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747.30SSGFederal Act01.01.1957Originalquelle
  1. Le navi iscritte nel registro del naviglio svizzero devono in ogni tempo rispondere alle condizioni cui è stata subordinata la loro ammissione alla navigazione.
  2. L’USNM vigila che siffatte condizioni siano adempiute in ogni tempo. Se l’Ufficio accerta che non lo sono più, esso fissa al proprietario della nave un termine adeguato per eseguire le riparazioni o gli impianti necessari.
  3. Se le riparazioni o gli impianti necessari non sono eseguiti dal proprietario entro tale termine o se risultano insufficienti, l’USNM sospende l’ammissione alla navigazione e ordina il ritiro dell’atto di nazionalità.

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