a un giudizio meramente sommario come quello che presiede all'ema­nazione di misure protettrici dell'unione coniugale, in appello l'in­teressato risulta pur sempre avere fornito talune giustificazioni, né la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni vinco­la questa Camera. Nel dubbio, non si può dire quindi che soccorrano gli estremi per computargli l'indennità fissa di

fr. 500.– mensili come reddito effettivo. D'altro lato è pacifico che l'appellante non riceve tredicesime mensilità (edizione dall'__________, conto privato n. __________, estratto del dicembre 2001). Quanto alla ditta, essa non distribuisce utili agli azionisti (interrogatorio formale: verbali, pag. 10, risposta n. 5; edizio­ne dalla __________ SA, lettera del 29 gennaio 2003). Il red­dito da attività dipendente del marito ammonta dunque, in ultima analisi, a fr. 4526.50 netti mensili.

  1. L'appellante afferma inoltre di non conseguire particolari vantaggi usando a scopo privato automezzi immatricolati a nome della ditta, tanto più ch'egli corrisponde personalmente le spese del veicolo adoperato per diporto. Dalla contabilità dell'azienda si evince in effetti che la società paga l'imposta di circolazione e le assicurazioni per i veicoli con targhe trasferibili __________, ossia una VW “New Beetle” usata dall'appellante per lavoro e una Mercedes-Benz “S500” utilizzata per diporto (richiamo dalla Sezione della circolazione; edizione contabilità 2001 della ditta __________ SA, conto n. __________, “assicurazioni auto e tasse di circolazione”). Sul bilancio familiare gravano unicamente i costi per l'uso di una Mercedes-Benz “E320” targata __________ intestata alla moglie (richiamo dalla Sezione della circolazione). Per di più, l'interessato non espone – contrariamente alla moglie – spese d'automobile nel proprio fabbisogno minimo, di modo che non si giustifica di conteggiargli un reddito per l'uso di veicoli finanziati dalla ditta.

  2. Per quanto attiene ai redditi immobiliari, il convenuto fa valere che questi sono assorbiti dagli oneri ipotecari e dalle spese, onde un provento netto di soli fr. 240.– mensili. A dire dell'istante, per contro, l'onere ipotecario non eccede fr. 2850.– mensili a fronte di redditi per almeno fr. 7500.– mensili. Agli atti figura la tassazione 1997/98 del convenuto, del 12 novembre 2001, da cui risulta un reddito della sostanza di fr. 78 914.– annui e una deduzione a tale titolo di fr. 60 373.–, mentre i debiti privati ammontano a fr. 2 618 500.– (doc. _: richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione). Il fatto è che tali importi si riferiscono alla situazione degli anni 1995/96, quando l'appellante non era nemmeno sposato. Né risulta che questi abbia inoltrato le dichiarazioni d'imposta per i bienni successivi (richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione). Occorre pertanto esaminare – almeno sommariamente – la situazione dei singoli immobili di pertinenza dell'interessato, escluso l'alloggio coniugale di __________, il cui costo rientra nei fabbisogni della moglie e della figlia che lo occupano.

a) L'appellante è proprietario anzitutto, a __________, di un'abitazione a schiera (proprietà per piani n. __________) gravata da ipoteche per complessivi fr. 291 000.– (interrogatorio formale: verbali, pag. 11 e 12, risposte n. 14 e 19; edizione dalla Banca __________, estratti dei conti n. __________), che rende fr. 1650.– mensili. Nei primi sei mesi del 2002 l'appellante ha pagato fr. 6049.55 complessivi di interessi ipotecari (loc. cit., estratto del conto n. __________pag. 6), ossia fr. 1008.25 mensili. Dagli atti risulta inoltre un ammortamento di fr. 1000.– ogni semestre (loc. cit.). In merito all'ammortamento, questa Camera ha già avuto modo di precisare che debiti necessariamente contratti da un coniuge per l'esercizio di un'attività professionale vanno riconosciuti nel fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 15 marzo 2001 in re N., consid. 3c con numerosi rimandi), almeno fino a concorrenza del relativo reddito immobiliare (I CCA, sentenza dell'11 maggio 2001 in re C., consid. 8c). L'onere ipotecario (interessi e ammortamento) assomma pertanto a fr. 1174.90 mensili. Certo, l'appellante espone soli fr. 1100.– mensili, ma nel complesso fa valere anche “spese” per fr. 250.– mensili. Dall'estratto del conto “affitti” risulta invero un versamento permanente di fr. 250.– mensili su un conto presso il __________ (loc. cit.). Ciò non basta tuttavia per rendere verosimile l'esistenza di spese riguardanti l' immobile. Ai fini del giudizio giova fondarsi quindi sul costo documentato di fr. 1174.90 mensili.

b) Il convenuto possiede anche un monolocale a __________ (proprietà per piani n. __________e __________di __________), dal quale ricava fr. 600.– mensili e per il quale ha pagato, nei primi sei mesi del 2002, “ipoteche” per complessivi fr. 2720.10, ossia fr. 453.35 mensili (interrogatorio formale, loc. cit.; edizione dalla Banca __________, estratto conto n. __________). Se non che, l'interessato dichiara un onere ipotecario di soli fr. 360.– mensili e non vi sono motivi per scostarsi da tale importo. Egli fa valere inoltre spese con­dominiali di fr. 100.– mensili, che già considerata la rata semestrale di fr. 756.– con scadenza il 31 marzo 2001 appaiono verosimili (doc. _, 5° foglio).

c) Insieme con il fratello l'appellante è proprietario altresì di uno stabile a __________ (particella n. __________RFD), dove ha sede la ditta __________ SA (interrogatorio formale, loc. cit.). L'immobile, su cui grava un mutuo ipotecario di fr. 600 000.– e un conto ipoteca con linea di credito di fr. 100 000.– (fr. 102 607.–: lettera 2 ottobre 2002 della Banca __________), produce un reddito di complessivi fr. 2000.– mensili (edizione dalla Banca __________, estratto conto n. __________). Agli atti non figurano documenti che attestino l'entità degli interessi passivi. Considerato tuttavia che nel 2001 i comproprietari hanno pagato fr. 22 118.60 (edizione da __________, attestazione ipoteca n. __________per il 2001) e che attualmente il tasso d'interesse per una prima ipoteca si aggira notoriamente attorno al 3%, a un esame sommario come quello che governa l'emanazione di misure cautelari l'interessato ha reso verosimile un onere mensile di almeno fr. 1500.–, cui si aggiungono i costi della linea di credito per complessivi fr. 1453.86 ogni trimestre (loc. cit., estratto del conto n. __________il 30 settembre 2002), ossia fr. 484.62 mensili. L'onere complessivo ammonta perciò a circa fr. 2000.– mensili (fr. 1000.– per comproprietario), come adduce il convenuto.

d) Sempre con il fratello, l'appellante è proprietario anche di due capannoni industriali a __________ (particella n. __________RFD; interrogatorio formale, loc. cit.). Le parti concordano che tali strut­ture rendono fr. 3000.– mensili a ogni comproprietario, anche se agli atti non figurano introiti regolari a tale titolo dopo il marzo 2002 (edizione da __________, estratto del conto n. __________ al 2 luglio 002). L'interessato dichiara oneri ipotecari per fr. 1200.– mensili. Gli immobili, tuttavia, sono gravati da un mutuo ipotecario di fr. 878 000.–, che costa circa fr. 3160.– mensili (loc. cit., dichiarazione di debito del 27 settembre 2002, mutuo n. __________). Ac­certato che il convenuto espone anche un onere di fr. 450.– mensili per non meglio definite “spese”, si giustifica di riconoscere un costo di fr. 1580.– per comproprietario. Nulla può essere ammesso invece per le non meglio precisate “spese”, che non sono state rese verosimili.

e) Ancora a __________ l'appellante possiede, con un terzo, dieci abitazioni a schiera (proprietà per piani n. __________fino al n. __________; interrogatorio formale: verbali, pag. 10 a 12, risposte n. 14, 19, 25 e 26), oltre a due terreni inedificati (particelle n. __________e __________). Finora da tali fondi egli non ha ricavato alcunché (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 19; edizione da __________ SA). Quanto a un'altra operazione immobiliare, condotta a __________, essa si era già conclusa prima del matrimonio (edizione dall'arch. __________).

f) In sintesi, il reddito della sostanza immobiliare del convenuto assomma a fr. 6250.– mensili (fr. 1650.– la casa a __________, fr. 600.– l'appartamento a __________, fr. 1000.– lo stabile a __________ e fr. 3000.– i capannoni a __________), a fronte di oneri per complessivi fr. 4214.90 (fr. 1174.90 la casa a __________, fr. 460.– l'appartamento a __________, fr. 1000.– lo stabile a __________ e fr. 1580.– i capannoni a __________). Il provento netto della sostanza immobiliare ascende pertanto a fr. 2035.– mensili (arrotondati). Si ricordi all'appel­lante che, per quanto sommario il predet­to calcolo appaia, spettava prima di tutto a lui indicare con un minimo di precisione i documenti a sostegno delle proprie allegazioni. A rigore questa Camera nemmeno avrebbe dovuto farsi carico di passare al vaglio la copiosa documentazione bancaria agli atti per verificare di sua iniziativa le censure del ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).

  1. Nel complesso si desume dal fascicolo processuale, per finire, che il reddito del marito assomma a fr. 6561.50 mensili (fr. 4526.50 da attività lucrativa, fr. 2035.– da sostanza immobiliare). La questione è ora di valutare se, con un reddito del genere, egli potesse concretamente far fronte al tenore di vita della famiglia prima della separazione oppure se – come ha ritenuto il Pretore – il livello di vita fosse più alto, verosimilmente finanziato con ulteriori cespiti di reddito. Non resta dunque che procedere, in simili circostanze, alla commisurazione degli esborsi effettivi assunti dal marito durante la vita in comune.

a) Dalle fatture prodotte risulta che prima della separazione l'in­teressato pagava mensilmente fr. 1532.– per oneri ipotecari (doc. _), fr. 31.90 per l'assicurazione di cose per stabili (doc. _), fr. 43.90 per l'assicurazione del mobilio domestico e la responsabilità civile privata (doc. _), fr. 33.40 per l'abbonamento del servizio bruciatore (doc. _), fr. 8.75 per lo spazzacamino (doc. _), fr. 100.15 per l'olio da riscaldamen­to (doc. _), fr. 28.05 per l'abbonamento alla via TV via cavo (doc. _), fr. 23.65 per il consumo d'acqua potabile (doc. _), fr. 36.05 per il canone radiotelevisivo (doc. _), fr. 93.10 di elettricità (doc. _), fr. 10.85 per la tassa d'uso canalizzazioni (doc. _), fr. 21.50 per la tassa raccolta rifiuti (doc. __________), circa fr. 34.– per il proprio cellulare (doc. __________), circa fr. 80.– per il telefono fisso (doc. _), circa fr. 50.– per il cellulare della moglie (doc. _), fr. 539.60 per la propria cassa malati (doc. _), fr. 133.20 per la cassa malati della figlia (doc. _), fr. 474.75 per la cassa malati della moglie (doc. __________), fr. 69.15 per la franchigia e la partecipazione della cassa malati dell'istante motivata dal suo precario stato di salute (v. art. 103 OAMal in vigore fino al 31 dicembre 2003; doc. __________), fr. 52.25 per la tassa refezione della scuola dell'infanzia (doc. _), fr. 6.25 per il libretto ETI (doc. _), fr. 7.– per la quota del Touring Club Svizzero (doc. _), fr. 69.90 per l'imposta di circolazione (doc. _), fr. 237.25 per l'assicurazione RC auto (doc. _), fr. 477.– per il terzo pilastro (doc. _), fr. 162.– per l'assicurazione vita (doc. _), fr. 66.65 per la quota __________ Club (doc. _) e fr. 602.25 per imposte (doc. _), onde un totale di fr. 5024.55.

b) L'istante sostiene, inoltre, che il marito le versava fr. 2000.– mensili, oltre a singoli versamenti per le spese correnti della famiglia. L'appellante obietta di averle corrisposto unicamen­te fr. 1500.– mensili fino a giugno 2001 (interrogatorio forma­le: verbali, pag. 11, risposta n. 15). Dall'estratto conto dell'interessato presso l'__________ SA emerge però che nel 2001 egli ha versato sul conto della moglie fr. 1500.– mensili fino a settembre e fr. 2000.– da ottobre a dicembre (edizione da __________ SA, estratti del conto n. __________relativi al 2001). Per il 2002 risulta un ordine permanente a debito del conto presso la Banca __________ di fr. 2000.– mensili (doc. __________). Tutto considerato, a un esame di verosimiglianza occorre prendere in considerazione un importo medio di fr. 1750.– mensili con il quale, verosimilmente, la moglie faceva fronte alle spese in contanti per l'economia domestica (doc. __________) e ai costi per gli sport praticati dalla figlia (interrogatorio formale: verbali, pag. 14, risposa n. 38).

c) Come ha sottolineato il Pretore, il marito ha eseguito anche notevoli pagamenti con la carta di credito. A tale proposito egli osserva che le spese presso i locali notturni, sporadiche, consistono in spese di rappresentanza rimborsate dalla ditta. Visti i ragguardevoli costi contabilizzati dalla società a titolo di “rimborso spese di trasporto e di rappresentanza” (edizione __________ SA, contabilità 2001, conto n. __________), a un esame di verosimiglianza si possono – al limite – ritenere verosimili le spiegazioni dell'interessato (sopra, consid. 7). L'appellante fa valere, certo, che gli altri prelevamenti e pagamenti presso supermercati e negozi non erano per suo uso personale, bensì per spese dell'economia dome­stica effettuate dalla moglie, tant'è che dopo la separazione tali movimenti si sono drasticamente ridotti. Ciò non toglie, però, che simili costi rientrassero nel tenore di vita della famiglia.

Sommando gli addebiti registrati nel 2001 sulla carta di credito per prelievi in contanti e acquisti presso negozi, esclusi gli esborsi presso locali notturni e quelli per vacanze di cui si dirà oltre, si ottiene una spesa complessiva di fr. 3086.70 mensili per acquisti e di fr. 4992.– per prelievi in contanti (edizione dalla __________ SA, estratti carta __________ n. __________per il 2001). A un giudizio di verosimiglianza le uscite a tale titolo possono quindi essere valutate in una media di fr. 673.– mensili. A ciò si aggiungono gli addebiti sulla carta di credito intestata alla moglie, per complessivi fr. 4548.30 nel 2001, ossia fr. 379.– mensili (edizione dalla __________ SA, estratti carta __________ per il 2001). Complessivamente, escluso il costo dei locali notturni e delle vacanze, mensilmente nell'anno precedente la separazione di fatto l'appellante ha pagato in media fr. 1052.– mensili tramite la carta di credito.

d) L'appellante eccepisce che la copertura delle spese affronta­te con la carta di credito avveniva per mezzo di prelevamenti e addebiti sul conto intestato al suocero, sul quale egli aveva procura. Invero, dai conti intestati al padre della moglie risul­tano essere avvenuti svariati prelievi negli anni 1997–2000. Nel 2001 tuttavia non si sono verificati addebiti di rilievo, di modo che la spiegazione dell'appellante circa il finanziamen­to delle spese predette non appare verosimile (edizione dalla Banca __________ o). A dire dell'interessato, inoltre, i versamenti sul conto della carta di credito avvenivano grazie ad aumenti dei debiti ipotecari. Gli aggravi documentati, nondimeno, sono intervenuti in concomitanza o dopo la separazione di fatto (doc._). Per di più, gli estratti con­to dell'interessato presso la __________ SA denotano pagamenti periodici in favore della __________ SA che corrispondono ai bonifici registrati sugli estratti conto della carta di credito (edi­zione da __________ SA, estratti conto n. __________, in particolare dell'anno 2001). Ne discende che anche le spese saldate con la carta di credito sono verosimilmente state finanziate con redditi dell'appellante.

e) Il marito contesta anche di avere effettuato con la famiglia vacanze frequenti e costose, asserendo che in realtà dal 1997 alla separazione la spesa è stata di complessivi fr. 26 925.–, ossia di fr. 5385.– annui per due adulti e una bambina. La moglie osserva che occorre considerare anche le altre spese per vacanze e soggiorni pagate con la carta di credito. Invero dagli estratti della carta di credito risultano fr. 854.80 per un soggiorno a __________ (edizione dalla __________ SA, estratti carta __________ del 3 e 4 novembre 2001), fr. 457.60 per un posteggio all'aeroporto (17 agosto 2001), fr. 60.20 per un pernottamento a __________ (19 marzo 2001), fr. 375.95 per un posteggio all'aeroporto (5 gennaio 2001), fr. 75.– per acquisti in Danimarca (5 gennaio 2001), fr. 486.95 per un soggiorno a __________ (5 agosto 2000, quello di cui al doc. _ è del settembre 1997), fr. 264.60 per spese in Egitto (19 maggio 2000), fr. 919.55 complessivi per un soggiorno in Portogallo (dal 2 al 6 maggio 2000), fr. 1952.– complessivi per acquisti durante il soggiorno in Egitto (dal 2 all'8 maggio 2000), fr. 739.40 complessivi per acquisti in Danimarca (14 dicembre 1999 e 7 gennaio 2000), fr. 226.90 per il parcheggio (14 dicembre 1999 e 7 gennaio 2000), fr. 322.30 per un pernottamento in Germania (13 agosto 1999), fr. 103.80 per un altro pernottamento in Germania (31 luglio1999) e fr. 1631.60 per un albergo in Polonia (7 agosto 1999), fr. 405.20 per acquisti in Danimarca (29 giugno 1999), fr. 2502.20 complessivi per un soggiorno a __________ (dal 14 al 16 maggio 1999), fr. 79.40 per acquisti a __________ (24 maggio 1999), fr. 752.80 complessivi per un soggiorno a __________ (dal 29 maggio al 1° giugno 1998), fr. 718.90 complessivi per un soggiorno a __________ (dal 12 al 15 settembre 1997, escluso il pernottamento di cui al doc. _), per com­plessivi fr. 12 929.15 sull'arco di un lustro. Ne deriva che occorre conteggiare ulteriori fr. 2585.– annui per spese di vacanze, cui si aggiungono gli usuali esborsi in contanti. A un esame di verosimiglianza, dunque, le spese per vacanze della famiglia possono essere valutate in circa fr. 8400.– annui (fr. 5385.– secondo il conteggio dell'appellante, fr. 2585.– secondo gli estratti della carta di credito e il resto per le usuali spese in contanti), pari a fr. 700.– mensili. L'importo, del resto, appare adeguato ove solo si pensi che la famiglia partiva in vacanza due o tre volte l'anno (interrogatorio formale: verbali pag. 13, risposta n. 29).

f) Complessivamente, i disborsi effettivi della famiglia prima della separazione ascendevano per lo meno a fr. 8526.50 men­sili (fr. 5024.50 secondo le fatture agli atti, fr. 1750.– per la somma a disposizione della moglie per le spese dell'economia domestica, fr. 1052.– per i prelievi in contanti e gli acquisti tramite carta di credito, fr. 700.– per le vacanze). A tali uscite si aggiungevano – esclusi i costi per il carburante e la manutenzione delle auto in uso all'appellante, assunti dalla ditta (doc. __________) – le spese straordinarie consistenti negli onorari legali per la pratica AI della moglie (interrogatorio for­male: verbali, pag. 11, risposta n. 9; doc. _), in quanto necessario per pagare le multe inflitte al marito in materia di circolazione stradale (loc. cit., pag. 14, risposta n. 35), l'investimento per l'acquisto dell'autovettura (doc. _), i depositi sul conto di risparmio della figlia (doc. __________), oltre che in un importo adeguato per le usuali spese in contanti del marito. Tutto considerato, a un esame di verosimiglianza, durante la vita in comune l'appellante spendeva per la famiglia non meno di fr. 9000.– mensili. Quello era, a un sommario esame, il tenore di vita prima della separazione.

  1. L'appellante fa valere che il livello di vita durante la vita in comune veniva finanziato attingendo alla sostanza ereditata dal padre e ricevuta in donazione dalla madre, sostanza che si è ormai esaurita. Inoltre, a suo dire, fino al 1998 la famiglia beneficiava dello stipendio della moglie, direttrice di un esercizio pubblico a __________. A prescindere dal fatto però che l'interessata sostiene di non avere più lavorato dopo la nascita della figlia (v. anche sotto, consid. 14c), è indiscusso che dopo il 1998 costei non ha più esercitato attività lucrativa. Quanto alla sostanza, dagli atti si evince che nel 1992 l'appel­lante ha ereditato fr. 243 750.– dal padre (richiamo dall'Ufficio imposte di successione e donazione; doc. ) e che nel 1993 ha ricevuto in donazione fr. 250 000.– dalla madre (doc. __________). Secondo quanto dichiarato all'autorità fiscale, il 1° gennaio 1995 egli conservava ancora fr. 200 000.–, avendo speso la differenza per acquistare la casa a __________ e i capannoni a __________ (doc. __________; richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, dichiarazione 1997/98). Nel 1995 inoltre egli ha acquistato gli stabili a __________, con un investimento in contanti di fr. 290 000.–, e nel 1996 ha sottoscritto azioni per

fr. 25 000.– costituendo la società __________ SA (loc. cit.). All'interrogatorio formale egli ha confermato di avere usato il denaro per l'acquisto dell'abitazione coniugale, per l'operazione immobiliare a __________ e per quella di __________ (verbali, pag. 12, risposta n. 22), sostenendo di non ricordare dove fosse stato depositato il capitale (loc. cit., risposta n. 21). In simili condizioni, e in mancanza del benché minimo riscontro probatorio, il consumo di sostanza per finanziare il tenore di vita della famiglia non appare verosimile, se non altro a un esame di verosimiglianza.

  1. Il Pretore non ha calcolato il fabbisogno del marito, essendosi li­mitato a fissare i contributi di mantenimento in base al tenore di vita della moglie. Ciò non è corretto, giacché la moglie non ha un diritto incondizionato a conservare il livello di vita anteriore. Fondarsi sul solo tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima della separazione è lecito in casi del tutto particolari, quando la famiglia versi in condizioni talmente agiate che il maggior co­sto dovuto all'esistenza di due economie domestiche separate risulti già a prima vista coperto dagli alti introiti coniugali (sopra, consid. 6). Ma se durante la comunione domestica tali introiti erano già destinati interamente a sostentare il tenore di vita comune, il maggior costo dovuto a due economie domestiche separate implica una diminuzione del tenore di vita che va sopportato da marito e moglie in ugual misura, tranne che la famiglia possa attingere ad altre risorse o che i coniugi possano guadagnare di più. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso precipuo: né consta che esista altra sostanza da cui la famiglia possa trarre ricavi, né risulta che i coniugi possano conseguire altri redditi. Per quel che è della moglie, si vedrà oltre (consid. 14). Per quel che è del marito, nessun elemento apprezzabile induce a ritenere ch'egli possa guadagnare più di fr. 9000.– netti mensili. La moglie ha reso bensì verosimile che i redditi da lui dichiarati non sono attendibili, poiché non potevano finanziare il tenore di vita precedente la separazione, ma non ha reso attendibile che il marito possa far capo a ulteriori entrate o disporre di ulteriore sostanza. È vero che la situazione finanziaria di lui non è un esempio di trasparenza. Non per ciò solo si possono ignorare tuttavia i dati che emergono dall'incarto. Ora, per tornare al fabbisogno minimo dell'appellante, questi indica le proprie necessità in fr. 4669.– mensili (interessi ipotecari fr. 1532.–, assicurazione del mobilio domestico fr. 44.–, libretto ETI fr. 6.–, quota __________ fr. 7.–, locazione fr. 1000.–, riscaldamento fr. 100.–, ab­bona­men­to alla TV via cavo fr. 28.–, terzo pilastro fr. 477.–, premio della cassa malati fr. 540.–, assicurazione vita fr. 162.–, telefono fr. 70.–, canone della radiotelevisione fr. 36.–, elettricità fr. 167.–, imposte fr. 500.–). Le voci di spesa devono essere vaglia­te singolarmente.

a) Per quanto riguarda l'abbonamento alla TV via cavo, il telefo­no, il canone della radiotelevisione o il consumo di elettricità, i relativi costi sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili: FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74 punto I) e non rientrano nemmeno nel fabbiso­gno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). Vanno riconosciuti interamente, per contro, i fr. 1000.– destinati al canone di locazione (doc. _), mente gli oneri ipotecari e di riscaldamento relativi all'abitazione coniugale in cui vivono moglie e figlia pertengono, come si vedrà oltre (consid. 13), al fabbisogno di queste ultime.

b) I premi delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno ammessi, per principio, nel fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC). In concreto risulta che l'interessato paga fr. 162.– mensili (doc. __________) per una polizza di previdenza con assicurazione in caso di morte stipulata nel luglio 2001 (doc. _). Tale copertura potreb­be senz'altro risultare utile per il mantenimento della famiglia. Non si giustifica invece l'importo di fr. 477.– mensili versati dal marito come contributo di previdenza individuale vincola­ta (“terzo pilastro”: doc. __________), accantonamento che nella separazione dei beni si traduce in una forma di risparmio personale. Quanto al “secondo pilastro”, il marito ne beneficia come dipendente della __________ SA.

c) Non si legittima di conteggiare nel fabbisogno minimo del marito nemmeno il premio per l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 44.– mensili: doc. _), che si riferisce all'abitazione coniugale di __________ già assicurata dalla moglie (doc. _), il cui premio è compreso nel fabbisogno minimo di lei (decreto impugnato, pag. 4 in mezzo). Possono equitativamente essere ammesse, invece, la quota di membro __________ (fr. 7.– mensili) e quella del libretto __________ (fr. 6.25 mensili), in fatto d'automobili il marito non costando nient'altro alla famiglia. Tutto considerato, il fabbisogno dell'appellante ammonta pertanto a fr. 3314.85, così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.– (doc. _), premio della cassa malati fr. 539.60 (doc. _), assicurazione vita fr. 162.–, quota __________ fr. 7.– (doc. _), libretto __________ fr. 6.25 (doc. _), imposte stimate fr. 500.– mensili.

  1. L'appellante non discute il fabbisogno minimo della moglie, salvo contestare l'indennità di fr. 200.– mensili che il Pretore ha ricono­sciuto a quest'ultima per la benzina, sostenendo che tale indennizzo rientra già nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. A ragione. Non solo dalle ricevute agli atti non si desume un simile dispendio (doc. __________), ma le spese di trasferta possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266). Nella fattispecie l'interessata non esercita un'attività lavorativa né ha reso verosimile la necessità di adoperare un veicolo privato, ad esempio per ragioni mediche. D'altro lato, come l'istante sottolinea, il Pretore ha inserito nel fabbisogno di lei il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persone sole di fr. 1100.–, mentre trattandosi di un genitore affidatario esso ammonta a fr. 1250.–.

Per il resto, occorre rilevare che il Pretore ha posto gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale occupata dalla moglie con la figlia a carico del marito. Se non che, il costo dell'alloggio va considerato nel fabbisogno minimo del diretto interessato (I CCA, sentenza del 16 agosto 2002 in re S., consid. 9; analogamente, per le spese di cassa malati: I CCA, sentenza del 27 luglio 2000 in re S., consid. 6b con rimandi; per gli oneri d'imposta I CCA, sentenza del 21 ottobre 2003 in re B., consid. 6f). L'onere ipotecario di fr. 1021.35 mensili (doc. _) va inserito quindi nel fabbisogno minimo della moglie, già dedotta la quota di un terzo che rientra in quello della figlia (sotto, consid. 15). L'appellante, ad ogni buon conto, potrà compensare l'importo di fr. 1532.– mensili dai contributi dovuti a moglie e figlia pagando egli medesimo l'onere ipo­tecario. Tenuto conto dei correttivi predetti, il fabbisogno minimo della moglie assomma a fr. 4114.75 mensili.

  1. A parere dell'appellante la moglie dev'essere tenuta inoltre a riprendere un'attività lucrativa. Ricorda che il matrimonio è stato di breve durata, che essa ha lavorato anche dopo la nascita della figlia, che __________ frequenta la scuola dell'infanzia e presto inizierà la scuola elementare, che la salute e l'età non impediscono all'istante di riprendere un'occupazione rimunerata (per altro interrotta da pochi anni), che il mercato del lavoro nel settore della ristorazione è buono e che la giurisprudenza consente ormai di imputare un reddito ipotetico – dandosi il caso, progressivo – a un coniuge, il quale non sfrutti appieno le sue capacità contributive. Chiede pertanto la soppressione di ogni contributo in favore della moglie, la quale va tenuta ad assumere da sé l'onere ipotecario dell'abitazione coniugale. Ora, nonostante la dovizia di argomentazioni, l'appellante non indica per nulla quale reddito virtuale dovrebbe essere imputato alla moglie. Del tutto indeterminato, al riguardo l'appello andrebbe finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, l'esito non sarebbe migliore per le ragioni che seguono.

a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione – anche solo di fatto – non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere, per quanto pos­sibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). La moglie che durante la vita in comune non aveva eser­citato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa non era tenuta quindi a cominciare o a estendere una tale attività per il solo fatto della separazione. E anche quando, durante la vita in comune, essa aveva esercita­to un'attività a tempo pieno o parziale, ma l'aveva smessa nel frattempo, era dispensata dal ricuperarla se avesse compiuto i 45 anni (DTF 115 II 11 con­sid. 5a con rinvii) oppure se dovesse accudire a figli di età inferiore a 10 anni. Solo al mo­mento in cui il figlio cadetto avesse raggiunto i 10 anni le si sarebbe potuta imporre un'attività a tempo parziale – sempre che lei non avesse superato nel frattempo i 45 anni d'età – e dopo i 16 anni di tale figlio un'attività a tempo pieno (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tutto ciò, evidentemente, a condizione che il reddito della famiglia bastasse per finanziare i costi di due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). In caso contrario anche la donna che durante la vita in comune era rimasta lontana dal mondo del lavoro era tenuta – per quan­to possibile – ad attivarsi professionalmente. La giurisprudenza relativa al nuovo diritto del divorzio non ha apportato mutamenti di rilievo (Schwenzer, Praxiskom­mentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti), salvo relativizzare il citato limite dei 45 anni secondo il tipo di attività (DTF 127 III 140 consid. 2c; v. inoltre la sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2 con rimando).

b) Nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale la prassi recente del Tribunale federale applica, per quanto attiene alle separazioni di fatto, criteri analoghi. In caso di vita separata un coniuge può essere tenuto infatti – dandosene le circostanze – a intraprendere o a estendere un lavoro retribuito se ciò gli può essere ragionevolmente imposto e appaia possibile dal profilo economico, a meno che la ripre­sa della comunione do­mestica risulti probabile (DTF 128 III 67 consid. 4). Questa Camera aveva già assunto un orientamento analogo nel 1999 in materia di separazione giudiziale. In un caso di separazione a tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC), per vero, essa aveva avuto modo di precisare – all'appoggio di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: scorgendosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio (e lasciare quindi che la moglie continuasse a svolgere l'eventuale ruolo di casalinga). In caso contrario, ove la separazione apparisse durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (sen­tenza del 24 novem­bre 1999 in re B., consid. 19), preparandosi a divenire – per quanto possibile – autosufficiente. Giac­ché con il divorzio il dovere di assistenza derivante dal matri­mo­nio (art. 163 CC) cessa per principio e gli subentra l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. A quel momento il marito potrà essere tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”.

c) Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal maggio del 2002 e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che essa, di formazione orafa, ha lavorato come segretaria in proprio fino al 1990 e poi come impiegata a __________ per la ditta __________ SA, con sede a __________. Nel 1993 essa è entrata alle dipendenze del __________ come esercente, occupandosi del servizio ai clienti, degli acquisti, delle pulizie e dell'amministrazione (richiamo dall'Ufficio circondariale di tassazione, dichiarazioni d'imposta 1989/90 e 1997/98; richiamo dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, lettera dell'assicurata del 6 settembre 1996). Dal maggio 1995 al maggio 1997 essa è rimasta però totalmente inabile al lavoro per malattia e il 23 agosto 1996 ha introdotto una domanda per ottenere una rendita d'invalidità, tuttora pendente (doc. ; richiamo dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità). L'appellante sostiene che la moglie ha continuato a esercitare come gerente nel citato “ ” anche dopo il matrimonio. Lei contesta. Sta di fatto che dopo il 1998 essa non ha più lavorato e che attualmente essa non consegue alcun reddito da attività lucrativa.

d) Ciò premesso, di per sé l'interessata sembrerebbe avere maturato esperienze professionali sufficienti per prepararsi a riacquistare una propria indipendenza economica. Rimane il fatto però che, attualmente, essa deve accudire a una figlia di 6 anni. E in tali circostanze non si impone – di regola – al coniuge affidatario la ricerca di un'attività lucrativa (sopra, consid. a in fine), salvo che ciò sia necessario per finanziare le due economie domestiche separate (estremi che non ricorrono nella fattispecie). Certo, la ripresa di una professione al 50% potrebbe entrare in linea di conto nell'aprile 2007 (10° compleanno di __________e) e la questione andrà senz'altro esaminata con pieno potere cognitivo, sotto il profilo dell'art. 125 CC, nella causa di divorzio. Oggi tuttavia sarebbe azzardato formulare previsioni, tanto più in sede cautelare, e a maggior ragione ove si consideri che lo stato di salute dell'istante appare precario. Per il momento basti rilevare che non soccorrono le premesse per obbligare l'interessata a intraprendere un'attività lucrativa.

  1. Quanto al fabbisogno di __________, il Pretore l'ha valutato, fondandosi sulle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2003), in fr. 885.– mensili fino ad aprile 2003 e in fr. 1040.– mensili dopo di allora, esclusa la cure e educazione (che la madre può pre­stare in natura) e il costo dell'alloggio (assunto direttamente dal padre). Il costo per l'alloggio dev'essere inserito però nel fabbiso­gno di chi ne beneficia (sopra, consid. 13). In concreto esso va compreso perciò nel fabbisogno in denaro della figlia e consiste, secondo le note raccomandazioni, a un terzo del costo complessivo, il quale sostituisce la voce di spesa stimata nella tabella (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nella fattispecie il fabbisogno della figlia deve contemplare dunque una posta di fr. 510.65 mensili (in sostituzione della quota stimata dalle raccomandazioni), pari a un terzo dell'onere ipotecario. Il fabbisogno di __________ va rivalutato perciò in fr. 1395.65 fino ad aprile 2003 e in fr. 1550.65 dopo di allora.

Il Pretore ha aggiunto altresì un supplemento di fr. 115.– mensili, rispettivamente di fr. 160.– da maggio 2003 in poi, per coprire “le spese supplementari della figlia non comprese nel fabbisogno secondo le citate tabelle” (decreto impugnato pag. 4 in basso). Ci si potrebbe domandare se tale maggiorazione sia giustificata, i fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni includendo già – tra l'altro – il costo delle attività di svago, dell'eventuale abbigliamento sportivo, del dentista e delle vacanze (op. cit., pag. 11, weitere Kosten). L'appellante tuttavia non muove obiezioni al riguardo e non incombe perciò a questa Camera intervenire d'ufficio, il principio inquisitorio applicabile al diritto della filiazione essendo destinato anzitutto a salvaguardare gli interessi del minorenne (DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7, 125 consid. 8; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 280). Il fabbisogno in denaro di __________ va fissato quindi, in definitiva, a fr. 1510.– mensili (arrotondati) fino ad aprile 2003 e a fr. 1710.– mensili dopo di allora.

  1. Ciò posto, il contributo alimentare per la moglie va calcolato in ossequio al metodo stabilito dal diritto federale (eccedenza mensile del reddito coniugale divisa a metà: sopra, consid. 1). Del re­sto, spetterebbe alla parte che contesta il riparto a metà dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustificherebbero una deroga (DTF 119 II 317 consid. 4b; I CCA, sentenza dell'11 mag­gio 1999 in re S., pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 144), ciò che in concreto fa difetto. Ora, nel complesso il quadro delle entrate e delle uscite si presenta come segue:

Dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 (7° compleanno di __________)

reddito stimato del marito fr. 9000.––

reddito della moglie fr. –.––

fr. 9000.–– mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3314.85

fabbisogno minimo della moglie fr. 4114.75

fabbisogno in denaro della figlia fr. 1510.––

fr. 8939.60 mensili

eccedenza fr. 60.40 mensili

metà eccedenza fr. 30.20 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3314.85 + fr. 30.20 fr. 3345.05 mensili,

deve versare alla moglie:

fr. 4114.75 + fr. 30.20 = fr. 4144.95, arrotondati a fr. 4145.–– mensili

e alla figlia __________ fr. 1510.–– mensili.

Dal 16 aprile 2003 in poi

reddito stimato del marito fr. 9000.––

reddito della moglie fr. –.––

fr. 9000.–– mensili

fabbisogno minimo del marito fr. 3314.85

fabbisogno minimo della moglie fr. 4114.75

fabbisogno in denaro della figlia fr. 1710.––

fr. 9139.60 mensili.

Dal 16 aprile 2003 non vi è più quindi alcuna eccedenza, bensì un ammanco. E siccome il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, i contributi per moglie e figlia vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza del 5 dicembre 2003 in re D., consid 7d; v. anche sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). L'obbligato ha il diritto di conservare, in effetti, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, che è intangibile (DTF 127 II 70 consid. 2c con rinvii). Ne risulta quanto segue:

somma a disposizione del marito: fr. 9000.– (reddito) ./. fr. 3314.85 (fabbisogno minimo) = fr. 5685.15 mensili

somma dovuta a moglie e figlia:

fr. 4114.75 + fr. 1710.– = fr. 5824.75 mensili

contributo per la moglie:

fr. 4114.75 x (5685.15 : 5824.75) = fr. 4016.13, arrotondati a fr. 4015.– mensili

contributo per __________:

fr. 1710.– x (5685.15 : 5824.75) = fr. 1669.02, arrotondati a fr. 1670.– mensili.

Si aggiunga che, contrariamente a quanto può sembrare di primo acchito, il contributo di mantenimento per la moglie non è più elevato di quello stabilito dal Pretore. Il risultato del calcolo che precede già comprende, in effetti, il costo dell'alloggio, mentre il decreto impugnato faceva obbligo al marito di assumere direttamente gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. Evidentemente, nel caso in cui onorasse direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale, l'appellante potrà compensare la somma fino a concorrenza di fr. 1532.– mensili (sopra, consid. 13 in fine), deducendola dal totale dovuto a moglie e figlia.

  1. Per quanto concerne l'obbligo di rifondere alla moglie la somma di fr. 10 961.50, il Pretore ha accertato che costei ha pagato, stipulando un mutuo a suo nome, debiti coniugali compendiati in fatture scadute per complessivi fr. 11 380.15. L'appellante sostie­ne che in realtà la maggior parte delle fatture evocate dall'istante, per un ammontare di fr. 7334.75, riguardano il periodo successivo alla separazione di fatto, e chiede inoltre di compensare fr. 3388.45 di fatture da lui medesimo pagate in luogo e vece dell'istante, onde un saldo a suo sfavore di soli fr. 238.30. Egli sottolinea infine che la moglie dispone di un capitale proprio di

fr. 44 369.48 e possiede immobili in __________, mentre lui è costret­to a dar fondo alla sua sostanza ipotecando ulteriormente gli sta­bili già solo per far fronte agli oneri alimentari.

a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non adotta ogni provvedimento immaginabile: “prende le misure previste dalla legge” (art. 172 cpv. 3 CC). Durante la vita in comune dei coniugi, in particolare, egli “stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario man­tenimento della famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese straordinarie (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 173 CC). Analogamen­te, dandosi sospensione della vita in comune, il giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 28 ad art. 176 CC). Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è preposto invece alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa. Nella fattispecie l'istante postula il rimborso di fatture da essa onorate per il sostentamento – ordinario o straordinario – della famiglia prima e dopo la separazione di fatto. V'è per­tanto da domandarsi se una simile pretesa atten­ga ancora ai “con­tri­buti pecuniari” dell'art. 173 cpv. 1 CC o dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Già a tale riguardo il decreto impugnato desta interrogativi.

b) Ammesso e non concesso che sulla pretesa controversa po­tesse essere chiamato a sindacare il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale, occorrerebbe ancora verificare se in concreto fossero dati i presupposti per un decreto cautelare. Nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, in effetti, le misure provvisionali sono regolate dai Cantoni (Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 15 ad art. 180 CC con richiami; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 180 CC). E nel Ticino l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di simili provvedimenti a tre requisiti cumulativi: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti, che va esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti), non giustifica in ogni modo qualsiasi provvedimento cautelare: il principio del­la proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rappor­to tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sen­tenza del 3 febbraio 1999 in re O., consid. 3). Che nella fattispecie ricorressero anche le premesse dell'art. 376 cpv. 1 CPC – e in particolare la verosimiglianza di un notevole pregiudizio – è possibile, ma non evidente. Anche in proposito il decreto impugnato meriterebbe più attenta disamina.

c) Comunque sia, si volessero anche dare per acquisiti nel caso specifico i presupposti degli art. 173 e 176 CC, rispettivamente dell'art. 376 cpv. 1 CPC, rimane la circostanza che, sia per il lasso di tempo anteriore alla separazione di fatto (avvenuta il 24 maggio 2002) sia per quello successivo, l'interessata poteva chiedere “contributi pecuniari” solo per le spese di mantenimento straordinarie. Le spese correnti già rientravano negli ordinari contributi provvisionali. Certo, i contributi per moglie e figlia stabiliti nel decreto impugnato decorrono unicamente dal 1° gennaio 2003 e modificano solo da allora quelli fissati il 17 luglio 2002 “nelle more istruttorie” (va­levoli retroattivamente dal 1° luglio 2002: fr. 2500.– mensili in favore della moglie, fr. 1000.– mensili in favore della figlia, più gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale). Su questo punto però il decreto in esame non è stato appellato. E, in ogni modo, sui contributi che per finire il marito dovrà corrispondere dal 2 maggio 2002 il Pretore dovrà ancora statuire al momento in cui giudicherà l'istanza a protezione dell'unione coniugale (del 2 maggio 2002, appun­to), nella quale la moglie chiedeva versamenti immediati.

d) Il caso in rassegna pone, se mai, un altro problema, di carat­tere generale: quello di sapere se risponda all'economia di giudizio che un Pretore emani decreti cautelari appellabili (emessi, cioè, “previo contraddittorio”: art. 379 cpv. 2 CPC) nell'ambito di misure a pro­tezione dell'unione coniugale. Teoricamente, nulla osta (sopra, consid. 2). All'atto pratico, nondimeno, mal se ne intravede l'utilità. Decreti cautelari adottati “nelle more istruttorie” (sulla nozione: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907) possono senz'altro giustificarsi per mo­tivi d'urgenza. Decreti cautelari emessi “previo contraddittorio”, ovvero dopo una discussione finale, dilazionano invece la procedura senza grandi pregi, ove appena si consideri che sulle misure a pro­tezione dell'unione coniugale il Pretore dovrà ancora statuire – una volta ancora con esa­me som­mario – al momento in cui giudicherà l'istanza vera e propria. E a quel momento il giudizio finale farà decadere tutti i provvedimenti cautelari.

e) Per tornare alle spese di cui l'interessata ha ottenuto davanti al Pretore il diritto al rimborso, esse sono elencate a pag. 4 e 5 in alto del riassunto conclusivo 12 marzo 2003. A un esame di verosimiglianza però gran parte delle voci addotte non costituiscono spese straordinarie per il mantenimento della famiglia: l'acquisto di olio da riscaldamento (fr. 857.–), il costo dello spazzacamino (fr. 113.–), quello per il controllo dell'impianto di combustione (fr. 80.–), il premio dell'assicurazione dell'automobile in uso alla moglie (fr. 2107.70), la quo­ta del TCS (fr. 84.–) e la tassa comunale per il servizio dei rifiuti (fr. 258.25) rientrano nei costi correnti dell'economia domestica e vanno coperti con l'ordinario contributo provvisionale. Quanto all'onorario del patrocinatore che ha assistito la moglie nella pratica AI (fr. 3365.85), al costo di un perito immobiliare interpellato dalla moglie stessa (fr. 56.25) e alle spese da lei dovute per il decreto cautelare del 27 novembre 2002 (fr. 120.–: sopra, lett. E in fine), non si tratta nemmeno di esborsi per il mantenimento della famiglia.

Potrebbero configurare spese straordinarie per il mantenimento della famiglia, di contro, quelle per una visita oculistica (fr. 110.40) e quelle per il rinnovo del passaporto (fr. 35.–), ma di tali uscite non v'è documentazione agli atti. Spese straordinarie potrebbero essere anche quelle per il pediatra (fr. 276.40) o il dentista della figlia (fr. 323.70). Se non che, il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo include già spese varie (weitere Kosten) per una media di fr. 505.– mensili fino ai 6 anni e di fr. 620.– mensili fino ai 12 anni, nei quali rientrano anche le consuete visite mediche. Spese straordinarie sono dunque solo quelle che, sommate ad altre, eccedono – almeno a un sommario esame – tale media, ipotesi che in concreto non è confortata da alcun indizio. Spese straordinarie della moglie potrebbero essere, infine, quelle del dentista per complessivi fr. 3365.85 nel periodo compreso tra il 20 novembre 2001 e il 24 giugno 2002. Il fatto è che per tale lasso di tempo il Pretore non ha neppure fissato un contributo ordinario. Quello decretato il 17 luglio 2002 “nelle more istruttorie” decorre bensì retroattivamente, ma solo dal 1° luglio 2002 (sopra, consid. c). E se non si conosce qual è il contributo ordinario, che può comprendere anche una quota per spese mediche (come quello formante oggetto del decreto impugnato, il quale inclu­de fr. 500.– mensili proprio a tale scopo), non soccorrono le premesse per definire un contributo straordinario. Ne segue, in ultima analisi, che la richiesta dell'interessata volta al rimborso di fr. 10 961.50 dovrebbe essere respinta per intero, ciò che rende senza interesse l'eccezione di compensazione sollevata dall'appellante. Dato nondimeno che l'appellante medesimo riconosce di dover pagare fr. 238.30 a titolo provvisionale, il ricorso va accolto in tale misura.

  1. Dato l'esito del giudizio, gli oneri di appello, commisurati all'impe­gno e al tempo profuso da questa Camera nell'esame della ponderosa e farraginosa docu­mentazione agli atti, seguono la vicen­devole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere il suo ricorso approssimativamente nella misura di un settimo sul totale dei contributi provvisionali per la famiglia e interamente sul rimborso delle spese straordinarie preteso dall'istan­te. In equità si giustifica perciò che sopporti quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'adegua­ta indennità per ripetibili ridotte. L'esito della sentenza odierna non incide in maniera apprezzabile, per converso, sull'ammontare o il riparto delle spese e delle ripetibili stabilite nel dispositivo n. 5 di prima sede, che può rimanere invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 del decreto impugnato sono così riformati:

  1. __________ è tenuto a versare a __________, a titolo di contributi provvisionali di mantenimento per la moglie e la figlia __________, i seguenti importi anticipati:

a) per la moglie:

fr. 4145.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e

fr. 4015.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi;

b) per la figlia __________:

fr. 1510.– mensili dal 1° gennaio al 15 aprile 2003 e

fr. 1670.– mensili dal 16 aprile 2003 in poi.

Gli assegni familiari sono compresi nei contributi.

Nel caso in cui assumesse direttamente gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale di __________ (particella n. __________RFD), __________ potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1532.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figlia.

  1. __________ è condannato a rifondere immediatamente a __________ l'importo di fr. 238.30.

Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1250.–

da anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________ e per il resto a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà a __________ fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione a:

– avv. __________;

– avv. dott. __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 125 CC
  • art. 137 CC
  • art. 163 CC
  • art. 172 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 368 CPC
  • art. 371 CPC
  • art. 376 CPC
  • art. 379 CPC
  • art. 382 CPC

LAC

  • art. 5 LAC

OAMal

  • art. 103 OAMal

vCC

  • art. 145 vCC
  • art. 147 vCC

Gerichtsentscheide

19
  • DTF 128 III 67
  • DTF 127 II 70
  • DTF 127 III 70
  • DTF 127 III 72
  • DTF 127 III 140
  • DTF 121 III 302
  • DTF 119 II 317
  • DTF 118 II 94
  • DTF 115 II 10
  • DTF 115 II 11
  • DTF 114 II 17
  • DTF 114 II 2601.01.1988 · 1.204 Zitate
  • DTF 114 II 39301.01.1988 · 87 Zitate
  • DTF 114 II 395
  • DTF 112 II 3201.01.1986 · 56 Zitate
  • 5C.44/200227.06.2002 · 27 Zitate
  • 5C.66/200215.05.2003 · 37 Zitate
  • 5P.138/200110.07.2001 · 149 Zitate
  • e 1997/98