Incarto n. 11.2003.39
Lugano, 30 dicembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.92 (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
3 luglio 2002 da
AO 1 (2001), (rappresentato dalla madre __________, , e patrocinato dal curatore RA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante lo stesso giorno;
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 2 maggio 2003;
Ritenuto
in fatto: A. Il 7 settembre 2001 __________ (1984) ha dato alla luce un figlio, AO 1, cui il 3 aprile 2002 la Commissione tutoria regionale 14 ha designato un curatore nella persona dell'avv. RA 2, incaricato – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 e 309 CC). Patrocinato dal curatore, AO 1 si è rivolto il 3 luglio 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1983), con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo mensile indicizzato di fr. 600.– fino al
6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12°, di fr. 850.– fino al 16° e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, oltre a fr. 6000.– di arretrati. In via cautelare egli ha postulato un contributo di fr. 600.– mensili e il deposito di fr. 6000.– a copertura dei contributi maturati dalla nascita fino alla litispendenza. Lo stesso giorno egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. All'udienza del 18 luglio 2002, indetta per la discussione della provvisionale, il convenuto si è opposto alle richieste cautelari e ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. In tale occasione egli ha prodotto altresì un memoriale che, con l'accordo del Pretore e dell'attore, è stato considerato come risposta di merito. In tale allegato il convenuto si è rimesso – quanto all'accertamento della paternità – alle risultanze della perizia, mentre sulle richieste pecuniarie si è riservato di esprimersi più tardi. L'attore avendo rinunciato alla replica, l'udienza preliminare si è tenuta seduta stante. Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a comparse scritte. Nel proprio memoriale, del 13 febbraio 2003, l'attore ha sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, ma ha aumentato la richiesta di contributo a fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1300.– mensili fino al 12°, a fr. 1400.– fino al 16° e a fr. 1500.– sino alla maggiore età. AP 1 ha riconosciuto la propria paternità, offrendo un contributo di fr. 400.– mensili.
C. Statuendo con sentenza del 7 marzo 2003, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e ha posto a carico di lui contributi indicizzati per il figlio di fr. 400.– mensili dal 7 settembre 2001 al 31 agosto 2002, di fr. 700.– mensili fino al 31 agosto 2007, di fr. 850.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 3650.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 31 marzo 2003 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il contributo di mantenimento a suo carico sia ridotto a fr. 400.– mensili, inclusi gli assegni familiari, dichiarandosi disposto a informare semestralmente l'attore sull'evoluzione dei suoi redditi e della sua sostanza. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello, instando anch'egli per l'assistenza giudiziaria. Con lettera del 13 dicembre 2004 il presidente della Camera ha avvertito l'appellante che, relativamente a certi periodi, il contributo alimentare per il figlio si sarebbe potuto rivelare anche più alto di quello fissato in prima sede.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in appello, l'entità del contributo di mantenimento per il figlio. A tale scopo il Pretore ha rilevato che il convenuto ha terminato l'apprendistato di pittore alla fine di luglio 2002 e che nell'ultimo anno di tirocinio ha percepito uno stipendio mensile di fr. 1200.–, mentre dall'agosto del 2002 guadagna fr. 3700.– mensili, tredicesima inclusa. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha accertato in fr. 1930.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 160.–, locazione fr. 400.–, spese di trasferta fr. 170.–, imposte stimate fr. 100.–). Rammentato che i fabbisogni per un figlio vanno stabiliti sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha ritenuto nondimeno di ridurre nel caso specifico i dati di queste ultime in proporzione al reddito del debitore, onde un contributo di fr. 400.– mensili dalla nascita fino all'agosto del 2002, di fr. 700.– mensili fino all'agosto del 2007, di fr. 850.– fino all'agosto del 2013 e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, più gli assegni familiari.
L'art. 285 cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere commisurato ai bisogni del minorenne, come pure alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. La capacità finanziaria di questi ultimi dipende, oltre che dalla sostanza, dai redditi effettivi o – dandosi il caso – dai redditi conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 285 CC).
L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto, per quanto attiene al suo reddito, che durante l'apprendistato (fino al luglio del 2002) egli guadagnava fr. 1007.35 mensili netti, insufficienti anche solo per coprire il proprio fabbisogno minimo. L'affermazione è sostanzialmente corretta. Come apprendista pittore, in effetti, il convenuto riceveva una paga giornaliera di fr. 56.– lordi (doc. 1). Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, lo stipendio medio mensile doveva aggirarsi sui fr. 1095.–, cui occorreva aggiungere la tredicesima garantita – anche agli apprendisti – dal contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura in vigore a quel momento (art. 6.1 della convenzione salariale valevole dal 1° aprile 2001, annessa al contratto collettivo di lavoro: doc. 13). Fino al luglio del 2002, pertanto, il guadagno dell'appellante era di fr. 1186.– mensili netti, più il contributo di mantenimento in suo favore versato dal padre (divorziato) nelle mani della madre (fr. 150.– mensili) fino al termine della formazione (doc. 10, pag. 3; doc. 9). Complessivamente, dunque, il convenuto percepiva fr. 1336.– mensili. E siccome non risultava disporre di sostanza (doc. 2), fino al luglio del 2002 egli non era in grado di erogare contributi di mantenimento, il suo fabbisogno minimo essendo intangibile (sopra, consid. 2).
Dall'agosto del 2002 l'appellante medesimo indica il proprio guadagno in fr. 3415.90 mensili netti, riconoscendo nondimeno di avere ricevuto la tredicesima. Come ha accertato il Pretore, le sue entrate assommavano perciò a fr. 3700.– mensili netti, tredicesima compresa (doc. 11 a 13). Inoltre, secondo il contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura (adeguamento dal 1° aprile 2003) il salario di giovani lavoratori con certificato di capacità, come il convenuto, sarebbe aumentato a fr. 4045.– mensili lordi nel 2° anno dopo la fine del tirocinio, a fr. 4285.– nel 3° anno e a fr. 4454.– dopo tre anni di esperienza. Se non che, tale contratto è decaduto nell'aprile del 2004, di modo che l'interessato ha sicuramente beneficiato solo del primo dell'aumento, percependo dall'agosto 2003 attorno ai fr. 3983.– mensili netti, tredicesima inclusa. Dopo di allora il suo reddito non può più essere stimato con sufficiente certezza, mancando una regolamentazione vincolante per i datori di lavoro. Qualora le circostanze fossero mutate, spetterà pertanto all'attore – o, eventualmente, al convenuto – chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).
a) La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede in effetti, per genitori “monoparentali con obblighi di mantenimento” (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74 nel mezzo), un minimo vitale di fr. 1250.– mensili. Questa Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che l'importo di fr. 1250.– va applicato solo al genitore cui siano affidati figli minorenni (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 8, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). In concreto l'appellante non ha l'affidamento del figlio. Quanto alle spese telefoniche, esse vanno ritenute comprese nel minimo di fr. 1100.– mensili (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto).
b) La maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo vale solo per il genitore tenuto a sussidiare figli maggiorenni in formazione (art. 277 cpv. 2 CC con riferimento a DTF 118 II 100 consid. cc), non per il genitore che deve contribuire al mantenimento di figli minorenni (v. DTF 123 III 4 consid. bb). Del resto, anche nell'ambito del nuovo diritto del divorzio il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire che, certo, il coniuge debitore di una rendita non deve necessariamente essere ridotto a vivere con il minimo esistenziale “allargato” del diritto esecutivo (sentenza 5C.180/2002 del 20 dicembre 2002, consid. 5.2.2 pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 428), ma che ciò non giustifica di riconoscere schematicamente una maggiorazione fissa, tanto meno in caso di ristrettezze economiche (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre 2000, consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 19 ad art. 125 CC con riferimenti; I CCA, sentenza 11.2003.53 del 6 giugno 2003, consid. 5c, menzionata in: BOA n. 26 pag. 11). In concreto è fuori dubbio che la situazione finanziaria delle parti sia difficile (v. anche sotto, consid. 8). Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo dell'appellante non può pertanto essere riconosciuto.
c) Per quanto attiene al costo dell'alloggio, il convenuto chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo fr. 100.– per spese di riscaldamento. Fa valere inoltre che tra breve andrà a vivere per conto proprio e che il canone per un appartamento adeguato nella regione ammonta ad almeno fr. 900.– mensili. Oggi si evince dagli atti che l'interessato versa in famiglia
fr. 400.– per la partecipazione ai costi dell'economia domestica (Kost und Logis: doc. 6). Non consta invece che tale importo escluda le spese di riscaldamento. Sta di fatto che il convenuto non può ragionevolmente essere costretto ad abitare con i genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica (come ciò non potrebbe esigersi, del resto, da un genitore divorziato: Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 10a). Si giustifica dunque di riconoscergli una spesa presumibile per l'alloggio di fr. 900.– mensili, adeguata per la locazione di un appartamento nella zona per una persona sola, con fr. 100.– per le spese accessorie.
d) L'appellante chiede inoltre che gli siano riconosciuti i supplementi previsti dal minimo esistenziale del diritto esecutivo per le esigenze accresciute di vitto nel caso di debitori impegnati in lavori pesanti, per pasti fuori casa e per spese accresciute di abbigliamento e di pulizia (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4 lett. a–c). La richiesta può dirsi legittima. La professione del convenuto, dipendente di un'impresa di pittura, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini del diritto civile – il supplemento di fr. 60.– mensili per le maggiori spese di abbigliamento e pulizia, come pure quello di fr. 7.– per giornata lavorativa destinata al maggior vitto in caso di lavori pesanti. Quanto alle trasferte, l'interessato lavora per una ditta di __________ e abita a __________. Facendo uso dei mezzi pubblici, lo spostamento richiede oltre 40 minuti (orari in: www.sbb.ch), di modo che la maggiorazione di fr. 11.– giornalieri per pasti fuori casa risulta giustificata, tanto più che il datore di lavoro non consta corrispondere indennizzi per tale titolo (doc. 11 e 12). Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno inseriti dunque fr. 151.90 e fr. 238.70 mensili.
e) Sostiene il convenuto che nel suo fabbisogno minimo devono essere incluse anche le rate di fr. 400.– mensili da egli pagate per il rimborso di un mutuo contratto con l'attuale marito della madre, debito destinato a sovvenzionare i propri oneri di mantenimento cui egli non poteva far fronte con reddito di apprendista. Agli atti figura, invero, una dichiarazione del creditore, stando alla quale il convenuto gli deve fr. 5000.– (doc. 5). Nulla risulta, invece, sulle modalità di rimborso né sulla natura del debito. Ove si pensi poi che i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), appare dubbio che il patrigno possa esigere dal figliastro il rimborso di spese sopportate per il mantenimento. In ogni caso, secondo giurisprudenza il sostentamento dei figli è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Dato che, come si vedrà oltre (consid. 7), nella fattispecie il fabbisogno in denaro di AO 1 rimane ampiamente scoperto, il preteso rimborso del mutuo non può essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante.
f) Il convenuto espone infine un onere fiscale complessivo di fr. 650.– mensili, stimato su un reddito netto di circa fr. 44 400.– annui e un'aliquota del 18%. Il reddito netto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al reddito imponibile che si ottiene dopo avere considerato le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per obblighi alimentari nei confronti dei figli (v. anche il calcolatore d'imposta in: www.steueramt.zh.ch). Già per tali ragioni la stima prospettata dall'appellante non appare attendibile. Per di più, in caso di ristrettezze economiche gli oneri fiscali vanno tralasciati (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). Su questo punto la valutazione del primo giudice appare, pertanto, addirittura favorevole all'appellante.
g) Ne discende, tutto considerato, che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 2980.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 160.–, spese di trasferta fr. 170.–, locazione fr. 900.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, spese accresciute di pulizia fr. 60.–, spese accresciute di vitto fr. 151.90, pasti fuori casa fr. 238.70, imposte fr. 100.–).
a) Dagli atti risulta che l'interessata riceve fr. 671.– mensili di assegno integrativo (doc. M) e fr. 563.– come assegno di prima infanzia (doc. L), mentre non consta ch'essa svolga attività lucrativa o che abbia sostanza (doc. L e M). Nelle decisioni sugli assegni integrativi e di prima infanzia l'Istituto delle assicurazioni sociali le ha conteggiato invero un reddito ipotetico di fr. 8050.– annui e un “reddito conduzione economia domestica” di fr. 10 800.– annui (doc. L e M), per una media di fr. 1570.– mensili. Tali entrate, tuttavia, sono meramente empiriche, non correlate alle reali possibilità di guadagno dell'interessata. Il problema è che sulla concreta formazione professionale di lei poco o nulla è dato di sapere. Nemmeno il convenuto pretende, ad ogni modo, che __________ abbia particolari titoli di studio o attestati di capacità. Inoltre essa deve accudire al bambino. Per di più, secondo i principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili per analogia: Hegnauer, Berner Kommentar, op. cit., n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art. 285 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003, consid. 7a), di regola una madre non va tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91).
b) Comunque sia, si volesse anche imputare all'interessata un reddito virtuale attorno ai fr. 2500.– lordi mensili (oltre alla cura e all'educazione del figlio), nulla muterebbe di apprezzabile ai fini del giudizio. Il fabbisogno minimo di lei (sul quale il Pretore ha omesso una volta ancora qualunque accertamento) può essere stimato per vero in almeno fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 212.– [doc. H], locazione presunta di un appartamento per la sola interessata nella zona di Contone fr. 800.– stimati, la quota di locazione a carico del figlio rientrando nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo: sotto, consid. 6). Con il presunto reddito ipotetico l'interessata potrebbe quindi sopperire in sostanza al proprio fabbisogno minimo, ma non avrebbe disponibilità apprezzabili per sussidiare in denaro il mantenimento di AO 1. Che in futuro le cose possano migliorare è auspicabile. Impossibile è tuttavia formulare, oggi, previsioni di qualche attendibilità. Verificandosi mutamenti di rilievo, incomberà dunque alle parti chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 286 CC).
Si aggiunga che le cifre indicate nelle tabelle dal 2000 in poi, diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996, sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
Nel caso di un figlio unico le note raccomandazioni prevedono un fabbisogno in denaro fino al 6° compleanno di fr. 1910.– mensili. Da tale importo va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 680.– per cura e educazione, che la madre può fornire in natura. Quanto al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare di fr. 345.– con la quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo, trattandosi di un figlio unico: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame però la madre vive insieme con un terzo in un appartamento di quattro locali e mezzo, sicché il costo della locazione effettiva non è determinante. In simili circostanze conviene attenersi all'importo previsto dalle raccomandazioni, ossia fr. 345.– mensili. In definitiva il fabbisogno in denaro di AO 1 può quindi essere valutato in fr. 1230.– mensili fino al 6 settembre 2007 (6° compleanno). Dal 7° al 12° anno di età tale fabbisogno ascenderà poi a fr. 1385.– mensili e dal 13° al 18° a fr. 1670.–, sempre esclusa la posta per cura e educazione, che la madre presta in natura.
Al proposito il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione impone a questa Camera di intervenire d'ufficio, senza riguardo alle richieste delle parti e indipendentemente dalla volontà di queste ultime (cfr. DTF 128 III 413 in alto). Dall'agosto del 2003 il contributo alimentare in favore di AO 1 va portato così a fr. 1000.– mensili. Per quel che è dell'assegno familiare, il convenuto asserisce che la madre del bambino può riscuoterlo dal Cantone di domicilio. Quand'anche ciò fosse, nondimeno, il fabbisogno in denaro dell'attore (fr. 1230.– mensili) resta ampiamente scoperto. Poco importa dunque chi percepisce l'assegno in favore del figlio. Dovesse riceverlo il convenuto, esso andrà destinato al mantenimento del bambino in aggiunta al contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC).
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può trovare accoglimento. Anche considerando la situazione d'indigenza del convenuto (art. 3 Lag), invero, l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che per finire si è rivelato addirittura controproducente. L'assegnazione di congrue ripetibili, per converso, renderebbe priva d'oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attore. Visto il difficile – se non impossibile – incasso di tale indennità, per altro ridotta, il beneficio va nondimeno concesso (DTF 122 I 322), l'indigenza del richidente essendo manifesta e la sua resistenza all'appello in gran parte fondata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e così riformato:
AP 1 è tenuto a versare al figlio AO 1, a titolo anticipato, i seguenti un contributi alimentari:
fr. 700.– mensili dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003,
fr. 1000.– mensili dal 1° agosto 2003 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e i dispositivi n. 2.1, 2.2 e 3 della sentenza impugnata rimangono invariati.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a cario dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 2.
Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria