Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2003.125
Entscheidungsdatum
21.12.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.2003.125

Lugano, 21 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa SP.2003.00042 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'8 agosto 2003 da

AO 1 (patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 1 RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  1. Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 16 ottobre 2003 da AO 1;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1959) e AO 1 (1972) si sono sposati a __________ il 27 maggio 1994. Dal matrimonio è nata G__________, il 18 febbraio 1996. Il marito, elettricista, lavora all'80% per la ditta __________ di , svolgendo per il resto attività in proprio. La moglie era attiva al 50%, durante la vita in comune, come aiuto domiciliare per l' (Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel __________). I coniugi vivono separati dal settembre del 2002, quando AO 1 si è trasferita con la figlia dai genitori a __________, mentre AP 1 è rimasto nell'abitazione coniugale a __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Il 1° settembre 2003 la moglie ha cominciato a lavorare all'80% nella Casa per anziani di __________, dove segue una formazione quale assistente di cura.

B. In concomitanza con l'inizio del nuovo lavoro, l'8 agosto 2003 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'abitazione familiare al marito (con obbligo di assumere i relativi oneri), il per­messo di prelevare i suoi effetti personali e quanto necessario per arredare il nuovo alloggio, l'affidamento della figlia (regolamentando il diritto di visita del padre), un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 1546.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003 e di fr. 1885.– dopo di allora, uno per G__________ di

fr. 1350.– mensili (incluso l'assegno di famiglia) dal 1° settembre 2002 e la pronuncia della separazione dei beni. All'udienza del

9 settembre 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, all'affidamento della figlia, alla disciplina del diritto di visita proposta dall'istante e alla pronuncia della separazione dei beni, ma si è opposto alle altre domande, rifiutando ogni contributo alimentare per la moglie e offrendo solo un contributo di fr. 800.– mensili (incluso l'assegno di famiglia) per G__________ dal 1° settembre 2003. Al dibattimento finale, tenuto seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 16 settembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato G__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (con obbligo di assumere dal 1° settembre 2002 i relativi oneri), ha abilitato AO 1 a prelevare dall'abitazione coniu­gale i suoi effetti personali e ha obbligato AP 1 a versare retroattivamente dal 1° settembre 2002 un contributo alimentare di fr. 405.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1385.– mensili per G__________ (assegno familiare incluso). Il primo giudice ha permesso inoltre a AP 1 di dedurre dal dovuto retroattivo fr. 6950.– (versati), come pure i premi della cassa malati per moglie e figlia da lui pagati direttamente, ordinando infine la separazione dei beni. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2003 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 850.– men­sili (assegno di famiglia incluso) dal 1° agosto 2003. Inoltre egli conclude perché si accerti la compensazione degli arretrati con quanto da lui versato (fr. 6950.–), con i premi della cassa malati pagati direttamente per moglie e figlia, come pure con gli oneri d'imposta assunti. Contestualmente all'appello AP 1 postula l'assistenza giudiziaria. Con decreto del 1° ottobre 2003 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC, art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato a un esame di verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore può essere impugnata nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

  1. La documentazione prodotta dall'istante con le osservazioni all'appello (lettera 8 agosto 2003 della responsabile dell'__________, due avvisi di accredito, lettera 9 ottobre 2003 della direttrice della Casa anziani __________) non è ricevibile, in appello vigendo il divie­to generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti unicamente a rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito dall'istante, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per la figlia minorenne. Non sussiste dunque alcuna ragione per derogare al divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

  2. Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e figlia. Ora, l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/ Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c, 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – salvo in caso di ristrettezze economiche (DTF 126 III 356, 127 III 70) – l'onere fiscale. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

  3. Nella fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito del marito in

fr. 4824.– netti mensili (fr. 3524.– da attività dipendente, fr. 500.– da attività indipendente, fr. 800.– dalla locazione di un appartamento nell'abitazione coniugale) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3034.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 173.65, imposta di circolazione e assicurazione RC dell'automobile fr. 160.–, spese di trasferta fr. 200.–, imposte fr. 300.–). Accertata in tal modo una disponibilità mensile di fr. 1790.– mensili, egli ha ritenuto che questa andasse destinata nella misura di fr. 1385.– a G__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e per il resto (fr. 405.–) alla moglie. Ciò posto, il Pretore ha fatto decorrere i contributi alimentari retroattivamente dal 1° settembre 2002, autorizzando nondimeno il convenuto a dedurre per il lasso di tempo intercorso dal settembre del 2002 al luglio del 2003 fr. 6950.– per contributi già versati, oltre ai premi della cassa malati da lui direttamente corrisposti in favore di moglie e figlia.

  1. L'appellante fa valere anzitutto che dal 1° settembre 2003 la moglie ha ridotto volontariamente le proprie entrate, poiché da quando ha cominciato il corso di formazione come assistente di cura essa lavora sì all'80% (e non più al 50%), ma guadagna meno di prima. E intraprendere un simile tirocinio nella disagiata situazione eco­nomica in cui versa la famiglia non si giustificava. Egli chiede così che all'istante sia imputato un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti men­sili, pari a quanto la moglie avrebbe potuto guadagnare lavorando all'80% come aiuto domiciliare. Ciò non lascerebbe spazio a contributi di mantenimento per lei. L'interessata obietta, nelle osservazioni all'appello, che la nuova formazione le premetterà di conseguire un reddito più elevato e la riqualificherà professionalmente, facendole acquisire a breve termine l'indipendenza economica. Essa allega inoltre che il suo lavoro come aiuto domiciliare era precario e che le era ormai stata prospettata una riduzione del grado d'occupazione. Ora, sulla capacità lucrativa del­l'istante il Pretore ha trascurato ogni accertamento. La questione va ripresa così dall'inizio.

a) In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fon­darsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la possibilità di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate potenziali devono essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito ipotetico non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, poi, il criterio del reddito ipotetico non vale unicamente per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65, 130 III 540 consid. 3).

b) Nella fattispecie l'istante ha lavorato come aiuto domiciliare al 50%, durante la vita in comune, fino all'agosto 2003 (sopra, lett. A), ricevendo uno stipendio di fr. 1784.35 netti mensili, più le indennità di trasferta rimborsate in base ai chilometri percorsi (doc. D). Dal 1° settembre 2003 essa è impiegata all'80% nella Casa per anziani di __________, dove segue una formazione quale assistente di cura. Il suo guadagno mensile è diminuito tuttavia a fr. 1326.– lordi, cui si aggiunge un'indennità fissa di fr. 300.– mensili per le trasferte (doc. B), il che dà circa fr. 1580.– netti complessivi, inclusa la quota di tredicesima (doc. B, punto 4). Non risulta che il marito abbia approvato tale cambiamento di professione. Sta di fatto però che le parti vivono separate dal settembre 2002 e che nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. Se è vero quindi che in costanza di matrimonio un coniuge non può – come detto – ridurre unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione, è altrettanto vero che egli non deve neces­sariamente attendere la causa di divorzio per crearsi una propria indipendenza economica e affrancarsi per quanto possibile dall'altro, come del resto gli imporrà l'art. 125 cpv. 1 CC dopo lo scioglimento del matrimonio.

c) Che con un guadagno di fr. 1784.35 mensili l'istante non potesse sostentarsi, pur considerando le indennità di trasferta (destinate unicamente a coprire le spese), è evidente (sotto, consid. 6). Il convenuto afferma che, aumentando all'80% l'attività di aiuto domiciliare, l'interessata avrebbe potuto gua­dagnare almeno fr. 3000.– mensili. Nulla rende verosimile tuttavia che l'__________ o che altre organizzazioni regionali offrissero concretamente un posto del genere. La professione di assistente di cure apre invece concrete prospettive d'impiego e di guadagno, non è eccessivamente lunga (il corso frequentato dall'istante dura un anno) ed è in linea con l'esperienza professionale maturata dalla moglie. Certo, la situazione finanziaria della famiglia è precaria per i notevoli arretrati fiscali (doc. 5 e 6) e altri debiti (IVA, contributi AVS ecc.) correlati all'attività in proprio svolta dal marito (doc. 7). Nemmeno quest'ultimo pretende ad ogni buon conto che, ove la moglie avesse rinviato di qualche tempo la formazione, egli sarebbe riuscito a raddrizzare il bilancio familiare (non potendo invero farlo la moglie). In simili condizioni tanto valeva che l'istante si accingesse a migliorare senza indugio la propria condizione professionale.

d) Ciò premesso, il reddito dell'istante risulta di fr. 1784.– mensili fino all'agosto del 2003 e di fr. 1580.– mensili dopo di allora. In pendenza di appello l'interessata ha verosimilmente concluso la formazione (osservazioni, pag. 4 a metà), ma cir­costanze nuove non possono essere considerate la prima volta in questa sede (sopra, consid. 2). Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, il convenuto può sempre chiedere al Pretore che le misure a protezione dell'unione coniugale siano adattate alla nuova situazione (art. 179 cpv. 1 CC).

  1. Il fabbisogno minimo dell'istante, anch'esso ignorato dal Pretore, risultava composto fino all'agosto del 2003 del minimo esistenziale per genitore affidatario secondo il diritto esecutivo (fr. 1250.–), dell'indennità versata ai genitori come partecipazione al costo dell'alloggio (doc. E: fr. 467.– mensili, cioè fr. 700.– meno la quota che rientrava nel fab­bisogno in denaro della figlia) e del premio della cassa malati (doc. C: fr. 204.45), per complessivi fr. 1922.– mensili. L'interessata rivendica anche fr. 50.– mensili per l'elettricità, fr. 50.– mensili per il telefono e fr. 200.– mensili per le imposte (istanza, pag. 4). Elettricità e telefono, tuttavia, sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), mentre in caso di ristrettezze economiche le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127 III 70). Per converso, dal settembre del 2003 l'interessata deve assumere parte della spesa occasionata dalle trasferte per raggiungere il posto di lavoro (non più rimborsate al costo effettivo), valutabili in fr. 152.– mensili (abbonamento “arcobaleno” per 5 zone da __________ a __________: ‹www.arcobaleno.ch›). Il suo fabbisogno minimo è passato così a fr. 2074.– mensili. Il 1° dicembre 2003 inoltre essa ha locato un appartamento proprio, sempre a __________, che le costa fr. 1050.– mensili, più fr. 100.– di acconto per spese accessorie (doc. F). L'onere di alloggio è lievitato di conseguenza a fr. 767.– mensili (dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia) e il suo fabbisogno minimo a fr. 2374.– mensili.

  2. Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, questi chiede che gli siano riconosciuti fr. 1250.– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 384.– mensili per spese di trasferta e fr. 1000.– mensili per due pignoramenti di salario (fr. 500.– ognu­no). Tali voci vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante fa valere di dover assumere spese supplementari durante il diritto di visita della figlia, ciò che giustifichereb­be di riconoscergli il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– mensili). La richiesta è infon­data. I costi inerenti all'esercizio di un usuale diritto di visita, siano essi quelli di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breit­schmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungs­recht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Il diritto di visita stabilito dal Pretore nel caso in esame (un fine settimana su due, dalle ore 18.00 del venerdì alle 19.00 di sabato, due settimane consecutive durante le vacanze estive, quatto giorni alternativamente a Natale e Pasqua) non è particolarmente ampio (anzi, nel Ticino la prassi è di regola più generosa: v. FamPra.ch 2000 pag. 324 consid. 11 e 12). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

b) Per quel che è delle trasferte, l'interessato sottolinea di esporre solo quanto gli hanno riconosciuto le autorità fiscali. L'argomento cade nel vuoto. Non perché egli non abbia spese di trasporto. La tratta - richiede con i mezzi pubblici più di un'ora (‹www.ffs.ch›), sicché per recarsi al lavoro egli deve usare l'auto­mobile. Se non che, la deduzione ammessa dall'autorità fiscale per le trasferte comprende anche l'assicurazione RC del veicolo e l'imposta di circolazione che il Pretore ha conteggiato a parte. Per le sole spese di carburante da __________ a __________ l'indennità di fr. 200.– mensili stimata dal primo giudice appare quindi sufficiente (38 km per 4 giorni la settimana, ossia circa 600 km/mese: distanze in: ‹www.mappy.ch›). Che l'appellante debba sopportare costi maggiori a scopi professionali, per la sua attività di indipendente, non è per altro reso verosimile.

c) I due pignoramenti di stipendio (fr. 500.– dal novembre 2003 e altri fr. 500.– dal giugno 2004) si riferiscono apparentemente a debiti accumulati dai coniugi durante la vita in comune (doc. 5, 6 e 7). L'istante sostiene che il marito è il solo responsabile di tali pendenze, dimenticando che almeno gli arretrati d'imposta vanno considerati alla stregua di debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). Comunque sia, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere onorati nella misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto). In concreto, come si vedrà oltre (consid. 9), dopo l'agosto del 2003 le entrate dei coniugi non bastano più per il fabbisogno della famiglia, di modo che i due pignoramenti non possono essere considerati ai fini del giudizio. Non solo: dal fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe stralciato anche l'onere fiscale (fr. 300.– mensili), vista la situazione di disagio economico in cui si trova la famiglia (consid. 3 e 6). Se da ciò si prescinde è solo perché nel fabbisogno minimo del convenuto non figurano né le spese di riscaldamento e di manutenzione dell'abitazione coniugale, né indennità per pasti fuori casa. Tutto considerato, il fabbisogno minimo di fr. 3034.– mensili accertato dal Pretore merita dunque conferma.

  1. Per quanto attiene infine al fabbisogno in denaro di G__________, l'appellante sostiene che gli importi indicati dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo devono essere adattati al costo della vita nel luogo di domicilio e che il suo reddito è notevolmente inferiore a quello cui si riferiscono le raccomandazioni (circa fr. 7200.– mensili nell'agosto 1996), di modo che il fabbisogno della figlia va ridimensionato a fr. 850.– mensili. L'argomento non può essere condiviso.

a) Dal 2000 in poi le cifre contenute nella tabella delle raccomandazioni predette, diversamen­te da quelle che figuravano ancora nella tabella dell'edizione 1996, non vanno più ridotte per il minor costo della vita nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, per di più in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano economica­mente in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

b) I principi testé riassunti sono ormai invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, con­sid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). La prassi evocata dall'appellante è superata da anni, così come il richiamo a Guglielmoni/ Trezzini (AJP 1993 pag. 6) riportato da Breitschmid (in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 285). Fuori luogo è pure il rinvio alla sentenza 5P.338/2001 del 5 novem­bre 2001, nella quale il Tribunale federale ha giudicato pertinente la prassi della Camera e inidonei gli importi stabiliti dal diritto esecutivo. Quanto al reddito di riferimento di circa fr. 7200.– mensili, esso si riferiva alle vecchie raccomandazioni del 1988 (con tabella aggiornata al 1996: RDT 51/1996 pag. 33) e più non concerne quelle del 2000, commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le in base – come detto – a valori statisticamente medio-bas­si. Nulla più giustifica, in altri termini, di scostarsi dalle citate raccomandazioni praticando tagli lineari. Diminuzioni del fabbisogno in denaro del figlio sono possibili, ma devono fondarsi su dati concreti riferiti alla situazione specifica del minorenne (vitto, vestiario, alloggio, cura e educazione), non su considerazioni generiche. La sola circostan­za che i genitori abbiano scarsa disponibilità finanziaria ancora non giustifica – come si è visto – decurtazione di sorta.

c) Nel caso di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2003 in: Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 7 ad art. 285 CC) prevedeva un fabbisogno medio in denaro dal 7° anno di età di fr. 1820.– mensili. Il Pretore lo ha fissato in fr. 1385.– mensili, deducendo verosimilmente l'intera posta per cura e educazione (fr. 435.–). L'istante tuttavia può accudire a G__________ solo quando non è al lavoro (50% del tempo fino al­l'agosto del 2003, 20% dopo di allora). Nel fabbisogno in denaro della figlia va inserita così la quota percentuale (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Per quanto riguarda il costo dell'alloggio, poi, nel fabbisogno in denaro di G__________ va incluso non il valore medio previsto dalle raccomandazioni (fr. 345.– mensili), bensì – trattandosi di un figlio unico – un terzo della pigione effettiva pagata dalla madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto), ossia fr. 233.– mensili fino al novembre del 2003 (doc. E) e fr. 383.– dopo di allora (doc. F). In virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1) il fabbisogno in denaro di G__________ dev'essere rivalutato per finire a fr. 1490.– mensili fino all'agosto del 2003, a fr. 1621.– mensili fino al 30 novembre 2003 e a fr. 1771.– mensili in seguito.

  1. Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è spiegato, come segue:

Dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003

reddito del marito (non contestato) fr. 4824.–

reddito della moglie (consid. 5) fr. 1784.–

fr. 6608.– mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 1922.–

fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1490.–

fr. 6446.– mensili

eccedenza fr. 162.– mensili

metà eccedenza fr. 81.– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr. 3034.– + fr. 81.– = fr. 3115.– mensili

deve versare alla moglie:

fr. 1922.– + fr. 81.– ./. fr. 1784.– = fr. 220.– mensili (arrotondati)

e alla figlia fr. 1490.– mensili.

Dal 1° settembre 2003 al 30 novembre 2003

reddito del marito (non contestato) fr. 4824.–

reddito della moglie (consid. 5) fr. 1580.–

fr. 6404.– mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 2074.–

fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1621.–

fr. 6729.– mensili.

Dal 1° settembre al 30 novembre 2003 non vi è più quindi eccedenza, bensì ammanco. Ciò significa che i contributi per moglie e figlia vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr. 4824.– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili

fabbisogno scoperto della moglie:

fr. 2074.– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 494.– mensili

somme necessarie a moglie e figlia: fr. 494.– + fr. 1621.– = fr. 2115.– mensili

contributo per la moglie:

fr. 494.– x (1790 : 2115) = fr. 420.– mensili (arrotondati)

contributo per la figlia:

fr. 1621.– x (1790 : 2115) = fr. 1370.– mensili (arrotondati).

Dal 1° dicembre 2003

reddito del marito (non contestato) fr. 4824.–

reddito della moglie (consid. 5) fr. 1580.–

fr. 6404.– mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 2374.–

fabbisogno in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1771.–

fr. 7179.– mensili

disponibilità del marito:

fr. 4824.– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili;

fabbisogno scoperto della moglie:

fr. 2374.– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 794.– mensili

somme necessarie a moglie e figlia: fr. 794.– + fr. 1771.– = fr. 2565.– mensili

contributo per la moglie:

fr. 794.– x (1790 : 2565) = fr. 555.– mensili (arrotondati)

contributo per la figlia:

fr. 1771.– x (1790 : 2565) = fr. 1235.– mensili (arrotondati).

Il Pretore ha condannato il marito a versare dal 1° settembre 2002 in poi, come noto, fr. 405.– mensili per la moglie e fr. 1385.– mensili per la figlia (fr. 1790.– complessivi). Dopo quanto si è visto, l'appello va parzialmente accolto per quanto riguarda il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, il contributo alimentare per la moglie dovendo essere ridotto a fr. 220.– mensili, seppure quello per la figlia aumenti d'ufficio a fr. 1490.– mensili (sopra, consid. 8c in fine), onde un totale di fr. 1710.–. Dal 1° set­tembre 2003 in poi la situazione si ribalta, giacché il contributo

alimentare per la moglie andrebbe aumentato a fr. 420.– mensili, rispettivamente a fr. 555.– mensili dal 1° dicembre 2003 e quello per la figlia ridotto a fr. 1370.– mensili, rispettivamente a fr. 1235.– mensili dal 1° dicembre 2003. Dato però che dal 1° settembre 2003 in poi la somma dei due addendi (fr. 1790.–) non cambia rispetto a quanto ha deciso il Pretore e che la moglie non ha appellato l'ammontare del contributo per sé, non è il caso di ridurre d'ufficio quello per G__________, tanto meno ove si consideri ch'esso non copre il fabbisogno in denaro di lei.

  1. L'appellante chiede infine di accertare che i contributi alimentari dovuti dal settembre del 2002 all'agosto del 2003 sono compensati con quanto lui ha già versato per la figlia in quel periodo (fr. 6950.–), più i premi della cassa malati per moglie e figlia da lui pagati diretta­mente (fr. 3178.80), più la metà degli arretrati d'imposta versati dopo la separazione (fr. 750.–). Ora, ammesso e non concesso che il giudice a tutela del­l'unione coniugale sia competente per statuire su domande d'ac­certamento circa i rapporti di dare e avere tra le parti, l'ammontare dei premi pagati dall'appellante per la cassa malati di moglie e figlia nel periodo in questione non si evince dagli atti. Il Pretore non avrebbe potuto quindi procedere ad accertamento di sorta. Quanto alla richiesta di porre in compensazione le tre rate di fr. 500.– ciascuna versate per arretrati d'imposta (doc. 5), essa è nuova, formulata la prima volta in appello (si veda la risposta, ad 3), e già per tale ragione irricevibile (sopra, consid. 2).

  2. Considerato l'esito del giudizio, gli oneri di appello seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna dimenticare però che tutto quanto il convenuto ottiene è, in ultima analisi, la riduzione dell'obbligo alimentare da fr. 1790.– a

fr. 1710.– mensili complessivi dal 1° settembre 2002 al 31 ago­sto 2003. Dopo di allora il totale stabilito dal Pretore non muta. Appare equo pertanto rinunciare al prelievo della trascurabile quota di oneri processuali che andrebbero a carico della moglie. Il che non esonera l'appellante dal rifondere a quest'ultima un'

adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere accolta, data la situazione di indigenza in cui

egli versa (art. 3 Lag) e il fatto che l'appello non poteva dirsi sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo (art. 14 Lag). Per quel che è della moglie, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indigenza di lei è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata nel complesso legittima.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto a versare a AO 1, a titolo anticipato, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 220.– mensili per la moglie e fr. 1490.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003,

fr. 405.– mensili per la moglie e fr. 1385.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) e dal 1° settembre 2003 in poi.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

  1. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.

  2. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 2.

  3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Zitate

Gesetze

10

CC

  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 176 CC
  • art. 179 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 370 CPC
  • art. 419b CPC

LAC

  • art. 5 LAC

Gerichtsentscheide

17
  • DTF 130 III 542
  • DTF 128 III 5
  • DTF 128 III 6
  • DTF 128 III 6514.12.2001 · 882 Zitate
  • DTF 128 III 412
  • DTF 128 III 413
  • DTF 128 III 414
  • DTF 128 III 415
  • DTF 127 III 70
  • DTF 127 III 292
  • DTF 126 III 356
  • DTF 126 III 357
  • DTF 122 I 32201.01.1996 · 594 Zitate
  • DTF 121 III 302
  • 5C.32/200213.03.2002 · 29 Zitate
  • 5C.44/200227.06.2002 · 27 Zitate
  • 5P.338/200105.11.2001 · 6 Zitate