Incarto n.: 11.1999.00026
Lugano 22 giugno 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 giugno 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 febbraio 1999 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 29 gennaio 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 marzo 1990 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra __________ __________ (1950) ed __________ nata __________ (1952), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta il 1° dicembre 1989. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, un contributo alimentare per la moglie di fr. 1'600.– mensili indicizzati (art. 151 cpv. 1 vCC), come pure un contributo alimentare per ciascuno dei figli __________ (1981), __________ (1984) e __________ (1986) di fr. 1'600.– mensili indicizzati.
B. __________ __________ ha promosso causa il 3 giugno 1998 contro l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la soppressione della rendita a lei dovuta e la riduzione a fr. 500.– mensili dei contributi alimentari per i figli. Contestualmente alla petizione egli ha sollecitato in via cautelare la soppressione immediata della rendita per la convenuta e la riduzione dei contributi per i figli a fr. 500.– mensili retroattivamente dal 3 giugno 1997, instando per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 9 luglio 1998, indetta per la discussione cautelare, __________ __________ si è opposta alle richieste.
C. Con decreto emanato senza contraddittorio il 26 agosto 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ridotto i contributi in favore dei figli dal 13 agosto 1998 a fr. 975.– per __________, a fr. 780.– per __________ e a fr. 735.– per __________. Chiusa l'istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 1° dicembre 1998 le parti hanno confermato le loro domande, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte.
D. Statuendo il 29 gennaio 1999, il Pretore ha confermato il decreto supercautelare del 26 agosto 1998, riducendo i contributi per i figli a fr. 975.– per __________, a fr. 780.– per __________ e a fr. 735.– per __________. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.– sono state poste per un quarto a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 9 febbraio 1999 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la sua istanza sia integralmente accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 1999 __________ __________ postula la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio pretorile, formulando a sua volta domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 15 novembre 2000 la presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione della legge nuova. Nel suo memoriale del 24 novembre 2000 __________ __________ ha ribadito le proprie osservazioni. __________ __________ è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La procedura verte in concreto sulla soppressione cautelare del contributo alimentare per la moglie e sulla riduzione dei contributi per i tre figli stabiliti in una convenzione sugli effetti accessori del divorzio (doc. B). Ora, l'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).
Introdotta l'azione di modifica, le misure provvisionali sono regolate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), norma che riprende l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 1 ad art. 137 CC). In tale ambito il giudice può, se sono adempiute le condizioni della necessità e dell'urgenza, ridurre o sopprimere il contributo già in via cautelare (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Ciò si verifica, ad esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato che continui a corrispondere la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229 consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).
Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La novella non ha, di per sé, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi di mantenimento per i figli minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad art. 7a tit. fin CC). Nella fattispecie rimangono pertanto applicabili le norme di procedura prescritte per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 186 CC). Vigono, come dianzi, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276-293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Per quanto riguarda le misure provvisionali, il nuovo diritto del divorzio non porta novità. Tali provvedimenti possono pertanto essere emanati ove appaiano urgenti e indispensabili, in analogia a quanto prevedono gli art. 281 segg. CC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 53 ad art. 134 CC). E per l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer, in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).
In concreto il Pretore ha accertato che sino alla fine del 1988 il marito, a suo tempo contitolare di una ditta attiva nel settore ortofrutticolo, aveva guadagnato circa fr. 13'000.– mensili e in seguito aveva ceduto la propria quota agli altri azionisti, ricevendo una liquidazione di fr. 1'283'828.–. Al momento in cui aveva sottoscritto la nota convenzione egli era quindi già uscito dalla ditta e non aveva più lo stipendio di fr. 13'000.– mensili, ma disponeva di un'ingente somma di denaro liquido. Certo, egli pretendeva di avere consumato il capitale per il pagamento di contributi alimentari, per il finanziamento di nuove attività commerciali risoltesi con un fallimento, per un mutuo concesso alla sorella in Italia e per il mantenimento della nuova famiglia. Il Pretore tuttavia ha ritenuto ciò inverosimile. Non ha trascurato il fatto, in ogni modo, che il marito non appariva più in grado di conseguire un reddito mensile di fr. 13'000.– e ha ridotto il contributo alimentare di fr. 1'600.– per ogni figlio previsto dalla convenzione entro i limiti delle raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù di Zurigo, ovvero fr. 975.– per __________, fr. 780.– per __________ e fr. 735.– per __________, mantenendo di contro invariato quello per l'ex moglie (fr. 1'600.–, indicizzato dal 1990).
L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che il Pretore non ha tenuto conto della sua effettiva situazione economica, documentata da attestati di carenza di beni per complessivi fr. 99'017.35 né del fallimento delle sue attività imprenditoriali consistenti nelle ditte __________ __________ e __________ __________ __________. Egli rimprovera al primo giudice di avere statuito sulla base di giudizi morali indotti dallo sperpero milionario, giungendo a un decreto profondamente ingiusto. Il provento della vendita delle azioni – egli afferma – è stato consumato nel corso degli anni per far fronte ai contributi alimentari in favore dell'ex moglie e dei figli, al mantenimento della nuova famiglia e al finanziamento delle attività imprenditoriali, conclusesi con il dissesto economico. Egli si duole di dover versare un contributo alimentare mensile complessivo di fr. 4'400.– con le sole indennità di disoccupazione di fr. 4'369.– netti, ciò che lo obbliga a intaccare il reddito mensile della nuova moglie (fr. 3'800.– lordi) per sostentare la nuova famiglia, composta dei genitori, di un figlio comune e di un figlio della moglie, nato da una precedente unione.
L'attore afferma di avere dimostrato l'azzeramento della sua sostanza con la produzione dell'attestato di carenza di beni (doc. C2) che, a suo dire, accerta la situazione di totale mancanza di patrimonio, e censura di arbitrio la valutazione delle prove eseguita dal Pretore. Se non che, la situazione finanziaria dell'appellante emersa dall'istruttoria, in particolare dagli incarti penali richiamati, non è chiara come l'interessato pretende. Nel corso di un interrogatorio del 21 giugno 1995 egli aveva dichiarato che al momento di firmare la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nel dicembre 1989, egli era ancora titolare della ditta __________ __________, dalla quale percepiva un salario mensile di fr. 13'000.–, e che si era trasferito in Italia alla fine di quell'anno, avviando un'attività lucrativa indipendente che gli consentiva di far fronte all'obbligo alimentare. Nel 1992 egli aveva intrapreso una nuova attività di collaborazione per l'importazione di frutta e di verdura, precipitata nel 1994, e all'inizio 1995 era tornato in Svizzera, dove conseguiva un reddito mensile netto di fr. 4'500.– alle dipendenze della __________ __________ __________ __________ di __________ (incarto __________ /, richiamato, verbale di interrogatorio).
In un successivo interrogatorio del 27 febbraio 1996 l'attore ha poi dichiarato di avere incassato per la cessione del suo pacchetto azionario un importo di fr. 1'400'000.–, usato per pagare le imposte, consentire alla sorella un prestito di Lit 400'000'000, pagare i contributi alimentari, formare la nuova famiglia e avviare un'attività commerciale in Italia, poi fallita. Sentito nuovamente il 4 ottobre 1996, egli ha precisato di avere ricevuto per le sue azioni fr. 1'283'827.70 in contanti, ammettendo di non avere comunicato all'Ufficio di esecuzione l'esistenza del mutuo di fr. 380'000.– concesso alla sorella per avviare un'attività commerciale (incarto __________ /, richiamato, verbale di interrogatorio). Nella fattispecie l'attestato di carenza di beni è quindi stato rilasciato sulla base di indicazioni incomplete del debitore. In siffatte circostanze non si può ritenere accertata la scomparsa del noto capitale di fr. 1'283'827.70 per la mera esistenza di un attestato di carenza di beni, né per l'assenza di procedimenti penali per sottrazione di beni dal pignoramento. L'appellante sembra per altro tentare in questa sede di mettere in dubbio finanche il credito verso la sorella (memoriale, pag. 10 nel mezzo), argomentando che all'epoca egli versava in stato confusionale. L'affermazione contrasta però con i verbali di interrogatorio. Nulla per altro lascia presumere che nel 1995/96 egli fosse incapace di intendere e di volere. La conclusione che se ne trae, come ha constatato il Pretore, è pertanto quella di opacità finanziaria, con movimenti importanti di denaro nelle società poi fallite e affermazioni del debitore su asseriti consumi di capitale che non appaiono adeguatamente sorrette da documentazione contabile.
Né l'istruttoria cautelare ha consentito di accertare l'asserito dissesto finanziario di cui si prevale l'appellante, il quale ha fornito versioni diverse secondo la procedura giudiziaria. Il fallimento delle ditte __________ __________ e __________ __________ __________ __________ è invero pacifico, ma le circostanze che circondano il consumo dei rispettivi capitali azionari restano oscure, come si evince dalla lettura dei verbali di interrogatorio eseguiti dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale avviato su denuncia di un altro azionista della __________ __________A. In un primo tempo l'appellante ricordava che la ditta aveva due azionisti, ma asseriva di non saper dire se egli era l'azionista A o l'azionista B (incarto richiamato __________ /, verbale di interrogatorio del 7 novembre 1996). In seguito egli ha ammesso di essere stato l'azionista B e di avere prelevato a varie riprese fr. 161'500.– complessivi, affermando che tale importo era stato usato in parte per pagare in contanti un collaboratore negli Stati Uniti, in parte per le sue spese vive e “forse anche per altri motivi che risulteranno dalla documentazione che produrrò” (incarto __________ __________/__________richiamato, verbale di interrogatorio del 17 marzo 1998). Non risulta tuttavia che egli abbia poi prodotto al Procuratore pubblico la documentazione promessa.
Nell'istanza cautelare del 3 giugno 1998 l'attore ha addotto di avere perso tutto il capitale ottenuto nel 1990 e di non avere più nemmeno il reddito di fr. 13'000.– conseguito al momento in cui aveva firmato la convenzione sulle conseguenze del divorzio. Ciò contrasta con la versione data nel corso degli interrogatori presso il Ministero Pubblico e con i riscontri oggettivi contenuti negli incarti penali richiamati. L'attore infatti aveva dichiarato il 27 febbraio 1996 che “del capitale iniziale non è rimasto nulla, fatta riserva per il credito di Lit. 400'000'000 che vanto nei confronti di mia sorella” (incarto __________/__________richiamato, verbale di interrogatorio, pag. 2). Inoltre, la convenzione di cessione delle azioni è del 2 dicembre 1988 (contratto del 1° dicembre 1988, prodotto nell'incarto penale richiamato /, allegato al verbale del 4 ottobre 1996), sicché l'attore non aveva più il reddito di fr. 13'000.– mensili già nel gennaio 1989, ben prima quindi di sottoscrivere la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, come correttamente ritenuto dal Pretore.
L'appellante adduce di aver consumato il capitale ricavato dalla vendita delle azioni nella misura almeno di fr. 904'000.–, di cui fr. 384'000.– per gli alimenti versati in cinque anni (dal 1989 al 1994) a moglie e figli e di fr. 520'000.– per il mantenimento proprio e della nuova famiglia fino al 1997 (appello, pag. 9). Interrogato dal Ministero Pubblico, egli aveva indicato di avere versato alimenti all'ex moglie e ai figli per fr. 320'000.–, di avere perso fr. 200'000.– nell'attività imprenditoriale in Italia, di avere corrisposto fr. 380'000.– alla sorella per un mutuo e di avere speso importi imprecisati per il versamento di imposte arretrate e il mantenimento della nuova famiglia (incarto penale richiamato __________ /, verbale di interrogatorio del 4 ottobre 1996). Agli atti non figurano documenti relativi a tali consumi di sostanza, né l'attore ha prodotto la documentazione attestante la partecipazione agli utili che avrebbe ricevuto dalla __________ __________ __________ __________ (incarto __________ /, verbale di interrogatorio del 27 febbraio 1996, pag. 3). In definitiva, quindi, l'asserito consumo del capitale poggia solo sulle affermazioni dell'interessato medesimo, il quale non ha documentato le perdite finanziarie addotte.
Del resto l'attore non è rimasto inattivo e senza reddito dal 1990 in poi, contrariamente a quanto egli sembra ora affermare (appello, pag. 9). Per sua stessa ammissione, infatti, egli ha sempre operato nell'ambito delle sue attività imprenditoriali, conseguendo in Italia, nel periodo dal 1989 al 1992, un reddito da attività indipendente che a suo dire gli consentiva di far fronte all'obbligo alimentare (incarto penale richiamato __________ /, verbale di interrogatorio del 21 giugno 1995). La situazione dal 1992 al 1994 è invero rimasta oscura, ma dal 1° gennaio 1995, dopo il ritorno in Svizzera, egli è stato alle dipendenze della __________ __________ __________ __________ con un salario netto mensile di fr. 4'500.– (lettera 12 febbraio 1996 della __________ __________ __________ __________, incarto penale __________/__________richiamato). Egli aveva inoltre un'interessenza non meglio precisata in questa ditta (cfr. lettera 12 febbraio 1996) e ha ammesso nel corso dell'interrogatorio presso il Ministero pubblico di avere ricevuto una partecipazione agli utili di entità imprecisata (incarto penale __________/__________richiamato, interrogatorio del 27 febbraio 1996, pag. 2). Dal giugno al dicembre 1997 egli ha poi lavorato alla __________ __________ come __________ specialista (account executive), con uno stipendio mensile netto medio di fr. 4'620.30 (certificato di salario prodotto dalla __________ __________ in liquidazione il 18 agosto 1998, incarto richiamato). In seguito alla chiusura della ditta, ordinata dalla Commissione federale delle banche, dal gennaio al marzo 1998 l'appellante ha ricevuto una retribuzione media mensile netta di fr. 5'980.– (certificato di salario fiscale __________ __________, incarto richiamato) come liquidazione, ed è poi stato posto al beneficio di indennità di disoccupazione, dall'aprile 1998, per complessivi fr. 4'887.96 lordi (doc. D).
In concreto l'appellante non ha precisato quale reddito egli aveva nel 1989, al momento in cui ha sottoscritto la nota convenzione, né ha fornito dati attendibili, limitandosi a dichiarare al Ministero pubblico (incarto /) di avere conseguito con l'attività indipendente avviata in Italia un reddito sufficiente per far fronte ai contributi alimentari. Anche l'asserito azzeramento del capitale non è stato reso verosimile, se si considerano le numerose zone d'ombra emerse dagli incarti penali. La valutazione del Pretore, che ha ritenuto non sussistere gli estremi per ridurre già in via cautelare il contributo alimentare dovuto all'ex moglie (decreto, consid. 2), resiste pertanto alla critica, tanto più a un esame sostanzialmente sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari. Anzi, nella misura in cui ha ridotto i contributi alimentari per i figli al fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù e la consulenza professionale del Cantone Zurigo, il Pretore ha giudicato finanche a favore all'appellante.
L'appello, infondato, deve quindi essere respinto, senza che sia necessario esaminare i rispettivi redditi e fabbisogni delle due famiglie. Con ogni evidenza l'apprezzamento cautelare non pregiudica né anticipa in alcun modo il sindacato di merito. Le vicissitudini fallimentari e penali addotte dall'attore, così come le entrate e i fabbisogni attuali e i confronti con i redditi e i fabbisogni esistenti nel 1989, potranno essere accertati in modo approfondito in esito alla causa di merito, nell'ambito della quale il giudice fruisce di pieno potere cognitivo. È appena il caso di ricordare, nondimeno, che in caso di nuovo matrimonio del debitore alimentare, il coniuge di costui ha il dovere di assisterlo nell'adempimento dei suoi doveri di mantenimento verso un ex coniuge o verso i figli (art. 159 cpv. 3 CC; DTF 79 II 140/131; SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/aa; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 41 ad art. 159 CC). Nelle entrate della nuova famiglia dell'appellante, pertanto, dovrà essere considerato anche il reddito conseguito dalla seconda moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, il quale rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________, nella misura in cui non potrà incassare l'indennità per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario