Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 10.2012.5
Entscheidungsdatum
13.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 10.2012.5

Lugano, 13 luglio 2012/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello (rapimento internazionale di minori) con istanza del 23 marzo 2012 da

IS 1 (E) (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

CV 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )

per ottenere il rientro in Spagna del figlio

PI 1 (2008), attualmente in

(rappresentato dalla curatrice avv. RA 1, );

Ritenuto

in fatto: A. IS 1 (1977), cittadino spagnolo, celibe, e CV 1 (1972), cittadina svizzera e serba, divorziata, si sono conosciuti in Spagna nel 2006. Dal dicembre di quell'anno hanno convissuto in una casa monofamiliare ad __________, nella provincia di __________, in __________ (Spagna __________), dove risiedono anche i genitori di IS 1. Questi esercitava – allora come ora – la professione di carpentiere metallico per un'azienda locale. CV 1, che ha un diploma di venditrice e uno di impiegata d'ufficio, ha lavorato qualche mese come addetta alla vendita in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale di __________. Quando è rimasta incinta ha cessato l'attività, accomodandosi di una rendita LAINF e di una rendita d'invalidità (nel frattempo soppressa) percepite dalla Svizzera. L'11 ottobre 2008 è nato PI 1, che IS 1 ha riconosciuto. La convivenza della coppia è durata ancora poco più di un anno, fino al 29 gennaio 2010, quando CV 1 è andata a vivere per conto proprio con il figlio a 400 km di distanza, in una località nella provincia di __________, e poi a __________, un piccolo comune sempre nei pressi di __________.

B. Il 10 marzo 2011 IS 1 e CV 1 hanno sottoscritto un accordo in cui, formalizzata la fine della loro relazione, hanno convenuto che la custodia (guarda y custodia) del figlio sarebbe toccata alla madre, mentre l'autorità parentale (patria potestad) sarebbe stata esercitata congiuntamente, “come dispone l'art. 156 del Codice civile [spagnolo]”, di modo che tutte le decisioni riguardanti “direttamente o indirettamente” il minorenne sarebbero state discusse e prese insieme dai genitori, nell'interesse e per il bene del figlio (clausola n. 1). Il diritto di visita del padre è stato regolato nel seguente modo (clausola n. 2):

– fino al 3° compleanno del figlio: il primo fine settimana di ogni mese a __________, dal sabato alle ore 12 fino alle ore 20 e la domenica dalle ore 12 fino alle ore 20, il bambino pernottando dalla madre;

– dal 3° compleanno in poi: il primo fine settimana di ogni mese dal sabato alle ore 10 (quando il padre avrebbe preso in consegna il figlio a __________) fino alla domenica alle ore 20 (quando la madre avrebbe ripreso in consegna il figlio “al domicilio del padre”), oltre alla metà delle vacanze scolastiche, puntualmente fissate nei periodi di Natale, Pasqua e durante l'estate secondo gli anni pari e dispari.

IS 1 si è impegnato da parte sua a versare un contributo alimentare per il figlio di € 180.– mensili indicizzati (clausola n. 4). Con decisione del 24 marzo 2011 il Tribunale di prima istanza n. 3 (famiglia) di __________, sentite le parti, ha omologato l'accordo.

C. Il diritto di visita che sarebbe dovuto tenersi sabato 7 e domenica 8 maggio 2011, primo fine settimana del mese, è stato rinviato su richiesta di IS 1, con l'assenso di CV 1, a sabato 14 e domenica 15 maggio 2011. Se non che, presentatosi quel sabato alle ore 12 al domicilio di CV 1, IS 1 non ha trovato nessuno. Si è rivolto così alla Guardia Civil di __________ (__________), dove alle ore 12.40 ha sporto denuncia per sottrazione di minorenne. Verso le ore 14 una pattuglia di due agenti si è recata con il denunciante a casa di CV 1, accertando che questa aveva traslocato ed era tornata dai familiari in Svizzera. IS 1 ha poi ricevuto il 16 maggio 2011 un telegramma del 14 maggio precedente in cui CV 1 gli comunicava che, come egli

avrebbe dovuto sapere fin dall'11 maggio precedente, essa si trovava “temporaneamente” a casa di sua madre “perché molto malata” in via __________, __________, e ch'egli sarebbe potuto venire o avrebbe potuto chiamare quando avesse voluto. IS 1 ha preteso l'immediato rientro di PI 1 in Spagna, ma senza esito, CV 1 dichiarando ormai con lettera del 7 giu­gno 2011 di voler rimanere in Svizzera con il figlio.

D. Il 10 agosto 2011 IS 1 ha presentato al Ministero di giustizia spagnolo, autorità centrale secondo la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, una richiesta intesa al ritorno del figlio in Spagna. Il Ministero di giustizia spagnolo ha investito della richiesta l'8 settembre 2011 l'Ufficio federale di giustizia, autorità centrale svizzera, che non consta essere riuscito a comporre la lite. Nel frattempo IS 1 ha adito il Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ perché fosse eseguita la decisione del 24 marzo 2011 che omologava la disciplina del suo diritto di visita. Statuendo il 21 febbraio 2012, quel Tribunale ha inflitto a CV 1 una multa di € 360.– per avere ostacolato le relazioni tra padre e figlio, diffi­dandola a rispettare gli accordi presi e avvertendola che in caso contrario essa sarebbe potuta incorrere nel reato di disobbedien­za a ordini dell'autorità, come pure vedersi modificare il regime delle visite al figlio. Contro tale decisione CV 1 ha ricorso il 13 marzo 2012 allo stesso Tribunale di prima istanza. L'impugnazione risulta tuttora pendente.

E. IS 1 ha inoltrato il 23 marzo 2012 a questa Camera un'istanza fondata sulla citata Convenzione dell'Aia per ottenere che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – fosse ingiunto sotto comminatoria dell'art. 292 CP a CV 1 di riportare immediatamente il figlio “al suo domicilio in Spagna o presso il domicilio del padre” entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, ordinando alla polizia di prestargli man forte nel caso in cui la convenuta opponesse resistenza e incaricando l'autorità centrale svizzera di organizzare il rientro del minorenne in collaborazione con l'autorità cantonale. In via cautelare egli ha chiesto di diffidare CV 1 – sempre sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a rispettare il suo diritto di visita, finanziando le trasferta del figlio tra la Svizzera e la Spagna, come pure a non lasciare la Svizzera e a consegnare al Tribunale d'appello tutti i documenti di legittimazione del figlio. Con decreto del 28 marzo 2012 il presidente della Camera ha assegnato a CV 1 un termine di 10 giorni per esprimersi sulle domande cautelari, chiamando altresì l'avv. TERZ 1, mediatrice FSA, a tentare una conciliazione. Nelle sue osservazioni del 5 aprile 2012 la convenuta ha proposto di respingere le domande cautelari, postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio.

F. Con decreto cautelare del 12 aprile 2012 questa Camera ha respinto le richieste provvisionali di IS 1, sia perché la convenuta non risultava in grado di finanziare le trasferte del figlio tra la Svizzera e la Spagna, onde l'impossibilità di attuare il diritto di visita così come previsto nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________, sia perché nessun indizio concreto suffragava l'ipotesi che CV 1 potesse lasciare la Svizzera, onde la sproporzione del postulato obbligo inteso al deposito giudiziale dei documenti di legittimazione del figlio. L'11 maggio 2012 la mediatrice ha comunicato alla Camera l'impossibilità di conciliare le parti, di modo che con decreto del 21 maggio 2012 il presidente ha invitato CV 1 a presentare una risposta scritta al­l'istanza di rientro, ha designato al figlio un curatore di rappresentanza nella persona dell'avv. RA 1 e ha indetto il contraddittorio sull'istanza di rientro per il 15 giugno 2012. Il 1° giugno 2012 la convenuta ha trasmesso alla Camera un memoriale di risposta in cui ha concluso per il rigetto dell'istanza.

G. All'udienza del 15 giugno 2012 l'istante ha replicato, ribadendo la propria istanza, e la convenuta ha duplicato, confermando il suo punto di vista. La curatrice del figlio ha tracciato un quadro esauriente della situazione in cui versa il minorenne, attentamente accudito dalla madre, rilevando di non intravedere particolari problemi o rischi né per l'uno né per l'altra nel caso in cui PI 1 dovesse rientrare in Spagna, a condizione che questi sia accom­pa­gnato dalla genitrice, data la sua tenera età. Le parti sono poi state interrogate dal presidente, il quale ha comunicato che la Camera rinunciava ad assumere altre prove, il cui esito non

avrebbe verosimilmente recato ulteriori elementi ai fini del giudizio. Invitato a formulare le sue conclusioni, IS 1 ha reiterato le richieste dell'istanza. Chiamata a esporre le proprie, CV 1 ha proposto una volta ancora di respingere la richiesta. Con decreto emesso seduta stante il presidente della Camera ha autorizzato IS 1 a visitare il figlio la sera stessa a __________, prima di tornare ad __________, sotto la vigilanza della curatrice. L'incontro è durato circa 45 minuti e la convenuta ha collaborato alla buona riuscita dell'incontro.

Considerando

in diritto: 1. Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere, valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori

e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Spagna, perseguo­no gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA preve­de che investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA), il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, competente per statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il tribunale superiore del Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda (art. 7 cpv. 1 LF-RMA). La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).

  1. Il tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che non vi abbia già provveduto l'autorità centrale (art. 8 cpv. 1 LF-RMA). Ciò non risultando essere avvenuto nel caso in esa­me, questa Camera ha disposto essa medesima un tentativo di conciliazione per opera di un mediatore, che l'11 maggio 2012 ha accertato – come detto (lett. F) – l'impossibilità di conciliare le parti. Al figlio è stato designato così un curatore di rappresentanza (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 non avendo nemmeno quattro anni, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; DTF 133 III 148 consid. 2.3. e 2.4).

  2. Nel suo memoriale di risposta la convenuta chiede di acquisire agli atti un verbale da lei rilasciato alla Polizia giudiziaria di __________ nell'ambito del procedimento avviato contro di lei a __________ per sottrazione di minorenne. Non si scorge tuttavia l'utilità del richiamo, l'interessata avendo già potuto far valere tutte le sue ragioni a due riprese (risposta e duplica) dinanzi a questa Camera. CV 1 postula altresì l'escussione di due testimo­ni (un'assistente sociale e una psicoterapeuta), le quali

avrebbero suggerito di ridimensionare il diritto di visita paterno. Sta di fatto che sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio non deve statuire questa Camera, la quale è abilitata unicamente a emettere – dandosi il caso – misure di protezione per la durata della causa (art. 6 cpv. 1 LF-RMA). Sull'eventuale modifica della disciplina omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ dovrà decidere, se mai, il giudice di merito (cfr. DTF 133 III 149 consid. 2.4, 131 III 341 consid. 5.3). L'audizione delle due testimoni offerte dalla convenuta non appare così di alcuna utilità pratica. Ciò posto, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio, tanto più che l'attuale decisione deve intervenire con urgenza (art. 2 e 11 cpv. 1 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori).

  1. La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori tende “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a), oltre che “a far rispettare di fatto” negli altri Stati contraenti i diritti di custodia e di visita vigenti in ciascu­no di essi (art. 1 lett. b). Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato “illecito” quando avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito “dal diritto dello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 cpv. 1 lett. a) e tale diritto era esercitato di fatto a quel momento “o lo sarebbe stato se non fossero occorsi tali avvenimenti” (art. 3 cpv. 1 lett. b). La “dimora abituale” cui si riferisce la norma è una nozione autonoma del trattato: identifica il centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può risultare tanto dalla durata della residenza e dai legami che ne derivano, quanto dalla durata prevista della dimora e dall'integra­zione che ci si attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una dimora abituale, ma la dimora può anche divenire abituale subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno se è destinata a essere duratura e a sostituire il precedente centro della vita e delle relazioni. La dimora abituale si definisce in base a elementi percepibili dall'esterno e va definita per ognuno singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro della vita di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo, indizi decisivi sono le sue relazioni familiari con il genitore affidatario, fermo restando che i legami di una madre con uno Stato comprendono generalmente anche il figlio (principi richiamati in RtiD II-2011 pag. 813 consid. 6.2.1.1 con citazioni).

Nella fattispecie PI 1 è sempre vissuto in Spagna, dalla nascita (l'11 ottobre 2008) fino al 29 gennaio 2010 ad __________ e dopo di allora presso __________, tant'è che il 3 febbraio 2011 è stato

iscritto nel registro municipale degli abitanti di __________ (doc. E). L'istante definisce “inequivocabile” la residenza abituale del figlio in quel Comune (istanza, pag. 8 a metà). La convenuta nulla eccepisce. Anzi, nella convenzione omologata il 24 marzo 2011 dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ essa medesima aveva indicato il proprio domicilio in “calle __________, n° __________” a __________ __________ __________ (doc. I). Nulla induce a supporre del resto che quell'indirizzo fosse fittizio, tanto meno ove si pensi che di lì CV 1 risulta avere materialmente traslocato in Svizzera (doc. O). Fino al momento in cui è stato portato a __________ (nel maggio del 2011), di conseguenza, PI 1 aveva il centro della vita e delle sue relazioni in Spagna. Ora, il “diritto di custodia” evocato dalla Convenzione “comprende il diritto vertente sulla cura della persona del minore e, in particolare, quello di decidere della sua dimora” (art. 5 lett. a). La liceità o l'illiceità dell'avvenuto trasferimento dipende così, in concreto, dalla legge spagnola (luogo di dimora abituale del figlio immediatamente prima della partenza) e non dalla legge svizzera, come insiste nel dare per scontato la convenuta (DTF 133 III 696 consid. 2.1).

  1. Secondo l'art. 156 del Codice civile spagnolo l'autorità parentale (patria potestad) è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori o da uno solo con l'assenso espresso o tacito dell'altro. Sono validi gli atti compiuti da uno di loro conformemente all'uso sociale e alle circostanze o in situazione di urgente necessità (cpv. 1). In caso di disaccordo ognuno dei genitori può rivolgersi al giudice, il quale, dopo averli sentiti ambedue e avere sentito il figlio se questi ha sufficiente giudizio e in ogni caso se ha compiuto 12 anni, attribuisce la facoltà di decidere al padre o alla madre senza ulteriore ricorso (cpv. 2). Se i genitori vivono separati, l'autorità parentale è esercitata dal genitore con cui vive il figlio. Tuttavia il giudice può, su fondata richiesta dell'altro genitore, accordare nell'interesse del figlio l'autorità parentale al richiedente per­ché la eserciti congiuntamente con l'altro genitore o distribuire tra padre e madre le funzioni inerenti al relativo esercizio (cpv. 5).

Nel caso in esame le parti si sono separate – come detto – il 29 gennaio 2010 e dopo di allora il figlio è vissuto con la madre, che da quel momento ha esercitato l'autorità parentale (art. 156 cpv. 5 prima frase del Codice civile spagnolo). E l'autorità parentale comprende – tra l'altro (art. 154 cpv. 2 del Codice civile spagnolo) – la facoltà di tenere il figlio con sé (tenerlos en su com­pañía), ovvero di determinarne la residenza. È vero che su questo punto la situazione giuridica non è del tutto chiara. Secondo il parere del giudice spagnolo membro della rete internazionale dei giudici della Conferenza dell'Aia (sulla cui vincolatività non v'è unità di dottrina: DTF 133 III 697 in fondo), agli atti, l'autorità paren­tale rimane congiunta anche se i genitori si separano; è solo esercitata singolarmente dal genitore con cui il figlio vive (doc. L, primo foglio). Secondo il Tribunale federale non v'è ragione invece di scostarsi dal chiaro testo dell' art. 156 cpv. 5 del Codice civile spagnolo, che al riguardo non distingue fra titolarità ed esercizio, di modo che in caso di separazione l'autorità parentale in comune sussiste solo qualora il giudice la attribuisca congiuntamente ai genitori (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio 2010, consid. 4.3.2). In concreto la questione non è tuttavia determinante

ai fini del giudizio, poiché – comunque sia – con decisione del 24 marzo 2011 il Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ ha attribuito a IS 1 l'autorità parentale congiunta, omologando l'accordo del 10 marzo 2011 in cui le parti stabilivano (clausola n. 1):

La custodia del figlio PI 1 (guarda y custodia) è attribuita alla madre, signora CV 1, mentre l'autorità parentale (patria potestad) è esercitata dal padre e dalla madre in forma condivisa (de forma compartida), come dispone l'art. 156 del Codice civile, motivo per cui tutte le decisioni necessarie per risolvere questioni che riguardino direttamente o indirettamente il minorenne saranno discusse e decise da entrambi i genitori (serán consultadas y decididas por ambos progenitores), sempre nel rispetto dell'interesse e del bene del figlio.

Quand'anche si presumesse che dopo il 29 gennaio 2010 l'autorità parentale competesse alla sola madre, di conseguenza, dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ ha omologato l'autorità parentale congiunta IS 1 è stato reintegrato nelle sue facoltà. E il genitore che detiene l'autorità parentale congiunta è – anche secondo il Tribunale federale – titolare di un “diritto di custodia” secondo l'art. 5 lett. a della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per lo meno ove benefici di un diritto di visita (sentenza 5A_441/2010 del 7 luglio 2010, loc. cit.). Ciò che è pacifico nella fattispecie, l'intera clausola n. 2 della convenzione omologata dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ vertendo sulla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio (sopra, lett. B). In simili condizioni, dandosi custodia parentale congiunta, CV 1 non poteva più decidere unilateralmente di trasferire il figlio in Svizzera. Doveva ottenere l'assenso di IS 1 e, di fronte a un presumibile rifiuto, rivolgersi al giudice. Agendo di sua sola iniziativa, essa ha trasferito illecitamente il figlio all'estero (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della nota Convenzione). La convenuta fa valere che l'istante sapeva delle sue intenzioni fin dall'11 maggio 2011 (sopra, lett. C), ma non pretende che le abbia approvate. Anzi, tre giorni dopo quell'11 maggio 2011 IS 1

aveva già sporto denuncia alla Guardia Civil.

  1. Non si disconosce che per essere considerato “illecito” il trasferimento di un minorenne deve ledere non solo un diritto di custodia, ma un diritto di custodia “esercitato di fatto” (art. 3 cpv. 1 lett. b). Al proposito non bisogna mostrarsi però troppo severi. Intanto tale requisito è presunto ove il detentore del diritto di custodia (secondo l'art. 5 della Convenzione) promuova un'istanza di ritorno, la mancanza di una custodia effettiva ravvisandosi soltanto ove appaia manifesto che il titolare non si occupava del figlio, rinunciando a tale diritto (DTF 133 III 699 consid. 2.2.1). Nella fattispecie poi IS 1 risulta avere sempre visitato il figlio anche dopo la separazione da CV 1 (doc. BB), fosse pure con qualche irregolarità (come sostiene la convenuta) dovuta alla distanza, e consta avere versato sin dalla separazione il contributo alimentare per il figlio omologato poi dal Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ (doc. N), almeno finché il bambino non è stato portato in Svizzera. Sull'art. 3 cpv. 1 lett. b della Convenzione non soccorre pertanto attardarsi.

  2. Appurato un illecito trasferimento all'estero (nell'accezione dell'art. 1 lett. a della Convenzione), lo Stato richiesto ordina il ritorno immediato del minore, a meno che l'istante “non esercitasse di fatto il diritto di custodia all'epoca del trasferimento” oppure avesse approvato o ratificato il trasferimento (art. 13 cpv. 1 lett. a della Convenzione). Siffatta eventualità è già stata scartata e al proposito non giova ripetersi. Lo Stato richiesto può rifiutare il rientro, inoltre, qualora vi sia “grave pericolo che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione). Anche tale riserva dev'essere interpretata restrittivamente (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, consid. 4 con richiami). Estremi del genere si riscontrano solo se il collocamento presso il genitore richiedente non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. a LF-RMA), se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non sia in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non possa ragionevolmente essere preteso da lui (art. 5 lett. b LF-RMA), e se il collocamento presso terzi non risponda manifestamente all'interesse del minore (art. 5 lett. c LF-RMA). I tre presupposti sono cumulativi (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).

Ove il collocamento presso il genitore richiedente non risponda all'interesse del minore, in altri termini, occorre verificare se l'altro genitore non possa riaccompagnare il figlio egli medesimo, il collocamento presso terzi costituendo unicamente un'ultima ratio. Non si può esigere che il genitore rapitore torni con il figlio nello Stato richiedente se rischia la prigione o intrattiene in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito a un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della sua famiglia. Sussistono ulteriori casi in cui, valutate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del trasferimento. Si tratta però di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente esigere da lui un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale. Non basta che quel genitore si opponga a tornare nello Stato richiedente. È necessario – per esempio – che manchi la garanzia di un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile o che il genitore istante non possa manifestamente assumere l'affidamento del minore o non possa ottenerlo in via giudiziale, mentre l'altro genitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. Imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza in frangenti del genere per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità parentale e gli permetta di ritrasferirsi – questa volta legittimamente – in Svizzera con il figlio costituirebbe un vano formalismo. Il solo fatto che la situazione dopo il rientro nello Stato richiedente non sia chiara non è sufficiente tuttavia per connotare una situazione intollerabile che osti al rientro del minore (sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, loc. cit.).

a) Nel caso in rassegna il collocamento di PI 1 presso il padre non risponde all'interesse del figlio, che ha meno di quattro anni e che con il solo padre non è mai vissuto (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, consid. 4.3 con rinvio). Inoltre la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori mira a ripristinare lo status quo ante, che per il figlio è quello di abitare a __________, non ad __________. Nelle circostanze descritte occorre verificare pertanto se CV 1 non possa riaccompagnare lei stessa il figlio a __________. L'idoneità della soluzione offerta dall'istante (casa di abitazione ad __________ per un lasso di tempo transitorio) va presa in considerazione solo nel caso in cui ciò non risulti fattibile. Ora, non è dato a divedere – né la convenuta spiega – perché non le sarebbe ragionevolmente possibile riportare il figlio nel luogo dal quale l'ha illecitamente trasferito. Allorché abitava a __________, del resto, essa versava in condizioni economiche sostanzialmente identiche alle attuali (percepiva la rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili e il contributo alimentare di € 180.– per il figlio), stato di cose ch'essa non pretende finanziariamente insopportabile. Né essa consta intrattenere in Svizzera una relazione familiare molto intensa che le impedisca di tornare in Spagna, le condizioni di salute di sua madre non risultando implicare una sua presen­za costante. Si aggiunga che a __________ la convenuta non sembra nemmeno avere grandi progetti, la sua aspettativa consistendo nel trovare un appartamento finanziato dalla pubblica assistenza. Quanto alla curatrice del figlio, essa non ravvisa alcun serio rischio né per la madre né per PI 1 in caso di rientro a __________, sempre che i due non siano separati (verbale del 15 giugno 2012, pag. 3 in basso). Ciò posto, nulla induce a concludere che il ritorno in Spagna esponga il minorenne a un grave pericolo fisico o psichico, “ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile”.

b) Si riconosce che – come detto – un genitore non può essere tenuto a tornare nel Paese di partenza se rischia una pena detentiva che gli impedirebbe di accudire al figlio (il principio non è tuttavia è assoluto: sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009, consid. 4.3.3 in fine; FamPra.ch 10/2009 pag. 797). E nella fattispecie CV 1 è sotto inchiesta a __________ per l'avvenuto trasferimento di PI 1 in Svizzera. Ma a parte il fatto che ciò non fa necessariamente presumere l'irrogazione di una pena privativa della libertà, l'istante ha reso sufficientemente verosimile che qualora la convenuta riportasse il figlio in Spagna la Procuratrice pubblica incaricata chiederà alla Corte di __________ l'archiviazione del procedimento (doc. GG), come chiederà al Tribunale di prima istanza n. 3 di __________ la revoca della multa inflitta a CV 1 (doc. FF). Nemmeno sotto questo profilo il rientro a __________ appare dunque esporre il figlio a un grave pericolo fisico o psichico, ovvero metterlo altrimenti in una situazione intollerabile.

c) Obietta la convenuta di non avere i mezzi per tornare in Spa­gna, dove da oltre un anno non ha più contatti con nessuno, senza dimenticare che il figlio non parla lo spagnolo e che, come cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, PI 1 non può essere tenuto a espatriare. Le ultime due argomentazioni sono prive di consistenza. Che il figlio non parli lo spagnolo non è vero, la curatrice del bambino avendo accertato il contrario (lettera del 18 giugno 2012 a questa Camera). Che un minorenne svizzero non possa essere tenuto a lasciare la Svizzera è un convincimento erroneo alla luce di quanto prevede la nota Convenzione dell'Aia, la quale non impedisce che – dandosene i requisiti – anche un minorenne avente la cittadinanza dello Stato richiesto può essere fatto rientrare nello Stato richiedente. Per quel che è delle spese legate al ritorno, qualora non fosse in grado di provvedere la convenuta potrà rivolgersi all'autorità di esecuzione giusta l'art. 12 cpv. 1 LF-RMA (che nel Ticino è l'autorità di vigilanza sulle tutele: art. 10 cpv. 3 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1), cui incombe di attuare le decisioni della Camera sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori. La mancanza di mezzi da parte del genitore rapitore o la modesta cerchia di suoi conoscenti nello Stato di partenza non è un motivo, in ogni modo, per disattendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

  1. Tutto ponderato, in definitiva non si scorgono estremi per rifiutare il ritorno di PI 1 a __________. Piuttosto occorre tenere conto del fatto che in quel luogo il minorenne non ha più un alloggio e che nelle circostanze descritte il termine di un mese generalmente fissato in caso di rientro (v. sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009, dispositivo n. 1) va adeguatamente protratto, CV 1 dovendo ritrovare un'abitazione per sé e il figlio. Proprio per tale motivo l'Autorità di vigilanza sulle tutele va incaricata di assistere la convenuta, accertando ch'essa ritrovi a __________ una sistemazione idonea, il ritorno del figlio non dovendo avvenire in condizioni di precarietà. L'istante chiede, da parte sua, che l'ordine alla convenuta sia impartito con l'ingiunzione dell'art. 292 CP. Tale comminatoria però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che l'ordine del giudice sarà ignorato (RtiD I-1998 pag. 160 consid. 4). Nulla induce a supporre nella fattispecie che la convenuta abbia a disattendere il giudizio di questa Camera, senza dimenticare che l'art. 292 CP potrà ancora essere comminato in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). IS 1 insta altresì perché sia ordinato alla polizia cantonale di aiutarlo a ottenere la consegna del figlio ai fini del rientro. Si tratta una volta ancora di una misura d'esecuzione prematura, l'ipotesi che la convenuta non intenda portare lei stessa il figlio in Spagna riconducendosi a mera speculazione. Dovesse verificarsi un'evenienza del genere, IS 1 potrà sempre chiedere a questa Camera l'emanazione di provvedimenti precisi e puntuali che dovessero rivelarsi necessari per eseguire la sentenza.

  2. Dopo la chiusura del dibattimento finale, il 25 giugno 2012,

l'istante ha presentato a questa Camera una nuova domanda di provvedimenti cautelari, chiedendo una volta ancora che CV 1 sia tenuta a consegnare al Tribunale d'appello tutti i documenti di legittimazione del figlio, oltre ai propri. Egli non invoca tuttavia alcun fatto nuovo che giustifichi la domanda, salvo esprimere “il timore che la madre, avendo compreso solo dopo l'udienza la portata e la gravità del suo gesto, non accetti di sottoporsi a un eventuale giudizio di rimpatrio, attuando un'ulteriore sottrazione di minore durante l'attesa della sentenza o dopo la sua prolazione”. Se così fosse, nondimeno, il deposito dei docu­menti andrebbe ordinato sistematicamente a tutti i genitori che, portato il figlio in Svizzera, fossero confrontati a una richiesta di rientro. Come questa Camera ha già spiegato più volte, invece, il deposito cautelare di documenti d'identità è una misura assicurativa ammissibile ove appaia opportuna, ido­nea e proporzionata al caso specifico (DTF 135 III 574). Dove potrebbe riparare fuori della Svizzera CV 1, cittadina svizzera nata a __________ con residenza presso la madre a __________, l'istante non dice. Fa notare che la convenuta è anche cittadina serba, ma non pretende ch'essa abbia parenti dai quali potrebbe recarsi in Serbia (con il rischio di essere ricercata anche in quel Paese, la Serbia avendo ratificato a sua volta la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori). Insistere per l'emanazione di provvedimenti cautelari senza concreti elementi oggettivi a sostegno è un esercizio infruttuoso.

  1. La procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne è gratuita (art. 26 cpv. 2 della citata Convenzione dell'Aia, art. 14 LF-RMA). In esito all'attuale sentenza non si prelevano dunque spese processuali. Né la Svizzera né la Spagna avendo formulato riserve all'art. 26 cpv. 3 della menzionata Convenzione, non è possibile nemmeno assegnare ripetibili alla parte vittoriosa (sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3).

La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante va accolta. Da un lato l'indigenza di IS 1 appare verosimile (doc. Q e R), seppure la Spagna non sembri avergli conferito analogo beneficio per il procedimento in patria (doc. FF), dall'altra l'istanza di ritorno non poteva certo dirsi sprovvista di esito favorevole. Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, quest'ultima espone un onorario di fr. 4700.– e spese per fr. 933.– (cancelleria, fotocopie, postali e telefoniche). L'ammontare dell'onorario, corrispondente a poco più di 26 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), può dirsi legittimo. La stesura dell'istanza (14 pagine) e della replica (8 pagine accluse al verbale d'udienza) giustificano le 11 ore di lavoro esposte, cui si aggiungono 3 ore di udienza. La ricerca della copiosa documentazione necessaria, le oltre 20 lettere (per posta elettronica) all'avvocato del cliente in Spagna e all'autorità centrale svizzera, come pure un colloquio di 2 ore con il cliente medesimo sostanziano inoltre il dispendio delle altre 12 ore. Non possono essere approvate per contro le spese di fr. 933.–, che in regime di assistenza giudiziaria non devono superare il 10% dell'onorario (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento), principio che va rispettato anche nella fattispecie. Considerato il tasso dell'IVA all'8%, l'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 5600.– arrotondati.

CV 1 risulta a sua volta indigente, i suoi soli redditi consistendo nella citata rendita LAINF di circa fr. 1700.– mensili, mentre il contributo alimentare di € 180.– mensili spetta al figlio. Invitata a esprimersi per scritto sui provvedimenti cautelari chiesti da IS 1 e sul merito dell'istanza, essa ha dovuto far capo a un legale. Anche la convenuta va ammessa di conseguenza al beneficio del gratuito patrocinio. Ora, in mancanza di una nota professionale (che incombeva al rappresentante produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto le osservazioni alle richieste cautelari (5 pagine) e al merito dell'istanza (4 pagine), ha partecipato all'udienza, ha verosimilmente tenuto qualche colloquio con la cliente e scritto qualche lettera, almeno per procurarsi la documentazione agli atti. Tenuto conto di ciò, un avvocato ragionevolmente speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di una decina d'ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata dunque in fr. 2200.– arrotondati.

La nota professionale emessa dalla curatrice del figlio comprende un onorario di fr. 1635.– (pari sostanzialmente a 9 ore di lavoro) e spese per fr. 73.–, esenti da IVA. Si tratta di una retribuzione adeguata e ragionevole per rapporto all'opera svolta. Va quindi approvata in fr. 1708.–. Infine va approvata la nota professionale dell'interprete __________ (art. 30 cpv. 1 LTG), la quale ha presenziato all'udienza, traducendo dall'italiano allo spagnolo e viceversa. Il compenso di fr. 210.– è conforme alla tariffa fissata per 5 ore di lavoro dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3569 del 12 luglio 2005. La nota professionale della mediatrice chiamata a tentare la conciliazione delle parti sarà tassata con decisione separata.

  1. L'odierna sentenza va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

decide: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a CV 1 di assicurare il ritorno del figlio PI 1 a __________ (Spagna) entro il 31 agosto 2012.

  1. L'Autorità di vigilanza sulle tutele è incaricata di verificare l'esecuzione della decisione e di assistere – ove occorra – la convenuta, accertando ch'essa ritrovi a __________ una sistemazione logistica idonea.

  2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

  3. IS 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dall'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 5600.– complessivi.

  4. CV 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per la convenuta al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2200.– complessivi.

  5. La nota d'onorario della curatrice di rappresentanza è approvata in fr. 1708.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne corrisponderà l'ammontare all'avv. RA 1.

  6. La nota d'onorario dell'interprete è approvata in fr. 210.–. Lo Stato del Cantone Ticino ne corrisponderà l'ammontare a __________.

  7. Notificazione:

– ; – ; – ; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Torricella (dispositivi n. 4, 5, 6 e 7, in estratto); – Ufficio federale di giustizia, Sezione diritto internazionale privato.

Comunicazione a , Viganello (dispositivo n. 7, in estratto).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

19

CP

CPC

LF

  • art. 1 LF
  • art. 4 LF
  • art. 5 LF
  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LTF

LTG

  • art. 30 LTG

Gerichtsentscheide

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