Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2003.144
Entscheidungsdatum
14.05.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2003.144

Lugano, 14 maggio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.69 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 23 aprile 2001 dall'

AP 1 (patrocinato dall' RA 1 )

contro

AO 1 (patrocinata dall' RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 13 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 5 gennaio 2004 da AO 1;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 1991 il Tribunale distrettuale di __________ (__________, __________) ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (26 giugno 1950) e AO 1 (15 ottobre 1953). In materia di contributi alimentari la convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la sentenza prevedeva:

  1. (…)

c) Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten gestützt auf Art. 152 ZGB eine unbefristete Unterhaltsrente von Fr. 2600.– zu entrichten, zahlbar mona­tlich im voraus ab Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils.

Diese Rente reduziert sich jährlich mit Wirkung ab Februar, erstmals 1993, um 1/24 des Fr. 10 000.– übersteigenden Nettoerwerbs- und Erwerbs­ersatzeinkommens (AHV/IV) der Beklagten im Vorjahr. Die Beklagte ver­pflichtet sich, dem Kläger alljährlich unaufgefordert ihre Einkommensaus­weise in Kopie zuzustellen.

Vobehalten bleibt ferner die Aufhebung oder Herabsetzung der Rente ge­stützt auf Art. 153 ZGB (Wiederverheiratung der Beklagten, Abnahme der Bedürftigkeit der Beklagten wegen anderer als der oben in Ziff. c Abs. 2 erwähnten Gründe, Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse des Klägers).

Die Rente und die Einkommensgrenze von Fr. 10 000.– unterstehen der gleichen Indexierung wie der Unterhaltsbeitrag für das Kind.

Lebt die Beklagte mit einem Manne länger als 12 Monate in gemeinsa­mem Haushalt, so entfällt die Rentenzahlungspflicht des Klägers vom darauffol­genden Monat an für solange, als diese Wohngemeinschaft andauert.

B. Dal 1° aprile 1993 alla fine di ottobre del 2000 AP 1 ha sospeso l'erogazione della rendita, poiché l'ex moglie vive­va con un altro uomo. Dal novembre del 2000 AO 1 ha preteso il ripristino dell'obbligo e il 23 aprile 2001 ha escusso l'ex marito per l'incasso di fr. 20 279.–, dedotti fr. 7240.– di acconto, indicando quale titolo di credito “6 Monaten à fr. 2897.–. Come da sentenza Pretura di ”. L'opposizione sollevata da AP 1 al precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva dal Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza del 14 settembre 2001, confermata il 12 dicembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ().

C. Il 23 aprile 2001 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata sopprimendo immediatamente il contributo alimentare per l'ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere che rispetto al momento del divorzio, quando per le sue precarie condizioni di salute non poteva lavorare, la convenuta aveva acquisito ormai una formazione professionale, gestiva un salone di bellezza e viveva in concubinato. Nella sua risposta del 25 luglio 2001 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Dopo un secondo scambio di atti scritti le parti hanno confermato le loro domande, rimaste tali anche negli allegati conclusivi, l'attore dichiarando nondimeno – in quel memoriale – di aderire, subordinatamente, a un contributo alimentare di fr. 500.– mensili. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

D. Statuendo il 13 ottobre 2003, il Pretore ha parzial­mente accolto la petizione, nel senso che ha ridotto il contributo litigioso a fr. 2503.– mensili dal febbraio del 2003 al gennaio del 2004. In seguito la somma sarebbe stata da calcolare “come ai considerandi”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2500.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a versare all'ex moglie

un'indennità di fr. 8000.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 27 ottobre 2003 nel quale chiede che dal 23 aprile 2001 (data della petizione) il contributo alimentare per l'ex moglie sia soppresso o, subordinatamente, ridotto a fr. 380.– mensili. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2004 AO 1 pro­pone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato, postulando l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie nor­me, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi il diritto anteriore, ovvero l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione sul medesimo principio.

  1. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che i coniugi avessero già previsto nella convenzione omologata dal tribunale confederato le conseguenze legate a un aumento di reddito da parte della convenuta (clausola n. 6 lett. c). L'accordo essendo chiaro e non richiedendo interpretazioni, si sarebbe quindi potuto sopprimere la rendita d'indigenza solo al momento in cui le entrate dell'ex moglie avessero raggiunto fr. 72 400.– annui (fr. 2600.– x 24 + fr. 10 000.–). Tali requisiti non ravvisandosi in concreto, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per una riduzione del contributo, rilevando che una volta ancora la clausola convenzio­nale già regolamentava l'ipotesi. A tal fine occorreva perciò che l'ex moglie conseguisse un reddito di almeno fr. 11 280.– an­nui (fr. 10 000.– indicizzati), il che non si era verificato fino al 2001. Nel 2002 invece la convenuta aveva registrato entrate per complessivi fr. 23 836.–. Il limite di reddito fissandosi a fr. 11 589.– annui (fr. 10 000.– indicizzati), 1/24 della differenza (fr. 510.30) andava dedotto dalla rendita mensile, la quale si riduceva così da fr. 3013.30 mensili (fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2503.– mensili dal febbraio del 2003. Dopo quella data il Pretore non ha potuto continuare il calcolo, non conoscendo gli introiti che la convenuta avrebbe ritratto nel 2004 e nemmeno come sarebbe evoluto l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Onde il dispositivo, secondo cui “la pensione di indigenza dovuta dall'attore alla convenuta a partire dal mese di febbraio 2004 sarà calcolata come ai considerandi”.

  2. L'appellante sostiene che, contrariamente all'opinione del Pretore, la clausola n. 6 lett. c della convenzione sugli effetti del divorzio è suscettibile di esegesi e va interpretata conformemente alla reale volontà delle parti. La quale – egli soggiunge – era intesa a far sì che l'ex moglie, con una capacità lucrativa (nel dicembre 1991) di appena fr. 750.– mensili a causa di una grave insufficienza renale e con una figlia dodicenne cui accudire, potesse rifarsi una vita. La generosità di quel momento non mirava tuttavia a garantire “una rendita faraonica” senza limiti di tempo. L'attore si duole che a distanza di dodici anni l'ex moglie non lavori, quantunque abbia una capacità lucrativa di almeno l'80% per occupazioni leggere, e non chieda rendite d'invalidità né indennità di disoccupazione, ma insista nel voler gestire un salone di bellezza deficitario. E siccome essa nulla intraprende per migliorare la propria situazione, andrebbe ricalcolato il suo fabbisogno minimo (nella fattispecie di fr. 1913.– mensili, compreso un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo) e le andrebbe computato un reddito ipotetico (nella fattispecie di fr. 2600.– netti mensili), il che giustifica la soppressione della rendita. In subordine l'appellante afferma che, si volesse pur applicare la nota clausola convenzionale come ha fatto il Pretore, il reddito dell'ex moglie andrebbe stimato allora in fr. 3600.– mensili e la rendita d'indigenza ridotta a fr. 380.– mensili.

  3. La prima questione litigiosa consiste nel senso da attribuire alla clausola n. 6 lett. c della convenzione omologata dal tribunale distrettuale di __________. Ora, trattandosi di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in merito a contributi alimentari fra coniugi, materia lasciata alla libera dispo­nibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata nella fattispecie senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, tornano applicabili – in linea di principio – gli stes­si criteri sviluppati nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale (sentenza del Tribunale federale 5C.281/2000 del 9 maggio 2001, consid. 3 con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO). Ove non fosse possibile risalire a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente attribuire all'espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con numerosi richiami).

a) Al Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che la vera e concorde volontà delle parti “era quella di garantire all'appellata, al momento della firma della convenzione ammalata e con una figlia dodicenne, di rifarsi una vita”. La rendita d'indigenza doveva consentire all'interessata “di far fronte al difficile momento costituito dalla grave infermità e di recuperare al più presto la propria indipendenza economica, e non una rendita faraonica”. Se non che – egli continua – “dopo più di dodici anni [si] deve constatare che la clausola non ha avuto gli effetti sperati” (memoriale, pag. 4 punto 7.2). In realtà l'argomentazione si esaurisce in un proclama di evidenza. Una rendita giusta l'art. 152 vCC era destinata solo, per sua natura, a rimediare la “grave ristrettezza” in cui si fosse trovato il coniuge beneficiario dopo il divorzio. Non garantiva né il tenore di vita che quel coniuge aveva durante la vita in comune (come l'art. 151 cpv. 1 vCC) né, tanto meno, “rendite faraoniche”. Assicurava solo, per principio, il minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; I CCA, sentenza inc. 11.1997.193 del 18 gennaio 1999, consid. 7 con riferimenti). Che in concreto la reale volontà delle parti fosse quella di sottintendere una durata massima della rendita – a dispetto del chiaro testo convenzionale (eine unbefristete Unterhaltsrente) – non è preteso nemmeno nell'appello. L'attore lamenta che a distanza di dodici anni l'ex moglie non sia ancora in grado di finanziare tale fabbisogno da sé, ma ciò nulla muta alla vera e concorde volontà delle parti al momento di firmare la convenzione.

b) La deposizione del dott. __________ di __________, avvocato del marito al momento del divorzio, conferma del resto che la rendita d'indigenza pattuita in favore della convenuta nella clausola n. 6 lett. c della convenzione era stata espressamente calcolata in base al fabbisogno minimo di lei secondo il diritto esecutivo, aumentato del 20% (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria” [attrice], pag. 4 a metà). Con una formulazione convenzionale chiara, senza ambagi né elementi equivoci o contraddittori le parti miravano dunque a pattuire una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC senza limiti di tempo e hanno stipulato un accordo in tal senso. Pretendere che la clausola n. 6 lett. c vada soggetta a interpretazione, senza per altro revocarne in dubbio il testo chiaro e senza spiegare come andrebbe interpretata, non è serio. Tutt'altro è il problema di sapere se, a distanza di dodici anni, l'attore debba ancora ritenersi vincolato all'obbligo di finanziare il fabbisogno minimo della convenuta. Simile interrogativo riguarda però la portata dell'impegno assunto, non l'effettivo significato dell'accordo concluso. Su questo primo punto l'appello si rivela destituito di consistenza.

  1. Indipendentemente da quanto precede l'attore assevera che la situazione economica della convenuta è radicalmente mutata, giacché rispetto al dicembre del 1991 essa ha acquisito una capacità lucrativa di almeno l'80% per “lavori leggeri” e non deve più occuparsi della figlia minorenne. Nonostante ciò, essa non ha intrapreso alcunché per migliorare la propria situazione e insiste nel gestire a tempo parziale un salone di bellezza deficitario. Ciò giustifica di imputarle un reddito virtuale e di ricalcolare il relativo fabbisogno minimo, ridefinendo la rendita d'indigenza.

a) L'art. 153 cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a corrispondere una rendita per alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita. Decisivo era, a tal fine, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sa­pere in che misura ciò giustificas­se la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (citazioni in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

b) In concreto le parti hanno disciplinato esse medesime nella clausola n. 6 lett. c della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio talune possibilità di modifica (riduzione scalare del contributo secondo il reddito futuro della beneficiaria, effetti sul contributo in caso di concubinato). Tali disposizioni non sono di per sé controverse e non offendono l'art. 153 cpv. 2 vCC, di modo che vanno tenute presenti. Ciò posto, l'attore non asserisce che dalla firma della convenzione in poi la sua situazione economica sia peggiorata. Fa valere che è migliorata quella dell'ex moglie o, per lo meno, che quella dell'ex moglie sarebbe migliorata ove appena costei avesse intrapreso un'attività lucrativa compatibile con le sue capacità d'impiego. Nelle condizioni descritte si deve perciò definire anzitutto quali fossero le entrate, la sostanza e il fabbisogno minimo (allargato del 20%) della convenuta nel dicembre del 1991. In seguito andranno definite le entrate, la sostanza e il fabbisogno minimo di lei (allargato del 20%) in base ai dati più recenti che si evincono dagli atti. Infine andrà condotto un raffronto dal quale trarre apprezzamenti equitativi circa la postulata riduzione del contributo, senza trascurare però la disciplina convenzionale stipulata dalle parti.

c) Quanto alla situazione del dicembre 1991, il Pretore non ha accertato nulla. Sentito come testimone, il citato dott. __________ ha dichiarato (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria” [attrice], pag. 4 a metà) che a quel tempo il fabbisogno minimo della convenuta era stato da lui calcolato, ai fini della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, in fr. 3350.– mensili (fr. 4400.– complessivi per madre e figlia, già compresa la maggiorazione del 20%, meno il contributo alimentare di fr. 1050.– per la figlia e il reddito di fr. 750.– conseguito dalla madre). Al momento di firmare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio AO 1 aveva dunque entrate per fr. 750.– mensili (onde il contributo alimentare di fr. 2600.– mensili stabilito in suo favore). Non risulta invece che possedesse sostanza. La capacità lucrativa, quanto a essa, era praticamente azzerata da una grave forma di insufficienza renale (deposizione del dott. __________ di __________, del 25 aprile 2002, pag. 3 a metà, nel fascicolo “rogatorie” [convenuta]). Infine non bisogna dimenticare che la convenuta (38 anni compiuti il 15 ottobre 1991) doveva occuparsi anche della figlia dodicenne, a lei affidata.

d) Al momento in cui l'attore ha promosso causa (aprile del 2001) la convenuta non conseguiva redditi, non possedeva sostanza e aveva – secondo il Pretore – una capacità lucrativa del 50% per lavori leggeri (sentenza impugnata, consid. 8). L'appellante oppone che tale potenzialità era almeno dell'80%. Ora, dall'interrogatorio formale dell'interessata (verbale del 9 aprile 2003, pag. 3 segg.) si desume che, finita la convivenza con __________ (novembre del 2000), essa aveva dovuto far capo all'assistenza sociale (doc. 1 e 2) e che un anno dopo (novembre del 2001) ha iniziato un'attività lucrativa all'80% in un negozio __________ a __________, guadagnando come venditrice nel reparto gioielli e bigiotteria fr. 2600.– netti mensili senza tredicesima (doc. 22). Tale contratto è stato disdetto dal­l'azienda nel­l'agosto del 2002 per ragioni economiche (doc. 21). Dopo di allora la convenuta si è fatta aiutare finanziariamente da parenti (deposizione __________ del 12 aprile 2002, nel fascicolo “rogatorie” [convenuta], pag. 3) e ha riscosso indennità di disoccupazione (con la relativa cassa avrebbe ancora un contenzioso

aperto), ma non ha più ripreso un'attività lucrativa. Continua unicamente a gestire un salone di bellezza (da lei aperto nel dicembre del 2000), dove riceve in media due clienti e mezzo al mese, e che non produce reddito perché i costi aziendali assorbono le entrate (doc. 18 a 20).

e) Quanto precede permette di accertare anzitutto che, rispetto al dicembre del 1991, quando l'attore ha promosso causa l'ex moglie aveva riacquisito un'abilità lucrativa parziale, almeno per lavori leggeri. La convenuta fa valere che tale capacità di guadagno non eccede il 50% (interrogatorio formale del 9 aprile 2003, risposta n. 16), come attesta il suo medico curante (deposizione del dott. __________, verbale del 16 aprile 2002 nel fascicolo “rogatorie” [convenuta], pag. 3 in alto; doc. 22). Sta di fatto però che quello stesso anno essa ha dimostrato di poter lavorare per la __________ di __________ all'80%, l'intervenuta rescissione del contratto nel 2002 essendo dovuta a motivi indipendenti dalla sua persona. Certo, nell'aprile del 2001 la convenuta aveva ormai 47 anni, ma il miglioramento del suo stato di salute era di lunga data. Dopo un trapianto renale risalente all'11 aprile 1994 (interrogatorio formale, loc. cit., risposte n. 4 e 5), l'interessata aveva ripreso infatti a lavorare come venditrice a tempo parziale in un negozio di calzature a , guadagnando tra fr. 1000.– e fr. 1200.– men­sili (loc. cit., risposta n. 10). Essa non ha più lavorato durante la convivenza con __________ (loc. cit., risposta n. 7), ma per libera scelta. Se a ciò si aggiunge ch'essa non deve più occuparsi della figlia N, divenuta maggiorenne il 29 gennaio 1998, si può dedurre che, dando prova di ragionevole sforzo, come venditrice all'80% essa potrebbe guadagnare fr. 2600.– netti mensili, come ha fatto dal novembre del 2001 all'agosto del 2002.

Si aggiunga che, fosse la capacità lucrativa della convenuta limitata al 50%, mal si comprenderebbe come mai nel 2001, a un decennio dal divorzio, la convenuta non avesse ancora ottenuto una rendita d'invalidità. Dagli atti risulta invero che nel corso del 2001 essa ha avanzato una richiesta di prestazione per il tramite dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo (Sozialversicherungsanstalt des Kantons __________), la quale però è stata respinta l'8 giugno 2001 perché essa non aveva fornito all'autorità i chiarimenti necessari (doc. 20, 6° foglio). Non consta che dopo di allora la convenuta abbia reiterato la domanda, nemmeno dopo essere stata licenziata dalla __________, né è dato di sapere perché. Eppure a un'eventuale rendita d'invalidità accennava già nel 1991 la clausola n. 6 lett. c della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, che ne prevedeva la deduzione dal contributo alimentare alla stessa stregua del reddito proprio. Considerato il tempo trascorso, nelle circostanze descritte la convenuta dev'essere rimessa ormai alle sue responsabilità processuali. Ovvero essa è abile al lavoro nella misura dell'80% (e deve vedersi imputare il reddito ragionevolmente conseguibile) ovvero essa può lavorare solo al 50% (ma può far capo a prestazioni assicurative che surrogano il grado d'inabilità lucrativa). Nell'uno o nell'altro caso, comunque sia, la sua abilità lucrativa rispetto al dicembre del 1991 è mutata in misura rilevante.

f) Quanto al fabbisogno minimo della convenuta nell'aprile del 2001, il giudizio del Pretore non contiene alcun dato. Un raffronto attendibile richiede che si seguano al proposito gli stessi criteri del dicembre 1991. A quel tempo l'avv. __________ aveva cumulato al minimo esistenziale del diritto

esecutivo il canone di locazione, un'indennità per il consumo di energia elettrica, il premio della cassa malati, quello dell'assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica, un'indennità per spese telefoniche, una per spese dentistiche e una per le imposte (doc. 11/2 nel fascicolo “rogatoria” [attrice]), per un totale di fr. 3600.– mensili. Aggiornando a grandi linee tali dati, al minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) va aggiunta la locazione (fr. 1480.– mensili, incluse le spese accessorie: doc. 5), un'indennità per il consumo di energia elettrica (fr. 50.– arrotondati: doc. 16), il premio della cassa malati con franchigia (fr. 294.20 mensili: doc. 14), quello per l'assicurazione dell'eco­nomia domestica (fr. 22.– mensili: doc. 9), un'indennità per spese telefoniche (fr. 100.– arrotondati: doc. 10 e 11), per il dentista (fr. 100.– stimati) e per le imposte (fr. 150.– stimati sul reddito ipotetico: doc. 13), onde un totale di poco inferiore ai fr. 4000.– mensili (già maggiorato del 20%).

L'attore pretende di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo a metà di quello per coppia e la locazione a metà di quella effettiva perché l'ex moglie vive insieme con la figlia maggiorenne, ma tale rivendicazione non entra in linea di conto. Intanto perché la madre non è tenuta a speculare sulla presenza della figlia (I CCA, sentenza inc. 11.1998.54 del 12 febbraio 1999, pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004 consid. 14a) e in secondo luogo perché le cifre indicate sono quelle che andrebbero riconosciute in ogni modo alla convenuta se vivesse da sé sola, secondo le modalità di calcolo originarie adottate ai fini della convenzione. D'altro lato la convenuta non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi aziendali del salone di bellezza, già per il fatto ch'essa non è tenuta a gestire un'impresa deficitaria. Le spese di trasferta (fr. 281.– mensili per l'uso dell'automobile: conclusioni del 24 settembre 2003, pag. 9 in fondo) andrebbero riconosciute, limitatamente però a quelle per l'uso del mezzo pubblico, non potendosi presumere che per esercitare un lavoro a metà tempo in un'area cittadina la convenuta debba adoperare un veicolo privato. In ogni modo, si aggiungesse pure al fabbisogno minimo un'indennità a tale scopo, il risultato muterebbe di poco. Approssimativamente, di conseguenza, la cifra di fr. 4000.– mensili corrisponde a quella originaria, adattata all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Per rapporto al 1991 il fabbisogno minimo dell'ex moglie denota quindi una sostanziale stabilità, senza mutamenti di rilievo.

g) Confrontata la situazione del dicembre 1991 con quella del 2001, occorre ancora valutare se il contributo litigioso vada ridotto e in che misura. Ora, che in ultima analisi la situazione della convenuta sia migliorata (ricupero di capacità lucrativa a fronte di un fabbisogno minimo sostanzialmente stazionario) non fa dubbio. In applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC la rendita d'indigenza andrebbe quin­di equitativamente ridimensionata. Sta di fatto però che le parti hanno già fissato i criteri di riduzione nella nota clausola n. 6 lett. c della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Che tale pattuizione non sia conforme alla vera e concorde volontà dei firmatari già si è escluso (sopra, consid. 4). L'appellante ripete, certo, che per giungere alla completa soppressione della rendita in base a quei parametri, e per di più solo dal febbraio dell'anno successivo, l'ex moglie dovrebbe guadagnare fr. 72 000.– annui, ossia fr. 10 000.– più fr. 62 000.– (fr. 2600.– x 24), come rileva il Pretore (sentenza impugnata, consid. 7). Tale è però l'impegno che l'attore risulta avere assunto nel quadro della regolamentazione convenzionale per liquidare i vicendevoli rapporti di dare e avere in esito al divorzio. Che a distanza d'anni egli se ne rammarichi ancora non significa che la clausola non risponda alla vera e concor­de volontà delle parti.

È vero che nel caso specifico la rendita d'indigenza è stata fissata con generosità, non tanto per le risorse che garantisce all'ex moglie (ispirate pur sempre alla nozione di fabbisogno minimo, seppure “allargato”), quanto per la durata (senza limiti di tempo) e per i criteri di riduzione (limitata incidenza del reddito proprio conseguito dalla beneficiaria). Ciò non significa tuttavia che il contributo alimentare sia – come si pretende nell'appello – “faraonico”. È possibile che al momento della firma l'attore abbia sottovalutato la portata della clausola, ma di tale imprevidenza egli può solo rimproverare sé medesimo. L'estensore della convenzione era il suo legale, dal quale egli avrebbe potuto ottenere ogni ragguaglio, mentre AO 1 non era più neppure rappresentata (deposizione dell'avv. __________, del 23 gen­naio 2003, nel fascicolo “rogatoria” [attrice], pag. 3 in basso e 4 in alto). Nulla induce in definitiva a scostarsi, per quanto attiene alla riduzione del contributo alimentare, dal metodo di calcolo stabilito nella clausola n. 6 lett. c seconda frase della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sul quale del resto la convenuta poteva fare legittimo affidamento.

h) Se ne conclude che al momento in cui l'attore ha promosso causa la convenuta aveva una capacità lucrativa di fr. 2600.– netti mensili, pari a fr. 31 200.– annui. Il limite di reddito di fr. 10 000.– previsto nella convenzione, ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'agosto 1991 (clausola n. 4 terza frase), era passato a fr. 11 474.– (da punti 129.6 a 148.7). La differenza ammontava perciò a fr. 19 726.–, di cui 1/24 è pari a fr. 822.–. Dal febbraio del 2002 in poi il contributo alimentare litigioso va ridotto perciò da fr. 2983.– mensili (fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2160.– mensili (arrotondati). Tutto ciò vale, evidentemente, fino al giorno in cui alla convenuta può essere imputato un reddito ipotetico da attività lucrativa. Al raggiungimento dell'età AVS (nel giro di un decennio) la situazione potrà presentarsi assai diversa, anche perché l'interessata non sembra disporre di un “secondo pilastro”. Non è quindi possibile ridurre sin d'ora la rendita vitalizia in suo favore per il lasso di tempo successivo a quella data, tanto meno ove si consideri che una decurtazione non sarebbe più reversibile e tanto meno ancora ponendo mente al fatto che nel frattempo l'attore raggiungerà a sua volta l'età del pensio­namento. Ciò potrà comportare mutamenti di rilievo anche per quanto riguarda la sua situazione personale. La portata dell'attuale giudizio va limitata perciò a non oltre il momento in cui la beneficiaria maturerà l'età AVS.

  1. Gli oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione completa della rendita, ottenendo sostanzialmente la riduzione del contributo vitalizio originario indicizzato (salvo i fr. 2503.– mensili fissati dal Pretore dal febbraio del 2003 fino al gennaio del 2004) a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 fino all'età AVS della convenuta. Esce quindi vittorioso per circa un quinto e dev'essere chiamato a sopportare quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla conve­nuta un'indennità per ripetibili ridotte.

La richiesta di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dalla convenuta si rivela priva d'oggetto, l'indennità per ripetibili che essa può riscuotere dall'attore consentendole di assumere la quota di oneri processuali a suo carico e la nota professionale della sua patrocinatrice, non dovendosi trascurare che il memoriale di osservazioni all'appello è decisamente stringato. Dagli atti non traspare per altro il minimo indizio che possa mettere in forse la solvibilità dell'attore (l'interessato medesimo non pretende che la sua situazione economica sia in qualche modo peggiorata dopo il divorzio), la quale non è revocata in dubbio nemmeno dalla convenuta.

  1. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (ammontare capitalizzato della rendita vitalizia dal 23 aprile 2001 in poi) supera almeno una ventina di volte la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la rendita d'indigenza formante oggetto della clausola n. 6 lett. c prima frase della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata con sentenza del 18 aprile 1991 dal Tribunale distrettuale di __________ è ridotta a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 (ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo di quel mese) fino al raggiungimento dell'età AVS da parte della beneficiaria.

Per il resto l'appello è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1300.–

da anticipare dall'attore, sono posti per un quinto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore medesimo, che rifonderà alla convenuta un'indennità di fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta è dichiarata senza oggetto.

  2. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 148 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

vCC

  • art. 151 vCC
  • art. 152 vCC
  • art. 153 vCC

ZGB

  • Art. 152 ZGB
  • Art. 153 ZGB

Gerichtsentscheide

3