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747.30SSGFederal Act01.01.1957Originalquelle
  1. Entro nove mesi dalla chiusura di un esercizio annuo, il proprietario di una nave svizzera deve presentare all’USNM uno speciale rapporto di revisione, dal quale risulti che le condizioni legali sono adempiute. Il rapporto di revisione dev’essere allestito da un sindacato di revisione o da una società fiduciaria, riconosciuti a questo scopo dal Consiglio federale.1
  2. Nell’interesse di siffatto controllo, il Consiglio federale può emanare particolari prescrizioni concernenti la tenuta dei registri e dei libri contabili e stabilire una tariffa delle tasse per i lavori dell’ufficio di revisione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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