Incarto n.
Bellinzona 17 novembre 2009
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di truffa,
per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________, indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________, ad acquistare l'autovettura marca BMW al prezzo di CHF 25'000.-, indicando sul contratto di compravendita una percorrenza di km 75'422, mentre in data 30 maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.-, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.- pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale effettivo;
fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 146 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di fr. 14'700.-- (quattordicimilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 490.-- (quattrocentonovanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 7'000.-- a titolo di risarcimento parziale. La parte civile viene rinviata al foro civile per le pretese restanti.
Al versamento dell'importo di fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) e delle spese giudiziarie di fr. 4'200.- (quattromiladuecento).
ed inoltre 6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2008 dall’accusato e in data 2 giugno 2009 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 17 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore;
il AINQ 1 ha comunicato con lettera 10 novembre 2009 di rinunciare a comparire, postulando la conferma del decreto d’accusa; a sua volta PR 1, in rappresentanza della parte civile CIVI 1, ha comunicato con scritto 12 novembre 2009 di non presenziare al dibattimento, chiedendo la conferma della colpevolezza dell’accusato e un risarcimento di fr. 40'083.75, in via subordinata di almeno fr. 7'000.— ;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, difettando la prova dell’avvenuta manomissione (basata solo su riscontri indiziari, ma non su una constatazione fattuale) da parte dell’accusato e rilevando come in ogni caso la CIVI 1 abbia disatteso la verifica che le incombeva, che non presentava difficoltà essendo in possesso dei documenti relativi all’autovettura (cfr. sentenza CRP del 17.11.2004, inc. 60.2003.92 );
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E’ ACCU 1 autore colpevole di truffa, per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________, indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________, ad acquistare l'autovettura marca BMW al prezzo di CHF 25'000.-, indicando sul contratto di compravendita una percorrenza di km 75'422, mentre in data 30 maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.-, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.- pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale effettivo?
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che con scritto 17 novembre 2009 il AINQ 1 ha comunicato “di interporre ricorso alla sentenza di proscioglimento”; da qui la presente motivazione;
considerato in fatto ed in diritto:
L’accusato riveste inoltre la funzione di direttore della succursale della O__________ ditta con scopo sociale l’acquisto e la gestione di partecipazioni in società (doc. B allegato alla denuncia doc, 1), ma che di fatto, per ACCU 1, non esercita alcuna attività e non ha uffici propri.
Nel febbraio 2002 la O__________ ha stipulato un contratto di leasing presso il concessionario BMW di D__________ per un’autovettura BMW __________, di colore blu scuro, matricola n. __________.
A suo dire la BMW è stata condotta dal concessionario italiano direttamente in Ticino priva del libretto di servizi ed è stata immatricolata e targata (TI __________) a Camorino, dove l’ha ritirata personalmente.
Sempre secondo l’accusato, egli solo ha usato l’autovettura, giornalmente, per il tragitto dal domicilio all’ufficio (per ca. 22 km al giorno) e viceversa, nonché per le vacanze, per un totale di circa 25'000 km/anno (doc. 58/1, pag. 2), ricordando che unicamente in un paio d’occasioni e per brevi tratti il veicolo è stato guidato dalla propria convivente.
Per i normali servizi e manutenzione (cambio olio, filtri, ecc.), l’accusato ha sostenuto di aver fatto sempre capo all’officina di meccanica di M__________ di V__________, suo domicilio.
Avendo in seguito acquistato un’altra automobile negli Stati Uniti che usava per gli spostamenti quotidiani ed avendo nel frattempo estinto il rapporto di leasing della BMW, di fatto “depositata” dall’estate del 2005 nel garage del proprio domicilio, ACCU 1 ha maturato l’idea di vendere in Svizzera il “vecchio” veicolo, ormai non più utilizzato. Saputo di tale intenzione, un collega di lavoro l’ha così messo in contatto con la concessionaria BMW di L__________ (Garage C__________), ove infatti si è recato l’accusato.
Dopo breve esame dell’autoveicolo e ricevuta la documentazione relativa allo stesso, F__________ del Garage C__________, indicando che la vendita di auto usate non era d’uso presso la concessionaria, ha comunicato a ACCU 1 che si sarebbe interessato per trovare un acquirente.
Ad inizio 2006, ACCU 1 è stato effettivamente ricontattato ed invitato a recarsi con l’autovettura presso la CIVI 1 di L__________. Così si è espresso l’accusato (doc. 4, pag. 2; cfr. anche doc. 58/1), ricordando di essere stato accompagnato da F__________: “Arrivato in quell’agenzia, trattai la vendita con due persone delle quali non rammento il nome e che vidi unicamente in quella circostanza. Ricordo che, dopo aver visto la BMW, si dissero subito interessati e la trattativa non durò più di 15/20 minuti. Si occuparono loro di tutte le pratiche necessarie per la compra-vendita della BMW e mi pagarono la somma di CHF 25'000.--. Ricordo che i due compratori erano già in possesso di una copia della licenza di circolazione della BMW, che gli era stata portata precedentemente da F__________. Sulla scorta di questo documento, loro fecero tutti i controlli necessari prima di acquistare il veicolo che io gli lasciai il giorno stesso. Il pagamento avvenne in contanti ed io tornai con il treno. Ricordo che lasciai loro tutti i documenti dell’auto; documenti che visionammo assieme.
L’unico documento che non potei consegnare, malgrado me l’avessero chiesto, era il libretto dei servizi, in quanto avendo preso la macchina in Italia non l’avevo mai richiesto. Per questo motivo feci loro uno sconto di circa CHF 2'000.-- dal prezzo iniziale richiesto che ammontava a CHF 27'000.--“.
Così, quello stesso giorno, il 20 gennaio 2006, l’autovettura è stata venduta alla CIVI
Il contratto (doc. C allegato alla denuncia doc.1), redatto su carta intestata della ditta luganese, riporta tra l’altro le indicazioni seguenti: “chilometri 75’422” e “prezzo d’acquisto CHF 25'000.--, pagato alla consegna il 20.01.2006“. In calce al contratto, il cui contenuto non è mai stato contestato, vi è una firma, che l’accusato ha sempre negato, ancora in aula, essere sua.
Nel mese di luglio 2006 l’auto è stata rivenduta per fr. 32'000.-- dalla CIVI 1 ad un cliente abituale, Ca__________ (doc. 4, verbali Ca__________, che ricorda il prezzo in fr. 33'000.--, e A__________).
Questi dopo circa un mese ha telefonato ad A__________ dicendo di aver trovato nel veicolo della documentazione risalente all’anno prima, dalla quale risultava che i chilometri percorsi erano superiori a quelli segnati dal contachilometri e sulla base dei quali era stata pattuita la compravendita.
Da quanto fornito da Ca__________ (doc. D e E allegati alla denuncia doc. 1), si evince che in data 22 aprile 2005 l’autofficina carrozzeria T__________ di S__________ ha emesso una fattura di Euro 12 per il “cliente O__________” con “BMW __________ TI __________” indicando la seguente prestazione: “bollino blu n. __________ km 105000 anno 2002”; sulla scheda tecnica annessa (su sistema “Space”) risultano i dati (esatti) e i chilometri percorsi (ribaditi in 105'000) dell’autovettura.
Di fronte alle reclamazioni di Ca__________, il venditore gli ha restituito quanto versato poche settimane prima, riprendendosi l’autovettura (doc. 4, verbali Ca__________ e A__________).
A__________ ha allora contattato la O__________ e poi il suo direttore, qui accusato, segnalando quanto accaduto e chiedendo l’immediata restituzione dell’importo di fr. 25'000.--, oltre al versamento di ulteriori fr. 5'000.-- “per le spese di mancato guadagno” (doc. 4, verbale A__________, pag. 2).
ACCU 1, dichiarando lui e la ditta estranei ad ogni atto illecito, non ha dato seguito alla richiesta.
In data 16 novembre 2006 la CIVI 1 ha inoltrato all’attenzione del Ministero Pubblico una “segnalazione/denuncia” per titolo di truffa, subordinatamente di falsità in documenti nei confronti della O__________ e del qui accusato, sostenendo che ACCU 1 fosse penalmente responsabile ex art. 172 CP poiché organo della società che aveva venduto l’auto. Contestualmente essa si è costituita parte civile.
Dall’istruttoria predibattimentale, di cui si dirà ancora più avanti, è in particolare emerso che poco dopo l’intervento del 30 aprile 2005 per il controllo del gas di scarico presso la Carrozzeria T__________ di S__________, sulla cui fattura erano stati trascritti i chilometri sin lì percorsi (km 105'000; cfr. doc. D e E allegati al doc. 1), un’altra volta, in Italia, la BMW della O__________ era stata sottoposta ad una “diagnosi” della centralina elettronica, e meglio il 26 maggio 2005 presso la Am__________ di M__________. Lì i chilometri registrati ammontavano a 109'463 (doc. 45, pto 3.1. e doc. richiamati).
Un’ulteriore verifica ha avuto luogo il 5 febbraio 2008 presso il concessionario ufficiale BMW di La__________ a conclusione dell’esame peritale ordinato dal Procuratore Pubblico: la lettura dei chilometri registrati nella memoria della centralina motore, nella memoria contenuta nelle chiavi e nella memoria dell’apparecchio combinato (cruscotto) ha dato un esito di km 87’440-87'450.
Conclusa l’istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli estremi del reato di truffa, così che in data 28 maggio 2008 ha emesso a suo carico un decreto d’accusa ritenendolo colpevole “per avere, nel gennaio 2006, a L__________, nella sua qualità di direttore della succursale di L__________ della O__________, indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L__________, ad acquistare l’autovettura marca BMW al prezzo di km 75'422, mentre in data 30 maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.--, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile per l’acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.— pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale effettivo” e proponendo la condanna del reo alla pena pecuniaria di CHF 14'700.— corrispondente a 30 aliquote da CHF 490.— (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e alla multa di CHF 1'000.--, oltre al versamento alla parte civile di un risarcimento parziale (per CHF 7'000.--) e di ripetibili (per CHF 1'000.--).
Al decreto d’accusa si sono opposti tanto l’accusato quanto la parte civile.
Da qui il dibattimento.
Non si può negare che l’agire della CIVI 1 e di A__________ abbia suscitato qualche perplessità, a fronte del fatto che quale denunciante e parte civile la prima aveva più volte sollecitato l’evasione della procedura; emesso il decreto d’accusa, che riconosceva a suo favore una cifra di CHF 8'000.— in parte per risarcimento, in parte per ripetibili, aveva interposto opposizione.
Ancora cinque giorni prima del dibattimento, per il tramite del proprio legale, la CIVI 1 aveva poi ribadito una serie di richieste di risarcimento, producendo, per la prima volta e a oltre due anni dalla firma, una cessione datata 15 settembre 2007, in cui ogni pretesa della ditta veniva ceduta al suo “titolare” A__________. Dell’esistenza di tale cessione nessuno, prima del 12 novembre 2009, aveva mai fatto accenno, né se ne trova traccia negli atti del Ministero Pubblico, laddove, per due anni, ogni intervento del patrocinatore è sempre avvenuto a nome della solaCIVI 1, la quale - va detto - nell’ottobre del 2007, circa un mese dopo la data della cessione, era stata radiata dal Registro di Commercio per trasferimento di sede a R__________ con nuova ragione sociale, A__________ Sagl, a sua volta radiata a seguito di fallimento chiuso per mancanza di attivi in data 14 settembre 2009.
A dir poco inusuale, infine, per non dire altro, l’approccio in limine del dibattimento all’accusato da parte di A__________, che gli avrebbe chiesto di “sistemare” la questione fra loro e, stando a quanto udito in aula, dicendosi disposto a dichiarare che “i chilometri erano a posto”.
Sia come sia, la rinuncia (che in qualche modo conferma il racconto di ACCU 1) a ogni pretesa, giunta sul tavolo del giudice il giorno del dibattimento, rende caduco ogni dubbio sulla legittimazione di chi sin lì le pretese vantava. Oltre, non v’è ragion di spingersi.
Ricordata e rispettata la facoltà dell’accusa di rinunciare a difendere la propria posizione in aula, merita di essere sottolineata l’importanza che il dibattimento riveste nella procedura penale richiamandosi ai principi fondamentali che reggono il nostro codice di rito, e meglio quelli, ben noti, dell’oralità e dell’immediatezza.
L’art. 276 cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.
Il giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da scritti, della personalità dell’imputato, dei testimoni e del materiale processuale (Soldini, Attualità dei principi dell’oralità e dell’immediatezza, in: Rep. 1982, 15).
Schultz - nelle sue “Considerazioni sul principio dell’immediatezza”, in: Rep. 1982, 4 - riassume perfettamente l’importanza di tale “regola” fondamentale e basilare del diritto processuale penale: “i giudici vedono con i propri occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che il solo rispetto del principio dell’immediatezza garantisce la corretta applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna: il principio della valutazione delle prove”.
Il considerando s’impone per evidenziare il significato che possono assumere le percezioni che può avere (solo) chi è presente al processo. In aula, degli attori, il giudice ravvisa i modi e i gesti, annota le espressioni, coglie gli umori, sente, di viva voce, le parole e le inflessioni nella pronuncia. L’insieme di questi aspetti, con quanto già nell’incarto, forma il giudizio. Chi sceglie di non essere presente, limita la propria posizione, rinunciando a percepire quelle sensazioni. E rinuncia altresì ad ascoltare, e comprendere, le motivazioni che vengono esposte oralmente al termine del dibattimento.
Così in casu, in una fattispecie che, da qualsiasi parte la si affronti, presenta più punti oscuri e senza spiegazioni, l’accusato, con il suo (non) fare ha saputo, spiegandosi, rendere credibile il proprio dire.
Sulla trattativa di compravendita, egli ha sottolineato che la stessa fu di breve durata (doc. 4, pag. 2: “non più di 15/20 minuti”) e comprese un breve giro di prova e i controlli ritenuti necessari dagli acquirenti, i quali hanno “verificato lo stato dell’autovettura, controllandone il motore, i pneumatici e la relativa documentazione (...) anche il chilometraggio visionando il display digitale” (doc. 58/1, pag. 3).
L’accusato ha riferito davanti al magistrato inquirente che si “stupì che fu fatta un’offerta seduta stante di acquisto con immediata consegna per un prezzo di circa fr. 27'000.--“ e che l’acquirente fosse tanto “risoluto nell’acquisto” (doc. 58/1, pagg. 3 risp. 5).
Egli ha poi in più occasioni ribadito la propria posizione su due aspetti, che, paradossalmente, almeno prima visu, non sembrerebbero aiutare a scagionarlo.
In primo luogo, sulla base dei suoi ricordi e di un calcolo sommario delle distanze coperte in un anno, ACCU 1 ha sempre affermato che i chilometri percorsi dalla BMW erano effettivamente 75'000, escludendo di aver potuto superare i 100'000.
Secondariamente egli ha sempre escluso che altri al di fuori di lui possano aver utilizzato la macchina (salvo l’eccezione, limitata ad un paio di volte, della convivente), negando di averla mai condotta in pieno centro Milano (potendo far capo al meccanico sotto casa, a V__________) presso la Am__________ oppure, addirittura, sino a S__________ __________ per fare apporre il “bollo blu” (che peraltro l’accusato sostiene di non aver mai visto sul vetro).
Preso atto delle risultanze della perizia (doc. 45), ACCU 1 si è recato presso la sede milanese della Am__________ - ditta che non conosceva - per verificare chi mai avesse potuto portare lì l’auto. Ne ha ottenuto la risposta di cui all’e-mail 19 marzo 2008 del responsabile del servizio, prodotta in aula e del seguente tenore: “da verifiche effettuate presso le Nostre sedi operative di assistenza non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura in oggetto”. Una simile affermazione, da sé atta a minare le fondamenta dell’intero castello accusatorio, è stata più avanti precisata: “(...) può capitare che un Cliente, o chi per esso, richieda diagnosi ai Nostri punti assistenza in merito a diverse problematiche di una vettura. A volte, soprattutto se le diagnosi sono veloci, e, verifiche di pura cortesia o consulenza, senza apertura di Ordini di Lavoro, e di conseguenza senza addebitare alcun importo. Capita sovente che alcune officine meccaniche o carrozzerie richiedano diagnosi oppure reset di sistemi diagnostici alle Nostre assistenze in seguito a riparazioni effettuate da loro, ma con fornitura dei ricambi dai Nostri magazzini. Può essere successo anche per questo caso”.
Infine, l’accusato ha ribadito di non sapersi spiegare le risultanze dei documenti trovati nel cruscotto da Ca__________, ricordando tuttavia che “la macchina è stata visionata dal garage C__________ ove sono stati fotocopiati i documenti, fra cui il numero di telaio, per cui loro avrebbero potuto eseguire tutte le verifiche possibili e immaginabili. La macchina non è rimasta presso il garage C__________; è stata solo provata con me e poi mi è stata riconsegnata lo stesso giorno, nel giro di un’ora. I documenti sono stati controllati bene, anche perché mancava il libretto di manutenzione” (verbale dibattimento, pag. 4).
Ebbene, le parole di ACCU 1 - sui fatti - trovano piena conferma in quelle delle altre persone interrogate nella fase predibattimentale, A__________ e Ca__________ (doc. 4). Il primo in particolare ha confermato la rapidità della trattativa e l’avvenuta discussione sulla riduzione del prezzo per la mancanza del libretto di servizio, come descritta dall’accusato.
Determinante, per l’accusa, è la conclusione del perito, scelto nella persona dell’ing. Da__________, che ha confermato l’avvenuta manomissione del contachilometri confrontando le risultanze dell’esame effettuato dalla Am__________ con quanto letto sul contachilometri della BMW il giorno della compravendita. La verifica multipla del febbraio 2008 su contatore, memoria della centralina elettronica e chiavi ha ulteriormente confermato, per il perito, l’avvenuta manomissione.
Il diritto penale non protegge invece chi può evitare l'inganno con un minimo di attenzione (sentenze TF 6B_409/2007 del 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2; 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio; CCRP 3.11.2008, inc. 17.2007.69, consid. 3.2.). Va però precisato che il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. Si vuole in questo modo evitare di privilegiare l’autore che sfrutta la debolezza e perciò il bisogno di protezione della controparte. L’attitudine sconsiderata della vittima può perciò essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Ciò è il caso, ad esempio, nella concessione di crediti da parte di banche che dispongono del necessario bagaglio di conoscenze e della necessaria esperienza per sventare azioni truffaldine nei loro confronti. Il diritto penale protegge pertanto da manovre fraudolente anche vittime poco accorte, se costoro appaiano inesperte e credulone o motivate solo dal desiderio di guadagno. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (sentenza 6S. 168/2006 del 6 novembre 2006, consid. 1.1, 1.2, 1.3).
L’inganno è astuto quando le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (sentenza TF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza TF 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f, pag. 38).
Quindi, per l’accusa: attraverso la manomissione del contachilometri, circostanza non verificabile dall’acquirente, ACCU 1 ha agito con astuzia, arrecando al venditore un pregiudizio di circa CHF 4'000.--.
Da parte sua, rilevando che in ogni caso la manomissione effettiva del contachilometri non è stata provata, la difesa ha in sostanza contestato l’esistenza di un inganno astuto e ha sottolineato la latitanza dell’acquirente nelle verifiche che gli incombevano e che erano dettate dal dovere di prudenza. Essa ha concluso chiedendo che il proprio assistito venisse prosciolto.
La giurisprudenza testé citata ravvede l’inganno astuto quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici, come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia. Le menzogne devono essere l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non sussite inganno astuto laddove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno.
L’astuzia è altresì è esclusa quando la vittima non ha osservato le elementari misure di prudenza.
L’accusato ha più volte descritto quanto ha preceduto il momento della compravendita, in specie l’approccio a chi poi sarebbe divenuto l’acquirente della BMW, rispettivamente i tempi e i modi dell’accordo. A__________ ha, in fondo, confermato quanto riferito dall’accusato (doc. 4).
Le parole, lette e sentite, restituiscono un’immagine di quanto accaduto che denota un comportamento del tutto passivo nell’accusato, che non ha “forzato” tempi e/o contenuti della vendita (anzi, la rapidità, che l’ha stupito, nelle trattative è ascrivibile ad A__________) e che nemmeno in qualche modo ha “scelto” la propria vittima, non conoscendo la CIVI 1, cui si è rivolto solo su segnalazione di altri. Nemmeno sussisteva un particolare rapporto di fiducia fra le parti: anzi, l’accusato, che come detto non aveva mai sentito parlare della ditta di L__________ o di A__________, ha avuto con questi un contatto di pochi minuti. Non risulta, né nessuno lo pretende, che A__________ o F____________________ abbiano posto domande all’accusato e/o che questi abbia dato indicazioni fasulle.
Ora, posto di considerare come granitiche le risultanze della perizia (di cui si dirà poco oltre), ci si deve chiedere se l’anomalia riguardante il chilometraggio non fosse verificabile dalla CIVI 1 e per essa da A__________, tutt’altro che uno sprovveduto o persona inesperta nel ramo, svolgendo per mestiere da più anni l’attività di compravendita di auto d’occasione, e quindi oltremodo cognito sulle caratteristiche cui prestare particolare attenzione e sui controlli da effettuare in caso di offerta di vendita di un’autovettura usata. In particolare è facile pensare a verifiche volte ad accertare che la vettura non sia accidentata o non presenti difetti particolari, oppure per l’appunto, essendo fattore determinante per fissare il prezzo, il chilometraggio.
L’accusato, senza che si trovi smentita, ha sempre sostenuto di aver consegnato sin dal primo contatto la documentazione in suo possesso all’acquirente, per il tramite dei responsabili del garage Ce__________.
Tale documentazione tuttavia non può che essere stata esaminata assai superficialmente dall’acquirente, che ha confermato che “per la fiducia che nutro nei confronti di F__________ non andai ad approfondire più di quel tanto tutti i dettagli riferiti alla documentazione della macchina acquistata” (doc. 4, pag. 2 in fine).
In quella documentazione non poteva non esserci quanto scoperto da Ca__________ “in mezzo ad altri documenti all’interno del cassetto porta-oggetti” (doc. 4, pag. 2), atteso che i documenti, lì, dovevano già trovarsi al momento della compravendita del luglio 2006.
Il mancato controllo della documentazione e/o del contenuto del vano porta-oggetti del cruscotto - nemmeno, quindi, al momento della vendita a Ca__________ - costituisce più che una leggerezza dell’acquirente che faceva della compravendita di auto d’occasione il proprio mestiere. Quanto trovato nel cassetto del cruscotto da Ca__________ conduce a dire che quegli scritti erano già allora consultabili dalla CIVI 1 (che ne ha avuto possesso, con la vettura, dal gennaio al luglio 2006) e che erano stati consegnati dallo stesso accusato. non essendo pensabile se li sia procurati a posteriori Ca__________, che nemmeno mai l’ha sostenuto.
La verifica dei documenti era tutt’altro che impossibile o difficile; anzi, essa era semplice e addirittura esigibile dall’acquirente esperto, se non altro per il dovere di prudenza che, nel contesto, gli spettava (cfr. anche: sentenza CRP 17 novembre 2004, inc. 60.2003.92), oltre che per le normali operazioni che dovrebbero essere connesse con la compravendita di un’auto usata, per quanto di prestigio.
Il ritrovamento di Ca__________ rende d’altro canto poco verosimile che chi è accusato di aver architettato l’inganno, modificando il contachilometri, cada nell’ingenuità di lasciare fra i documenti - che prima o poi sarebbero stati visionati - quelli che evidenziano un chilometraggio diverso. Ben difficilmente si ravviserebbe in un simile modus operandi - per dirla con il Tribunale federale - l’espressione di una “scaltrezza particolare” e una costruzione menzognera “così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico”.
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La mancata verifica dei documenti - da cui si sarebbe facilmente dedotta l’anomalia - rende, giuridicamente parlando, superfluo l’esame a sapere se dall’acquirente si potesse pretendere anche una verifica al contachilometri stesso. Al proposito non si può tuttavia non rimarcare come l’istruttoria abbia mostrato che una semplice richiesta al competente servizio della BMW avrebbe permesso di scoprire la difformità fra la cifra che sarebbe stata da questi indicata e quella appurata de visu dal compratore.
per concludere al reato di truffa già difetta quindi il presupposto dell’inganno astuto.
Il perito infatti, a ben leggere il suo referto, indica di non aver potuto accertare sulla base di “elementi oggettivi” che fosse intervenuta una manomissione “fisica” al contachilometri (perizia doc. 45, risposta 4.2., pag. 8). Altrimenti detto, egli non è stato in grado di confermare vi sia stata la sostituzione di parti di costruzione della vettura con delle nuove, ciò che, per la BMW, appositamente interpellata al riguardo (cfr. lettera 13.2.2008 all’ing. Dalessi, annessa al doc. 45), costituisce atto necessario per la manomissione del contachilometri.
Il perito, insomma, non ha potuto che limitarsi a dedurre l’avvenuta manomissione del contachilometri dalla comparazione delle risultanze dell’esame effettuato dall’Am__________ (che ha condotto ad un risultato di percorrenza di km 109'463) con i dati indicati sul contratto di compravendita e constatati de visu dalle parti a L__________ (km 75'422). Inoltre egli ha fatto riferimento alla doppia verifica del 5 febbraio 2008, che ha dato esito di ca. km 87'847 sia al contatore che nella memoria della centralina elettronica che, ancora, nella chiave (perizia doc. 45, pto. 3, pag. 5, e risposta 4.1., pag. 8). In altre parole: partendo dal presupposto che i dati della Am__________ non possono che essere corretti, il risultato del 5 febbraio 2008 conferma che quelli indicati nel contratto di compravendita e risultanti sul contachilometri erano sbagliati.
Non va però dimenticato che il perito fonda il proprio dixit su quanto desunto dall’esame della Am__________, che, successivamente interpellata, giunge a scrivere, nell’e-mail 19 marzo 2008, che l’autovettura nemmeno sarebbe passata di lì (“non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura in oggetto”), pur precisando che può capitare che clienti - riferendosi ad officine meccaniche o carrozzerie e non a privati - richiedano diagnosi veloci e verifiche di cortesia o consulenza che non vengono registrate. Ciò rende più dubbie le certezze.
Giova rammentare che in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).
Il principio in dubio pro reo disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc. 6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV 88 cons. 2a).
Orbene, innanzitutto, anche fosse ritenuta come accertata la manomissione al contachilometri - ciò che, come visto, non è - nulla conduce alla certezza che l’atto fosse stato compiuto da ACCU 1 o da lui ordinato.
L’accusato, peraltro, non è stato identificato come colui che ha portato l’autovettura alla T__________ di S__________ e/o all’Am__________ di M__________.
E’ rimasto poi senza spiegazione il motivo per cui sul vetro di quell’autovettura avrebbe dovuto essere apposto il “bollo blu” (italiano) del controllo dei gas di scarico, atteso che la vettura era immatricolata in Ticino, ove erano e sono richiesti altri contrassegni.
Ancor di più, risulta inspiegabile il “movente” che avrebbe condotto un professionista con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (anche al momento dei fatti) ad ordire quanto gli si imputa per un guadagno netto di un paio di migliaia di franchi, pari alla differenza dei valori commerciali ai due diversi chilometraggi (per il perito fr. 4'000.--, doc. 45, pto 3.5.) dedotti i costi stimati per procedere alla manomissione (ca. fr. 1'900.--, doc. 56). Il tutto correndo il rischio (e aumentandolo con l’ingenuità di lasciare i “famosi” documenti in mano a professionisti del mestiere) di essere scoperto e macchiare, per un simile importo, la propria fedina penale, che, come detto in aula, per la professione svolta, deve rimanere “illibata” e che tale sempre è stata.
In aggiunta, si faccia mente alla posizione dell’accusato che non ha “ceduto” di fronte alla possibilità di venir segnalato al Ministero Pubblico dalla CIVI 1, se non avesse accondisceso a versare un importo a titolo di risarcimento di fr. 5'000.--, cifra che per le sue possibilità finanziarie non costituiva particolare problema onorare: fosse stato “coinvolto” e vistosi scoperto, non avrebbe avuto senso irrigidirsi di fronte alla possibilità di risolvere bonalmente la questione, evitando l’inchiesta penale. ACCU 1 ha scelto altrimenti.
Che dire, infine, del fatto che ACCU 1 ha accettato l’offerta del primo “contatto” (che non conosceva) da cui è giunta, in pochi minuti, senza discutere sul prezzo e, anzi, concedendo un ulteriore sconto: mal si comprende un simile atteggiamento, remissivo, da chi avrebbe manomesso il contachilometri per guadagnare ca. fr. 4'000.-- rispetto al prezzo che poteva essergli offerto per un chilometraggio superiore. Tanto più che il prezzo pattuito con la CIVI 1 non poteva certo dirsi un affare, atteso che cinque mesi dopo (dopo ulteriore deprezzamento) l’autovettura è stata venduta a fr. 7'000.--/8'000.-- in più.
Sul decreto, in conclusione, va poi rilevato che erroneamente vi si sostiene che l’accusato abbia indicato nel contratto di vendita una falsa percorrenza: il contratto è stato palesemente redatto, su propria carta intestata, dalla CIVI 1, dopo suo controllo visivo del contachilometri.
In considerazione delle dichiarazioni 16 novembre 2009, ci si potrebbe infine anche chiedere quale concreto pregiudizio sarebbe stato patito dall’acquirente.
Ma, per quanto sin qui detto, non devesi procedere oltre; ACCU 1 va liberato dall’accusa di truffa.
La pronuncia di proscioglimento comporta che tasse e spese vanno caricate allo Stato.
P.q.m.,
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di truffa;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 400.-- tassa di giustizia
fr. 4200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 4'600.-- totale