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Traduzione*[^2]* 

# Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente gli autotrasporti di persone e di merci

Conchiuso il 20 novembre 1951<br />Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1952[^3]

(Stato 1° febbraio 2007)

Il Ministro di Svizzera a Parigi<br />ed<br />il Ministero francese degli Affari esteri

hanno proceduto, in data del 15 febbraio 1952, a uno scambio di note circa l’entrata in vigore dell’accordo tra la Svizzera e la Francia concernente gli autostrasporti di persone e di merci, del seguente tenore:

## **I.** Trasporti occasionali di persone con torpedoni {#lvl_I}
Le imprese di trasporto residenti in uno dei due Stati contraenti possono eseguire liberamente trasporti con torpedoni sul territorio dell’altro Stato, a condizione di trasportare le medesime persone, con lo stesso veicolo, su un percorso circolare che ha inizio e termine nel Paese d’immatricolazione del veicolo.
A scopo di controllo, le imprese di trasporto dei due Stati contraenti devono presentare, ad ogni passaggio della frontiera, ai servizi doganali e di polizia dell’altro Stato contraente, un foglio di controllo che esse stesse compileranno servendosi di moduli ufficiali. Inoltre, le Parti contraenti si riservano di domandare la tenuta di un libro di bordo, se le circostanze lo esigono.

## **II.** Trasporti regolari di persone con torpedoni {#lvl_II}
Per i servizi regolari di linea, sono espressamente riservate le disposizioni speciali dei due Paesi all’uopo previste.
Le domande concernenti l’istituzione di un servizio internazionale di linea devono essere presentate all’autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo, la quale le trasmette in seguito con il suo preavviso, all’altra Parte contraente.
L’autorizzazione o la concessione è rilasciata soltanto se le Parti contraenti sono d’accordo sull’opportunità di istituire un servizio di linea e con riserva di reciprocità; si terrà conto in particolare, dell’importanza del traffico. Lo stesso dicasi per la soppressione di linee esistenti.

## **III.** Trasporti di merci in transito {#lvl_III}
I trasporti di merci eseguiti in transito attraverso uno dei due Stati contraenti, mediante autoveicoli immatricolati nell’altro Stato contraente, sono liberi.
I veicoli dei due Stati contraenti devono tuttavia essere muniti di un foglio di controllo compilato dalle imprese di trasporto stesse su modulo ufficiale, che deve essere presentato, ad ogni passaggio della frontiera, ai servizi doganali dell’altro Stato.

## **IV.** Trasporti internazionali di merci (eccettuato il traffico di transito) {#lvl_IV}
I trasporti di merci destinati o provenienti da uno dei due Stati contraenti, eseguiti con veicoli immatricolati nell’altro Stato, sono soggetti ad autorizzazione. Questa può essere rilasciata per un determinato periodo di tempo o per un solo viaggio.
Le autorizzazioni per un determinato periodo di tempo, chiamate «licenze» e limitate ai traffici nelle zone e con zone prestabilite, sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato estero, su proposta delle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, nei limiti del contingente fissato di comune accordo. 1 titolari d’autorizzazioni di durata limitata devono inoltre presentare ai servizi doganali dell’altro Stato contraente un foglio di controllo che essi compileranno su moduli ufficiali. Le autorizzazioni valevoli per un solo viaggio sono rilasciate dalle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, nel limite dei contingente fissato di comune accordo; sarà reso conto di queste autorizzazioni.

## **V.** Trasporti di merci nella zona di confine {#lvl_V}
Il traffico di confine resta libero in una zona di 10 chilometri dall’una e dall’altra parte della frontiera. Esso non è sottoposto a formalità alcuna.

## **VI.** Disposizioni generali {#lvl_VI}
È vietato eseguire qualsiasi trasporto interno, fatta eccezione per i trasporti transfrontalieri regolari di viaggiatori con torpedoni e autobus nella zona di frontiera, disciplinati dal presente accordo:
1. tra due o più luoghi situati sul territorio di uno o più Cantoni svizzeri limitrofi mediante veicoli immatricolati in Francia o in un Paese dell’Unione europea;
2. tra due o più luoghi situati sul territorio di uno o più dipartimenti francesi limitrofi mediante veicoli immatricolati in Svizzera o in un Paese dell’Unione europea.
 Sono considerati limitrofi ai sensi del presente accordo:
1. per la Svizzera, i Cantoni di Argovia, di Basilea Città, di Basilea Campagna, di Soletta, del Giura, di Berna, di Neuchâtel, di Vaud, di Ginevra e del Vallese;
2. per la Francia, i dipartimenti dell’Alto Reno, il Territorio di Belfort, il Doubs, il Giura, l’Ain e l’Alta Savoia.
 Le autorità svizzere e francesi competenti fissano di comune accordo i perimetri all’interno dei quali sono autorizzati i trasporti transfrontalieri regolari di persone con torpedoni e autobus nella zona di frontiera (zona frontaliera).
 Esse garantiscono il rispetto dei principi di reciprocità e di parità di trattamento per l’accesso al mercato.[^4]
Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente accordo sono fatte salve le disposizioni di legge e i regolamenti di ciascuna delle Parti contraenti.[^5]
Le autorità competenti sono, da parte francese, il Ministero dei trasporti, delle infrastrutture, del turismo e del mare, Direzione generale del mare e dei trasporti e, da parte svizzera, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti.[^6]
Per assicurare la regolare applicazione del presente accordo, le autorità dei due Paesi si riuniranno, qualora fosse necessario, in commissione mista.
A richiesta, le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le informazioni di una certa utilità, concernenti le licenze, le autorizzazioni, le concessioni rilasciate, le infrazioni accertate e l’applicazione dell’accordo.

## Disposizioni finali {#lvl_VII}
Il presente accordo sostituisce la convenzione provvisoria franco-svizzera del 10 luglio 1948[^7]ed entra in vigore il 1° aprile 1952 per la durata di un anno[^8]. Esso sarà prorogato tacitamente di anno in anno, purché non sia disdetto da una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto a Parigi, il 20 novembre 1951.

[^1]: RU  **1952**  627
[^2]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: Le disposizioni concernenti i trasporti di persone (cap. I e II) sono applicabili a contare dal 31 mag. 1952. Quelle concernenti i trasporti di merci (cap. III e IV) non sono invece ancora applicabili. La data della loro entrata in vigore sarà comunicata ulteriormente.
[^4]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU  **2007**  6081).
[^5]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU  **2007**  6081).
[^6]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 29 gen./1°feb. 2007 (RU  **2007**  6081).
[^7]: [RU  **1952**  627]
[^8]: Vedi la nota a pag. 1.