Incarto n. 11.2002.150
Lugano, 14 maggio 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.139 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 giugno 2002 da
_CON0 (patrocinata dall' RAPP0 )
Contro
APPE0 (ora patrocinato dall' RAPP0 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 dicembre 2002 presentato da APPE0 contro la sentenza emessa il 6 dicembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _CON0 con le osservazioni all'appello del 28 gennaio 2003;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPE0(1970) e CON0 (1971) si sono sposati __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati D_________, il 23 maggio 1996, e A__________ il 20 ottobre 1998. Di formazione decoratore d'interni, il marito lavora per le onoranze funebri __________ a __________. La moglie, odontotecnica, svolge lavori saltuari per laboratori privati. Nel marzo del 2002 essa si è annunciata all'assicurazione disoccupazione, dichiarandosi disponibile ad assumere un impiego a metà tempo e riscuotendo le relative indennità. I coniugi sono comproprietari, metà ciascuno, di una casa bifamiliare con terreno a __________ (particella n. 70 RFD). L'appartamento più grande era occupato dalla famiglia, il più piccolo è locato ai genitori della moglie. Nel maggio del 2002 APPE0 ha lasciato __________per un paio di settimane ed è andato a vivere dai suoi genitori a __________. Rientrato lui a domicilio, la moglie si è trasferita dai propri genitori insieme con i figli.
B. Il 14 giugno 2002 CON0 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare –l'autorizzazione a vivere separata, l'ingiunzione al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro dieci giorni (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva), l'affidamento dei figli e la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare di fr. 1550.– mensili per sé, uno di fr. 1696.– per D_________ e uno di fr. 1040.– per A__________, l'attribuzione di una Opel “Astra Caravan” in uso alla famiglia e una provvigione ad litem di almeno di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. All'udienza del 3 luglio 2002, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza, APPE0ha rivendicato a sua volta l'abitazione coniugale e l'attribuzione dell'automobile, ha consentito all'affidamento dei figli alla madre (chiedendo nondimeno un più ampio diritto di visita), ha offerto un contributo di fr. 110.– mensili per la moglie, uno di fr. 800.– per D__________ e uno fr. 600.– per A__________, postulando inoltre la separazione dei beni (con autorizzazione a promuovere azione di scioglimento della comproprietà), la scissione delle partite fiscali, la soppressione del diritto di rappresentanza della moglie quanto alle spese correnti per l'economia domestica e il conferimento dell'assistenza giudiziaria. _CON0ha proposto di respingere le richieste del marito.
D. Statuendo inaudita parte il 9 luglio 2002 “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha ordinato al marito – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di liberare l'appartamento entro il 31 luglio 2002, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita, ha assegnato la Opel “Astra Caravan” a CON0ha ingiunto ad APPE0 di pagare direttamente gli interessi ipotecari e l'ammortamento gravanti l'abitazione coniugale, condannandolo inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per A__________e di fr. 500.– per D_________, assegni famigliari compresi. Ogni altra domanda è stata respinta. Non sono stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
E. APPE0ha lasciato l'abitazione coniugale alla fine di luglio per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 6 settembre 2002 _CON0ha adito nuovamente il Pretore con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – che fosse ingiunto al marito, sotto comminatoria penale, di riportare a __________determinati mobili e un certo numero di suppellettili. Il 4 ottobre 2002 essa ha introdotto un'ulteriore istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo che il marito fosse tenuto ad assumere la metà delle spese di manutenzione e di amministrazione relative alla particella n. 70 RFD di __________All'udienza del 18 ottobre 2002, indetta per la discussione delle due istanze, APPE0 ha proposto di respingere le domande.
F. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 15 novembre 2002 CON0 ha chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare di fr. 810.– mensili per sé, uno di fr. 1391.– per D_________ e uno di fr. 735.– per A__________, l'ordine al marito di pagare i noti interessi ipotecari e l'ammortamento, l'assegnazione dell'automobile in uso alla famiglia, la restituzione di alcuni mobili e suppellettili (sotto comminatoria dell'art. 292 CP), l'addebito al coniuge della metà delle spese di manutenzione e di amministrazione relative alla particella n. 70 RFD di __________, come pure il versamento di fr. 6000.– a titolo di provvigione di causa o, in subordine, l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
G. Nel proprio memoriale conclusivo del 18 novembre 2002 APPE0 ha postulato l'assegnazione in proprietà della particella n. 70 RFD (con ingiunzione alla moglie di trasferirsi altrove nei tre mesi successivi al trapasso di proprietà) o, in via subordinata, lo scioglimento della comproprietà e la messa all'asta dell'immobile, ponendo fino ad allora gli oneri ipotecari a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le spese correnti a carico della moglie. Inoltre egli ha chiesto la separazione dei beni, l'affidamento dei figli alla madre (con autorità parentale congiunta e la disciplina del diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per D__________ e di fr. 500.– per A__________, ha rivendicato l'attribuzione del mobilio coniugale (eccetto l'arredamento delle stanze da letto) e dell'automobile, sollecitando infine il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
H. Con sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha disciplinato il diritto di visita, ha posto a carico di APPE0 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– per A____________________ (assegni familiari compresi), oltre all'onere ipotecario inerente all'abitazione coniugale, ha assegnato l'automobile in uso alla moglie, ha ingiunto al convenuto (con la comminatoria dell'esecuzione effettiva) di riconsegnare all'istante determinati oggetti, ha ordinato la separazione dei beni dal 3 luglio 2002 e ha concesso a entrambe le parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria, respingendo ogni altra domanda. Non sono stati prelevati oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata APPE0 è insorto con un appello del 18 dicembre 2002 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, i contributi di mantenimento siano diminuiti a fr. 300.– mensili per ogni figlio (oltre agli assegni familiari) e l'autovettura gli sia assegnata in uso. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2003 _CON0 propone, in ordine, di stralciare dagli atti i documenti prodotti con l'appello e di sospendere la procedura finché il Pretore non abbia statuito su una sua istanza del 23 gennaio 2003 volta alla modifica della sentenza impugnata; nel merito essa conclude per il rigetto dell'appello, previa concessione dell'assistenza giudiziaria. Il 19 febbraio 2003 APPE0ha chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello e la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato respinto da questa Camera con decreto del 25 febbraio 2003. Il 26 febbraio 2003 l'ex presidente della Camera ha respinto anche la richiesta di effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3).
a) L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Simile facoltà, tuttavia, riguarda solo le cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 in re K.P., consid. 1 e 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128, e del 14 febbraio 2002 in re K.L., consid. 1) né quelle protettrici dell'unione coniugale (I CCA, sentenze dell'8 febbraio 2001 in re M., consid. 2; del 30 luglio 2002 in re M., consid. 1). In tali ambiti continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: sopra, consid. 1 in fine) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC).
b) Per quanto attiene alla copia dell'istanza 23 gennaio 2003 prodotta dalla moglie, essa è successiva all'emanazione della sentenza impugnata, del 6 dicembre 2002. Circostanze posteriori all'emanazione del giudizio appellato non possono però essere considerate in appello, non incombendo a questa Camera statuire come autorità di primo grado sulla base di fatti o documenti che il Pretore nemmeno poteva conoscere (I CCA, sentenze del 7 maggio 2001 in re R., consid. 8 in fine; del 20 febbraio 2002 in re L., consid. 2a). Del resto, dandosi mutamenti apprezzabili, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate alle nuove circostanze (art. 179 CC). Ciò che l'interessata medesima ha fatto, appunto, rivolgendosi nuovamente al Pretore il 23 gennaio 2003. Ne segue che la copia dell'istanza in rassegna non può essere considerata nella prospettiva dell'attuale giudizio.
c) Quanto alla documentazione prodotta dall'appellante, essa si riferisce a fatti precedenti l'emanazione della sentenza impugnata, anche se è stata redatta successivamente. V'è da domandarsi pertanto se vada acquisita agli atti in virtù del principio inquisitorio che regge il diritto di filiazione o, eventualmente, in virtù delle prerogative che competono a questa Camera giusta l'art. 419b CPC. Ora, i documenti in questione sono volti a rendere verosimile che il reddito dell'appellante è inferiore a quello accertato dal Pretore, che il fabbisogno minimo di lui è più alto di quello risultante dalla sentenza impugnata e che il furgone messo a disposizione dal datore di lavoro non può essere adoperato dall'appellante per uso proprio. Tali fatti non giovano ai figli, alla cui tutela è principalmente rivolto il principio inquisitorio (DTF 128 III 414 verso l'alto). Il quale è destinato, certo, a salvaguardare anche gli interessi del debitore alimentare, senza però che quest'ultimo sia esonerato, tanto meno se patrocinato da un legale, dal sostanziare per quanto possibile le sue affermazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 128 III 413 in fondo; 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 311 con rinvii e pag. 239 consid. 2b con riferimenti).
d) In concreto l'ammontare del reddito dell'appellante, e in particolare quello dei supplementi da lui percepiti, era già stato all'origine di discussioni in prima sede (istanza del 14 giugno 2002, pag. 2; verbale del 3 luglio 2002, pag. 3 “ad 6”). Anche il relativo fabbisogno minimo era controverso, tant'è che nel decreto cautelare del 9 luglio 2002 il Pretore non aveva considerato la spesa supplementare dovuta alla malattia del marito (verbale del 3 luglio 2002, pag. 3 “ad 7”; decreto, pag. 4 in fondo). Quanto ai costi per l'arredamento del nuovo appartamento, essi erano noti fin dal settembre del 2002 (eppure non sono stati indicati nemmeno nel memoriale conclusivo del 18 novembre 2002, pag. 4). Per di più, l'interessato non ha contestato di disporre “di un veicolo della ditta, con il quale si sposta liberamente”, come ha accertato il Pretore nel decreto cautelare del 9 luglio 2002 (pag. 4 a metà). In simili circostanze non è compito di questa Camera supplire alle omissioni descritte versando agli atti documenti nuovi. Il giudizio deve intervenire sulla scorta dello stesso carteggio processuale considerato dal primo giudice.
L'istante chiede che per evitare contraddizioni la procedura d'appello sia sospesa fino al momento in cui il Pretore avrà statuito sulla sua istanza del 23 gennaio 2003 intesa a ottenere la modifica della sentenza impugnata. Per tacere del fatto però che la citata istanza è stata decisa dal Pretore con sentenza del 16 maggio 2003, la sospensione della causa in appello durante una procedura cautelare in prima sede riguarda solo il merito (art. 423b cpv. 3 CPC; messaggio del Consiglio di Stato n. 4922, del 15 settembre 1999, pag. 10 verso l'alto). Oltre a ciò, la postulata modifica di misure a protezione coniugale non costituisce un provvedimento cautelare, bensì una causa a sé stante. Né sussiste rischio di contraddizione, giacché la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale deve fondarsi su mutamenti di rilievo, sconosciuti al momento del precedente giudizio (art. 179 CC). Non si tratta pertanto di una “decisione di un'altra causa o di un altro procedimento” suscettibile di influire sulla decisione della presente lite a norma dell'art. 107 CPC. Ne deriva che la domanda di sospensione, ormai priva di oggetto, era in ogni modo infondata.
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 16 aprile 2002 in re. R., consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha considerato l'audizione “evidentemente inopportuna”, vista l'età dei figli (consid. 2 in fondo). La legge non prevede invero un'età minima per l'ascolto. Secondo giurisprudenza, tuttavia, l'opportunità di sentire un ragazzo di sei anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). In concreto D__________ aveva, al momento del giudizio, sei anni e ci si può domandare se non andasse sentito dal Pretore. Sia come sia, in appello l'affidamento dei figli e la disciplina del diritto di visita non sono più in discussione. Litigiosi rimangono solo i contributi alimentari. E in tale materia l'ascolto dei figli si impone solo qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali dei ragazzi siano suscettivi di influire apprezzabilmente sul fabbisogno (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico D____________________ non è ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o professionali. In questa sede poi la madre non ne propone più l'iscrizione a una scuola privata. Non risulta, per altro, che particolari inclinazioni o interessi dei bambini – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul relativo fabbisogno in denaro. Per quanto rimane litigioso in appello non è il caso dunque di sottoporre D__________ ad audizione. Ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5185.– netti mensili, quello della moglie in fr. 1100.– netti mensili, il fabbisogno minimo del marito in fr. 2525.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 223.–, imposte fr. 200.–) e quello minimo della moglie in fr. 2610.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore con figli minorenni fr. 1250.–, onere ipotecario già dedotta la quota a carico dei figli fr. 690.–, spese accessorie fr. 253.85, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, imposte fr. 110.–). Il fabbisogno in denaro di D__________ è stato valutato, senza cura e educazione (prestate in natura dalla madre), in fr. 1180.– mensili e quello di A__________ in fr. 1040.–, compresi in entrambi i casi fr. 305.– per i costi dell'alloggio. Il Pretore ha ritenuto nondimeno che il convenuto dovesse assumere egli medesimo l'intero carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale (fr. 1300.– mensili), sicché ha portato il fabbisogno di lui a fr. 3825.– mensili, diminuendo quello della moglie a fr. 1920.– e quello dei figli a fr. 875.– e fr. 735.–. Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato un ammanco di fr. 1070.–. In simili condizioni il primo giudice ha definito la disponibilità del marito (reddito netto meno fabbisogno proprio) in fr. 1360.– mensili, che ha suddiviso proporzionalmente fra i figli, fissando un contributo di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________.
L'appellante fa valere anzitutto che il proprio reddito netto non eccede fr. 4785.35 netti, affermando che le indennità per ore supplementari e spese di rappresentanza gli sono state versate solo per prestazioni svolte nel 2001 e nei primi mesi del
Ultimata la costruzione del nuovo centro funerario di __________, egli non avrebbe più ricevuto nulla, mentre le ore supplementari sono ormai recuperate con giorni di libero, come attesterebbe il datore di lavoro nelle dichiarazioni di salario. Se non che, l'argomento legato alle spese di rappresentanza è nuovo, e come tale irricevibile in appello (sopra, consid. 2a). Davanti al Pretore l'interessato aveva dichiarato di ricevere fr. 200.– mensili a tale titolo (interrogatorio formale, verbale del 18 ottobre 2002, pag. 2, risposta n. 4). Mai egli ha accennato al fatto che siffatta remunerazione gli sia stata tolta una volta ultimata la costruzione del nuovo centro funerario, diversamente da quanto ha addotto circa l'indennità per i pasti fuori domicilio (interrogatorio formale, loc. cit., risposta n. 7; memoriale conclusivo del 18 novembre 2002, pag. 4). Né giova all'appellante invocare le attestazioni rilasciate dal datore di lavoro, ove appena si consideri che da esse non si evincono indennità di rappresentanza o per pasti fuori domicilio né per il 2001 né per i primi mesi del 2002 (doc. F; doc. I richiamato), mentre l'interessato risulta avere percepito indennità del medesimo importo ancora nel maggio del 2002 (doc. E).
Quanto alle ore supplementari, il Pretore ha giudicato verosimile che, nonostante l'ultimazione del noto centro funerario, il convenuto possa ancora assicurare qualche ora in più, ricavando almeno fr. 200.– mensili. Dagli atti si desume invero che nel 2001 egli ha guadagnato, prestando lavoro straordinario, complessivi fr. 9094.25, pari a fr. 757.– mensili (doc. F), e che nel gennaio-febbraio del 2002 ha ricevuto ancora, per lo stesso titolo, fr. 1274.90, ossia una media di fr. 637.45 mensili (doc. I richiamato). Anche dopo l'ultimazione del centro funerario egli ha ammesso di svolgere “regolarmente ore supplementari”, pur soggiungendo che queste gli sono compensate con giorni di libero o di vacanza (interrogatorio formale, verbale del 18 ottobre 2002, pag. 2, risposta n. 6). Sta di fatto, però, che tale precisazione non trova riscontro nella dichiarazione salariale del 30 aprile 2002 (doc. F) né in quella dell'8 luglio 2002 (doc. I richiamato), mentre quella del 13 dicembre 2002, prodotta per la prima volta in appello, è irricevibile (sopra, consid. 2d).
Comunque sia, non risulta – né il convenuto pretende – che la compensazione delle ore straordinarie con giorni di libero sia stata imposta dal datore di lavoro e non sia dovuta a libera scelta. Si ricordi che nel caso in cui un lavoro straordinario sia prestato in modo regolare, costituisca cioè una fonte di reddito abituale su cui la famiglia può fare affidamento, un coniuge non può disimpegnarsi unilateralmente e abbandonare tale attività senza motivi seri e pertinenti (v. Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; per gli straordinari: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del
6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con rimandi). In costanza di matrimonio entrambi i coniugi hanno il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente la sospensione della comunione domestica (DTF 114 II 12); per converso, nessuno dei due può migliorare la propria qualità di vita a scapito dell'altro, privando improvvisamente la famiglia di introiti regolari senza ragioni importanti. Trattandosi in concreto di un reddito conseguito con regolarità per oltre un anno, incombeva all'interessato rendere verosimile di non poter più contare su tale guadagno per cause indipendenti dalla sua volontà. Al proposito un minimo di rigore appare giustificato anche alla luce delle ristrettezze finanziarie in cui versa la famiglia. Se ne conclude che, su questo punto, la cauta valutazione del primo giudice resiste senz'altro alla critica.
Nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha inserito, come detto (consid. 5), l'intero onere ipotecario di fr. 1300.– mensili gravante l'abitazione coniugale. L'appellante non se ne duole, né impugna il dispositivo n. 5 della sentenza pretorile, che pone tale onere a suo carico. Chiede invece che nel suo fabbisogno minimo gli sia riconosciuta una spesa di fr. 600.– mensili perché la malattia genetica di cui soffre (celiachia) lo obbliga ad alimentarsi con cibi privi di glutine, notoriamente più costosi. Sulla motivazione del Pretore, che ha ritenuto la spesa non documentata (sentenza, consid. 6), egli non spende tuttavia una parola, di modo che al riguardo l'appello andrebbe finanche dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, si volesse anche dare per notorio (art. 184 cpv. 3 CPC) che una persona affetta da celiachia debba seguire una dieta specifica, tutto si ignora sul maggior costo cagionato da tale dieta, il quale non può sicuramente ritenersi notorio. Nulla evincendosi dagli atti al riguardo, una volta ancora la sentenza impugnata merita conferma.
L'appellante allega inoltre di avere dovuto acquistare nuovi mobili per arredare il proprio appartamento, con una spesa di circa fr. 6000.–, la moglie avendo preteso la retrocessione anche di quel poco ch'egli aveva prelevato dall'abitazione coniugale. Le fatture esibite per la prima volta in appello non sono tuttavia ricevibili (sopra, consid. 2d). Senza contare poi che nelle proprie osservazioni la moglie sostiene di non essersi ancora vista restituire nulla, il convenuto non tenta nemmeno di spiegare in che modo la nota spesa incida sulla metodica per il calcolo dei contributi di mantenimento in favore dei figli (sopra, consid. 1), né indica una cifra qualsiasi da aggiungere al proprio fabbisogno minimo. Onde, una volta ancora, l'inammissibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Sostiene l'appellante che la moglie dev'essere tenuta a riprendere, almeno a tempo parziale, l'attività di odontotecnica, in modo da contribuire anch'essa al mantenimento dei figli, i costi dell'alloggio coniugale essendo ormai esagerati per il bilancio familiare. Egli ricorda che la costruzione della casa bifamiliare è stata in gran parte finanziata dai suoi genitori e che oggi il carico ipotecario posto interamente a suo carico lo riduce in gravi ristrettezze. Quanto alla cura dei figli, già attualmente essi sono custoditi dai nonni materni, mentre la moglie è ancora in giovane età, ha una formazione professionale adeguata e la vita in comune è durata meno di sette anni. Il problema è che, così argomentando, l'appellante perde di vista l'essenziale e omette di indicare quale guadagno la moglie potrebbe concretamente ritrarre. Tant'è che nell'appello egli non prospetta più nemmeno il reddito ipotetico di fr. 2756.– mensili adombrato davanti al Pretore (memoriale conclusivo del 18 novembre 2002, pag. 3 in fondo). L'appello potrebbe quindi essere dichiarato ulteriormente improponibile per difetto di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC combinato con il cpv. 5).
Si volesse da ciò prescindere, rimane il fatto che di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento giurisprudenziale non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001 in re B.; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti). In concreto la moglie, cui sono affidati i due figli di 6 e 4 anni, già svolge lavori saltuari presso laboratori privati. Dal marzo 2002 inoltre essa si è annunciata all'assicurazione disoccupazione con la disponibilità ad assumere un impiego a metà tempo, riscuotendo complessivamente introiti per fr. 1100.– mensili, onde il reddito di fr. 1100.– netti mensili accertato dal primo giudice. Più di tanto non si può esigere. Che i suoceri accettino di accudire i nipotini durante le assenze della madre ancora non significa ch'essi debbano farsi carico dei piccoli a tempo pieno, né che tale soluzione sia nell'interesse dei figli. Quanto al fatto che l'abitazione coniugale sia attribuita in uso alla moglie (e ai figli), l'assunto non è di rilievo per valutare la capacità lucrativa di lei, né sarebbe lecito imputare all'istante un reddito ipotetico avente carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Senza trascurare la circostanza che, con un fabbisogno minimo di fr. 1920.– mensili (pur senza spese di alloggio) e un reddito di fr. 1100.–, la convenuta dovrà in ogni modo procurarsi altri cespiti d'entrata. La sentenza impugnata sfugge pertanto a censura.
Da ultimo l'appellante rivendica in uso la Opel “Astra Caravan” attribuita dal Pretore alla moglie, asserendo di poter adoperare il furgone del suo principale solo per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, esclusi spostamenti privati come quelli destinati all'esercizio del diritto di visita. Davanti al Pretore tuttavia l'allegazione della moglie, secondo cui egli “dispone di un veicolo della ditta, con il quale si sposta liberamente” è rimasta incontestata (sopra, consid. 2d). Né il convenuto ha mai preteso di avere bisogno dell'automobile di famiglia per l'esercizio del diritto di visita o per viaggi con i bambini (istanza del 14 giugno 2002, pag. 4 in alto; verbale di udienza del 3 luglio 2002; memoriale conclusivo del 18 dicembre 2002). L'argomento, nuovo, è pertanto improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Anche al riguardo l'appello si dimostra destinato all'insuccesso.
Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'istante con le osservazioni all'appello, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno le presumibili difficoltà d'incasso dovute alla disagiata situazione economica in cui versa l'appellante, si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I 322). L'indigenza della richiedente infatti appare data (art. 3 cpv. 2 Lag), tanto che il di lei fabbisogno minimo risulta largamente scoperto (sopra, consid. 5). E la sua quota di comproprietà nella particella n. 70 RFD di __________ poco sussidia, il fondo essendo già carico di ipoteche per fr. 675 000.– (doc. T e doc. II richiamato) e non potendo essere ulteriormente gravato senza effetti negativi su un bilancio familiare già deficitario. Senza dimenticare che il reddito dell'immobile deve garantire anche la manutenzione e l'amministrazione del fondo. La resistenza all'appello, poi, era del tutto legittima (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La richiesta di assistenza merita dunque accoglimento.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
_CON0 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell' .
Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria