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747.30SSGFederal Act01.01.1957Originalquelle
  1. La cancellazione volontaria di una nave dal registro del naviglio svizzero è soggetta all’autorizzazione del Consiglio federale. L’autorizzazione può essere negata soltanto se l’approvvigionamento economico del Paese lo esige.
  2. Se l’autorizzazione è negata e il proprietario chiede la vendita, la Confederazione deve acquistare la nave al suo prezzo di mercato, salvo che il Consiglio federale ne abbia ordinato la vendita ai pubblici incanti conformemente all’articolo 27 capoverso 3. Il proprietario può inoltrare la richiesta di vendita con o dopo la domanda di cancellazione, ma al più tardi entro trenta giorni a partire dal rifiuto della cancellazione. L’acquisto da parte della Confederazione o l’indizione dei pubblici incanti deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta di vendita, ma al più presto a partire dal rifiuto dell’autorizzazione.1
  3. Il negozio giuridico, in virtù del quale la proprietà della nave è trasferita, è nullo se la cancellazione non è stata autorizzata.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

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