0.742.140.25

CS **13** 206; FF **1906** II 199 ediz. ted. 32 ediz. franc.

Traduzione*[^1]* 

# Convenzione fra l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato e l’Amministrazione delle Strade ferrate federali svizzere per l’esercizio della stazione internazionale di Domodossola e per lo scambio del materiale rotabile

Conchiusa il 19 febbraio 1906<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 1906[^2]<br />Entrata in vigore il 1° giugno 1906

In conformità al disposto dell’art. 4 della Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la giunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera, attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l’esercizio del tronco Domodossola–Iselle, stipulata a Berna il 2 dicembre 1899[^3];

l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato, rappresentata dal:

(Segue il nome del delegato italiano)

e l’Amministrazione delle Strade ferrate federali svizzere, rappresentata dal:

(Segue il nome del delegato svizzero)

hanno convenuto come in appresso le condizioni dell’esercizio della stazione internazionale di Domodossola.

## **I.** Condizioni d’indole generale e tecnica {#lvl_I}
##### **Art. 1** Delimitazione della stazione internazionale e sue funzioni {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--1}
Le costruzioni e gli impianti che costituiscono la stazione internazionale di Domodossola risultano dal piano generale e dai cinque piani particolareggiati qui uniti[^4].

La stazione internazionale ha principio dallo scambio d’entrata verso l’Italia e termine allo scambio d’uscita verso la Svizzera.

Fino ad eventuali altri accordi, le funzioni della stazione internazionale consistono nell’effettuare:
– le operazioni, registrazioni e prestazioni delle due Amministrazioni delle Ferrovie italiane dello Stato e delle Ferrovie federali svizzere, occorrenti per il traffico internazionale dei viaggiatori e bagagli, del numerario e valori, delle merci a GV e PV, dei veicoli, del bestiame e d’altri oggetti (sia in servizio diretto, che da ferrovia a ferrovia, o per rispedizione a mezzo d’intermediari) e per lo scambio del traffico medesimo fra le dette due Amministrazioni ferroviarie;
– le operazioni relative alla eventuale disinfezione dei viaggiatori e alla visita sanitaria del bestiame e delle carni per i due Stati (epidemie ed epizoozie);
– le operazioni, registrazioni e prestazioni delle Ferrovie italiane dello Stato, occorrenti per il traffico locale italiano dei viaggiatori, bagagli, numerario e valori, merci a GV e PV, veicoli, bestiame ed altri oggetti;
– le operazioni doganali italiane per il traffico in generale;
– le operazioni doganali svizzere per i viaggiatori e bagagli, per il numerario e valori, i colli postali e le messaggerie (merci a GV in colli sciolti), mentre per gli altri trasporti tali operazioni si eseguiranno a Briga;
– il servizio delle poste e dei telegrafi dei due Stati (Italia e Svizzera);
– il servizio della polizia generale.

Per le operazioni del traffico internazionale e nei rapporti di scambio fra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere, la stazione internazionale di Domodossola funzionerà come punto di transito col nome di Iselle–transito, che è il punto di giunzione delle linee delle due Amministrazioni ferroviarie e delle rispettive distanze e tariffe.

Giusta l’impegno preso nella Convenzione internazionale dei 2 dicembre 1889[^5], le modalità per lo scambio dei trasporti costituenti il traffico internazionale, saranno il più che possibile semplificate.

##### **Art. 2** Designazione dei locali ed impianti per il servizio comune, dei locali per l’uso esclusivo di ciascuna Amministrazione e dei locali per la polizia sanitaria e veterinaria {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--2}
La stazione internazionale di Domodossola fa parte delle Ferrovie italiane dello Stato, le quali, a loro volta, ne pattuiscono, come dalla presente Convenzione ed agli effetti dell’art. 1 di essa, l’uso anche alle Ferrovie federali svizzere.

Nei qui allegati piani[^6]della stazione internazionale, sono designate e circoscritte:
– in color rosa, le parti destinate ad uso del servizio comune delle due Amministrazioni ferroviarie;
– in color verde, le parti destinate ad uso del servizio esclusivo delle Ferrovie federali svizzere o considerate come tali;
– in color giallo, le parti destinate ad uso del servizio esclusivo delle Ferrovie italiane dello Stato o considerate come tali;
– in colore turchino, le parti destinate alla polizia sanitaria (epidemie) ed al servizio di polizia veterinaria.

##### **Art. 3** Nuove costruzioni {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--3}
Le Ferrovie italiane dello Stato avranno in ogni tempo il diritto di far costruire altri fabbricati ed impianti sull’area riservata al loro uso esclusivo.

Per la costruzione di fabbricati ed impianti sull’area destinata all’uso del servizio comune, occorrerà che le due Amministrazioni ferroviarie si trovino d’accordo; in caso contrario deciderà il Governo italiano, sentito il Consiglio federale svizzero.

Qualora le Ferrovie federali svizzere desiderino che sull’area riservata al proprio uso sieno costruiti altri fabbricati od impianti, ne faranno richiesta alle Ferrovie italiane dello Stato, e quando queste si opponessero, deciderà il Governo italiano, sentito il Consiglio federale svizzero.

##### **Art. 4** Corrispettivi per l’uso dei locali {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--4}
I locali e gli impianti assegnati al Governo svizzero pel disimpegno dei propri servizi di cui all’art. 1, fatta eccezione per gli alloggi del personale e per i locali riguardanti la polizia sanitaria e veterinaria regolati da apposite Convenzioni fra i due Governi, sono forniti gratuitamente dalle Ferrovie italiane dello Stato.

Le Ferrovie federali svizzere pagheranno alle Ferrovie italiane dello Stato l’interesse calcolato al 5% all’anno per un capitale di fr. 1 400 000 (un milione e quattrocentomila franchi) stabilito in base ai piani uniti[^7], quale ammontare delle spese di costruzione della parte destinata all’uso del servizio comune e della parte destinata a loro uso esclusivo.

Nell’ammontare del detto capitale sono compresi gli alloggi del personale e sono escluse le parti dei locali, impianti, alloggi, dormitori, ecc. del personale di macchina e dei convogli per il servizio della trazione e della condotta dei treni sul tronco Domodossola–Iselle.

##### **Art. 5** Manutenzione e rinnovamento {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--5}
Le Ferrovie italiane dello Stato provvederanno alla manutenzione ed al rinnovamento di tutte le opere e di tutti gli impianti costituenti la stazione internazionale.

Le spese di manutenzione e rinnovamento delle parti della stazione destinate ad uso del servizio comune (art. 2) saranno portate in conto delle spese comuni (art. 31).

Le Ferrovie federali svizzere rimborseranno alle Ferrovie italiane dello Stato le spese di manutenzione e di rinnovamento per quelle parti di stazione che sono riservate ad esclusivo loro uso, salva l’eccezione di cui all’art. 4, cpv. 3.

In tutti i casi le spese suddette comprendono anche il premio di assicurazione contro l’incendio dei fabbricati.

Per gli impianti e i locali destinati al servizio della polizia sanitaria (epidemie e epizoozie), le spese di manutenzione e rinnovamento fanno oggetto di una Convenzione speciale fra i Governi[^8].

##### **Art. 6** Fornitura e manutenzione dei mobili, degli utensili e delle materie di approvvigionamento {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--6}
Le Ferrovie italiane dello Stato provvederanno, per conto delle due Amministrazioni, alla fornitura, manutenzione e rinnovamento dei mobili, degli utensili ed oggetti diversi, e all’approvvigionamento delle materie occorrenti al servizio comune (art. 8).

A ciascuna delle due Amministrazioni ferroviarie spetterà invece la fornitura, la manutenzione ed il rinnovamento dei mobili, degli utensili, e l’approvvigionamento delle materie occorrenti per il proprio servizio esclusivo, come pure l’assicurazione contro gli incendi dei mobili, utensili e oggetti suddetti.

Altrettanto si dica per la fornitura degli stampati, delle raccolte di istruzioni e simili, occorrenti agli uffici di ognuna delle due Amministrazioni.

I Governi provvederanno alla fornitura, manutenzione ed al rimmovamento dei mobili, utensili, ed all’approvvigionamento delle materie per i locali riservati al loro servizio.

##### **Art. 7** Assicurazione del materiale rotabile e delle materie di approvvigionamento {#lvl_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--7}
Ciascuna delle due Amministrazioni provvederà in proprio all’assicurazione del suo materiale rotabile e delle sue materie di approvvigionamento contro gli incendi nella stazione di Domodossola.

## **11.** Condizioni relative all’esercizio {#lvl_II}
##### **Art. 8** Servizio comune alle due Amministrazioni ferroviarie {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--8}
Il servizio in comune delle due Amministrazioni ferroviarie verrà nella stazione internazionale eseguito dalle Ferrovie italiane dello Stato per conto anche delle Ferrovie federali svizzere, e comprende;

– il servizio telegrafico;
– le operazioni di passaggio in dogana dei viaggiatori e quelle che occorressero per le disinfezioni sanitarie e veterinarie;
– le manipolazioni per il carico, lo scarico, il trasbordo e per la visita doganale dei bagagli e, quando occorra, per il loro collocamento in magazzino;
– le manipolazioni per il carico, lo scarico ed il trasbordo del numerario e valori, merci a grande velocità e piccola velocità, veicoli ed altri oggetti costituenti il traffico internazionale, compresa la direzione e custodia;
– le prestazioni relative ai trasporti di bestiame in servizio internazionale, compresa la disinfezione dei carri;
– il facchinaggio per le operazioni doganali italiane e svizzere per i colli di numerario e valori e per quelle delle messaggerie (merci a GV in colli sciolti);
– la composizione e l’invio, il ricevimento e la scomposizione dei convogli per il traffico internazionale;
– le manovre delle locomotive e dei veicoli;
– il servizio dei segnali;
– la pulizia dei vagoni merci in traffico internazionale;
– la fornitura d’acqua per i bisogni del servizio comune;
– il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia e la sorveglianza delle parti della stazione destinate all’uso comune.

##### **Art. 9** Materie per i veicoli {#lvl_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--9}
Le materie per il riscaldamento delle carrozze e l’illuminazione di esse e dei bagagliai, e per l’untura dei veicoli, saranno fornite dalle Ferrovie federali svizzere, per i treni verso la Svizzera, e dalle Ferrovie italiane dello Stato per i treni verso l’Italia.

##### **Art. 10** Servizio esclusivo delle Ferrovie italiane dello Stato {#lvl_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--10}
Il servizio esclusivo delle Ferrovie italiane dello Stato comprende:
– la distribuzione dei biglietti ai viaggiatori e la tenuta della relativa contabilità;
– le operazioni riguardanti la partenza e l’arrivo dei viaggiatori;
– la registrazione e la spedizione dei bagagli in partenza, la loro consegna all’arrivo e la tenuta della relativa contabilità;
– le operazioni e registrazioni, per quanto riguarda le Ferrovie italiane dello Stato, ocorrenti in partenza ed in arrivo per i trasporti costituenti il traffico internazionale delle merci ed altri oggetti, e per il loro scambio con le Ferrovie federali svizzere;
– le operazioni e registrazioni riguardanti i trasporti del traffico locale italiano;
– le operazioni doganali italiane;
– il facchinaggio per le operazioni doganali italiane;
– la consegna ed il ricevimento in contraddittorio con le Ferrovie federali svizzere del materiale rotabile;
– la condotta e la manutenzione delle locomotive, e l’insieme del servizio del proprio deposito;
– la formazione, la spedizione, il ricevimento e la scomposizione dei treni per il servizio locale del tronco Domodossola–Iselle;
– la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento delle vetture e dei bagagliai e l’untura di tutti i veicoli per il servizio da e per l’Italia;
– la pulizia, l’illuminazione, il riscaldamento e l’untura dei veicoli per il servizio locale italiano, compresavi la disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto del bestiame;
– la pulizia, il riscaldamento, l’illuminazione e la sorveglianza delle parti della stazione destinate a loro uso esclusivo.

##### **Art. 11** Servizio esclusivo delle Ferrovie federali svizzere {#lvl_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--11}
Il servizio esclusivo delle Ferrovie federali svizzere comprende:
– le operazioni e registrazioni per quanto riguarda le Ferrovie federali svizzere, occorrenti in partenza ed in arrivo per i trasporti costituenti il traffico internazionale delle merci ed altri oggetti, e per il loro scambio con le Ferrovie italiane dello Stato;
– le operazioni doganali svizzere per il numerario e valori e le messaggerie (merci a GV in colli sciolti);
– lo scambio in contraddittorio con le Ferrovie italiane dello Stato del materiale rotabile;
– la pulizia, l’illuminazione, il riscaldamento delle vetture e dei bagagliai e l’untura di tutti i veicoli in servizio da e per la Svizzera;
– la condotta e la manutenzione delle locomotive e l’insieme del servizio del proprio deposito;
– la pulizia, il riscaldamento, l’illuminazione e la sorveglianza dei locali destinati ad uso del servizio esclusivo delle Ferrovie federali svizzere.

##### **Art. 12** Spese per i locali riservati ai due Governi {#lvl_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--12}
Le spese d’illuminazione e pulizia dei locali destinati al servizio dei due Governi italiano e svizzero saranno sostenute dalle Amministrazioni che ne fanno uso.

##### **Art. 13** Tenuta delle gestioni {#lvl_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--13}
Le Ferrovie italiane dello Stato forniranno i biglietti di proprio modello, o dei modelli stabiliti, per il servizio dei viaggiatori da Domodossola (Iselle‑transito) alla Svizzera ed oltre, e da Domodossola verso l’Italia, nonché per il servizio del tronco Domodossola–Iselle.

Altrettanto si dica per i bollettari dei bagagli, le etichette, i registri delle contabilità e per gli stampati in genere relativi al servizio viaggiatori e bagagli, nonché per i regolamenti ed istruzioni delle due Amministrazioni concernenti il servizio medesimo.

Opportuni accordi saranno presi fra le due Amministrazioni ferroviarie per la vendita di speciali biglietti delle Ferrovie federali svizzere e per la tenuta delle gestioni merci.

##### **Art. 14** Operazioni doganali {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--14}
Nella stazione internazionale di Domodossola le operazioni e formalità doganali si eseguiscono per mezzo delle Ferrovie italiane dello Stato.

È fatta solo eccezione per i bagagli e gli oggetti che i viaggiatori portano seco, alla cui visita ed operazioni provvedono essi personalmente.

Le operazioni e formalità doganali svizzere per il numerario e valori e le messaggerie (merci a GV in colli sciolti) si effettuano a cura delle Ferrovie federali svizzere, fermo quanto è detto sopra per ciò che riguarda i bagagli e gli oggetti che i viaggiatori portano seco.

Ciascuna delle due Amministrazioni percepirà per le dette operazioni e formalità doganali le tasse di commissione e facchinaggio all’uopo stabilite, oltre al rimborso delle spese incontrate.

Le tasse anzidette, a parità di operazioni e prestazioni, non potranno mai essere superiori a quelle che le due Amministrazioni ferroviarie hanno in vigore per le altre stazioni internazionali, e ciò vale anche per le operazioni e formalità doganali svizzere a Briga.

##### **Art. 15** Proseguimento dei trasporti con o senza trasbordo {#lvl_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--15}
Il proseguimento dei trasporti dalla stazione internazionale, senza trasbordo, sarà ammesso solo per quelli a carro completo, per peso (qualora il carico raggiunga almeno la metà della portata del carro) o per volume, ovvero da considerarsi a carro completo, agli effetti delle tariffe loro applicate.

Per il passaggio dall’una all’altra Amministrazione dei carri completi piombati, in via simbolica, e per quello in via di fatto degli altri trasporti, come pure per le altre condizioni, varranno le convenzioni vigenti fra le ferrovie italiane e le ferrovie svizzere.

Il passaggio si effettuerà, del resto, in conformità della Convenzione internazionale (14 ottobre 1890) sul trasporto delle merci per strada ferrata[^9].

##### **Art. 16** Scambio dei trasporti fra le due Amministrazioni {#lvl_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--16}
La consegna e il rispettivo ricevimento dei bagagli fra le due Amministrazioni si faranno in modo da garantirne sempre il proseguimento coi convogli coincidenti, quando pure le due Amministrazioni non trovino di concordare all’uopo il servizio diretto di conduttori da una rete all’altra.

La consegna e il rispettivo ricevimento dei trasporti nelle due direzioni (dall’Italia alla Svizzera e dalla Svizzera all’Italia) del numerario e dei valori e delle messaggerie (merci a GV in colli sciolti) si effettueranno dopo compiute dall’Amministrazione consegnante le operazioni doganali di uscita dal proprio Stato.

Per gli altri trasporti, nella direzione dall’Italia alla Svizzera, la consegna da parte delle Ferrovie italiane dello Stato ed il ricevimento da parte delle Ferrovie federali svizzere si eseguiranno dopo compiute le operazioni doganali italiane di uscita.

Per i trasporti medesimi, in direzione dalla Svizzera all’Italia, le operazioni doganali d’uscita svizzere verranno eseguite a Briga, ma le Ferrovie federali svizzere dovranno all’arrivo delle merci a Domodossola compilare e presentare una lista di carico, secondo le prescrizioni della Dogana italiana, ed indi procedere alla consegna alle Ferrovie italiane dello Stato incaricate dell’esecuzione delle operazioni doganali italiane (art. 10).

Le condizioni e modalità inerenti alla consegna ed al ricevimento dei trasporti formeranno oggetto di separato Accordo fra le due Amministrazioni ferroviarie.

##### **Art. 17** Responsabilità per i trasporti {#lvl_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--17}
La responsabilità per i bagagli, il numerario e valori, le merci a grande e a piccola velocità, i veicoli, il bestiame, ed altri oggetti, trasportati in servizio internazionale, che si trovano nella stazione di Domodossola e che costituiscono il traffico internazionale (art. 1) e per quelli interessanti il traffico internazionale del tronco Domodossola–Iselle è assunta in comune dalle due Amministrazioni ferroviarie.

Di conseguenza, gl’indennizzi da pagarsi per i danni che i detti oggetti subissero nella stazione internazionale anzidetta per una causa qualsiasi, e così per la loro perdita totale o parziale, saranno addebitati al conto comune delle due Amministrazioni, previa deduzione dei rimborsi che fossero effettuati dai terzi o dal personale.

La responsabilità di cui sopra incomincia dall’entrata dei trasporti nella stazione internazionale e cessa alla loro partenza, all’uscita della stazione stessa.

L’accertamento dei danni da liquidarsi per conto comune deve effettuarsi in concorso del capo della stazione internazionale e del rappresentante delle Ferrovie federali svizzere.

##### **Art. 18** Tasse di sosta {#lvl_II/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--18}
Le due Amministrazioni si impegnano di applicare rispettivamente e riscuotere le tasse di sosta per i trasporti costituenti il traffico internazionale e quelli interessanti il tronco Domodossola–Iselle, che dovessero sostare nella stazione di Domodossola per ragioni indipendenti dalle Amministrazioni speditrici.

Le Ferrovie federali svizzere riceveranno il 35 % del totale di queste tasse.

L’applicazione delle tasse di sosta si farà, in base alle proprie tariffe e condizioni, dall’Amministrazione che è in possesso dei documenti di trasporto e la ripartizione fra le due Amministrazioni si effettuerà per mezzo degli uffici di controllo.

##### **Art. 19** Composizione di convogli {#lvl_II/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--19}
I convogli in direzione dell’Italia saranno composti secondo i regolamenti e le istruzioni delle Ferrovie italiane dello Stato; quelli per il tronco Domodossola–Iselle ed oltre, secondo i regolamenti e le istruzioni delle Ferrovie federali svizzere.

Per i treni internazionali si osserveranno gli accordi che potranno intervenire fra le due Amministrazioni.

Per il servizio dei convogli sul tratto Domodossola–Iselle ed oltre, il capo della stazione internazionale di Domodossola si conformerà quindi, per quanto lo riguarda, agli ordini che gli sian dati dalle Ferrovie federali svizzere, sia per iscritto, sia per mezzo dei loro funzionari, e fornirà a sua volta, sia alle ferrovie medesime che ai detti funzionari, le informazioni che avessero a chiedergli in proposito.

##### **Art. 20** Segnali {#lvl_II/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--20}
Nella stazione internazionale di Domodossola avrà vigore il regolamento dei segnali delle Ferrovie italiane dello Stato.

Il personale di macchina e dei convogli delle Ferrovie federali svizzere dovrà, per conseguenza, conformarvisi.

Tuttavia pel segnale d’entrata, lato svizzero, e per quello di uscita, lato svizzero, si osserverà, come sul tronco da Domodossola ad Iselle, il regolamento sui segnali delle Ferrovie federali svizzere.

## **III.** Scambio del materiale rotabile {#lvl_III}
##### **Art. 21** Norme generali per la circolazione del materiale rotabile {#lvl_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--21}
Il materiale rotabile destinato al traffico internazionale attraverso il Sempione, deve rispondere alle condizioni stabilite nella Convenzione internazionale di Berna sull’unità tecnica del materiale[^10]per poter passare dall’una all’altra rete delle Ferrovie italiane dello Stato e delle Ferrovie federali svizzere.

Per il passaggio sulle Ferrovie federali svizzere ed oltre del materiale rotabile delle Ferrovie italiane dello Stato e del materiale di altre strade ferrate italiane ed estere da esse accettato, e per quello in senso inverso del materiale rotabile delle Ferrovie federali svizzere e di altre Amministrazioni da esse accettato, sarà applicabile, anche rispetto alla stazione internazionale di Domodossola, la Convenzione o il regolamento esistente a tale scopo per le altre stazioni internazionali fra l’Italia e la Svizzera, e, per intanto, il Regolamento per l’uso reciproco dei materiale rotabile in servizio tra le ferrovie italiane da una parte e quelle germaniche, austriache, svizzere, belghe ed olandesi dall’altra.

## **IV.** Direzione della stazione. Personale. Accidenti {#lvl_IV}
##### **Art. 22** Direzione della stazione. Potere disciplinare {#lvl_IV/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--22}
Le Ferrovie italiane dello Stato avranno la direzione e sorveglianza sull’andamento generale dell’esercizio della stazione internazionale di Domodossola.

Ad esse spetterà di determinare le norme disciplinari da osservarsi del personale delle due Amministrazioni ferroviarie, addetto ai servizi attivi, ma fuori degli uffici, dei locali e degli impianti ad uso esclusivo delle Ferrovie federali svizzere.

Nel caso in cui il personale delle Ferrovie federali svizzere vi trasgredisca, il capostazione provvederà, sia rivolgendosi al Delegato delle dette ferrovie, sia con rapporto alla propria Amministrazione.

##### **Art. 23** Personale delle Ferrovie italiane dello Stato addetto al servizio comune {#lvl_IV/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--23}
Le Ferrovie italiane dello Stato comunicheranno alle Ferrovie federali svizzere lo stato del personale addetto al servizio comune nella stazione internazionale (art. 8) e le varianti che in esso mano a mano si produrranno.

Per quanto riguarda il servizio interessante le Ferrovie federali svizzere, il personale stesso dovrà conformarsi alle istruzioni delle ferrovie medesime.

I funzionari superiori delle Ferrovie federali svizzere potranno impartire direttamente al capo della stazione internazionale le loro istruzioni, ma soltanto per ciò che riguarda il servizio di dette ferrovie.

##### **Art. 24** Personale delle Ferrovie federali svizzere {#lvl_IV/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--24}
Le Ferrovie federali svizzere istituiranno a loro cura e spese alla stazione internazionale, nei locali all’uopo destinati agli uffici che reputeranno necessari per la loro rappresentanza e per il disimpegno del loro servizio esclusivo (art. 11).

Esse faranno conoscere alle Ferrovie italiane dello Stato la situazione del personale addetto a siffatti uffici, con la indicazione del grado e delle attribuzioni di ciascun agente, e comunicheranno mano a mano le variazioni che si produrranno.

Il personale delle Ferrovie federali svizzere, compreso quello delle locomotive e dei convogli, quale si sia la durata della sua permanenza nella stazione internazionale, dipenderà, in quanto concerne la polizia della stazione ed i servizi fuori degli uffici, locali ed impianti ad uso esclusivo delle Ferrovie federali svizzere, dal capo della stazione o da chi per esso, e dovrà osservare le istruzioni che ne riceve.

##### **Art. 25** Punizioni disciplinari {#lvl_IV/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--25}
Allorché una delle due Amministrazioni ferroviarie abbia a lagnarsi per mancanze o irregolarità attribuibili agli agenti dell’altra Amministrazione, questa darà al reclamo il seguito disciplinare che essa riterrà conforme ai propri regolamenti. Ciascuna delle due Amministrazioni dovrà soddisfare alle domande che l’altra abbia a rivolgerle circa il trasloco di propri agenti.

##### **Art. 26** Danni causati dal personale {#lvl_IV/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--26}
Qualora per colpa del personale delle Ferrovie italiane dello Stato, le Ferrovie federali svizzere subiscano alla stazione internazionale un danno qualsiasi, esse avranno, rispetto ai responsabili, i medesimi diritti che competerebbero alle Ferrovie italiane dello Stato se ad esse medesime fosse stato recato un tal danno.

Altrettanto dicasi per le Ferrovie italiane dello Stato, nel caso in cui dovessero risentire un danno qualsiasi per colpa del personale delle Ferrovie federali svizzere.

##### **Art. 27** Conseguenze di accidenti {#lvl_IV/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--27}
Le conseguenze degli accidenti di qualunque specie alle persone, al personale di servizio, alle merci ed altri oggetti, ed agli impianti, entro i limiti della stazione internazionale (art. 1) saranno addebitate al conto comune, se gli accidenti si verificano negli impianti destinati al servizio comune (art. 2).

Se gli accidenti avvengono invece negli impianti destinati ad uso dei servizi esclusivi delle due Amministrazioni, le conseguenze saranno a carico dell’Amministrazione alla quale gli impianti medesimi sono assegnati (art. 2).

##### **Art. 28** Avarie al materiale rotabile {#lvl_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--28}
Le avarie che si producessero al materiale rotabile, locomotive, carrozze, bagagliai, carri, gru mobili, ecc., saranno a carico dei servizio comune, salva l’azione prevista dall’art. 26 contro gli agenti responsabili.

## **V.** Introiti e spese comuni. Regolamento dei conti {#lvl_V}
##### **Art. 29** Introiti comuni {#lvl_V/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--29}
Gli introiti per gli affitti e le locazioni eventuali delle parti della stazione internazionale destinate al servizio comune (art. 2), come pure gli altri introiti indiretti del servizio comune (art. 8) saranno portati a credito delle due Amministrazioni ferroviarie e dedotti dalle spese comuni.

##### **Art. 30** Spese comuni {#lvl_V/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--30}
Sono spese comuni della stazione internazionale di Domodossola:
1. le spese di manutenzione e rinnovamento delle parti della stazione destinate ad uso del servizio comune;
2. le spese per la fornitura, la manutenzione ed il rinnovamento dei mobili, degli utensili ed oggetti diversi e delle materie di consumo, occorrenti per il servizio comune;
3. gli stipendi, le paghe, i soprassoldi e i contributi, ecc. pel personale addetto alle singole operazioni del servizio comune, secondo la specificazione fattane all’art. 8;
4. le spese di locomotive, di cavalli e d’altri mezzi per le manovre;
5. le spese per il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia e la custodia delle parti della stazione destinate ad uso del servizio comune;
6. tutte le altre spese concernenti il servizio comune e le spese generali.

Le Ferrovie federali svizzere pagheranno il 35% del totale delle spese comuni, dedotti gli introiti comuni.

Quanto alle spese per i servizi esclusivi delle due Amministrazioni (art. 10 e 11) ognuna di esse sosterrà le proprie.

##### **Art. 31** Conto degli introiti e delle spese {#lvl_V/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--31}
Il conto degli introiti e delle spese comuni (art. 29 e 30) e quello delle spese fatte per conto esclusivo delle Ferrovie federali svizzere, nonché il conto degli altri corrispettivi contemplati dalla presente Convenzione si compileranno mensilmente dalle Ferrovie italiane dello Stato e si trasmetteranno per l’accettazione alle Ferrovie federali svizzere.

##### **Art. 32** Pagamento dei conti {#lvl_V/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--32}
Le Ferrovie federali svizzere pagheranno alle Ferrovie italiane dello Stato, in ciascun mese successivo a quello in cui fu loro rimesso il conto, l’ammontare che risulterà a loro debito, a’ sensi dell’articolo precedente.

I pagamenti si faranno in oro.

Le differenze che si riscontrassero nella verifica dei conti non devono ritardarne il pagamento; le differenze stesse saranno compensate in un conto successivo.

## **VI.** Disposizioni finali {#lvl_VI}
##### **Art. 33** Controversie {#lvl_VI/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--33}
Le divergenze che potessero sorgere nella interpretazione e nella esecuzione della presente Convenzione saranno giudicate da arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio, ed i due arbitri riuniti ne eleggeranno un terzo.

Nel caso in cui non si potesse stabilire l’accordo intorno alla scelta di questo terzo arbitro, il presidente della Corte di appello italiana competente, se l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato fosse la convenuta, o il presidente del Tribunale federale, se fosse convenuta l’Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, sarà invitato a proporre tre persone, fra cui la parte attrice dovrà scegliere il terzo arbitro.

La procedura da seguirsi dagli arbitri sarà quella in vigore nello Stato in cui risiede l’Amministrazione convenuta.

##### **Art. 34** Decorrenza della Convenzione e sua revisione {#lvl_VI/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--34}
La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno dell’apertura all’esercizio della linea Domodossola–Briga e durerà fino al 31 dicembre 1909.

Dopo tale data sarà in facoltà delle Parti di rescinderla o modificarla mediante avviso dato per iscritto almeno sei mesi prima, ma anche in questo caso resteranno in vigore le clausole della Convenzione fra i due Stati, stipulata a Berna il 2 dicembre 1899[^11], base della presente Convenzione e in forza della quale la stazione di Domodossola è dichiarata internazionale.

Nel caso in cui le due Amministrazioni ferroviarie non riuscissero a mettersi d’accordo, le nuove condizioni dell’esercizio saranno fissate dai Governi dei due Stati.

##### **Art. 35** Riserva d’approvazione {#lvl_VI/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.25--35}
La presente Convenzione non sarà valida se non avrà riportata l’approvazione dei due Governi italiano e svizzero, ai termini dell’art. 4 della Convenzione 2 dicembre 1899[^12].

Berna, 19 febbraio 1906.

| Per la Direzione generale<br>delle Ferrovie federali: | Per l’amministrazione<br>delle Ferrovie italiane dello Stato: |
| --- | --- |
| Il presidente,<br>Weissenbach | Il Direttore generale,<br>Bianchi |

[^1]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU **22** 222
[^3]: RS  **0.742.140.22**
[^4]: I piani non sono stati pubblicati nella RU.
[^5]: RS  **0.742.140.22**
[^6]: I piani non sono stati pubblicati nella RU.
[^7]: I piani non sono stati pubblicati nella RU.
[^8]: Vedi la Conv. del 24 mar. 1906 fra la Svizzera e l’Italia che regola il servizio di polizia sanitaria (epidemie ed epizoozie) nella stazione internazionale di Domodossola (RS  **0.818.109.454** ).
[^9]: [CS **13** 61. RU **15** 367, **16** 43, **18** 693, **24** 815, **44** 457] Ora: la Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, allegato B (RS  **0.742.403.1** ).
[^10]: RS  **742.141.3**
[^11]: RS  **0.742.140.22**
[^12]: RS  **0.742.140.22**