0.742.105

RU **1959** 607; FF **1955** II 966

Testo originale

# Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario

Conchiusa a Berna il 20 ottobre 1955<br />Approvata dall’Assemblea federale il 22 dicembre 1955[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 marzo 1956<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 22 luglio 1959

(Stato 17 giugno 2009)

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia;

considerato che la ferrovia può assolvere il suo compito nell’economia generale solo se é in grado di procedere a investimenti corrispondenti a un rinnovamento normale e alla modernizzazione indispensabile del materiale rotabile; che i progressi realizzati nella standardizzazione del materiale e nel suo esercizio in comune trovano il loro complemento logico nell’adozione di un sistema di finanziamento internazionale degli acquisti;

considerato che tale finanziamento può costituire una vera operazione di consolidamento degli sforzi tecnici fatti per garantire una integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo, e che questo sistema di finanziamento si presta pure particolarmente per i veicoli standardizzati, la cui proprietà può essere facilmente trasferita da un Paese all’altro;

considerato che la Ferrovia federale Germanica, la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi, le Ferrovie Italiane dello Stato, la Società Nazionale delle Ferrovie Belghe, le Ferrovie Federali Svizzere, la Soc. An. delle Ferrovie Olandesi, le Ferrovie Svedesi dello Stato, la Rete Nazionale delle Ferrovie Spagnuole, la Società Nazionale delle Ferrovie Lussemburghesi, le Ferrovie Jugoslave, la Compagnia delle Ferrovie Portoghesi, le Ferrovie Federali Austriache, le Ferrovie Danesi dello Stato, le Ferrovie Norvegesi dello Stato,

hanno convenuto di costituire «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso «Società»);

considerato che, sia per la sua composizione, sia per il suo scopo, la Società presenta un interesse pubblico e un carattere internazionale;

considerato in effetto che la Società si prefigge come scopo di favorire alle migliori condizioni possibili l’attrezzatura e l’esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovia delle Parti contraenti;

animati dal desiderio di accordare alla Società tutto l’appoggio possibile;

riconosciuto che l’azione della Società nel campo economico e in quello finanziario deve essere facilitata con provvedimenti eccezionali e che la costituzione e il funzionamento della medesima non debbano avere come risultato di fare sopportare alle Amministrazioni ferroviarie interessate imposte e tasse, che non sarebbero state loro addebitate se ognuna di esse avesse provveduto alla dotazione del suo materiale con mezzi propri;

considerato che il credito della Società, che dovrà ricorrere a prestiti per il finanziamento di gran parte degli acquisti fatti, potrà essere ottenuto e mantenuto solo a condizione che gli impegni assunti nei suoi confronti dalle Amministrazioni ferroviarie siano rispettati in ogni circostanza;

hanno designato i rappresentanti sottoscritti, i quali, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quanto segue;

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--1}
a.  I Governi che partecipano alla presente Convenzione approvano la costituzione della Società che sarà retta dallo statuto[^2]accluso alla Convenzione medesima (chiamato in seguito «Statuto»), e, a titolo sussidiario, dal diritto dello Stato dove si trova la sede, in quanto la presente Convenzione non preveda deroghe.

b.  Il Governo dello Stato ove si trova la sede prenderà i provvedimenti necessari per permettere la costituzione della Società non appena sarà entrata in vigore la presente Convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--2}
a.  Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch’esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sarà valevole e avrà effetto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede.

b.  Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti sottoindicati saranno modificate soltanto con l’approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui un’Amministrazione ferroviaria è azionista della Società:
– la sede della Società,
– il suo oggetto,
– la sua durata,
– le condizioni previste per ammettere un’Amministrazione ferroviaria come azionista della Società,
– la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell’Assemblea generale,
– l’attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli Amministratori,
– la garanzia da parte degli azionisti circa l’esecuzione dei contratti di finanziamento conchiusi dalla Società; (disposizioni figuranti rispettivamente negli articoli 2, 3, 4, 9, 15, 18 e 27 dello Statuto accluso).

c.  Saranno subordinate all’accordo del Governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l’aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e la ripartizione degli utili (le ralative disposizioni figurano negli articoli 5, 15, 18 e 30 dello Statuto accluso).

d.  Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunicherà immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Società. Nei casi previsti nei paragrafi b e c del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia richiesto l’accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtù del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informerà gli altri Governi.

e.  In caso d’opposizione da parte di un Governo, questo consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l’opportunità delle modifiche in questione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--3}
a.  Allorché i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Società saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Società resterà proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avrà ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sarà richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tal caso, verificandosi l’annullamento di un contratto a causa di ritardo di un’Amministrazione, la Società avrà il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti già ricevuti.

b.  I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Società e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--4}
a.  I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste per l’adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Società.

b.  I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l’adempimento di tutti gli atti riguardanti l’attività della Società.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--5}
a.  Se in virtù di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un’Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Società, sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantirà gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Società.

b.  Tuttavia, questa garanzia non sarà senz’altro accordata nel caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore di un’Amministrazione ferroviaria non azionista della Società o di altro organismo ferroviario. In quest’ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l’Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--6}
a.  Le decisioni della Società riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un’Amministrazione ferroviaria é azionista della Società. La procedura prevista nei paragrafi d ed e del precedente articolo 2 sarà applicata alle decisioni della Società contemplate nel presente paragrafo.

b.  Ogni anno, la Società informerà i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un’Amministrazione ferroviaria é azionista della Società sullo sviluppo della medesima e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d’Interesse comune riguardanti il funzionamento della Società e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--7}
a.  In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinché le operazioni fatte dalla Società nell’assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprietà immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all’acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.

b.  Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinché queste importazioni ed esportazioni siano effettuate senza che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.

c.  I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Società, figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, conchiusa fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--8}
I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all’attività della Società.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--9}
I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell’ambito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall’attività della Società.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--10}
Se in seguito si dovesse constatare che l’applicazione di disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficoltà per il conseguimento degli scopi della Società, il Governo in questione consulterà gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficoltà secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c del precedente Art. 7.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--11}
a.  A decorrere dall’applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potrà aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero.

b.  Tuttavia, l’adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti diventerà effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso.

c.  L’adesione alla presente Convenzione richiederà l’adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c del precedente articolo 7.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--12}
La presente Convenzione é stipulata per la durata della Società.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--13}
a.  Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione ferroviaria é azionista della Società, o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Società, potrà ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sarà osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se però la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potrà ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Società sia stata trasferita in un altro Stato.

b.  Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente articolo 5, per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualità di azioniste della Società.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--14}
Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della presente Convenzione in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--15}
a.  La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l’avrà ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l’hanno firmata senza riserva di ratifica o che l’hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro istrumenti di ratifica, rappresentino l’80 per cento del capitale sociale della Società.

b.  Per il firmatario che la ratificherà ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito dell’istrumento di ratifica.

c.  Gli istrumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--16}
a.  Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All’atto della firma, ogni Governo farà conoscere a quali condizioni e in quale misura esso applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

b.  Il presente articolo entrerà in vigore per tutti i Governi che hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica o no, allorché il Governo svizzero avrà ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c del precedente articolo 7.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--17}
Non appena ricevuto gli istrumenti di ratifica d’adesione o di preavviso di ritiro, il Governo svizzero informerà tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Società. Esso notificherà loro anche la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

*In fede di che,* i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.(Seguono le firme)

I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia,da una partee il Governo della Confederazione Svizzera,dall’altra,firmatari della Convenzione per la costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso «Convenzione»);visto il paragrafo e dell’articolo 7 della suddetta Convenzione;constatato che lo Statuto della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso «Società»), allegato alla Convenzione, prevede che la sede della Società sarà a Basilea (Svizzera);constatato che il Governo svizzero é disposto a concedere vantaggi particolari in materia fiscale, in vista della costituzione e del funzionamento della Società;hanno convenuto quanto segue;
##### **Art. 1** {#annex_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--1}
La Società fruirà in Svizzera, fin tanto che vi avrà la sua sede, degli esoneri fiscali indicati qui appresso, senza pregiudizio dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7*a* e*b* della Convenzione:
1. Esonero della tassa di emissione sulle azioni della Società.
2. Esonero dall’imposta di guerra sul reddito e sul capitale e riserve, nonché da ogni futura imposta federale diretta che potesse sostituirla.
 3.[^3] a) Esonero dalla tassa di emissione per i titoli di tutti i prestiti della Società emessi dopo il 31 marzo 1993; b) Esonero dall’assoggettamento alla tassa di negoziazione per le transazioni in titoli effettuate dalla Società dopo il 31 marzo 1993;
        c) Esonero dall’imposta anticipata per gli interessi dei prestiti della Società, messi in sottoscrizione esclusivamente all’estero, non ammessi alla quotazione delle borse svizzere e per i quali il pagamento di interessi e rimborsi è effettuato esclusivamente da uffici stranieri.
4. Rinuncia a percepire l’imposta anticipata sui dividendi che la Società corrisponde alle Amministrazioni ferroviarie.
5. Rinuncia a percepire il supplemento alla tassa d’iscrizione al registro di commercio.
6. Esonero dalle imposte cantonali e comunali sul reddito e sul patrimonio nel Cantone di Basilea Città.
7.[^4] Esonero, con effetto al 1° gennaio 1995, dall’imposta sul valore aggiunto, vale a dire esonero dall’assoggettamento all’imposta con diritto a richiederne lo sgravio anticipato.
##### **Art. 2** {#annex_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--2}
Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena sarà ratificato dal Governo svizzero, il quale notificherà la ratifica agli altri Governi firmatari.

*In fede di che,* i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.

(Seguono le firme)
### Protocollo di firma {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.105--annex-1}
I rappresentanti dei Governi firmatari della Convenzione per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata in seguito «Convenzione»), firmata oggi,

I.  Hanno constatato di comune accordo quanto segue:
a. L’espressione «in caso di bisogno» figurante nell’articolo 7 della Convenzione significa in particolare che, se la legislazione di un Paese permette alla Società di effettuare le sue operazioni in conformità dello Statuto e dell’Accordo di base, senza che risulti alcun onere fiscale supplementare, il Governo interessato non sarà tenuto ad adottare disposizioni di esonero.
b. L’espressione «materiale» figurante nell’articolo 8 della Convenzione concerne il materiale ferroviario ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto.
c. L’espressione «disposizioni legislative» giusta l’articolo 10 della Convenzione riguarda segnatamente le leggi fiscali.

II.  Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni riguardanti gli articoli 5, 7 e 9 della Convenzione:
a. I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno della Danimarca, della Repubblica Italiana, della Svezia e della Confederazione Svizzera dichiarano, per quanto concerne l’articolo 5 della Convenzione, che nei loro Paesi lo Stato é vincolato, in virtù delle disposizioni legislative esistenti, dagli impegni contratti dalla loro amministrazione ferroviaria partecipante alla costituzione di «Eurofirma», ai sensi dell’articolo 5 anzicitato.
b. Il Governo della Repubblica federale di Germania, riferendosi all’interpretazione che il presente Protocollo dà all’articolo 7 della Convenzione, dichiara che la propria legislazione attuale soddisfa alle disposizioni dell’articolo 7 senza che si debbano adottare provvedimenti d’esonero fiscale.
c. Il Governo della Confederazione Svizzera interpreta il testo dell’articolo 9 come segue:
    1. I trasferimenti di fondi provenienti dalla sottoscrizione in contanti ed i trasferimenti degli importi riguardanti i noleggi di carri che costituiscono apporti in natura avranno luogo fuori di ogni accordo bilaterale o multilaterale.
    2. L’ammontare di un prestito emesso sul mercato di un Paese diverso da quello dove si trova la sede di «Eurofima» sarà trasferito in quest’ultimo solo nella misura necessaria per permettere a «Eurofima» di far fronte ai suoi obblighi.
d. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di non considerarsi vincolato dall’interpretazione soprastante, che é stata data all’articolo 9 della Convenzione, dal Governo della Confederazione Svizzera.

III.  Hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte in conformità dell’articolo 16 della Convenzione:
a. I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica Portoghese e della Confederazione Svizzera si sono dichiarati disposti, non appena entrato in vigore l’articolo 16 della Convenzione, ad adottare i provvedimenti richiesti per l’applicazione della Convenzione quando la stessa sarà entrata in vigore, fatta tuttavia eccezione – per il Governo del Regno del Belgio, degli articoli 5, 7*a* e*b* , 8 e 14,
    – per il Governo della Repubblica Francese, dell’articolo 7*a* e*b* ,
    – per il Governo della Repubblica Italiana, degli articoli 3*b* , 5, 7*a* e*b* , 8, 9, 11*c* e 14,
    – per il Governo del Granducato di Lussemburgo, degli articoli 7*a* e*b* e 8.
 Per quanto concerne tali articoli, i Governi in questione hanno dichiarato che essi adotteranno i provvedimenti anzicitati non appena essi avranno ratificato la Convenzione
b. I Governi della Repubblica Austriaca, del Regno della Danimarca, della Spagna, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia si sono dichiarati disposti, non appena che essi avranno ratificato la Convenzione e sempre che l’articolo 16 sia entrato in vigore, ad adottare i provvedimenti richiesti per l’applicazione della Convenzione, quando la stessa sarà in vigore, fatta tuttavia eccezione – per il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dell’articolo 5.
 Per quanto concerne detto articolo, il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara che i provvedimenti richiesti dall’articolo 5 saranno presi non appena che le azioni appartenenti alle amministrazioni ferroviarie dei Governi che applicano la Convenzione conformemente all’articolo 16, ammonteranno all’80 per cento del capitale sociale di «Eurofima».
c. Il Governo della Repubblica federale di Germania ha dichiarato che adotterà i provvedimenti richiesti per l’applicazione della Convenzione, dopo che essa sarà stata ratificata nella Repubblica federale.

IV.  I Governi della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, della Svezia e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, riferendosi alla Decisione presa l’8 luglio 1955 dai Ministri del Gruppo ristretto N. 1 della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti, dichiarano ch’essi considerano che, sia nei loro rapporti reciproci, sia in quelli con gli altri firmatari, il testo francese della Convenzione, del Protocollo addizionale alla Convenzione e del presente Protocollo, firmati oggi, farà fede in caso di divergenza dei testi.

Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955 nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmetterà copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | 6 febbraio | 1961 | 6 febbraio | 1961 |
| Belgio | 22 febbraio | 1960 | 22 febbraio | 1960 |
| Bosnia e Erzegovina | 19 settembre | 1996 A | 19 settembre | 1996 |
| Bulgaria | 2 aprile | 1998 A | 2 aprile | 1998 |
| Ceca, Repubblica | 26 luglio | 2002 A | 26 luglio | 2002 |
| Croazia | 10 marzo | 1993 A | 10 marzo | 1993 |
| Danimarca | 29 giugno | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Francia | 6 aprile | 1959 | 22 luglio | 1959 |
| Germania | 16 novembre | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Grecia | 16 agosto | 1957 A | 22 luglio | 1959 |
| Italia | 22 giugno | 1959 | 22 luglio | 1959 |
| Lussemburgo | 29 gennaio | 1957 | 22 luglio | 1959 |
| Macedonia | 27 novembre | 1996 A | 27 novembre | 1996 |
| Montenegro | 1° settembre | 2006 A | 17 ottobre | 2006* |
| Norvegia | 7 maggio | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Paesi Bassi | 28 maggio | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Portogallo | 25 luglio | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Serbia | 18 settembre | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Slovacchia | 21 novembre | 2000 A | 21 novembre | 2000 |
| Slovenia | 6 maggio | 1993 A | 6 maggio | 1993 |
| Spagna | 18 marzo | 1957 | 22 luglio | 1959 |
| Svezia | 21 febbraio | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Svizzera | 30 marzo | 1956 | 22 luglio | 1959 |
| Turchia | 18 marzo | 1957 A | 22 luglio | 1959 |
| Ungheria | 12 marzo | 1991 A | 22 maggio | 1991* |
| * Data d’ammissione quale membro della CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti). | | | | |

[^1]: RU  **1959**  605
[^2]: Non pubblicato nella RU.
[^3]: Nuovo testo giusta la mod. del 26 apr. 1994, accettata dall’AF l’11 mar. 1997, in vigore per la Svizzera dal 4 mag. 1998 (RU  **2005**  1291, **2016**  1657;FF  **1997**  II 297).
[^4]: Introdotto dalla mod. del 26 apr. 1994, accettata dall’AF l’11 mar. 1997, in vigore per la Svizzera dal 4 mag. 1998 (RU  **2005**  1291, **2016**  1657;FF  **1997**  II 297).