0.946.294.361

CS **14** 483

Traduzione*[^1]* 

# Accordo provvisorio tra la Svizzera e la Persia concernente il domicilio e il commercio

Conchiuso con scambio di note 28 agosto 1928

(Stato 28  agosto 1928)

 **Nota svizzera** 

Signor Incaricato d’affari,

Prendendo atto che le circostanze non permettono di conchiudere rapidamente un Trattato di domicilio e di commercio definitivo tra la Svizzera e la Persia, ho l’onore di rimetterLe, a nome del Consiglio federale, la dichiarazione seguente che costituisce un regolamento provvisorio delle relazioni tra la Svizzera e la Persia:
 1. e 2. .[^2]
 3. A condizione di perfetta reciprocità, le merci prodotte o fabbricate in Persia saranno sottoposte, alla loro entrata in Svizzera, al trattamento doganale previsto dalle leggi in vigore al momento della loro entrata in Svizzera e saranno messe a beneficio della tariffa minima svizzera e di tutte le riduzioni di questa tariffa che saranno accordate ai prodotti simili, naturali o fabbricati, originari di qualsiasi altro paese.

Le stipulazioni che precedono sono immediatamente applicabili e resteranno in vigore fino allo spirare di un termine di trenta giorni a contare dalla notificazione fatta dal Consiglio federale della sua intenzione di mettervi fine.

Gradisca, Signor Incaricato d’affari, i sensi della mia più distinta considerazione.

(Segue la firma)

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: Privi d’oggetto e sostituiti dal Trattato di amicizia 25 aprile 1934 e dalla Convenzione di domicilio stessa data (SR  **0.142.114.361** ).