0.812.101.945.4

^^CS **12** 448

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Svizzera e l’Italia concernente il commercio dei medicinali

Conchiuso il 20 giugno 1936<br />Entrato in vigore il 1° maggio 1939

Il Governo Svizzero<br />e<br />il Governo Italiano,

riconoscendo la necessità di stabilire delle norme da applicarsi, dal punto di vista sanitario, all’importazione dei medicinali e in particolare delle specialità medicinali, dalla Svizzera in Italia e dall’Italia nella Svizzera, in sostituzione delle disposizioni dell’art. 7 del Trattato di commercio firmato il 27 gennaio 1923[^2]tra i due paesi, hanno convenuto quanto segue:
A. Governo italiano consente che i medicinali e le specialità medicinali d’origine e provenienza svizzera siano importati liberamente nell’Italia, purché siano osservate le norme e le condizioni stabilite dalla legislazione italiana.
B. Il Governo svizzero consente la libera importazione nella Svizzera dei medicinali e delle specialità medicinali d’origine e provenienza italiana, purché siano osservate le norme e le condizioni stabilite dalla legislazione svizzera, tanto da disposizioni federali e cantonali quanto da accordi intercantonali.
C. In modo generale, i medicinali importati da uno dei due paesi nell’altro non saranno sottoposti ad un trattamento meno favorevole che i medicinali di produzione nazionale.
D. I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici ed i prodotti affini, come pure i prodotti opoterapici sono sottoposti solo alle disposizioni legali che sono o che saranno in vigore in ciascuno dei due paesi.
E. Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto, in casi eccezionali e allo scopo di proteggere la salute pubblica, di vietare l’importazione di prodotti che formano oggetto del presente Accordo, a condizione, in simili casi, di informare immediatamente l’altra Parte contraente della sua decisione.
F. La data dell’entrata in vigore del presente Accordo sarà fissata mediante intesa speciale tra i due Governi[^3]. Fino a quella data restano in vigore le disposizioni dell’art. 7 del Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923[^4]. A contare dall’entrata in vigore del presente Accordo, sarà concesso un termine di 12 mesi per adattarlo alle nuove prescrizioni concernenti il commercio dei medicinali.
G. Il presente Accordo resterà in vigore per tutta la durata del Trattato di commercio conchiuso il 27 gennaio 1923 tra la Svizzera e l’Italia[^5].

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 20 giugno 1936.

| Paul Rüegger | Ciano |
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[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.946.294.541**
[^3]: L’entrata in vigore del presente Accordo al 1° maggio 1939 è stata fissata con scambio di note 30 aprile 1939.
[^4]: RS  **0.946.294.541**
[^5]: RS  **0.946.294.541**