0.837.934.92

^^CS **14** 107

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente la reciproca assistenza dei disoccupati dei due paesi

Conchiuso il 9 giugno 1933

Entrato in vigore il 15 luglio 1937

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Francese,

nell’intento di raggiungere, per quanto concerne l’assistenza ai disoccupati, la parità di trattamento degli attinenti dell’uno dei due Stati che lavorano in territorio del-l’altro Stato cogli attinenti di quest’ultimo, conformemente ai principi consacrati dall’art. 3 della Convenzione sulla disoccupazione[^2]adottata dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua prima sessione e ratificati dai due Stati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--1}
Nel caso in cui i lavoranti dell’uno dei due Stati, regolarmente ammessi a lavorare nell’altro Stato, cadessero disoccupati, essi dovranno rivolgersi al servizio pubblico di collocamento più vicino alla loro residenza.

Questi lavoranti fruiranno delle prestazioni a cui hanno diritto gli attinenti dello Stato di residenza da parte delle istituzioni d’assicurazione contro la disoccupazione propriamente dette o di quelle di soccorso in caso di disoccupazione.

Le prestazioni di cui al presento articolo sono:
– *Nella Svizzera* :
 Le prestazioni ordinarie e straordinarie delle casse d’assicurazione contro la disoccupazione riconosciute dalla Confederazione, e le indennità di crisi versato ai disoccupati nel bisogno dai Cantoni e dai comuni con l’aiuto finanziario della Confederazione.
– *In Francia* :
 Le prestazioni delle casse mutue e sindacali di disoccupazione e delle istituzioni pubbliche d’assistenza ai disoccupati di qualsiasi genere, sussidiate dallo Stato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--2}
Il presente Accordo non si applica ai lavoranti di stagione nè a quelli che, domiciliati nell’uno dei due paesi, lavorano nell’altro. Questi ultimi formeranno oggetto di un accordo speciale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.837.934.92--3}
Il presente Accordo è conchiuso per una durata indeterminata.<br />Esso potrà essere disdetto in ogni tempo mediante preavviso di tre mesi.

*In fede di che,* le persone sottoscritte, debitamente a ciò autorizzate, hanno firmato il presente Accordo e l’hanno munito dei loro sigilli.Fatto a Parigi, il 9 giugno 1933.(Seguono le firme)

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.823.11**