Incarto n. 11.2003.114
Lugano 12 agosto 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1997.37 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 marzo 1997 da
APPO1 (patrocinato dall'avv. RAPP1)
contro
APPE1 (patrocinata dall'avv. PAT1);
giudicando ora sul decreto cautelare del 25 agosto 2003 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra i coniugi in pendenza di appello;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 settembre 2003 presentato da APPE1 contro il decreto cautelare emesso il 25 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. AADE1 (8 febbraio 1945) e APPE1 (10 dicembre 1945) si sono sposati a __________ il 18 marzo 1970. Dal matrimonio sono nati B__________, il 5 febbraio 1975, e M__________, il 25 febbraio 1978. Il marito è conducente di autopostali. La moglie ha ripreso nel 1992 l'attività di odontotecnica a tempo parziale interrotta alla fine del 1974, e dal 1996 svolge qualche lavoro di sarta a domicilio. Il 28 agosto 1996 APPE1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 17 settembre seguente (inc. DI.96.113.1/413). I coniugi vivono separati dal 22 agosto 1996, quando la moglie è andata a vivere per conto proprio nel centro di __________, mentre il marito è rimasto a __________, nell'abitazione coniugale di sua proprietà (particella n. 3137).
B. Con petizione del 3 marzo 1997 _AADE1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la liquidazione del regime dei beni. Nella sua risposta del 15 settembre 1997 APPE1 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo essa medesima in via riconvenzionale la separazione per tempo indeterminato, un contributo alimentare per sé e la liquidazione del regime dei beni. _AADE1 ha postulato il rigetto della riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto le parti hanno postulato di comune accordo lo scioglimento del matrimonio per divorzio (art. 112 CC), demandando al giudice la decisione sui relativi effetti. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 12 luglio 2002 il marito ha postulato la reiezione integrale delle pretese della moglie (in liquidazione del regime dei beni e di contributo alimentare), mentre nel proprio memoriale di quello stesso giorno la moglie ha sollecitato un contributo indicizzato di fr. 2500.– mensili, la trattenuta di tale importo dallo stipendio del marito, la metà della prestazione d'uscita da lui accumulata e fr. 134 169.– in liquidazione del regime dei beni.
C. Statuendo il 6 settembre 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato in favore di APPE1 un contributo mensile indicizzato di fr. 1300.– fino al pensionamento AVS, ha confermato la trattenuta del contributo dallo stipendio del marito, ha riconosciuto alla convenuta il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'attore durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza e, in liquidazione del regime dei beni, ha posto il debito ipotecario di fr. 111 400.– a carico del marito, ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà dei beni mobili in suo possesso e ha ordinato a AADE1 di versare alla moglie un conguaglio di fr. 6996.60 in liquidazione del regime dei beni.
D. Contro la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 1° ottobre 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento in suo favore sia aumentato a fr. 2400.– mensili e che il marito sia tenuto a versarle un conguaglio di fr. 134 169.– in liquidazione del regime dei beni. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2002 _AADE1 propone di respingere il ricorso, formulando contestualmente appello adesivo per ottenere la soppressione di ogni contributo di mantenimento in favore della moglie. APPE1 postula a sua volta la reiezione dell'appello adesivo. La procedura è tuttora pendente (inc. 11.2002.113).
E. Nel frattempo, con decreto cautelare del 28 marzo 2000 il Pretore ha fissato il contributo provvisionale per la moglie in fr. 2017.– mensili dal 1° marzo 2000. In pendenza di appello contro la sentenza di divorzio AADE1 ha instato, l'8 ottobre 2002, per la riduzione di tale contributo a fr. 600.– mensili, facendo valere l'intervenuto scioglimento del matrimonio e l'aumento del proprio fabbisogno minimo a fr. 5639.60 mensili. All'udienza del 19 dicembre 2002, indetta per la discussione, la convenuta si è opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 6 agosto 2003 le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 25 agosto 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ridotto il contributo litigioso a fr. 1300.– mensili dal 1° novembre 2003. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro il decreto appena citato è insorta APPE1 con un appello dell'8 settembre 2003 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti ritornati al Pretore per nuovo giudizio o, in subordine, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 3 ottobre 2003 _AADE1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC prevede che il giudice può decretare le necessarie misure provvisionali anche dopo lo scioglimento del matrimonio ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato. La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
In concreto il Pretore ha rammentato che l'inizio dell'obbligo di versare il contributo di mantenimento è fissato dal giudice nella sentenza di divorzio conformemente all'art. 126 cpv. 1 CC e che, mancando indicazioni sulla decorrenza dell'obbligo, determinante è la data del passaggio in giudicato della pronuncia del divorzio, anche in caso di passaggio in giudicato parziale. E siccome lo scioglimento del matrimonio fra le parti è passato in giudicato il 2 ottobre 2002, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio ha preso inizio il mese successivo, ossia il 1° novembre
Ciò posto, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza del marito, riducendo il contributo di mantenimento in favore della moglie a fr. 1300.– mensili dal 1° novembre 2002.
L'appellante obietta che in concreto il dispositivo della sentenza di divorzio sul contributo di mantenimento è stato impugnato e non è pertanto passato in giudicato. Aggiunge che il contributo provvisionale dev'essere stabilito in ossequio all'art. 137 cpv. 2 CC, applicando per analogia le norme a tutela dell'unione coniugale e non i criteri dell'art. 125 CC. A torto il Pretore ha quindi statuito sulla decorrenza del contributo omettendo di pronunciarsi sull'istanza di modifica dell'assetto cautelare. Dandosi siffatta lacuna, essa chiede che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. In subordine, essa postula la reiezione dell'istanza avversaria, adducendo che non soccorrono in ogni modo i requisiti per una modifica dell'assetto cautelare.
Per l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze e i decreti devono contenere tra l'altro, sotto pena di nullità, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Tali requisiti di motivazione si identificano sostanzialmente con i requisiti minimi sgorganti dall'art. 29 Cost. (v. Hotz in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo 2002, n. 34 a 36 ad art. 29 con rinvii). Una motivazione è ritenuta sufficiente, in altri termini, allorché menzioni almeno brevemente i motivi che hanno indotto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro, permettendo all'interessato di capire la portata del giudizio e di valutare le eventuali possibilità di impugnazione. L'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutte le censure a lei sottoposte, ma può limitarsi a trattare gli argomenti rilevanti per il giudizio (DTF 123 I 34 consid. 2c con rinvii). Nella fattispecie la motivazione del decreto impugnato appare senz'altro sufficiente, tant'è che l'appellante ha potuto appellare con cognizione di causa (sopra, consid. 3). Ciò premesso, la questione è di sapere se le ragioni addotte dal Pretore resistano alla critica.
Secondo l'art. 126 cpv. 1 CC il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di versamento. Se la sentenza di divorzio non prevede quando decorra contributo, l'obbligo di versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 126 CC con rinvio; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 10 ad art. 126 CC con rimando). In concreto ciò non è ancora avvenuto. Che il divorzio in sé non sia impugnato poco importa. Certo, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che l'inizio dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio può essere fissato anche al momento del passaggio in giudicato parziale, e ciò quand'anche il giudice delle misure provvisionali abbia stabilito un contributo di mantenimento che si estende oltre tale data (DTF 128 III 121). Tale facoltà, tuttavia, spetta al giudice del merito (loc. cit.), tant'è che nella fattispecie esaminata dal Tribunale federale la decorrenza dell'obbligo al momento del passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio era stata decisa dall'autorità cantonale di secondo grado, adita appunto in materia di contributi di mantenimento. In concreto il Pretore ha statuito come giudice delle misure provvisionali. Tutto quanto poteva fare era dunque, dandosi il caso, di modificare l'assetto cautelare. Invece egli ha inammissibilmente modificato la sentenza di merito, anticipando l'entrata in vigore della riduzione del contributo alimentare al momento del passaggio in giudicato del divorzio, quando – in mancanza di altre indicazioni – questa sarebbe entrata in vigore solo al passaggio in giudicato della decisione sul contributo medesimo. La motivazione del decreto impugnato non è quindi sostenibile. Rimane da analizzare se esso sfugga a censura almeno nel suo risultato.
Giusta l'art. 137 cpv. 2 terza frase CC le misure provvisionali – decretate pendente causa o dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo sugli effetti del divorzio non fosse ancora terminato – sono rette, per analogia, dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Ciò significa che, di principio, l'erogazione di contributi provvisionali è disciplinata dall'art. 163 CC e non dall'art. 125 CC, anche quando lo scioglimento del matrimonio in sé non sia più litigioso (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 45 ad art. 137 CC con rimando; Leuenberger, op. cit., n. 42 in fine ad art. 137 con rinvio; Sandoz, Les nouvelles règles de procédure du droit fédéral in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 176).
Il principio testé riassunto non è senza limiti. Nel caso in cui sia altamente verosimile che in esito al divorzio non sarà accordato alcun contributo di mantenimento (art. 125 CC) è possibile in effetti che, una volta passato in giudicato lo scioglimento del matrimonio, il giudice delle misure provvisionali rifiuti ogni contributo (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 in fine ad art. 137; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 46 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 42 ad art. 137 CC; Sutter-Somm, Neuerungen im Scheidungsverfahren in: Hausheer, Von altem zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 231 n. 5.27; ZR 100/2001 pag. 14 n. 4). Ciò non è tuttavia il caso in concreto, ove non si può dire altamente verosimile che in esito al divorzio la moglie non riceverà alcun contributo (nella sentenza di divorzio lo stesso Pretore le ha accordato, del resto, un contributo di fr. 1300.– mensili). Rimane da esaminare, in simili circostanze, se nel caso specifico si giustificasse una modifica dell'assetto cautelare. Le misure provvisionali in effetti possono sempre essere modificate qualora siano mutate in maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC).
Con l'istanza di modifica dell'assetto cautelare il marito ha fatto valere – come detto – l'intervenuto scioglimento del matrimonio per divorzio, sostenendo che con un reddito lordo di fr. 6253.– mensili egli deve coprire un fabbisogno di fr. 5639.62 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, oneri “AVS/AD/CP/ inf./mal.” fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 257.20, comunicazione IF fr. 36.10, onere ipotecario fr. 371.35, pasti fuori casa fr. 220.–, imposta di circolazione fr. 48.33, assicurazione RC auto fr. 117.60, assicurazione stabili fr. 58.13, assicurazione mobiliare fr. 8.66, tassa di canalizzazione fr. 18.52, contributo Consorzio correzione fiume Ticino fr. 1.78, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 36.05, abbonamento alla TV via cavo fr. 25.53, elettricità fr. 59.72, assicurazione RC privati fr. 8.75, imposta comunale sul reddito fr. 500.–, imposta parrocchiale fr. 5.83, imposta comunale sulla sostanza fr. 20.16, imposta cantonale fr. 500.–, imposta federale fr. 116.66, manutenzione della casa fr. 1300.–, acqua potabile fr. 29.25). Ora, il fatto che tra le parti sia stato pronunciato il divorzio non giustificava di per sé una modifica dell'assetto cautelare (consid. 6). Il problema è di sapere pertanto se il reddito o il fabbisogno del marito si fossero modificati al punto da giustificare un nuovo giudizio provvisionale.
a) L'istante indica le proprie entrate in fr. 6253.– lordi. Se non che, determinante è il reddito netto (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 125 CC). Ora, dagli atti risulta che nell'aprile del 2002 lo stipendio di lui è aumentato da fr. 5703.70 a fr. 5772.15 mensili lordi (doc. B nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37, 3° foglio). A ciò si aggiungono le indennità per lavoro notturno e domenicale, la valutazione della capacità contributiva di un coniuge dovendo fare riferimento ai guadagni effettivamente conseguiti, inclusi i supplementi che appaiono ragionevolmente esigibili (Schwenzer, op. cit., n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi). Nella misura in cui le varie indennità costituiscono un'entrata regolare (v. anche doc. E e F nel fascicolo “istanza del 17 febbraio 2000”, doc. B nel fascicolo “istanza del 5 agosto 1998” e doc. RR nell'inc. OA.1997.37) non sussistono dunque ragioni per escludere dal reddito tali introiti, che nel 2002 ammontavano in media a fr. 197.24 mensili (doc. B nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37). Non vanno invece conteggiati il premio fedeltà né il bonus ottenuto al compimento del ventesimo anno di servizio (doc. C nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37). In definitiva lo stipendio lordo dell'interessato ammonta a fr. 6450.40 mensili lordi, tredicesima inclusa, pari a fr. 5637.90 mensili netti (fr. 6450.40, dedotti i contributi del 5.05% per l'AVS, del 1.5% per l'AD, dello 0.77% per gli infortuni non professionali, dello 0.4% per l'assicurazione malattia e di fr. 314.50 per la cassa pensione, prelevata su 12 mensilità: v. doc. B nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37).
b) Per quanto attiene al fabbisogno dell'istante, occorre anzitutto omettere quei contributi sociali (AVS, AD, CP, infortuni, malattia) che sono già dedotti dal salario lordo (sopra, consid. a). Quanto ai pasti che egli è tenuto a consumare fuori casa in ragione della sua professione di conducente, essi sono già indennizzati dal datore di lavoro (da fr. 8.– a fr. 13.– per pasto: doc. B nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37). Il resto rientra nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. E in tale importo sono compresi anche il canone per la ricezione radiotelevisiva di fr. 36.05, l'abbonamento alla televisione via cavo di fr. 25.53, la spesa per l'elettricità di fr. 59.72 e per l'acqua di fr. 29.25 (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto).
c) L'istante fa valere che la propria abitazione è in uno stato precario e chiede che gli siano riconosciuti fr. 1300.– mensili per la manutenzione, equivalenti al canone per un modesto appartamento. Invero il perito ha attestato che le tubazioni dell'acqua e il riscaldamento necessitano di un risanamento, i cui costi sono stati preventivati in fr. 5375.– e in fr. 23 767.40 (referto, pag. 12, risposte n. 3.1 e 3.2 e complemento peritale, pag. 3, risposta n. 3.1 nell'inc. OA.1997.37). Se non che, tali interventi riguardano la manutenzione straordinaria dell'immobile, mentre nel costo per l'alloggio va considerata unicamente la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79), né dagli atti emergono in concreto altre spese per la manutenzione del fabbricato. Poco importa dunque che la spesa di fr. 1300.– mensili sia paragonabile al canone per la locazione di un modesto appartamento. A titolo di manutenzione ordinaria non resta, in ultima analisi, che considerare la spesa di fr. 200.– mensili già riconosciuta nel precedente giudizio cautelare di questa Camera (sentenza del 2 febbraio 1999 inc. 11.98.113, consid. 4d).
d) Quanto alle imposte, le cifre dell'interessato non trovano riscontro alcuno. Dalla tassazione 2001/02 risulta infatti un onere mensile di complessivi fr. 477.25 (tassazione del 10 marzo 2003 nel fascicolo “richiami”). Dagli atti risulta inoltre un disborso di fr. 70.– a titolo di “contributo 2001” in favore della Parrocchia (doc. P nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37). Non è invero dato di sapere se tale versamento corrisponda all'imposta parrocchiale o costituisca un obolo meramente volontario. Comunque sia, la spesa di fr. 5.83 mensili può essere riconosciuta, tanto più che nulla muta all'esito della sentenza. In definitiva il fabbisogno del marito ammonta a fr. 2710.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, manutenzione della casa fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 257.20 (doc. B nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), comunicazione IF fr. 36.10, oneri ipotecari fr. 371.35, imposta di circolazione fr. 48.33 (doc. I nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), assicurazione RC auto fr. 117.60, assicurazione stabili fr. 58.13 (doc. L e M nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 17.41 (doc. N nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), tassa canalizzazioni fr. 18.52 (doc. R nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), contributo Consorzio correzione Fiume Ticino fr. 1.78 (doc. O nel fascicolo “conclusioni” nell'inc. OA.1997.37), versamento alla Parrocchia fr. 5.83, imposte fr. 477.25.
a) Il nuovo guadagno dell'appellante presso il museo, che a causa dei periodi di chiusura per l'allestimento delle esposizioni non garantisce un'entrata costante (doc. 3 e 4 nel fascicolo “istanza dell'8 ottobre 2002”), è ammontato dal 22 febbraio al 31 dicembre 2002 a fr. 12 513.– netti (doc. 5 nel fascicolo “istanza dell'8 ottobre 2002”), per una media di fr. 1195.– mensili. L'appellante percepisce inoltre una rendita AI di fr. 860.– mensili (interrogatorio formale: verbali pag. 63, risposta n. 2), mentre dai propri capitali essa ricava attorno ai fr. 45.– mensili (dichiarazione d'imposta 2001/02, posizione 6, doc. 1 nel fascicolo “istanza dell'8 ottobre 2002”). Gli introiti della moglie assommano pertanto a fr. 2100.– mensili, con un incremento di oltre il 6% rispetto ai fr. 1978.– considerati dal Pretore nel decreto cautelare del 28 marzo 2000 (consid. 4 nell'inc. OA.1997.37).
b) Quanto al suo fabbisogno, l'appellante chiede che le venga riconosciuto un maggior onere fiscale di fr. 250.– rispetto al fabbisogno calcolato dal Pretore nella sentenza di divorzio, ossia fr. 3285.– così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese d'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 273.30, assicurazione RC auto fr. 67.35, imposta di circolazione fr. 25.–, benzina fr. 100.–, assicurazione RC privata fr. 6.85, contributi AVS per attività indipendente fr. 33.–, imposte stimate fr. 380.–. Essa sottolinea inoltre che il carico fiscale effettivo per il biennio 2001/02 è stato di fr. 663.– mensili rispetto ai fr. 78.50 considerati nel precedente decreto cautelare. In effetti, dalla tassazione 2001/02 risulta un onere fiscale complessivo di fr. 663.– mensili (tassazione del 10 marzo 2003 nel fascicolo “richiami”). Occorre tenere presente, tuttavia, che nel frattempo l'interessata ha cessato l'attività in proprio come sarta, che era tassata fr. 3500.– annui (tassazione, loc. cit.), mentre dalla sua nuova attività dipendente essa ricava attorno ai fr. 1195.– mensili netti (sopra, consid. a), ossia fr. 14 340.– annui rispetto ai fr. 11 009.– presi in considerazione in quel biennio fiscale (tassazione, loc. cit.: “reddito del lavoro” fr. 12 264.–, dedotti i “contributi di legge” di fr. 1255.–). Vista inoltre la rendita AI di fr. 860.– mensili e il contributo alimentare provvisionale di fr. 2017.–, l'onere d'imposta può essere stimato attorno ai fr. 470.– mensili. Il fabbisogno dell'appellante riesce pertanto di fr. 3375.– mensili, con un incremento del 23% rispetto al fabbisogno di fr. 2746.– figurante nel decreto cautelare del 28 marzo 2000 (consid. 5 nell'inc. OA.1997.37). Ciò giustifica senz'altro un nuovo calcolo del contributo cautelare.
reddito del marito fr. 5637.–
reddito della moglie fr. 2100.–
fr. 7737.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2710.– fabbisogno minimo della moglie fr. 3375.–
fr. 6085.– mensili
eccedenza fr. 1652.– mensili
metà eccedenza fr. 826.– mensili
contributo per la moglie:
fr. 3375.– + fr. 826.– ./. fr. 2100.– = fr. 2101.– mensili.
In definitiva, il contributo provvisionale di fr. 2017.– mensili stabilito nel decreto cautelare del 28 marzo 2000 risulta addirittura favorevole al marito. L'istanza dell'8 ottobre 2002 intesa alla modifica dell'assetto cautelare andava di conseguenza respinta. Ne discende l'accoglimento dell'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è così riformato:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 80.– sono poste a carico di _AADE1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili.
III. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria