0.946.297.142

RU **1951** 635

Traduzione[^1]

# Accordo concernente gli scambi commerciali tra la Svizzera e il Regno di Svezia

Conchiuso il 20 giugno 1951

Entrato in vigore il 1^o^giugno 1951

(Stato 1° giugno 1951)

Allo scopo di regolare il traffico delle merci tra la Svizzera ed il Regno di Svezia,<br />il Governo svizzero ed il Governo Reale di Svezia

hanno oggi convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--1}
Il Governo svedese è disposto ad autorizzare l’esportazione verso la Svizzera e il Governo svizzero ad autorizzare l’importazione nella Svizzera delle merci svedesi enumerate nell’elenco I, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori ivi indicati.

Le merci d’origine svedese non enumerate nell’elenco I possono essere esportate dalla Svezia ed importate in Svizzera, con riserva delle prescrizioni generali svedesi sull’esportazione e delle prescrizioni speciali svizzere sull’importazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--2}
Il Governo svizzero è disposto ad autorizzare l’esportazione verso la Svezia e il Governo svedese ad autorizzare l’importazione nella Svezia delle merci svizzere enumerate nell’elenco II, fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori ivi indicati.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--3}
Gli elenchi I (esportazione svedese nella Svizzera) e II (esportazione svizzera nella Svezia), nonchè le lettere dal N. W. 1 al N. W. 6 compreso sono parte integrante del presente accordo. Gli elenchi contengono i contingenti che saranno valevoli dal 1° giugno 1951 al 31 maggio 1952.

I contingenti previsti negli elenchi I e II sono stati fissati con riserva che le due parti contraenti rimangano membri dell’Unione europea di pagamenti fino allo spirare del periodo contrattuale. Con tale riserva, i due Governi s’impegnano a rilasciare i permessi d’importazione e d’esportazione necessari.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--4}
I pagamenti concernenti le forniture reciproche di merci saranno eseguiti secondo le modalità fissate nell’accordo per i pagamenti firmato in data odierna.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--5}
È istituita una Commissione mista che si riunirà, a domanda dell’una delle parti contraenti, al fine di regolare le questioni che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente accordo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--6}
Ogni parte contraente s’impegna a fornire all’altra, a domanda di quest’ultima, tutte le informazioni utili sul rilascio dei permessi d’importazione e d’esportazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--7}
Il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.[^2]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--8}
Il presente accordo sarà messo in vigore mediante uno scambio di note tra il Governo svizzero e il Regio Governo di Svezia e sarà valevole fino al 31 maggio 1952. Nell’attesa, esso avrà provvisoriamente effetto a contare dal 1^o^giugno 1951.

Qualora l’accordo del 19 settembre 1950[^3]per la creazione di una Unione europea di pagamenti cessasse di essere applicato, sia in generale, sia nei confronti dell’uno o dell’altro dei paesi, le parti contraenti si intenderanno sul regolamento futuro degli scambi commerciali reciproci.

Fatto a Stoccolma, in doppio esemplare (in tedesco o svedese), il 20 giugno 1951.

| Per il <br>Governo svizzero:<br>Dr. H. Vallotton | Per il <br>Governo reale di Svezia:<br>Oesten Undén |
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[^1]: Dal testo originale tedesco.
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: [RU  **1950**  1224,RU  **1959**  165]