Incarto n. 11.1999.99
Lugano 14 febbraio 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.877 (separazione con riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 16 dicembre 1996 da
AP 1 (già patrocinata dall' __________, , e ora dall' RA 1 )
contro
AO 1 (già patrocinato dall' __________, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 5 luglio 1999 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 22 giugno 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 l'8 luglio 1999;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 23 luglio 1999 da AO 1 contro il medesimo decreto;
Se dev'essere accolto l'appello presentato il 12 luglio 1999
da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 giugno 1999;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 23 luglio 1999 da AO 1 contro la medesima sentenza;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 il 13 agosto 1999;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (4 settembre 1949) e AP 1 (11 agosto 1951) si sono sposati a __________ il 29 marzo 1986. Dal matrimonio sono nati A__________ (16 aprile 1987), I__________ (15 settembre 1989) e F__________ (14 agosto 1992). Dopo il matrimonio i coniugi sono vissuti a __________ (Ecuador), da dove sono rientrati nel 1990. A quel tempo il marito, ingegnere, lavorava come gerente generale per l'America latina della __________, __________ (ora in liquidazione), attiva nella gestione, nella vendita, nella fabbricazione, nell'installazione e nel finanziamento di impianti per il trattamento delle acque. La moglie, assistente di farmacia, dopo il matrimonio non ha più svolto attività lucrativa.
B. Il 24 maggio 1996 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione (inc. DI.1996.528), decaduto infruttuoso il 19 giugno successivo. Nell'agosto del 1996 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 177 RFP, proprietà di lui). Con decreto cautelare del 10 giugno 1997 il Pretore ha affidato i figli alla madre (riservato al padre il diritto di visita), ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie, ha imposto a AO 1 un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili per lei, uno di fr. 695.– mensili ciascuno per A__________ e I__________, uno di fr. 500.– mensili per F__________, ordinando al datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio mensile di lui fr. 3790.– mensili complessivi (da riversare direttamente alla moglie) e all'ufficiale del registro fondiario di apporre il blocco alla nota particella n. 177 RFP di __________ (inc. DI.1996.529, DI.1996.668 e DI.1996.703).
C. Nel frattempo, il 16 dicembre 1996 AP 1 ha promosso azione di separazione, sollecitando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli (riservato al marito il diritto di visita), un contributo alimentare indicizzato per sé di fr. 3000.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC) o almeno una rendita d'indigenza di fr. 2500.– mensili (art. 152 vCC), un contributo per i figli di fr. 570.– mensili ciascuno fino al 6° anno, di fr. 800.– fino al 12° anno, di fr. 850.– fino al 16° anno e di fr. 1050.– fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni familiari compresi), la restituzione di fr. 40 000.– e di 5 quadri, il versamento di almeno la metà del valore dell'abitazione coniugale in liquidazione del regime dei beni e una quota imprecisata della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
Nella sua risposta del 24 febbraio 1997 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio, ha rivendicato l'affidamento della prole, il versamento di contributi mensili indeterminati per ogni figlio, la restituzione dei suoi beni propri, il riparto a metà dei beni mobili e delle suppellettili, il versamento di fr. 49 466.20, rifiutando qualsiasi contributo alla moglie e opponendosi alla divisione del proprio avere di vecchiaia. Anch'egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 ha proposto a sua volta di respingere la riconvenzione, postulando nel caso di un suo accoglimento quanto chiesto a titolo di conseguenze accessorie con la petizione. Nei successivi memoriali le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Esperita l'istruttoria, in un memoriale conclusivo del 28 gennaio 1999 l'attrice ha sostanzialmente confermato le proprie domande. Al dibattimento finale del 3 febbraio 1999 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Frattanto, il 28 gennaio 1999, AP 1 ha instato per la modifica dell'assetto cautelare, chiedendo di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 4000.– mensili e di attribuire l'abitazione coniugale al marito. Alla discussione del 3 febbraio 1999 il convenuto ha proposto di respingere il prospettato aumento del contributo alimentare.
E. Statuendo con giudizio unico del 22 giugno 1999 sulla modifica dell'assetto cautelare e sul merito, il Pretore ha anzitutto imposto al marito – sul piano provvisionale – di versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2450.– mensili e di corrispondere gli interessi ipotecari maturati sull'abitazione coniugale di __________, adattando di conseguenza la trattenuta dallo stipendio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico della moglie, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 300.– per ripetibili.
Nel merito il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, ha autorizzato quest'ultima a trasferirsi con i figli nella Svizzera tedesca, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha fissato in favore di AP 1 un contributo indicizzato di
fr. 2450.– mensili fino al 16 aprile 2004, di fr. 2350.– mensili fino al 16 aprile 2005, di fr. 2700.– mensili fino al 15 settembre 2005, di fr. 3100.– fino al 14 agosto 2010, di fr. 3500.– fino al 4 settembre 2014 e di fr. 500.– vita natural durante, ha stabilito per ciascuno dei figli un contributo indicizzato di fr. 735.– mensili fino ai 6 anni, di fr. 780.– fino ai 16 anni e di fr. 975.– fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), “riservato l'art. 277 cpv. 2 CC”, ha ordinato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge (fr. 59 611.–), ha obbligato AO 1 a corrispondere alla moglie fr. 12 000.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1985, accertando la comproprietà delle parti in ragione di metà ciascuno sui mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale, come pure la rispettiva proprietà su alcuni quadri. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per due terzi a carico del convenuto e per il resto a carico della moglie, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato rifiutato a AO 1.
F. Contro il pronunciato cautelare AP 1 è insorta con un appello del 5 luglio 1999 nel quale chiede di fissare il contributo provvisionale per lei in fr. 4000.– mensili. L'8 luglio 1999 essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Contro il giudizio di merito AP 1 ha introdotto dipoi un appello del 12 luglio 1999 per ottenere che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sia pronunciata la separazione, il contributo alimentare per lei sia fissato in fr. 4000.– mensili fino al
16 aprile 2004, in fr. 3900.– mensili fino al 16 aprile 2005, in
fr. 4250.– mensili fino al 15 settembre 2005, in fr. 4650.– fino al 14 agosto 2010, in fr. 5050.– fino al 4 settembre 2014 e in fr. 3000.– vita natural durante, quello per i figli sia aumentato a
fr. 960.– mensili indicizzati fino al 16° compleanno e a fr. 1095.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC, e sia accertato il suo diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza. In subordine essa formula, nel caso in cui sia confermato il divorzio, le medesime conclusioni, salvo esigere che le sia corrisposta la prestazione d'uscita fissata dal Pretore.
Nelle sue osservazioni del 23 luglio 1999 AO 1 postula la reiezione dell'appello contro il pronunciato cautelare e con appello adesivo chiede, anzi, che il contributo provvisionale per la moglie sia ridotto a fr. 1500.– mensili. Quanto all'appello contro il giudizio di merito, con osservazioni dello stesso giorno egli propone di respingerlo e in via adesiva chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1500.– mensili, di accertare unicamente il diritto di questa alla metà della prestazione d'uscita da lui maturata durante il matrimonio, di far decorrere gli interessi sull'importo di fr. 20 000.– dal 16 dicembre 1996 e di accertare la sua proprietà sui mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale. Il 13 agosto 1999 AO 1 ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 20 settembre 1999 AP 1 postula il rigetto di entrambi gli appelli adesivi.
G. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 12 luglio 2000 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. In un memoriale del 18 settembre 2000 AO 1 ha riaffermato le sue domande. In uno scritto di quello stesso giorno AP 1 ha chiesto di sospendere la procedura, tra le parti essendo in corso trattative per giungere a una convenzione. Frattanto, nel 2001, il marito dopo avere cessato la sua attività per __________, ha fondato la ditta __________ con sede a __________, di cui è amministratore unico, attiva nello sviluppo di impianti per il trattamento delle acque.
Il 1° novembre 2003 AO 1 ha chiesto la riattivazione della procedura, comunicando di ritirare gli appelli adesivi. Il 4 febbraio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha fissato a AP 1 un nuovo termine di 10 giorni per presentare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. Il 1° marzo 2004 essa ha ribadito il suo punto di vista.
H. Il giudice delegato ha sentito le parti a un'udienza del 4 maggio 2004 e con ordinanze del 23 agosto 2004, 13 settembre 2004, e 22 novembre 2004 ha disposto svariati accertamenti, su cui le parti hanno avuto modo di esprimersi. Intanto, il 20 luglio 2004 l'operatrice sociale __________ ha sentito i figli. Completata l'istruttoria, al dibattimento finale del 17 dicembre 2004 AP 1 ha ribadito interamente le sue richieste di giudizio. AO 1 ha proposto una volta ancora il rigetto degli appelli.
Considerando
in diritto: 1. L'appello contro il pronunciato cautelare e quello contro il giudizio di merito emanano dalla stessa parte in causa (l'attrice), poggiano sul medesimo complesso di fatti e contengono censure
identiche. Per economia processuale giova quindi cominciare dal secondo, il quale implica un esame con pieno potere cognitivo, senz'altro di sussidio al giudizio meramente sommario e di verosimiglianza che presiede al sindacato cautelare.
I. Sull'appello contro la sentenza di merito
I processi di divorzio che all'entrata in vigore della legge nuova (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono retti dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). I punti della sentenza non impugnati rimangono invece vincolanti, “a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificarsi una decisione complessiva” (art. 7b cpv. 2 seconda frase tit. fin. CC). In concreto restano litigiosi lo scioglimento del matrimonio, i contributi di mantenimento per la moglie, quelli per i figli e il riparto della prestazione d'uscita accumulata dal marito in costanza di matrimonio. Quanto agli altri aspetti, non appellati o contro i quali l'appello – adesivo – è stato ritirato, la sentenza del Pretore ha assunto carattere definitivo (Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser, Übersicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21).
L'appellante ribadisce la sua domanda di separazione, sostenendo che la sua opposizione al divorzio non è abusiva. Essa rimprovera poi al Pretore di avere applicato il nuovo diritto prematuramente, concedendo al marito esclusivamente colpevole della disunione la possibilità di ottenere il divorzio. Ora, secondo l'art. 114 CC un coniuge può domandare il divorzio se al momento della litispendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con un'azione unilaterale i coniugi sono vissuti separati da almeno due anni. È vero che la durata della separazione obbligatoria è stata ridotta da quattro a due anni solo dal 1° giugno 2004 (RU 2004 pag. 2161 seg.), ma è anche vero che ai processi di divorzio pendenti all'entrata in vigore della modifica legislativa si applica il nuovo diritto (art. 7c tit. fin. CC). In concreto i coniugi risultano vivere separati dall'agosto del 1996, sicché al momento dell'entrata in vigore del nuovo art. 114 CC il termine biennale si era compiuto (DTF 126 III 401 con riferimenti; FF 2003 pag. 3376). Ne discende che il marito ha ora un diritto assoluto a ottenere il divorzio, nel senso che né il giudice né il coniuge possono opporvisi (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 119 n. 525; Fankhauser in: Schwenzer, op. cit., n. 1 ad art. 114 CC). Ancorché pronunciato dal Pretore sulla base della legge anteriore, il divorzio merita dunque conferma.
Le questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione, alla stessa stregua dello scioglimento del regime matrimoniale, vanno esaminate prima delle controversie sui contributi di mantenimento (SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). In concreto il Pretore ha riconosciuto alla moglie una spettanza di fr. 59 611.–, pari alla metà della prestazione di libero passaggio maturata dal coniuge durante il matrimonio. L'appellante fa valere – in sintesi – che “nel caso in cui l'appello venga accolto è opportuno ancorare nella sentenza di separazione solo il principio che la metà della prestazione di uscita LPP a favore della convenuta compete all'appellante e che venga disposta la notifica di tale decisione alla __________, attuale istituto di previdenza LPP” (appello, pag. 11). Il marito, da parte sua, rileva che i dati contenuti nella dichiarazione della __________ sono errati, poiché comprendono anche un accredito pensionistico da lui accumulato prima del matrimonio (osservazioni pag. 11).
a) Alla fattispecie si applica la legge nuova (sopra, consid. 2), sicché la disciplina in materia di “secondo pilastro” è disciplinata ormai dagli art. 122 segg. CC (si veda anche il rinvio all'art. 22 cpv. 1 LFLP nel testo in vigore dal 1° gennaio 2000). La suddivisione degli averi di vecchiaia non è più subordinata, in altri termini, all'erogazione di un contributo di mantenimento (FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Oggi, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può invero rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ma solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum Scheidungs-recht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).
b) In concreto risulta dagli atti che il marito è affiliato all'Istituto di previdenza professionale della __________ e che l'avere di vecchiaia da lui accumulato durante il matrimonio ammonta a fr. 119 223.– (lettera 22 giugno 1999, allegata alla sentenza). La moglie, che durante il matrimonio non ha esercitato attività lucrativa, non è affiliata a nessun istituto. Di per sé, essa ha diritto pertanto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dall'altro, né tale riparto appare iniquo o si scorge fondato motivo per derogarvi. Circa l'ammontare del credito dell'appellante, l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, in caso di mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale – di regola il 50 – della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge. Diversamente da quanto ha fatto il Pretore sulla base del vecchio diritto (sentenza impugnata, dispositivo n. 6), nel giudizio odierno va stabilita solo la chiave di riparto (FF 1996 I 122 in alto). Dovesse sorgere contestazione fra un ex coniuge e un istituto di previdenza sull'entità della rispettiva spettanza, la lite andrà sottoposta, una volta passata in giudicato l'attuale sentenza, “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP con rinvio all'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro del sindacato odierno ci si limiterà dunque a prevedere la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, ossia dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato del divorzio confermato con la sentenza odierna.
a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è regolato dall'art. 125 cpv. 1 CC, stando al quale se non si può ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
b) Per il resto, il contributo di mantenimento deve attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC. Tali criteri corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio diritto (Werro in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare – in specie – il riparto dei compiti assunto dai coniugi durante il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato delle parti durante la vita in comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC). Verso il basso, il contributo di mantenimento deve garantire al coniuge beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che anche il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, il contributo di mantenimento non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, op. cit., pag. 147, n. 673 segg.).
c) Le parti si sono sposate il 29 marzo 1986 e si sono separate di fatto nell'agosto del 1996, quando il marito è andato ad abitare per conto proprio. La vita in comune essendo durata più di dieci anni, il matrimonio può dirsi sostanzialmente di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 25 ad at. 125 CC). I coniugi hanno dunque il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c), il quale comprende – come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea – un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Se i mezzi a disposizione sono insufficienti per garantire tale continuità, ambo i coniugi devono essere chiamati equitativamente a sopportarne le conseguenze, senza dimenticare che il creditore del contributo ha diritto a un tenore di vita analogo a quello del debitore, ovvero almeno l'equivalente del fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
d) Dall'istruttoria si evince che in concreto la moglie, assistente di farmacia, ha smesso di lavorare dopo la nascita dei figli (verbale del 4 maggio 2004, pag. 1). Di questi ultimi, che vivono con lei, essa ha continuato a occuparsi anche dopo la separazione di fatto. Non consta che essa abbia particolari problemi di salute, ancorché nel 1998 fosse in cura per un disagio psichico riconducibile alla situazione familiare (deposizione __________ del 26 marzo 1998, pag. 1 in fine). D'altro lato non risulta nemmeno – né il marito pretende – che soccorrano nella fattispecie i presupposti eccezionali dell'art. 125 cpv. 3 CC, in base ai quali un contributo alimentare possa essere ridotto o addirittura rifiutato. La questione è pertanto di valutare se l'attrice abbia i mezzi per finanziare un tenore di vita analogo a quello di cui essa godeva prima della separazione e, se no, quanto le manchi a tal fine.
e) Il Pretore ha accertato che al momento della separazione (agosto 1996) il reddito familiare ammontava a fr. 8046.– netti mensili. Il fabbisogno minimo del marito era allora di fr. 4264.– mensili, quello della moglie di fr. 1900.– e quello in denaro dei tre figli di complessivi fr. 1890.– (decreto cautelare del 10 giugno 1997, inc. DI.1996.529, DI.1996.668 e DI.1996.703), per un totale di fr. 8054.– mensili. Non vi era dunque alcuna eccedenza, bensì un ammanco (seppur lieve) che il Pretore – invero a torto – ha posto a carico del marito. In mancanza di altri dati sul tenore di vita dei coniugi prima della separazione gli accertamenti esperiti dal Pretore a fini provvisionali – ancorché limitati a un esame di verosimiglianza – appaiono pur sempre un riferimento oggettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18 luglio 2001, consid. 4). Tutto ciò senza trascurare, evidentemente, che il calcolo predetto comprendeva già il costo di due economie domestiche distinte.
f) Ne consegue che, rispetto al bilancio familiare riassunto nella citata sentenza del Pretore, prima della separazione di fatto la famiglia spendeva meno, giacché il marito non aveva un appartamento proprio (dal costo di 800.– mensili: decreto cautelare del 10 giugno 1997 nell'inc. DI.1996.529, pag. 7 in alto). Una sola economia domestica, inoltre, era meno onerosa di due economie separate, tant'è che il minimo esistenziale per coniugi previsto dal diritto esecutivo è assai inferiore alla somma di due minimi esistenziali per persone singole (nel 1996 esso ammontava a fr. 1370.– mensili rispetto a quello di fr. 1025.– mensili per persone sole: Rep. 1993 pag. 265). Prima della separazione di fatto la famiglia godeva così di un'eccedenza mensile sui fr. 1472.– (il fabbisogno familiare non era di fr. 8054.– mensili, bensì di fr. 6574.–). L'eccedenza effettiva a disposizione di ogni coniuge doveva aggirarsi, quindi, attorno ai fr. 735.– mensili.
a) Quanto alla spesa di alloggio, dal 1° novembre 2001 l'interessata vive a __________ in un appartamento di quattro locali e mezzo per il quale versa una pigione di fr. 1600.– mensili, comprese le spese accessorie (doc. C e D di appello). Tale pigione appare ragionevole. Da essa va dedotta però la quota di complessivi 7/12 che rientra nel fabbisogno in denaro dei due figli minori (un terzo più un quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto), il figlio maggiore A__________ essendo stato collocato in un foyer a __________ (verbale del 4 maggio 2004). Nel fabbisogno minimo dell'appellante va inserito, perciò, l'importo di fr. 670.– mensili (arrotondati).
b) Il premio della cassa malati ammontava, nel 2004, a fr. 209.– mensili (doc. G di appello). Quanto all'onere fiscale, la tassazione 2001/02 (l'ultima agli atti) comprova un'imposta cantonale di fr. 476.65 e un'imposta federale di fr. 153.– annui (doc. A di appello). L'imposta comunale si attesta a fr. 453.30 (il Comune di __________ ha un moltiplicatore del 75%), cui si aggiunge l'imposta personale di fr. 20.–. Il carico tributario complessivo ammonta così a fr. 1102.95 annui, pari a fr. 92.– mensili, che verosimilmente non varierà apprezzabilmente nemmeno in futuro, considerato che in avvenire ai redditi dell'interessata non si cumuleranno più gli alimenti per i figli (maggiorenni), ma che da tali redditi non potrà più essere detratta la deduzione per figli a carico. Dagli atti risulta altresì che l'interessata paga un premio di fr. 12.– mensili per l'assicurazione responsabilità civile e del mobilio domestico (doc. C di appello), che secondo giurisprudenza rientra nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b).
c) Non può invece essere ammesso il premio per l'assicurazione dell'automobile giacché l'interessata non svolge un'attività lavorativa e non necessita di un veicolo privato, né ha addotto altre ragioni (ad esempio mediche) che giustifichino tale necessità. Del resto nemmeno risulta che essa abbia sempre avuto a disposizione un veicolo per uso proprio.
d) Poiché il tenore di vita avuto dalle parti prima della separazione di fatto non si limitava al fabbisogno minimo del diritto esecutivo, ma ogni coniuge disponeva di circa fr. 735.– mensili supplementari (sopra, consid. 5f), per garantire all'attrice il “debito mantenimento” nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC occorre dunque aggiungere tale importo (dell'agosto 1996) al fabbisogno minimo odierno di fr. 2233.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 670.–, premio della cassa malati fr. 209.–, assicurazioni fr. 12.–, onere fiscale fr. 92.–). E fr. 735.– dell'agosto 1996 equivalgono approssimativamente a fr. 790.– odierni (da 102.9 punti a 110.5, con indice 100 nel maggio del 1993). Per conservare attualmente il livello di vita avuto prima della separazione, l'attrice dovrebbe disporre perciò di circa fr. 3025.– mensili.
a) L'attrice ha compiuto 53 anni l'11 agosto 2004. Sebbene in buona salute, essa non esercita un'attività lucrativa e deve ancora occuparsi dei figli, tutti minorenni. Al momento in cui il cadetto avrà compiuto sedici anni, il 14 agosto 2008, essa avrà 57 anni, sicché un reinserimento professionale appare ben poco probabile – se non impossibile – anche perché essa sarà lontana dal mondo del lavoro da oltre un ventennio. Sulla obsoleta formazione di lei come aiuto farmacista non si potrà più fare ragionevole assegnamento. Del resto, agli atti non figura la benché minima indicazione sulle eventuali possibilità di reinserimento professionale nel mercato del lavoro ticinese, notoriamente depresso, per una persona che ha superato la soglia dei 50 anni (cfr. DTF 127 III 140).
b) Per di più, in una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che qualora un coniuge sia rimasto assente dal mondo del lavoro durante un matrimonio di lunga durata e abbia superato ormai 45 anni, sussiste una presunzione di fatto – seppure refragabile – che egli non possa più reinserirsi in un settore professionale (sentenza 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2). Certo, nel marzo del 2004 l'attrice ha cominciato a frequentare un corso della __________, in esito al quale otterrà un diploma di assistente sanitaria che le permetterà di lavorare – su chiamata – nell'ambito dell'associazione __________ (verbale del 4 maggio 2004, pag. 1). A parte il fatto però che sulle reali possibilità di guadagno di lei nel 2009 nulla è dato di sapere, a quel momento il convenuto sarà sgravato di notevoli contributi e potrà godere condizioni di vita nettamente migliori rispetto a quelle dell'attrice. Il guadagno che costei potrà ritrarre da tale attività non appare dunque di apprezzabile incidenza per il giudizio odierno.
c) Dagli atti non risulta nemmeno che l'attrice disponga di sostanza (doc. A di appello). Dalla liquidazione del regime dei beni, poi, essa percepirà unicamente fr. 12 000.– e il mobilio in comproprietà (sentenza, dispositivo n. 7). L'interessata non può quindi contare neppure su un reddito della sostanza di qualche rilievo. Ne segue, in ultima analisi, che per raggiungere il tenore di vita avuto prima della separazione, all'attrice mancano in buona sostanza fr. 3025.– mensili. Se per finire essa si vedrà riconoscere l'equivalente del solo fabbisogno minimo (fr. 2233.– mensili: sopra, consid. 6d), ciò si deve alla circostanza che – come si vedrà oltre – la disponibilità del convenuto non è sufficiente per far fronte al sostentamento di lei e dei figli, tant'è che lo stesso convenuto rimarrà a sua volta il mero fabbisogno minimo (sotto, consid. 9h).
Il diritto di conservare il livello di vita avuto prima della separazione spetta – di tutta evidenza – non solo all'appellante, ma anche al convenuto. Occorre quindi verificare gli introiti di lui, che il Pretore ha accertato in fr. 10 040.– netti mensili percepiti dalla __________. Ora, dal 1992 fino al giugno del 2000 l'appellante ha lavorato per la __________, dove guadagnava fr. 10 040.– mensili (certificati di salario nel fascicolo “richiami”). Nel 2001 egli ha fondato la __________ con sede a __________, della quale è amministratore unico con uno stipendio di fr. 8000.– lordi mensili, ovvero fr. 7350.– mensili netti, più il rimborso delle spese di trasferta all'estero e la disponibilità di un veicolo (verbale del 4 maggio 2004, pag. 2 a metà). Non consta che dalla __________ egli sia stato allontanato o costretto ad andarsene. Si può anche intuire il suo desiderio di indipendenza, ma con un fabbisogno minimo (accertato dal Pretore) di fr. 4264.– mensili, riducendo le sue entrate l'appellante non poteva disconoscere che non sarebbe più riuscito a onorare contributi per complessivi fr. 4950.– mensili alla moglie e ai figli comuni (senza contare il mantenimento delle altre due figlie avute fuori dal matrimonio). Egli deve dunque assumere la responsabilità della sua scelta e vedersi computare un reddito potenziale analogo al precedente, tanto più che il lavoro da egli svolto come indipendente è identico a quello di prima (cfr. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). La sua capacità di guadagno va calcolata così in fr. 10 040.– mensili netti, come ha fatto il Pretore.
Per quanto riguarda il fabbisogno minimo del convenuto, il primo giudice l'ha confermato in fr. 4264.– mensili (con rinvio a un suo decreto cautelare del 10 giugno 1997, inc. DI.1996.529, DI.1996. 668 e DI.1996.703, pag. 7), così articolato: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 900.–, oneri ipotecari fr. 1321.80.–, premio della cassa malati fr. 200.–, assicurazione della casa fr. 51.35, costo dell'alloggio fr. 800.–, imposte fr. 1000.–. A tale cifra egli ha aggiunto fr. 500.– che l'interessato versa alla figlia An__________, per complessivi fr. 4764.–. L'appellante non spende una parola in proposito, mentre il marito chiede, nelle osservazioni all'appello, di rivalutare tale fabbisogno in fr. 6414.– mensili per tenere conto di fr. 250.– destinati al riscaldamento della casa di __________, di fr. 100.– per le spese di trasferta, di fr. 150.– per altre spese correnti e di fr. 1500.– per il pagamento di debiti arretrati.
a) Nella misura in cui l'interessato omette di allegare e documentare il suo attuale fabbisogno minimo, questo va prudentemente stimato. Il minimo esistenziale del diritto esecutivo va aggiornato ai nuovi valori applicabili dal 1° gennaio 2001, che prevedono per persone sole un minimo di fr. 1100.– (FU 2/2001 pag. 74, cifra I).
b) Quanto alle spese per l'alloggio, nel verbale del 4 maggio 2004 l'interessato ha dichiarato di abitare a __________ con la nuova compagna e i tre figli, in un appartamento di quattro locali per il quale fino al giugno del 2003 versava una pigione di fr. 1800.– mensili, oltre a fr. 400.– mensili per spese accessorie. Nel luglio del 2003 egli ha acquistato l'attuale appartamento a __________ per fr. 520 000.– (proprietà per piani n. 10 360 e 10 361 del fondo base n. 1029). Ora, per costante giurisprudenza di questa Camera nel caso in cui un coniuge viva con un terzo non si dividono le spese di alloggio e di riscaldamento a metà, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.2003.23 del 25 giugno 2003, consid. 10; sentenza del Tribunale federale 5P.101/ 2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). In mancanza di qualsiasi dato sugli oneri ipotecari gravanti l'alloggio odierno e sulle spese relative (manutenzione, amministrazione), non vi sono ragioni per scostarsi dall'importo di fr. 800.– mensili, compreso il costo del riscaldamento, ammesso dal Pretore. La spesa di alloggio appare del resto sufficiente per una persona sola che abiti nella zona.
c) I premi delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) vanno inseriti, per principio, nel fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c; v. anche Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 vCC). Il fatto è che in concreto tutto quanto risulta dagli atti riguarda la casa di __________, non più abitata (verbale del 4 maggio 2004 pag. 3) e che l'appellante non ha dimostrato di dover riscaldare. L'interessato avendo omesso poi di produrre quanto chiesto dal giudice delegato di questa Camera con ordinanze del 4 maggio e 23 agosto 2004, nulla può pretendere di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo oltre quanto ammesso dal Pretore (fr. 51.35 mensili).
d) Quanto ai debiti, essi rientrano nel fabbisogno minimo del coniuge solo se sono stati contratti con l'accordo dell'altro, nel comune interesse della famiglia (DTF 127 III 292 a metà; Rep. 1994 pag. 302 in basso; SJZ 93/1997 pag. 387 n. 11). In concreto l'interessato rivendica essenzialmente spese che rientrano già nel fabbisogno minimo (premi per l'assicurazione dell'economia domestica, quota di membro __________) o che non possono essere riconosciute come indispensabili (DTF 114 III 393: donazioni a enti benefici, abbonamenti a giornali). Gli arretrati d'imposta poi (doc. 2, 3, 11, 15, 18, 24, 30, 31 e 32) vanno considerati come debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). E siccome per principio il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere onorati nella misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), nulla può essere incluso – come si vedrà tra breve – nel fabbisogno minimo dell'interessato.
e) In merito al costo di cure mediche o di farmacia, nel fabbisogno minimo esso va inserito ove ne sia dimostrata la necessità (DTF 112 II 404 consid. 6) e il carattere duraturo (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). In concreto la documentazione agli atti (doc. 8, 10, 12, 16, 17, 19, 25, 26 e 29 nell'inc. DI.1996.528) non basta per ammettere l'esistenza e la necessità di un onere ricorrente. Tanto meno ove si pensi che l'interessato nemmeno precisa come mai tali costi non siano riconosciuti, almeno in parte, dall'assicurazione malattia.
f) Per quanto attiene alle spese di automobile, dal verbale 4 maggio 2004 si desume che tale spesa è assunta dal datore di lavoro, che mette a disposizione l'autovettura della ditta (pag. 2 verso il basso). Ogni pretesa è dunque fuori luogo.
g) Per il resto, contrariamente a quanto reputa il Pretore, gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale di __________, a quel tempo occupata dalla moglie, vanno considerati nel fabbisogno minimo dell'interessata (I CCA, sentenza inc. 11.2001.91 del 16 agosto 2002, consid. 9; analogamente, per le spese di cassa malati: I CCA, sentenza inc. 11.1999.3 del 27 luglio 2000, consid. 6b con rimandi; per le imposte: I CCA, sentenza 11.2002.109 del 21 ottobre 2003, consid. 6f). Quanto al premio della cassa malati, esso può essere fissato in fr. 209.– mensili, come per la moglie (sopra, consid. 6b), mentre l'onere fiscale di fr. 1000.– non è contestato e appare attendibile.
h) Ciò premesso, con un fabbisogno minimo di fr. 3160.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 209.–, assicurazioni fr. 51.35, onere fiscale fr. 1000.–), per conservare il livello di vita precedente la separazione il convenuto deve disporre di fr. 790.– mensili supplementari (come l'attrice: sopra, consid. 6d). Il suo “debito mantenimento” ammonta perciò a fr. 3950.– mensili (arrotondati). Vista l'impossibilità di far fronte ai suoi obblighi alimentari, egli ha diritto di conservare il solo fabbisogno minimo di fr. 3161.– mensili. Dato il suo reddito ipotetico di fr. 10 040.– netti mensili, dedotti fr. 3161.– gli rimangono fr. 6879.– con cui deve sussidiare l'attrice, i figli comuni e i figli nati fuori dal matrimonio.
a) In concreto A__________ è collocato al foyer __________ di __________ e torna solo di rado dalla madre (una volta l'anno: resoconto di , del 20 luglio 2004). Egli lavora come apprendista muratore per l'impresa di costruzione __________ di __________ e guadagna fr. 1450.– mensili lordi. Ora, per un figlio da 13 a 18 anni che non vive in comunione domestica con altri figli le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili. Da tale importo vanno tolti nella fattispecie il vitto (fr. 395.–), l'alloggio (fr. 320.–) e la cura e educazione (fr. 310.–), sostituiti dalla retta dell'istituto __________ (fr. 350.– mensili) versata dalla madre (verbale del 4 maggio 2004, pag. 2 in alto), retta che rientra nel fabbisogno del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Il fabbisogno di A si attesta così a fr. 1305.– mensili.
Inoltre, per giurisprudenza costante, il figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro è tenuto, di principio, a sopperire entro un certo limite alle spese del proprio mantenimento (art. 323 cpv. 2 CC). Di regola tale limite non supera un terzo del guadagno (analogamente a quanto prevedono le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello per il calcolo del minimo esistenziale: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; dal 1° gennaio 2001: FU 2/2001 pag. 76 cifra IV/2). Dedotti gli usuali oneri sociali pari a circa il 7.8%, A__________ percepisce uno stipendio netto di fr. 1336.–. E siccome egli può sopperire al proprio fabbisogno nella misura di fr. 445.–, il suo fabbisogno in denaro risulta di fr. 860.– mensili.
b) Per quanto riguarda I__________ e F__________, le citate raccomandazioni prevedono per due figli da 13 a 18 anni che vivono nella medesima economia domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1755.– mensili ciascuno. Da tale importo vanno tolti i fr. 245.– per cura e educazione, che la madre presta in natura. Il costo dell'alloggio va poi aggiornato, per entrambi, in 7/12 complessivi della pigione pagata dalla madre (un terzo più un quarto: sopra, consid. 6a), pari a fr. 530.– per I__________ e a fr. 400.– per F__________ (invece dei fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni). Il fabbisogno medio in denaro di tali figli ammonta pertanto a fr. 1745.– mensili (I__________) e a fr. 1615.– mensili (F__________).
a) Nella fattispecie, dalla relazione tra il convenuto e __________ (20 maggio 1963), cittadina ecuadoriana, sono nate An__________ (il 28 giugno 1991), Ann__________ (il 28 dicembre 1996) e A__________ M__________ (il 2 gennaio 2003). Secondo quanto dichiarato dall'interessato, non esiste alcun contratto di mantenimento (verbale del 4 maggio 2004 pag. 3 in alto), ma poco importa. Dovendosi questa Camera occupare – secondo le indicazioni del Tribunale federale – anche dei figli nati fuori del matrimonio, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 II 413 in alto) essa deve accertare d'ufficio quale sia l'effettivo onere alimentare a carico del padre. Occorre quindi ch'essa verifichi anzitutto il fabbisogno in denaro dei figli e che determini poi in che misura la loro madre possa partecipare al mantenimento, tenuto conto della di lei capacità economica. Si aggiunga che i contributi dovuti dal convenuto ai figli minorenni non sono prioritari rispetto a quelli per l'ex moglie (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 segg. con richiami di dottrina). Ove l'attore non dovesse avere risorse sufficienti per versare quanto spetta agli uni e all'altra, tutti i contributi andranno pertanto ridotti in proporzione (Rep. 1999 pag. 151; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid. 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi).
b) Per quanto attiene al fabbisogno di An__________, Ann__________ e A__________ M__________, le citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo prevedono un fabbisogno medio in denaro di fr. 1405.– mensili per ognuna di loro fino ai 6 anni, di fr. 1415.– dai 7 ai 12 anni e di fr. 1570.– dopo di allora. Da tali importi va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 435.– (rispettivamente di fr. 310.– e di 185.–) per cura e educazione, che la madre può fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro di fr. 970.– mensili per ogni figlia fino ai 6 anni, di fr. 1105.– mensili dai 7 ai 12 anni e di fr. 1385.– mensili dopo di allora. Altre riduzioni degli importi non si giustificano (sopra, consid. 10). Quanto al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituirla all'importo tabellare con la quota della spesa effettiva a carico del genitore affidatario (13/60, trattandosi di tre figli: sopra, consid. 10b). Nel caso in esame la madre vive insieme con il padre delle bambine in un'abitazione di proprietà di quest'ultimo, sicché conviene attenersi all'importo previsto dalle raccomandazioni, ossia fr. 290.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 270.– in seguito. In definitiva il fabbisogno in denaro di An__________ può essere valutato in fr. 1385.– mensili fino al 27 giugno 2009 (18° compleanno), quello di Ann__________ in fr. 1105.– mensili fino al 27 dicembre 2008 (12° compleanno) e in fr. 1385.– fino alla maggiore età (27 dicembre 2014), quello di A__________ M__________ in fr. 970.– mensili fino al 1° gennaio 2009, in fr. 1105.– mensili dal 7° al 12° anno di età (2015) e in fr. 1385.– mensili dal 13° al 18° anno (2021), sempre esclusa la posta per cura e educazione che la madre fornisce in natura.
c) Quanto a , considerata l'età delle bambine (nate nel 1991, 1996 e 2003) essa non può essere ragionevolmente tenuta a esercitare un'attività lucrativa, nemmeno a tempo parziale, finché la figlia minore non avrà compiuto i 10 anni, mentre un'occupazione a tempo pieno potrà esserle imposta dal momento in cui A M__________ avrà compiuto i 16 anni (sopra, consid. 7 in principio). Non avendo essa alcuna formazione professionale (in Ecuador lavorava “nel campo dell'agricoltura”, guadagnando in caso di bel tempo $ 1500 e in caso contrario $ 1000: verbale del 25 maggio 1998, pag. 2 a metà), anche quando la figlia minore avrà 10 anni costei non sarà verosimilmente in grado di sostentare sé stessa, il reddito conseguito da una lavoratrice senza formazione professionale a metà tempo non riuscendo di regola a coprire un fabbisogno minimo. Dal 2 gennaio 2019 (16° compleanno di A__________ M__________) , ancorché cinquantaquattrenne, potrebbe cimentarsi in un'attività non qualificata, ad esempio come collaboratrice domestica. A quel momento però A, I__________ e F__________ saranno ormai maggiorenni, sicché l'obbligo alimentare del convenuto nei loro riguardi sarà cessato (art. 277 cpv. 1 CC). Ne discende che, all'atto pratico, la capacità lucrativa dell'interessata non è di rilievo ai fini del presente giudizio.
Fino al 15 aprile 2005 (18 anni di A__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 860.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 9913.–
Dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1745.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 9053.–
Dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________ M__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1105.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 970.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 7308.–
Dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009 (18 anni di An__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 7723.–
Dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 6338.–
Dal 14 agosto 2010 al 27 dicembre 2014 (18 anni di Ann__________):
fr. 2233.– per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”),
fr. 1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 4723.–
Dal 28 settembre 2014 al 1° gennaio 2015 (12° compleanno di A__________ M__________):
fr. 3023.– per l'attrice (copertura del “debito mantenimento”) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 4128.–
Dal 2 gennaio 2015 al 1° gennaio 2021 (18 anni di A__________ M__________):
fr. 3023.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo) e
fr. 1385.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 4408.–
L'insieme dei contributi eccedendo in parte la disponibilità mensile di fr. 6879.– (il fabbisogno minimo del debitore è intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii), ciascuna delle spettanze va ridotta in proporzione, nessun contributo prevalendo sull'altro (DTF 128 III 415 in alto). Ne deriva il quadro in appresso:
Fino al 15 aprile 2005 :
fr. 1550.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 595.– per A__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1210.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1120.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 960.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 765.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 675.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007 (18 anni di I__________):
fr. 1700.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1325.– per I__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 1225.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1050.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro)
fr. 840.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 735.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009 (12 anni di Ann__________ e 6 anni di A__________ M__________):
fr. 2100.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1520.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1305.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1040.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 910.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009 (18 anni di An__________):
fr. 1990.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo),
fr. 1440.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1230.– per An__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1230.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 985.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 28 giugno 2009 la disponibilità del convenuto basterà per garantire i fabbisogni in denaro dei minorenni. Il convenuto potrà inoltre versare all'ex moglie un po' più del fabbisogno minimo, ovvero fr. 2503.– mensili, conservando la medesima disponibilità di lei (fr. 270.– mensili). Il risultato in cifre è il seguente:
Dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010 (18 anni di F__________):
fr. 2503.– per l'attrice (copertura del fabbisogno minimo allargato),
fr. 1615.– per F__________ (copertura del fabbisogno in denaro),
fr. 1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dal 14 agosto 2010 la disponibilità del convenuto basterà, una volta, ancora per coprire i fabbisogni in denaro dei minorenni. All'ex moglie il convenuto potrà versare inoltre quanto occorre al “debito mantenimento” di lei, ovvero fr. 3023.– mensili, conservando a suo turno più di quanto necessario per coprire il proprio “debito mantenimento” (fr. 3950.– mensili). La situazione si presenterà in questo modo:
Dal 14 agosto 2010 al 1° settembre 2015 (pensionamento dell'attrice):
fr. 3023.– per l'attrice (copertura del debito mantenimento),
fr. 1385.– per Ann__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e
fr. 1105.– per A__________ M__________ (copertura del fabbisogno in denaro).
Dovesse mutare per legge – in avvenire – l'età ordinaria di pensionamento, il contributo andrà corrisposto fino a quella data. Dato che, per finire, la spettanza dell'appellante risulta ampiamente scoperta, all'interessata va riservata la possibilità di chiedere fino al gennaio del 2010 un aumento del contributo fino a concorrenza di fr. 2233.– mensili qualora la situazione finanziaria dell'ex marito migliori (art. 129 cpv. 3 e 143 n. 3 CC). Ai figli tale possibilità è data, in ogni tempo, per legge (art. 286 CC).
a) In concreto l'attrice, dopo il pensionamento ordinario previsto nel settembre del 2015, potrà beneficiare di una rendita AVS di presumibili fr. 1823.– mensili (doc. H di appello). La quota degli averi di vecchiaia accumulati dal marito durante il matrimonio le sarà versata invece su un conto di libero passaggio e le frutterà verosimilmente fr. 280.– mensili (doc. I di appello). Complessivamente essa avrà dunque entrate per fr. 2103.– mensili, le quali tuttavia saranno insufficienti per garantirle il “debito mantenimento” di fr. 3023.– mensili. Né il convenuto può rinviare l'attrice all'eventuale prestazione complementare AVS (art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]: RS 831.30), poiché queste sono sussidiarie, stanziate in funzione di un reddito determinante (art. 2 cpv. 1 e 3a cpv. 1 LPC). E per calcolare tale reddito l'autorità amministrativa deve tener conto – fra l'altro – delle “pensioni alimentari del diritto di famiglia” (art. 3c cpv. 1 lett. h LPC), salvo le “prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile” (cpv. 2 lett. a). Prima, quindi, il giudice civile fissa il contributo di mantenimento a norma dell'art. 125 CC e poi l'autorità amministrativa decide se erogare prestazioni complementari (RtiD I-2004 pag. 589 n. 65c). Nella fattispecie il marito dev'essere chiamato perciò a coprire il disavanzo di fr. 920.– mensili.
b) Quanto alla situazione del convenuto dopo il suo pensionamento, nulla si conosce, l'interessato avendo omesso di produrre quanto richiesto dal giudice delegato. Nulla lascia presagire però che a quel momento egli non sarà in grado di far fronte al proprio debito mantenimento e a quello – residuo – della ex moglie. Del resto, nel 2015 egli dovrà unicamente dar fronte al sostentamento della figlia A__________ M__________, poiché An__________ e Ann__________ saranno maggiorenni e l'eventuale obbligo di mantenimento nei loro confronti non sarebbe prioritario. Il contributo di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne agli studi non prevale infatti – diversamente dal contributo per un minorenne – sul contributo di mantenimento per l'ex coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.97.167 del 31 marzo 1999 pubblicata in: FamPra.ch 1/2000 n. 4 pag. 122 con rimandi; v. anche Schwenzer, op. cit., n. 28 ad art. 125 CC).
II. Sull'appello adesivo
III. Sull'appello contro il decreto cautelare
reddito del marito (consid. 8) fr. 10 040.–
reddito della moglie fr. –.– fr. 10 040.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 9h) fr. 3 161.–
fabbisogno minimo della moglie (consid. 6d) fr. 2 233.–
fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 10a) fr. 860.–
fabbisogno in denaro di I__________ (consid. 10b) fr. 1 745.–
fabbisogno in denaro di F__________ (consid. 10b) fr. 1 615.–
fr. 9 614.– mensili
eccedenza fr. 426.– mensili metà eccedenza fr. 213.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3161.– + fr. 213.– = fr. 3 374.– mensili,
e dovrebbe corrispondere alla famiglia:
fr. 10 040.– ./. fr. 3374.– = fr. 6 666.– mensili.
Il problema è che, con la sua metà eccedenza, il convenuto potrebbe contribuire al mantenimento delle tre figlie avute fuori del matrimonio solo in minima misura per rapporto al contributo dovuto ai figli nati nel matrimonio. Ciò risulterebbe contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 11a). Per sovvenire a tutti i suoi obblighi alimentari il convenuto dovrebbe disporre, in altri termini, di fr. 9913.– mensili (sopra, consid. 12), mentre ha soltanto a fr. 6879.– mensili (il reddito di fr. 10 040.–, meno il fabbisogno minino di fr. 3161.–). In simili circostanze non rimane che ridurre tutti i contributi nella stessa proporzione (come si è fatto ai fini del giudizio di merito). Ne segue un contributo provvisionale per la moglie di fr. 1550.– mensili, uno per A__________ in fr. 595.– mensili, uno per I__________ in fr. 1210.– e uno per F__________ in fr. 1120.– mensili, per complessivi fr. 4475.– mensili. In materia di filiazione applicandosi, nell'interesse del minorenne, il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 11a), le domande di giudizio non vincolano il tribunale e il decreto impugnato va riformato in tal senso. Quanto al contributo alimentare per la moglie, varrebbe di per sé il principio dispositivo. Dato però che le richieste di giudizio sono correlate a contributi per i figli palesemente insufficienti, giova attenersi, anche nella commisurazione del contributo per l'interessata, alle risultanze predette. La trattenuta di stipendio, non contestata, va adeguato alla nuova situazione e comunicata al datore di lavoro dell'interessato.
IV. Sull'appello adesivo
V. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria
Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno richiesto alla Camera, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sul principio del divorzio, mentre ottiene causa vinta – in minima parte – sull'aumento del contributo alimentare per sé dopo il pensionamento. Inoltre ottiene una maggiorazione del contributo per i figli, quand'anche in virtù del principio inquisitorio illimitato e a costo di una reformatio in peius del contributo per sé. Nel complesso, il totale dei due contributi è inferiore rispetto alle domande di appello e a quanto riconosciuto dal marito (che proponeva la conferma della sentenza). Si giustifica dunque di porre a carico dell'appellante quattro quinti degli oneri, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile, invece, sul corrispondente dispositivo di primo grado, che può rimanere invariato.
Quanto agli oneri dell'appello adesivo, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta – in linea di principio – il carico degli oneri processuali e l'obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello adesivo.
Anche gli oneri dell'appello contro il decreto cautelare seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante, che chiedeva un contributo per sé di fr. 4000.– mensili, si vede riconoscere solo fr. 1550.–, mentre per i figli ottiene fr. 2925.– a fronte di una richiesta di fr. 2490.– mensili. Si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico della controparte, con obbligo di rifondere a quest'ultima un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo vanno, per i motivi già indicati, a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili. Anche in questo caso l'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato di prima sede, che può rimanere invariato.
Entrambe le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta presentata dall'attrice può essere accolta. L'indigenza di lei appare data (art. 155 vCPC, corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag), tanto che il fabbisogno minimo risulta largamente scoperto, e la sua posizione – almeno al momento dell'introduzione della domanda – non poteva dirsi d'acchito sprovvista di buon diritto (art. 157 vCPC, art. 14 lett. a Lag), il Pretore avendo pronunciato il divorzio anticipando l'applicazione del nuovo diritto. Circa la procedura cautelare, valgono le medesime considerazioni, senza dimenticare che una domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo ad atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi d'urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Per tale procedura il beneficio richiesto è concesso dunque dall'8 luglio 1999.
Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dal convenuto, di per sé l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Considerate nondimeno le presumibili difficoltà d'incasso dovute alla disagiata situazione economica in cui versa l'appellante, si giustifica di accogliere la domanda (DTF 122 I 322). Per i motivi già esposti, il beneficio decorre in ogni modo dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal 13 agosto 1999.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 5 luglio 1999 è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
fr. 1550.– mensili per la moglie;
fr. 595.– mensili per A__________;
fr. 1210.– mensili per I__________ e
fr. 1120.– mensili per F__________.
Alla direzione della __________, Lugano, è fatto obbligo di trattenere ogni mese dallo stipendio di AO 1 l'importo di fr. 4475.– e di riversare tale somma a AP 1 sul conto __________ presso __________ di __________.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dall'8 luglio 1999 con il gratuito patrocinio degli avvocati e .
IV. Si prende atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
V. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
VI. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello del 12 luglio 1999 è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è così riformato:
fino al 15 aprile 2005:
per A__________ fr. 595.– mensili,
per I__________ fr. 1210.– mensili,
per F__________ fr. 1120.– mensili,
assegni familiari compresi;
dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007:
per I__________ fr. 1325.– mensili,
per F__________ fr. 1225.– mensili,
assegni familiari compresi;
dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009:
fr. 1520.– mensili per F__________, assegni familiari compresi;
dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009:
fr. 1440.– per F__________, assegni familiari compresi, e
dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010:
fr. 1615.– per F__________, assegni familiari compresi.
Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006.
AO 1 verserà a AP 1 in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC):
fr. 1550.– mensili fino al 15 aprile 2005,
fr. 1700.– mensili dal 16 aprile 2005 al 14 settembre 2007,
fr. 2100.– mensili dal 15 settembre 2007 al 1° gennaio 2009,
fr. 1990.– mensili dal 2 gennaio 2009 al 27 giugno 2009,
fr. 2503.– mensili dal 28 giugno 2009 al 13 agosto 2010,
fr. 3023.– mensili dal 14 agosto 2010 al 15 settembre 2015 o fino all'età ordinaria di pensionamento della beneficiaria e
fr. 920.– mensili vita natural durante.
Fino al gennaio del 2010 AP 1 sarà abilitata a chiedere un aumento del contributo alimentare fino a concorrenza di fr. 2233.– mensili nel caso in cui la situazione economica del debitore migliorasse.
Le somme indicate sono ancorate all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del febbraio 2005 e saranno adeguate il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice del dicembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2006.
AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AO 1 durante il matrimonio, dal 29 marzo 1986 al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Alla __________, Fondazione collettiva per la previdenza professionale è fatto obbligo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di accreditare la relativa spettanza su un conto vincolato in favore di AP 1.
Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermata.
VII. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 500.–
fr. 1500.–
sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
VIII. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 12 luglio 1999 con il gratuito patrocinio degli avvocati e .
IX. AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 13 agosto 1999 con il gratuito patrocinio dell'avv. .
X. Si prende atto del ritiro dell'appello adesivo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
XI. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
XII. Intimazione a:
; .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– __________, __________ (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
– __________, __________ (dispositivo VII, seconda parte);
– __________, (dispositivi III e VIII);
– , (dispositivo IX).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria