0.748.127.196.36

RU **1949** 421; FF **1949** 481

Traduzione[^1]

# Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi

Conchiuso il 7 marzo 1949<br />Approvato dall’Assemblea federale il 26 aprile 1951[^2]<br />Entrata in vigore il 7 marzo 1949

(Stato 1° novembre 1962)

Il Consiglio Federale Svizzero<br />ed<br />il Governo Olandese,

considerando:

che le possibilità dell’aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate;

che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazione aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo;

che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svizzera e i Paesi Bassi un accordo che disciplini i trasporti aerei con l’apertura di linee regolari,

hanno a tale scopo designato i loro rappresentanti i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--1}
a.  Le Parti contraenti s’accordano l’un l’altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell’allegato al presente atto per l’apertura di aviolinee internazionali definite nell’allegato stesso, che sorvolano o servono i loro territori rispettivi.

b.  Ciascuna Parte contraente designerà una o più aziende di trasporti aerei per l’esercizio delle aviolinee convenute e stabilirà la data d’apertura di detto linee.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--2}
a.  Ciascuna Parte contraente dovrà, con riserva dell’articolo 8 qui appresso, rilasciare senza indugio l’autorizzazione d’esercizio necessaria all’azienda o alle aziende designate dall’altra Parte contraente.

b.  Tuttavia, prima di essere autorizzate ad esercitare le aviolinee convenuto, tali aziende potranno essere richieste di provare la loro idoneità, conformemente alle leggi ed ai regolamenti normalmente applicati dalle autorità aeronautiche che rilasciano l’autorizzazione di esercitare aviolinee.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--3}
Le Parti contraenti convengono che:
a. L’idoneità ad eseguire trasporti aerei delle aziende delle Parti contraenti deve essere adeguata alle esigenze del traffico.
b. Le aziende delle Parti contraenti dovranno tener conto, sulle rotte comuni, dei loro reciproci interessi per non eseguire indebitamente i loro servizi rispettivi.
c. Le aviolinee previste nelle tavole qui appresso avranno per oggetto essenziale di offrire una capacità corrispondente alle esigenze del traffico tra il paese a cui appartiene l’azienda ed il paese verso il quale è diretto il traffico.
d. Il diritto di prendere a bordo e di sbarcare, nei punti specificati nelle tavole qui appresso del traffico internazionale a destinazione o in provenienza di paesi terzi, sarà esercitato conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, confermate dai Governi svizzero ed olandese ed in condizioni tali che la capacità di trasporto sia adeguata:
        1. alle esigenze del traffico tra il paese d’origine e quello di destinazione;
        2. alle esigenze di un economico esercizio delle aviolinee convenute;
        3. alle esigenze del traffico esistente nelle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--4}
Le tariffe saranno fissate di comune accordo tra le aziende designate, a prezzi ragionevoli, tenendo conto dell’economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna linea. Nel fissare dette tariffe, sarà pure tenuto conto delle raccomandazioni dell’Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA). In mancanza di tali raccomandazioni, le aziende svizzere ed olandesi sentiranno le aziende di trasporti aerei di altri paesi le cui aviolinee passano per la stessa rotta. Le tariffe saranno sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche, competenti delle rispettive parti contraenti. Se le aziende non hanno potuto giungere ad un’intesa, o se una delle autorità aeronautiche non approva queste tariffe, dette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, si ricorrerà alla procedura prevista nell’articolo 9 del presente accordo.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--5}
a.  Le Parti contraenti convengono che le tasse riscosse per l’utilizzazione degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse reciprocamente alla o alle rispettive aziende di trasporti aerei, non saranno superiori a quelle pagate, per l’utilizzazione di detti aeroporti o per altre facilitazioni, dagli aeromobili nazionali adibiti alle aviolinee internazionali del genere.

b.  I carburanti[^3], ed i pezzi di ricambio introdotti o presi a bordo in territorio di una delle Parti contraenti da una azienda di trasporti aerei designata dall’altra parte contraente o per conto di una tale azienda e destinati unicamente all’uso degli apparecchi di questa azienda, saranno esenti da dazio doganale e godranno del trattamento nazionale o di quello della nazione più favorita per quanto concerne le spese d’ispezione e altre tasse nazionali.

c.  Qualsiasi aeromobile che la o le aziende di trasporti aerei designati da una Parte contraente utilizzano sulle aviolinee convenute, come pure i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano nell’aeromobile, saranno, sul territorio dell’altra Parte contraente, esenti da dazio doganale, da spese d’ispezione o altre tasse nazionali, anche se sono usati o consumati dagli aeromobili o sugli aeromobili lungo il sorvolo di detto territorio.

d.  Gli approvvigionamenti indicati alla lettera c del presente articolo e al benefico della esenzione sopra specificata, potranno essere scaricati soltanto con l’approvazione delle autorità doganali dell’altra Parte contraente. Essi resteranno soggetti al controllo doganale dell’altra Parte contraente fino al momento della loro eventuale riesportazione.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--6}
I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte contraente e ancora valevoli, saranno riconosciuti dall’altra Parte contraente per l’esercizio delle aviolinee convenute. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diretto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate ai suoi cittadini da un altro Stato.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--7}
a.  Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una delle Parti contraenti e concernenti l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio, si applicheranno agli aeromobili della azienda o delle aziende di trasporti aerei dell’altra Parte contraente.

b.  Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una delle Parti contraenti l’entrata, il soggiorno e l’uscita di passeggeri, equipaggi o merci, come quelli concernenti le modalità di congedo, l’immigrazione, il rilascio di passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi o merci trasportati dagli aeromobili delle aziende dell’altra parte contraente quando questi aeromobili si trovano sul detto territorio.

c.  I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una delle Parti contraenti saranno sottoposti ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito saranno esenti da dazi doganali, spese d’ispezione e tasse del genere.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--8}
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un’autorizzazione d’esercizio ad un’azienda designata dall’altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di questa azienda sono nelle mani di cittadini di una o dell’altra Parte contraente o quando l’azienda non si conforma alle leggi ed ai regolamenti di cui all’articolo 7 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--9}
a.  Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette.

b.  Le contestazioni saranno portate davanti al Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, costituito in virtù della Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944[^4].

c.  Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale, sia davanti ad un’altra persona o organismo da esse designato.

d.  Le Parti contraenti s’impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--10}
Il presente accordo e tutti contratti che ad esso si riferiscono, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale istituita dalla Convenzione concernente la navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944[^5].

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.196.36--11}
a.  Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

b.  In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche competenti delle due Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto per assicurarsi che siano applicate le norme definite nel presente accordo e nel suo allegato e che la loro esecuzione sia soddisfacente.

c.  Le autorità aeronautiche competenti potranno convenire modificazioni al presente accordo e alle tavole qui appresso.

d.  Non sono considerate come modificazioni dell’allegato le modificazioni delle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso che si riferiscono unicamente a scali posti nei territori di altri Stati che non siano quelli delle Parti contraenti. Le autorità aeronautiche di ciascuna parte contraente potranno, per conseguenza, procedere unilateralmente a tali modificazioni, con riserva tuttavia dell’immediata notificazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte contraente. Se quest’ultima reputa, conformemente alle norme enunciata nell’articolo 3, che gl’interessi delle sue aziende di trasporti aerei siano lesi dal fatto che è garantito un traffico aereo tra il suo proprio territorio e il nuovo scalo in un terzo paese dalle aziende dell’altra Parte contraente, essa s’intenderà con le autorità aeronautiche di quest’ultima, per giungere ad accordo soddisfacente.

e.  Ciascuna Parte contraente potrà disdire l’accordo mediante notificazione fatta un anno prima all’altra Parte.

Fatto a Berna, il 7 marzo 1949, in doppio esemplare, in lingua francese.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo Olandese: |
| --- | --- |
| (firm.) Max Petitpierre | (firm.) J. Bosch de Rosenthal |

Le aziende designate da una delle Parti contraenti fruiranno, nel territorio dell’altra Parte, del diritto di transito e dei diritto di scalo per scopi non commerciali; esse potranno parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Esse fruiranno, inoltre, nel territorio dell’altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tabelle qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente accordo.Tavola 1[^6]Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Svizzera:
1. Punti in Svizzera – Punti nei Paesi Bassi.
2. Punti in Svizzera – Francoforte s. M. e/o Colonia/Bonn e/o Düsseldorf e/o Bruxelles – Punti nei Paesi Bassi.
3. Punti in Svizzera – un punto nei Paesi Bassi – Londra e/o Manchester – Dublino.
4. Punti in Svizzera – Madrid – Lisbona – Santa Maria – Bermude San Juan –Curaçao e/o Caracas – e/o Maracaibo – Panama – donde:
    – o Messico
    – oppure Bogotà – Quinto o Guayaquil – Lima – Santiago del Cile.L’azienda designata può, ove le convenga, tralasciare gli scali intermedi delle linee convenute.Tavola IIAviolinee esercitabili dall’azienda designata dai Paesi Bassi.1. Punti nei Paesi Bassi – Punti in Svizzera
2. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Paramaribo – Trinidad – Caracas – Curaçao – Panama – Guayaquil – Lima.
3. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Lisbona – Montevideo – Buenos Aires – Santiago del Cile.
4. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Roma – Kano – Brazzaville o Leopoldville – Johannesburg.
5. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Istanbul o Ankara – Bagdad o Basra.
6. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Roma – Caraci – Nuova Delhi o Calcutta – Rangoon – Bangkok – Manila – Tokio.
7. Punti nei Paesi Bassi – un punto in Svizzera – Roma – Dhahran – Caraci – Nuova Delhi o Calcutta – Colombo – Rangoon – Bangkok – Giacarta e/o Biak – Sydney.L’azienda designata può, ove le convenga, tralasciare gli scali intermedi delle linee convenute.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 del DF del 26 aprile 1951 (RU  **1951**  585).
[^3]: Nuovo testo giusta scambio di note del 17 ott./3 nov. 1953 (RU  **1954**  578).
[^4]: RS  **0.748.0**
[^5]: RS  **0.748.0**
[^6]: Nuovo testo giusta del prot. del 27 set. 1962 (RU  **1962**  1631)