0.742.140.26

CS **13** 221; FF **1906** II 479 ediz. ted. 123 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra la Svizzera e l’Italia che regola il servizio di polizia nella stazione internazionale di Domodossola

Conchiusa il 18 gennaio 1906<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 1906[^2]<br />Ratificazioni scambiate il 25 maggio 1906<br />Entrata in vigore il 25 maggio 1906

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera<br />e<br />Sua Maestà il Re d’Italia,

desiderando regolare con una Convenzione il servizio di polizia nella stazione di Domodossola e sulla linea del Sempione dalla frontiera svizzera a Domodossola, in esecuzione dell’art. 15 della Convenzione stipulata fra la Svizzera e l’Italia il 2 dicembre 1899[^3]per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera colla rete italiana attraverso il Sempione e per l’esercizio del tronco Iselle–Domodossola, hanno nominato a questo effetto loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--1}
La polizia della stazione internazionale di Domodossola si farà secondo le esigenze del servizio, d’accordo fra le autorità di polizia italiana e di polizia svizzera, salvi restando i diritti di sovranità dell’Italia.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--2}
La polizia degli stranieri, nonché tutte le verificazioni pel riconoscimento delle persone ricercate dai due Stati o da altri Stati esteri, si faranno alla stazione di Domodossola, senza che ne risultino ritardi o interruzioni nel movimento dei treni.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--3}
Gli agenti di polizia dei due Stati si consegneranno reciprocamente, nell’interno della stazione di Domodossola, le persone rimpatriate, espulse o consegnate in via di estradizione da uno dei due Stati, in conformità dei trattati in vigore.

Essi procederanno nello stesso modo riguardo alle persone consegnate da un altro Stato per essere rimesse alla Svizzera o all’Italia, o per essere semplicemente rimpatriate.

I vagabondi stranieri che devono essere trasportati attraverso il territorio dell’uno dei due Paesi per essere diretti al loro paese d’origine, non saranno ricevuti se non a condizione che lo Stato che li respinge dichiari di assumere a suo carico le spese di trasporto e si obblighi a riprendere quelli che fossero rimandati indietro a causa della loro qualità di stranieri o per un altro motivo qualunque.

I mendicanti svizzeri e italiani arrestati alla stazione di Domodossola fra questa stazione e la frontiera, possono essere ricondotti nel loro paese senza altra formalità.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--4}
Salvo i mendicanti menzionati nell’articolo precedente, le persone consegnate dalla polizia svizzera alla polizia italiana, o viceversa, dovranno essere accompagnate da un ordine di trasporto simile a quello stabilito in virtù della Convenzione per le stazioni di Chiasso e di Luino[^4].

Questo ordine di trasporto dovrà indicare:
1. i connotati della persona consegnata;
2. il motivo della consegna (specificare i crimini o delitti);
3. l’autorità a cui deve essere consegnata;
4. il luogo, il giorno e l’ora della consegna.

Se la polizia del Governo che consente l’estradizione crede che sia necessario di prendere speciali precauzioni riguardo all’accusato, se ne farà espressa menzione sull’ordine di trasporto.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--5}
Nel caso in cui, per una ragione qualunque, una persona consegnata pel trasporto dall’autorità svizzera all’autorità italiana, o viceversa, non fosse accettata dagli agenti ai quali deve essere rimessa, sarà restituita all’autorità della frontiera da cui emana l’ordine di trasporto, e questa ha l’obbligo di ricevere di nuovo la persona e di risarcire all’altro Stato tutte le spese di trasporto, sì per l’andata che per il ritorno.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--6}
Se gli agenti della polizia svizzera scoprono un malfattore sul territorio italiano, devono subito avvisarne gli agenti della polizia italiana, per dar loro modo di procedere al suo arresto.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--7}
Il trasporto delle persone consegnate alla polizia svizzera in Domodossola viene eseguito fino alla frontiera dagli agenti della polizia svizzera. L’autorità di polizia italiana ha diritto di vigilare il trasporto fino alla frontiera e deve prestare il suo concorso, se le vien richiesto.

L’autorità di polizia italiana ha dal canto suo il diritto di vigilare, durante il percorso in ferrovia sul territorio italiano, dalla frontiera a Domodossola, il trasporto di tutte le persone che devono essere consegnate dalla polizia svizzera alla polizia italiana in Domodossola.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--8}
Nel caso che il pubblico interesse lo rendesse necessario, il Governo italiano potrà esigere che i funzionari della polizia svizzera sospendano momentaneamente qualsiasi azione e si ritirino sul loro territorio. Il Governo italiano darà subito avviso di una tale risoluzione al Governo svizzero.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--9}
Salvo il disposto degli art. 9 e 13 della Convenzione del 2 dicembre 1899[^5], il servizio di pubblica sicurezza sui treni della linea Domodossola–Iselle sarà fatto dalle autorità di polizia svizzera e di polizia italiana, ciascuna per proprio conto.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--10}
La vigilanza della linea e delle stazioni da Domodossola fino alla frontiera nella galleria del Sempione, si farà esclusivamente dalle autorità italiane.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.26--11}
La Dichiarazione scambiata l’11 novembre 1884 e il 12 gennaio 1885[^6]fra la Svizzera e l’Italia, è applicabile al servizio di polizia previsto dalla presente Convenzione.

## Articolo finale {#lvl_u12}
La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate in Roma il più sollecitamente possibile.
Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o l’altra delle alte Parti contraenti.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio esemplare a Roma, il 18 gennaio millenovecentosei.

| G. B. Pioda | A. di San Giuliano |
| --- | --- |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Lett. d del DF del 29 mar. 1906 (RU **22** 181).
[^3]: RS  **0.742.140.22**
[^4]: Vedi l’art. 6 della conv. del 16 feb. 1881 (RS  **0.742.140.13** ) e la dichiarazione dell’11 nov. 1884/12 gen. 1885 (RS  **0.742.140.131** ).
[^5]: RS  **0.742.140.22**
[^6]: RS  **0.742.140.131**