0.741.619.636

RU **1952** 607

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dei Paesi Bassi concernente il trasporto professionale di persone con autoveicoli nel traffico internazionale

Conchiuso il 20 maggio 1952<br />Data dell’entrata in vigore: 15 giugno 1952

Il Consiglio federale svizzero, da una parte,<br />e<br />il Governo dei Paesi Bassi, dall’altra,

visto lo sviluppo attuale del turismo fra i due Paesi, il quale comporta l’impiego di un numero sempre maggiore di autoveicoli e, riconosciuta la necessità di disciplinare questo traffico, tenuto conto degli interessi legittimi della ferrovia,

hanno convenuto quanto segue:

##### **§ 1** Trasporti occasionali di persone con torpedoni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--1}
Le imprese di trasporto residenti in uno dei due Stati possono eseguire liberamente trasporti turistici di persone sul territorio dell’altro Stato contraente, purché siano rispettate le seguenti condizioni dell’accordo sulla libertà della circolazione stradale:
a. le medesime persone sono trasportate con lo stesso veicolo su un percorso circolare che ha inizio e termine nel Paese d’immatricolazione del veicolo; o
b. le medesime persone sono trasportate con lo stesso veicolo in partenza da una località di uno dei due Stati contraenti a destinazione dell’altro Stato, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese di partenza salvo autorizzazione contraria.

##### **§ 2** Trasporti regolari di persone con torpedoni e vetture da turismo {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--2}
1. Per i servizi regolari di linea, sono espressamente riservate le disposizioni speciali dei due Paesi, all’uopo previste.
2. Il traffico internazionale di linea è soggetto all’obbligo della concessione o dell’autorizzazione, conformemente alle disposizioni legali di ognuno dei due Stati contraenti.
3. La concessione è rilasciata solo se gli Stati attraversati sono d’accordo sull’opportunità di istituire o di mantenere i servizi di cui si tratta. In caso di soppressione di una linea esistente, si procederà alla stessa stregua.
4. Le domande concernenti l’istituzione di un servizio internazionale di linea devono essere presentate all’autorità competente del Paese d’immatricolazione dei veicolo, la quale le trasmette in seguito, con il suo preavviso, all’altra Parte contraente.

##### **§ 3** Disposizioni generali {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--3}
1. I veicoli immatricolati in uno dei due Stati contraenti possono trasportare, sul territorio dell’altro Stato, solo i viaggiatori che sono stati condotti dall’estero, salvo autorizzazione contraria.
2. Sono riservate le legislazioni rispettive in materia di dogana, di circolazione stradale e di polizia.
3. Le autorità competenti di ognuno dei due Stati contraenti possono adottare le misure di controllo che esse giudicano necessarie, sia per i trasporti occasionali sia per i trasporti regolari.
4. Le Parti contraenti restano continuamente in contatto per l’esecuzione del presente accordo.
5. Sono considerate competenti: per il Regno dei Paesi Bassi, il Ministero dei trasporti e del Waterstaat, e per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie[^2].
6. Il presente accordo entra in vigore il 15 giugno 1952 ed è valevole fino al 31 dicembre 1952 (sotto riserva di ratificazione da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti). La sua durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno, purché non sia disdetto da una delle Parti contraenti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto all’Aja, il 20 maggio 1952

| In nome<br>della delegazione svizzera: | In nome<br>della delegazione dei Paesi Bassi: |
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| Haenni | Vonk |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: Ora: Dipartimento federale dei trasporti, delle communicazioni e delle energie.