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747.30SSGFederal Act01.01.1957Originalquelle
  1. Tutte le azioni devono essere nominative. La società può, osservando le disposizioni del Codice delle obbligazioni1, rifiutare l’approvazione del trasferimento di azioni nominative in particolare qualora l’acquirente non adempia le condizioni stabilite dalla presente legge o dalle ordinanze che ne derivano.2
  2. La qualità di socio di una società cooperativa non si trasmette né per successione né per cessione di quote sociali.
  3. Le azioni e le quote sociali possono essere validamente costituite in pegno, gravate da usufrutto o da qualsiasi altro diritto soltanto mediante autorizzazione della società e iscrizione nel libro delle azioni o delle quote sociali.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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