Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.1999.150
Entscheidungsdatum
19.02.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 11.1999.00150

Lugano, 19 febbraio 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..___ (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 15 aprile 1999 da

__________, già in __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)

contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. , Lugano

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 1999 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 25 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________o, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 novembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra __________ __________, cittadino italiano, e __________ nata __________ (entrambi del 1951). La sentenza prevedeva, tra l'altro, una rendita di indigenza in favore dell'ex moglie (art. 152 vCC) di fr. 400.– mensili indicizzati fino al gennaio del 2002, come pure un contributo alimentare per ciascuno dei figli __________ (nata il __________ 1980) e __________ (nato __________ 1986) di fr. 700.– mensili indicizzati fino al 16° anno di età e di fr. 800.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o al compimento della formazione scolastico-professionale.

B. Su appello di __________, il 4 giugno 1998 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore, aumentando la rendita per l'ex moglie a fr. 700.– mensili indicizzati senza limiti di tempo e il contributo alimentare per ciascuno dei figli a fr. 800.– mensili indicizzati fino ai 16 anni (oltre l'assegno familiare), rispettivamente a fr. 900.– mensili indicizzati (oltre l'assegno familiare) fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastico-professionale (inc. 11.1997.00014). Tale pronuncia è passata in giudicato.

C. __________ ha promosso causa il 15 aprile 1999 contro __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere la modifica della sentenza di divorzio nel senso di sopprimere la rendita dovuta all'ex moglie e di ridurre i contributi alimentari per i figli a fr. 650.– mensili fino al 19° anno di età, rispettivamente a fr. 750.– mensili fino al compimento della formazione scolastica. L'attore ha postulato inoltre il rimborso di fr. 17 714.80 con interessi per le rendite e i contributi versati in esubero dal 1° settembre 1995 al marzo del 1999. La causa è tuttora in corso.

D. Contestualmente alla petizione __________ ha sollecitato in via provvisionale la soppressione immediata della rendita per la convenuta. All'udienza del 18 maggio 1999, indetta per discutere l'istanza cautelare, __________ si è opposta a qualsiasi interruzione dei versamenti. Chiusa l'istruttoria provvisionale, alla discussione finale del 10 agosto 1999 le parti hanno confermato le loro domande.

E. Statuendo il 25 novembre 1999 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza cautelare e ha soppresso in via provvisionale la rendita a favore di __________ dal 18 aprile 1999. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a __________ un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.

F. Contro il decreto appena citato __________ è insorta con un appello del 6 dicembre 1999 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza provvisionale sia respinta o, quanto meno, che la sua rendita sia fissata a fr. 555.– mensili per la durata della causa. __________ non ha introdotto osservazioni all'appello.

G. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 3 gennaio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni sull'applicazione della legge nuova. Nel suo memoriale dell'11 gennaio 2001 __________ ha ribadito le sue conclusioni. __________ è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La riduzione o la soppressione di contributi alimentari (art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex coniuge – il decreto impugnato non riguarda i figli – continua pertanto a essere disciplinata dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).

  1. L'art. 153 cpv. 2 vCC disponeva che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti poteva domandare di esserne liberato o che la somma fosse ridotta quando il bisogno più non esisteva o era sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondevano all'importo della rendita. La norma si applicava tanto ai contributi alimentari dell'art. 151 cpv. 1 vCC quanto alle rendite d'indigenza dell'art. 152 vCC (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 153 vCC con richiami).

  2. Presupposto per la soppressione o la riduzione dell'obbligo giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC era, come detto, che fossero peggiorate le condizioni economiche del debitore o che fossero migliorate quelle del beneficiario. La prima ipotesi è estranea al caso in esame. Per quanto attiene alla seconda, decisivo era che il miglioramento fosse rilevante, duraturo e non previsto al momento in cui era stata fissata la rendita (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 8 ad art. 153 vCC con rinvii). Inoltre esso doveva tradursi in un più alto tenore di vita del beneficiario: non era considerato un miglioramento, ad esempio, quello destinato unicamente a finanziare la previdenza di vecchiaia (DTF 120 II 4; Koller in: AJP/PJA 3/1994 pag. 1199 cifra 3).

  3. L'emanazione di misure provvisionali in processi volti alla modifica di contributi alimentari o di rendite d'indigenza in favore dell'ex coniuge era regolata per analogia, nel vecchio diritto, dall'art. 145 cpv. 2 vCC (Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 153 vCC con richiami). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato nella sentenza di divorzio era quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e da valutare con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze particolari”: DTF 118 II 228 in basso).

Estremi del genere si ravvisavano ad esempio – ed era l'unico esempio citato dalla dottrina e della giurisprudenza – quando, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni economiche, il debitore non era più in grado di erogare la rendita (o il contributo) senza trovarsi in gravi difficoltà, mentre si poteva ragionevolmente pretendere che il creditore sopportasse la riduzione o la soppressione del beneficio (Lüchinger/Geiser, loc. cit. con riferimenti; DTF 118 II 229 in alto). Estremi analoghi si potevano prospettare altresì, nel caso in cui fossero migliorate le condizioni economiche del beneficiario, ove il pagamento della rendita (o del contributo), per quanto possibile al debitore, lasciasse a quest'ultimo solo il minimo esistenziale o poco più, mentre il beneficiario si ritrovava già a prima vista – in virtù del miglioramento – con un agio considerevole.

  1. In concreto il Segretario assessore ha accertato che al momento del divorzio il marito guadagnava fr. 5417.– netti mensili (più fr. 360.– per assegni familiari) e la moglie fr. 1660.–. Nel 1998 il reddito dell'attore era passato a fr. 5672.60 mensili netti (senza considerare gli assegni familiari) e quello della convenuta a

fr. 2817.15. Nei primi cinque mesi del 1999 la situazione era rimasta sostanzialmente stazionaria (fr. 5648.40 netti mensili il marito, senza considerare gli assegni familiari, e fr. 2716.60 la convenuta). Confrontando tali valori con le entrate al momento del divorzio, il primo giudice ha riscontrato un notevole miglioramento della situazione economica, soprattutto per quanto riguarda la convenuta.

Con un guadagno netto di oltre fr. 2700.– mensili, in effetti, costei risultava ormai in grado di sopperire appieno al proprio fabbisogno (fr. 2555.90 così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 700.–, spese accessorie alla locazione fr. 42.60, riscaldamento fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 179.–, manutenzione stufa e camino fr. 8.35, assicurazioni private fr. 19.50, imposte fr. 105.35, più il 20% garantito dall'art. 152 vCC pari a fr. 426.–), per rapporto a quello di fr. 2456.– mensili calcolato dal giudice del divorzio. La situazione apparendo duratura e non prevista nel 1996, il Segretario assessore ha soppresso la rendita, non più giustificata da uno stato d'indigenza.

  1. L'appellante ribadisce anzitutto che in concreto la soppressione della rendita a titolo provvisionale poteva avvenire solo ove l'attore non fosse più in grado di onorare il pagamento, mentre il primo giudice ha accolto l'istanza solo perché il reddito di lei è aumentato. Nella misura in cui reputa, tuttavia, che solo l'impossibilità di versare la rendita da parte del debitore giustifichi una riduzione o una soppressione in via provvisionale, l'interessata sostiene una tesi apodittica, senza il conforto della dottrina né della giurisprudenza. L'ipotesi evocata dianzi (quella dovuta a un peggioramento delle condizioni economiche del debitore: sopra, consid. 4) è solo un esempio, come precisano chiaramente gli autori (“z.B.”: Lüchinger/Geiser, loc. cit.) e la prassi (“par exemple”: DTF 118 II 229 in alto). Essa non esclude che, dandosene gli estremi, un notevole miglioramento della situazione economica del beneficiario possa giustificare a sua volta la riduzione o la soppressione provvisionale di una rendita d'indigenza. La questione è di sapere se estremi del genere ricorrano nella fattispecie.

  2. Afferma l'appellante che, ad ogni modo, la soppressione della rendita non si legittima in concreto, poiché per rapporto al 1996 il suo reddito netto è sì aumentato a fr. 2716.60 mensili (quello calcolato dal Segretario assessore per i primi cinque mesi del 1999), ma parallelamente è aumentato anche il suo fabbisogno minimo. Il quale, invece di limitarsi a fr. 2555.90 mensili (come ha calcolato il Segretario assessore), ammonta in realtà ad almeno fr. 2726.20, cui va ancora aggiunta la maggiorazione del 20% che la giurisprudenza riconosceva in applicazione dell'art. 152 vCC, per un totale di fr. 3271.45 mensili. E ciò senza nemmeno considerare le spese legali di fr. 21 644.15 che essa ha dovuto affrontare. In subordine l'appellante soggiunge che, pur nell'eventualità a lei più sfavorevole, la rendita non può, comunque sia, essere ridotta a meno di fr. 555.– mensili (il suo fabbisogno mensile di fr. 3271.45, meno il noto reddito di fr. 2716.60).

a) Nel suo fabbisogno minimo l'appellante chiede anzitutto che si aumenti la spesa per l'alloggio da fr. 700.– a fr. 1000.– mensili in via equitativa, sostenendo che l'appartamento odierno è inadeguato, soprattutto per figli che sono diventati giovani adulti. Essa invoca altresì la parità di trattamento, facendo notare che l'attore “abita da solo in una villetta a schiera” (memoriale, pag. 9 in alto). L'appellante disconosce però, per quanto riguarda i figli, che le relative spese di alloggio rientrano nel fabbisogno di costoro e non nel suo. Il costo di fr. 700.– mensili per l'appartamento si riferisce a lei soltanto. Nel fabbisogno minimo va poi inserita, per principio, la spesa effettiva, che nella fattispecie non appare inferiore a quanto si può ragionevolmente ammettere per un appartamento a Grancia destinato a una persona sola. Fuori luogo è infine il richiamo alla parità di trattamento, che vale tra persone sposate, ma non più dopo lo scioglimento del matrimonio.

b) In merito alle spese accessorie il Segretario assessore le ha riconosciute tutte (fr. 42.60 mensili), salvo stralciare il canone di allacciamento alla televisione via cavo (fr. 22.70 mensili), già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo. Il che è assolutamente corretto, così come a ragione il primo giudice ha ritenuto compresi nel minimo esistenziale i costi dell'elettricità (fr. 123.55 mensili), quelli del canone radiotelevisivo (fr. 34.10 mensili) e quelli del telefono (fr. 65.50). La prassi di questa Camera, che l'appellante mostra di non conoscere (memoriale, pag. 9 in fondo), è chiara e pubblicata da tempo (Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto; si veda, ora, anche DTF 126 III 357 a metà). Non a caso, del resto, la giurisprudenza relativa all'art. 152 vCC prevedeva di aumentare del 20% il fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo. Che a suo tempo il giudice del divorzio abbia fatto diversamente poco importa, il fabbisogno dell'interessata non essendo stato a suo tempo appellato (e in ogni modo il giudice del divorzio non aveva applicato la maggiorazione del 20%).

c) Quanto alle spese di riscaldamento (fr. 50.– mensili), il Segretario assessore ha spiegato perché ha ridotto la media aritmetica di fr. 52.33, calcolata su un periodo superiore a 12 mesi (decreto, pag. 3 in fondo). L'appellante non spende una parola al riguardo, ciò che rende l'appello finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Certo, l'appellante asserisce che parte delle sue spese di elettricità sono destinate anche al riscaldamento, ma le fatture emesse dalle Aziende industriali della Città di __________ denotano importi pressoché uguali d'estate e d'inverno (doc. 4), ciò che non rende verosimile l'assunto. Per quel che è infine delle “spese dentistiche straordinarie” (fr. 48.10 mensili), a prescindere dal fatto che proprio perché straordinarie esse trascendono il fabbisogno corrente, davanti al Segretario assessore la convenuta medesima ha rinunciato a inserirle nel fabbisogno mensile (memoriale conclusivo, pag. 6 nel mezzo). Non si vede pertanto quale rimprovero essa possa muovere ora al primo giudice. Per le spese di causa vale identico principio.

  1. Se ne conclude che a torto l'appellante rivendica una maggiorazione del suo fabbisogno mensile (fr. 2555.90), il quale appare ormai coperto dal reddito netto (fr. 2716.60), con un margine di fr. 160.70 mensili. Rimane il problema di sapere se in tali circostanze ricorressero gli estremi per sopprimere o ridurre già in via provvisionale la rendita d'indigenza. Per rispondere al quesito occorre ponderare anche la situazione economica del debitore. Se non è escluso, in effetti, che un notevole miglioramento della situazione economica del beneficiario possa bastare per modificare una rendita d'indigenza già in via provvisionale, si deve ancora valutare se il pagamento della rendita pendente causa lasci al debitore un margine iniquo sul minimo esistenziale per rapporto a quello di cui gode il creditore in seguito al miglioramento della sua condizione finanziaria (sopra, consid. 4 in fine).

a) Già si è visto che il reddito dell'attore nei primi cinque mesi del 1999 ammontava a fr. 5648.40 netti mensili (senza considerare gli assegni familiari). Quanto al fabbisogno minimo, il Segretario assessore lo ha ritenuto invariato per rapporto al momento del divorzio (decreto impugnato, pag. 4 in alto), ciò che l'interessato non contesta (davanti a questa Camera egli è rimasto silente). Tale fabbisogno assommava a fr. 2885.30 mensili, senza la maggiorazione del 20%, ma inclusa una spesa di fr. 200.– per il telefono che doveva ritenersi già compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (sentenza del 27 novembre 1996, consid. 9.2). Togliendo quella voce spuria e aggiungendo la nota maggiorazione del 20% (come per la convenuta), si ottiene un totale di fr. 3222.35 mensili.

b) Dedotto dal reddito di fr. 5648.40 netti mensili il fabbisogno di fr. 3222.35, come pure la rendita d'indigenza per la moglie (fr. 711.50, compreso il rincaro maturato dalla sentenza di divorzio) e il contributo alimentare per i figli (fr. 1727.90 complessivi, compreso il rincaro maturato dalla sentenza di divorzio), l'attore si ritrova a fine mese con un ammanco di

fr. 13.35. Alla convenuta rimane invece a fine mese un saldo attivo di fr. 872.20 (il residuo di fr. 160.70, più la rendita indicizzata di fr. 711.50). L'interessata non pretende che la formazione scolastico-professionale della figlia __________ sia terminata e che quindi l'attore sia liberato dal contributo mensile in favore di lei. Sarebbe dunque urtante e offenderebbe il sentimento di equità costringere l'attore a vivere, pendente causa, con un ammanco mensile di fr. 13.35 mentre la convenuta gode di un'eccedenza di fr. 872.20. Una misura provvisionale, dunque, si impone.

  1. La questione è ancora di sapere se la rendita d'indigenza vada soppressa – come ha fatto il Segretario assessore – o semplicemente ridotta, e in che misura. Giovi ricordare in proposito che la modifica cautelare di una rendita stabilita in una sentenza di divorzio passata in giudicato va decretata con grande cautela. Nella fattispecie inoltre la convenuta è prossima ai 50 anni di età e occorre garantirle, anche pendente causa, la possibilità di finanziare una decorosa previdenza di vecchiaia (sopra, consid. 3 in fine). In attesa che tale onere sia debitamente quantificato nel merito, a un prudente giudizio sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali appare equo, tenuto conto dei contrapposti interessi, ridurre la rendita litigiosa a

fr. 265.– mensili. Ciò lascerà un residuo mensile di fr. 433.15 all'attore e di fr. 425.70 alla convenuta. Con ogni evidenza l'apprezzamento cautelare non pregiudica né anticipa in alcun modo il sindacato di merito. Anzi, esso potrà ancora essere aumentato o diminuito ove dovesse risultare, per esempio, che l'attore non contribuisce più al mantenimento della figlia __________ oppure che l'onere di previdenza a carico dell'appellante sia più o meno elevato. A maggior ragione ciò potrà avvenire in esito alla causa di merito, nell'ambito della quale il giudice fruisce di pieno potere cognitivo.

  1. Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Davanti a questa Camera tuttavia l'attore è rimasto silente: non è quindi il caso di addebitargli oneri né di riconoscergli ripetibili (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

  1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal 18 aprile 1999 la rendita d'indigenza in favore di __________ è ridotta a fr. 265.– mensili per la durata della causa di merito.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta per due quinti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 250.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti per tre quinti a carico dell'appellante. Non si preleva la rimanente quota né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________o.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente: La segretaria:

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 148 CPC
  • art. 309 CPC

vCC

  • art. 145 vCC
  • art. 151 vCC
  • art. 152 vCC
  • art. 153 vCC

Gerichtsentscheide

4