0.923.413

RO **1959** 369

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e il Paese del Baden-Württemberg concernente la pesca negli invasi del Reno presso l’officina idroelettrica di Rheinau

Conchiusa a Rheinau il 1° novembre 1957

Entrata in vigore il 10 aprile 1959.

(Stato 10  aprile 1959)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Paese del Baden-Württemberg,

animati dal desiderio di conservare e aumentare mediante una economia ittica comune il valore degli invasi del Reno, presso l’officina idroelettrica di Rheinau,

hanno convenuto

di conchiudere una convenzione concernente la pesca in detti invasi, che modifica e completa la convenzione tra la Svizzera, il Granducato di Baden e l’Alsazia-Lorena del 18 maggio 1887[^2]per l’applicazione di disposizioni uniformi relativamente alla pesca nel Reno e suoi affluenti, compreso il lago di Costanza.

A questo scopo, i Governi dei due Paesi contraenti hanno designato come loro plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri e averli riconosciuti di buona e debita forma,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

## **I.** Campo d’applicazione {#lvl_I}
### Campo d’applicazione {#lvl_I/lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--1}
Gli invasi dell’officina idroelettrica di Rheinau, nel senso della presente convenzione, comprendono le acque del Reno dalla cascata sino allo sbarramento ausiliario inferiore presso Rheinau.

## **II.** Esercizio della pesca {#lvl_II}
### Attrezzi permessi {#lvl_II/lvl_u1}
##### **Art. 2** {#lvl_II/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--2}
Per la pesca è permesso l’uso dei seguenti attrezzi: attrezzi con amo, rete a strascico, tramaglio, sparviero, rete da fondo, rete per battute, nassa, bertovello, guadino a mano.

### Pesci da esca {#lvl_II/lvl_u2}
##### **Art. 3** {#lvl_II/lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--3}
1. Come esca viva possono essere usati solo i pesci delle specie per le quali non sono stabilite una lunghezza minima nè un tempo proibito.
2. Chi è autorizzato a usare pesci da esca può, mediante un utensile appropriato (ad esempio una bottiglia), catturarli, per il suo fabbisogno, nelle acque dove ha il diritto di pescare.

### Battelli {#lvl_II/lvl_u3}
##### **Art. 4** {#lvl_II/lvl_u3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--4}
1. Solo i battelli a remi e a motore sono ammessi per l’esercizio della pesca. Le pesca mediante canotti, canoe e simili imbarcazioni è vietata.
2. E’riservato il permesso richiesto dalle autorità per l’uso di battelli.

## **III.** Misure di protezione {#lvl_III}
### Tempi proibiti {#lvl_III/lvl_u1}
##### **Art. 5** {#lvl_III/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--5}
1. I tempi proibiti sono stabiliti come segue:

trota dal 1° ottobre al 31 gennaio

trota arcobaleno dal 1° ottobre al 30 aprile

temolo dal 1° febbraio al 30 aprile

coregone dal 15 novembre al 31 dicembre

luccio dal 1° marzo al 30 aprile

luccio perca dal 1° aprile al 31 maggio

gamberi dal 1° ottobre al 30 giugno
2. Qualsiasi pesce preso durante il tempo proibito deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.

### Ore di pesca {#lvl_III/lvl_u2}
##### **Art. 6** {#lvl_III/lvl_u2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--6}
1. La pesca è permessa

a. dalle ore 3 alle 22, dal 1° marzo al 31 ottobre;
b. dalle ore 7 ore 20, dal 1° novembre alla fine di febbraio.
2. E’ considerata pesca, nel senso della presente disposizione, quella esercitata con l’intervento attivo dell’uomo.

### Lunghezza regolamentare {#lvl_III/lvl_u3}
##### **Art. 7** {#lvl_III/lvl_u3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--7}
1. È permesso pescare solo i pesci e i gamberi che hanno almeno le seguenti lunghezze, misurate, per i pesci, dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale normalmente spiegata, e, per i gamberi, dall’apice della testa all’estremità della coda:

trota 28 cm

trota arcobaleno 28 cm

temolo 30 cm

coregone 24 cm

luccio 45 cm

luccioperca 35 cm

pesce persico 15 cm

barbio o barbo 25 cm

tinca 25 cm

anguilla 35 cm

gamberi   7 cm
2. Qualsiasi pesce che fosse preso e non avesse la lunghezza regolamentare deve essere immediatamente e accuratamente liberato dall’attrezzo e rimesso in acqua.

### Limitazioni di cattura {#lvl_III/lvl_u4}
##### **Art. 8** {#lvl_III/lvl_u4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--8}
Per conservare a aumentare il patrimonio ittico, i Paesi rivieraschi, di comune intesa, limiteranno, se necessario, il numero dei pesci che le persone autorizzate a pescare possono prendere giornalmente o il numero di dette persone.

### Limitazioni locali di pesca {#lvl_III/lvl_u5}
##### **Art. 9** {#lvl_III/lvl_u5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--9}
1. Dal 1° ottobre al 30 aprile, è vietato penetrare nelle acque per esercitare la pesca.
2. Possono essere delineate bandite, internamente alle quali la pesca è temporaneamente o definitivamente vietata.

## **IV.** Salvaguardia e conservazione del patrimonio ittico {#lvl_IV}
### Immissione di pesci {#lvl_IV/lvl_u1}
##### **Art. 10** {#lvl_IV/lvl_u1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--10}
1. Le persone autorizzate a pescare che procedessero volontariamente all’immissione di pesci devono avvertire dapprima il guardiapesca.
2. Dette persone non devono immettere pesci delle specie estranee alle acque, oggetto della presente convenzione, senza previo permesso.

### Misure di economia ittica {#lvl_IV/lvl_u2}
##### **Art. 11** {#lvl_IV/lvl_u2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--11}
1. Le Parti contraenti si obbligano a prendere, di comune intesa, tutte le misure atte a conservare e ad aumentare un patrimonio ittico di qualità. Tali misure comprendono, in particolare, le pesche di pescicoltura, le immissioni di pesci, le pesche straordinarie destinate, ad esempio, a combattere le epizoozie e a proteggere talune specie di pesci.
2. Le Parti contraenti si accorderanno reciproco appoggio nella attuazione di queste misure.
3. Per l’esecuzione delle misure previste nel capoverso 1, può essere, di comune intesa, derogato alle disposizioni degli articoli dal 2 al 9, in quanto sia esercitata una sufficiente vigilanza.

### Statistica della pesca {#lvl_IV/lvl_u3}
##### **Art. 12** {#lvl_IV/lvl_u3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--12}
Le persone autorizzate a pescare, compresi i titolari di diritti privati di pesca, devono comunicare per tempo e conformemente alla verità le loro immissioni di pesci e i prodotti della loro pesca.

## **V.** Esecuzione {#lvl_V}
### Commissari {#lvl_V/lvl_u1}
##### **Art. 13** {#lvl_V/lvl_u1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--13}
I commissari designati da ciascuno dei Governi delle due Parti contraenti, in virtù dell’articolo 11 della convenzione del 18 maggio 1887[^3], vigileranno all’esecuzione della presente convenzione.

### Commissione di regolamentazione {#lvl_V/lvl_u2}
##### **Art. 14** {#lvl_V/lvl_u2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--14}
1. È istituita una commissione per la regolamentazione degli invasi: il Paese del Baden-Württemberg e i Cantoni di Zurigo e di Sciaffusa vi delegano, ciascuno, un rappresentante. La commissione si dà un regolamento che deve essere approvato dai commissari.
2. I compiti principali della commissione sono i seguenti:
a. definizione degli attrezzi permessi (articolo 2 e 3, cpv. 2);
b. limitazione della pesca (articolo 8);
c. delimitazione delle zone proibite (articolo 9, cpv. 2);
d. rilascio del permesso d’immissione di pesci delle specie estranee (articolo 10, cpv. 2);
e. misure di regolamentazione conformemente all’articolo 11;
f. organizzazione della statistica della pesca (articolo 12);
g. organizzazione della sorveglianza (articolo 15);
h. contabilità e ripartizione delle spese cagionate dalle misure di regolamentazione comuni.
3. Per essere valide, le decisioni della commissione di regolamentazione devono essere prese all’unanimità.
4. Se necessario, i Paesi rivieraschi dovranno eseguire rapidamente le decisioni della commissione di regolamentazione.
5. La commissione di regolamentazione collabora, come organo consultivo, nella determinazione di altre misure destinate a salvaguardare gli interessi della pesca, come ad esempio conservazione della purezza delle acque o subordinazione della costruzione e dello esercizio di officine idroelettriche a taluni condizioni e oneri.
6. La commissione di regolamentazione invita i commissari alle sue sedute e presenta loro un rapporto annuo sulla sua attività.

### Sorveglianza {#lvl_V/lvl_u3}
##### **Art. 15** {#lvl_V/lvl_u3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--15}
La sorveglianza della pesca è esercitata, in utile collaborazione, dagli organi incaricati di questo compito dall’una e dall’altra Parte.

## **VI.** Disposizioni penali {#lvl_VI}
### Disposizioni penali {#lvl_VI/lvl_u1}
##### **Art. 16** {#lvl_VI/lvl_u1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--16}
Le due Parti contraenti s’impegnano a perseguire penalmente le infrazioni alle disposizioni della presente convenzione, alle prescrizioni esecutive, emanate in virtù di essa, e alle singole decisioni.

## **VII.** Disposizioni finali {#lvl_VII}
### Modificazioni e deroghe {#lvl_VII/lvl_u1}
##### **Art. 17** {#lvl_VII/lvl_u1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--17}
Ove occorra, i commissari, indicati all’articolo 13, proporranno ai loro Governi le modificazioni da apportare alla presente convenzione.

### Disdetta {#lvl_VII/lvl_u2}
##### **Art. 18** {#lvl_VII/lvl_u2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--18}
La presente convenzione può essere disdetta da ciascuna delle Parti contraenti per il 31 dicembre di ogni anno, mediante un preavviso di 12 mesi, la prima volta il 31 dicembre 1960.

### Entrata in vigore {#lvl_VII/lvl_u3}
##### **Art. 19** {#lvl_VII/lvl_u3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--19}
La presente convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio dei documenti di ratificazione.

Fatto in quattro esemplari, a Rheinau, il 1° novembre 1957.

| Alfr. Matthey- Doret | Dr. Schefold |
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[^1]: Dal testo originale tedesco.
[^2]: RS  **0.923.412**
[^3]: RS  **0.923.412**