0.742.140.334.93

CS **13** 235; FF **1882** I 738 ediz. ted. 696 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione tra la Svizzera e la Francia per la congiunzione della ferrovia Ginevra–Annemasse colla rete ferroviaria della Savoia presso Annemasse

Conchiusa il 14 giugno 1881<br />Approvata dall’Assemblea federale il 27 aprile 1882[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 12 giugno 1882

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />il Presidente della Repubblica Francese,

nel comune desiderio di procurare ai cittadini de’ due paesi nuove facilitazioni di comunicazione, hanno risolto di conchiudere una convenzione per la costruzione di una linea ferrata che congiunga direttamente Ginevra ad Annemasse, ed hanno perciò nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--1}
Il Governo della Repubblica Francese si obbliga ad assicurare l’esecuzione di una ferrovia da Annemasse al confine svizzero nella direzione di Ginevra.

E il Governo federale svizzero si obbliga dal canto suo, nei limiti della concessione da lui data alla Repubblica e Cantone di Ginevra, ad assicurare l’esecuzione di una ferrovia da Ginevra al confine francese nella direzione di Annemasse.

I lavori saranno su ambo i territori condotti in guisa che la linea possa essere aperta all’esercizio al più tardi nel termine fissato dalla concessione Annemasse–Ginevra.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--2}
La congiunzione delle due sezioni francese e svizzera al confine sarà effettuata secondo i piani e i profili uniti al processo verbale della conferenza tenuta a Ginevra il 26 giugno 1880, i quali in una col detto verbale sono approvati dalle alte Parti contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--3}
Ciascuno dei due Governi stabilirà e approverà, sul suo territorio, i progetti della costruzione dei due tronchi della via ferrata di che si tratta.

La larghezza della via tra gli orli interni delle guide sarà in ambo i paesi di metri 1,44 almeno e di 1,45 al più.

Gli zaffi delle locomotive e dei vagoni saranno stabiliti in modo che vi sia concordanza colle dimensioni adottate sulle ferrovie in servizio nei due paesi[^3].

L’acquisto dei terreni sarà per doppio binario e le opere d’arte e i lavori di terra saranno fatti per un binario solo, non dovendo il secondo binario essere messo se non qualora il bisogno dell’esercizio ne lo richiegga.

Se sarà posto il secondo binario, la larghezza dello spazio intermedio sarà di 2 metri tra gli orli esterni delle guide.

Le curve in linea aperta non potranno avere meno di 300 metri di raggio, e le declività non saranno più di 0,020 per metro.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--4}
I due Governi cercheranno di render possibile che la sezione compresa tra le stazioni confinarie delle due linee francese e svizzera, e situata parte sul territorio francese e parte sullo svizzero, sia esercitata da una sola compagnia o amministrazione.

Essi permetteranno che le compagnie o amministrazioni incaricate dell’esercizio delle linee sui due territori si intendano in proposito. In caso di relativo accordo, il quale sarà sottoposto all’approvazione delle alte Parti contraenti, i due Governi si riservano di intendersi ulteriormente per via di corrispondenza rispetto a questo servizio.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--5}
L’amministrazione a cui sarà affidato l’esercizio comune delle parti francese e svizzera della ferrovia sarà tenuta a designare, sì in Francia che in Svizzera, un agente speciale e un domicilio d’elezione a cui dirigere gli ordini, le comunicazioni e le requisizioni da farsi a questa amministrazione dai Governi e dalle autorità competenti.

Questa elezione di domicilio avrà per conseguenza la competenza giudiziaria. Le istanze civili contro la compagnia che tiene l’esercizio comune, riguardo ai fatti accaduti sulla porzione di territorio dell’uno dei due paesi compresa fra le stazioni confinarie, potranno essere portate al foro del domicilio eletto in questo paese.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--6}
I due Governi si prendono l’impegno di far sì che i regolamenti di polizia per questa linea siano stabiliti per quanto è possibile sui medesimi principi, e che l’esercizio sia organizzato colla maggior possibile uniformità.

Tra le stazioni di congiunzione non potranno essere impiegati individui stati legalmente condannati per crimini o delitti di diritto comune e per contravvenzioni alle leggi o ai regolamenti daziari.

Del resto, non si deroga per nulla ai diritti di sovranità spettanti a ciascuno degli Stati sulla parte della ferrovia situata sul suo territorio.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--7}
I due Governi si intenderanno per fare che nelle stazioni, dove, sia in Francia che in Svizzera, questa linea sarà collegata con quelle già esistenti nei due paesi, vi sia tutta la possibile corrispondenza tra le partenze e gli arrivi dei treni più diretti. Essi riservansi di determinare il*minimum* dei treni di trasporto dei viaggiatori, il*qual min* *i* *mum* non potrà in nessun caso essere meno di tre al giorno in ogni direzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--8}
Su tutta la tratta della linea non sarà fatta differenza tra gli abitanti dei due Stati per il modo e il prezzo di trasporto e il tempo della spedizione. I viaggiatori e le robe che passano dall’uno all’altro dei due Stati, non saranno, nello Stato dove entrano, trattati meno favorevolmente dei viaggiatori e delle merci che circolano nell’interno dei due paesi.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--9}
I due Governi sono mutuamente intesi che le formalità da adempirsi, al caso, per la verificazione dei passaporti e per la polizia relativa ai viaggiatori, saranno regolate nel modo più favorevole consentito dalla legislazione di ciascuno dei due Stati.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--10}
Per favorire più che sia possibile l’esercizio della ferrovia, i due Governi accorderanno ai viaggiatori, ai loro bagagli e alle merci trasportate, in fatto di formalità daziarie, tutte le facilità compatibili colle leggi sui dazi e coi regolamenti generali dei due Stati, e specialmente quelle che sono già o saranno ulteriormente accordate su ogni altra ferrovia attraversante il confine dell’uno dei due Stati.

Le merci e i bagagli trasportati dall’uno all’altro de’ due paesi, a destinazione di stazioni che non sono quelle poste al confine, saranno ammessi a passar oltre sino al luogo di loro destinazione senza essere sottoposti alle visite di dazio negli uffici di confine, purché a questo luogo di destinazione sia stabilito un officio di dazio, sicché sia soddisfatto alle leggi e regolamenti generali, e in quanto che in certi casi, giusta queste leggi e regolamenti, non sia giudicata necessaria altrove la visita.

I due Governi si conferiscono rispettivamente il diritto di fare scortare dai loro impiegati del dazio i convogli circolanti tra le stazioni di confine dei due paesi.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--11}
La ferrovia da Ginevra ad Annemasse sarà considerata come internazionale, aperta per ambo i paesi all’importazione, all’esportazione e al transito delle merci non vietate, come pure al trasporto dei viaggiatori, sia di giorno che di notte, senza distinzione di giorni feriali o festivi, in quanto si tratta dei treni previsti nell’orario.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--12}
Le compagnie o amministrazioni che hanno l’esercizio della ferrovia, dovranno, pel servizio delle poste tra e nelle stazioni di confine, adempiere gli obblighi qui appresso indicati, cioè:
1. con ogni treno per persone trasportare gratuitamente le vetture della posta dei due Governi, col loro materiale di servizio, le lettere e gli impiegati addetti al servizio;
2. trasportare gratuitamente, ove i due Governi non facciano uso della facoltà detta nel paragrafo precedente, le valigie della posta e i conduttori che le accompagnano, in uno o due compartimenti di una vettura ordinaria di seconda classe;
3. accordare agli impiegati dell’amministrazio ne postale il libero accesso alle vetture destinate al servizio della posta, lasciando loro la libertà di prendere e di rimettere le lettere e i pacchi;
4. mettere a disposizione delle amministrazioni postali dei due Stati, nelle stazioni a ciò designate, uno spazio su cui poter erigere edifizi o tettoie necessarie pel servizio della posta, il cui prezzo dì locazione sarà fissato o con accordo bonale o a detta d’esperti;
5. stabilire, per quanto potrà farsi, tra l’esercizio della ferrovia e il servizio del trasporto delle lettere, quella conformità che sarà dai due Governi giudicata necessaria per ottenere un trasporto il più regolare e il più pronto possibile.

Le amministrazioni delle poste dei due Stati si intenderanno fra loro in quanto al profittare della ferrovia per il servizio postale tra le stazioni di confine.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--13}
I due Governi annuiscono allo stabilimento di telegrafi elettro‑magnetici pel servizio della ferrovia.

Potranno parimente essere stabiliti lungo la linea ferrata a cura dei due Governi, ciascuno sul suo territorio, telegrafi elettro-magnetici per il servizio internazionale e pubblico.

Le amministrazioni francese e svizzera avranno diritto al trasporto gratuito del personale viaggiante per il servizio e del materiale necessario per lo stabilimento, la manutenzione e la sorveglianza delle linee stabilite da ciascuna di esse lunghesso la ferrovia, tra le due stazioni più vicine al confine.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.93--14}
La presente Convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Parigi nel termine di un anno, o più presto, se si potrà.

*In fede di che,* i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l’hanno munita dei loro sigilli.Fatto a Parigi, il 14 giugno 1881.

| Kern | Ch. Jagerschmidt |
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[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Art. 1 n. 2 del DF del 27 apr. 1882 (RU **6** 513).
[^3]: La Svizzera e la Francia hanno aderito alla «Unità tecnica delle ferrovie» (RS  **742.141.3** ).