0.818.691.36

CS **12** 442

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e la Germania circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri

Conchiusa il 10/15 dicembre 1909<br />Entrata in vigore il 1° gennaio 1910

Fra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Impero Germanico è stata stipulata la seguente Convenzione circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri:
1. Le carte di passo per cadaveri rilasciate in Svizzera da un’autorità competente, e le carte di passo per cadaveri rilasciate in Germania da una autorità competente, saranno riconosciute valide, le prime in Germania, le seconde in Svizzera, per l’accettazione dei cadaveri al trasporto sulle ferrovie.
 Le carte di passo per cadaveri saranno compilate secondo il modello A qui annesso.[^2]
 Il Governo dell’Impero Germanico si riserva il diritto di servirsi, anziché del modello A, del modello B qui annesso, quando il trasporto del cadavere debba farsi parte per ferrovia e parte per mare.[^3]
2. Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente una lista delle autorità e degli uffici autorizzati a rilasciare queste carte di passo.[^4]
3. Le carte di passo non possono essere rilasciate che su presentazione dei seguenti documenti:
    a) una fede mortuaria autentica;
    b) un certificato del medico ufficiale sulla causa della malattia, nel quale egli deve pure dichiarare che, secondo la sua convinzione, nulla osta nei riguardi sanitari al trasporto del cadavere. Se durante l’ultima malattia il defunto è stato curato da un altro medico, il medico ufficiale ha l’obbligo di interrogare quest’ultimo intorno alla causa della morte, prima di rilasciare il certificato;
    c) una dichiarazione da cui risulti che il cadavere è stato deposto nella bara in conformità delle seguenti prescrizioni:
 Il cadavere deve essere posto in una cassa di metallo ben solida, chiusa ermeticamente, e questa introdotta in una cassa di legno in modo che non possa spostarsi.
 Il fondo della cassa metallica deve esser ricoperta con uno strato di segatura, di polvere di carbone vegetale, di polvere di torba o di altra materia consimile, alto almeno 5 cm e copiosamente cosparso di una soluzione di acido fenico al 5 %[^5]*.
 In casi eccezionali, quando per esempio il trasporto sia di lunga durata o debba esser eseguito nella stagione calda, si potrà esigere, su parere del medico ufficiale, che il cadavere sia sottoposto a un trattamento antisettico. Questo trattamento consiste di regola nel rinvoltare il cadavere in panni imbevuti di una soluzione d’acido fenico al 5 %. Nei casi gravi, conviene inoltre provvedere all’innocuità del cadavere introducendo la stessa soluzione di acido fenico, o altra equivalente, nelle cavità addominale e toracica (in tutto, un litro almeno, se si tratta del cadavere di una persona adulta).
4. Se la morte è dovuta a vaiuolo, tifo esantematico, colera o peste bubbonica, la carta di passo non può esser rilasciata se non dopo trascorso almeno un anno dal giorno della morte.
5. Ogni trasporto di cadavere deve essere accompagnato da una persona di fiducia, che prenderà un biglietto e viaggerà nello stesso treno. L’accompagnamento non è necessario quando il luogo di destinazione sia una stazione ferroviaria e il mittente presenti alla stazione di partenza una dichiarazione scritta o telegrafica del destinatario, con cui questi si obblighi di far ritirare l’invio subito dopo ricevuto l’avviso del suo arrivo. Se l’invio è diretto a un’impresa di funerali o a un forno crematorio, questa dichiarazione non è necessaria.
 Nel rimanente il trasporto dei cadaveri sarà eseguito secondo le prescrizioni vigenti in ciascun paese.
6. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1910 ed abroga quella sulla stessa materia del 9 novembre/16 dicembre 1888.
 Ognuna delle Parti contraenti può denunciarla mediante preavviso di tre mesi.

| In nome del Consiglio federale svizzero<br>Il presidente della Confederazione | Il 1° vice-cancelliere |
| --- | --- |
| Deucher | Schatzmann |

## Elenco delle autorità cantonali svizzere competenti a rilasciare carte di passo per cadaveri {#lvl_u1}
| Cantoni | Autorità |
| --- | --- |
| 1. Zurigo | Direzione di polizia |
| 2. Berna | Prefetture |
| 3. Lucerna | Prefetture |
| 4. Uri | Cancelleria di Stato |
| 5. Svitto | Cancelleria cantonale |
| 6. Untervaldo Sopraselva | Direzione di polizia |
| 7. Untervaldo Sottoselva | Direzione di polizia |
| 8. Glarona | Direzione di polizia |
| 9. Zugo | Comando cantonale di polizia |
| 10. Friburgo | Prefetture |
| 11. Soletta | Prefetture |
| 12. Basilea Città | Dipartimento di sanità (Ufficio delle inumazioni) |
| 13. Basilea Campagna | Direzione di sanità |
| 14. Sciaffusa | Direzione di polizia |
| 15. Appenzello Esterno | Cancelleria cantonale |
| 16. Appenzello Interno | Direzione di polizia e capitaneria di distretto<br>a Oberegg |
| 17. San Gallo | Prefetture |
| 18. Grigioni | Polizia cantonale (Ufficio dei passaporti<br>e delle patenti) e prefetture |
| 19. Argovia | Prefetture |
| 20. Turgovia | Dipartimento di polizia e prefetture |
| 21. Ticino | Comuni |
| 22. Vaud | Dipartimento dell’interno e prefetture |
| 23. Vallese | Dipartimento di polizia |
| 24. Neuchâtel | Dipartimento dell’interno |
| 25. Ginevra | Dipartimento di giustizia e polizia |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: Questi modelli non sono più stati pubblicati nella CS, perchè anche nei rapporti con la Germania sono usate le carte di passo per cadavere previste nella Convenzione internazionale del 10 feb. 1937 concernente il trasporto di cadaveri (SR  **0.818.61** ).
[^3]: Questi modelli non sono più stati pubblicati nella CS, perchè anche nei rapporti con la Germania sono usate le carte di passo per cadavere previste nella Convenzione internazionale del 10 feb. 1937 concernente il trasporto di cadaveri (SR  **0.818.61** ).
[^4]: Per le autorità svizzere competenti vedere l’elenco annesso.
[^5]: ^*^Una parte di acido fenico liquido (acidum carbolicum liquefactum) sciolta in 18 parti d’acqua, avendo cura di agitare frequentemente.